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- Atto numero 15E01284 del 31-03-2015
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (15E01284)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31-03-2015
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (15E01284)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Data: 31-03-2015
- Scadenza: 30-04-2015
Art. 1 E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. [...]
IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione
del sistema nazionale di istruzione
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: "I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivit ", di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano;
Ordina:
Art. 1
1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e perito agrario laureato.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art.
9, comma 6, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie
o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un
quinquennio;
B) completato il periodo di attivita' tecnico-agricola
subordinata (anche al di fuori di uno studio professionale),
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
C) svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei tempi
previsti dalla normativa vigente in materia;
D) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi
provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione finale
rilasciata in esito ai percorsi didattico-formativi attuati dagli
Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a
quella conseguita al termine dei corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui al capoverso precedente. Pertanto, detta
certificazione costituisce titolo valido ai fini dell'accesso agli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione
di perito agrario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e con
riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
A) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella "C"
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella "A");
B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella "D" allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001);
C) lauree specialistiche di cui al decreto Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, nonche' lauree magistrali di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella
tabella "E" allegata alla presente ordinanza.
3. Il tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte
durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3 Sedi di esame
Art. 3
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali
elencati nella tabella "A" allegata alla presente ordinanza. Gli
esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni
Art. 4
Domande di ammissione -
Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -,
presentare, secondo quanto indicato al comma successivo, domanda di
ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta
secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto
all'istituto, indicato nella predetta tabella "A", ubicato nella
regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del
requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, regioni prive
di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e' quella del
Piemonte.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame, dovranno, pero', essere inviate al collegio
provinciale di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti
previsti dall'art. 7 della presente ordinanza ministeriale.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante);
b) a mano direttamente al collegio competente, entro il termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite PEC (posta elettronica certificata) al collegio
competente, ove il collegio stesso sia abilitato al ricevimento (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto
Art. 5
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75, citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47, citato decreto del Presidente
della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari,
lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali);
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale;
la pratica professionale svolta ovvero il periodo di attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A, B e C
(rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree
specialistiche e lauree magistrali);
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal presidente del competente collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A, B e C
(rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree
specialistiche e lauree magistrali), occorre dichiarare, con fedele e
completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS-ITS e le lauree di cui al
precedente art. 2, comma 2, lettera B, occorre, in particolare,
dichiarare l'avvenuto compimento del tirocinio prescritto dalla
normativa vigente in materia);
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata, indirizzato al dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio
competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausilii ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.
Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione
Art. 6
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello
dell'Agenzia delle entrate "locale" in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da
utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7 Adempimenti dei collegi
Art. 7
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali, verificata la regolarita' delle
istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano entro la data del 25 maggio
2015 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
tramite posta elettronica all'indirizzo paola.testi@istruzione.it,
nonche' al Collegio nazionale il numero dei candidati in possesso dei
requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni
da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda, e contestualmente
ciascun collegio provvedera' all'invio a mezzo postale al MIUR -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del Sistema nazionale di istruzione - viale Trastevere n. 76/A -
00153 Roma, di un unico elenco nominativo in stretto ordine
alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami,
con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per
consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo
puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia
all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo
dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque)
ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura
"Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
"Il presidente del collegio provinciale attesta, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito agrario (decreto
ministeriale 16 marzo 1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di ........, di cui all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente in materia o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991; art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001), asseverato con certificazione contributiva;
di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicit" .
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 20 ottobre 2015, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).
Art. 8 Calendario degli esami
Art. 8
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
3 novembre 2015, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
4 novembre 2015, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
5 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
6 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).
Art. 9 Prove di esame
Art. 9
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza
ministeriale), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora
indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella "B" allegata.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.
11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento).
Art. 10 Attivita' tecnico-agricola subordinata Esperienze formative - Requisiti e riconoscimento
Art. 10
Attivita' tecnico-agricola subordinata
Esperienze formative - Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso del diploma di cui all'art. 1 della
legge 21 febbraio 1991, n. 54, intendano far valere lo svolgimento di
attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro
pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio
provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il
riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2015
Il direttore generale: Palumbo
____
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.