MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 77). (22E04221)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05-04-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 77). (22E04221)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 05-04-2022
  • Scadenza: 05-05-2022

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato. [...]

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista la legge  6  giugno  1986,  n.  251,  recante  "Istituzione
dell'Albo professionale degli agrotecnici" cosi' come  modificata  ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008 n. 31, dall'art. 51 del decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e  152,  della  legge  4  agosto
2017, n. 124; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  ed  in
particolare il titolo III; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'" e, in particolare, l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  "testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  "regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425"  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  "Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti", e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio  2017,  n.  133,  "regolamento  recante  norme  per  il
riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in  particolare
l'Allegato D contenente la tabella di confluenza dei  percorsi  degli
istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, "regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione del "regolamento recante norme per lo svolgimento  degli
esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
professione   di   agrotecnico",   d'ora   in    avanti    denominato
"regolamento", il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270,  "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi  dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93  con  il  quale  sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art.  52,  comma  2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega  ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  sezione  VI,  n.
2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  "1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche'  delle
prove integrative per l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale"; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche"; 
    Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  "Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che  dispongono
la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e  dei
termini correlati allo stato di emergenza nazionale; 
    Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di  realizzazione  di  collegamenti  digitali,  di  esecuzione  della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
2020, nonche' in materia  di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione
europea" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che "Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate  fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi"  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che "Le disposizioni
di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento  degli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei  tirocini
professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre
2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e  2  del
predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione." 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7  marzo  2022,  n.
54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state
definite le modalita' di  svolgimento  degli  esami  di  Stato  della
sessione 2022 di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato; 
    Ritenuto,  in  osservanza  delle  disposizioni  sopracitate,   di
disciplinare l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
agrotecnico e agrotecnico laureato; 
    Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato,  ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico e di agrotecnico laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  agrotecnico,  ovvero  di  perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito  presso  Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
Istituti tecnici agrari statali paritari  e  legalmente  riconosciuti
oppure in  possesso  del  diploma  afferente  al  settore  "Servizi",
indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,  n.  323,  unitamente  al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1,  lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; 
      candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica svolto  anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami -  ed  il  relativo  programma  riportato
nella tabella B della presente ordinanza  -  e'  unica  per  tutti  i
candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici  in
possesso  in  del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323,  conseguito  presso  Istituti   professionali   di   Stato   per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso  Istituti  tecnici  agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti  oppure  in  possesso  del
diploma  afferente  al  settore  "Servizi",  indirizzo  "Servizi  per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998,  n.  323  citato  in  premessa,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei 18 mesi, anche nei confronti  di  coloro  i  quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed  E  di
cui al presente comma. Lo  svolgimento  del  tirocinio  si  considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma
4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22  recante  "Misure  urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  e
sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in  materia  di
procedure concorsuali e di abilitazione e per  la  continuita'  della
gestione accademica", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, e' da ritenersi comunque  assolto  l'obbligo  del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi  o  espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un agrotecnico o  un  perito  agrario  o  un
dott. in scienze agrarie o  forestali  iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010, n. 59; il periodo di pratica  si  considera  completato  per  i
soggetti che, pur non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella
misura biennale prevista  dal  previgente  ordinamento  entro  il  15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 137/2012; 
      D - abbiano compiuto, entro  il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010,  n.  59;  il  periodo  di  formazione  e  lavoro  si  considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato  il  periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      E - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di  fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli  di  cui
al comma 1 del presente articolo, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato  il  periodo
nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento  entro  il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 137/2012; 
      F - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19  novembre  1990,  n.
340, un periodo biennale di frequenza di  apposita  scuola  superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno  1986,  n.  251  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio 2008,  n.  31  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi coerenti con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul
territorio   nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,
preclusivi   dell'ammissione   agli   esami,   sono   tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  istituti
tecnici superiori - I.T.S. -, di cui al Capo II del suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul
territorio   nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,
preclusivi   dell'ammissione   agli   esami,   sono   tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
agrotecnici laureati in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica svolto  anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 
    Il collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.

Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame

				Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di agrotecnico e agrotecnico laureato consistono, per  la
sessione 2022, in un'unica prova  orale,  svolta  esclusivamente  con
modalita' a distanza, con inizio nello  stesso  giorno  su  tutto  il
territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 
      15 novembre 2022,  ore  8.30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      16  novembre  2022,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      17 novembre 2022,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene  fornita  dal  Consiglio/Collegio  nazionale  degli
agrotecnici e agrotecnici laureati, garantendo  la  sostenibilita'  e
tenuta del  sistema,  nonche'  l'assistenza  e  il  supporto  tecnico
necessario. Il  Consiglio/Collegio  nazionale  mette  a  disposizione
delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento,
assicurando l'osservanza delle prescrizioni  vigenti  in  materia  di
protezione dei dati personali di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679
(GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti di  cui  alla  tabella  B
allegata alla presente ordinanza e deve consentire  alla  commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di  5  candidati  al  giorno  per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9
del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione di esami.

Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
Domanda  di  ammissione -  Modalita'  di  presentazione -   Termine -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami", la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai documenti di rito, al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati, il quale provvedera' agli adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente  comma
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata - PEC -  all'indirizzo
agrotecnici@pecagrotecnici.it  fa  fede  la  stampa   che   documenta
l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati - Ufficio di Presidenza - Poste  succursale  n.  1  -  47122
Forli': fa  fede  il  timbro  dell'ufficio  postale  accettante,  cui
compete la spedizione; 
    2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dall'art.  2,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  del
medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 5 Domanda di ammissione - Modello allegato A

				Art. 5 
 
             Domanda di ammissione - Modello allegato A 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
il Modello allegato A alla presente ordinanza,  con  marca  da  bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6. 
    La presentazione di altra domanda,  per  la  sessione  in  corso,
comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 
    2. Il requisito del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prova
d'esame. 
    3. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della  legge  n.  104/1992,  indicare  nella  domanda   quanto   loro
necessario per  lo  svolgimento  della  prova  (specifici  ausili  ed
eventuali  tempi  aggiuntivi,  come  certificati  da  una  competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico  stato).  I  medesimi
attestano nella domanda, con  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  39
della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  la   sussistenza   delle
"condizioni personali richieste". 
    I candidati con diagnosi di disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA)  possono  presentare  nella  domanda  esplicita  richiesta,  in
funzione delle  proprie  necessita',  opportunamente  documentate  ed
esplicitate  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da  equivalente  struttura
pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi
necessari per l'espletamento della prova  d'esame.  L'adozione  delle
suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame  sulla  scorta
della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di  cui  al  regolamento  UE
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE 2016/679.

Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso  una
Banca o  un  ufficio  postale  utilizzando  il  modello  F23  (codice
tributo: 729T; codice  Ufficio:  quello  dell'Agenzia  delle  entrate
"locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti del Collegio Nazionale

				Art. 7 
 
                 Adempimenti del Collegio Nazionale 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi  locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e  non
oltre i successivi quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione,
esclusivamente tramite posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it 
      il numero dei candidati in possesso dei  requisiti,  ammessi  a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione  del  numero  delle
commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; 
    Entro e  non  oltre  ulteriori  trenta  giorni,  successivi  agli
anzidetti quaranta giorni, il suddetto Collegio nazionale comunica al
Ministero dell'istruzione, esclusivamente tramite  posta  elettronica
certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it 
      un unico elenco nominativo,  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle  commissioni.  Il
Collegio Nazionale provvede a formare detto  elenco  previo  puntuale
controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000),  effettuato   anche   sulla   base   delle
attestazioni dei Collegi locali di cui  all'art.  12,  comma  4,  del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare,  al  possesso  di  uno  dei
requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza, tramite le modalita' di cui sopra. 
    5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno  dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  Presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della
presente ordinanza).

Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti

				Art. 8 
 
                  Istituti scolastici: adempimenti 
 
    1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1097
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a  cura  dei  Presidenti  delle  commissioni
esaminatrici,  al  fine  di  renderli   disponibili   per   eventuali
successivi adempimenti. 
    2. Gli istituti  di  cui  al  precedente  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte del Collegio nazionale e  provvederanno  alla  loro
conservazione unitamente a tutti gli atti  relativi  all'espletamento
degli  esami,  al  fine  di  renderli  disponibili   per   eventuali,
successivi adempimenti. 
    3. E' compito  degli  istituti  di  cui  al  precedente  comma  1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami. 
    4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici,  di
cui al decreto citato  nel  precedente  comma  1,  da  apportare  per
sopravvenute  esigenze,  saranno  rese  note  ai   Presidenti   delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite  nella  Regione  sede
degli Istituti scolastici interessati.

Art. 9 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

				Art. 9 
 
Attivita'   tecnico-agricola   subordinata.   Esperienze   formative.
                     Requisiti e riconoscimento 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere  al  collegio  locale  nella  cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 10 Rinvio

				Art. 10 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di
effettuazione  della  presente  sessione  d'esami,  le   disposizioni
contenute nel regolamento.

Art. 11 Clausola di riserva

				Art. 11 
 
                         Clausola di riserva 
 
    1. E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in
relazione allo svolgimento della sessione d'esami  2022,  qualora  si
rendano necessarie in considerazione  degli  eventuali  provvedimenti
emanati in  materia  di  contenimento  e  gestione  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19.

Art. 12 Delega

				Art. 12 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita  delega  al  direttore   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 30 marzo 2022  
 
                                                 Il Ministro: Bianchi

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