MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (21E03406)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30-03-2021

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (21E03406)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 30-03-2021
  • Scadenza: 24-04-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
                         DIRETTORE GENERALE 
                      DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante  "Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale"; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante "Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", che determina nel massimo
la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il
Centro studi di Fermo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari" e, in particolare, l'art. 33; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato", e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n.  276,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante "Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
Polizia giudiziaria"; 
    Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione  e  di  controllo",  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
"Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78",  e,  in  particolare,  l'art.  3,  che  prevede  l'accesso  alla
qualifica di commissario mediante concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa",  e,  in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e di cui al successivo comma 6,  e  successive  modificazioni,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
e l'art.  37,  e  successive  modificazioni,  sull'accertamento,  nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter del decreto-legge 1°
gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali
delle  Forze  armate  e  di  Polizia  e  disposizioni   urgenti   per
l'attivazione  del  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  e  per
l'amministrazione della difesa"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo",
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per
via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia",   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per  il
quale  il  positivo  superamento  dello  stage  presso   gli   uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera  mmm-bis),  e  successive  modificazioni,  che  prevede,  tra
l'altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite  di  eta'  a
tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e  l'art.  3,
commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche""; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche""; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente "Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  "Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi"
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente "Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, recante "Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato",
e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  "Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato"; 
    Considerato che, nell'ambito delle classi di laurea magistrale  e
specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9
luglio 2009, le caratteristiche di cui al citato art. 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 334 del 2000, come  modificato  da  ultimo
dall'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto  legislativo  n.
172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale  a  ciclo  unico  in
giurisprudenza (LMG-01), nella laurea specialistica in giurisprudenza
(22/S) e nella  laurea  specialistica  in  teoria  e  tecniche  della
normazione e dell'informazione  giuridica  (102/S)  e  che  a  queste
ultime e'  equiparata  esclusivamente  la  laurea  in  giurisprudenza
(ordinamento previgente al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della Pubblica Sicurezza pro tempore datato 23 febbraio 2021, recante
determinazione del numero dei posti da  mettere  a  concorso  per  la
presente procedura; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione  di  centotrenta  commissari  della
Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di centotrenta commissari della carriera dei  funzionari
della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 3. 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
sono  riservati,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, fermo
restando il possesso del prescritto diploma di laurea e  degli  altri
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando: 
      a)  tredici  posti  al  personale  della   Polizia   di   Stato
appartenente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni; 
      b) tredici posti al restante personale della Polizia di  Stato,
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.

Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

				Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  del
prescritto diploma di laurea e degli  altri  requisiti  previsti  dal
presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: 
      a) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, e successive modificazioni; 
      b) trentatre' posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di
persone; 
      c) tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
      d) un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni; 
      d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'
elevato, fino a un massimo di tre anni,  in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato.  Per  i
candidati   appartenenti   ai   ruoli   dell'amministrazione   civile
dell'interno il limite d'eta' e' di trentacinque anni; 
      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale prescritti per l'accesso  alla  carriera  dei
funzionari della Polizia di Stato, di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,  e  dei  requisiti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti, non  rilevando,  ai  fini  dell'idoneita',  l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei  rispettivi  accertamenti.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alla citata carriera; 
      f) essere in possesso di una laurea magistrale o  specialistica
a  contenuto  giuridico  conseguita   presso   un'universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  istituto  di  istruzione   universitario
equiparato. Si considerano  a  contenuto  giuridico,  tra  le  lauree
magistrali o  specialistiche  individuate  con  decreti  ministeriali
adottati  in  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,  del   regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo
unico  in  giurisprudenza  (LMG-01),  la  laurea   specialistica   in
giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e  tecniche
della normazione e dell'informazione  giuridica  (102/S),  in  quanto
conseguite sulla base di un numero di crediti formativi  universitari
in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari "IUS" non
inferiore a due  terzi  del  totale,  considerando  esclusivamente  i
crediti  acquisiti  mediante  superamento  di  esami  in   trentesimi
formalmente risultati utili  ai  fini  dell'ammissione  all'esame  di
laurea.  Ai  sensi  del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  ai
titoli di cui al secondo periodo della presente lettera e' equiparata
la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509); 
      g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver  riportato  la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o  altra  sanzione  piu'
grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del  presente
bando  e  aver  conseguito,  nello  stesso   periodo,   un   giudizio
complessivo non inferiore a "ottimo". 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  cui  all'art.  4,  ad  eccezione  del
possesso del diploma di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del
presente articolo, che  puo'  essere  conseguito  entro  la  data  di
svolgimento della prima prova,  anche  preliminare.  I  requisiti  di
partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi
ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione
svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono
effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione
iniziale. I controlli  sono  svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica

				Art. 4 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra' cliccare sull'icona "Concorso Pubblico"). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica). 
      Si potra' accedere con tre modalita': 
        1) "desktop" - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "software CIE"; 
        2) "mobile" - si accede da smartphone dotato  di  interfaccia
NFC e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura  della
CIE; 
        3) "desktop con smartphone" -  si  accede  da  pc  e  per  la
lettura della CIE, in luogo del lettore di  smart  card  contactless,
l'utente  potra'  utilizzare  il   proprio   smartphone   dotato   di
interfaccia NFC e dell'app "Cie ID". 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il
candidato ricevera' al proprio  indirizzo  di  posta  elettronica,  o
corporate se appartenente  alla  Polizia  di  Stato,  una  e-mail  di
conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata
una copia della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato
dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di Posta  elettronica  certificata  (Pec)  a  lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato,
la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio  o
reparto in cui presta servizio; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a). A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di
bilinguismo, di cui all'art. 4, comma  3,  n.  4),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca,  che
preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva  e  le  prove
d'esame; 
      h) se concorre per i posti riservati di  cui,  rispettivamente,
all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d); 
      i) il diploma di laurea prescritto  per  la  partecipazione  al
concorso,  conseguito  o  da  conseguire   entro   la   prima   prova
concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione  dell'universita',
o dell'istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e di tutte le altre informazioni  previste,  in
proposito, dalla procedura on-line; 
      j) se sia iscritto nelle liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      k) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, per motivi diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare, o sospeso  cautelarmente  dal  servizio  a
norma dell'art. 93 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      m) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati  all'immissione  nelle  carriere  dei  funzionari   della
Polizia di Stato; 
      n) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili  con  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445; 
      p) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di pubblicazione del presente bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
      q) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
pubblicazione  del  presente  bando,  un  giudizio  complessivo   non
inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti della
Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   Posta   elettronica
certificata,  con  apposita   comunicazione   all'ufficio   attivita'
concorsuali  della  direzione  centrale   per   le   risorse   umane,
all'indirizzo      di       Posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it  a   cui,   in   caso   di
variazione della Pec, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di
identita' valido. I candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato
possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il
suddetto indirizzo Pec. 
    7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un Consigliere di Stato,  da  un
magistrato o da un Avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
Consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due  funzionari  di
polizia con qualifica anche inferiore a  primo  dirigente  e  da  due
docenti o ricercatori  universitari  esperti  in  una  o  piu'  delle
materie su cui vertono le prove  d'esame.  Per  la  prova  di  lingua
inglese e per la prova di informatica,  la  commissione  esaminatrice
sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un  dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 
    2. Il presidente  e  i  membri  della  commissione  esaminatrice,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre  un  quinquennio  dalla  data  del  presente
bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  qualifica
richiesta  per  essere  nominato  presidente   o   componente   della
commissione esaminatrice. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati che  abbiano  superato  le
prove precedenti; 
      prova orale. 
    2. L'amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,
alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali anche dopo  la  prova  scritta  o  la  prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di  uno  degli  accertamenti  indicati  ai  precedenti  commi
comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
"con riserva". 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  e  successive
modificazioni.

Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario

				Art. 7 
 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   viene   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,
diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. 
    3. La banca dati  contenente  i  cinquemila  quesiti,  mille  per
ciascuna delle materie di cui al comma 2,  e  le  risposte  a  scelta
multipla che saranno utilizzati per elaborare i  questionari  per  la
prova preselettiva  sara'  pubblicata,  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio dello svolgimento della  medesima  prova,  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it 
    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile. 
    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    7.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno  10  maggio  2021,  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.

Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

				Art. 8 
 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per  ordine  alfabetico,  in  base  al  calendario  di  cui
all'art. 7, comma 7. 
    2. Il questionario contiene quaranta quesiti per  ciascuna  delle
discipline indicate nell'art. 7, comma 2, a cui i candidati  dovranno
rispondere  entro  il  tempo  massimo  complessivo  stabilito   dalla
commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova  preselettiva,  muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su  supporto  magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova
preselettiva   sono   pubblicate   sul   sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it le "Disposizioni per l'espletamento della prova
preselettiva".

Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

				Art. 9 
 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato
avviso, con valore di notifica a tutti  gli  effetti,  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara' visionabile nell'area  personale  riservata  all'indirizzo  web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva saranno  convocati  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali   i   primi   milletrecento   candidati   nonche',    in
soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un  punteggio  pari
all'ultimo degli ammessi, salve  le  diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con  le  modalita'  pubblicate  sul  sito  web
istituzionale, sempre fatte salve le diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2.

Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica

				Art. 10 
 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
 
 
    1. La sede,  il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,  almeno
quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 
    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 11 Svolgimento della prova di efficienza fisica

				Art. 11 
 
 
            Svolgimento della prova di efficienza fisica 
 
 
    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi
"Polizia di Stato - Fiamme Oro" con qualifica di  coordinatore  o  di
direttore tecnico del settore sportivo. 
    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica i candidati convocati sono sottoposti agli  esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    4. Il mancato superamento, anche di  uno  dei  suddetti  esercizi
ginnici,  determina  l'esclusione  dal  concorso   per   inidoneita',
disposta con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della Pubblica Sicurezza. 
    5. Le "Disposizioni relative  allo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza  fisica"  sono  pubblicate  sul  sito  web   istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  delle
stesse. 
    6. Il giorno di presentazione alle suddette prove  di  efficienza
fisica,  tutti  i  candidati   devono   essere   muniti   di   idoneo
abbigliamento sportivo e di un valido documento di identita' e devono
altresi'  consegnare,  a  pena  di  esclusione   dal   concorso,   un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982
e successive modificazioni, rilasciato da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana,  o,  comunque,  a  strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in "medicina dello sport". 
    7. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati sono ammessi ad  una  seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 12 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

				Art. 12 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati convocati ai sensi  dell'art.  9,  commi  5  e  6,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura
di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici  di  polizia  con  qualifica  inferiore  a  primo
dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame  clinico,  a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
"Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici"  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati  devono  esibire  un  valido  documento  di   identita'   e
consegnare,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      certificato  anamnestico,  come  da  fac-simile   allegato   al
presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art.  25,
quarto comma, della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del  2003.  In  proposito,  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto legislativo n. 95 del 2017, e  successive  modificazioni,  le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,
nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o  pregressi
e tutte le altre imperfezioni e infermita'  elencate  nell'art.  3  e
nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n.  198
del 2003. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  psico-fisici,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali

				Art. 13 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e  composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore  tecnico  superiore,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  polizia  del
ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico
superiore,  sottopone  alla  verifica  del  possesso  delle  qualita'
attitudinali  i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento   dei
requisiti psico-fisici e i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di
Stato. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione
attitudinale. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi',  ad  un'intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'. 
    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    6.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati sono ammessi  a  una  seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   "Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali" da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.

Art. 14 Prove d'esame

				Art. 14 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
ed una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto
processuale penale. 
    3. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: 
      a) diritto civile; 
      b) diritto del lavoro; 
      c) diritto della navigazione; 
      d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
      e) nozioni di medicina legale; 
      f)  nozioni  di  diritto  dell'Unione  europea  e  di   diritto
internazionale; 
      g) lingua inglese; 
      h) informatica. 
    6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio
del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 
    7. La prova orale di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte  del  candidato,  di  un  livello  sufficiente  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, e  puo'
prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei  piu'  noti
applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 
    8. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).

Art. 15 Convocazione alle prove scritte e relativo diario

				Art. 15 
 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali
sono  convocati  alle  prove  scritte,  come  da  diario  che   sara'
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno
30 giugno 2021. Quest'ultima  pubblicazione  vale  come  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso.

Art. 16 Svolgimento delle prove scritte

				Art. 16 
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non e' permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Inoltre,  non  e'
consentito  portare  telefoni  cellulari,  portare   apparati   radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di  qualsiasi
genere. 
    3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di  nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime.

Art. 17 Titoli valutabili

				Art. 17 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni, fino a punti 1; 
      b) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la   propria   Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  possono  inviare,  entro  il
medesimo termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili
per il tramite  del  proprio  ufficio/reparto  di  appartenenza,  che
utilizzera' il citato indirizzo Pec. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

Art. 18 Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

				Art. 18 
 
 
        Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento 
 
 
    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al
candidato, assieme all'indicazione del  voto  riportato  nelle  prove
scritte,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  riporta  la
votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa.

Art. 19 Presentazione dei documenti

				Art. 19 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte  e  orali  sono
invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  Posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati
appartenenti alla  Polizia  di  Stato  possono  inviare  la  suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.

Art. 20 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

				Art. 20 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
                    e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orale  la  commissione
elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore,  secondo
l'ordine della votazione complessiva riportata  dai  candidati.  Tale
votazione e' data dalla somma della media dei  voti  riportati  nelle
prove scritte, il voto conseguito nella prova orale  e  il  punteggio
ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e  sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve  dei
posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  nonche'  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti.

Art. 21 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

				Art. 21 
 
 
                    Corso di formazione iniziale 
           per l'immissione nella carriera dei funzionari 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4 del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge  n.  121
del 1981 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del  2000,  e  successive
modificazioni.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

				Art. 22 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'
come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  101  del  2018.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a  21  del  regolamento
(UE)  n.  2016/679,  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 23 Accesso ai documenti amministrativi

				Art. 23 
 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  Posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  Posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere inviate a mezzo Posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 24 Provvedimenti di autotutela

				Art. 24 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana -  4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  -,
nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge n. 34 del  2020   puo'  rideterminare  le  modalita'  di
svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -,  nonche'  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 25 Avvertenze finali

				Art. 25 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"  -,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto, incluso l'allegato,  che  ne  costituisce
parte integrante, sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami" -, nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 25 marzo 2021 
 
                                              Il Capo della Polizia   
                                                Direttore generale    
                                             della Pubblica Sicurezza 
                                                     Giannini

Allegato 1

  1. 	Allegato 1 


    Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato
    e del medico di fiducia
    (ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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