MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021 (21E03411)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06-04-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021 (21E03411)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 06-04-2021
  • Scadenza: 08-05-2021

Art. 1 Posti disponibili

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
"Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132."; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 del 10 marzo  2021  dello
Stato   maggiore   dell'Esercito,   contenenti   gli   elementi    di
programmazione per l'emanazione del bando  di  reclutamento,  per  il
2021, di 4.000 VFP 1 nell'Esercito; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
"Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia"; 
    Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell'Esercito Ed.
2018 recante  "Specializzazioni,  incarichi  principali  e  posizioni
organiche dei graduati e dei militari di truppa"; 
    Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le  "Prescrizioni  tecniche  per  lo  svolgimento   delle   procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021  concernente  "Ulteriori  disposizioni  attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il  2021  e'  indetto  il  reclutamento  nell'Esercito  di
quattromila  VFP  1,  ripartiti   nei   seguenti   due   blocchi   di
incorporamento: 
      a) 1° blocco, duemila posti, di cui: 
        millenovecentosette  per  incarico   principale   che   sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  "idraulico  infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "muratore"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "falegname" (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   "meccanico   di   mezzi   e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1). 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9  aprile
2021 all'8 maggio 2021, per i nati dall'8 maggio  1996  all'8  maggio
2003, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, duemila posti, di cui: 
        millenovecentosette  per  incarico   principale   che   sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  "idraulico  infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "muratore"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "falegname" (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   "meccanico   di   mezzi   e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1); 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996  al  30  giugno
2003, estremi compresi; 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento  per  i
due blocchi, e nel rispetto delle  date  di  scadenza  stabilite  per
ognuno di essi. 
    5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno  per  i  posti  per
incarico principale che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza  armata  e,
qualora in possesso dei relativi  requisiti,  potranno  esprimere  il
gradimento a concorrere per uno dei posti previsti  per  incarico  di
"elettricista   infrastrutturale",   "idraulico    infrastrutturale",
"muratore",  "falegname",  "fabbro"   e   "meccanico   di   mezzi   e
piattaforme". 
    I candidati che hanno proposto domanda esprimendo  il  gradimento
di cui sopra: 
      qualora idonei vincitori per il settore "canalizzato" richiesto
saranno assegnati a detto settore d'impiego; 
      qualora idonei non  vincitori  per  il  settore  "canalizzato",
saranno collocati nella graduatoria generale  di  cui  al  successivo
art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per  incarico
principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 
    6. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa  (www.difesa.it,  e  sul  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della  difesa  all'indirizzo:  https://concorsi.difesa.it),
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare  la
citata  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    7. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per  inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di volontario  in  ferma  prefissata  di  un
anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione
del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. I candidati che  intendono  accedere  ai  posti  previsti  per
incarico  principale  "elettricista   infrastrutturale",   "idraulico
infrastrutturale", "muratore", "falegname",  "meccanico  di  mezzi  e
piattaforme" e "fabbro"  devono  possedere,  oltre  ai  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli  indicati
in appendice al presente bando. 
    3. Tutti i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande per ciascun blocco e  mantenuti,  fatta  eccezione  per
quello dell'eta', fino alla data di  effettiva  incorporazione,  pena
l'esclusione dal reclutamento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le  procedure  di  reclutamento  vengono  gestite  tramite  il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa  (da  ora  in
poi   "portale"),   raggiungibile   attraverso   il   sito   internet
www.difesa.it,  area  ovvero  collegandosi   direttamente   al   sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda  di  partecipazione  al  reclutamento  e  ricevere,  con   le
modalita' di cui al successivo art. 5,  le  successive  comunicazioni
inviate dalla direzione generale per il personale militare o da  enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    La  procedura  guidata  di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente)  e  gli  estremi  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro  i  termini
indicati nel precedente art. 1, comma 1. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda,  il  modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel  corretto
inserimento degli stessi. 
    3.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'allegato
A  al  presente   bando   (art.   9),   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza di  cui  all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modifiche e integrazioni; 
      e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti ai sensi dell'art. 702 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali dell'Esercito; 
      m) l'eventuale possesso della  Certificazione  sanitaria  unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  7,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1; 
      n) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      p) per ogni blocco, il gradimento per l'assegnazione ad uno dei
posti    previsti    per    incarico     principale     "elettricista
infrastrutturale",    "idraulico    infrastrutturale",    "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro"; 
      q) il  possesso  di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione di cui  all'allegato  A  al  presente  bando
(art. 9); 
      r) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      s)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
      t)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    4.  I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   della   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (un  file
unico in formato PDF, possibilmente  in  bianco  e  nero,  riportante
ciascun titolo dichiarato, con dimensione  massima  di  5  mb)  della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati
nella domanda stessa, limitatamente alla seguente  documentazione  di
cui all'art. 9, comma 1, non rilasciata da pubbliche amministrazioni: 
      brevetto di paracadutista militare; 
      abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile; 
      attestato di bilinguismo italiano-tedesco  riferito  a  livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla  riserva  di
posti (anche con autocertificazione); 
      se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia
conforme  dell'attestazione  di  equipollenza   del   titolo   stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
      i  candidati  che  per  ogni  blocco   partecipano   anche   al
reclutamento   per    l'incarico    principale    di    "elettricista
infrastrutturale",    "idraulico    infrastrutturale",    "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e  "fabbro"  dovranno
predisporre,  anche  la  copia  per  immagine  dell'attestazione  del
periodo di inserimento svolto alle dirette dipendenze  di  un'impresa
del settore che risulti abilitata per le professioni di "elettricista
infrastrutturale,    "idraulico    infrastrutturale",     "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro"; 
      i  candidati  che  per  ogni  blocco   partecipano   anche   al
reclutamento   per    l'incarico    principale    di    "elettricista
infrastrutturale",    "idraulico    infrastrutturale",    "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e  "fabbro"  dovranno
predisporre,  anche  la  copia   per   immagine   dell'attestato   di
svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli  operai  edili
in azienda denominato "sedici ore prima"; 
    Sara'   cura   del   candidato    nominare    tale    file    con
"Cognome_Nome_titoli_di_merito". 
    I  concorrenti,  che  per  ogni  blocco  partecipano   anche   al
reclutamento  per  l'incarico  principale  di  "muratore",  "fabbro",
"falegname", dovranno predisporre la  copia  per  immagine  (un  file
unico in formato PDF, possibilmente  in  bianco  e  nero,  riportante
ciascun titolo dichiarato, con dimensione  massima  di  5  mb)  della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati  nella  domanda  stessa,   limitatamente   alla   seguente
documentazione di cui in appendice al presente bando, non  rilasciata
da pubbliche amministrazioni: 
      i  candidati  che  per  ogni  blocco   partecipano   anche   al
reclutamento  per  incarico  principale   di   "muratore",   dovranno
predisporre  la  copia  per  immagine  dell'attestato  di  formazione
professionale attinente all'attivita'  di  operatore  edile-muratore,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre  1978,  n.  845  da  enti
statali o regionali legalmente riconosciuti; 
      i  candidati  che  per  ogni  blocco   partecipano   anche   al
reclutamento  per  l'incarico  principale  per   "fabbro",   dovranno
predisporre  la  copia  per  immagine  dell'attestato  di  formazione
professionale attinente all'attivita'  di  operatore  fabbro-ferraio,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre  1978,  n.  845  da  enti
statali o regionali legalmente riconosciuti; 
      i  candidati  che  per  ogni  blocco   partecipano   anche   al
reclutamento per  l'incarico  principale  per  "falegname",  dovranno
predisporre,   se   dichiarato,   anche   la   copia   per   immagine
dell'attestato di formazione professionale conseguito ai sensi  della
legislazione vigente  in  materia  di  formazione  professionale  con
specializzazione relativa al settore dell'industria e artigianato; 
      i candidati, che per ogni blocco  partecipano  al  reclutamento
anche per l'incarico principale di "elettricista infrastrutturale"  o
"idraulico infrastrutturale"  e  hanno  dichiarato  il  possesso  del
relativo attestato professionale, dovranno predisporre la  copia  per
immagine dello stesso, conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di  formazione  professionale,  attinente  alle  attivita'
indicate per l'incarico in Appendice al presente bando; 
    Sara'   cura   del   candidato    nominare    tale    file    con
"Cognome_Nome_requisito di partecipazione". 
    5.  Qualora  per  il  2°  blocco,  l'entita'  delle  domande   di
partecipazione del concorso  risulti  inferiore  a  13.000,  la  DGPM
potra' considerare valide le domande di partecipazione del  personale
non  convocato  con   il   1°   blocco   precedente   per   i   posti
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata  e
autorizzare a trasportare le stesse al 2° blocco. 
    6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove  richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa  nell'area  privata
del proprio profilo. 
    I candidati entro la scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  potranno  aggiornare,  integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche  se
gia' inoltrate. 
    7. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche'  dei  titoli  di
merito e/o preferenziali dichiarati.  Le  domande  di  partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso  rispetto  a
quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla
procedura concorsuale. 
    8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Qualora si verificasse, durante il  periodo  previsto  per  la
presentazione  delle  domande,  un'avaria  temporanea   del   sistema
informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare  il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3  resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito dall'art. 1, comma 2. 
    10. Qualora l'avaria del sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare  agli  accertamenti,  elenchi
dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in
un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere  personale.
I candidati ricevono notizia della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali  comunicazioni
saranno  anche  pubblicate  nel  sito  www.difesa.it  e   in   quello
dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 
    3.  Le  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno  essere
inviate ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica
certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    4. I candidati potranno inviare,  successivamente  alla  scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'art.  1,  comma
1,  eventuali  comunicazioni  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia  fissa  o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di   posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente  un  account  di
posta       elettronica       certificata       -       all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica  -   all'indirizzo   centro_selezione@esercito.difesa.it,
compilando  obbligatoriamente  il  campo   relativo   all'oggetto   e
indicando il concorso al quale partecipano (es. VFP 1  E.I.  2021  1°
Blocco Cognome e Nome). 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3  mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. 
    I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che  non  consentano  di  verificare
l'effettivo possesso di uno  o  piu'  titoli  di  merito  dichiarati,
comporteranno la mancata valutazione dei titoli  in  questione  e  la
conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio. 
    5.  L'Amministrazione  della  Difesa   non   si   assume   alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande; 
      b) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  del
CSRNE  e  della  DGPM  e  successivo  inoltro  delle   domande   alla
commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B
(art. 8); 
      c)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B (art. 8) effettuera' la  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione  per
ogni blocco: 
        della graduatoria generale (comprendente  tutti  i  candidati
che hanno proposto utilmente domanda di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico  principale
che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        di sei distinte graduatorie per ciascuna delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
      d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri  di  selezione  o  enti  o
centri sportivi indicati dalla Forza armata  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per
gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da
garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale  ambito  i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta; 
      e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette
distinte graduatorie di merito -  per  ciascuna  delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b)  -  dei  candidati
risultati  idonei  o  in   attesa   dell'esito   degli   accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  in  base  alla  somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
      g) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera c); 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione  per  quelli
relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      b) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  commi  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1  del  presente
articolo. 
      c) a non ammettere per il 2° blocco, le  domande  di  candidati
gia'  esclusi  dalla  DGPM  dal  1°  blocco  del  presente  bando  di
reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    3. Le commissioni di cui all'Allegato  B,  comma  1,  lettera  b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    4.  Il  CSRNE  provvedera'  alla  verifica  del  contenuto  delle
dichiarazioni rese  dai  candidati  nelle  domande  relativamente  ai
titoli di merito rilasciati dalla  pubblica  amministrazione  nonche'
alla verifica dei titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai  titoli  indicati  nell'art.  9
(specificati nell'allegato A del presente bando) e  per  i  quali  la
commissione  valutatrice  ne  abbia   assegnato   il   corrispondente
punteggio di merito. 
    Il CSRN segnalera' alla DGPM i  candidati  che  a  seguito  della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato  nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. 
    5.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato  in  posizione  non  piu'  utile  nelle  graduatorie
previste dall'art. 9  del  presente  bando  di  reclutamento,  verra'
adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di  esclusione
dall'iter   concorsuale.   In   caso   di   accertamenti   successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento  della  ferma  prefissata  di  un  anno
nell'Esercito. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice  di  procedura  penale
ed, eventualmente, emanare il  provvedimento  di  esclusione  se  non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata  di  un
anno se gia' incorporato. 
    6. I candidati che, a  seguito  di  accertamenti  successivi  dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi  nelle  domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla  ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno  segnalati  all'Autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'   stato   adottato   il
provvedimento  di  esclusione/decadenza,  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    Le Commissioni che interverranno nella procedura di  reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il  personale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come
indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

				Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui  al  successivo  art.
10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui  all'art.
6, lettera c) sommando tra loro  i  punteggi  dei  titoli  di  merito
riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i  criteri  in
esso specificati. 
    2. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  saranno  pubblicate  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 10 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati   per   l'accertamento   dei   requisiti   psico-fisici   e
attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui  al  precedente
art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per  ogni  blocco:  13.000
per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza
Armata; tutti i partecipanti al reclutamento  per  gli  incarichi  di
"elettricista   infrastrutturale",   "idraulico    infrastrutturale",
"muratore",  "falegname",  "meccanico  di  mezzi  e  piattaforme"   e
"fabbro". 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3  mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a),
nonche' della relativa documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali,   verra'   effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati  dalla
Forza  armata  per  l'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  con  la
seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in  data  non
anteriore  a  5  giorni  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti  psico-fisici.  Ai  sensi  dell'art.   1   del   decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha  modificato  l'art.  640
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l'introduzione  dei
commi 1-bis e 1-ter,  le  aspiranti  agli  arruolamenti  nelle  Forze
armate che si trovano in stato di gravidanza  e  non  possono  essere
sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
al  servizio  militare  ai  sensi  del  regolamento,   sono   ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
quando il suddetto stato di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria; 
      c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati  di  referto,  rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
        referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare  anche  il
referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard
antero-posteriore e latero-laterale o il  certificato  di  eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 
        referto drug test urine, rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativo  ad  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e
cannabinoidi in data non anteriore a un mese  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    4. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato D al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    Il candidato in possesso della  CSU  verra'  comunque  sottoposto
alla visita medica  generale  conclusiva  nonche'  al  controllo  dei
parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa
metabolicamente attiva, che  dovranno  essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    5. Le commissioni di cui al  di  cui  all'Allegato  B,  comma  1,
lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel
precedente   comma   3,   disporranno   l'esecuzione   dei   seguenti
accertamenti specialistici e strumentali: 
      a) visita medica generale; 
      b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; 
      f) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      g)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato; 
      h) ripetizione, ove necessario, di test/esami  diagnostici  che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione. 
    Le commissioni di cui di cui all'allegato B, comma 1, lettera b),
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)-  ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  3,
rinviera' i candidati a data successiva  ove  rilevi  l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere: 
      a) riconosciuti esenti: 
        1)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        2)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        3) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; 
      b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        2) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le  frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 5, ovvero che non  risultino  in  possesso
dei predetti requisiti specifici,  comunicando  le  motivazioni  agli
stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta  giorni,  le  commissioni  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali  rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo  per  la
verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 
    8. I candidati saranno  altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
    Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
    9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara'  svolta  in  base  alle
modalita' specificate nelle  direttive  della  Forza  armata  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti  e  secondo  quanto
previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione
dal reclutamento. Il  giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 
    10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del relativo provvedimento. 
    11. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 15  giorni
dalla  data  di  notifica  del  relativo  provvedimento,  motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di   posta   elettronica   certificata   da   inviare,    utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta   elettronica,    all'indirizzo    persomil@persomil.difesa.it,
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021  1°  Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario      nazionale,      attestante       l'assenza       delle
imperfezioni/patologie riscontrate in  occasione  degli  accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per  immagine  (file  in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione  dello  Stato  e  del  modulo  di   notifica   del
provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove  di  efficienza
fisica e di esclusione  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
delle competenti commissioni concorsuali di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalle  stesse
commissioni mediche presso  il  centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro  di  selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
    13. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una  procedura  di
reclutamento della Forza armata, (che  non  sono  in  possesso  della
Certificazione sanitaria unica) nell'ambito della  quale  sono  stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data  di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo   di   notifica   di   idoneita'   comprensivo   del   profilo
precedentemente  assegnato,  devono  essere  sottoposti  ai  seguenti
accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 5. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera c) -limitatamente a GOT, GPT,  gamma  GT  ed  emocromo-  e  i
referti di seguito  elencati,  con  le  caratteristiche  indicate  al
precedente comma 6: 
      referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; 
      referto drug  test  urine,  relativo  ad  amfetamine,  cocaina,
oppiacei e cannabinoidi; 
      certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato
C al presente bando; 
    I  concorrenti  di  sesso  femminile  devono  altresi'   produrre
comunque i  referti  di  seguito  elencati,  con  le  caratteristiche
indicate al precedente comma 3: 
      originale o copia conforme del referto del test di gravidanza; 
      originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.

Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

				Art. 11 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare sette distinte graduatorie di merito - per  ciascuna  delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b)  -  in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per ogni blocco, in  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati idonei nelle graduatorie per gli  incarichi  principali  di
"elettricista   infrastrutturale",   "idraulico    infrastrutturale",
"muratore",  "falegname",  "meccanico  di  mezzi  e  piattaforme"   e
"fabbro", la DGPM provvedera' a  portare  i  posti  non  coperti,  su
richiesta dello Stato  Maggiore  dell'Esercito,  prioritariamente  in
aumento di quelli previsti per le altre teste'  citate  tipologie  di
posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il  cui
incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 
    3. I candidati  che  hanno  proposto  domanda  di  partecipazione
esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi
principali   di   "elettricista   infrastrutturale"   o    "idraulico
infrastrutturale" o "muratore" o "falegname" o "meccanico di mezzi  e
piattaforme" o  "fabbro",  qualora  utilmente  inseriti  anche  nella
graduatoria prevista per i posti per incarico  principale  che  sara'
assegnato/a dalla Forza armata,  saranno  prioritariamente  convocati
per coprire i posti previsti per  "elettricista  infrastrutturale"  o
"idraulico infrastrutturale" o "muratore" o "falegname" o  "meccanico
di mezzi e piattaforme" o "fabbro". 
    4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i  due
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa       -       consultabile       nel       sito       internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami".

Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti

				Art. 12 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del  2°
blocco,  a  esaurimento  degli  arruolandi  compresi  nella  relativa
graduatoria di cui al precedente art. 11, su  richiesta  dello  Stato
maggiore dell'esercito la DGPM potra'  autorizzare  prioritariamente,
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del 1° blocco. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  dell'esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.

Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 13 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
    Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei  posti
di cui al precedente art. 1, comma  1  eventualmente  rimasti  ancora
vacanti, su richiesta dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie in corso  di  validita'  dei  VFP  1  nella  Marina
militare e nell'Aeronautica  militare,  i  candidati  idonei  ma  non
utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato   l'opzione   di
arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 14 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  i  candidati  da  ammettere  alla   ferma
prefissata di un anno  saranno  convocati  anche  suddivisi  in  piu'
aliquote, presso  i  Reggimenti  addestrativi  indicati  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui  all'art.
11 fino alla copertura dei posti previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per
VFP 1. 
    3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di  servizio,  comportera'  il
proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta  dei
Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento,  non  comportera'
comunque preclusione alla  partecipazione  ad  altri  concorsi,  come
citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e). 
    4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e  secondo  le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'Allegato E al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre  -  ai  fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non  definito  per  la
caratteristica somato-funzionale AV-EI  -  l'originale  del  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD
e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o  4
nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare  la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'Allegato F al presente bando, tenuto  conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella "Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare". 
    8. I candidati convocati per l'incorporazione  dovranno  altresi'
produrre il codice IBAN  del  proprio  conto  corrente,  al  fine  di
consentire il corretto accreditamento dello stipendio. 
    9. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto. 
    10. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i
Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui
all'art. 11, che  non  si  presenteranno  nella  data  fissata  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    11. Entro 16 giorni dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei  relativi  verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati. 
    12. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    13.  I  candidati  provenienti  dal  congedo  incorreranno  nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

Art. 15 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 15 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  Difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 16 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.

Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile

				Art. 17 
 
                Reclutamento nelle carriere iniziali 
       delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 18 Benefici

				Art. 18 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19 Disposizioni amministrative

				Art. 19 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo le  prove  di  efficienza  fisica  e  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  centri  di
selezione o enti o centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati potranno fruire, se disponibili,  di  vitto  e  alloggio  a
carico dell'Amministrazione della Difesa. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto,legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 21 Norme di rinvio

				Art. 21 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 25 marzo 2021  
 
                                         Il direttore generale: RICCA 
 
                               ______ 
 
                        Avvertenze generali: 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  Sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

Allegato 1

  1. 	Appendice 
    REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER GLI INCARICHI
    PRINCIPALI DI: "ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE" "IDRAULICO
    INFRASTRUTTURALE" "MURATORE" "FABBRO" "FALEGNAME" "MECCANICO DI
    MEZZI E PIATTAFORME" (art. 2, comma 2 del bando di reclutamento).
    1. Incarico principale "elettricista infrastrutturale". Possesso
    dei seguenti titoli:
    a. diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
    scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
    settore dell'impiantistica:
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    elettronica industriale;
    elettrotecnica;
    energia nucleare;
    informatica;
    telecomunicazioni;
    fisica industriale;
    diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    quinquennale):
    tecnico delle industrie elettriche;
    tecnico delle industrie elettroniche;
    diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    triennale):
    addetto alla manutenzione di elaboratori
    elettrici/elettronici;
    apparecchiatore elettronico;
    elettricista installatore elettromeccanico;
    installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
    installatore di impianti telefonici;
    montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
    operatore elettrico;
    operatore elettronico industriale;
    operatore per le telecomunicazioni;
    diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
    unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri 25 gennaio 2008):
    organizzazione e fruizione dell'informazione e della
    conoscenza;
    architetture e infrastrutture per i sistemi di
    comunicazione;
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
    gestione e verifica di impianti energetici;
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;
    innovazione di processi e prodotti meccanici;
    automazione e sistemi meccatronici;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia;
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    automazione;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettronica;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettrotecnica;
    indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
    informatica;
    indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
    telecomunicazioni;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
    (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza tecnica.
    b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
    relativa al settore dell'impiantistica:
    diploma professionale (percorso scolastico di durata
    quadriennale):
    tecnico elettrico;
    tecnico elettronico;
    diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
    durata triennale):
    operatore elettrico;
    operatore elettronico;
    attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
    elettricista impiantista di bassa tensione;
    impiantista di cantiere;
    meccanico elettricista;
    tecnico elettromeccanico;
    montatore/manutentore di circuiti elettronici di base
    (indirizzo elettronico industriale);
    impiantista idro-termo elettrico;
    tecnico elettronico.
    2. Incarico principale "idraulico infrastrutturale". Possesso dei
    seguenti titoli:
    a. diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
    scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
    settore dell'impiantistica:
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    costruzioni aeronautiche;
    edilizia;
    industria metalmeccanica;
    industria mineraria;
    industria navalmeccanica;
    meccanica;
    meccanica di precisione;
    termotecnica;
    fisica industriale;
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici nautici -
    ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:
    macchinisti;
    aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
    diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    quinquennale):
    tecnico delle industrie meccaniche;
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
    tecnico dei sistemi energetici;
    diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    triennale):
    installatore di impianti idraulici e termici;
    installatore di impianti idro-termo-sanitari;
    operatore alle macchine utensili;
    operatore termico;
    operatore meccanico;
    frigorista;
    aggiustatore meccanico.
    diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
    unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri 25 gennaio 2008):
    innovazione e qualita' delle abitazioni;
    conduzione del cantiere di restauro architettonico;
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
    gestione e verifica di impianti energetici;
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;
    innovazione di processi e prodotti meccanici;
    automazione e sistemi meccatronici;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia;
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica;
    indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
    (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza tecnica;
    b. titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
    relativa al settore dell'impiantistica:
    diploma professionale (percorso scolastico di durata
    quadriennale):
    tecnico di impianti termici;
    diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
    durata triennale):
    operatore di impianti termoidraulici;
    attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
    impiantista idro-termo idraulico;
    tecnico impiantista idro-termo sanitario;
    idraulico.
    3. Incarico principale "muratore". Possesso dell'attestato di
    formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
    edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.
    845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
    4. Incarico principale "fabbro". Possesso dell'attestato di
    formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
    fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.
    845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
    5. Incarico principale "falegname". Possesso dei seguenti titoli:
    a. diploma di maturita' professionale rilasciato da istituti
    professionali per l'industria e artigianato (percorso di durata
    quinquennale), indirizzo produzioni industriali e artigianali,
    articolazione industria, ovvero tecnico dell'industria del mobile e
    dell'arredamento secondo l'ordinamento previgente;
    b. titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
    relativa al settore dell'industria e artigianato, ovvero qualifica
    professionale rilasciata da istituti professionali per l'industria e
    l'artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore
    industria del mobile e dell'arredamento;
    c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali
    per l'industria e l'artigianato (percorso di durata triennale) quale
    operatore industria del mobile e dell'arredamento.
    6. Incarico principale "meccanico di mezzi e piattaforme".
    Possesso dei seguenti titoli:
    a. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
    diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    costruzioni aeronautiche;
    elettronica e telecomunicazioni;
    elettronica industriale;
    elettrotecnica;
    elettrotecnica e automazione;
    industria metalmeccanica;
    industria navalmeccanica;
    meccanica;
    meccanica di precisione;
    perito industriale sperimentale ambra;
    perito industriale sperimentale ergon;
    termotecnica;
    istituto tecnico nautico:
    aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
    diplomi di maturita' professionale (percorso di durata
    quinquennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    tecnico dei sistemi energetici;
    tecnico delle industrie chimiche;
    tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
    tecnico delle industrie meccaniche;
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.
    b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
    diplomi di qualifica professionale (percorso di durata
    triennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    meccanico riparatore di autoveicoli;
    operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
    operatore elettrico;
    operatore elettronico;
    operatore meccanico;
    operatore termico;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia;
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo;
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    automazione;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettronica;
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettrotecnica;
    diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
    (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza;
    c. diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti
    tecnici superiori (I.T.S.):
    diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di
    istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
    sistema meccanica (meccatronica);
    tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti
    meccanici;
    tecnico superiore per l'automazione e i sistemi
    meccatronici;
    sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
    tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la
    costruzione di impianti;
    tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
    energetici;
    tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia
    sostenibile.
    d. istruzione e formazione professionale:
    nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata
    quadriennale con conseguimento del diploma professionale di
    "tecnico"):
    tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di
    qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
    conseguimento della qualifica di "operatore professionale");
    operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
    riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
    operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
    riparazione di carrozzeria.
    7. Validita' titoli equipollenti: saranno ritenuti validi i
    titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per
    l'accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti ai
    titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal
    decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Allegato 2

  1. 	Allegato A 

    VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

    1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
    all'art. 6, lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti
    titoli di merito:
    a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
    secondaria di primo grado:
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
    b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
    c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
    di cui alla precedente lettera b): punti 10;
    d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
    precedenti lettere b) e c):
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
    e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
    architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
    lettere b), c) e d):
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
    f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
    qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
    precedenti lettere b), c), d) ed e):
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
    g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
    h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
    brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
    i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a
    livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
    grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
    26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
    j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
    qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
    2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
    per l'incarico principale di "elettricista infrastrutturale",
    "idraulico infrastrutturale", "muratore", "falegname", "meccanico di
    mezzi e piattaforme" e "fabbro", essendo in possesso dell'attestato
    di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai
    edili in azienda denominato "16 ore prima", e' attribuito il
    punteggio incrementale di punti 1,5.
    3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
    per gli incarichi principali di "elettricista infrastrutturale",
    "idraulico infrastrutturale", "muratore", "falegname", "meccanico di
    mezzi e piattaforme" e "fabbro" in possesso dei titoli di merito di
    cui all'art. 2, comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che
    hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di
    un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di
    "elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale",
    "muratore", "falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e
    "fabbro", e' attribuito per ogni anno di attivita' continuativa un
    incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
    4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
    validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
    corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
    presentazione delle domande per ciascun blocco.
    5. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia
    per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
    possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda -
    limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi'
    come precisato nell'art. 4, comma 3 - comportera' la mancata
    valutazione dei relativi titoli.
    6. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
    in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
    del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
    modificazioni.
    7. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
    candidato piu' giovane d'eta'.

Allegato 3

  1. 	Allegato B 

    COMMISSIONI

    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
    di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
    commissioni:
    a) commissione valutatrice;
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
    attitudinali;
    c) due commissioni mediche concorsuali di appello.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
    composta da:
    d) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
    presidente;
    e) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
    f) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero
    un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
    seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
    saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
    sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
    presidente;
    b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
    membro;
    c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
    grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
    abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della
    Difesa o convenzionato, membro;
    d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
    4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
    saranno insediate, una presso il centro di selezione e reclutamento
    nazionale dell'esercito, quale commissione di appello per le istanze
    di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di
    selezione e una presso il centro di selezione di Roma quale
    commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte
    presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
    Esse saranno composte da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
    presidente;
    b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
    membro;
    c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
    grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
    abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della
    Difesa o convenzionato, membro;
    d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

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