PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. (22E04308)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 08-04-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. (22E04308)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 08-04-2022
  • Scadenza: 08-05-2022

Art. 1 Posti oggetto della procedura selettiva pubblica

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  "Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)"; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  recante
"Misure urgenti per il rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia"; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"; 
    Considerato che il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  l'organizzazione  della
procedura selettiva pubblica indetta con il presente bando, si avvale
anche dell'Associazione Formez PA; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica",  e   "Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  "Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"; 
    Visto in particolare l'art. 50-ter del citato decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021; 
    Visto il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale,  per
l'individuazione delle unita' di personale e della relativa  area  di
inquadramento economico, da assegnare  ai  Ministeri  della  cultura,
della  giustizia  e  dell'istruzione,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022; 
    Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta
del 16 dicembre  2021  sullo  schema  del  sopra  richiamato  decreto
interministeriale; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024"; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28  maggio  2021  n.  76,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e
in particolare l'art. 10; 
    Sentiti il Ministero della cultura, il Ministero della  giustizia
e il Ministero dell'istruzione; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19  e  delle
misure vigenti all'atto di svolgimento delle prove selettive; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di procedura selettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
          Posti oggetto della procedura selettiva pubblica 
 
 
    1.  E'  indetta  una  procedura   selettiva   pubblica   per   il
reclutamento di millenovecentocinquantasei unita'  di  personale  non
dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di  diciotto  ore
settimanali, della durata di diciotto mesi, di cui duecentosettantuno
unita' di area III -  F1,  ottantaquattro  unita'  area  II  -  F2  e
duecentootto unita' di area II -  F1  nel  Ministero  della  cultura,
mille unita' di  area  II  -  F1  nel  Ministero  della  giustizia  e
trecentonovantatre' unita' di collaboratore scolastico  di  categoria
A-1 nel Ministero dell'istruzione. 
    2. Ai sensi dell'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106,  sono  prioritariamente  ammessi  alla  procedura  selettiva   i
soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di
formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della  cultura,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  dell'istruzione  nelle
Regioni previste dal medesimo articolo. 
    3. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
      Ministero della cultura 
        area funzionale III, fascia retributiva F1 
          A. Funzionario amministrativo (Codice AMM/TC) - una  unita'
di personale a tempo determinato; 
          B. Funzionario archeologo (Codice  ARL/TC)  -  settantatre'
unita' di personale a tempo determinato; 
          C. Funzionario  architetto  (Codice  ART/TC)  -  novantasei
unita' di personale a tempo determinato; 
          D. Funzionario archivista (Codice ARV/TC) - una  unita'  di
personale a tempo determinato; 
          E.  Funzionario  bibliotecario  (Codice  BIB/TC)  -  sedici
unita' di personale a tempo determinato; 
          F. Funzionario geologo (Codice  GEO/TC)  -  sei  unita'  di
personale a tempo determinato; 
          G. Funzionario ingegnere  (Codice  ING/TC)  -  ventiquattro
unita' di personale a tempo determinato; 
          H. Funzionario storico  dell'arte  (Codice  STO/TC)  -  una
unita' di personale a tempo determinato; 
          L. Funzionario tecnologo (Codice  TEC/TC)  -  cinquantatre'
unita' di personale a tempo determinato; 
        Area funzionale II, fascia retributiva F2 
          J. Assistente amministrativo gestionale (Codice  AAG/TC)  -
quarantasei unita' di personale a tempo determinato; 
          K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) - diciotto unita'  di
personale a tempo determinato; 
          L.  Assistente  alla  fruizione,  accoglienza  e  vigilanza
(Codice AFA/TC) - venti unita' di personale a tempo determinato; 
        Area funzionale II, fascia retributiva F1 
          M. Operatore amministrativo gestionale  (Codice  OAG/TC)  -
diciasette unita' di personale a tempo determinato; 
          N. Operatore tecnico (Codice OTE/TC) - trentotto unita'  di
personale a tempo determinato; 
          O.  Operatore  alla  fruizione,  accoglienza  e   vigilanza
(Codice OFA/TC) - centocinquantatre'  unita'  di  personale  a  tempo
determinato; 
      Ministero della giustizia 
        Area funzionale II, fascia retributiva F1 
          P.  Operatore  giudiziario  a  tempo  determinato   (Codice
OGI/TG) - mille unita' di personale a tempo determinato; 
      Ministero dell'istruzione 
        Categoria A-1 
          Q.  Collaboratore  scolastico   ATA   (Codice   ATA/TI)   -
trecentonovantatre' unita' di personale a tempo determinato. 
    4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  presente  bando,   si
applicano in quanto compatibili, le eventuali  riserve  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    6. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria finale di cui al successivo art.
7.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione alla procedura  selettiva  sono  richiesti  i
seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di  scadenza
dei termini per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione
nonche' al momento dell'assunzione: 
      a) essere o essere stati tirocinanti nell'ambito  dei  percorsi
di formazione e lavoro presso le sedi del  Ministero  della  cultura,
del Ministero della giustizia e del Ministero  dell'istruzione  nelle
Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106; 
      b) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      c) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
        per i profili di funzionario di area funzionale  III,  fascia
retributiva F1: laurea,  diploma  di  laurea,  laurea  specialistica,
laurea magistrale; 
        per i profili di assistente di  area  funzionale  II,  fascia
retributiva  F2:  diploma  di  istruzione  secondaria  di  II   grado
conseguito  presso  un  istituto  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto; 
        per i profili di operatore  di  area  funzionale  II,  fascia
retributiva F1: assolvimento dell'obbligo  scolastico  o  diploma  di
istruzione secondaria di I grado; 
        per il profilo professionale di collaboratore scolastico  ATA
di categoria A1: diploma di  qualifica  triennale  rilasciato  da  un
istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di  scuola
magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita',  attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. 
    I titoli sopra citati  si  intendono  conseguiti  presso  scuole,
istituti o universita' o altri istituti equiparati della  Repubblica.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da  un  Paese
dell'Unione europea o da uno Paese  terzo  sono  ammessi  alle  prove
selettive, purche' il titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con
provvedimento   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
Dipartimento  della   funzione   pubblica,   sentiti   il   Ministero
dell'istruzione ovvero il Ministero dell'universita' e della ricerca,
ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 ovvero sia  stata  attivata  la  predetta  procedura  di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove in attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia'  stato  ottenuto  per  la  partecipazione  ad  altre   procedure
selettive. La modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      e) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  la
selezione  si  riferisce.  Tale  requisito  sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      i) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      j) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana; 
      k) per i posti  da  assegnare  al  Ministero  della  giustizia:
possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f),  g)  e
j) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati vengono ammessi  alle  prove  con  riserva,  fermo
restando quanto  previsto  dall'art.  13,  comma  4,  della  presente
procedura selettiva.

Art. 3 Procedura selettiva

				Art. 3 
 
 
                         Procedura selettiva 
 
 
    1. La selezione e' espletata in base alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e
di area funzionale II, fascia retributiva  F2,  una  prova  selettiva
scritta distinta per i relativi codici di cui al precedente  art.  1,
comma  3,  secondo  la  disciplina  dell'art.  6,  che  si  svolgera'
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
      b) per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1,  e
di categoria A1, un colloquio di  idoneita',  secondo  la  disciplina
dell'art. 6. 
    2. Per i profili di area funzionale III, fascia retributiva F1, e
per i profili di  area  funzionale  II,  fascia  retributiva  F2,  le
commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali di  merito
sulla base dei punteggi conseguiti nella prova selettiva e dei titoli
di preferenza e precedenza di cui all'art. 8 del bando. 
    3. Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di
categoria A1 le commissioni esaminatrici redigeranno  le  graduatorie
finali sulla base dei  titoli  di  preferenza  e  precedenza  di  cui
all'art. 8 del bando. 
    4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1,  comma  3,
in numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  eventuali
riserve dei  posti,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.

Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati.

				Art. 4 
 
 
Pubblicazione del bando e  presentazione  della  domanda.  Termini  e
               modalita'. Comunicazioni ai candidati. 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema "Step-One 2019 " messo a disposizione da Formez PA. 
    2. La domanda puo' essere presentata esclusivamente per il codice
di cui al precedente art. 1, comma  3,  corrispondente  al  tirocinio
formativo che il candidato ha svolto o sta svolgendo. 
    3. Il candidato dovra' inviare  la  domanda  di  ammissione  alla
procedura esclusivamente per via telematica,  attraverso  il  sistema
pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),   compilando   il   modulo
elettronico sul sistema  "StepOne  2019",  raggiungibile  dalla  rete
internet all'indirizzo  "https://ripam.cloud",  previa  registrazione
del candidato  sullo  stesso  sistema.  Per  la  partecipazione  alla
selezione il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta   elettronica   certificata   (PEC)   a   lui   intestato.   La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono
essere  completati  entro  le  ore  14,00  del   trentesimo   giorno,
decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza
per l'invio on-line della domanda  cada  in  un  giorno  festivo,  il
termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo.  Tale
termine   e'   perentorio   e   sono   accettate   esclusivamente   e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  spirare  dello
stesso. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione e'  certificata  e  comprovata  da  apposita  ricevuta
scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal  sistema
informatico che, allo scadere del  suddetto  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda, non  permette  piu',  improrogabilmente,
l'accesso  alla  procedura  di  candidatura  e  l'invio  del   modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione,  in  caso  di  piu'  invii
della domanda di partecipazione, si  terra'  conto  unicamente  della
domanda  inviata  cronologicamente  per   ultima,   intendendosi   le
precedenti  integralmente  e  definitivamente  revocate   e   private
d'effetto. 
    5. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema  "Step-One  2019 ".  Il  versamento  della  quota  di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del  termine
di scadenza di cui al comma 3 del presente articolo. Il contributo di
ammissione non e' rimborsabile. 
    6.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) di svolgere o di avere svolto il tirocinio  nell'ambito  dei
percorsi di formazione e lavoro presso le sedi  del  Ministero  della
cultura,   del   Ministero   della   giustizia   e   del    Ministero
dell'istruzione  nelle  Regioni   previste   dall'art.   50-ter   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      b) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      j) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      k) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando, con esplicita indicazione della  scuola,  istituto  o
universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento  e  del
voto riportato; 
      l) di aver proceduto,  ove  necessario,  all'attivazione  della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando  quanto  previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68; 
      o) il profilo, tra quelli  indicati  all'art.  1  del  presente
bando, per cui si intende partecipare. Per la partecipazione ai posti
presso il Ministero della  giustizia,  i  candidati  devono  altresi'
dichiarare: 
      p) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente  dichiarati
nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione. 
    8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di  essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    9. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medicolegale  dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step  One  2019
dal giorno successivo alla data  di  chiusura  delle  candidature  ed
entro e non oltre dieci giorni da tale data;  verra'  pubblicata  sul
portale relativa notizia con le istruzioni  per  il  caricamento.  Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione  medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    11.  I  candidati  con  diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria necessita' che  dovra'  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medicolegale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della  documentazione  esibita  e  comunque  nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step  One  2019
dal giorno successivo alla data  di  chiusura  delle  candidature  ed
entro e non oltre dieci giorni da tale data;  verra'  pubblicata  sul
portale relativa notizia di avvio della procedura con  le  istruzioni
per il caricamento. Il mancato inoltro  di  tale  documentazione  non
consentira'  a  Formez  PA  di  fornire  adeguatamente   l'assistenza
richiesta. 
    12. Le amministrazioni destinatarie  effettuano  controlli  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese   dai   candidati   utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo  accerti  la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione. 
    14. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili  in  caso
di smarrimento o di  mancato  recapito  delle  proprie  comunicazioni
inviate al candidato quando  cio'  sia  dipendente  da  dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito,
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella  domanda,  nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando. 
    16. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema "Step-One 2019".  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  "Step-One
2019". Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    17.  Ogni  comunicazione  concernente  la  procedura   selettiva,
compreso il calendario della prova scritta e del  colloquio,  nonche'
dei relativi esiti, e' effettuata  attraverso  il  sistema  "Step-One
2019". Data  e  luogo  di  svolgimento  della  prova  scritta  e  del
colloquio sono resi  disponibili  sul  sistema  "Step-One  2019"  con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,  almeno
dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento  delle
stesse.

Art. 5 Commissioni esaminatrici

				Art. 5 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base  dei  criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni  esaminatrici  sono
competenti per l'espletamento  di  tutte  le  fasi  della  selezione,
compresa la formazione  delle  graduatorie  finali  di  merito  o  di
idoneita'. Alle commissioni  esaminatrici  possono  essere  aggregati
membri aggiunti per la  valutazione  della  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici  possono  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per esigenze di  funzionalita'  e  celerita'  della  procedura
selettiva, il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del consiglio  dei  ministri  potra'  nominare  sottocommissioni  per
l'espletamento della prova di idoneita'. 
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  di  cui  all'art.  6,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  consiglio
dei ministri puo' provvedere alla  nomina  di  appositi  comitati  di
vigilanza.

Art. 6 Prova scritta

				Art. 6 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. Le prove scritte di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
distinte per  i  codici  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  3,
consisteranno in un test di venti  quesiti  a  risposta  multipla  da
risolvere in quaranta minuti, con un punteggio  massimo  attribuibile
di trenta punti. 
    La prova, in particolare, sara'  composta  da  dieci  quesiti  di
cultura generale e dieci quesiti volti  a  verificare  le  conoscenze
rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
      A. Funzionario amministrativo (Codice FAM M/TC) 
        diritto pubblico e amministrativo con particolare riferimento
alla  disciplina  del  lavoro  pubblico,  alle  responsabilita'   dei
dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo; 
        elementi di diritto del patrimonio culturale; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      B. Funzionario archeologo (Codice FARL/TC) 
        archeologia e beni archeologici, anche in ambiente  subacqueo
e di archeologia preventiva; 
        tutela, conservazione e valorizzazione, anche al  fine  della
pubblica fruizione, del patrimonio archeologico; 
        conoscenza della lingua inglese. 
    C. Funzionario architetto (Codice FART/TC) 
        architettura e beni architettonici e paesaggistici; 
        tutela, conservazione e valorizzazione, anche al  fine  della
pubblica fruizione, del patrimonio architettonico e paesaggistico; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      D. Funzionario archivista di Stato (Codice FARV/TC) 
        archivistica e beni archivistici su qualsiasi supporto; 
        tutela, conservazione e valorizzazione, anche al  fine  della
pubblica fruizione, del 
        patrimonio archivistico nonche' degli archivi, correnti e  di
deposito, dello Stato; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      E. Funzionario bibliotecario (codice FBI B/TC) 
        biblioteconomia, beni librari e raccolte documentarie; 
        tutela, conservazione e valorizzazione, anche al  fine  della
pubblica  fruizione,  del  patrimonio  bibliografico  nonche'   delle
bibioteche dello Stato; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      F. Funzionario geologo (codice FGEO/TC) 
        principi teorici e applicazioni di geologia, per la tutela  e
conservazione del patrimonio culturale; 
        consistenza dei materiali e del  comportamento  fisicochimico
del bene da tutelare; - conoscenza della lingua inglese. 
      G. Funzionario ingegnere (Codice FI NG/TC) 
        ingegneria nell'ambito della tutela  e  della  valorizzazione
dei beni e delle attivita' culturali; 
        scienza e tecnica delle costruzioni per le strutture; 
        analisi   sismica   delle   strutture   con   interventi   di
consolidamento e risanamento, restauro delle strutture, estimo e  due
diligence immobiliare; 
        elementi di BIM (Building Information Modeling); 
        conoscenza della lingua inglese. 
      H. Funzionario storico dell'arte (Codice FSTO/TC) 
        storia dell'arte e beni di interesse storico e artistico; 
        tutela, conservazione e valorizzazione, anche al  fine  della
pubblica fruizione, del patrimonio storico artistico; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      I. Funzionario tecnologo (Codice FTEC/TC) 
        normativa in materia di appalti pubblici di  cui  al  decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 
        normativa in materia di sicurezza  nei  cantieri  di  cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
        valutazioni tecnico economiche ed analisi costi benefici  per
la verifica dei progetti; - tecniche di programmazione  dei  tempi  e
delle fasi di realizzazione  degli  interventi;  -  conoscenza  della
lingua inglese. 
      J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC) 
        elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio); 
        nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) 
        elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio); 
        nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      L. Assistente alla fruizione, accoglienza e  vigilanza  (codice
AFAV/TC) - elementi di diritto del patrimonio culturale  (codice  dei
beni culturali e del paesaggio); 
        nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        conoscenza della lingua inglese. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1,5 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: 0,10 punti. 
    2. La prova,  che  sara'  articolata  su  differenti  livelli  di
difficolta' in relazione all'area oggetto della selezione, si intende
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    3. La prova si svolgera' esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate  e  con  piu'  sessioni   consecutive   non   contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il  predetto  sistema  "Step-One  2019".  La  data  e  il  luogo   di
svolgimento della prova, nonche' le  misure  a  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica  ovvero  le  misure
vigenti all'atto  di  svolgimento  della  medesima  prova  sono  resi
disponibili sul sistema "Step-One 2019"  almeno  dieci  giorni  prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura   e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema "Step-One 2019". 
    6. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice  o  il  comitato  di   vigilanza   dispone   l'immediata
esclusione dalla procedura selettiva. 
    7. La prova di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  consistera'
in un colloquio di idoneita' finalizzato ad accertare l'idoneita' del
candidato a svolgere le mansioni previste dal  profilo  professionale
relativo ai codici di cui al precedente art. 1, comma 3. Il colloquio
e' finalizzato a verificare: 
      conoscenze tecniche di base  per  lo  svolgimento  dei  compiti
assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo o con il diploma di
istruzione secondaria di primo grado; 
      capacita' manuali e/o tecnico operative riferite  alla  propria
qualificazione e/o specializzazione;  -  capacita'  organizzative  di
tipo semplice. 
    8. I candidati regolarmente iscritti on-l ine,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura selettiva e siano
in regola con il  versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la  prova  prevista  dall'art.  3,
comma 1, lettere a) e b) nella sede, nel giorno e  nell'ora  indicati
sul sistema "Step-One 2019", nel pieno rispetto delle misure a tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero
delle misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova.  I
candidati   devono   presentarsi   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. 
    9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure a  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica  ovvero  le  misure
vigenti  all'atto  di  svolgimento  della  medesima  prova,  comporta
l'esclusione dalla procedura selettiva. 
    10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema "Step-One 2019".

Art. 7 Graduatorie finali

				Art. 7 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente  art.  6,  le
commissioni esaminatrici  stileranno,  per  ciascun  profilo  di  cui
all'art. 1, comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla  base  del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova
selettiva, tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui
al successivo art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 6, comma 1, sara' espressa in trentesimi. 
    3. La graduatoria finale di idoneita', per ciascuno  dei  profili
di cui al precedente art. 6, comma 7, verra' stilata in  applicazione
dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 
    4. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono  trasmesse
dalle  commissioni  esaminatrici  al  Dipartimento   della   funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 8 Preferenze e precedenze

				Art. 8 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
la procedura selettiva; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      u)  gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere completato, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento  ai  sensi  dell'art.   50,   comma   1-quater,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, presso gli uffici per il processo
costituiti ai sensi dell'art. 16-octies, del decretolegge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi
1-bis e  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      c) limitatamente ai posti per  il  Ministero  della  giustizia,
avere svolto, con esito positivo,  il  tirocinio  presso  gli  uffici
giudiziari ai  sensi  dell'art.  73,  comma  14,  primo  alinea,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Costituisce, altresi',  titolo  di  preferenza  a  parita'  di
merito e di titoli l'avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14,  ultimo
alinea, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    5. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    6. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
    7. Il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere
documentato esclusivamente mediante  autocertificazione  sul  sistema
"Step-One 2019". Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di
documentazione e ogni incompletezza dei dati  richiesti  cagioneranno
il mancato riconoscimento  del  titolo.  L'indicazione  di  dati  non
corretti comporta la esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 9 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali e comunicazione dell'esito della procedura selettiva

				Art. 9 
 
 
Validazione e pubblicita' delle graduatorie  finali  e  comunicazione
                dell'esito della procedura selettiva 
 
 
    1. La graduatoria finale di merito o di  idoneita',  per  ciascun
profilo di cui  all'art.  1,  e'  approvata  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta    delle    commissioni    esaminatrici.     Contestualmente
all'approvazione delle graduatorie, il  Dipartimento  della  funzione
pubblica dichiara vincitori i  candidati  utilmente  collocati  nelle
graduatorie finali di merito  o  di  idoneita',  tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2.  Sono  considerati  vincitori  i  soggetti   collocati   nella
graduatoria finale di merito o di idoneita'  in  posizione  utile  ai
fini di cui al successivo art. 10,  sino  ad  esaurimento  dei  posti
disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. 
    3. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono pubblicate
sul      sistema      "Step-One      2019"      e      sul       sito
http://riqualificazione.formez.it -_L'avviso relativo  alla  avvenuta
validazione e alla pubblicazione  delle  predette  graduatoria  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  "Step-One
2019"   e   sul   sito   http://riqualificazione.formez.it   -   Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche  da  altre
pubbliche amministrazioni del territorio regionale di  riferimento  e
di residenza dei candidati inseriti nelle stesse graduatorie.

Art. 10 Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio

				Art. 10 
 
 
           Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui  al
precedente art. 1, comma 3, a cui e'  data  comunicazione  dell'esito
della procedura selettiva mediante  pubblicazione  delle  graduatorie
finali  di  cui  al  precedente  art.  9,  saranno  assunti  a  tempo
determinato, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2  del  presente  bando,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la
disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. 
    2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali
hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione
e lavoro. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato  e'  instaurato  con
l'amministrazione di destinazione mediante la  stipula  di  contratto
individuale di lavoro in regime di tempo  parziale  di  diciotto  ore
settimanali, della durata di diciotto mesi.

Art. 11 Accesso agli atti

				Art. 11 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura selettiva, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Ai  candidati  che  sosterranno  le  prove  sara'  consentito,
mediante l'apposito sistema telematico "atti on-line" disponibile sul
sito  http://riqualificazione.formez.it  e  previa  attribuzione   di
password personale riservata, accedere per via telematica  agli  atti
relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo  della
selezione del  candidato.  A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  "Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione"      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  "accesso  agli
atti Obiettivo convergenza".  La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento
deve essere esibita al momento della  presentazione  presso  la  sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in  apposite  banche  dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della procedura selettiva e delle  graduatorie,  in  archivi
informatici/cartacei per i necessari  adempimenti  che  competono  al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  alle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando,  alle  commissioni  esaminatrici  e  ai  comitati  di
vigilanza in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti  e  dalla  normativa
comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il  Capo  del  Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il  responsabile  del
trattamento e' Formez PA con sede legale e  amministrativa  in  viale
Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente  dell'Area  obiettivo
Ripam. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 Norme di salvaguardia

				Art. 13 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura selettiva oggetto del  presente  bando  non  si
applica tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita' della uniformita' della stessa la disciplina regolamentare
in  materia  di  selezioni  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con  provvedimento  motivato,  puo'   disporre   l'esclusione   dalla
procedura selettiva per difetto  dei  prescritti  requisiti,  per  la
mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in
esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura. 
    5.   Le    amministrazioni    destinatarie    non    procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione alla procedura selettiva. 
      Roma 31 marzo 2022 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Fiori

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