MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche. (22E04010)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05-04-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche. (22E04010)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • Data: 05-04-2022
  • Scadenza: 05-05-2022

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
         del personale, del bilancio, degli affari generali 
             e della gestione sostenibile del Ministero 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  "Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche",  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in  particolare  l'art.
28  concernente  l'accesso  alla   qualifica   di   dirigente   della
seconda fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che "Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali",  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) 2016/679 del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica",  e   "Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale "a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni"  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, "Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272"; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che "A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il vigente Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  "1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente"; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia", convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno  2019,  recante  autorizzazione  ad   avviare   procedure   di
reclutamento e ad assumere unita' di personale,  ai  sensi  dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Accertata la situazione organizzativa  della  Direzione  generale
per le dighe e le infrastrutture  idriche  anche  in  relazione  alla
mancata copertura, nonostante gli  interpelli  esperiti,  di  diversi
uffici tecnico-specialistici per i quali non si e'  potuto  procedere
ad assegnare le funzioni di direzione; 
    Verificato che tra le strutture della Direzione generale  per  le
dighe e  le  infrastrutture  idriche  prive  di  unita'  dirigenziali
sussistono uffici tecnici per le dighe di diversi bacini  idrografici
nazionali, competenti per la vigilanza sulla  sicurezza  delle  dighe
aventi le caratteristiche di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  n.
507/1994,  convertito  in  legge  n.  584/1994  (di  seguito  "grandi
dighe"), e  divisioni  specialistiche  competenti  nelle  materie  di
idraulica, geologia applicata, strutture e geotecnica, e titolari  di
procedimenti in materia di rivalutazione della  sicurezza  sismica  e
idrologico-idraulica delle grandi dighe; 
    Costatato che risultano altresi' prive di unita' dirigenziali gli
uffici competenti per le opere di derivazione,  per  le  funzioni  di
supporto alle amministrazioni protezione civile e per la gestione  di
piani finanziari  in  materia  di  infrastrutture  idriche,  e  degli
interventi di cui al PNRR; 
    Preso  atto  che  tale  situazione   potrebbe   compromettere   o
rallentare le funzioni di  vigilanza  sulla  sicurezza  delle  grandi
dighe, oltre che la gestione di importanti  linee  di  finanziamento,
rallentando  potenzialmente  l'avanzamento   delle   attivita'   gia'
programmate e finanziate dal Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili proprio in materia  di  riqualificazione  della
sicurezza delle infrastrutture esistenti; 
    Ritenuto di procedere all'indizione di un concorso pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di otto unita' di dirigente tecnico
di seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei  ruoli  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  le
esigenze  in  materia  di  dighe  ed  infrastrutture  idriche   della
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche  e  degli
uffici tecnici funzionalmente dipendenti; 
    Considerato che le predette  unita'  di  dirigente  tecnico  sono
destinate, mediante successivo interpello riservato ai vincitori  del
concorso,  a  svolgere  le  funzioni  di  direzione  delle  attivita'
vigilanza  e  controllo  della  sicurezza   delle   dighe   e   delle
infrastrutture idriche e di rivalutazione della sicurezza  sismica  e
idraulica delle stesse attribuiti dalla normativa speciale di settore
alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture  idriche  di
questo Ministero  ed  agli  uffici  tecnici  per  le  dighe  da  essa
funzionalmente dipendenti; 
    Considerato che detta attivita' di direzione tecnica concerne  la
vigilanza sulla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture  idriche
di competenza del Ministero e sulle operazioni di controllo spettanti
ai concessionari di derivazione, l'approvazione tecnica dei progetti,
la  vigilanza  sulla  costruzione  e  manutenzione  delle  opere,  la
rivalutazione delle condizioni  di  sicurezza  sismica  ed  idraulica
delle  predette  infrastrutture,  il  supporto  alle  amministrazioni
competenti in materia di protezione civile per eventi coinvolgenti le
dighe e le infrastrutture idriche  nonche'  la  gestione  tecnica  di
linee di finanziamento inerenti  in  particolare  l'incremento  della
sicurezza delle predette opere; 
    Considerata la necessita' di acquisire  al  ruolo  dei  dirigenti
tecnici di questo Ministero unita' di alta specializzazione  tecnica,
atteso anche il fatto che numerosi interpelli per l'attribuzione  dei
relativi incarichi riservati al personale  dirigenziale  in  servizio
sono gia' risultati ripetutamente privi di candidature; 
    Considerato    che    per    tale    attivita'    di    direzione
tecnico-specialistica,  altamente  qualificata  in   relazione   alle
competenze indicate nelle premesse, e'  indispensabile  avvalersi  di
tecnici di specifica esperienza tecnica o in possesso di  laurea  con
percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria  civile  e
ambientale e della geologia, abilitati rispettivamente  all'esercizio
della professione di ingegnere e geologo, con iscrizione al  relativo
albo richiesta per l'assunzione in servizio, in coerenza anche con la
qualificazione del personale tecnico delle  aree  funzionali  adibito
allo  svolgimento  delle  attivita'  da  dirigersi,   esulando   tali
attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli  di
studio, esperienza e abilitazione diversi da quelli richiesti; 
    Considerato che le materie di esame sono di natura  specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola  il
settore delle dighe e delle infrastrutture idriche; 
    Considerato  che  la  presente  procedura  concorsuale  e'  stata
condivisa con il Ministro per la pubblica  amministrazione,  come  da
nota ministeriale 25915 in data 7 luglio 2021; 
    Visto il decreto ministeriale prot. 481  del  30  novembre  2021,
debitamente registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021,  con
il quale sono stati rimodulati il numero ed i  compiti  degli  uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale,  nell'ambito  degli  uffici
dirigenziali di livello generale della  struttura  organizzativa  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E' indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive otto unita', a  tempo  indeterminato,  di
personale dirigenziale di seconda fascia, in  prova,  nel  ruolo  dei
dirigenti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e della   mobilita'
sostenibili per le esigenze in materia  di  dighe  ed  infrastrutture
idriche e in particolare di quelle della Direzione  generale  per  le
dighe  e  le  infrastrutture   idriche   e   degli   uffici   tecnici
funzionalmente dipendenti. 
    Il 30 per cento dei suddetti posti e' riservato al  personale  di
ruolo del Ministero che indice la presente procedura in possesso  dei
prescritti requisiti. 
    I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
    L'attribuzione del primo incarico dirigenziale e  la  conseguente
assegnazione alla sede  di  servizio  nel  territorio  nazionale  nei
confronti dei vincitori del concorso avra' luogo  mediante  procedura
di interpello.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1  e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      requisiti generali: 
        a) cittadinanza italiana; 
        b) godimento dei diritti civili e politici; 
        c) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'amministrazione  ha  la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      requisiti specifici: 
      e' richiesto il possesso dei requisiti previsti  da  una  delle
seguenti alternative d1) o d2): 
        alternativa d1): 
          d1.1) essere in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  di
studio: 
          laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta in una delle
seguenti classi: LM-4 Architettura e  ingegneria  edile-architettura,
LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi,  LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-35  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il
territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria,  ottenuta
in una delle seguenti classi: 4S Ingegneria edile  architettura,  28S
Ingegneria civile, 38S Ingegneria per  l'ambiente  e  il  territorio;
ovvero  diploma  di  laurea  quinquennale   secondo   il   previgente
ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria  per
l'ambiente ed il territorio; 
          oppure 
          laurea magistrale  (LM)  ottenuta  in  una  delle  seguenti
classi:  LM74  Scienze  e  tecnologie  geologiche;  LM75  Scienze   e
tecnologie  per   l'ambiente   e   il   territorio;   ovvero   laurea
specialistica (LS) ottenuta in una delle seguenti classi: 82S Scienze
e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 86S Scienze  geologiche;
ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in scienze
geologiche; 
          d1.2) essere in possesso: 
          dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
ingegnere; 
          oppure 
          dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
geologo; 
          d.1.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
          essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in  possesso
del dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione  (DS)
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  almeno  tre  anni  di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
laurea. Per i dipendenti  delle  amministrazioni  statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo  di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
          essere in possesso della qualifica di dirigente in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali; 
          aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
          essere  cittadini  italiani  che  hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        alternativa d2): 
          d2.1) essere in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  di
studio: 
          laurea  magistrale  (LM)  in  ingegneria,   ovvero   laurea
specialistica  (LS)  in  ingegneria,   ovvero   diploma   di   laurea
quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria; 
          d2.2) essere in possesso: 
          dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
ingegnere; 
          d.2.3) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
          essere dipendenti di ruolo delle pubbliche  amministrazioni
che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in  possesso
del dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione  (DS)
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  almeno  tre  anni  di
servizio, svolti in entrambi  i  casi  in  posizioni  funzionali  con
competenze per la vigilanza sulla sicurezza delle dighe per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso  del  diploma  di  laurea  o  del
dottorato di ricerca. Per i dipendenti delle amministrazioni  statali
che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo  di
servizio e' ridotto a quattro anni; 
          essere in possesso della qualifica di dirigente in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali con competenze per la vigilanza  sulla  sicurezza  delle
dighe; 
          aver ricoperto incarichi  dirigenziali  o  equiparati,  con
competenza  per  la  vigilanza  sulla  sicurezza  delle   dighe,   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
          essere  cittadini  italiani  che  hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali apicali, con competenza  sulla
sicurezza delle dighe, per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea; 
          l'attinenza delle mansioni in  concreto  svolte  all'ambito
della vigilanza sulle dighe, di cui al presente punto  d.2.3,  con  i
relativi periodi, deve essere comprovabile con  idonea  dichiarazione
da formulare nella domanda di partecipazione, nelle sezioni  dedicate
alle esperienze professionali. 
    Tutti i titoli  di  studio  in  precedenza  citati  si  intendono
conseguiti presso  universita'  o  altri  istituti  equiparati  della
Repubblica. I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con  provvedimento
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione   pubblica,   sentito    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata  attivata
la predetta procedura di equivalenza. Il  candidato  e'  ammesso  con
riserva alle prove di concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili  sul  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - La
procedura di equivalenza puo'  essere  attivata  sino  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    Non sono ammessi  al  concorso  coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  o   licenziati   per   motivi
disciplinari  ai  sensi  della   normativa   o   delle   disposizioni
contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per   aver   conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro  mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. Non
sono altresi'  ammessi  al  concorso  coloro  che  abbiano  riportato
condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti  disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con  le  pubbliche
amministrazioni.

Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita'

				Art. 3 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
    Le   domande   di   partecipazione   dovranno   essere    redatte
esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Concorsi  Smart
cui     si     accede     attraverso      il      seguente      link:
https://mims.concorsismart.it 
    Per la compilazione della domanda di partecipazione  on-line,  il
candidato deve seguire le indicazioni contenute nel  "Manuale  d'uso"
per  gli  utenti,  scaricabile  dalla  piattaforma   e   seguire   le
indicazioni sotto riportate: 
      il candidato  dovra'  cliccare  sul  link  sopra  indicato  per
accedere alla piattaforma Concorsi Smart; 
      accedere  alla  piattaforma  tramite  il  Sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID); 
      dopo aver completato la  procedura  di  autenticazione  e  aver
acconsentito al  trattamento  dei  dati  personali,  sara'  possibile
accedere  alla  sezione  "Concorsi"  e  selezionare  il  concorso  di
interesse. 
    Nella compilazione della domanda telematica nella parte  sinistra
della schermata apparira' il menu di tutte le  sezioni  che  dovranno
essere compilate. 
    Al termine della compilazione di  tutte  le  sezioni,  si  potra'
procedere all'invio  della  domanda  di  partecipazione.  La  domanda
potra' essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le sezioni  e
confermato  l'invio.  In  caso   contrario   il   sistema   generera'
automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione  dei  campi
mancanti e di errore. 
    Nella sezione "Conferma e Invio" saranno visualizzati i  seguenti
campi: 
      "Annulla domanda": permette di eliminare tutte le sezioni della
domanda compilata; 
      "Anteprima domanda" permette di visualizzare l'anteprima  della
domanda compilata e scaricarla; 
      "Invia domanda" consente di inviare definitivamente la  propria
candidatura. 
    Il sistema  informatico  inoltrera'  al  candidato  una  mail  di
conferma dell'avvenuto invio della domanda. Qualora non si  ricevesse
la mail, e' possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda
nella sezione "Riepilogo Candidatura". 
    Per  la  modifica  e   variazione   di   eventuali   informazioni
erroneamente  inserite  o  mancanti,  il  candidato  puo'  effettuare
richiesta  di  riapertura  della  domanda  contattando   l'assistenza
attraverso la chat dedicata  sulla  piattaforma,  entro  la  data  di
scadenza del concorso pubblico. Una volta effettuate le modifiche, il
candidato dovra' inviare nuovamente  la  domanda  di  partecipazione,
cliccando il tasto "Invia domanda", presente nella sezione  "Conferma
e Invio". 
    Il termine  di  presentazione  delle  domande  e'  perentorio  e,
pertanto, non e'  ammessa  la  presentazione  della  domanda  e/o  di
documenti oltre la scadenza  del  termine  utile  per  l'invio  delle
domande o con modalita' diverse da quelle indicate. 
    Si raccomanda di non inoltrare la domanda  in  prossimita'  delle
ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare
sovraccarichi   del   sistema,   dei   quali   il   Ministero   delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili    non    assume
responsabilita' alcuna. 
    Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato. 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere perentoriamente completata  entro  le  ore  23,59  (ora
italiana)  del  trentesimo  giorno,  compresi   i   giorni   festivi,
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora la  scadenza  coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle  ore  23,59  (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo. 
    L'assistenza ai candidati con gli  operatori  e'  garantita  fino
alle ore 18,00 del giorno di scadenza. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio on-line. 
    In  fase  di  inoltro  della  domanda,   verra'   automaticamente
attribuito un codice identificativo della candidatura presente  anche
nella ricevuta d'iscrizione. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 ,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      c) un indirizzo di  posta  elettronica  ordinario  (e-mail)  e,
obbligatoriamente, un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
personale (PEC); 
      d) di essere cittadino/a italiano; 
      e)  il  titolo  di  studio  nonche'  il  titolo   professionale
(abilitazione professionale) prescritti dal presente bando, posseduti
tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal  presente  bando
all'art. 2, con  l'esatta  indicazione  dell'universita'  che  li  ha
rilasciati e della data di conseguimento degli  stessi,  nonche'  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza  con  uno
dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero; 
      f) il possesso di uno dei requisiti di cui  ai  punti  d.1.3  o
d.2.3 dell'art. 2 del presente bando,  con  idonea  dichiarazione  da
formulare nella domanda di  partecipazione,  nelle  sezioni  dedicate
alle esperienze professionali; 
      g) l'eventuale possesso dei  titoli  di  cui  all'art.  10  del
presente bando, con idonea dichiarazione da formulare  nella  domanda
di   partecipazione,   nelle   sezioni   dedicate,    allegando    la
documentazione ove richiesta; 
      h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      i)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      j) il godimento dei diritti civili e politici e in  particolare
di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,  di  non
essere stato interdetto dai pubblici  uffici,  di  non  essere  stato
destituito   o   dispensato   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'  di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque,  con  mezzi
fraudolenti; 
      k) il possesso di eventuali titoli  di  preferenza  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      l) di essere/non essere dipendente di ruolo del  Ministero  che
indice la presente procedura; 
      m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito  di  posta  elettronica  certificata,
presso cui chiede che siano trasmesse  eventuali  comunicazioni,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente  le  eventuali  successive
variazioni; 
      n) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      o) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche  le  categorie  particolari  di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e  reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
    Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, un contributo di partecipazione pari a euro 20,00
(venti/00 euro); la ricevuta del versamento  dovra'  essere  allegata
alla domanda di partecipazione. Il contributo di  ammissione  non  e'
rimborsabile. 
    Il versamento della somma in  questione  potra'  essere  eseguito
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalita': 
      1) presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma - con imputazione diretta al capo 15 del  capitolo  3570  del
Bilancio  di  entrata  dello  Stato   per   il   corrente   esercizio
finanziario, la cui denominazione e'  "Entrate  eventuali  e  diverse
concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      2) mediante bonifico bancario, intestato alla Banca d'Italia  -
Tesoreria dello Stato di Roma, IBAN IT 70R 01000 03245 348 0 15  3570
03. 
    In entrambi i casi  dovra'  essere  riportata  nella  causale  il
nominativo del candidato e la procedura  concorsuale  alla  quale  ha
avanzato istanza. 
    Per supporto ed assistenza relativi alla  presente  procedura,  i
candidati possono contattare il team  di  assistenza  Concorsi  Smart
attraverso la chat  presente  in  piattaforma,  cliccando  sul  tasto
"Contattaci" in basso a destra della pagina. La chat automatica,  con
operatore virtuale, e' attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e  fornisce
risposte preimpostate alle domande piu'  frequenti.  Sara'  possibile
interrogare il sistema per ottenere indirizzi  di  posta  elettronica
specifici  a  cui  rivolgersi.  Per   informazioni   non   reperibili
autonomamente o tramite Chatbot, e'  possibile  parlare  direttamente
con gli  operatori  digitando  la  parola  "Operatore".  Gli  addetti
all'assistenza sono disponibili dal lunedi' al  venerdi',  dalle  ore
9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 18,00 (esclusi i festivi). 
    Non e' garantita la soddisfazione entro il  termine  di  scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
di assistenza inviate oltre le ore 18,00 del giorno di scadenza. 
    Le richieste pervenute in modalita' differenti  da  quelle  sopra
indicate non possono essere prese in considerazione. 
    Ogni  comunicazione  concernente   il   concorso,   compreso   il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
apposite comunicazioni che  verranno  pubblicate  sul  sito  internet
dell'amministrazione: www.mit.gov.it 
    I candidati diversamente abili devono  specificare,  in  apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico la richiesta di ausili  e/o
tempi aggiuntivi, nonche' di strumenti  compensativi  e  dispensativi
dalla prova scritta, in funzione  del  proprio  handicap  o  disturbo
specifico dell'apprendimento (DSA)  che  deve  essere  opportunamente
documentato ed esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura pubblica.  Detta  dichiarazione  deve  contenere  esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap o  il  DSA  determina  in
funzione della procedura selettiva. La concessione  e  l'assegnazione
di ausili, misure dispensative, sostitutive,  strumenti  compensativi
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa
sul proprio handicap o DSA dovra' essere  allegata  alla  domanda  di
partecipazione. Il mancato caricamento  di  tale  documentazione  non
consente di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto  precedente,  che  potrebbero
prevedere  la  concessione  di  ausili  e/o  tempi   aggiuntivi,   da
comunicarsi a mezzo posta elettronica  certificata  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata: concorsi@pec.mit.gov.it devono  essere
documentate  con  certificazione  medica,  che  e'   valutata   dalla
competente commissione esaminatrice la cui  decisione,  sulla  scorta
della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria  che
consenta di quantificare il  tempo  aggiuntivo  ritenuto  necessario,
resta insindacabile e inoppugnabile. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80 per cento, non e'  tenuto  a  sostenere  la
prova  preselettiva  ed  e'  ammesso  alle  prove   scritte,   previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il  grado  di  invalidita'.  Detta  documentazione  dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
al periodo precedente. 
    Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta  casella  di  posta
elettronica  non  riguardante  quanto   specificato   nei   paragrafi
precedenti  non  sara'  presa  in   considerazione   e   non   verra'
riscontrata. 
    E' fatto comunque salvo  il  requisito  dell'idoneita'  fisica  a
rivestire la qualifica dirigenziale. 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di  compilazione  e  invio  on-line  ed  il  pagamento  del
contributo di segreteria. 
    L'amministrazione si riserva di  verificare  la  validita'  delle
domande in qualsiasi momento della procedura  prevista  dal  presente
bando. La mancata esclusione dalla eventuale prova di preselezione  o
dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita'  della
domanda di partecipazione al  concorso,  ne'  sana  le  irregolarita'
della domanda  stessa.  L'amministrazione  non  e'  responsabile  del
mancato  ricevimento  da  parte  del  candidato  delle  comunicazioni
relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero
di mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a  fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 Ammissione al concorso

				Art. 4 
 
                       Ammissione al concorso 
 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati. 
    L'amministrazione puo' disporre  l'esclusione  dei  candidati  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sito internet del Ministero che indice la presente procedura.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Con decreto  direttoriale  e'  disposta  la  nomina,  secondo  la
normativa vigente, della commissione esaminatrice.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o
superiore a venti volte il numero dei  posti  messi  a  concorso,  e'
facolta' dell'amministrazione svolgere anche attraverso l'utilizzo di
strumenti  informatici  e  digitali,  una  prova   preselettiva   per
determinare l'ammissione dei candidati alle prove scritte. 
    Con  avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e' data
notizia riguardante la pubblicazione del  calendario  e  le  sedi  di
svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non  ricevono
dall'amministrazione comunicazione di esclusione  dal  concorso  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva  secondo  le
indicazioni  contenute  in  detto  avviso,  muniti  di  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. L'avviso e'  pubblicato  almeno
quindici giorni prima della  data  di  svolgimento  della  prova.  La
mancata presentazione a qualsiasi  titolo  nel  giorno,  ora  e  sedi
stabiliti comporta l'esclusione dal concorso. Il candidato, portatore
di handicap ed affetto da invalidita' uguale o superiore  all'80  per
cento non e' tenuto a sostenere la prova  preselettiva  eventualmente
prevista. 
    La prova preselettiva consiste in un test composto da  quesiti  a
risposta multipla nelle materie d'esame e  potra'  essere  effettuata
mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Sono ammessi alle prove
scritte  i  candidati  classificati  nella   graduatoria   entro   il
centosessantesimo  posto  e  i  candidati  che  riportano  lo  stesso
punteggio del candidato collocatosi al  centosessantesimo  posto.  Il
punteggio conseguito  nella  prova  preselettiva  non  concorre  alla
formazione del punteggio finale di merito. Nell'avviso  sono  fornite
eventuali ulteriori istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento
della prova preselettiva, incluso  l'eventuale  punteggio  minimo  da
ottenere, ai fini dell'ammissione  alle  prove  scritte.  Durante  la
prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede  di
esame  carta  da  scrivere,  appunti  manoscritti,   libri,   codici,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e  altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione  di
dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso  di  violazione  di
tali disposizioni la commissione  esaminatrice  e/o  il  comitato  di
vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. Al  termine
della correzione di tutti i test, svolta  con  l'ausilio  di  sistemi
informatizzati,  viene  compilata  la  graduatoria   dei   candidati.
L'elenco dei candidati ammessi  alle  prove  scritte  e  il  relativo
calendario  sono   pubblicati   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione www.mit.gov.it - Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli  effetti.  L'ammissione  alle  successive  prove
scritte non preclude all'amministrazione l'adozione di  provvedimenti
di esclusione dal concorso a seguito di  accertamenti  esperibili  in
qualunque  momento  della  procedura  concorsuale  relativamente   al
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in due prove scritte  e  in  una
prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati  che  avranno
riportato nelle prove  scritte  una  votazione  minima,  in  ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi). 
    L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara'  pubblicato
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione www.mit.gov.it -
Tale pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
Nell'elenco e' altresi' indicato il voto riportato in ciascuna  prova
scritta e nella valutazione dei titoli. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nelle prove scritte, nella  prova  orale  e  del  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    Le prove scritte sono volte  ad  accertare  la  preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo. 
    La prima prova scritta a contenuto teorico consistera' in quesiti
a risposta multipla o a risposta sintetica e vertera' sulle  seguenti
materie: 
      normativa amministrativa in materia di dighe  e  infrastrutture
idriche; 
      normativa tecnica per la  progettazione  e  la  costruzione  di
sbarramenti di ritenuta e in generale per le costruzioni; 
      normativa in materia di concessioni  di  derivazione  di  acqua
pubblica e in generale in materia di acque; 
      normativa in materia di contratti pubblici di servizi e  lavori
e connessa regolamentazione; 
      elementi di diritto amministrativo e di contabilita'  di  Stato
relativamente alle funzioni da svolgersi. 
    La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e' diretta
ad  accertare  l'attitudine  del   candidato   all'analisi   e   alla
riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di  cui
alle materie indicate nel presente articolo nonche' a verificarne  le
capacita' organizzative e gestionali e l'attitudine  manageriale;  la
prova  consistera'  nella  redazione  di  un  tema  o  un   elaborato
risolutivo di problemi o un provvedimento amministrativo  e  vertera'
su piu' materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova
scritta: 
      procedimenti tecnico-amministrativi per  la  costruzione  o  il
miglioramento/adeguamento  della  sicurezza  di  uno  sbarramento  di
ritenuta; 
      procedure    di    programmazione    e     finanziamento     di
un'infrastruttura idrica; 
      analisi di rischio delle infrastrutture idriche e analisi costi
benefici dei progetti; 
      gestione del personale, organizzazione del lavoro  e  controllo
di gestione. 
    I  candidati,  durante  le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua.
Durante le prove scritte non  e'  possibile  avvalersi  di  testi  di
qualunque tipo anche di legge,  periodici,  giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    In caso  di  violazione,  la  commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
    Le prove scritte potranno  essere  svolte  anche  nella  medesima
giornata. 
    Per l'effettuazione delle prove scritte,  l'amministrazione  puo'
ricorrere  all'utilizzo  di   strumenti   informatici   e   digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    L'amministrazione  puo'  prevedere  lo  svolgimento  delle  prove
scritte presso sedi decentrate. 
    La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei  candidati
per lo svolgimento delle prove scritte. 
    Ai sensi degli  articoli  2  e  3  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del  decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n.  113,  la  commissione  esaminatrice  si  riserva  di
definire le misure compensative e dispensative per le difficolta'  di
lettura, di scrittura e di  calcolo,  nonche'  il  prolungamento  dei
tempi stabiliti per  lo  svolgimento  delle  medesime  prove,  per  i
candidati che attestino  di  essere  affetti  da  disturbo  specifico
dell'apprendimento (DSA). 
    I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di  un
valido documento di riconoscimento. 
    La mancata presentazione a qualsiasi  titolo  del  candidato  nel
giorno, ora e sede  stabiliti  per  le  prove  comporta  l'esclusione
automatica del concorrente dal concorso.

Art. 9 Prova orale

				Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    La  prova  orale  mira  ad  accertare  la   preparazione   e   la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine  all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle  materie
previste dal precedente  articolo  nonche'  sulle  seguenti  aree  di
competenza: 
      possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie  digitali
e informatiche anche ai fini gestionali; 
      osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti,  delle  capacita'  attitudini  e
motivazioni individuali; 
      capacita' organizzative e tecniche manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero che indice la presente
procedura; normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione  della
corruzione; 
      possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. 
    La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. 
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale  sono
pubblicati sul sito  internet  dell'amministrazione.  Nella  medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte e nella valutazione dei titoli. 
    Per l'effettuazione della  prova  orale,  l'amministrazione  puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali,  anche
relativi  a  videoconferenza,  garantendo  comunque   l'adozione   di
soluzioni   tecniche    che    ne    assicurino    la    pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
    L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale
presso sedi decentrate.

Art. 10 Valutazione dei titoli

				Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La valutazione dei  titoli  avviene  previa  individuazione,  ove
necessario, dei criteri stabiliti dalla commissione  esaminatrice  ed
e' effettuata dopo le prove scritte soltanto nei confronti di  coloro
che hanno riportato, in entrambe le prove,  un  punteggio  di  almeno
70/100. 
    Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, titoli di
carriera e di servizio, pubblicazioni la commissione esaminatrice, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16
aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo  di  83
punti sulla base dei seguenti criteri: 
      1) titoli di studio universitari (fino a 36 punti): 
        i titoli di studio  universitari  sono  valutati  fino  a  un
massimo di 36 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
          a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode,  fino  ad  un
massimo di 7 punti; 
          b) diploma di laurea (DL) o laurea di  primo  livello  (L),
diverso da quello preordinato a conseguire la laurea specialistica  o
magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti; 
          c) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM)  diversa  da
quella utilizzata per l'ammissione al concorso: 2 punti; 
          d) master  universitari  di  secondo  livello  per  il  cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o
titoli equipollenti, indicati all'art. 2, riconosciuti: 2,5 punti per
ciascuno, fino ad un massimo di 5 punti; 
          e) diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso  sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, indicati  all'art.  2:  8  punti;  ove  il  diploma  di
specializzazione venga utilizzato quale requisito  di  ammissione  al
concorso, ai fini del conteggio del periodo  di  servizio  utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2013: 4 punti; 
          f) dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso  sia  stato
richiesto  uno  dei  titoli  di   studio   universitari,   o   titoli
equipollenti, indicati all'art. 2: 12  punti;  ove  il  dottorato  di
ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione  al  concorso,
ai fini del  conteggio  del  periodo  di  servizio  utile,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
70 del 2013: 6 punti. 
        I   titoli   di   studio   universitari    sono    valutabili
esclusivamente se  conseguiti  presso  le  istituzioni  universitarie
pubbliche,  le  universita'  non  statali  legalmente   riconosciute,
nonche' le istituzioni formative pubbliche o private,  autorizzate  o
accreditate dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,
costituite  anche  in  consorzio,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      2) titoli di carriera e di servizio (fino a 41 punti): 
        i titoli di carriera e di servizio, per i quali  puo'  essere
attribuito il punteggio complessivo fino ad un massimo di  41  punti,
sono: 
          a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio di 1,2 punti per anno, fino a un massimo di
30 punti. 
          Le  anzianita'  di  ruolo  nella  qualifica   dirigenziale,
nonche' i rapporti  di  lavoro  con  incarico  dirigenziale  a  tempo
determinato, sono valutati con un punteggio  pari  a  2,4  punti  per
anno, fermo restando il  suddetto  limite  di  30  punti;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
          b) incarichi che presuppongono una  particolare  competenza
professionale, aventi ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici   su   designazione   dell'amministrazione    pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo  di  6
punti, secondo quanto di seguito specificato: incarichi attribuiti ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165/2001  di
direzione di uffici aventi competenze in materia di  vigilanza  sulla
sicurezza di infrastrutture: punti 3 per anno;  incarichi  di  delega
anche parziale di funzioni dirigenziali in materia di vigilanza sulla
sicurezza di infrastrutture, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis,  del
decreto legislativo  n.  165/2001,  punti  1,25  per  semestre;  sono
valutabili esclusivamente i periodi di incarico gia'  espletati  alla
data di pubblicazione del presente bando e deve essere allegato  alla
domanda l'atto di incarico; 
          c) inclusione in graduatorie finali  di  concorso  pubblico
per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a
seguito di corso-concorso per esami scritti  ed  orali,  purche'  non
seguita dall'assunzione in servizio, bandito  dalle  amministrazioni,
enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale,
per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei titoli di studio
universitari richiesti per l'ammissione al concorso: e' attribuito un
punteggio pari a punti 5 in caso di graduatoria per  l'assunzione  in
qualifica dirigenziale tecnica a tempo indeterminato e pari  a  punti
2,5 in caso  di  altra  graduatoria  per  l'assunzione  in  qualifica
dirigenziale, fino ad un massimo di punti 5; 
      3) pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di punti 6): 
        le pubblicazioni scientifiche valutabili sono  esclusivamente
quelle in materia di dighe e di  infrastrutture  idriche,  secondo  i
seguenti criteri: 
          a) le pubblicazioni scientifiche  fino  ad  un  massimo  di
punti 6 sono valutate con un punteggio di punti 1 a pubblicazione nel
caso in cui il candidato sia autore unico e punti  0,25  fino  ad  un
massimo  punti  0,5  nel  caso  il  candidato  sia  co-autore.   Sono
valutabili quali  titoli  scientifici  soltanto  le  pubblicazioni  a
stampa del candidato gia' pubblicate alla data di pubblicazione nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - del presente bando. Le pubblicazioni sottoposte
a valutazione devono essere allegate alla domanda. 
    Per la valutazione dei  titoli  di  carriera  e  di  servizio  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 16 aprile 2018 , n. 78, art. 5, commi da 2 a 6.

Art. 11 Titoli di riserva e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

				Art. 11 
 
            Titoli di riserva e/o preferenza, formazione, 
      approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    Entro il termine perentorio di quindici  giorni,  decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di preferenza,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  indicati  in
domanda,  dovra'  inviare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata
all'indirizzo: concorsi@pec.mit.gov.it i documenti in carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
stessa. 
    Qualsiasi comunicazione inviata alla suddetta  casella  di  posta
elettronica  non  riguardante  quanto   specificato   nel   paragrafo
precedente  non  sara'  presa  in   considerazione   e   non   verra'
riscontrata. 
    La  graduatoria  di  merito  sara'  formulata  dalla  commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti  riportati  nella
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando le riserve  specificate  all'art.  1
del presente bando di concorso. 
    La graduatoria sara' pubblicata sul sito internet  del  Ministero
che indice la presente  procedura  e  ne  sara'  data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

				Art. 12 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
    I vincitori della  procedura  selettiva,  a  pena  di  decadenza,
presenteranno prima della stipulazione  del  contratto,  la  seguente
documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni  con
le conseguenze previste in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci; 
      b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da  cui  risulti  di  non  essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del
codice penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    L'amministrazione ha, inoltre, la facolta' di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 13 Assunzione in servizio

				Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    Costituisce  requisito  per  l'assunzione  l'iscrizione  all'albo
professionale degli ingegneri Sezione "A" o all'albo dell'Ordine  dei
geologi. 
    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  articolo,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed  inquadrati,  in  prova,  nella  qualifica  di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero che
indice la presente procedura. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un eventuale ciclo formativo che verra'
definito successivamente all'assunzione.

Art. 14 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

				Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
                   e responsabile del procedimento 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge per l'accesso ai documenti formati o detenuti. 
    Ai candidati che  sostengono  la  prova  scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita  procedura  telematica  presente  nel  format  di
accedere per via informatica agli atti concorsuali relativi ai propri
elaborati. 
    Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase nel rispetto della normativa vigente. 
    Per le spese di segreteria e/o di  riproduzione  degli  atti  non
consultabili on-line i candidati sono tenuti a versare i  diritti  di
segreteria. 
    Il responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente  pro
tempore del competente ufficio  della  Direzione  del  personale  del
Ministero che indice la presente procedura.

Art. 15 Dati personali

				Art. 15 
 
                           Dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento  UE  2016/679  (di  seguito
"RGPD"), recante disposizioni a  tutela  delle  persone  e  di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali
forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel  rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
    I dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso  la
Direzione  del  personale  del  Ministero  che  indice  la   presente
procedura, ai soli fini  della  gestione  dell'iter  procedurale  del
concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi  che  forniscono
specifici  servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento   del
concorso, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Direzione
generale del personale del Ministero che indice la presente procedura
e, nel caso di affidamento, la societa' che per conto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  in  qualita'  di
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita'
ad esso affidate per lo svolgimento della  procedura  concorsuale  di
cui al presente bando. 
    Il Responsabile per la protezione dei dati personali (R.P.D.) del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e'  la
dott.ssa Loredana Cappelloni. 
    Il conferimento dei dati personali  da  parte  dei  candidati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione  al  concorso;  il   mancato   conferimento   comporta
l'esclusione dalla suddetta procedura. 
    I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per  le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo  di
procedure informatizzate, nei modi e  nei  limiti,  anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    Il trattamento avverra' in modo lecito, corretto  e  trasparente,
limitato a quanto necessario rispetto alle finalita' e  sara'  svolto
con modalita' prevalentemente informatiche o telematiche. 
    Potranno accedere ai dati personali dei candidati: 
      1. il personale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili espressamente autorizzato al trattamento; 
      2. i dipendenti  di  fornitori  di  servizi  di  supporto  alla
gestione delle procedure concorsuali/selettive; 
      3.  il  personale  tecnico  amministratore  di   sistema,   sia
dipendente del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili sia di fornitori terzi delle attrezzature informatiche  e
del portale di gestione delle domande. 
    L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il  diritto
di far  rettificare,  cancellare  o  limitare  i  propri  dati  nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di  opporsi  al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
    Tali diritti possono essere fatti  valere  inviando  la  relativa
richiesta alla Direzione generale del  personale  del  Ministero  che
indice la presente procedura. 
    L'interessato puo' inoltre  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
    In ogni momento, il candidato potra' esercitare i  suoi  diritti,
ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21  e  22  del  RGPD  con
richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione  dei  dati
all'indirizzo PEC: rpd@pec.mit.gov.it

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando,  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel decreto del Presidente della Repubblica  24  settembre  2004,  n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 17 marzo 2022  
 
                                   Il direttore generale: Provinciali

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