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- Atto numero 22E03951 del 29-03-2022
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecentotre' posti a tempo indeterminato di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2. (22E03951)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecentotre' posti a tempo indeterminato di assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2. (22E03951)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Data: 29-03-2022
- Scadenza: 28-04-2022
Art. 1 Posti disponibili a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore
delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio 2006/2009,
sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante "Codice in materia di
protezione di dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 con cui, in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge
56/2019, sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente
"disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2021-2023 del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 165/2001;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da Tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le
quali 72 unita' appartenenti al profilo professionale di assistente
tecnico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica ha autorizzato l'amministrazione penitenziaria a bandire la
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unita' di
personale appartenente al profilo professionale di assistente
tecnico;
Visto l'art. 1, comma 861 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che con P.D.G. 22 gennaio 2021, si e' proceduto alla
ripartizione del contingente di 200 unita' di personale di cui
all'art. 1, comma 861, della citata legge n. 178/2020, da destinare
ai profili professionali, fra i quali quelli di Assistente tecnico,
dei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, disponendo, per
l'effetto, l'aumento dei posti del concorso pubblico per esami a 142
posti, nel profilo professionale di assistente tecnico, II area
funzionale, fascia retributiva F2, indetto con P.D.G. 25 novembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 98 del 18 dicembre 2020 ,
da 142 a 222;
Considerato che con P.D.G. 26 marzo 2021, si e' proceduto alla
distribuzione degli ottanta posti destinati con il suddetto P.D.G. 22
gennaio 2021 all'aumento dei 142 posti del concorso pubblico per
esami, indetto con P.D.G. 25 novembre, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" n. 98 del 18 dicembre 2020, tra le varie specializzazioni
indicate all'art. 1 del citato P.D.G. 25 novembre 2020;
Tenuto conto che dall'espletamento del citato concorso pubblico,
per esami, a 142 posti, elevati a 222, nel profilo professionale di
Assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2,
indetto con P.D.G. 25 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" n. 98 del 18 dicembre 2020, sono risultati coperti solo 19 dei
222;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare l'art. 259;
Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni-SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici",
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in
particolare l'art. 10 che, nel modificare l'art. 259 del predetto
decreto-legge n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi
prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del personale
dell'amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto,
con l'art. 1, comma 8, la proroga del termine previsto dall'art. 259,
comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, fino al 31 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio 2020 ,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche" ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'amministrazione
penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentotre'
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di
assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati:
cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico
- edile (codice concorso TE01);
quarantotto posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - elettronico (codice concorso TE02);
cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico
- elettrotecnico (codice concorso TE03);
quarantanove posti nel profilo professionale di assistente
tecnico - meccanico (codice concorso TM04);
sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico -
agrario (codice concorso TA05);
2. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei settori
sopra indicati, saranno devoluti agli altri settori, con le seguenti
modalita': si procedera' alla formazione di una graduatoria unica dei
candidati dichiarati idonei non vincitori di tutti i settori. I
candidati aventi diritto, saranno inquadrati nel profilo
professionale di assistente tecnico per il quale gli stessi hanno
concorso.
3. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Riserve di posti
Art. 2
Riserve di posti
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge (attualmente
coperta) e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice
dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva di cui al precedente comma per
poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione delle graduatorie definitive di cui al successivo
art. 11.
Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e' richiesto il possesso dei requisiti, ove compatibili, di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico
per ogni settore, come di seguito indicato:
codice concorso TE01: diploma di geometra (art. 1, legge 75
del 7 marzo 1985), ora diploma di istituto tecnico - "Costruzioni,
ambiente e territorio" - di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 88 del 2010, ovvero titoli equiparati ed equipollenti
secondo la normativa vigente;
codice concorso TE02: diploma di istituto tecnico, settore
tecnologico - indirizzo elettronico, ovvero titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
codice concorso TE03: diploma di istituto tecnico, settore
tecnologico - indirizzo elettrotecnico, ovvero titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
codice concorso TM04: diploma di istituto tecnico, settore
tecnologico - indirizzo meccanico, ovvero titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente;
codice concorso TA05: diploma di perito agrario (legge 54 del
21 febbraio 1991, di modifica della legge 434 del 28 marzo 1968), ora
diploma di istituto tecnico - "Agraria, agroalimentare e
agroindustria" - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
88 del 2010, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la
normativa vigente;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati devono,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero, aver attivato presso l'Autorita' competente la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con riserva alle
prove concorsuali in attesa dell'emanazione del suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni di
assistente tecnico. L'amministrazione si riserva di accertare tale
requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo
per i soggetti con disabilita'.
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del Personale e delle Risorse, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Per accedere al (FORM) di domanda il candidato dovra' utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il
modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che
il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il
giorno della prova d'esame quale titolo per la partecipazione alla
stessa.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
Art. 5 Compilazione della domanda
Art. 5
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il Comune di nascita e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli
altri status di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente
bando;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata
(PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza in sede di prova orale;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito valido solo per i soggetti con
disabilita').
k) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
dovranno dichiarare, altresi', di essere in possesso, ove
compatibili, dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Gli aspiranti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione di indirizzo o recapito intervenuti successivamente
all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si
intende ricevere le comunicazioni del concorso.
5. L'amministrazione penitenziaria non assume alcun
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 6 giugno 2022 mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
7. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame
Art. 6
Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento
del tempo assegnato per la prova.
3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito
istituzionale www.giustizia.it
Art. 7 Commissione esaminatrice
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del
Personale e delle risorse, sara' nominata la Commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno
essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 8 Prove di esame
Art. 8
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in una
prova scritta e una prova orale. La prova orale comprendera' anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e
delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La
Commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
3. La prova scritta, comune a tutti i settori, consistera' in una
serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) Elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche (Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
b) codice di prevenzione incendi (Decreto Ministero
dell'interno 3 agosto 2015);
c) Normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81);
d) Regolamento recante disposizioni riguardanti l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici (Decreto del Ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37);
e) Codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte
ancora in vigore).
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
6. La prova orale per tutti i settori vertera', oltre che, sulle
materie oggetto delle prove scritte, su: "Elementi di Ordinamento
penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi
dell'amministrazione penitenziaria"; "Nozioni di diritto
costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al
rapporto di pubblico impiego", nonche' sulle ulteriori seguenti
materie specifiche per ogni settore:
Codice TE01: Tecnologia delle costruzione;
Codice TE02: Tecnologia degli impianti elettronici;
Codice TE03: Tecnologia degli impianti elettrici;
Codice TM04: Tecnologia degli impianti meccanici;
Codice TA05: Impianti relativi alle produzioni animali e
vegetali ed alla trasformazione dei relativi prodotti.
7. E' fatto salvo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
per lo svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo
svolgimento in video conferenza della prova orale, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
8. La prova scritta si svolgera' nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia con valore di
notifica a tutti gli effetti.
9. L'esito della prova scritta e l'indicazione della data in cui
dovra' essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno
venti giorni prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso
presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nei
luoghi e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.
Art. 9 Prova preselettiva
Art. 9
Prova preselettiva
1. In considerazione del numero delle domande pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva comune a tutti i settori. Tale
prova, ove svolta, consistera' in un questionario a risposta
multipla, composto da una serie di domande di carattere attitudinale
finalizzate alla verifica della capacita' logico-deduttiva, di
ragionamento logico-matematico e critico-verbale e una serie di
domande vertenti su: "Elementi di ordinamento penitenziario ed
organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione
penitenziaria".
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice.
5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni e' escluso dal concorso.
6. Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati,
classificatisi in base al punteggio, tra i primi mille, nonche' i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all'ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia con valore di
notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui
al comma precedente.
11. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso
12. L'esito della prova preselettiva sara' pubblicato nella
scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 10 Titoli di preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita' di merito e titoli
Art. 10
Titoli di preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita' di
merito e titoli
1. A parita' di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. Gli eventuali titoli per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente
menzionati nella stessa.
3. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art.
11.
4. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del
personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
5. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
indicando in oggetto: "Concorso 203 posti assistente tecnico - Codice
Concorso _____".
Art. 11 Graduatorie
Art. 11
Graduatorie
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui
all'art. 7 redige le graduatorie di merito dei singoli settori con
l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun
candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso
relativamente ai singoli settori. Contestualmente procedera' alla
formazione della graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei
non vincitori, che sara' utilizzata per i fini indicati al comma 2
dell'art. 1 del presente bando.
4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
Art. 12 Nomina vincitori
Art. 12
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II
area funzionale, fascia retributiva F2, profilo professionale di
assistente tecnico.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative delle strutture penitenziarie.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo
l'ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorita' di cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi
del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti
inerenti il concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di
accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n.
2, Roma.
Art. 15 Norme di salvaguardia
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 23 marzo 2022
Il direttore generale: Parisi