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- Atto numero 22E03669 del 29-03-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2022-2023. (22E03669)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2022-2023. (22E03669)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 29-03-2022
- Scadenza: 06-05-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19";
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021,
con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano
dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per
l'anno 2022;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2021, recante
"Adeguamento della retta annuale di frequenza delle Scuole militari
di cui all'art. 787 del Codice dell'ordinamento militare";
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia e alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2022-2023;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione
di una prova a sbarramento numerico sulla base del numero delle
domande pervenute per ciascun concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2022-2023 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentoventotto
giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla
Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la
seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di
studi:
a) posti centotrenta per il concorso relativo all'ammissione
alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) "Nunziatella" di Napoli:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti trenta;
2) "Teulie'" di Milano:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti sessanta;
Presso la Scuola militare "Nunziatella" di Napoli saranno
ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di
sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al
termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di
assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione delle rimanenti,
risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola
militare "Teulie'" di Milano.
b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti quaranta;
c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla
Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti venti.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il
50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani
dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati, nel sito internet www.difesa.it nonche' nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art.
3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
internet www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007,
estremi compresi;
b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2021-2022, del 2°
anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale
dovranno aver conseguito l'ammissione al 3° anno. Dell'avvenuta
ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione con
le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 10. Se l'ammissione
e' conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equivalenza
da presentare entro la data d'incorporamento. Il concorrente dovra'
comunque dichiarare nella domanda di partecipazione di impegnarsi a
produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello
Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi
delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile
attraverso il sito internet "www.difesa.it", area "siti di interesse
e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link
"concorsi on-line", ovvero collegandosi direttamente al sito
"https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno
essere in possesso della carta d'identita' elettronica (CIE). Essendo
i concorrenti minorenni, non e' data la possibilita' di utilizzare
credenziali di identita' digitale (SPID).
4. Qualora la progressiva conclusione degli adeguamenti
sistemistici necessari dovesse permettere l'impiego anche della carta
nazionale dei servizi (CNS) - opzione ancora in fase di sviluppo - ne
verra' data immediata notizia con avviso sul portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio del 6 maggio 2022. Data la minore eta' dei candidati, gli
stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande,
copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso per
l'arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il
modulo rinvenibile tra gli allegati al bando.
Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di
essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di
esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di
riconoscimento in corso di validita' (fronte e retro in un unico
file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e,
rilasciati/o da un'amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo
art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito: Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini": Scuola
navale militare "Francesco Morosini";
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet": Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet".
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico
salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della
candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma
la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di
presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla
domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che
guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. E'
consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i
concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta
elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della
candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area
personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sara' sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita
e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
6. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di cui
al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il
minore e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale,
compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite
degli organi competenti, si assumono/assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di
partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva di posti.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo
rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a
riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella
domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori
o del genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o del
tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta' o
del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verra' omessa
l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l'istituto di provenienza. I
concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di
aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e
cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;
per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia
dell'arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente
svolto (indipendentemente dall'istituto di provenienza) non preveda
taluna delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al
concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima
dell'incorporazione (5 settembre 2022) o della data di inizio delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza,
di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato
gli esami integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al
conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al concorso con
riserva dovranno inoltre consegnare, anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, la certificazione dell'avvenuta
presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame
integrativo entro i seguenti limiti temporali:
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) all'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 12, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
11. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'aera pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati
contenente i quesiti oggetto della prova di cultura generale,
calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale o
eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.), e in un'area
privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito
in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di
carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione).
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di
partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come
variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile - e a
quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere
inviate anche successivamente al termine di scadenza previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai
seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e
suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it
b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini":
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it
c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet":
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it
Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1, nonche' modifiche al corso di
studi prescelto o all'ordine di priorita' delle sedi (per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)).
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' essere
allegata copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in
formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del candidato e dei/del
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti:
a) prova di cultura generale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica. Per quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) la prova di educazione fisica sara' svolta prima degli
accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli
accertamenti sanitari.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4, del decreto-legge n. 34/2020. Altresi', con riferimento alle prove
e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante
svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta
elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 2,
un'istanza di nuova convocazione, utilizzando l'apposito modulo
rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata dai/l genitori/e
esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal tutore,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando la documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e ovvero del
tutore, in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di
svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione).
3. I concorrenti rinviati a domanda dalle procedure concorsuali
per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari
dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare
aeronautica per l'anno scolastico 2021-2022 ai sensi dell'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle
procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e
accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita'
che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione
dirigenziale.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli
accertamenti sanitari, le prove di educazione fisica e gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al
precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a carico
dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da
personale militare in servizio delle rispettive Forze armate e da
qualificati esperti, civili o militari, nelle materie oggetto della
prova di cultura generale:
a) commissione valutatrice unica interforze per la prova di
cultura generale;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. Per tutti i concorsi, la commissione di cui al precedente
comma 1, lettera a) sara' cosi' composta:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente (anche identificabile in uno dei Comandanti delle
Scuole militari), presidente;
due ufficiali, membri;
uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze
naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
I componenti di detta commissione saranno tratti da quelli
designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente comma
1, lettera f);
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
uno o piu' ufficiali superiori, membri;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
due ufficiali psicologi, membri;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in
psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente;
due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato
istruttore militare di educazione fisica;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle
prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al
ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione
dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della
commissione per gli accertamenti sanitari.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola navale militare, presidente;
uno o piu' ufficiali, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto
qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di
vascello, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle
prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di
fregata, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di
vascello, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale del ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione
dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della
commissione per gli accertamenti sanitari.
5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola militare aeronautica, presidente;
uno o piu' ufficiali, membri;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro
ufficiale di grado non inferiore a Colonnello.
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito
selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In
alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori
ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali,
qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle
prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari.
Art. 8 Prova di cultura generale
Art. 8
Prova di cultura generale
1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera a), consistera' nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale e
logico-deduttivo.
I test culturali verteranno:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i
programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano,
latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli allegati al bando.
Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di
valutazione.
2. La prova si terra', per tutti i concorrenti, indicativamente a
decorrere dal 16 maggio 2022 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno.
Le date, l'orario di presentazione e i calendari di svolgimento
di detta prova ed eventuali modifiche della sede saranno rese note,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nel sito internet www.difesa.it
3. La prova sara' valida per ciascun concorso indetto con il
presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
pubblica e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta
elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui al
precedente art. 4, comma 5, ovvero copia della stessa. Saranno
esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al
momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020.
5. La prova di cultura generale si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 13.
6. Per ciascun concorso e corso di studio la commissione
esaminatrice unica interforze formera' due distinte graduatorie, una
per il liceo classico e una per il liceo scientifico, allo scopo di
individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove
concorsuali.
Il concorrente che partecipa a piu' procedure concorsuali indette
con il presente bando sara' inserito in tutte le graduatorie del
concorso e del corso di studi per il quale ha chiesto di partecipare.
7. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti/prove
i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
a) concorso per l'ammissione alle Scuole militari
dell'Esercito:
i primi centottanta per il liceo classico;
i primi trecentosessanta per il liceo scientifico;
b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare:
i primi novanta per il liceo classico;
i primi centosessanta per il liceo scientifico;
c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica:
i primi novanta per il liceo classico;
i primi cento per il liceo scientifico.
A tali accertamenti/prove saranno, altresi', ammessi i
concorrenti che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile per l'ammissione alle successive prove. Per il solo concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), qualora al termine
degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali, di cui
ai successivi articoli 9 e 10, il numero dei concorrenti risultati
idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di
selezione, potranno essere convocati a sostenere le prove di
educazione fisica altri candidati idonei alla prova di cultura
generale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non
superiore a duecentottanta per il liceo classico e
quattrocentosessanta per il liceo scientifico.
8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dopo due
giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento dell'ultima
sessione di prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale.
Art. 9 Accertamenti sanitari
Art. 9
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di
seguito elencate per ciascun concorso:
a) dal 13 giugno 2022, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 20 giugno al 9 luglio 2022, presso il Centro di
selezione della Marina militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 21 al 23 giugno 2022 e dal 28 al 30 giugno 2022, presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare "A.
Mosso" - viale dell'Aviazione n. 1/B - Milano Linate, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nel sito internet www.difesa.it
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti centri/istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione). Per la definizione
dell'idoneita' agli accertamenti sanitari i concorrenti dovranno
essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o
in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore;
2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto
a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei,
cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta
giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al
risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle
relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e,
pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del
proprio medico di fiducia con data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la
visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato da non oltre sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, di analisi completa delle urine con esame del
sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica.
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al
G6PD, il referto di analisi completa delle urine con esame del
sedimento e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, a pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi
(sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti
sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante
analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni
antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. Tale referto non dovra' essere
prodotto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), in quanto sara' effettuato a cura dell'Amministrazione.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d'ufficio,
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i
predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se
il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo
restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso
cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione
esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente
comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche
l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - comprovante detto accreditamento.
4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i
seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del
possesso dell'idoneita' sanitaria quali allievi delle Scuole
militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita
psicologica ed eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al
modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l'eventuale
effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
dosaggio del G6PD;
3) verifica dell'abuso abituale di alcool in base
all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
2) controllo dell'abuso sistematico di alcool. Per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) la verifica
sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e
alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e
MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
3) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
visita odontoiatrica;
valutazione dell'apparato locomotore;
4) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
analisi completa delle urine;
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine. Alle
concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza si applicheranno
le disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'ente
in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al
precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli
allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi da
utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per
l'altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In
caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione sara' comunicata per iscritto ai/al genitori/e
esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona da
essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
"note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del
carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale
situazione di vita", purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto
conto dell'eta' dei soggetti). Per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', per i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD,
considerata la loro minore eta', i genitori o il genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli allegati
al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata durante
lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o il
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo
svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati
per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta
dichiarazione, non oltre la data di conclusione della procedura
concorsuale, presso i centri/istituto di cui al precedente comma 1,
in relazione al concorso al quale i predetti concorrenti stanno
partecipando. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b), in caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al
precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo, ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito";
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
f) privi di tatuaggi e di altre permanenti alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione del militare di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare
normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare;
2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la
verifica alle matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento
dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal
regolamento (UE) n. 27/2019 e relativi Metodi accettabili di
rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e
apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva
tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno
2014.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i
concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita'
previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di
seguito specificate:
a) 14 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 17 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova
data di presentazione (entro il 17 luglio 2022), anche nei casi in
cui siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico
specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di laboratorio
e/o strumentali ritenute necessarie per un'adeguata valutazione
medico-legale.
11. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari, improrogabilmente entro
il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di
inidoneita', facendo pervenire la predetta istanza, firmata
dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 2. Tale
istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai
predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, di copia in formato
PDF o JPEG, di un valido documento di identita' di entrambi i
genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in
mancanza, del tutore, rilasciato da un'amministrazione pubblica e di
copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione o
inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
13. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente
ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione). In caso di mancato accoglimento dell'istanza,
invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime
modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti sanitari deve intendersi confermato.
14. Il giudizio circa l'idoneita' sanitaria dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti sanitari - in caso
di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione
per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione
prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra'
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e'
definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la
commissione provvedera' a definire il profilo sanitario. I
concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal
concorso.
Art. 10 Accertamenti attitudinali
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a indagini intese a valutarne le qualita'
attitudinali e caratterologiche. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali accertamenti
tutti i concorrenti idonei alle prove di educazione fisica mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) tutti i
concorrenti convocati agli accertamenti sanitari. Per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) saranno convocati i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari di cui al
precedente art. 9. Gli accertamenti di cui al presente articolo
consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare
oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali
indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e
nelle attivita' delle Scuole militari, secondo le direttive tecniche
di ciascuna Forza armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) a decorrere dal 14 giugno 2022 presso il Centro di selezione
dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 20 giugno 2022 al 9 luglio 2022 presso il Centro di
selezione della Marina militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c ) dal 4 al 7 luglio 2022 e dall'11 al 14 luglio 2022 presso
la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" - viale
dell'Aeronautica n. 14 - Firenze, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile
nel sito internet www.difesa.it
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sara'
comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di
educazione fisica.
5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
Art. 11 Prove di educazione fisica
Art. 11
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa
uno/due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate nel
precedente art. 10, comma 2. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), le prove di educazione fisica si
svolgeranno il giorno seguente agli accertamenti attitudinali di cui
al precedente art. 10, con convocazione dei soli concorrenti
risultati idonei agli accertamenti attitudinali stessi.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e
dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (idoneo anche
per la prova di nuoto prevista per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b) in corso di validita' all'atto
di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di
medico specializzato in medicina dello sport. Sara' comunque
considerato valido, purche' non scaduto, il certificato gia' in
possesso del concorrente rilasciato per una delle discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982. La mancata presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi,
dal concorso.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i
concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la
data di effettuazione delle prove di educazione fisica, per lo
svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le concorrenti che si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli
accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle
premesse, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3°
anno di scuola secondaria di secondo grado.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla
posizione supina e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla
posizione supina, nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800
metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): piegamenti sulle braccia, corsa di 80 metri piani e corsa
di 800 metri piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi
indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili
tra gli allegati al bando.
6. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire
interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale
differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova,
accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si
identifica con il dirigente del servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati
ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo
giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente
prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In
ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di
differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di
concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel
corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i
genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
7. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 5 sono indicati i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui al precedente
comma 5.
8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei voti riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il concorrente
avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 13.
9. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 8, la
commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova
all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale
ovvero al tutore.
10. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c)
e d), che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al
termine dell'anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui
al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a pena
di esclusione, con messaggio di posta elettronica - al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e
suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla
Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet"
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai
genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o
al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine
dell'anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore.
Art. 12 Titoli di preferenza
Art. 12
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 13, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione e di
titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o
autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di
complemento;
e) piu' giovani d'eta'.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il possesso di uno o piu' dei predetti titoli dovra' essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione delle domande stesse), a eccezione del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato.
Art. 13 Graduatorie di merito
Art. 13
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli che, al termine
dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla
classe superiore bensi' la "sospensione di giudizio" per il mancato
conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, nonche'
coloro i quali sono stati ammessi a partecipare al concorso con
riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera
f) e (che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre
la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per
l'istituto di provenienza, il superamento dell'esame integrativo
mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e
dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera f) , in
distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale
media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al
fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi'
ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che
devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati in
posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora
comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno
convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto
dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio
definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In
caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale,
gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali
hanno concluso l'anno scolastico con valutazioni inferiori a sei
decimi ma comunque ammessi alla classe successiva ai sensi
dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, citata
nelle premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento
individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se tale piano
fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso la Scuola di
provenienza lo stesso sara' concluso a cura della Scuola di
assegnazione.
Le convocazioni alle Scuole dei vincitori di concorso potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.
2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari
dell'Esercito per:
1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi novanta concorrenti idonei;
b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei;
c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare
aeronautica "Giulio Douhet" per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei.
3. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b)
e c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo
scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al
numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli
ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della
Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - e, a puro titolo informativo,
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche'
nel sito internet www.difesa.it
Art. 14 Ammissione alle Scuole
Art. 14
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti
di cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (Scuola militare "Nunziatella" ovvero Scuola militare
"Teulie'") secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a
copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione
utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede
indicata nella domanda con priorita' 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le
modalita' di cui al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che
comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la
relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non
superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di
vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso (ovvero entro il giorno
5 ottobre 2022), la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di
disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti cosi'
convocati in data successiva al giorno 5 ottobre 2022 non dovessero
presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce
al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e
successivamente alla predetta data del giorno 5 ottobre 2022 non
saranno ripianate.
Solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede
provvisoriamente assegnata. Inoltre, qualora al termine dei trenta
giorni previsti a decorrere dall'inizio dei corsi, risultassero non
coperti alcuni dei posti inizialmente previsti per assenza di
candidati idonei nello specifico indirizzo di studi, gli stessi
potranno essere portati in aumento, esclusivamente presso la Scuola
militare "Teulie'", nell'altro corso di studi a beneficio di
ulteriori candidati idonei non in posizione utile nel limite massimo
di quaranta unita' per il liceo classico ovvero sessanta per il liceo
scientifico.
I giovani ammessi alle Scuole militari saranno sottoposti a un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l'assenza
di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi
a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per
consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.
5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) quattro fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando,
firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore;
h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverra'
a cura dell'istituto di assegnazione.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata,
provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti
la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate. I vincitori
decadranno dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi', al pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle
spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso
l'amministrazione della predetta Scuola.
Art. 15 Esclusioni
Art. 15
Esclusioni
1. L'Amministrazione potra' escludere in ogni momento dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente
per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole
militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso
stesso.
Art. 16 Ordinamento degli studi
Art. 16
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole
militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre
all'insegnamento delle materie militari. Durante l'intero periodo di
permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli allievi di
ripetere piu' di un anno.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della
quale si terra' conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della
disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale.
Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare.
Art. 17 Arruolamento
Art. 17
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme
disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione
secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle
disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere
arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo- potranno
permanere presso l'istituto, previa autorizzazione della Direzione
generale per il personale militare, su proposta del Comandante della
Scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su
proposta del Comandante della Scuola, previo parere dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale per il personale militare e potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole
militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se gia' ripetenti, non aver conseguito la promozione
scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. all'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un istituto
statale dello stesso ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere
previste dalla normativa vigente.
Art. 18 Spese a carico delle famiglie
Art. 18
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale
militare e alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei
prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
2. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione per le spese generali di
carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi
individualmente o collettivamente.
Art. 19 Dispensa totale o parziale dalla retta
Art. 19
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili della pubblica amministrazione,
di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la
potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore a 8/10;
b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente
risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito
(liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei
promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media
complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta, entro i primi venti giorni di presentazione
all'istituto, apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli
allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti
dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la
concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei
successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con
effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo e dei
seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo, dei
motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei
seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello
Stato: decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione.
L'accertamento dell'identita' degli istanti e della sussistenza del
titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato a cura
della Scuola di appartenenza. La dispensa dalla mezza retta per
merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo
sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale
militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari che ne
cureranno l'istruttoria.
Art. 20 Trattamento dei dati
Art. 20
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 16 marzo 2022
Il direttore generale: Vittiglio
Allegato 1
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO
Parte di provvedimento in formato grafico