- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 28 del 08-04-2022 →
- Atto numero 22E04308 del 08-04-2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. (22E04308)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 08-04-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. (22E04308)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Data: 08-04-2022
- Scadenza: 08-05-2022
Art. 1 Posti oggetto della procedura selettiva pubblica
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della funzione pubblica
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", e in particolare l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore
delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando
applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
"Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia";
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione della
procedura selettiva pubblica indetta con il presente bando, si avvale
anche dell'Associazione Formez PA;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
Visto in particolare l'art. 50-ter del citato decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
Visto il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per
l'individuazione delle unita' di personale e della relativa area di
inquadramento economico, da assegnare ai Ministeri della cultura,
della giustizia e dell'istruzione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta
del 16 dicembre 2021 sullo schema del sopra richiamato decreto
interministeriale;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e
in particolare l'art. 10;
Sentiti il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia
e il Ministero dell'istruzione;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle
misure vigenti all'atto di svolgimento delle prove selettive;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del
presente bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1
Posti oggetto della procedura selettiva pubblica
1. E' indetta una procedura selettiva pubblica per il
reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non
dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore
settimanali, della durata di diciotto mesi, di cui duecentosettantuno
unita' di area III - F1, ottantaquattro unita' area II - F2 e
duecentootto unita' di area II - F1 nel Ministero della cultura,
mille unita' di area II - F1 nel Ministero della giustizia e
trecentonovantatre' unita' di collaboratore scolastico di categoria
A-1 nel Ministero dell'istruzione.
2. Ai sensi dell'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, sono prioritariamente ammessi alla procedura selettiva i
soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di
formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del
Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle
Regioni previste dal medesimo articolo.
3. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite:
Ministero della cultura
area funzionale III, fascia retributiva F1
A. Funzionario amministrativo (Codice AMM/TC) - una unita'
di personale a tempo determinato;
B. Funzionario archeologo (Codice ARL/TC) - settantatre'
unita' di personale a tempo determinato;
C. Funzionario architetto (Codice ART/TC) - novantasei
unita' di personale a tempo determinato;
D. Funzionario archivista (Codice ARV/TC) - una unita' di
personale a tempo determinato;
E. Funzionario bibliotecario (Codice BIB/TC) - sedici
unita' di personale a tempo determinato;
F. Funzionario geologo (Codice GEO/TC) - sei unita' di
personale a tempo determinato;
G. Funzionario ingegnere (Codice ING/TC) - ventiquattro
unita' di personale a tempo determinato;
H. Funzionario storico dell'arte (Codice STO/TC) - una
unita' di personale a tempo determinato;
L. Funzionario tecnologo (Codice TEC/TC) - cinquantatre'
unita' di personale a tempo determinato;
Area funzionale II, fascia retributiva F2
J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC) -
quarantasei unita' di personale a tempo determinato;
K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) - diciotto unita' di
personale a tempo determinato;
L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza
(Codice AFA/TC) - venti unita' di personale a tempo determinato;
Area funzionale II, fascia retributiva F1
M. Operatore amministrativo gestionale (Codice OAG/TC) -
diciasette unita' di personale a tempo determinato;
N. Operatore tecnico (Codice OTE/TC) - trentotto unita' di
personale a tempo determinato;
O. Operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza
(Codice OFA/TC) - centocinquantatre' unita' di personale a tempo
determinato;
Ministero della giustizia
Area funzionale II, fascia retributiva F1
P. Operatore giudiziario a tempo determinato (Codice
OGI/TG) - mille unita' di personale a tempo determinato;
Ministero dell'istruzione
Categoria A-1
Q. Collaboratore scolastico ATA (Codice ATA/TI) -
trecentonovantatre' unita' di personale a tempo determinato.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente bando, si
applicano in quanto compatibili, le eventuali riserve di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
6. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di cui al successivo art.
7.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i
seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza
dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione
nonche' al momento dell'assunzione:
a) essere o essere stati tirocinanti nell'ambito dei percorsi
di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura,
del Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle
Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
c) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni;
d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
per i profili di funzionario di area funzionale III, fascia
retributiva F1: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica,
laurea magistrale;
per i profili di assistente di area funzionale II, fascia
retributiva F2: diploma di istruzione secondaria di II grado
conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente
riconosciuto;
per i profili di operatore di area funzionale II, fascia
retributiva F1: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di
istruzione secondaria di I grado;
per il profilo professionale di collaboratore scolastico ATA
di categoria A1: diploma di qualifica triennale rilasciato da un
istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola
magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati
e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale,
rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole,
istituti o universita' o altri istituti equiparati della Repubblica.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese
dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove
selettive, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero
dell'istruzione ovvero il Ministero dell'universita' e della ricerca,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove in attesa
dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia
gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure
selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui la
selezione si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana;
k) per i posti da assegnare al Ministero della giustizia:
possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e
j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove con riserva, fermo
restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della presente
procedura selettiva.
Art. 3 Procedura selettiva
Art. 3
Procedura selettiva
1. La selezione e' espletata in base alla procedura di seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e
di area funzionale II, fascia retributiva F2, una prova selettiva
scritta distinta per i relativi codici di cui al precedente art. 1,
comma 3, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgera'
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu'
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti;
b) per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e
di categoria A1, un colloquio di idoneita', secondo la disciplina
dell'art. 6.
2. Per i profili di area funzionale III, fascia retributiva F1, e
per i profili di area funzionale II, fascia retributiva F2, le
commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali di merito
sulla base dei punteggi conseguiti nella prova selettiva e dei titoli
di preferenza e precedenza di cui all'art. 8 del bando.
3. Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di
categoria A1 le commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie
finali sulla base dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all'art. 8 del bando.
4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 3,
in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle eventuali
riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati.
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e
modalita'. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema "Step-One 2019 " messo a disposizione da Formez PA.
2. La domanda puo' essere presentata esclusivamente per il codice
di cui al precedente art. 1, comma 3, corrispondente al tirocinio
formativo che il candidato ha svolto o sta svolgendo.
3. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione alla
procedura esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), compilando il modulo
elettronico sul sistema "StepOne 2019", raggiungibile dalla rete
internet all'indirizzo "https://ripam.cloud", previa registrazione
del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione alla
selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono
essere completati entro le ore 14,00 del trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di scadenza
per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il
termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale
termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello
stesso.
4. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione e' certificata e comprovata da apposita ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio, dal sistema
informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la
presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente,
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione, in caso di piu' invii
della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le
precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
5. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema "Step-One 2019 ". Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine
di scadenza di cui al comma 3 del presente articolo. Il contributo di
ammissione non e' rimborsabile.
6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) di svolgere o di avere svolto il tirocinio nell'ambito dei
percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della
cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'istruzione nelle Regioni previste dall'art. 50-ter del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
j) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva;
k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando, con esplicita indicazione della scuola, istituto o
universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del
voto riportato;
l) di aver proceduto, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
o) il profilo, tra quelli indicati all'art. 1 del presente
bando, per cui si intende partecipare. Per la partecipazione ai posti
presso il Ministero della giustizia, i candidati devono altresi'
dichiarare:
p) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione.
8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step One 2019
dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed
entro e non oltre dieci giorni da tale data; verra' pubblicata sul
portale relativa notizia con le istruzioni per il caricamento. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
11. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione della propria necessita' che dovra' essere opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito
delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step One 2019
dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed
entro e non oltre dieci giorni da tale data; verra' pubblicata sul
portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni
per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
12. Le amministrazioni destinatarie effettuano controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione.
14. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso
di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.
15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando.
16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema "Step-One 2019". Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema "Step-One
2019". Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
possono essere prese in considerazione.
17. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva,
compreso il calendario della prova scritta e del colloquio, nonche'
dei relativi esiti, e' effettuata attraverso il sistema "Step-One
2019". Data e luogo di svolgimento della prova scritta e del
colloquio sono resi disponibili sul sistema "Step-One 2019" con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle
stesse.
Art. 5 Commissioni esaminatrici
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per
ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni esaminatrici sono
competenti per l'espletamento di tutte le fasi della selezione,
compresa la formazione delle graduatorie finali di merito o di
idoneita'. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati
membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua
inglese.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici possono svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura
selettiva, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del consiglio dei ministri potra' nominare sottocommissioni per
l'espletamento della prova di idoneita'.
4. Per lo svolgimento delle prove di cui all'art. 6, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio
dei ministri puo' provvedere alla nomina di appositi comitati di
vigilanza.
Art. 6 Prova scritta
Art. 6
Prova scritta
1. Le prove scritte di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
distinte per i codici di cui al precedente art. 1, comma 3,
consisteranno in un test di venti quesiti a risposta multipla da
risolvere in quaranta minuti, con un punteggio massimo attribuibile
di trenta punti.
La prova, in particolare, sara' composta da dieci quesiti di
cultura generale e dieci quesiti volti a verificare le conoscenze
rilevanti afferenti alle seguenti materie:
A. Funzionario amministrativo (Codice FAM M/TC)
diritto pubblico e amministrativo con particolare riferimento
alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilita' dei
dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo;
elementi di diritto del patrimonio culturale;
conoscenza della lingua inglese.
B. Funzionario archeologo (Codice FARL/TC)
archeologia e beni archeologici, anche in ambiente subacqueo
e di archeologia preventiva;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio archeologico;
conoscenza della lingua inglese.
C. Funzionario architetto (Codice FART/TC)
architettura e beni architettonici e paesaggistici;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio architettonico e paesaggistico;
conoscenza della lingua inglese.
D. Funzionario archivista di Stato (Codice FARV/TC)
archivistica e beni archivistici su qualsiasi supporto;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del
patrimonio archivistico nonche' degli archivi, correnti e di
deposito, dello Stato;
conoscenza della lingua inglese.
E. Funzionario bibliotecario (codice FBI B/TC)
biblioteconomia, beni librari e raccolte documentarie;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico nonche' delle
bibioteche dello Stato;
conoscenza della lingua inglese.
F. Funzionario geologo (codice FGEO/TC)
principi teorici e applicazioni di geologia, per la tutela e
conservazione del patrimonio culturale;
consistenza dei materiali e del comportamento fisicochimico
del bene da tutelare; - conoscenza della lingua inglese.
G. Funzionario ingegnere (Codice FI NG/TC)
ingegneria nell'ambito della tutela e della valorizzazione
dei beni e delle attivita' culturali;
scienza e tecnica delle costruzioni per le strutture;
analisi sismica delle strutture con interventi di
consolidamento e risanamento, restauro delle strutture, estimo e due
diligence immobiliare;
elementi di BIM (Building Information Modeling);
conoscenza della lingua inglese.
H. Funzionario storico dell'arte (Codice FSTO/TC)
storia dell'arte e beni di interesse storico e artistico;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio storico artistico;
conoscenza della lingua inglese.
I. Funzionario tecnologo (Codice FTEC/TC)
normativa in materia di appalti pubblici di cui al decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
normativa in materia di sicurezza nei cantieri di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
valutazioni tecnico economiche ed analisi costi benefici per
la verifica dei progetti; - tecniche di programmazione dei tempi e
delle fasi di realizzazione degli interventi; - conoscenza della
lingua inglese.
J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC)
elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC)
elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (codice
AFAV/TC) - elementi di diritto del patrimonio culturale (codice dei
beni culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1,5 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: 0,10 punti.
2. La prova, che sara' articolata su differenti livelli di
difficolta' in relazione all'area oggetto della selezione, si intende
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi
decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali,
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso
il predetto sistema "Step-One 2019". La data e il luogo di
svolgimento della prova, nonche' le misure a tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure
vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova sono resi
disponibili sul sistema "Step-One 2019" almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio
conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante
pubblicazione sul sistema "Step-One 2019".
6. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata
esclusione dalla procedura selettiva.
7. La prova di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), consistera'
in un colloquio di idoneita' finalizzato ad accertare l'idoneita' del
candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale
relativo ai codici di cui al precedente art. 1, comma 3. Il colloquio
e' finalizzato a verificare:
conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti
assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo o con il diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
capacita' manuali e/o tecnico operative riferite alla propria
qualificazione e/o specializzazione; - capacita' organizzative di
tipo semplice.
8. I candidati regolarmente iscritti on-l ine, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura selettiva e siano
in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova prevista dall'art. 3,
comma 1, lettere a) e b) nella sede, nel giorno e nell'ora indicati
sul sistema "Step-One 2019", nel pieno rispetto delle misure a tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero
delle misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova. I
candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure a tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure
vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova, comporta
l'esclusione dalla procedura selettiva.
10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema "Step-One 2019".
Art. 7 Graduatorie finali
Art. 7
Graduatorie finali
1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente art. 6, le
commissioni esaminatrici stileranno, per ciascun profilo di cui
all'art. 1, comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla base del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova
selettiva, tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui
al successivo art. 8.
2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di
cui al precedente art. 6, comma 1, sara' espressa in trentesimi.
3. La graduatoria finale di idoneita', per ciascuno dei profili
di cui al precedente art. 6, comma 7, verra' stilata in applicazione
dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8.
4. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono trasmesse
dalle commissioni esaminatrici al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 8 Preferenze e precedenze
Art. 8
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
la procedura selettiva;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
u) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere completato, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, presso gli uffici per il processo
costituiti ai sensi dell'art. 16-octies, del decretolegge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
c) limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia,
avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, primo alinea, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di
merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, ultimo
alinea, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98.
5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto
di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
7. Il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere
documentato esclusivamente mediante autocertificazione sul sistema
"Step-One 2019". Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di
documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno
il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non
corretti comporta la esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 9 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali e comunicazione dell'esito della procedura selettiva
Art. 9
Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali e comunicazione
dell'esito della procedura selettiva
1. La graduatoria finale di merito o di idoneita', per ciascun
profilo di cui all'art. 1, e' approvata dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri su
proposta delle commissioni esaminatrici. Contestualmente
all'approvazione delle graduatorie, il Dipartimento della funzione
pubblica dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie finali di merito o di idoneita', tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella
graduatoria finale di merito o di idoneita' in posizione utile ai
fini di cui al successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti
disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti.
3. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono pubblicate
sul sistema "Step-One 2019" e sul sito
http://riqualificazione.formez.it -_L'avviso relativo alla avvenuta
validazione e alla pubblicazione delle predette graduatoria sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
4. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema "Step-One
2019" e sul sito http://riqualificazione.formez.it - Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le graduatorie possono essere utilizzate anche da altre
pubbliche amministrazioni del territorio regionale di riferimento e
di residenza dei candidati inseriti nelle stesse graduatorie.
Art. 10 Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio
Art. 10
Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui al
precedente art. 1, comma 3, a cui e' data comunicazione dell'esito
della procedura selettiva mediante pubblicazione delle graduatorie
finali di cui al precedente art. 9, saranno assunti a tempo
determinato, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 2 del presente bando, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la
disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali
hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione
e lavoro.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato con
l'amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto
individuale di lavoro in regime di tempo parziale di diciotto ore
settimanali, della durata di diciotto mesi.
Art. 11 Accesso agli atti
Art. 11
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura selettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno le prove sara' consentito,
mediante l'apposito sistema telematico "atti on-line" disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di
password personale riservata, accedere per via telematica agli atti
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo della
selezione del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto "Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione" disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale "accesso agli
atti Obiettivo convergenza". La ricevuta dell'avvenuto versamento
deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del
presente bando, alle commissioni esaminatrici e ai comitati di
vigilanza in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a
specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del
trattamento e' Formez PA con sede legale e amministrativa in viale
Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo
Ripam.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13 Norme di salvaguardia
Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura selettiva oggetto del presente bando non si
applica tenuto conto della specialita' della procedura e della
necessita' della uniformita' della stessa la disciplina regolamentare
in materia di selezioni delle amministrazioni destinatarie del
presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei prescritti requisiti, per la
mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in
esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura selettiva.
Roma 31 marzo 2022
Il Capo del Dipartimento: Fiori