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- Atto numero 21E03411 del 06-04-2021
MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021 (21E03411)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06-04-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito, per il 2021 (21E03411)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 06-04-2021
- Scadenza: 08-05-2021
Art. 1 Posti disponibili
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente "modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della difesa -
Ispettorato generale della sanita' militare, recante "modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici",
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
"Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018
dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanita';
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.";
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita'
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 del 10 marzo 2021 dello
Stato maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di
programmazione per l'emanazione del bando di reclutamento, per il
2021, di 4.000 VFP 1 nell'Esercito;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante
"Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle
prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia";
Vista la circolare n. 6003 dello Stato maggiore dell'Esercito Ed.
2018 recante "Specializzazioni, incarichi principali e posizioni
organiche dei graduati e dei militari di truppa";
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le "Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2021 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di
quattromila VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di
incorporamento:
a) 1° blocco, duemila posti, di cui:
millenovecentosette per incarico principale che sara'
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "idraulico infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "muratore" (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "falegname" (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale "meccanico di mezzi e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1).
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 aprile
2021 all'8 maggio 2021, per i nati dall'8 maggio 1996 all'8 maggio
2003, estremi compresi;
b) 2° blocco, duemila posti, di cui:
millenovecentosette per incarico principale che sara'
assegnato/a dalla Forza armata;
venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "idraulico infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "muratore" (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
venti per incarico principale "falegname" (al termine della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
tre per incarico principale "meccanico di mezzi e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1);
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno
2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno
2003, estremi compresi;
2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti
categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di
carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i
due blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per
ognuno di essi.
5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per
incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata e,
qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il
gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di
"elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale",
"muratore", "falegname", "fabbro" e "meccanico di mezzi e
piattaforme".
I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento
di cui sopra:
qualora idonei vincitori per il settore "canalizzato" richiesto
saranno assegnati a detto settore d'impiego;
qualora idonei non vincitori per il settore "canalizzato",
saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo
art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico
principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata.
6. Resta impregiudicata per l'amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della
difesa (www.difesa.it, e sul portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa all'indirizzo: https://concorsi.difesa.it),
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la
citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
7. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per
incarico principale "elettricista infrastrutturale", "idraulico
infrastrutturale", "muratore", "falegname", "meccanico di mezzi e
piattaforme" e "fabbro" devono possedere, oltre ai requisiti di
partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati
in appendice al presente bando.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per
quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in
poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area ovvero collegandosi direttamente al sito
"https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le
modalita' di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni
inviate dalla direzione generale per il personale militare o da enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro i termini
indicati nel precedente art. 1, comma 1.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'allegato
A al presente bando (art. 9), rilasciati dalla pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;
e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco;
f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla
riserva dei posti ai sensi dell'art. 702 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali dell'Esercito;
m) l'eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma 7, in corso di validita', quale
documento attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) per ogni blocco, il gradimento per l'assegnazione ad uno dei
posti previsti per incarico principale "elettricista
infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale", "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro";
q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla
pubblica amministrazione di cui all'allegato A al presente bando
(art. 9);
r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file
unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante
ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 mb) della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati
nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di
cui all'art. 9, comma 1, non rilasciata da pubbliche amministrazioni:
brevetto di paracadutista militare;
abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;
attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di
posti (anche con autocertificazione);
se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia
conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per l'incarico principale di "elettricista
infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale", "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro" dovranno
predisporre, anche la copia per immagine dell'attestazione del
periodo di inserimento svolto alle dirette dipendenze di un'impresa
del settore che risulti abilitata per le professioni di "elettricista
infrastrutturale, "idraulico infrastrutturale", "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro";
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per l'incarico principale di "elettricista
infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale", "muratore",
"falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro" dovranno
predisporre, anche la copia per immagine dell'attestato di
svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili
in azienda denominato "sedici ore prima";
Sara' cura del candidato nominare tale file con
"Cognome_Nome_titoli_di_merito".
I concorrenti, che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per l'incarico principale di "muratore", "fabbro",
"falegname", dovranno predisporre la copia per immagine (un file
unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante
ciascun titolo dichiarato, con dimensione massima di 5 mb) della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente
documentazione di cui in appendice al presente bando, non rilasciata
da pubbliche amministrazioni:
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per incarico principale di "muratore", dovranno
predisporre la copia per immagine dell'attestato di formazione
professionale attinente all'attivita' di operatore edile-muratore,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da enti
statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per l'incarico principale per "fabbro", dovranno
predisporre la copia per immagine dell'attestato di formazione
professionale attinente all'attivita' di operatore fabbro-ferraio,
rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da enti
statali o regionali legalmente riconosciuti;
i candidati che per ogni blocco partecipano anche al
reclutamento per l'incarico principale per "falegname", dovranno
predisporre, se dichiarato, anche la copia per immagine
dell'attestato di formazione professionale conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale con
specializzazione relativa al settore dell'industria e artigianato;
i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento
anche per l'incarico principale di "elettricista infrastrutturale" o
"idraulico infrastrutturale" e hanno dichiarato il possesso del
relativo attestato professionale, dovranno predisporre la copia per
immagine dello stesso, conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, attinente alle attivita'
indicate per l'incarico in Appendice al presente bando;
Sara' cura del candidato nominare tale file con
"Cognome_Nome_requisito di partecipazione".
5. Qualora per il 2° blocco, l'entita' delle domande di
partecipazione del concorso risulti inferiore a 13.000, la DGPM
potra' considerare valide le domande di partecipazione del personale
non convocato con il 1° blocco precedente per i posti
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata e
autorizzare a trasportare le stesse al 2° blocco.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa nell'area privata
del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se
gia' inoltrate.
7. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a
quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla
procedura concorsuale.
8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la
presentazione delle domande, un'avaria temporanea del sistema
informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito dall'art. 1, comma 2.
10. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi
dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in
un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale.
I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello
dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma
1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it,
compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e
indicando il concorso al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2021 1°
Blocco Cognome e Nome).
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare
l'effettivo possesso di uno o piu' titoli di merito dichiarati,
comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la
conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L'Amministrazione della Difesa non si assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento
Art. 6
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande;
b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del
CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla
commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B
(art. 8);
c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle
graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B (art. 8) effettuera' la valutazione dei titoli di
merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione per
ogni blocco:
della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati
che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico principale
che sara' assegnato/a dalla Forza armata;
di sei distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per
gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da
garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale ambito i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta;
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - dei candidati
risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla
precedente lettera c);
h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.
Art. 7 Esclusioni
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli
relativi:
all'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti
specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente
articolo.
c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati
gia' esclusi dalla DGPM dal 1° blocco del presente bando di
reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
3. Le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
4. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto delle
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai
titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche'
alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9
(specificati nell'allegato A del presente bando) e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente
punteggio di merito.
Il CSRN segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni
rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli
effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la
commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di
merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei
titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento
dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie
previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra'
adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione
dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno
nell'Esercito.
La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle
previste comunicazioni all'Autorita' giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale
ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un
anno se gia' incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno segnalati all'Autorita' giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il
provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come
indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art.
10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art.
6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in
esso specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicate nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici e attitudinali
Art. 10
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente
art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: 13.000
per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza
Armata; tutti i partecipanti al reclutamento per gli incarichi di
"elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale",
"muratore", "falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e
"fabbro".
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata -
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano.
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a),
nonche' della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni
blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la
seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici. Ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l'art. 640
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l'introduzione dei
commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze
armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere
sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il
referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard
antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e
cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico
curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente
all'allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3,
lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di
validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato
"idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato D al presente bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e
reclutamento delle Forze Armate, a livello interforze, entro l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di
un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati
per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e'
relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo
gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che
tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle
risultanze delle visite mediche.
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In
tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento
della stessa.
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra'
ripetere ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.
Il candidato in possesso della CSU verra' comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonche' al controllo dei
parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa
metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita'
della CSU.
5. Le commissioni di cui al di cui all'Allegato B, comma 1,
lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel
precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione.
Le commissioni di cui di cui all'allegato B, comma 1, lettera b),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)- ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3,
rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza
della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami
ematochimici indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della
documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova
convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 5, ovvero che non risultino in possesso
dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli
stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la
verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica.
8. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del
possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara' svolta in base alle
modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto
previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione
dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del relativo provvedimento.
11. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 15 giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it,
compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, attestante l'assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del
provvedimento di inidoneita'.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte
delle competenti commissioni concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalle stesse
commissioni mediche presso il centro di selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro di selezione indicato
dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti
idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno
incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza
giuridica.
13. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di
reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso della
Certificazione sanitaria unica) nell'ambito della quale sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo
precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti
accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 5.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera c) -limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo- e i
referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al
precedente comma 6:
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi;
certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato
C al presente bando;
I concorrenti di sesso femminile devono altresi' produrre
comunque i referti di seguito elencati, con le caratteristiche
indicate al precedente comma 3:
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.
Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie
Art. 11
Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a
compilare sette distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) - in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli.
Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti
psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per
l'approvazione con decreto dirigenziale.
2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di
candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di
"elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale",
"muratore", "falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e
"fabbro", la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in
aumento di quelli previsti per le altre teste' citate tipologie di
posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP 1 il cui
incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata.
3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione
esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi
principali di "elettricista infrastrutturale" o "idraulico
infrastrutturale" o "muratore" o "falegname" o "meccanico di mezzi e
piattaforme" o "fabbro", qualora utilmente inseriti anche nella
graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sara'
assegnato/a dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati
per coprire i posti previsti per "elettricista infrastrutturale" o
"idraulico infrastrutturale" o "muratore" o "falegname" o "meccanico
di mezzi e piattaforme" o "fabbro".
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i due
blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli
articoli 12 e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito
internet del Ministero della difesa e nel Giornale Ufficiale della
Difesa - consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di
cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti
Art. 12
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione del 2°
blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa
graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato
maggiore dell'esercito la DGPM potra' autorizzare prioritariamente,
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del 1° blocco.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell'esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.
Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Art. 13
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti
di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori,
dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non
utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di
arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno
Art. 14
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma
prefissata di un anno saranno convocati anche suddivisi in piu'
aliquote, presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato
maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art.
11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le
modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora
di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per
VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di servizio, comportera' il
proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei
Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comportera'
comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come
citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'Allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione.
5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale del referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD
e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4
nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
redatta conformemente all'Allegato F al presente bando, tenuto conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle
premesse del bando.
6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare".
8. I candidati convocati per l'incorporazione dovranno altresi'
produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di
consentire il corretto accreditamento dello stipendio.
9. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e
nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto.
10. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i
Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui
all'art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari.
11. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati.
12. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15 Disposizioni di stato giuridico
Art. 15
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo
di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera
Art. 16
Possibilita' e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
Art. 17
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e'
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 18 Benefici
Art. 18
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19 Disposizioni amministrative
Art. 19
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati potranno fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione della Difesa.
3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali
enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto,legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21 Norme di rinvio
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2021
Il direttore generale: RICCA
______
Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
Allegato 1
Appendice
REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER GLI INCARICHI
PRINCIPALI DI: "ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE" "IDRAULICO
INFRASTRUTTURALE" "MURATORE" "FABBRO" "FALEGNAME" "MECCANICO DI
MEZZI E PIATTAFORME" (art. 2, comma 2 del bando di reclutamento).
1. Incarico principale "elettricista infrastrutturale". Possesso
dei seguenti titoli:
a. diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
settore dell'impiantistica:
diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
informatica;
telecomunicazioni;
fisica industriale;
diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche;
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori
elettrici/elettronici;
apparecchiatore elettronico;
elettricista installatore elettromeccanico;
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
installatore di impianti telefonici;
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi;
operatore elettrico;
operatore elettronico industriale;
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell'informazione e della
conoscenza;
architetture e infrastrutture per i sistemi di
comunicazione;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
informatica;
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
(percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica.
b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
relativa al settore dell'impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico elettrico;
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore elettrico;
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione;
impiantista di cantiere;
meccanico elettricista;
tecnico elettromeccanico;
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base
(indirizzo elettronico industriale);
impiantista idro-termo elettrico;
tecnico elettronico.
2. Incarico principale "idraulico infrastrutturale". Possesso dei
seguenti titoli:
a. diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
settore dell'impiantistica:
diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
edilizia;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
termotecnica;
fisica industriale;
diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici nautici -
ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:
macchinisti;
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
triennale):
installatore di impianti idraulici e termici;
installatore di impianti idro-termo-sanitari;
operatore alle macchine utensili;
operatore termico;
operatore meccanico;
frigorista;
aggiustatore meccanico.
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
tecnica o professionale (decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008):
innovazione e qualita' delle abitazioni;
conduzione del cantiere di restauro architettonico;
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti;
gestione e verifica di impianti energetici;
risparmio energetico nell'edilizia sostenibile;
innovazione di processi e prodotti meccanici;
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
(percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica;
b. titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
relativa al settore dell'impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata
quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
durata triennale):
operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico;
tecnico impiantista idro-termo sanitario;
idraulico.
3. Incarico principale "muratore". Possesso dell'attestato di
formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.
845 da enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
4. Incarico principale "fabbro". Possesso dell'attestato di
formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.
845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
5. Incarico principale "falegname". Possesso dei seguenti titoli:
a. diploma di maturita' professionale rilasciato da istituti
professionali per l'industria e artigianato (percorso di durata
quinquennale), indirizzo produzioni industriali e artigianali,
articolazione industria, ovvero tecnico dell'industria del mobile e
dell'arredamento secondo l'ordinamento previgente;
b. titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
relativa al settore dell'industria e artigianato, ovvero qualifica
professionale rilasciata da istituti professionali per l'industria e
l'artigianato (percorso di durata triennale) quale operatore
industria del mobile e dell'arredamento;
c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali
per l'industria e l'artigianato (percorso di durata triennale) quale
operatore industria del mobile e dell'arredamento.
6. Incarico principale "meccanico di mezzi e piattaforme".
Possesso dei seguenti titoli:
a. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:
costruzioni aeronautiche;
elettronica e telecomunicazioni;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
elettrotecnica e automazione;
industria metalmeccanica;
industria navalmeccanica;
meccanica;
meccanica di precisione;
perito industriale sperimentale ambra;
perito industriale sperimentale ergon;
termotecnica;
istituto tecnico nautico:
aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
diplomi di maturita' professionale (percorso di durata
quinquennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici;
tecnico delle industrie chimiche;
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
tecnico delle industrie meccaniche;
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.
b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di qualifica professionale (percorso di durata
triennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli;
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo;
operatore elettrico;
operatore elettronico;
operatore meccanico;
operatore termico;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia;
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica;
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
del mezzo;
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
automazione;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettronica;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
elettrotecnica;
diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti professionali
(percorso di durata quinquennale):
settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
assistenza;
c. diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti
tecnici superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica);
tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti
meccanici;
tecnico superiore per l'automazione e i sistemi
meccatronici;
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione);
tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti;
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici;
tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia
sostenibile.
d. istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata
quadriennale con conseguimento del diploma professionale di
"tecnico"):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di
qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
conseguimento della qualifica di "operatore professionale");
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici;
operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
riparazione di carrozzeria.
7. Validita' titoli equipollenti: saranno ritenuti validi i
titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per
l'accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti ai
titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Allegato 2
Allegato A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
all'art. 6, lettera c), sommando tra loro i punteggi dei seguenti
titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
i) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per l'incarico principale di "elettricista infrastrutturale",
"idraulico infrastrutturale", "muratore", "falegname", "meccanico di
mezzi e piattaforme" e "fabbro", essendo in possesso dell'attestato
di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai
edili in azienda denominato "16 ore prima", e' attribuito il
punteggio incrementale di punti 1,5.
3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento
per gli incarichi principali di "elettricista infrastrutturale",
"idraulico infrastrutturale", "muratore", "falegname", "meccanico di
mezzi e piattaforme" e "fabbro" in possesso dei titoli di merito di
cui all'art. 2, comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che
hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di
"elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale",
"muratore", "falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e
"fabbro", e' attribuito per ogni anno di attivita' continuativa un
incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande per ciascun blocco.
5. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda -
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi'
come precisato nell'art. 4, comma 3 - comportera' la mancata
valutazione dei relativi titoli.
6. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
7. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
Allegato 3
Allegato B
COMMISSIONI
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
c) due commissioni mediche concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
d) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
e) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
f) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della
Difesa o convenzionato, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
saranno insediate, una presso il centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito, quale commissione di appello per le istanze
di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di
selezione e una presso il centro di selezione di Roma quale
commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della
Difesa o convenzionato, membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Allegato 4
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico