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- Atto numero 13E01379 del 29-03-2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01379)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01379)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Data: 29-03-2013
Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori";
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante "Tirocinio
professionale per i dottori commercialisti";
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente
"Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione
all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista";
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654,
concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante "Modifica dei
requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di
pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante
"Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale";
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante "Delega al Governo
per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili";
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante
"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34";
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante
"Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame
di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma
2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139";
Vista la convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata con il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
in attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto
2009, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in
attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio;
Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 5 dicembre 2012;
Ordina:
Art. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.
Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Art. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di
dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56 (scienze dell'economia) diploma di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 77 (scienze economico-aziendali) ovvero diploma di
laurea rilasciato dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto
contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18 (scienze
dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella
classe L 33 (scienze economiche).
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va
allegata alla documentazione di cui sopra.
c) certificato di compimento del tirocinio.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' del
certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.
Art. 4 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento.
Art. 4
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso la sede di Trento.
Art. 5 Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda
Art. 5
Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno
2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Gli esami
per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi
per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda
sessione il giorno 28 novembre 2013.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo