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- Atto numero 22E04010 del 05-04-2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche. (22E04010)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05-04-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche. (22E04010)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
- Data: 05-04-2022
- Scadenza: 05-05-2022
Art. 1 Posti messi a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, del bilancio, degli affari generali
e della gestione sostenibile del Ministero
Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia;
Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto
2021, n. 113, il quale prevede che "Nelle procedure concorsuali per
l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle
conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali", come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai
sensi del quale "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135";
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272";
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il
quale prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'area funzioni centrali;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale prevede che, "1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono,
anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.
113;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Accertata la situazione organizzativa della Direzione generale
per le dighe e le infrastrutture idriche anche in relazione alla
mancata copertura, nonostante gli interpelli esperiti, di diversi
uffici tecnico-specialistici per i quali non si e' potuto procedere
ad assegnare le funzioni di direzione;
Verificato che tra le strutture della Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche prive di unita' dirigenziali
sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini idrografici
nazionali, competenti per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe
aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge n.
507/1994, convertito in legge n. 584/1994 (di seguito "grandi
dighe"), e divisioni specialistiche competenti nelle materie di
idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari di
procedimenti in materia di rivalutazione della sicurezza sismica e
idrologico-idraulica delle grandi dighe;
Costatato che risultano altresi' prive di unita' dirigenziali gli
uffici competenti per le opere di derivazione, per le funzioni di
supporto alle amministrazioni protezione civile e per la gestione di
piani finanziari in materia di infrastrutture idriche, e degli
interventi di cui al PNRR;
Preso atto che tale situazione potrebbe compromettere o
rallentare le funzioni di vigilanza sulla sicurezza delle grandi
dighe, oltre che la gestione di importanti linee di finanziamento,
rallentando potenzialmente l'avanzamento delle attivita' gia'
programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili proprio in materia di riqualificazione della
sicurezza delle infrastrutture esistenti;
Ritenuto di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di otto unita' di dirigente tecnico
di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le
esigenze in materia di dighe ed infrastrutture idriche della
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e degli
uffici tecnici funzionalmente dipendenti;
Considerato che le predette unita' di dirigente tecnico sono
destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori del
concorso, a svolgere le funzioni di direzione delle attivita'
vigilanza e controllo della sicurezza delle dighe e delle
infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza sismica e
idraulica delle stesse attribuiti dalla normativa speciale di settore
alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche di
questo Ministero ed agli uffici tecnici per le dighe da essa
funzionalmente dipendenti;
Considerato che detta attivita' di direzione tecnica concerne la
vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche
di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti
ai concessionari di derivazione, l'approvazione tecnica dei progetti,
la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle opere, la
rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica
delle predette infrastrutture, il supporto alle amministrazioni
competenti in materia di protezione civile per eventi coinvolgenti le
dighe e le infrastrutture idriche nonche' la gestione tecnica di
linee di finanziamento inerenti in particolare l'incremento della
sicurezza delle predette opere;
Considerata la necessita' di acquisire al ruolo dei dirigenti
tecnici di questo Ministero unita' di alta specializzazione tecnica,
atteso anche il fatto che numerosi interpelli per l'attribuzione dei
relativi incarichi riservati al personale dirigenziale in servizio
sono gia' risultati ripetutamente privi di candidature;
Considerato che per tale attivita' di direzione
tecnico-specialistica, altamente qualificata in relazione alle
competenze indicate nelle premesse, e' indispensabile avvalersi di
tecnici di specifica esperienza tecnica o in possesso di laurea con
percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria civile e
ambientale e della geologia, abilitati rispettivamente all'esercizio
della professione di ingegnere e geologo, con iscrizione al relativo
albo richiesta per l'assunzione in servizio, in coerenza anche con la
qualificazione del personale tecnico delle aree funzionali adibito
allo svolgimento delle attivita' da dirigersi, esulando tali
attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di
studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti;
Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il
settore delle dighe e delle infrastrutture idriche;
Considerato che la presente procedura concorsuale e' stata
condivisa con il Ministro per la pubblica amministrazione, come da
nota ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021;
Visto il decreto ministeriale prot. 481 del 30 novembre 2021,
debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, con
il quale sono stati rimodulati il numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive otto unita', a tempo indeterminato, di
personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei
dirigenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili per le esigenze in materia di dighe ed infrastrutture
idriche e in particolare di quelle della Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche e degli uffici tecnici
funzionalmente dipendenti.
Il 30 per cento dei suddetti posti e' riservato al personale di
ruolo del Ministero che indice la presente procedura in possesso dei
prescritti requisiti.
I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.
L'attribuzione del primo incarico dirigenziale e la conseguente
assegnazione alla sede di servizio nel territorio nazionale nei
confronti dei vincitori del concorso avra' luogo mediante procedura
di interpello.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
requisiti specifici:
e' richiesto il possesso dei requisiti previsti da una delle
seguenti alternative d1) o d2):
alternativa d1):
d1.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta in una delle
seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il
territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta
in una delle seguenti classi: 4S Ingegneria edile architettura, 28S
Ingegneria civile, 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente
ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per
l'ambiente ed il territorio;
oppure
laurea magistrale (LM) ottenuta in una delle seguenti
classi: LM74 Scienze e tecnologie geologiche; LM75 Scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio; ovvero laurea
specialistica (LS) ottenuta in una delle seguenti classi: 82S Scienze
e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 86S Scienze geologiche;
ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in scienze
geologiche;
d1.2) essere in possesso:
dell'abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere;
oppure
dell'abilitazione all'esercizio della professione di
geologo;
d.1.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS)
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio
e' ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
alternativa d2):
d2.1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
laurea magistrale (LM) in ingegneria, ovvero laurea
specialistica (LS) in ingegneria, ovvero diploma di laurea
quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria;
d2.2) essere in possesso:
dell'abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere;
d.2.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS)
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in entrambi i casi in posizioni funzionali con
competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea o del
dottorato di ricerca. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni;
essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali con competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle
dighe;
aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, con
competenza per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe, in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea;
essere cittadini italiani che hanno svolto servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali, con competenza sulla
sicurezza delle dighe, per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
l'attinenza delle mansioni in concreto svolte all'ambito
della vigilanza sulle dighe, di cui al presente punto d.2.3, con i
relativi periodi, deve essere comprovabile con idonea dichiarazione
da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate
alle esperienze professionali.
Tutti i titoli di studio in precedenza citati si intendono
conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della
Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata
la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La
procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi
disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni
contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. Non
sono altresi' ammessi al concorso coloro che abbiano riportato
condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche
amministrazioni.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Art. 3
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte
esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart
cui si accede attraverso il seguente link:
https://mims.concorsismart.it
Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il
candidato deve seguire le indicazioni contenute nel "Manuale d'uso"
per gli utenti, scaricabile dalla piattaforma e seguire le
indicazioni sotto riportate:
il candidato dovra' cliccare sul link sopra indicato per
accedere alla piattaforma Concorsi Smart;
accedere alla piattaforma tramite il Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID);
dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver
acconsentito al trattamento dei dati personali, sara' possibile
accedere alla sezione "Concorsi" e selezionare il concorso di
interesse.
Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra
della schermata apparira' il menu di tutte le sezioni che dovranno
essere compilate.
Al termine della compilazione di tutte le sezioni, si potra'
procedere all'invio della domanda di partecipazione. La domanda
potra' essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le sezioni e
confermato l'invio. In caso contrario il sistema generera'
automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei campi
mancanti e di errore.
Nella sezione "Conferma e Invio" saranno visualizzati i seguenti
campi:
"Annulla domanda": permette di eliminare tutte le sezioni della
domanda compilata;
"Anteprima domanda" permette di visualizzare l'anteprima della
domanda compilata e scaricarla;
"Invia domanda" consente di inviare definitivamente la propria
candidatura.
Il sistema informatico inoltrera' al candidato una mail di
conferma dell'avvenuto invio della domanda. Qualora non si ricevesse
la mail, e' possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda
nella sezione "Riepilogo Candidatura".
Per la modifica e variazione di eventuali informazioni
erroneamente inserite o mancanti, il candidato puo' effettuare
richiesta di riapertura della domanda contattando l'assistenza
attraverso la chat dedicata sulla piattaforma, entro la data di
scadenza del concorso pubblico. Una volta effettuate le modifiche, il
candidato dovra' inviare nuovamente la domanda di partecipazione,
cliccando il tasto "Invia domanda", presente nella sezione "Conferma
e Invio".
Il termine di presentazione delle domande e' perentorio e,
pertanto, non e' ammessa la presentazione della domanda e/o di
documenti oltre la scadenza del termine utile per l'invio delle
domande o con modalita' diverse da quelle indicate.
Si raccomanda di non inoltrare la domanda in prossimita' delle
ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare
sovraccarichi del sistema, dei quali il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili non assume
responsabilita' alcuna.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 23,59 (ora
italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 23,59 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo.
L'assistenza ai candidati con gli operatori e' garantita fino
alle ore 18,00 del giorno di scadenza.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio on-line.
In fase di inoltro della domanda, verra' automaticamente
attribuito un codice identificativo della candidatura presente anche
nella ricevuta d'iscrizione.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445 e successive
modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
c) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) e,
obbligatoriamente, un indirizzo di posta elettronica certificata
personale (PEC);
d) di essere cittadino/a italiano;
e) il titolo di studio nonche' il titolo professionale
(abilitazione professionale) prescritti dal presente bando, posseduti
tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando
all'art. 2, con l'esatta indicazione dell'universita' che li ha
rilasciati e della data di conseguimento degli stessi, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero;
f) il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti d.1.3 o
d.2.3 dell'art. 2 del presente bando, con idonea dichiarazione da
formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni dedicate
alle esperienze professionali;
g) l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 10 del
presente bando, con idonea dichiarazione da formulare nella domanda
di partecipazione, nelle sezioni dedicate, allegando la
documentazione ove richiesta;
h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
j) il godimento dei diritti civili e politici e in particolare
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato
destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
k) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero che
indice la presente procedura;
m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata,
presso cui chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive
variazioni;
n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, un contributo di partecipazione pari a euro 20,00
(venti/00 euro); la ricevuta del versamento dovra' essere allegata
alla domanda di partecipazione. Il contributo di ammissione non e'
rimborsabile.
Il versamento della somma in questione potra' essere eseguito
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalita':
1) presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma - con imputazione diretta al capo 15 del capitolo 3570 del
Bilancio di entrata dello Stato per il corrente esercizio
finanziario, la cui denominazione e' "Entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
2) mediante bonifico bancario, intestato alla Banca d'Italia -
Tesoreria dello Stato di Roma, IBAN IT 70R 01000 03245 348 0 15 3570
03.
In entrambi i casi dovra' essere riportata nella causale il
nominativo del candidato e la procedura concorsuale alla quale ha
avanzato istanza.
Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i
candidati possono contattare il team di assistenza Concorsi Smart
attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto
"Contattaci" in basso a destra della pagina. La chat automatica, con
operatore virtuale, e' attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce
risposte preimpostate alle domande piu' frequenti. Sara' possibile
interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica
specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili
autonomamente o tramite Chatbot, e' possibile parlare direttamente
con gli operatori digitando la parola "Operatore". Gli addetti
all'assistenza sono disponibili dal lunedi' al venerdi', dalle ore
9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 (esclusi i festivi).
Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
di assistenza inviate oltre le ore 18,00 del giorno di scadenza.
Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non possono essere prese in considerazione.
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata attraverso
apposite comunicazioni che verranno pubblicate sul sito internet
dell'amministrazione: www.mit.gov.it
I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi, nonche' di strumenti compensativi e dispensativi
dalla prova scritta, in funzione del proprio handicap o disturbo
specifico dell'apprendimento (DSA) che deve essere opportunamente
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap o il DSA determina in
funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione
di ausili, misure dispensative, sostitutive, strumenti compensativi
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
sul proprio handicap o DSA dovra' essere allegata alla domanda di
partecipazione. Il mancato caricamento di tale documentazione non
consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da
comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta elettronica certificata: concorsi@pec.mit.gov.it devono essere
documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla
competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta
della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che
consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80 per cento, non e' tenuto a sostenere la
prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
al periodo precedente.
Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta
elettronica non riguardante quanto specificato nei paragrafi
precedenti non sara' presa in considerazione e non verra'
riscontrata.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica a
rivestire la qualifica dirigenziale.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on-line ed il pagamento del
contributo di segreteria.
L'amministrazione si riserva di verificare la validita' delle
domande in qualsiasi momento della procedura prevista dal presente
bando. La mancata esclusione dalla eventuale prova di preselezione o
dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della
domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita'
della domanda stessa. L'amministrazione non e' responsabile del
mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni
relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Ammissione al concorso
Art. 4
Ammissione al concorso
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti.
L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.
Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sito internet del Ministero che indice la presente procedura.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
Con decreto direttoriale e' disposta la nomina, secondo la
normativa vigente, della commissione esaminatrice.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o
superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso, e'
facolta' dell'amministrazione svolgere anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e digitali, una prova preselettiva per
determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte.
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e' data
notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono
dall'amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validita'. L'avviso e' pubblicato almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento della prova. La
mancata presentazione a qualsiasi titolo nel giorno, ora e sedi
stabiliti comporta l'esclusione dal concorso. Il candidato, portatore
di handicap ed affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per
cento non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista.
La prova preselettiva consiste in un test composto da quesiti a
risposta multipla nelle materie d'esame e potra' essere effettuata
mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati classificati nella graduatoria entro il
centosessantesimo posto e i candidati che riportano lo stesso
punteggio del candidato collocatosi al centosessantesimo posto. Il
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del punteggio finale di merito. Nell'avviso sono fornite
eventuali ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento
della prova preselettiva, incluso l'eventuale punteggio minimo da
ottenere, ai fini dell'ammissione alle prove scritte. Durante la
prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di
esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice e/o il comitato di
vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. Al termine
della correzione di tutti i test, svolta con l'ausilio di sistemi
informatizzati, viene compilata la graduatoria dei candidati.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il relativo
calendario sono pubblicati sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione www.mit.gov.it - Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L'ammissione alle successive prove
scritte non preclude all'amministrazione l'adozione di provvedimenti
di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in
qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 7 Prove d'esame
Art. 7
Prove d'esame
Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una
prova orale.
Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno
riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi).
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' pubblicato
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione www.mit.gov.it -
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Nell'elenco e' altresi' indicato il voto riportato in ciascuna prova
scritta e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 8 Prove scritte
Art. 8
Prove scritte
Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del
candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
applicativo-operativo.
La prima prova scritta a contenuto teorico consistera' in quesiti
a risposta multipla o a risposta sintetica e vertera' sulle seguenti
materie:
normativa amministrativa in materia di dighe e infrastrutture
idriche;
normativa tecnica per la progettazione e la costruzione di
sbarramenti di ritenuta e in generale per le costruzioni;
normativa in materia di concessioni di derivazione di acqua
pubblica e in generale in materia di acque;
normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori
e connessa regolamentazione;
elementi di diritto amministrativo e di contabilita' di Stato
relativamente alle funzioni da svolgersi.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e' diretta
ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla
riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui
alle materie indicate nel presente articolo nonche' a verificarne le
capacita' organizzative e gestionali e l'attitudine manageriale; la
prova consistera' nella redazione di un tema o un elaborato
risolutivo di problemi o un provvedimento amministrativo e vertera'
su piu' materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova
scritta:
procedimenti tecnico-amministrativi per la costruzione o il
miglioramento/adeguamento della sicurezza di uno sbarramento di
ritenuta;
procedure di programmazione e finanziamento di
un'infrastruttura idrica;
analisi di rischio delle infrastrutture idriche e analisi costi
benefici dei progetti;
gestione del personale, organizzazione del lavoro e controllo
di gestione.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua.
Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di testi di
qualunque tipo anche di legge, periodici, giornali, quotidiani ed
altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera
l'immediata esclusione dal concorso.
Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima
giornata.
Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento delle prove
scritte presso sedi decentrate.
La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati
per lo svolgimento delle prove scritte.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12
novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, la commissione esaminatrice si riserva di
definire le misure compensative e dispensative per le difficolta' di
lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' il prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i
candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA).
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo del candidato nel
giorno, ora e sede stabiliti per le prove comporta l'esclusione
automatica del concorrente dal concorso.
Art. 9 Prova orale
Art. 9
Prova orale
La prova orale mira ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie
previste dal precedente articolo nonche' sulle seguenti aree di
competenza:
possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali
e informatiche anche ai fini gestionali;
osservazione e valutazione comparativa, definite secondo
metodologie e standard riconosciuti, delle capacita' attitudini e
motivazioni individuali;
capacita' organizzative e tecniche manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale;
ordinamento e attribuzioni del Ministero che indice la presente
procedura; normativa in materia trasparenza e prevenzione della
corruzione;
possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese.
La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi.
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame.
La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione. Nella medesima
comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche
relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse
disponibili a legislazione vigente.
L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale
presso sedi decentrate.
Art. 10 Valutazione dei titoli
Art. 10
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli avviene previa individuazione, ove
necessario, dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed
e' effettuata dopo le prove scritte soltanto nei confronti di coloro
che hanno riportato, in entrambe le prove, un punteggio di almeno
70/100.
Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, titoli di
carriera e di servizio, pubblicazioni la commissione esaminatrice, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 83
punti sulla base dei seguenti criteri:
1) titoli di studio universitari (fino a 36 punti):
i titoli di studio universitari sono valutati fino a un
massimo di 36 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode, fino ad un
massimo di 7 punti;
b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L),
diverso da quello preordinato a conseguire la laurea specialistica o
magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti;
c) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) diversa da
quella utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti;
d) master universitari di secondo livello per il cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o
titoli equipollenti, indicati all'art. 2, riconosciuti: 2,5 punti per
ciascuno, fino ad un massimo di 5 punti;
e) diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, indicati all'art. 2: 8 punti; ove il diploma di
specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al
concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013: 4 punti;
f) dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso sia stato
richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, indicati all'art. 2: 12 punti; ove il dottorato di
ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso,
ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
70 del 2013: 6 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili
esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie
pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute,
nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o
accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca,
costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
2) titoli di carriera e di servizio (fino a 41 punti):
i titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere
attribuito il punteggio complessivo fino ad un massimo di 41 punti,
sono:
a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto
il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al
precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e'
attribuibile un punteggio di 1,2 punti per anno, fino a un massimo di
30 punti.
Le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale,
nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo
determinato, sono valutati con un punteggio pari a 2,4 punti per
anno, fermo restando il suddetto limite di 30 punti; i servizi
prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali
sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa;
b) incarichi che presuppongono una particolare competenza
professionale, aventi ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a
concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti
pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 6
punti, secondo quanto di seguito specificato: incarichi attribuiti ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 di
direzione di uffici aventi competenze in materia di vigilanza sulla
sicurezza di infrastrutture: punti 3 per anno; incarichi di delega
anche parziale di funzioni dirigenziali in materia di vigilanza sulla
sicurezza di infrastrutture, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, punti 1,25 per semestre; sono
valutabili esclusivamente i periodi di incarico gia' espletati alla
data di pubblicazione del presente bando e deve essere allegato alla
domanda l'atto di incarico;
c) inclusione in graduatorie finali di concorso pubblico
per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a
seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non
seguita dall'assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni,
enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale,
per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio
universitari richiesti per l'ammissione al concorso: e' attribuito un
punteggio pari a punti 5 in caso di graduatoria per l'assunzione in
qualifica dirigenziale tecnica a tempo indeterminato e pari a punti
2,5 in caso di altra graduatoria per l'assunzione in qualifica
dirigenziale, fino ad un massimo di punti 5;
3) pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di punti 6):
le pubblicazioni scientifiche valutabili sono esclusivamente
quelle in materia di dighe e di infrastrutture idriche, secondo i
seguenti criteri:
a) le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di
punti 6 sono valutate con un punteggio di punti 1 a pubblicazione nel
caso in cui il candidato sia autore unico e punti 0,25 fino ad un
massimo punti 0,5 nel caso il candidato sia co-autore. Sono
valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a
stampa del candidato gia' pubblicate alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - del presente bando. Le pubblicazioni sottoposte
a valutazione devono essere allegate alla domanda.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 aprile 2018 , n. 78, art. 5, commi da 2 a 6.
Art. 11 Titoli di riserva e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Art. 11
Titoli di riserva e/o preferenza, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, indicati in
domanda, dovra' inviare a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo: concorsi@pec.mit.gov.it i documenti in carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
stessa.
Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta casella di posta
elettronica non riguardante quanto specificato nel paragrafo
precedente non sara' presa in considerazione e non verra'
riscontrata.
La graduatoria di merito sara' formulata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti riportati nella
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve specificate all'art. 1
del presente bando di concorso.
La graduatoria sara' pubblicata sul sito internet del Ministero
che indice la presente procedura e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
Art. 12
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
I vincitori della procedura selettiva, a pena di decadenza,
presenteranno prima della stipulazione del contratto, la seguente
documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con
le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o
mendaci;
b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale;
c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
L'amministrazione ha, inoltre, la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 13 Assunzione in servizio
Art. 13
Assunzione in servizio
Costituisce requisito per l'assunzione l'iscrizione all'albo
professionale degli ingegneri Sezione "A" o all'albo dell'Ordine dei
geologi.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente articolo, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero che
indice la presente procedura.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti
norme contrattuali nonche' ad un eventuale ciclo formativo che verra'
definito successivamente all'assunzione.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
e responsabile del procedimento
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge per l'accesso ai documenti formati o detenuti.
Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica presente nel format di
accedere per via informatica agli atti concorsuali relativi ai propri
elaborati.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase nel rispetto della normativa vigente.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line i candidati sono tenuti a versare i diritti di
segreteria.
Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente pro
tempore del competente ufficio della Direzione del personale del
Ministero che indice la presente procedura.
Art. 15 Dati personali
Art. 15
Dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
"RGPD"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
Direzione del personale del Ministero che indice la presente
procedura, ai soli fini della gestione dell'iter procedurale del
concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento del
concorso, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Direzione
generale del personale del Ministero che indice la presente procedura
e, nel caso di affidamento, la societa' che per conto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili in qualita' di
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita'
ad esso affidate per lo svolgimento della procedura concorsuale di
cui al presente bando.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' la
dott.ssa Loredana Cappelloni.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso; il mancato conferimento comporta
l'esclusione dalla suddetta procedura.
I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
Il trattamento avverra' in modo lecito, corretto e trasparente,
limitato a quanto necessario rispetto alle finalita' e sara' svolto
con modalita' prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla
gestione delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia
dipendente del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sia di fornitori terzi delle attrezzature informatiche e
del portale di gestione delle domande.
L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa
richiesta alla Direzione generale del personale del Ministero che
indice la presente procedura.
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
In ogni momento, il candidato potra' esercitare i suoi diritti,
ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del RGPD con
richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati
all'indirizzo PEC: rpd@pec.mit.gov.it
Art. 16 Norme di salvaguardia
Art. 16
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere
all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
Roma, 17 marzo 2022
Il direttore generale: Provinciali