MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (15E01284)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31-03-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (15E01284)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 31-03-2015
  • Scadenza: 30-04-2015

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. [...]

			IL DIRETTORE GENERALE 
         per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione 
                 del sistema nazionale di istruzione 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre  1957  di  approvazione
del regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  "I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  1993,  n.  168,   di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno,  in  un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1); 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  "disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivit ", di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
agrario e perito agrario laureato.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   perito   agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
    A) completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012,  art.
9, comma 6, presso un perito agrario o un dottore in scienze  agrarie
o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali  da  almeno  un
quinquennio; 
    B)  completato   il   periodo   di   attivita'   tecnico-agricola
subordinata  (anche  al  di  fuori  di  uno  studio   professionale),
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
    C) svolto attivita' di titolare di impresa  agricola,  nei  tempi
previsti dalla normativa vigente in materia; 
    D)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001).  I  collegi
provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati  accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. Si precisa che la certificazione  finale
rilasciata in esito ai  percorsi  didattico-formativi  attuati  dagli
Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a
quella conseguita al termine dei corsi  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui al  capoverso  precedente.  Pertanto,  detta
certificazione costituisce titolo valido ai  fini  dell'accesso  agli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione
di perito agrario, ai sensi dell'art. 5, comma  6,  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio  2008  e   con
riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
    A) diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  "C"
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella "A"); 
    B) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di  cui  alla
tabella "D" allegata (art. 55, commi 1 e 2,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328/2001); 
    C)   lauree   specialistiche   di   cui   al   decreto   Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999,  n.  509,  nonche'  lauree  magistrali  di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
tabella "E" allegata alla presente ordinanza. 
    3. Il tirocinio puo' essere stato svolto  in  tutto  o  in  parte
durante  il  corso  degli  studi  secondo  modalita'   stabilite   in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita',  gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

Art. 3 Sedi di esame

				Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici  agrari  statali
elencati nella tabella "A"  allegata  alla  presente  ordinanza.  Gli
esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
 
                       Domande di ammissione - 
          Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª   serie   speciale   -,
presentare, secondo quanto indicato al comma successivo,  domanda  di
ammissione agli esami, unitamente ai  documenti  di  rito  e  redatta
secondo le  modalita'  stabilite  dal  successivo  art.  5,  soltanto
all'istituto, indicato nella  predetta  tabella  "A",  ubicato  nella
regione sede del collegio competente ad  attestare  il  possesso  del
requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria,  regioni  prive
di istituti tecnici agrari statali, la sede  d'esame  e'  quella  del
Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame, dovranno, pero',  essere  inviate  al  collegio
provinciale  di  appartenenza,  che  provvedera'   agli   adempimenti
previsti dall'art. 7 della presente ordinanza ministeriale. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento  (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante); 
    b) a mano direttamente al collegio competente, entro  il  termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
    c)  tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata)  al  collegio
competente, ove il collegio stesso sia abilitato al  ricevimento  (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto

				Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  16,00)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76, decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000) e sia del fatto che la  non  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici  eventualmente
conseguiti (art. 75, citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47, citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
    il cognome ed il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    la residenza anagrafica e l'indirizzo  al  quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
    di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  superiore
di  perito  agrario,  con  precisa  indicazione:  dell'istituto  sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello  sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed  anno  di  stampa,  se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra);  della  data  di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e C  (diplomi  universitari,
lauree, lauree specialistiche e lauree magistrali); 
    di essere iscritti nel registro dei praticanti,  con  indicazione
del collegio provinciale; 
    la pratica professionale svolta ovvero il  periodo  di  attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti  di  cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera D, e comma 2, lettere A, B e C
(rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree
specialistiche e lauree magistrali); 
    di essere in possesso (come certificato, per i titoli di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, dal presidente del  competente  collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art.  2,  comma  1,  lettera  D,  e  comma  2,  lettere  A,  B  e   C
(rispettivamente corsi IFTS-ITS, diplomi universitari, lauree, lauree
specialistiche e lauree magistrali), occorre dichiarare, con fedele e
completa  trascrizione,  il   contenuto   del   diploma   e/o   della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS-ITS e le lauree di cui  al
precedente art. 2, comma  2,  lettera  B,  occorre,  in  particolare,
dichiarare  l'avvenuto  compimento  del  tirocinio  prescritto  dalla
normativa vigente in materia); 
    di non aver prodotto, per la sessione  in  corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti  successivamente,  ad  avvenuta
maturazione   di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la    propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al  collegio
competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art.  20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle prove  (specifici  ausilii  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39,  legge  n.  448/1998,   l'esistenza   delle
condizioni personali richieste.

Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
    curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto   dal   candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
    della tassa di ammissione  agli  esami  dovuta  all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
    del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di  esame  a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'istituto gli estremi  del  conto  corrente  postale  da
utilizzare); 
    fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.  38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
    elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,   dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti dei collegi

				Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, i  collegi  provinciali,  verificata  la  regolarita'  delle
istanze ricevute ed utilmente  prodotte  e  compiuto  ogni  opportuno
accertamento di competenza, comunicano entro la data  del  25  maggio
2015 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
tramite posta  elettronica  all'indirizzo  paola.testi@istruzione.it,
nonche' al Collegio nazionale il numero dei candidati in possesso dei
requisiti, al fine della determinazione del numero delle  commissioni
da  nominare.  La   comunicazione   deve   essere   inoltrata   anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda, e  contestualmente
ciascun collegio provvedera' all'invio a  mezzo  postale  al  MIUR  -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  e  la  valutazione
del Sistema nazionale di istruzione -  viale  Trastevere  n.  76/A  -
00153  Roma,  di  un  unico  elenco  nominativo  in  stretto   ordine
alfabetico e numerico dei candidati ammessi a  sostenere  gli  esami,
con  espressa  indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,   per
consentire al Ministero di provvedere  alla  loro  assegnazione  alle
commissioni. I collegi provvedono a formare i  detti  elenchi  previo
puntuale controllo (articoli 71 e 72  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000)  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
candidati  nelle  domande,  con  riferimento,  in  particolare,   sia
all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso  di  uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome e il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto  al  nominativo
dei candidati con requisiti  di  ammissione  (da  indicare  comunque)
ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la  dicitura
"Requisito  in  corso  di  maturazione"  con  la  data  prevista   di
acquisizione che non puo' essere posteriore al  giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente  del   collegio,   questi   deve   apporre   la   seguente
attestazione: 
      "Il presidente  del  collegio  provinciale  attesta,  ai  sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della libera professione  di  perito  agrario  (decreto
ministeriale 16 marzo 1993, n. 168), relativamente ai  candidati,  in
numero di ........, di cui all'elenco nominativo che precede: 
    l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti   e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente in materia o,  comunque,  l'assolvimento  (salva  indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva,  analoga  attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991;  art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 328/2001), asseverato con certificazione contributiva; 
    di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute
e la  loro  utile  produzione  e  di  aver  compiuto  ogni  opportuno
accertamento di competenza; 
    di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   445/2000)   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicit" . 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 20 ottobre 2015, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
istituti indicati dal  Ministero  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo  ai  propri  atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami  di  ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco  di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato  con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del  requisito  di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). 
    6. Successivamente, il collegio  avra'  cura  di  far  pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove  d'esame,
soltanto  alla  commissione  esaminatrice  la   comunicazione   della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti  di  ammissione  per  i
restanti candidati con la dicitura  di  cui  al  precedente  comma  2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente  art.  5,
comma 2).

Art. 8 Calendario degli esami

				Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
    3  novembre  2015,  ore  8,30:  insediamento  delle   commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
    4  novembre  2015,  ore   8,30:   prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
    5 novembre 2015, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 
    6 novembre  2015,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal  collegio  (art.   3,   comma   4,   della   presente   ordinanza
ministeriale), alle rispettive sedi di esame nei  giorni  e  nell'ora
indicati,   per   lo   svolgimento   delle    prove    scritte    e/o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella "B" allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce  al  tema  (art.
11, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, regolamento).

Art. 10 Attivita' tecnico-agricola subordinata Esperienze formative - Requisiti e riconoscimento

				Art. 10 
 
 
               Attivita' tecnico-agricola subordinata 
          Esperienze formative - Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso del diploma di cui  all'art.  1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 54, intendano far valere lo svolgimento di
attivita'  tecnico-agricola  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati  per  l'ammissione  all'esame  di   abilitazione
all'esercizio  della  professione,  devono  rivolgere   al   collegio
provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono  domanda  per  il
riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 26 marzo 2015  
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
____ 
    Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati  per
le necessarie finalita' di  gestione  delle  procedure  inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

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