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- Atto numero 22E03513 del 29-03-2022
MINISTERO DELLA SALUTE Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (22E03513)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (22E03513)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
- Data: 29-03-2022
- Scadenza: 20-04-2022
Art. 1 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei
IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni, concernente "Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni, recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi";
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni,
recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 11, comma 1,
lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria";
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante: "Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria";
Visti in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che
prevede che "E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza
biennale" e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo,
che prevede che "Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita
un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106";
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive
modificazioni, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183";
Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare
l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto, all'art. 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, i commi 7-quater e 7-quinquies, che prevedono
rispettivamente: "7-quater. La commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette
anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti,
negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di
quanto previsto dal comma 6, lettera a) [...]" e "7-quinquies.
Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni,
sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo
di 8 punti [...]";
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare
l'art. 4-bis che prevede che "In ragione del perdurare dell'emergenza
dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione
pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le
competenze e le professionalita' acquisite dal personale sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171, e' elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano fino al termine dello stato di
emergenza connesso al COVID-19";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare
l'art. 4, comma 3, che prevede che "In ragione del perdurare
dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla
diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle
procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validita'
dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato
sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio
2018, e' prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022,
dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno
2022";
Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che
dispongono rispettivamente, che "La commissione di cui al comma 3
procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2,
entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione, per titoli" e che "La commissione procede alla valutazione
dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo parametri di cui ai
commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]";
Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2022 , con il quale
e' stata nominata la commissione per la valutazione dei soggetti
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale;
Considerato l'insediamento della citata commissione in data 21
febbraio 2022;
Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei
1. E' indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai
fini dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale degli idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla selezione per l'inserimento nell'elenco nazionale di
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2
del 4 gennaio 2000 , ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale
(LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed
in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei
sette anni;
c) attestato rilasciato all'esito di corsi di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria,
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale,
ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi
di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)" sancito in data 16
maggio 2019. Sono ritenuti utili ai fini della presente selezione
anche gli attestati di formazione conseguiti ai sensi dell'art.
3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, purche' i corsi siano iniziati in data
antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente
comma.
2. Sono ammessi alla selezione per l'inserimento nella sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non
abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o
magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in
altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore
pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in
parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in altro
settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni;
c) master o specializzazione di livello universitario in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli
alimenti.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente selezione.
4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono
essere esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga
accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza
dallo stesso sara' disposta in ogni caso previa delibera della
commissione.
Art. 3 Valutazione dei candidati
Art. 3
Valutazione dei candidati
1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e
professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del
presente avviso.
2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti:
a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale;
b) 40 punti per i titoli formativi e professionali.
3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che,
all'esito della selezione di cui al presente avviso, abbiano
conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale
Art. 4
Valutazione esperienza dirigenziale
1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai
fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a
seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore
pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale
valutabile, ai sensi del presente comma, l'attivita' svolta a seguito
di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e
ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' al
comma 3 del presente articolo, la commissione fa riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in
ambito sanitario.
3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e
successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di
durata non inferiore all'anno, attribuendo un punteggio complessivo
massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun
incarico:
a) della dimensione della struttura in cui e' stata maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie
gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione, secondo
il seguente schema:
a.1 con riferimento alle risorse umane gestite,
indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di
lavoro:
da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5;
da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2;
da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50;
da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75;
da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3;
da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25;
oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50;
a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:
fino ad euro 100.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5;
da euro 100.001 ad euro 500.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2;
da euro 500.001 ad euro 1.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,50;
da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,75;
da euro 10.000.001 ad euro 50.000.000 di risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun
anno il valore di 3;
da euro 50.000.001 ad euro 100.000.000 di risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun
anno il valore di 3,25;
oltre euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50;
a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per
ciascun incarico;
b) della tipologia della struttura, applicando, per ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto a.3, nei
limiti del punteggio complessivo massimo, uno dei seguenti
coefficienti di maggiorazione, in particolare:
b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del
settore sanitario: 1,1;
b.2 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria,
pubblica o privata, caratterizzato dalla gestione di processi
trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa,
direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio
ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane,
direzione budget e controllo di gestione): 1,2;
b.3 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria
pubblica che ha raggiunto, per tutta la durata dell'incarico, gli
obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o
dalle province autonome: 1,2;
b.4 per incarico, nell'ambito di una struttura sanitaria
pubblica, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad
elevata complessita' (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, Direzione generale, direzione amministrativa, direzione
sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio
ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione risorse umane,
direzione budget e controllo di gestione), che ha raggiunto, per
tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi economico-finanziari e
di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3;
b.5 per incarico dirigenziale presso enti regolatori del
settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
Ministero della salute, assessorati alla sanita' di regioni e
province autonome ed enti da questi vigilati, quali l'Istituto
superiore di sanita', l'Agenzia italiana del farmaco, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per la salute o
gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3;
c) dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il
coefficiente di 1,1 al punteggio base di cui al punto a.3 ottenuto
dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo.
4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento
dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della
motivazione del provvedimento.
Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per
la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale
previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di
eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel caso
di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata,
ai fini dell'idoneita', esclusivamente una sola esperienza
dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il
maggior punteggio.
5. In attuazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, fermi
restando i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo per
la valutazione dell'esperienza dirigenziale, ai candidati e' valutata
l'esperienza dirigenziale degli ultimi dieci anni ai soli fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive
modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000
abitanti. In attuazione del medesimo art. 1, comma 7-quinquies, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 successive modificazioni,
sono valutati eventuali provvedimenti di decadenza o provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi dieci anni ai soli fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive
modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000
abitanti.
Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali
Art. 5
Valutazione titoli formativi e professionali
1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale,
attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli:
a) attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti:
per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle cinque
ore: punti 2;
per ogni attivita' di docenza di durata compresa fra cinque e
quindici ore: punti 3;
per ogni attivita' di docenza di durata superiore alle
quindici ore: punti 5;
b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti:
pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2;
pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di
libro: punti 3;
pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti 5;
c) possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata
almeno annuale, fino a 30 punti:
specializzazioni: punti 20;
dottorati di ricerca: punti 20;
master universitari di I livello: punti 5;
master universitari di II livello: punti 10;
corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale: punti 4;
d) ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, della durata di almeno cinquanta ore, con
esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a
15 punti:
da cinquanta a cento ore: punti 5;
oltre cento ore: punti 10;
e) abilitazione professionale: punti 4. Per ciascun candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione
Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 8:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec);
e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando
l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la data del
conseguimento;
f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale
requisito d'accesso alla selezione specificando la durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto;
g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto
presso il quale e' stato conseguito, ovvero, per l'inserimento nella
sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale
presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, del master o della
specializzazione di livello universitario in materia di sanita'
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
2. Il candidato dovra', altresi', indicare nella domanda, con le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale
di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini
della partecipazione alla selezione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 4, nonche' i
titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente
avviso. Nel caso in cui la successione di piu' incarichi dirigenziali
si sia verificata per decadenza conseguente ad una riorganizzazione
del Sistema sanitario regionale, il candidato dovra' inserire nella
piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data finale
dell'ultimo incarico, descrivendo, nell'apposito campo della
piattaforma stessa, che si tratta di piu' incarichi da considerarsi
"in prosecuzione" a seguito di riorganizzazione del Sistema sanitario
regionale.
3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili,
indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del
provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra il
conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza.
4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni, mediante la procedura prevista sul
portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione di quanto dichiarato.
5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni,
l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di
dichiarazioni non veritiere o mendaci.
6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5,
che non potranno essere autocertificate dai candidati secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo le
modalita' digitali previste dalla piattaforma di cui all'art. 8,
comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel
settore privato e/o presso istituzioni estere, non autocertificabili,
dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e'
stato attribuito a seguito di atto formale, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie.
7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art.
5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale,
secondo le modalita' illustrate sulla piattaforma di cui all'art. 8,
comma 1.
8. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum formativo e
professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le
modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le
produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di
pagine di ciascuna.
9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla domanda
verra' considerato quale documento meramente esplicativo delle
dichiarazioni gia' rese nella piattaforma informatica e non saranno
pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze
dirigenziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel
curriculum stesso e non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo
le modalita' ivi indicate.
10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalita'
digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all'art.
8, comma 1:
a) copia della ricevuta di versamento di euro trenta/00 (euro
30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della
salute IBAN:IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348
ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale "selezione elenco idonei
nomina D.G. D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.";
b) copia del documento di identita' del candidato in corso di
validita'.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della
salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.
2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e'
raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute -
Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio
Ribotta n. 5 - 00144 Roma, e-mail: rpd@sanita.it
3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In
mancanza di tale consenso non sara' possibile partecipare alla
presente procedura selettiva.
4. I dati personali forniti dai candidati in sede di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso, o
comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalita'
elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione e
utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva
e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'. Il trattamento dei dati e' svolto dai soggetti
autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso, nonche'
dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute, ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali responsabili
del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalita' e modalita' del trattamento
medesimo.
5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli
relativi alle esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e
professionali, cosi' come previsto dal presente avviso di selezione.
6. Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro
mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare
l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso.
7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura
selettiva, nonche' la gestione dell'elenco nazionale e di tutti gli
atti connessi e conseguenziali: commissione, enti presso i quali sono
state svolte le esperienze dirigenziali o professionali o presso i
quali sono stati conseguiti i titoli formativi di cui al presente
avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute.
8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.
9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario
all'espletamento della presente procedura e alla gestione
dell'elenco, nonche' per il tempo necessario alla conclusione di
eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi.
10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero
della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e
ss. del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza al Ministero
della salute e' presentata al direttore generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale,
all'indirizzo Pec: dgrups@postacert.sanita.it
11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.
Art. 8 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda
Art. 8
Termini, adempimenti
e modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata esclusivamente per via telematica attraverso la
piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it
2. Per la presentazione della domanda i candidati devono
registrarsi alla piattafoma informatica: www.alboidonei.sanita.it
indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di Posta
elettronica certificata (Pec). La registrazione e' finalizzata al
rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per la
compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo Pec
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la
Pec inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di
assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web:
www.alboidonei.sanita.it
3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda.
4. All'atto della presentazione della domanda il candidato, in
possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 2, specifica se
intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe.
5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
Pec.
6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione
dell'elenco.
7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 1° aprile 2022 e
fino alle ore 18,00 del 20 aprile 2022; pertanto l'accesso alla
piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della
domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti
termini.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino
delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul sito web: www.alboidonei.sanita.it
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di Posta elettronica
certificata del candidato.
10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente.
11. Non si terra' conto delle domande di partecipazione
presentate con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente
articolo.
Art. 9 Accesso agli atti della selezione
Art. 9
Accesso agli atti della selezione
1. L'accesso alla documentazione attinente alla presente
procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima
procedura.
Art. 10 Elenco nazionale
Art. 10
Elenco nazionale
1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito
della selezione e' pubblicato sul sito internet del Ministero della
salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa.
2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile
caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, non possono essere
reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati
decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97.
Art. 11 Norme di salvaguardia
Art. 11
Norme di salvaguardia
1. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a
sopravvenute norme di legge.
2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
Roma, 11 marzo 2022
Il direttore generale: Ugenti