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- Atto numero 22E04221 del 05-04-2022
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 77). (22E04221)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05-04-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 77). (22E04221)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Data: 05-04-2022
- Scadenza: 05-05-2022
Art. 1 E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato. [...]
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante "Istituzione
dell'Albo professionale degli agrotecnici" cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto
2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ed in
particolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'" e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, "regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425" ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che "Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti", e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 133, "regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare
l'Allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli
istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, "regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del "regolamento recante norme per lo svolgimento degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico", d'ora in avanti denominato
"regolamento", il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270, "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Disciplina delle classi di laurea";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n.
2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica", convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui "1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche' delle
prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale";
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche";
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante "Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che dispongono
la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e dei
termini correlati allo stato di emergenza nazionale;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che "Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e, in
particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che "Le disposizioni
di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre
2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del
predetto art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione."
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n.
54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state
definite le modalita' di svolgimento degli esami di Stato della
sessione 2022 di abilitazione all'esercizio delle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato;
Ritenuto, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di
disciplinare l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;
Ordina:
Art. 1
1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
oppure in possesso del diploma afferente al settore "Servizi",
indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi'
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato
nella tabella B della presente ordinanza - e' unica per tutti i
candidati di cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del
diploma afferente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale" di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di
presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei 18 mesi, anche nei confronti di coloro i quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di
cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma
4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della
gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un
dott. in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i
soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 137/2012;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui
al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 137/2012;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n.
340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26
della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul
territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti
tecnici superiori - I.T.S. -, di cui al Capo II del suddetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul
territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame.
Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.
Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame
Art. 3
Calendario, sede e prova d'esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico e agrotecnico laureato consistono, per la
sessione 2022, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con
modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il
territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:
15 novembre 2022, ore 8.30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
16 novembre 2022, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
17 novembre 2022, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati, garantendo la sostenibilita' e
tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico
necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione
delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento,
assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679
(GDPR).
3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B
allegata alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di 5 candidati al giorno per almeno cinque giorni a
settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9
del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi
dalla sessione di esami.
Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni
Art. 4
Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami", la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito, al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati, il quale provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente comma
secondo una delle seguenti modalita':
a) tramite posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo
agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta
l'inoltro della PEC;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati - Ufficio di Presidenza - Poste succursale n. 1 - 47122
Forli': fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui
compete la spedizione;
2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del
medesimo articolo.
3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei
candidati durante lo svolgimento della prova, le commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.
Art. 5 Domanda di ammissione - Modello allegato A
Art. 5
Domanda di ammissione - Modello allegato A
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando
il Modello allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso,
comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve
essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova
d'esame.
3. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed
eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle
"condizioni personali richieste".
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in
funzione delle proprie necessita', opportunamente documentate ed
esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura
pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi
necessari per l'espletamento della prova d'esame. L'adozione delle
suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta
della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77
del regolamento UE 2016/679.
Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione
Art. 6
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una
Banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate
"locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7 Adempimenti del Collegio Nazionale
Art. 7
Adempimenti del Collegio Nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non
oltre i successivi quaranta giorni, al Ministero dell'istruzione,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle
commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
Entro e non oltre ulteriori trenta giorni, successivi agli
anzidetti quaranta giorni, il suddetto Collegio nazionale comunica al
Ministero dell'istruzione, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it
un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il
Collegio Nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale
controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle
attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza, tramite le modalita' di cui sopra.
5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della
commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della
presente ordinanza).
Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti
Art. 8
Istituti scolastici: adempimenti
1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1097
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni
esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali
successivi adempimenti.
2. Gli istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno
altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati,
ricevuti da parte del Collegio nazionale e provvederanno alla loro
conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento
degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali,
successivi adempimenti.
3. E' compito degli istituti di cui al precedente comma 1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami.
4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici, di
cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per
sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede
degli Istituti scolastici interessati.
Art. 9 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento
Art. 9
Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio locale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
Art. 10 Rinvio
Art. 10
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di
effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni
contenute nel regolamento.
Art. 11 Clausola di riserva
Art. 11
Clausola di riserva
1. E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in
relazione allo svolgimento della sessione d'esami 2022, qualora si
rendano necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti
emanati in materia di contenimento e gestione della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
Art. 12 Delega
Art. 12
Delega
1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e'
conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 30 marzo 2022
Il Ministro: Bianchi
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico