MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecentotre' posti a tempo indeterminato di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2. (22E03951)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecentotre' posti a tempo indeterminato di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2. (22E03951)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 29-03-2022
  • Scadenza: 28-04-2022

Art. 1 Posti disponibili a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  2006/2009,
sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  "Codice   in   materia   di
protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge
56/2019,  sono  stati  aggiornati  i  compensi  da  corrispondere  ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   concernente
"disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia"   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici  giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
    Visto il Piano triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il
triennio 2021-2023  del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 6  del  decreto
legislativo 165/2001; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'  stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da Tabella 6 allegata al medesimo decreto,  tra  le
quali 72 unita' appartenenti al profilo professionale  di  assistente
tecnico; 
    Vista la nota  25  giugno  2019,  n.  0041585  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  Funzione
Pubblica ha autorizzato l'amministrazione penitenziaria a bandire  la
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unita' di
personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente
tecnico; 
    Visto l'art. 1, comma 861 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    Considerato che con P.D.G. 22 gennaio 2021, si e' proceduto  alla
ripartizione del contingente  di  200  unita'  di  personale  di  cui
all'art. 1, comma 861, della citata legge n. 178/2020,  da  destinare
ai profili professionali, fra i quali quelli di  Assistente  tecnico,
dei  ruoli  dell'amministrazione   penitenziaria,   disponendo,   per
l'effetto, l'aumento dei posti del concorso pubblico per esami a  142
posti, nel profilo  professionale  di  assistente  tecnico,  II  area
funzionale, fascia retributiva F2, indetto  con  P.D.G.  25  novembre
2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 98 del 18  dicembre  2020 ,
da 142 a 222; 
    Considerato che con P.D.G. 26 marzo 2021, si  e'  proceduto  alla
distribuzione degli ottanta posti destinati con il suddetto P.D.G. 22
gennaio 2021 all'aumento dei 142  posti  del  concorso  pubblico  per
esami, indetto con P.D.G.  25  novembre,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" n. 98 del 18 dicembre  2020,  tra  le  varie  specializzazioni
indicate all'art. 1 del citato P.D.G. 25 novembre 2020; 
    Tenuto conto che dall'espletamento del citato concorso  pubblico,
per esami, a 142 posti, elevati a 222, nel profilo  professionale  di
Assistente  tecnico,  II  area  funzionale,  fascia  retributiva  F2,
indetto con  P.D.G.  25  novembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" n. 98 del 18 dicembre 2020, sono risultati coperti solo 19 dei
222; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  recante:  "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante:  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare l'art. 259; 
    Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni-SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi   pubblici",
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e  in
particolare l'art. 10 che, nel modificare  l'art.  259  del  predetto
decreto-legge n.  34/2020,  estende  la  disciplina  derogatoria  ivi
prevista anche alle procedure concorsuali indette o  da  indirsi  per
l'accesso   ai   ruoli    e    alle    qualifiche    del    personale
dell'amministrazione penitenziaria; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  convertito  con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15  che  ha  disposto,
con l'art. 1, comma 8, la proroga del termine previsto dall'art. 259,
comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, fino al 31 marzo 2022; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio  2020 ,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto  decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, al fine di prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche" ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'amministrazione
penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  esami,  a  duecentotre'
posti  a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo  professionale   di
assistente tecnico, II Area funzionale, fascia  retributiva  F2,  nei
ruoli del personale del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati: 
      cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico
- edile (codice concorso TE01); 
      quarantotto  posti  nel  profilo  professionale  di  assistente
tecnico - elettronico (codice concorso TE02); 
      cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico
- elettrotecnico (codice concorso TE03); 
      quarantanove posti  nel  profilo  professionale  di  assistente
tecnico - meccanico (codice concorso TM04); 
      sei posti nel profilo professionale  di  assistente  tecnico  -
agrario (codice concorso TA05); 
    2. I posti eventualmente rimasti  scoperti  in  uno  dei  settori
sopra indicati, saranno devoluti agli altri settori, con le  seguenti
modalita': si procedera' alla formazione di una graduatoria unica dei
candidati dichiarati idonei non  vincitori  di  tutti  i  settori.  I
candidati   aventi   diritto,   saranno   inquadrati   nel    profilo
professionale di assistente tecnico per il  quale  gli  stessi  hanno
concorso. 
    3. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma  1,  della  medesima  legge  (attualmente
coperta) e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma  9,  del  decreto
legislativo  15  marzo   2010,   n.   66,   concernente   il   Codice
dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva di cui al precedente comma per
poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della  domanda  di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie definitive di cui al  successivo
art. 11.

Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione

				Art. 3 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e' richiesto il possesso dei requisiti,  ove  compatibili,  di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado  specifico
per ogni settore, come di seguito indicato: 
        codice concorso TE01: diploma di geometra (art. 1,  legge  75
del 7 marzo 1985), ora diploma di istituto  tecnico  -  "Costruzioni,
ambiente e territorio" - di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 88 del 2010, ovvero titoli equiparati  ed  equipollenti
secondo la normativa vigente; 
        codice concorso TE02: diploma di  istituto  tecnico,  settore
tecnologico - indirizzo  elettronico,  ovvero  titoli  equiparati  ed
equipollenti secondo la normativa vigente; 
        codice concorso TE03: diploma di  istituto  tecnico,  settore
tecnologico - indirizzo elettrotecnico, ovvero titoli  equiparati  ed
equipollenti secondo la normativa vigente; 
        codice concorso TM04: diploma di  istituto  tecnico,  settore
tecnologico  -  indirizzo  meccanico,  ovvero  titoli  equiparati  ed
equipollenti secondo la normativa vigente; 
        codice concorso TA05: diploma di perito agrario (legge 54 del
21 febbraio 1991, di modifica della legge 434 del 28 marzo 1968), ora
diploma  di   istituto   tecnico   -   "Agraria,   agroalimentare   e
agroindustria" - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
88 del 2010, ovvero titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la
normativa vigente; 
    Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono,
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, essere in possesso  del  provvedimento  di
equivalenza del titolo di studio previsto  dalla  normativa  italiana
vigente; ovvero,  aver  attivato  presso  l'Autorita'  competente  la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con  riserva  alle
prove   concorsuali   in   attesa   dell'emanazione   del    suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
per  la  richiesta  di   equivalenza   sono   reperibili   sul   sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica   www.funzionepubblica.gov.it
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 
      d)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle   mansioni   di
assistente tecnico. L'amministrazione si riserva  di  accertare  tale
requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo
per i soggetti con disabilita'. 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento,  con  provvedimento
del direttore generale del Personale e  delle  Risorse,  l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Per accedere al (FORM) di domanda il candidato dovra'  utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale  (SPID).  Il
modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di  compilazione
ed invio  telematico  sono  disponibili  dal  giorno  della  suddetta
pubblicazione sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di  presentazione  che
il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed  esibire  il
giorno della prova d'esame quale titolo per  la  partecipazione  alla
stessa. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5 Compilazione della domanda

				Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data, il Comune di nascita e il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza  italiana  ovvero  uno  degli
altri status di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  (PEO)  e  certificata
(PEC), a  lui  personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso; 
      f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      h) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo,  per  la  quale  intende  effettuare  l'accertamento  della
conoscenza in sede di prova orale; 
      j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito  valido  solo  per  i  soggetti  con
disabilita'). 
      k) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  a)
dovranno  dichiarare,  altresi',   di   essere   in   possesso,   ove
compatibili,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  i   medesimi   non   saranno   presi   in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    4. Gli aspiranti sono tenuti a  comunicare  tempestivamente  ogni
variazione  di  indirizzo  o  recapito  intervenuti   successivamente
all'inoltro della  domanda  di  partecipazione  presso  il  quale  si
intende ricevere le comunicazioni del concorso. 
    5.   L'amministrazione    penitenziaria    non    assume    alcun
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi   postali   o   altre   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
    6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 6 giugno 2022  mediante  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    7. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti  i  quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame

				Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i  soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi  direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art.  20  delle  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per  cento
del tempo assegnato per la prova. 
    3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'amministrazione di  individuare  e  predisporre  i  mezzi  e  gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi  precedenti,  saranno  rese  note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul  sito
istituzionale www.giustizia.it

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
Personale e delle risorse, sara' nominata la Commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera  a)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  Commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  Commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad  oltre  quattro  anni
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.

Art. 8 Prove di esame

				Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  una
prova scritta e una prova orale. La prova  orale  comprendera'  anche
l'accertamento della conoscenza della lingua  straniera  prescelta  e
delle  capacita'  e   attitudini   all'uso   di   apparecchiature   e
applicazioni informatiche. 
    2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di  assegnare  i  punteggi  attribuiti   alle   singole   prove.   La
Commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a  ciascun  candidato
previa estrazione a sorte. 
    3. La prova scritta, comune a tutti i settori, consistera' in una
serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a) Elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento  ed
eliminazione delle barriere architettoniche (Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503); 
      b)   codice   di   prevenzione   incendi   (Decreto   Ministero
dell'interno 3 agosto 2015); 
      c)  Normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81); 
      d) Regolamento recante disposizioni riguardanti l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici (Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37); 
      e)  Codice  dei  contratti  pubblici  e  relativi   regolamenti
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -  decreto  del  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n.  49  -  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per  la  parte
ancora in vigore). 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30. 
    6. La prova orale per tutti i settori vertera', oltre che,  sulle
materie oggetto delle prove scritte,  su:  "Elementi  di  Ordinamento
penitenziario   ed   organizzazione   degli   istituti   e    servizi
dell'amministrazione    penitenziaria";    "Nozioni    di     diritto
costituzionale  e  amministrativo  con  particolare  riferimento   al
rapporto di  pubblico  impiego",  nonche'  sulle  ulteriori  seguenti
materie specifiche per ogni settore: 
      Codice TE01: Tecnologia delle costruzione; 
      Codice TE02: Tecnologia degli impianti elettronici; 
      Codice TE03: Tecnologia degli impianti elettrici; 
      Codice TM04: Tecnologia degli impianti meccanici; 
      Codice  TA05:  Impianti  relativi  alle  produzioni  animali  e
vegetali ed alla trasformazione dei relativi prodotti. 
    7. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e  digitali
per lo  svolgimento  della  prova  scritta  e,  facoltativamente,  lo
svolgimento  in  video  conferenza  della  prova  orale,   garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
    8. La prova scritta si svolgera' nei  luoghi  e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    9. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in  cui
dovra' essere sostenuta la prova orale,  saranno  pubblicati,  almeno
venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso
presente  sul  sito  ufficiale   del   Ministero   della   giustizia,
www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    11. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nei
luoghi e nei giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    12. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.

Art. 9 Prova preselettiva

				Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.  In  considerazione  del  numero   delle   domande   pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
scritte da una prova preselettiva comune  a  tutti  i  settori.  Tale
prova,  ove  svolta,  consistera'  in  un  questionario  a   risposta
multipla, composto da una serie di domande di carattere  attitudinale
finalizzate  alla  verifica  della  capacita'  logico-deduttiva,   di
ragionamento logico-matematico  e  critico-verbale  e  una  serie  di
domande  vertenti  su:  "Elementi  di  ordinamento  penitenziario  ed
organizzazione  degli   istituti   e   servizi   dell'amministrazione
penitenziaria". 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Saranno ammessi alla prova scritta  un  numero  di  candidati,
classificatisi in base al punteggio, tra i  primi  mille,  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    10. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento  del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e   dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di  cui
al comma precedente. 
    11. L'assenza dalla  prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso 
    12. L'esito  della  prova  preselettiva  sara'  pubblicato  nella
scheda di sintesi  del  concorso  presente  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it con valore di notifica  a
tutti gli effetti.

Art. 10 Titoli di preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita' di merito e titoli

				Art. 10 
 
Titoli di preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita'  di
                           merito e titoli 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. Gli eventuali titoli per poter essere oggetto  di  valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda  di  partecipazione  ed  espressamente
menzionati nella stessa. 
    3. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente all'atto  della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo  art.
11. 
    4. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire all'Ufficio VI -  Concorsi  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice  attestanti
il possesso dei titoli di  riserva  di  cui  al  precedente  art.  2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente  comma,  gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
    5. Fermo restando il temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al  seguente  indirizzo  di
posta   elettronica:   concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
indicando in oggetto: "Concorso 203 posti assistente tecnico - Codice
Concorso _____".

Art. 11 Graduatorie

				Art. 11 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  di  cui
all'art. 7 redige le graduatorie di merito dei  singoli  settori  con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta  e  della  votazione  conseguita  nella
prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del  concorso
relativamente ai singoli  settori.  Contestualmente  procedera'  alla
formazione della graduatoria unica dei  candidati  dichiarati  idonei
non vincitori, che sara' utilizzata per i fini indicati  al  comma  2
dell'art. 1 del presente bando. 
    4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami".  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.

Art. 12 Nomina vincitori

				Art. 12 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a  stipulare
un  contratto   individuale   a   tempo   indeterminato   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  pieno  nella  II
area funzionale, fascia  retributiva  F2,  profilo  professionale  di
assistente tecnico. 
    2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'amministrazione dello Stato. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative delle strutture penitenziarie. 
    5. I candidati  sceglieranno  la  sede  di  assegnazione  secondo
l'ordine delle graduatorie finali, fatta salva la  priorita'  di  cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992. 
    6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni  5,  ai  sensi
del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto  di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di  copie  degli  atti
inerenti il concorso. 
    2. I candidati al  concorso  possono  esercitare  il  diritto  di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti  di  cui  al  regolamento  UE
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato Regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga  n.
2, Roma.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
      Roma, 23 marzo 2022 
 
                                        Il direttore generale: Parisi

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