PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno accademico 2023-2024. (25E01776)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01-04-2025

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno accademico 2023-2024. (25E01776)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 01-04-2025
  • Scadenza: 01-05-2025

Art. 1 Oggetto e finalita' del concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata",  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"
e successive modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  4,  che  ha
previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime  del
terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno  scolastico
a partire  dal  1997  e  l'art.  5,  secondo  cui,  con  uno  o  piu'
regolamenti, sono dettate  le  norme  di  attuazione  della  medesima
legge; 
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,  che  prevede  l'estensione
dei benefici di cui alla sopra citata legge  n.  407  del  1998  agli
orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata,  alle
vittime del dovere e ai loro superstiti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  "Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa"  ed  in
particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive  e  gli
articoli 75 e 76 in materia di  sanzioni  per  le  dichiarazioni  non
veritiere; 
    Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.  68  ed  in  particolare
l'art. 1-bis recante disposizioni  in  favore  delle  famiglie  delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206,  recante  "Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  "Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante "Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti",  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  58  del  2009  nell'ambito  del   quale   sono
individuati il  numero  e  gli  importi  delle  borse  di  studio  da
assegnare nei limiti dello stanziamento indicato  dall'art.  4  della
stessa legge n. 407 del 1998,  cosi'  ripartiti:  trecento  borse  di
studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,  destinate  agli  studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse  di
studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,  destinate  agli  studenti
della scuola secondaria di secondo grado; 
    Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione e prevede  che
la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provveda  a  bandire  i
concorsi per l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58  del  2009  che  disciplina  la  composizione  della
commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e  in  particolare  l'art.  1837,
comma  1,  il  quale  prevede  che  nei   confronti   del   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio riservate alle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai  sensi
dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art.
1904, secondo cui al personale militare spettano  le  provvidenze  in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere,
previste dalle seguenti disposizioni: a) legge  13  agosto  1980,  n.
466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,  n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge  10  ottobre  2005,  n.
207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis, concernente l'introduzione dell'ISEE  per
la concessione di agevolazioni fiscali e  benefici  assistenziali,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2024, n.  207,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  31
dicembre 2024 - inerente alla ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027,  e  in
particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza  pari  ad
euro 342.000,00, per l'anno 2025, del capitolo 1498 "Borse di  studio
riservate  alle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli"; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito per l'anno 2025, pari ad euro 342.000,00,  sono  inferiori
rispetto al fabbisogno per la copertura finanziaria  delle  borse  di
studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione  determina  la  necessita'  di  ridurre
proporzionalmente  l'importo  delle  borse   di   studio,   lasciando
invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal  modo  la
platea dei destinatari; 
    Considerata pertanto l'opportunita' di procedere alla definizione
di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle  borse
di studio secondo criteri di proporzionalita'  alla  riduzione  dello
stanziamento previsto dalla  legge,  lasciando  invariato  il  numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.  58,  al  fine  di  non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' del concorso 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei   loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive  modificazioni;  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e successive  modificazioni,  dei  familiari  delle  vittime  di  cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.  9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e  dei  soggetti
di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206,  riservato  agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  e  scuola
secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2023-2024 saranno assegnate  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 380 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 760 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  possono   essere   beneficiari
dell'assegnazione delle  borse  di  studio  di  cui  all'art.  1  del
presente bando gli studenti che: 
      a)  nell'anno  scolastico  di  riferimento  2023-2024   abbiano
conseguito la promozione alla classe superiore  o  l'ammissione  alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado o il  diploma  di
scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di
secondo grado o titolo equiparato; 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3.  I  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  al  suddetto
concorso devono essere posseduti dagli  aspiranti  al  momento  della
scadenza del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  fermo
restando quanto previsto dal presente articolo al  comma  1,  lettera
b).

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello  sub  A,  devono  essere
presentate attraverso l'uso di posta elettronica certificata  con  le
modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera  c-bis),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero spedite a mezzo  raccomandata
con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento  per   il   coordinamento   amministrativo   -   Ufficio
accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2023/2024  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; a tal fine  fa  fede  la  data
risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di  spedizione,
ovvero fa fede la data di inoltro del messaggio di posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
    3. Le domande per l'assegnazione delle  borse  di  studio  devono
essere sottoscritte dal beneficiario ovvero, se  il  beneficiario  e'
minore o incapace,  dall'esercente  la  potesta'  genitoriale  o  dal
tutore in qualita' di richiedente -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita' e dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      a)  specifica  dell'evento  lesivo,   luogo,   data   e   breve
descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita'  che
ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; 
      b) attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      c)  indicazione  del  corso  di  studi  frequentato   nell'anno
scolastico di  riferimento  2023 /2024  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati, eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico
di riferimento e relativa  votazione,  sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico; 
      d)  indicazione  della  qualita'  di  riservatario,  in  quanto
disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      e) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della  situazione
economica equivalente); 
      f) dichiarazione con cui il richiedente confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione sostitutiva unica  e
ISEE (indicatore di situazione economica equivalente).

Art. 4 Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

				Art. 4 
 
                     Valutazione delle domande, 
                     graduatorie e assegnazione 
 
    1. La commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige le graduatorie attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   Segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta  giorni
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda, prevista dal presente bando. 
    5.  L'erogazione  dell'importo   corrispondente   e'   effettuata
successivamente all'assegnazione in un'unica  soluzione  a  cura  dei
competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 5 Comunicazioni

				Art. 5 
 
                            Comunicazioni 
 
    1. Tutte  le  comunicazioni  ai  candidati  sono  inoltrate  agli
indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. 
    2. L'Amministrazione non e'  responsabile  in  caso  di  inesatta
indicazione degli indirizzi ovvero mancata  o  tardiva  comunicazione
del cambiamento degli stessi.

Art. 6 Informazioni e responsabile del procedimento

				Art. 6 
 
                            Informazioni 
                   e responsabile del procedimento 
 
    1. Le informazioni attinenti al  presente  bando  e  la  relativa
modulistica sono disponibili sulla pagina web: 
      https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento- 
      amministrativo/dica-att-borsestudio/9363 
    2. Eventuali richieste di  informazioni  possono  essere  rivolte
all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it 
    3.   Il   responsabile   del   procedimento   di   concorso   per
l'assegnazione delle borse di studio in oggetto e' il  dirigente  pro
tempore  del  servizio  per  le  attivita'  di  indirizzo,   per   il
monitoraggio e per gli interventi speciali del  Dipartimento  per  il
coordinamento  amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.

Art. 7 Dati personali

				Art. 7 
 
                           Dati personali 
 
    I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente
normativa come da allegato sub B, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando.

Art. 8 Foro competente

				Art. 8 
 
                           Foro competente 
 
    Eventuali controversie giudiziarie  inerenti  alla  procedura  di
concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
      Roma, 13 marzo 2025 
 
                                      Il Segretario generale: Deodato

Allegato 1

Allegato 2

  1. 	Allegato B 
    Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
    regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 27 aprile 2016, in particolare dell'art. 13.
    Titolare del trattamento
    Il titolare del trattamento dei dati e' il Capo del Dipartimento
    per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio
    dei ministri - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma, le cui funzioni
    sono esercitate mediante i soggetti individuati dall'art. 3 del
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018.
    Responsabile della protezione dei dati
    Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:
    PEC: USG@mailbox.governo.it
    e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
    Finalita' del trattamento e base giuridica del trattamento
    I dati personali verranno trattati dalla Presidenza del Consiglio
    dei ministri per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
    in relazione al procedimento di assegnazione delle borse di studio in
    favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
    degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della
    criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del dovere e loro
    superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
    maggio 2009, n. 58.
    In particolare, il conferimento dei dati personali e' necessario
    per l'identificazione del soggetto richiedente e per la corretta
    gestione e conclusione del procedimento.
    La base giuridica del trattamento e' rappresentata dall'art.
    6.1.e), del regolamento ("esecuzione di un compito di interesse
    pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e'
    investito il titolare del trattamento").
    Modalita' del trattamento
    Il trattamento dei dati sara' effettuato dai soggetti
    autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne
    la sicurezza e la riservatezza secondo le modalita' previste dalla
    normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
    al perseguimento della suddetta finalita' o comunque connessi
    all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalita' di
    archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
    Destinatari di dati personali
    I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base
    delle disposizioni di legge o regolamento.
    Trattamento affidato a terzi
    Qualora il titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento
    a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del
    trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento, previa verifica
    della conformita' dell'attivita' degli stessi alle disposizioni in
    materia di protezione dei dati personali. Il titolare ricorrera'
    unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
    sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
    adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
    regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I
    dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al
    trattamento degli stessi dal titolare.
    Periodo di conservazione dei dati
    I dati verranno conservati per il tempo necessario allo
    svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi
    all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare,
    nonche' per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per
    adempiere a specifici obblighi di legge.
    Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
    I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.
    Diritti dell'interessato
    L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al titolare
    del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione
    degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
    trattamento, oltre al diritto alla portabilita' dei dati e il diritto
    di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potra'
    esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti
    di cui agli articoli 15 e ss. del regolamento.
    Diritti di opporre reclamo
    L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
    protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
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