MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (19E03764)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02-04-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (19E03764)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 02-04-2019
  • Scadenza: 02-05-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente "Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia"; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Visto l'art. 636, rubricato "Obiettori di coscienza", del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
"Codice in materia di protezione dei dati personali"  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  "Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  "Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente "Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  "Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che "le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori"; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2018; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di venti atleti  da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
"Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di  Stato  -
Fiamme  Oro",  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive  nazionali,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed  assistenti
della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli  sportivi  elencati
all'art. 7 del presente bando. 
    3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera;
specialita' 200 metri; Cod. AL01 (Federazione  italiana  di  atletica
leggera); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  ciclismo  su  pista;
specialita' scratch; Cod. CP01 (Federazione ciclistica italiana); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere;
distanza 5 km; Cod. NU01 (Federazione italiana nuoto); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di  figura
su ghiaccio, specialita' pattinaggio di figura individuale  maschile;
Cod. PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  su
ghiaccio, specialita' short track; Cod.  PA02  (Federazione  italiana
sport del ghiaccio); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  su
ghiaccio, specialita' pattinaggio velocita' pista lunga - specialita'
mass start; Cod. PA03 (Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
tallonatore nr. 2; Cod. RU01 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
seconda linea nr. 4 - 5; Cod. RU02 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
terza linea nr. 6 - 7; Cod. RU03 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
mediano di mischia nr. 9; Cod. RU04 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
mediano di apertura nr. 10; Cod. RU05 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala nr. 11 - 14; Cod. RU06 (Federazione italiana rugby); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,   disciplina   sci   alpino,
specialita' slalom gigante e slalom speciale; Cod. SA01  (Federazione
italiana sport invernali); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci  di  fondo,
specialita' distance individuale e staffetta; Cod. SA02  (Federazione
italiana sport invernali); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialita'
slalom parallelo e slalom gigante parallelo; Cod.  SA03  (Federazione
italiana sport invernali); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica,  categoria
Kg 58; Cod. PE01 (Federazione italiana pesistica); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  surfing,  specialita'
olimpica surf shortboard; Cod. SU01 (Federazione italiana sci nautico
e wakeboard); 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  tiro  con  l'arco,
specialita' arco olimpico; Cod. TA01 (Federazione italiana  tiro  con
l'arco). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 26 della citata legge n. 53/1989; 
      e) titolo di studio di diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 7 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera',  altresi',  ad  accertare  il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente  comma  1,  lettera
f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva". 
    7. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile  sul
portale all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove
si dovra' cliccare sull'icona "Concorso pubblico"). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) CIE (Carta di Identita' elettronica) rilasciata  dal  comune
di residenza. 
    Per utilizzare la carta di identita'  elettronica  e'  necessario
installare      il      software      disponibile      all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e
dotarsi di lettore di smart card del tipo "contactless reader". 
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso dovra' essere presentata con le modalita' sopra indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la  potesta'  genitoriale,  o  in
mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 
    Entro il termine perentorio di dieci giorni  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda, i genitori del  candidato
minorenne  dovranno   sottoscrivere   ed   inviare   l'autorizzazione
all'assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di
identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it 
    3.   I   candidati   dovranno   inoltrare    all'indirizzo    PEC
dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla scadenza del  termine  della  presentazione  della
domanda,  l'attestazione  debitamente  compilata  dalla   Federazione
sportiva nazionale interessata  (All.  2),  controfirmata  per  presa
visione e conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati  i
titoli sportivi, tra  quelli  elencati  al  successivo  art.  7,  che
intendano far valere ai fini della determinazione  del  punteggio  di
merito. Nella citata attestazione la  Federazione  dovra',  altresi',
indicare se i candidati siano  attualmente  riconosciuti  "atleta  di
interesse nazionale". Il mancato invio  della  suddetta  attestazione
con  le  modalita'  ed  entro  i  termini  sopraindicati  comportera'
l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    4. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
consentira' la presentazione di nuove domande. 
    5. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata  dove  intende  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002 ,  n.  313.  In  caso  contrario  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; 
      h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      i) per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,  di  non
essere obiettore di coscienza ammesso  a  prestare  servizio  civile,
oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; 
      j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando se siano  stati  espulsi  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituiti  da  pubblici
uffici,  o  dispensati  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduti dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 3/1957; 
      k) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica,  n.
487/1994,  ove  compatibili,  nonche'  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      n) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione,   attestato    di    tecnico    specialista    sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 7. 
    6. Il candidato dovra' comunicare tempestivamente ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato  dovra'
inviare detta comunicazione, unitamente a copia  fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF, al  seguente  indirizzo
di             posta             elettronica             certificata:
dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it 
    7.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dai  candidati  attraverso
gli appositi codici di riferimento. 
    8. I titoli di preferenza, gli attestati di  tecnico  specialista
sportivo,  le  abilitazioni  all'esercizio  della   professione,   le
specializzazioni  post-laurea  non  dichiarati  espressamente   nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno  valutati  ai  fini
della formazione della graduatoria finale di merito. 
    9. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora  i  candidati
non ricevano le  comunicazioni  inoltrate  a  causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  loro  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

Art. 4 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 4 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 
    2. La commissione esaminatrice procedera'  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore e composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme  Oro"  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un
funzionario del CONI. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.

Art. 6 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

				Art. 6 
 
 
    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1. I candidati saranno  convocati  per  i  previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali  mediante  avviso   pubblicato   nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" del 17  maggio  2019 .  Tale  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. I candidati  dovranno  presentarsi  ai  suddetti  accertamenti
muniti di un documento di riconoscimento in corso  di  validita'.  In
tale occasione, gli stessi potranno presentare eventuali integrazioni
di titoli sportivi, attestate dalle Federazioni sportive  competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    3. Gli stessi candidati dovranno altresi' presentare la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All. 3), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198. Il candidato potra' produrre accertamenti clinici o  strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    I concorrenti  saranno  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    4. A tal fine,  sono  previsti  un  esame  clinico  generale  del
candidato e prove strumentali e di laboratorio. 
    5.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione di  selettori  composta  da  un  funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo  degli  psicologi,  con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a  commissario  capo  tecnico  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia   di   Stato   o   da   un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    7. I giudizi delle commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. 
    8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza.

Art. 7 Titoli valutabili

				Art. 7 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. La commissione esaminatrice valutera' esclusivamente i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali,
acquisiti nei dodici mesi precedenti la  data  di  pubblicazione  del
presente  bando,  che  devono  corrispondere  a  quelli  di   seguito
elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      l) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  "TOP
12"  (gia'  "Eccellenza")   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
      m) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  7  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 8 Graduatorie

				Art. 8 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 9 Pubblicazione graduatorie

				Art. 9 
 
 
                      Pubblicazione graduatorie 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica  sicurezza  saranno  approvate  le  graduatorie  di   merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei
punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede  di  valutazione
dei titoli. Con lo stesso  decreto  sara'  approvata  la  graduatoria
finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno  pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero  dell'interno  e
di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana.   Gli    stessi
provvedimenti  saranno  consultabili  anche  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it

Art. 10 Nomina vincitori

				Art. 10 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  forniti  dai  soggetti  interessati  saranno
raccolti per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e  trattati
mediante  una  banca   dati   automatizzata   presso   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  Si  applicano,  anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  le  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
potranno essere trasmesse - mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata  all'interessato  -  all'indirizzo  PEC
dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it

Art. 12 Provvedimenti di autotutela

				Art. 12 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 13 Avvertenze finali

				Art. 13 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
 
    Roma, 1° aprile 2019 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli

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