MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso, per esame, a 250 posti di notaio (13E01432)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per esame, a 250 posti di notaio (13E01432)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 29-03-2013
  • Scadenza: 29-04-2013

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                   DELLA GIUSTIZIA CIVILE REGGENTE 
 
    Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89  e  succ.  modifiche,
"Ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili"; 
    Visto  il  regio  decreto  10  settembre  1914,   n.   1326,   di
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio
1913 n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"; 
    Vista la legge 6 agosto 1926, n.  1365  e  successive  modifiche,
"Norme per il conferimento dei posti notarili"; 
    Visto il  regio  decreto  14  novembre  1926,  n.  1953  e  succ.
modifiche, "Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro"; 
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728,  "Modificazioni
alle  disposizioni  regolamentari  sul  conferimento  dei  posti   di
notaio"; 
    Vista la legge 22  gennaio  1934,  n.  64,  "Norme  complementari
sull'ordinamento del notariato"; 
    Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,  convertito
nella legge 30  dicembre  1937,  n.  2358,  contenente  modificazione
all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; 
    Visto l'art. 13 della legge 3 giugno  1950  n.  375,  cosi'  come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367; 
    Visto  l'art.  11  comma  1  legge  5  ottobre  1962,  n.   1539,
"Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili"; 
    Visto l'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967 n.  200,  "Disposizioni  sulle  funzioni  e  sui  poteri
consolari"; 
    Vista la legge 25 maggio 1970,  n.  358,  "Modifica  delle  norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio"; 
    Vista  la  legge  18  maggio  1973,  n.  239  concernente  "Nuove
disposizioni in  materia  di  assegnazione  dei  posti  nei  concorsi
notarili"; 
    Visto l'art. 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale  per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari", in relazione all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752
e successive modifiche concernente "Norme di attuazione dello Statuto
speciale  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige  in   materia   di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano  e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto l'art. 2, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, "Adeguamento delle  aliquote
di importo fisso  di  taluni  tributi  nei  limiti  delle  variazioni
percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo"; 
    Visto l'art. 7, quarto e quinto comma, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap"; 
    Visto l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.   487,   e   successive   modifiche,   "Regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo  1995,  "Determinazione  dei  compensi  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
Amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  anche  in
riferimento all'art. 15 legge 12 novembre 2011 n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n.  263,  "Norme  di
attuazione dello Statuto speciale  della  regione  Valle  d'Aosta  in
materia di accertamento della conoscenza della  lingua  francese  per
l'assegnazione di sedi notarili"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  dicembre   2001   n.   475,
"Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma  114,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006  n.  166,  "Norme  in
materia di concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio  professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art.  7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005 n. 246"; 
    Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009 n.  69,  "Disposizioni
per lo  sviluppo  economico  la  semplificazione,  la  competitivita'
nonche' in materia di processo civile"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 233, "Disposizioni in  materia
di concorso notarile"; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con  legge
n.  4  aprile  2012  n.  35,  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
semplificazione e di sviluppo"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere  in
possesso, alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda, dei requisiti stabiliti dall'art. 5 numeri 1), 2),  3),  4),
5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto. 
    2. E' altresi' necessario  che  gli  aspiranti  non  siano  stati
dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di
notaio alla data di scadenza del termine per la  presentazione  della
domanda.

Art. 3 Presentazione della domanda - Termini e modalita'

				Art. 3 
 
          Presentazione della domanda - Termini e modalita' 
 
    1. La domanda di  ammissione  al  concorso  (vedi  fac-simile  in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n.  358)  deve  essere  esclusivamente  presentata   o   spedita   al
Procuratore  della  Repubblica  presso   il   Tribunale   nella   cui
giurisdizione risiede l'aspirante e indirizzata  al  Ministero  della
Giustizia - Dipartimento per gli  Affari  di  Giustizia  -  Direzione
generale della Giustizia Civile - Ufficio  III  -  Reparto  I  -  via
Arenula n. 70 - cap. 00186 - Roma, entro  il  termine  perentorio  di
giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - "Concorsi ed Esami". 
    2. La domanda si considera  prodotta  in  tempo  utile  anche  se
spedita  al  suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a   mezzo   di
raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande sono state  presentate  o  spedite  oltre  il  termine  sopra
indicato o con modalita' diverse. 
    4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il  luogo  di  residenza  (comune,  provincia,  indirizzo  e
C.A.P.); 
      e) i numeri telefonici di reperibilita'; 
      f) l'indirizzo completo di  recapito,  inteso  come  luogo  ove
desiderano ricevere eventuali  comunicazioni  relative  al  concorso,
qualora questo sia diverso dal luogo di residenza; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima; 
      i) di non aver riportato condanne penali; 
      l) l'inesistenza di  sentenze  di  fallimento,  interdizione  o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti; 
      m) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o  della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da una universita'  italiana  con  l'esatta  menzione  della  data  e
dell'universita' in cui venne conseguito oppure  il  possesso  di  un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n.148; 
      n) il compimento, entro il termine utile per  la  presentazione
della domanda di  ammissione  al  concorso,  della  pratica  notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo  e  del  consiglio
notarile  nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'   stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in  un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi; 
      o)  l'esclusione   di   difetti   che   importino   inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili; 
      p) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
      q) gli eventuali titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487
posseduti non oltre  la  data  di  scadenza  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    5. Alla domanda i candidati devono allegare: 
      a) quietanza comprovante l'effettuato  versamento  della  tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall'art. 2, terzo comma,  del  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990,  per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale  adeguamento
della tassa di ammissione agli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui  all'art.  4  della  legge  8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara'  effettuato  presso  un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi,  un  istituto
di credito ovvero presso le Poste  Italiane  S.p.A.,  secondo  quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  con
le modalita' di versamento previste dal decreto  dirigenziale  del  9
dicembre 1997 (nella  Gazzetta  Ufficiale, Suppl. Ord. n.  293  del  17
dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate  -  Direzione  centrale  per  la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n.  3
del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo "729T".  Allo  scopo
si precisa che per "Codice Ufficio" si  intende  quello  dell'Ufficio
delle Entrate relativo  al  domicilio  fiscale  del  candidato.  Sono
esenti dal pagamento di  questa  tassa  coloro  che  siano  risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio; 
      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio notarile della  somma  di  € 1,55,  stabilita  dall'art.  1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970,  n.  358,  di
cui € 0,52 per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle  spese
di concorso. 
    6. I candidati portatori di handicap che abbiano fatto  richiesta
di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi  degli
art. 4 e 20d ella legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  devono  altresi'
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  apposita  certificazione
rilasciata da competente struttura sanitaria. 
    7. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di  presentare
o far pervenire la domanda con  le  quietanze  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale di Roma. 
    8. La sottoscrizione in calce alla domanda  puo'  essere  apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla  ricezione,  ai
sensi dell'art.  38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Nell'ipotesi di  spedizione  per  posta  o  di  sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente  addetto  alla  ricezione,  la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere  autenticata  da  un
notaio  o  dal   segretario   comunale   del   luogo   di   residenza
dell'aspirante. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto  del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. 
    10.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  o  recapito  deve   essere
comunicato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli  Affari
di Giustizia - Direzione generale della Giustizia  Civile  -  Ufficio
III - Reparto I, via Arenula, 70 - cap.  00186  Roma  -  con  lettera
raccomandata. La comunicazione produce effetto  dal  momento  in  cui
essa perviene al suddetto Ufficio. 
    11. I candidati che si trovino all'estero possono  assolvere  gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai  sensi
dell'art. 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  5
gennaio 1967, n. 200. 
    12. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni   dipendente   da   inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4 Cause di non ammissione al concorso

				Art. 4 
 
                 Cause di non ammissione al concorso 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che non siano  in  possesso  di  uno  o  piu'  tra  i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b)  coloro  le  cui  domande  di  partecipazione  siano   state
presentate o spedite oltre il termine di  scadenza  di  presentazione
della domanda; 
      c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      d) coloro i quali abbiano inviato la domanda di  partecipazione
direttamente al Ministero della Giustizia; 
      e) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
precedenti  concorsi.  Equivalgono  a  dichiarazione  di  inidoneita'
l'espulsione  del  candidato   dopo   la   dettatura   del   tema   e
l'annullamento di una prova da parte della commissione. 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  Direttore
Generale della Giustizia Civile -  Dipartimento  per  gli  Affari  di
Giustizia, puo' disporre  l'esclusione  dei  candidati  in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza  di
uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la
mancata osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    L'esclusione dal concorso verra' comunicata  all'interessato  con
provvedimento motivato.

Art. 5 Prove di concorso

				Art. 5 
 
                          Prove di concorso 
 
    1. L'esame scritto consta di tre distinte prove  teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno
di  diritto  commerciale.  In  ciascun   tema   sono   richiesti   la
compilazione dell'atto e l'esposizione dei  principi  attinenti  agli
istituti giuridici relativi all'atto stesso. 
    2. L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie: 
      a) diritto civile, commerciale e volontaria  giurisdizione  con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali  si
esplica l'ufficio di notaio; 
      b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli  archivi
notarili; 
      c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Alle   operazioni   concorsuali   sovrintende   la    Commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, che sara'  nominata  almeno  dieci  giorni  prima
dell'inizio delle prove  d'esame,  con  decreto  del  Ministro  della
Giustizia.

Art. 7 Diario delle prove scritte

				Art. 7 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio  delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
serie speciale del 27 settembre 2013 . 
    2. In detta  Gazzetta  si dara' comunicazione di  eventuali  rinvii
di quanto previsto al comma precedente. 
    3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti: 
      a) identificazione personale; 
      b) ritiro della tessera di ammissione; 
      c) consegna  dei  testi  di  consultazione  per  la  preventiva
verifica da parte della Commissione. 
    Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e  nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in  una
successiva, in caso di rinvio. 
    5. Non sono, in ogni  caso,  accettati  i  testi  presentati  nei
giorni delle prove scritte. 
    6. A sensi dell'art. 18, secondo  comma,  del  regio  decreto  14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione,  in  sede  di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei  decreti.  E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana. 
    7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina  interna  dovranno  contenere,  scritto  in  modo  chiaro   (a
stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del  candidato
cui si riferiscono. 
    8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non  consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a  mano,  raffronti  o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono  altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi. 
    9.   Per   i   candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al  concorso  la  necessita'  di  essere   assistiti   da   personale
dell'amministrazione durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,
ovvero  nel  caso   di   patologie   insorte   successivamente   alla
presentazione   o   alla   spedizione   della   stessa,   debitamente
documentate, la Commissione, ai sensi degli articoli  4  e  20 della
legge 5 febbraio 1992,  n.104,  oltre  che  autorizzare  l'assistenza
richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo  svolgimento
delle prove. 
    10. Prima delle prove scritte e  di  quella  orale,  i  candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 10 e la tessera di  ammissione,  rilasciata
all'atto dell'identificazione. 
    11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione  di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare la carta  di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza  ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' dello Stato. 
    12. I predetti documenti di  identificazione  devono  recare,  in
ogni caso, l'effigie del candidato.

Art. 8 Esame orale e attribuzione dei punteggi

				Art. 8 
 
               Esame orale e attribuzione dei punteggi 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per  i
quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre  elaborati,  ne  ha
deliberato   l'idoneita'.   Il   giudizio   di   idoneita'   comporta
l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle
tre prove scritte. 
    2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero ai sensi dell'art.  23,  comma  3,  del  regio  decreto  14
novembre 1926,  n.1953;  dalla  data  di  affissione  decorreranno  i
termini di cui all'art. 21, comma 1, della  legge  6  dicembre  1971,
n.1034, come modificato dall'art. 1 della legge 21  luglio  2000,  n.
205. 
    3. L'esame orale si intende  superato  se  il  concorrente  avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie. 
    4. Il voto  complessivo  assegnato  ai  concorrenti  che  avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e  siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi per esame a
posti di notaio,  e'  aumentato  di  due  punti  per  ciascuna  delle
idoneita' precedentemente conseguite. 
    5. Il diritto di precedenza  stabilito  nell'art.  26  del  regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e'  applicato  l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il medesimo aumento. 
    6.  Sono  dichiarati  idonei  coloro   che   avranno   conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno  di  duecentodieci
punti su trecento.

Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza

				Art. 9 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. 
    2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.  445,
accompagnati dalla fotocopia di un  documento  di  identita',  devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della  Giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70,  00186
Roma - entro il termine di giorni trenta, decorrenti  dalla  data  di
notifica della richiesta degli stessi da parte  della  Procura  della
Repubblica competente.

Art. 10 Titoli di preferenza

				Art. 10 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive  modifiche,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p) coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      c) dalla minore anzianita' anagrafica.

Art. 11 Documentazione per la nomina

				Art. 11 
 
                    Documentazione per la nomina 
 
    1. I concorrenti che abbiano superato la  prova  orale,  al  fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, devono far  pervenire,
altresi', al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli  affari
di giustizia - Direzione generale della giustizia  civile  -  Ufficio
III - Reparto I, via  Arenula  n.  70  -  00186  Roma  -  a  pena  di
decadenza, entro il termine previsto dal primo comma  del  precedente
articolo, i seguenti documenti: 
      a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  comprovante
l'atto di nascita con indicazione eventuale di pluralita' di nomi; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di  cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea; 
      c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica  o  magistrale   in   giurisprudenza   o   del   titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
o copia notarile  di  esso,  ovvero,  nel  caso  in  cui  il  diploma
originale non sia  stato  ancora  rilasciato,  un  certificato  della
competente autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca; 
      d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel  caso  di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo; 
      e) il certificato  medico  rilasciato  dalla  unita'  sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico  del  candidato  e  quant'altro   possa   essere   utile   per
l'accertamento da  parte  dell'Amministrazione  della  esclusione  di
difetti che importino la  inidoneita'  all'esercizio  delle  funzioni
notarili. 
    2. I concorrenti che appartengono al personale di  ruolo  di  una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla  presentazione  dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma  del  presente
articolo, ma devono  produrre  copia  autentica  del  loro  stato  di
servizio di data non anteriore a quella fissata  nella  comunicazione
indicata nello stesso comma. 
    3. I concorrenti che siano risultati idonei in un  concorso,  per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile. 
    4. Il documento di cui al primo comma, lettera  e)  del  presente
articolo, deve essere di data non anteriore a  tre  mesi  rispetto  a
quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo. 
    5.  I  concorrenti,  all'esclusivo  fine  dell'accertamento   dei
requisiti per il decreto di nomina a notaio e  relativa  assegnazione
della sede,  devono,  altresi',  far  pervenire  al  Ministero  della
Giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III -
Reparto I, via Arenula  n.  70  -  00186  Roma,  il  certificato  del
tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo  24  aprile
2006 n, 166. Tale  certificato,  registrato  dal  Consiglio  Notarile
competente, dovra' pervenire all'indirizzo di  cui  sopra  entro  150
giorni dalla data dell'avvenuto superamento delle prove orali. 
    6. Tutti i documenti richiesti  dal  presente  e  dal  precedente
articolo, devono essere assoggettati alla  imposta  di  bollo,  fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell'art. 7 della legge  29
dicembre 1990, n. 405. 
    7. L'Amministrazione provvede  d'ufficio  all'accertamento  della
moralita' e della condotta incensurabile, dell'assenza di  precedenti
penali, di  carichi  pendenti,  di  declaratorie  di  fallimento,  di
interdizione e di inabilitazione.

Art. 12 Formazione della graduatoria

				Art. 12 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del  concorso  e  degli
altri concorrenti dichiarati idonei. 
    2.  A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato a  norma  dell'art.  5,  comma  quarto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  di  ogni  altra
disposizione modificatrice od integratrice. 
    3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene  conto,
infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963,  n.  367,  e  di  ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 13 Approvazione della graduatoria

				Art. 13 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del  Direttore  Generale  della
Giustizia Civile. 
    2. Con lo stesso decreto,  sentito  il  Consiglio  Nazionale  del
Notariato, puo' essere aumentato nella misura  prevista  dall'art.  1
della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato  dalla  legge  30
dicembre 2010, n. 233, il numero dei  posti  messi  a  concorso,  nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per  trasferimento
andati  deserti,  esistenti  al  momento   della   formazione   della
graduatoria. 
    3.  La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero della Giustizia a norma dell'art. 32 della legge 18  giugno
2009, n. 69, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai  vincitori
del concorso e avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14 Assegnazione sede

				Art. 14 
 
                          Assegnazione sede 
 
    1. Entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  sul  sito
internet del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e
l'elenco di cui al precedente  articolo,  i  vincitori  del  concorso
potranno far pervenire al Ministero della  Giustizia  -  Dipartimento
per gli Affari di Giustizia  -  Direzione  generale  della  Giustizia
Civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70 -  00186  Roma  -
una dichiarazione in bollo, contenente l'indicazione delle sedi  alle
quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza. 
    2. Per ottenere l'assegnazione di una residenza notarile  ubicata
nella provincia di Bolzano e' richiesta  (art.  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574)  la  conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai  sensi  delle
disposizioni di cui al titolo I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e  successive  modifiche.  I  posti
notarili della provincia di Bolzano sono assegnati ai  vincitori  del
concorso che siano in possesso  dell'attestato  di  conoscenza  della
lingua italiana e quella tedesca, previsto dall'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  modificato
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre
1987, n. 521. Tale  attestato  deve  essere  allegato  in  bollo,  in
originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione  contenente
l'indicazione delle sedi prescelte. 
    3. Per ottenere l'assegnazione di una sede  nella  regione  Valle
d'Aosta e' richiesta la piena conoscenza della  lingua  francese,  da
accertare con le modalita' di cui agli articoli 1  e  2  del  decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263.  I  vincitori  del  concorso  che
aspirano a uno dei posti della Regione Valle d'Aosta, devono allegare
alla dichiarazione contenente  l'indicazione  delle  sedi  prescelte,
l'esito delle prove di accertamento  della  conoscenza  della  lingua
francese in originale o in copia autenticata. 
    4. Oltre all'indicazione del posto o dei posti della provincia di
Bolzano o della  regione  Valle  d'Aosta  i  vincitori  del  concorso
possono,  ove  occorra,  completare  la  predetta  dichiarazione  con
l'indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria. 
    5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti  commi,
il Direttore generale della giustizia civile - Dipartimento  per  gli
affari di giustizia,  provvedera'  d'ufficio  all'assegnazione  della
sede. Si procedera' di ufficio all'assegnazione della sede qualora le
sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di
graduatoria o per ragioni di servizio. 
      Roma, 22 marzo 2013 
 
                                       Il direttore generale reggente 
                                                 Mancinetti

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