MINISTERO DELLA SALUTE Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (22E03513)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Avviso pubblico per la formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. (22E03513)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 29-03-2022
  • Scadenza: 20-04-2022

Art. 1 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei

IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502   e
successive  modificazioni,  recante  "Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, recante "Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni, recante il "Codice in materia di protezione  dei  dati
personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e  successive
modificazioni,  concernente  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e  successive  modificazioni,  recante  il  "Codice  in  materia   di
protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di  prevenzione,
indagine, accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e  che
abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184  e  successive  modificazioni,  concernente  il  "Regolamento
recante   disciplina   in   materia   di   accesso    ai    documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive  modificazioni,
recante "Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche", ed in particolare  l'art.  11,  comma  1,
lettera p); 
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della delega di cui  all'art.  11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria"; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  recante:  "Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria"; 
    Visti in particolare l'art. 1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
prevede che "E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  aggiornato  con   cadenza
biennale" e l'art. 1, comma 2-bis del medesimo  decreto  legislativo,
che prevede che "Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'art. 11, comma 6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106"; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e  successive
modificazioni, recante  "Riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal
Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della  legge  4  novembre
2010, n. 183"; 
    Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed  in  particolare
l'art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto,  all'art.  1
del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171   e   successive
modificazioni,  i  commi  7-quater  e  7-quinquies,   che   prevedono
rispettivamente: "7-quater. La commissione valuta  esclusivamente  le
esperienze dirigenziali maturate dal  candidato  negli  ultimi  sette
anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a  500.000  abitanti,
negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo
non superiore a 60 punti,  tenendo  conto  per  ciascun  incarico  di
quanto previsto dal  comma  6,  lettera  a)  [...]"  e  "7-quinquies.
Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato,  o  provvedimenti
assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni  con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli  ultimi  dieci  anni,
sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad  un  massimo
di 8 punti [...]"; 
    Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n.  139,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare
l'art. 4-bis che prevede che "In ragione del perdurare dell'emergenza
dovuta alla situazione  epidemiologica  conseguente  alla  diffusione
pandemica  del  virus  SARS-CoV-2,  al  fine  di  non  disperdere  le
competenze e le professionalita' acquisite  dal  personale  sanitario
nel corso del servizio prestato presso le aziende  sanitarie  locali,
le aziende ospedaliere  e  gli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, e' elevato  a  sessantotto  anni.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza connesso al COVID-19"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare
l'art. 4,  comma  3,  che  prevede  che  "In  ragione  del  perdurare
dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla
diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle
procedure volte  al  prescritto  aggiornamento  biennale  dell'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri
enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  il  termine  di  validita'
dell'iscrizione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti  nell'elenco  pubblicato
sul sito internet del Ministero della  salute  in  data  12  febbraio
2018,  e'  prorogato  fino  alla   pubblicazione,   nell'anno   2022,
dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre  il  30  giugno
2022"; 
    Visti altresi' i commi 4 e  6  del  citato  art.  1  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171  e  successive  modificazioni,  che
dispongono rispettivamente, che "La commissione di  cui  al  comma  3
procede alla formazione dell'elenco nazionale  di  cui  al  comma  2,
entro  centoventi  giorni  dalla   data   di   insediamento,   previa
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di
selezione, per titoli" e che "La commissione procede alla valutazione
dei titoli formativi e professionali e  della  comprovata  esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio  secondo  parametri  di  cui  ai
commi  da  7-bis  a  7-sexies,  e   criteri   specifici   predefiniti
nell'avviso pubblico di cui al comma 4 [...]"; 
    Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2022 , con  il  quale
e' stata nominata la commissione  per  la  valutazione  dei  soggetti
idonei alla nomina di  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale; 
    Considerato l'insediamento della citata commissione  in  data  21
febbraio 2022; 
    Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei  candidati  alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Aggiornamento dell'elenco nazionale dei soggetti idonei 
 
    1. E' indetto un avviso pubblico di  selezione,  per  titoli,  ai
fini dell'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale  degli  idonei
alla nomina di direttore generale  delle  aziende  sanitarie  locali,
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e  2-bis,  del   decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla selezione  per  l'inserimento  nell'elenco  nazionale  di
idonei alla nomina di  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
il sessantottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) diploma di  laurea  di  cui  all'ordinamento  previgente  al
decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  2
del 4 gennaio 2000 , ovvero laurea  specialistica  (LS)  o  magistrale
(LM). I titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  sono  considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti  ad  uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa  in  materia.  A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere  indicati,  a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in  base  alla  normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento; 
      b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici   o   privati,   con   autonomia   gestionale   e    diretta
responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  e/o   finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario  ed
in parte in altro settore e' cumulabile  per  il  raggiungimento  dei
sette anni; 
      c) attestato rilasciato all'esito di  corsi  di  formazione  in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria,
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale,
ai sensi dell'Accordo tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi
di formazione in materia di sanita' pubblica e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)" sancito in data 16
maggio 2019. Sono ritenuti utili ai  fini  della  presente  selezione
anche gli attestati  di  formazione  conseguiti  ai  sensi  dell'art.
3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e
successive modificazioni, purche' i  corsi  siano  iniziati  in  data
antecedente alla data di stipula  dell'Accordo  di  cui  al  presente
comma. 
    2. Sono ammessi alla selezione per  l'inserimento  nella  sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale  presso
gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  i  candidati  che  non
abbiano compiuto il sessantottesimo anno di  eta',  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) diploma  di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero  laurea  specialistica  o
magistrale. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti  ad  uno
dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa  in  materia.  A
tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere  indicati,  a
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in  base  alla  normativa
vigente ovvero della domanda di riconoscimento; 
      b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore  della  sanita'   pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
internazionale e della sicurezza  degli  alimenti,  o  settennale  in
altri settori, con autonomia  gestionale  e  diretta  responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata  nel  settore
pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale maturata in
parte nel settore della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti ed in parte in  altro
settore e' cumulabile per il raggiungimento dei sette anni; 
      c)  master  o  specializzazione  di  livello  universitario  in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene  e  sicurezza  degli
alimenti. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente selezione. 
    4. I candidati, per difetto  dei  requisiti  prescritti,  possono
essere esclusi dalla selezione medesima  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento  motivato.  Qualora  il  difetto  dei  requisiti  venga
accertato successivamente alla formazione dell'elenco,  la  decadenza
dallo stesso sara'  disposta  in  ogni  caso  previa  delibera  della
commissione.

Art. 3 Valutazione dei candidati

				Art. 3 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1.  La  commissione  procede,   per   ciascun   candidato,   alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e  dei  titoli  formativi  e
professionali secondo quanto  previsto  dagli  articoli  4  e  5  del
presente avviso. 
    2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti: 
      a) 60 punti per l'esperienza dirigenziale; 
      b) 40 punti per i titoli formativi e professionali. 
    3. Sono inseriti nell'elenco  nazionale  i  soli  candidati  che,
all'esito  della  selezione  di  cui  al  presente  avviso,   abbiano
conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

Art. 4 Valutazione esperienza dirigenziale

				Art. 4 
 
                 Valutazione esperienza dirigenziale 
 
    1. L'esperienza dirigenziale  valutabile  dalla  commissione,  ai
fini della selezione,  e'  esclusivamente  l'attivita'  di  direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo  ovvero  di
una delle  sue  articolazioni  comunque  contraddistinte,  svolta,  a
seguito  di  formale  conferimento   di   incarico,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse  umane,  tecniche  e/o  finanziarie,  maturata  nel   settore
pubblico  e  privato.  Non  si  considera   esperienza   dirigenziale
valutabile, ai sensi del presente comma, l'attivita' svolta a seguito
di  incarico  comportante  funzioni  di  mero  studio,  consulenza  e
ricerca. 
    2.  Ai  fini  della  valutazione   dell'esperienza   dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera b) e all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche'  al
comma  3  del  presente  articolo,  la  commissione  fa   riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria,  del  settore  farmaceutico  e  dei  dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e  di  ricerca  in
ambito sanitario. 
    3. La commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171  e
successive modificazioni, esclusivamente le  esperienze  dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi  sette  anni,  con  incarichi  di
durata non inferiore all'anno, attribuendo un  punteggio  complessivo
massimo  non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto,  per  ciascun
incarico: 
      a) della dimensione della struttura in cui  e'  stata  maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane  e  finanziarie
gestite, a seguito di provvedimento formale di assegnazione,  secondo
il seguente schema: 
        a.1   con   riferimento   alle   risorse    umane    gestite,
indipendentemente dalla tipologia e  dalla  natura  del  rapporto  di
lavoro: 
          da 1 a 4 risorse  umane  mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da 5 a 10 risorse umane  mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2; 
          da 11 a 50 risorse umane mediamente  gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50; 
          da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75; 
          da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3; 
          da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25; 
          oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite  per  anno  si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; 
        a.2 con riferimento alle risorse finanziarie: 
          fino ad euro  100.000  di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5; 
          da euro 100.001 ad  euro  500.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2; 
          da euro 500.001 ad euro 1.000.000  di  risorse  finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,50; 
          da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,75; 
          da  euro  10.000.001  ad   euro   50.000.000   di   risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si  attribuisce  per  ciascun
anno il valore di 3; 
          da  euro  50.000.001  ad  euro   100.000.000   di   risorse
finanziarie mediamente gestite per anno si  attribuisce  per  ciascun
anno il valore di 3,25; 
          oltre euro 100.000.000 di  risorse  finanziarie  mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50; 
        a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui  ai
punti a.1 e a.2 costituisce  il  punteggio  base  del  candidato  per
ciascun incarico; 
      b) della tipologia della  struttura,  applicando,  per  ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui  al  punto  a.3,  nei
limiti  del  punteggio  complessivo   massimo,   uno   dei   seguenti
coefficienti di maggiorazione, in particolare: 
        b.1 per incarico  in  strutture,  pubbliche  o  private,  del
settore sanitario: 1,1; 
        b.2 per incarico, nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria,
pubblica  o  privata,  caratterizzato  dalla  gestione  di   processi
trasversali ad elevata complessita' (quali, a titolo  esemplificativo
e  non  esaustivo,  Direzione  generale,  direzione   amministrativa,
direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria, direzione di presidio
ospedaliero, direzione  di  Dipartimento,  direzione  risorse  umane,
direzione budget e controllo di gestione): 1,2; 
        b.3 per  incarico  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica che ha raggiunto, per tutta  la  durata  dell'incarico,  gli
obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni  o
dalle province autonome: 1,2; 
        b.4 per incarico,  nell'ambito  di  una  struttura  sanitaria
pubblica, caratterizzato dalla gestione di  processi  trasversali  ad
elevata  complessita'  (quali,  a  titolo   esemplificativo   e   non
esaustivo, Direzione generale,  direzione  amministrativa,  direzione
sanitaria,   direzione   socio-sanitaria,   direzione   di   presidio
ospedaliero, direzione  di  Dipartimento,  direzione  risorse  umane,
direzione budget e controllo di  gestione),  che  ha  raggiunto,  per
tutta la durata dell'incarico, gli obiettivi  economico-finanziari  e
di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3; 
        b.5 per incarico  dirigenziale  presso  enti  regolatori  del
settore sanitario (quali, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,
Ministero  della  salute,  assessorati  alla  sanita'  di  regioni  e
province autonome  ed  enti  da  questi  vigilati,  quali  l'Istituto
superiore di  sanita',  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  l'Agenzia
nazionale  per   i   servizi   sanitari   regionali,   gli   Istituti
zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per  la  salute  o
gli enti di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3; 
      c) dell'incarico  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
responsabilita'  di  piu'  strutture  dirigenziali,   applicando   il
coefficiente di 1,1 al punteggio base di cui al  punto  a.3  ottenuto
dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo. 
    4.  Eventuali  provvedimenti  di  decadenza  del   candidato,   o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette  anni,  sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo  di  8
punti, tenendo conto  del  periodo  intercorso  tra  il  conferimento
dell'incarico  ed  il  provvedimento  di  decadenza,  nonche'   della
motivazione del provvedimento. 
    Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale  valutata,  per
la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per  ciascun
giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio  annuale
previsto per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di
eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel  caso
di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'  valutata,
ai  fini   dell'idoneita',   esclusivamente   una   sola   esperienza
dirigenziale, scegliendo quella  a  cui  puo'  essere  attribuito  il
maggior punteggio. 
    5.  In  attuazione  dell'art.  1,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive  modificazioni,  fermi
restando i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo  per
la valutazione dell'esperienza dirigenziale, ai candidati e' valutata
l'esperienza dirigenziale  degli  ultimi  dieci  anni  ai  soli  fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e  successive
modificazioni, nelle regioni  con  popolazione  inferiore  a  500.000
abitanti. In attuazione del medesimo art. 1, comma  7-quinquies,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171  successive  modificazioni,
sono valutati eventuali provvedimenti di  decadenza  o  provvedimenti
assimilabili,  riportati  negli  ultimi  dieci  anni  ai  soli   fini
dell'idoneita' per l'accesso alle selezioni di direttore generale  di
cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016  e  successive
modificazioni, nelle regioni  con  popolazione  inferiore  a  500.000
abitanti.

Art. 5 Valutazione titoli formativi e professionali

				Art. 5 
 
            Valutazione titoli formativi e professionali 
 
    1.  La  commissione  valuta  i  seguenti   titoli   formativi   e
professionali posseduti dal  candidato,  che  devono  comunque  avere
attinenza con le materie del management e della direzione  aziendale,
attribuendo un punteggio  complessivo  massimo  non  superiore  a  40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli: 
      a) attivita' di docenza svolta in  corsi  universitari  e  post
universitari presso istituzioni pubbliche e private  di  riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti: 
        per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle cinque
ore: punti 2; 
        per ogni attivita' di docenza di durata compresa fra cinque e
quindici ore: punti 3; 
        per ogni  attivita'  di  docenza  di  durata  superiore  alle
quindici ore: punti 5; 
      b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi  cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti: 
        pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2; 
        pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di
libro: punti 3; 
        pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti 5; 
      c)  possesso  di  diplomi  di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master, corsi  di  perfezionamento  universitari  di  durata
almeno annuale, fino a 30 punti: 
        specializzazioni: punti 20; 
        dottorati di ricerca: punti 20; 
        master universitari di I livello: punti 5; 
        master universitari di II livello: punti 10; 
        corsi  di  perfezionamento  universitari  di  durata   almeno
annuale: punti 4; 
      d) ulteriori  corsi  di  formazione  di  ambito  manageriale  e
organizzativo, svolti  presso  istituzioni  pubbliche  e  private  di
riconosciuta rilevanza, della durata di  almeno  cinquanta  ore,  con
esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino  a
15 punti: 
        da cinquanta a cento ore: punti 5; 
        oltre cento ore: punti 10; 
      e) abilitazione professionale: punti 4. Per  ciascun  candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale.

Art. 6 Domanda di ammissione alla selezione

				Art. 6 
 
                Domanda di ammissione alla selezione 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto  la  propria  responsabilita',  a  pena  di  esclusione   dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 8: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec); 
      e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione   alla   presente   procedura   selettiva,   indicando
l'universita' presso la quale e'  stato  conseguito  e  la  data  del
conseguimento; 
      f)  il  possesso  dell'esperienza  dirigenziale   utile   quale
requisito   d'accesso   alla   selezione   specificando   la   durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto; 
      g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'istituto
presso il quale e' stato conseguito, ovvero, per l'inserimento  nella
sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale
presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, del master o  della
specializzazione di  livello  universitario  in  materia  di  sanita'
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti. 
    2. Il candidato dovra', altresi', indicare nella domanda, con  le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate  sul  portale
di cui all'art. 8, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai  fini
della partecipazione alla selezione  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b), all'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 4, nonche' i
titoli formativi e professionali valutabili  ai  sensi  del  presente
avviso. Nel caso in cui la successione di piu' incarichi dirigenziali
si sia verificata per decadenza conseguente ad  una  riorganizzazione
del Sistema sanitario regionale, il candidato dovra'  inserire  nella
piattaforma la data di inizio del primo incarico  e  la  data  finale
dell'ultimo  incarico,   descrivendo,   nell'apposito   campo   della
piattaforma stessa, che si tratta di piu' incarichi  da  considerarsi
"in prosecuzione" a seguito di riorganizzazione del Sistema sanitario
regionale. 
    3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico dirigenziale  o  provvedimenti  assimilabili,
indicando  le  motivazioni  e  gli   estremi   di   riferimento   del
provvedimento stesso,  specificando  il  periodo  intercorso  tra  il
conferimento dell'incarico ed il provvedimento di decadenza. 
    4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione  e  le  dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e  successive  modificazioni,  mediante  la  procedura  prevista  sul
portale di cui all'art. 8, comma 1; nel caso di falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
    Le dichiarazioni rese dai  candidati,  in  quanto  sostitutive  a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono  contenere  tutti  gli
elementi necessari alla valutazione di quanto dichiarato. 
    5. A norma dell'art. 71 del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica   n.   445   del   2000   e   successive    modificazioni,
l'amministrazione effettuera' idonei  controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle predette  dichiarazioni  sostitutive  con  le
conseguenze di cui ai  successivi  articoli  75  e  76,  in  caso  di
dichiarazioni non veritiere o mendaci. 
    6. Le attestazioni inerenti le  esperienze  dirigenziali  di  cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di  cui  all'art.  5,
che non potranno essere  autocertificate  dai  candidati  secondo  le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
2000 e successive modificazioni, dovranno essere inserite secondo  le
modalita' digitali previste dalla  piattaforma  di  cui  all'art.  8,
comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze  dirigenziali  nel
settore privato e/o presso istituzioni estere, non autocertificabili,
dovra' essere espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e'
stato  attribuito  a  seguito  di   atto   formale,   con   autonomia
organizzativa  e  gestionale,  nonche'  diretta  responsabilita'   di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie. 
    7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui  all'art.
5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in  formato  digitale,
secondo le modalita' illustrate sulla piattaforma di cui all'art.  8,
comma 1. 
    8. Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum formativo  e
professionale, sottoscritto dal  candidato  ed  inserito  secondo  le
modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili
ai  sensi  dell'art.  5  specificando,  per  le  pubblicazioni  e  le
produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il  numero  di
pagine di ciascuna. 
    9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla  domanda
verra'  considerato  quale  documento  meramente  esplicativo   delle
dichiarazioni gia' rese nella piattaforma informatica e  non  saranno
pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze
dirigenziali  e/o  titoli  formativi  e  professionali  indicati  nel
curriculum stesso e non inseriti nella suddetta piattaforma,  secondo
le modalita' ivi indicate. 
    10. Alla domanda devono essere  allegati,  secondo  le  modalita'
digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui  all'art.
8, comma 1: 
      a) copia della ricevuta di versamento di euro  trenta/00  (euro
30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione  ed
all'espletamento della selezione  da  effettuarsi  a  mezzo  bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato  al  Ministero  della
salute IBAN:IT07A0100003245348020258226 (Sezione  di  tesoreria:  348
ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale "selezione elenco idonei
nomina D.G. D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m."; 
      b) copia del documento di identita' del candidato in  corso  di
validita'.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

				Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Il titolare del trattamento dei dati  e'  il  Ministero  della
salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma. 
    2.  Il  responsabile  della  protezione   dei   dati   (RPD)   e'
raggiungibile  al  seguente  indirizzo:  Ministero  della  salute   -
Responsabile della  protezione  dei  dati  personali,  viale  Giorgio
Ribotta n. 5 - 00144 Roma, e-mail: rpd@sanita.it 
    3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento  dei
dati personali per le finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  alla
vigente normativa in materia di trattamento dei  dati  personali.  In
mancanza di  tale  consenso  non  sara'  possibile  partecipare  alla
presente procedura selettiva. 
    4.  I  dati  personali  forniti  dai   candidati   in   sede   di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente avviso,  o
comunque  acquisiti  a  tal  fine,  sono   trattati   con   modalita'
elettroniche   e   cartacee   mediante   operazioni   di    raccolta,
registrazione,    organizzazione,    conservazione,    consultazione,
estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione  e  distruzione  e
utilizzati, ai soli fini dell'espletamento della procedura  selettiva
e delle relative verifiche, nel rispetto della normativa  in  materia
di protezione delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  e
alla libera circolazione dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione nei modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalita'. Il trattamento dei dati e'  svolto  dai  soggetti
autorizzati dal titolare e da quelli designati dallo stesso,  nonche'
dai soggetti che operano per conto del  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali  responsabili
del trattamento, che agiscono sulla  base  di  specifiche  istruzioni
fornite  in  ordine  alle  finalita'  e  modalita'  del   trattamento
medesimo. 
    5. I dati personali  raccolti  sono  i  dati  anagrafici,  quelli
relativi  alle  esperienze  dirigenziali  e  ai  titoli  formativi  e
professionali, cosi' come previsto dal presente avviso di selezione. 
    6. Il conferimento di tali dati e' da  considerarsi  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e  la  loro
mancata indicazione puo' precludere  tale  valutazione  e  comportare
l'esclusione dalla procedura selettiva di cui al presente avviso. 
    7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a  coloro
che sono preposti a funzioni inerenti  la  gestione  della  procedura
selettiva, nonche' la gestione dell'elenco nazionale e di  tutti  gli
atti connessi e conseguenziali: commissione, enti presso i quali sono
state svolte le esperienze dirigenziali o professionali  o  presso  i
quali sono stati conseguiti i titoli formativi  di  cui  al  presente
avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute. 
    8.  Gli  esiti  della  presente   procedura   selettiva   saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero della salute. 
    9. I dati personali sono conservati  per  il  periodo  necessario
all'espletamento   della   presente   procedura   e   alla   gestione
dell'elenco, nonche' per il  tempo  necessario  alla  conclusione  di
eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi. 
    10. Gli interessati hanno il diritto di  ottenere  dal  Ministero
della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento  (art.  15  e
ss. del regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza  al  Ministero
della salute e' presentata al direttore  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane  del  Servizio  sanitario  nazionale,
all'indirizzo Pec: dgrups@postacert.sanita.it 
    11. Gli interessati che ritengono che  il  trattamento  dei  dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione  di  quanto  previsto
dal regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di  proporre  reclamo
al Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  come  previsto
dall'art. 77 del regolamento stesso, o di  adire  le  opportune  sedi
giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento medesimo.

Art. 8 Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda

				Art. 8 
 
                        Termini, adempimenti 
             e modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve  essere
presentata  esclusivamente   per   via   telematica   attraverso   la
piattaforma   informatica   disponibile   al   seguente    indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it 
    2.  Per  la  presentazione  della  domanda  i  candidati   devono
registrarsi  alla  piattafoma  informatica:  www.alboidonei.sanita.it
indicando, oltre ai dati anagrafici, il proprio  indirizzo  di  Posta
elettronica certificata (Pec). La  registrazione  e'  finalizzata  al
rilascio  delle  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma  per  la
compilazione della domanda,  credenziali  inviate  all'indirizzo  Pec
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata  indicazione  circa  la
Pec inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio  di
assistenza tecnica nelle modalita'  e  orari  disponibili  sito  web:
www.alboidonei.sanita.it 
    3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione  dei  dati  e  dei  documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma  di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente  modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a  chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda. 
    4. All'atto della presentazione della domanda  il  candidato,  in
possesso dei prescritti requisiti di cui  all'art.  2,  specifica  se
intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 1, ovvero esclusivamente per  le  finalita'  di
cui all'art. 2, comma 2, o per entrambe. 
    5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione  e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della  domanda  ed  e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
Pec. 
    6. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere  piu'  modificata.  Tuttavia  sara'  possibile  annullarla   e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla  pubblicazione
dell'elenco. 
    7. Le domande  per  la  partecipazione  alla  selezione  potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 1° aprile 2022  e
fino alle ore 18,00 del  20  aprile  2022;  pertanto  l'accesso  alla
piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della
domanda  stessa  sara'  possibile  esclusivamente  entro  i  predetti
termini. 
    8. In caso di prolungata e significativa  indisponibilita'  della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva,  al  ripristino
delle  attivita',  di  informare  i  candidati  circa  le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul sito web: www.alboidonei.sanita.it 
    9. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  Posta  elettronica
certificata del candidato. 
    10. Ulteriori  eventuali  informazioni  verranno  tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente. 
    11.  Non  si  terra'  conto  delle  domande   di   partecipazione
presentate con modalita' diverse da  quelle  stabilite  nel  presente
articolo.

Art. 9 Accesso agli atti della selezione

				Art. 9 
 
                  Accesso agli atti della selezione 
 
    1.  L'accesso  alla  documentazione   attinente   alla   presente
procedura selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima
procedura.

Art. 10 Elenco nazionale

				Art. 10 
 
                          Elenco nazionale 
 
    1. L'elenco nazionale dei candidati  risultati  idonei  all'esito
della selezione e' pubblicato sul sito internet del  Ministero  della
salute secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa. 
    2. Durante il biennio di validita'  dell'elenco,  ogni  possibile
caso di decadenza dall'elenco dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale, sara' valutato dalla commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera. 
    3. Ai sensi dell'art. 1,  comma  8,  del  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni,  non  possono  essere
reinseriti nell'elenco nazionale coloro che  siano  stati  dichiarati
decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97.

Art. 11 Norme di salvaguardia

				Art. 11 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare  in  ogni
momento la presente procedura  di  selezione  anche  in  relazione  a
sopravvenute norme di legge. 
    2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in  via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione,
ricorso  straordinario  al  Capo  dello   Stato   ovvero,   in   sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. 
    Il presente decreto sara' trasmesso  al  competente  ufficio  del
Ministero  della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
      Roma, 11 marzo 2022 
 
                                        Il direttore generale: Ugenti

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