MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79). (22E04223)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05-04-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2022, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 79). (22E04223)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 05-04-2022
  • Scadenza: 05-05-2022

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. [...]

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  "Modifiche
all'ordinamento professionale dei  periti  industriali",  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania",  ed  in
particolare il titolo III; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'" ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  "Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133" ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del "Regolamento per lo svolgimento degli  esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale", d'ora in  avanti  denominato  "Regolamento",  il
quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno  luogo,  ogni
anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del  Ministro  della
pubblica istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n 270,  "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93  con  il  quale  sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori  degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti  delle  Province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Viste le note n. 16542  del  22  luglio  2019,  n.  15593  del  2
settembre 2020, n. 3120 del 13  febbraio  2021  e  n.  28047  del  12
novembre 2021, con le quali la Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale  di  istruzione  ha  fornito  indicazioni  in  merito  alla
valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza del vecchio
ordinamento, ai fini dell'ammissione  dei  candidati  agli  esami  di
abilitazione per  l'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale e perito industriale laureato; 
    Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,
recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della  ricerca"  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, come  modificato  dall'art.  55-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale  dispone  che  "Oltre  a
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n.
17, conservano efficacia ad  ogni  effetto  di  legge  i  periodi  di
praticantato,  i  titoli  di  studio  maturati  e  validi   ai   fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31
dicembre 2024. Fino alla  medesima  data  conservano  il  diritto  di
accedere all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della
libera professione anche i  soggetti  che  conseguono  un  titolo  di
studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente"; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.  2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020; 
    Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato   n.   01491/2022,
pubblicata il 2 marzo 2022; 
    Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato   n.   01530/2022,
pubblicata il 3 marzo 2022; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  "1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere
altresi' individuate  modalita'  di  svolgimento  diverse  da  quelle
ordinarie, ivi  comprese  modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'
pratiche o di tirocinio  previste  per  l'abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio,
ovvero successive  al  conseguimento  del  titolo  di  studio,  anche
laddove    finalizzate     al     conseguimento     dell'abilitazione
professionale"; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche"; 
    Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  "Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19"  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 16, comma 1, che  dispongono
la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e  dei
termini correlati allo stato di emergenza nazionale; 
    Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di  realizzazione  di  collegamenti  digitali,  di  esecuzione  della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
2020, nonche' in materia  di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione
europea" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, il quale prevede che "Le disposizioni di cui all'art. 6, commi
1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate  fino
al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  25  febbraio  2022,   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  il  quale   prevede   che:   "Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, relative  alle  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e  dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione."; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7  marzo  2022,  n.
54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state
definite le modalita' di  svolgimento  degli  esami  di  Stato  della
sessione 2022 di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
agrotecnico e agrotecnico laureato,  geometra  e  geometra  laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato; 
    Ritenuto,  in  osservanza  delle  disposizioni  sopracitate,   di
disciplinare l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  di
perito industriale e perito industriale laureato; 
    Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2022, la sessione degli Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito industriale: 
        il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario  o  legalmente  riconosciuto,  del  diploma  di  istruzione
superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 88 afferente al settore "Tecnologico" secondo le  confluenze
di cui all'allegato D, unitamente al possesso di  uno  dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della
presente ordinanza.  Ai  sensi  dell'art.  1-septies,  comma  2,  del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016,  n.  89,  potranno  essere  ammessi  alle
sessioni d'esame i candidati che  avranno  conseguito  il  diploma  e
almeno perfezionato l'iscrizione nel registro dei praticanti entro il
31 dicembre 2024. 
      candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea, di cui alle classi indicate dall'art.  55,  comma  2,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  29  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami, ed il relativo programma riportato nella
tabella B della presente ordinanza, nonche'  gli  argomenti  inerenti
all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati  di  cui  al
precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla presente sessione d'esami sono ammessi i candidati periti
industriali  in  possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario o legalmente riconosciuto oppure in  possesso  del  diploma
afferente al settore "Tecnologico", di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in  premessa  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo  necessario  al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i  quali  hanno
iniziato ma non terminato  entro  il  15  agosto  2012  il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E,  di
cui al presente comma. Lo  svolgimento  del  tirocinio  si  considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma
4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  recante  "Misure  urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  e
sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in  materia  di
procedure concorsuali e di abilitazione e per  la  continuita'  della
gestione accademica", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, e' da ritenersi comunque  assolto  l'obbligo  del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi  o  espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia  collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2  febbraio  1990,  n.  17;  il
periodo di pratica si considera completato per i  soggetti  che,  pur
non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura  biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,  abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di  formazione  e
lavoro si considera completato per i soggetti  che,  pur  non  avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
137/2012; 
      E - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico  subordinata  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista  dal  previgente  ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi coerenti con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 
    Il Collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.

Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame

				Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di  perito  industriale  e  perito  industriale  laureato
consistono, per la sessione 2022, in  un'unica  prova  orale,  svolta
esclusivamente con modalita' a  distanza,  con  inizio  nello  stesso
giorno su tutto il territorio nazionale,  secondo  il  calendario  di
seguito indicato: 
      15 novembre 2022,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      16  novembre  2022,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      17 novembre 2022,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      22 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale dei periti
industriali   e   periti   industriali   laureati,   garantendo    la
sostenibilita' e  tenuta  del  sistema,  nonche'  l'assistenza  e  il
supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette  a
disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di
riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali di cui al  regolamento  (UE)
2016/679 (GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti di  cui  alla  tabella  B
allegata alla  presente  ordinanza,  nonche'  su  argomenti  inerenti
all'indirizzo  specifico/specializzazione  del   candidato   e   deve
consentire alla commissione esaminatrice di accertare  l'acquisizione
delle competenze, conoscenze e abilita' richieste  per  lo  specifico
profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati  in  altra  data,  fissata  con
riferimento alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed  alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione  d'esami  (art.
11, comma 7 del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione di esami.

Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami", la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai  documenti  di  rito,  al  Collegio  di  appartenenza,  il   quale
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui
al precedente comma 1 secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata  -  Pec:  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della Pec; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    5.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   Commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. 
    Nei casi in cui venga  accertata  la  mancanza  o  la  irregolare
documentazione di  uno  dei  requisiti  indicati  nell'art.  2  della
presente  ordinanza  o  nei  casi  in  cui  si  verifichino  frodi  o
comportamenti contrari alle norme relative ai  doveri  dei  candidati
durante lo  svolgimento  delle  prove,  le  Commissioni  esaminatrici
dispongono con  provvedimento  motivato  l'annullamento  della  prova
eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli  interessati  dagli
esami.

Art. 5 Domanda di ammissione - Modello allegato A

				Art. 5 
 
             Domanda di ammissione - Modello allegato A 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
il modello allegato A alla presente ordinanza,  con  marca  da  bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6. 
    La presentazione di altra domanda,  per  la  sessione  in  corso,
comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 
    2. Il requisito del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prova
d'esame. 
    3. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della  legge  n.  104/1992,  indicare  nella  domanda   quanto   loro
necessario per  lo  svolgimento  della  prova  (specifici  ausili  ed
eventuali  tempi  aggiuntivi,  come  certificati  da  una  competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico  stato).  I  medesimi
attestano nella domanda, con  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  39
della legge n.  448/1998,  "l'esistenza  delle  condizioni  personali
richieste". 
    I candidati con diagnosi di disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA)  possono  presentare  nella  domanda  esplicita  richiesta,  in
funzione delle  proprie  necessita',  opportunamente  documentate  ed
esplicitate  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da  equivalente  struttura
pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi
necessari per l'espletamento della prova  d'esame.  L'adozione  delle
suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame  sulla  scorta
della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di  cui  al  regolamento  UE
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE 2016/679.

Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso  una
banca o  un  ufficio  postale  utilizzando  il  modello  F23  (codice
tributo: 729T; codice  ufficio:  quello  dell'Agenzia  delle  entrate
"locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti dei Collegi

				Art. 7 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano,  entro  e  non
oltre i successivi  quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione
esclusivamente tramite posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Consiglio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
al comma 1 del presente articolo, per gli adempimenti di competenza. 
    5. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno  dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  Presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 5, della
presente ordinanza).

Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti

				Art. 8 
 
                  Istituti scolastici: adempimenti 
 
    1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1094
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a  cura  dei  Presidenti  delle  commissioni
esaminatrici,  al  fine  di  renderli   disponibili   per   eventuali
successivi adempimenti. 
    2. Gli istituti  di  cui  al  precedente  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte dei Collegi/Ordini  territoriali,  e  provvederanno
alla  loro  conservazione  unitamente  a  tutti  gli  atti   relativi
all'espletamento degli esami, al fine  di  renderli  disponibili  per
eventuali, successivi adempimenti. 
    3. E' compito  degli  istituti  di  cui  al  precedente  comma  1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami. 
    4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici,  di
cui al decreto citato  nel  precedente  comma  1,  da  apportare  per
sopravvenute  esigenze,  saranno  rese  note  ai   Presidenti   delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite  nella  regione  sede
degli istituti scolastici medesimi.

Art. 9 Rinvio

				Art. 9 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente   ordinanza,   si
osservano, nella misura in cui siano compatibili con  la  particolare
modalita'  di  effettuazione  della  presente  sessione  d'esami,  le
disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 10 Clausola di riserva

				Art. 10 
 
                         Clausola di riserva 
 
    1. E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in
relazione allo svolgimento della sessione d'esami  2022,  qualora  si
rendano necessarie in considerazione  degli  eventuali  provvedimenti
emanati in  materia  di  contenimento  e  gestione  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19.

Art. 11 Delega

				Art. 11 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita  delega  al  direttore   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 30 marzo 2022  
 
                                                 Il Ministro: Bianchi

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