MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. (19E03739)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 09-04-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. (19E03739)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 09-04-2019
  • Scadenza: 09-05-2019

Art. 1 Definizioni

IL DIRIGENTE 
                    dell'ufficio per l'istruzione 
                    in lingua slovena/ Ufficio II 
                  dell'ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n.  863  del  18  dicembre  2018  recante  disposizioni
concernenti il concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'accesso  al
profilo  professionale  del  direttore   dei   servizi   generali   e
amministrativi (DSGA); 
    Visti gli allegati al succitato decreto  A,  B  e  C  concernenti
rispettivamente i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento,
laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo  di
accesso alla procedura concorsuale, il programma d'esame e la tabella
di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili; 
    Visto in particolare l'art. 10, comma 2,  del  succitato  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  con
il quale si dispone che il dirigente preposto all'ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia  Giulia,  anche  mediante  delega  al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art.  13,  comma  1,  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando  per
i posti DSGA presso le scuole con lingua di  insegnamento  slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e  secondo  le
modalita' indicate all'art. 2, comma 10; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  il   personale
scolastico del 20 dicembre 2018 che indice un concorso pubblico,  per
esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore
dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nonche'  la
normativa ivi citata nelle premesse,  che  si  intende  integralmente
richiamata; 
    Visto in particolare l'art. 23, comma 1, del sopraccitato decreto
del direttore generale per il personale scolastico, con il  quale  si
dispone che l'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed  esami,  presso  le
istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento  slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano anche mediante  delega  al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art.  13,  comma  1,  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
    Visto l'art. 2, comma 8, del sopraccitato decreto  del  direttore
generale per il personale scolastico, che autorizza dieci  posti  per
l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di personale  del
profilo di direttore dei servizi generali ed  amministrativi  per  le
istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento  slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente "Norme per la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809; 
    Visto, in particolare,  l'art.  15  del  sopramenzionato  decreto
ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809; 
    Richiamata  la  direttiva  n.  3/2018   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione di data 24 aprile 2018; 
    Visto, in particolare,  l'art.  37  del  decreto  legislativo  n.
165/2001; 
    Visto  il   decreto   del   dirigente   titolare   dell'USR   del
Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 23 gennaio  2019,  n.  864,  che
delega il dirigente dell'Ufficio II a indire un apposito bando per  i
posti di DSGA  per  i  posti  disponibili  nelle  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue  sloveno-italiano,
nonche' la gestione complessiva della  procedura  selettiva  de  qua,
inclusa l'adozione di tutti i provvedimenti presupposti,  inerenti  e
conseguenti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      d) USR: Ufficio scolastico  regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia; 
      e) USR - Ufficio II - ufficio di  cui  all'art.  13,  comma  1,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
      f) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
      g) dirigente preposto all'USR: il dirigente  titolare  dell'USR
per il Friuli Venezia Giulia; 
      h) dirigente preposto all'ufficio per  l'istruzione  in  lingua
slovena: dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma  1,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
      i) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che  svolgono
la funzione ispettiva tecnica di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di data 11  febbraio  2014,  n.
98; 
      l) DM o decreto ministeriale: decreto del 18 dicembre 2018,  n.
863, recante disposizioni concernenti  il  concorso,  per  titoli  ed
esami, per  l'accesso  al  profilo  professionale  di  direttore  dei
servizi generali ed amministrativi (DSGA); 
      m)  personale  ATA:   personale   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario del comparto scuola; 
      n) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2 Concorso e posti

				Art. 2 
 
 
                          Concorso e posti 
 
 
    1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a  dieci
posti per l'accesso al profilo professionale  di  DSGA  (area  D  del
personale  ATA)  esclusivamente  presso  gli  istituti  e  scuole  di
istruzione primaria e secondaria con lingua d'insegnamento slovena  e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Il concorso e' bandito per la copertura  dei  posti  che  si  prevede
risulteranno vacanti e disponibili negli anni  scolastici  2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021. 
    2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale  e  per
il numero di posti messi a concorso esclusivamente per le scuole  con
lingua   d'insegnamento   slovena   e   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano  del  Friuli-Venezia  Giulia,   come   indicato   al
successivo comma 7. 
    3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza  italiana  o  di
uno degli stati membri dell'Unione europea oppure della  cittadinanza
di uno stato  diverso  da  quelli  appartenenti  all'Unione  europea,
qualora ricorrano le  condizioni  di  cui  all'art.  38  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7  della
legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea,  delle
lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A
del  decreto  ministeriale  ovvero  di  analoghi  titoli   conseguiti
all'estero considerati equipollenti  o  equivalenti  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    4. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al  precedente  comma  4,  sono
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi  che,
alla data di entrata in vigore della predetta legge,  hanno  maturato
almeno tre interi anni di servizio,  anche  non  continuativi,  sulla
base di incarichi annuali,  negli  ultimi  otto,  nelle  mansioni  di
direttore dei servizi generali ed amministrativi svolti nelle  scuole
con  lingua  d'insegnamento  slovena  o  con  insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia,  anche  in  mancanza  del
requisito culturale di cui  alla  tabella  B  allegata  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  comparto
scuola  sottoscritto  in  data  29   novembre   2007   e   successive
modificazioni. 
    5. Il trenta per cento dei posti messi a concorso  nella  singola
regione e' riservato al  personale  ATA  di  ruolo  in  possesso  dei
requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 
    6. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    7. Le procedure concorsuali sono espletate  a  livello  regionale
per il numero di posti di seguito indicato: 
 
 ===================================================================
 |                               |   Numero posti  | Posti riserva |
 |              Sede             |    concorso     |      30%      |
 +===============================+=================+===============+
 | Friuli-Venezia Giulia - scuole|                 |               |
 |   con lingua d'insegnamento   |                 |               |
 |  slovena e con insegnamento   |                 |               |
 |  bilingue italiano - sloveno  |        10       |       3       |
 +-------------------------------+-----------------+---------------+

Art. 3 Titoli di preferenza e riserva

				Art. 3 
 
 
                   Titoli di preferenza e riserva 
 
 
    1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza. 
    2. In particolare, si applicano le riserve  di  cui  all'art.  7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice  dell'ordinamento  militare.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della
legge n. 68/1999  e  che  non  possono  produrre  il  certificato  di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego  poiche'  occupati
con contratto a tempo determinato alla data di  scadenza  del  bando,
indicheranno la data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in
precedenza la certificazione richiesta. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione. 
    6. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    7. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Art. 4 Requisiti generali di ammissione

				Art. 4 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il  possesso,  entro
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di  cui  al
successivo art. 6, dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; 
      b) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  e  laurea
magistrale (LM) di  cui  all'Allegato  A  del  decreto  ministeriale,
ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti
o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I  titoli  accademici
rilasciati dalle  universita'  straniere  saranno  considerati  utili
purche'  riconosciuti  equiparati  alle  lauree  suddette  ai   sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a  pena
di  esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equiparazione al  corrispondente  titolo  di  studio  rilasciato
dalle universita' italiane in base alla  normativa  vigente  o  della
richiesta  di  riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la
presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva
la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla  data  di
entrata in vigore della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  abbiano
maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto,  nelle  mansioni
di direttore dei servizi generali ed amministrativi,  di  partecipare
alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza
dei predetti titoli di studio; 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini del possesso  della  predetta  idoneita',
l'amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo gli aventi titolo  all'assunzione  in  base  alla
vigente normativa; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
      f)  un'adeguata  conoscenza,  attiva  e  passiva  della  lingua
slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento; 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso.

Art. 5 Requisiti particolari di ammissione

				Art. 5 
 
 
                 Requisiti particolari di ammissione 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del  decreto  MIUR  8  ottobre
2015, n. 809, e' richiesta un'adeguata conoscenza, attiva  e  passiva
della  lingua  slovena,  commisurata  al  profilo  professionale   di
riferimento.

Art. 6 Esclusione dal concorso

				Art. 6 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza  dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'USR  -  Ufficio  II
dispone in qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'eventuale
stipula del  contratto  individuale  di  lavoro,  l'esclusione  dalla
procedura concorsuale.

Art. 7 Domanda di partecipazione, modalita' e termini

				Art. 7 
 
 
           Domanda di partecipazione, modalita' e termini 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   puo'   essere
presentata unicamente per la regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  deve
essere inviata, esclusivamente sul modello  pubblicato  sull'apposito
spazio informativo (Natecaj),  presente  nella  home  page  del  sito
internet dell'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia   (www.scuola.fvg.it),   dall'utenza   personale   di    posta
elettronica certificata del  richiedente  al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it  L'e-mail
deve riportare il seguente  oggetto:  Concorso  DSGA  scuole  slovene
2019. Le istanze presentate con modalita' diverse non  saranno  prese
in considerazione. 
    2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in  modo  difforme  o  incompleto  rispetto  al  modello   succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale stato  estero  di
nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza  (via,  indirizzo,  numero  civico,
comune, codice di avviamento postale)  e  di  domicilio  (se  diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di  posta
elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato  si  impegna  a  far
conoscere tempestivamente le  variazioni  tramite  posta  elettronica
certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 
    L'amministrazione scolastica non  assume  alcuna  responsabilita'
per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria  e/o  certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo
rispetto  a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore; 
      d)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici  nello  stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i  procedimenti  a  carico  e  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      i) la piena conoscenza della lingua slovena scritta e  parlata,
commisurata al profilo professionale richiesto, ai sensi dell'art. 15
del DM 8 ottobre 2015, n. 809; 
      j) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e  titoli,  danno
luogo a preferenza; 
      l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
ed in particolare l'appartenenza alle  categorie  destinatarie  delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli  articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66; 
      m) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita   certificazione   rilasciata   dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non  oltre  trenta
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione  al  concorso  o  in  formato  elettronico
mediante posta elettronica certificata  all'indirizzo  dell'USR  o  a
mezzo di raccomandata postale con avviso di  ricevimento  indirizzata
all'USR - Ufficio II; 
      n) per i candidati di cui all'art. 2, comma  4,  il  titolo  di
studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di  ammissione,
all'art.  4,  comma  1,  lettera   c),   con   l'esatta   indicazione
dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito, del voto riportato. Qualora il  titolo  di  accesso
sia stato conseguito  all'estero,  devono  essere  altresi'  indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del  termine
per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 
      o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4: 
        1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la  data
di  nomina  in  ruolo  nel  profilo   professionale   di   assistente
amministrativo; 
        2) l'indicazione degli istituti  scolastici  presso  i  quali
hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e  dei  periodi  di  servizio
prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali; 
      p) i titoli valutabili ai sensi  dell'Allegato  C  del  decreto
ministeriale: 
        1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve
indicare  l'universita'  o  l'istituto   universitario   italiano   o
straniero o l'istituzione o  le  istituzioni  formative  pubbliche  o
private che lo hanno rilasciato,  la  denominazione  e  la  data  del
conseguimento;  se  il  titolo  e'  stato  conseguito  all'estero  il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il
titolo  stesso  e'  stato   riconosciuto   o   della   richiesta   di
riconoscimento  entro  la  data  del  termine  per  la  presentazione
dell'istanza di partecipazione; 
        2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o
l'amministrazione presso la quale e' stato svolto  il  servizio,  con
l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 
      q) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni; 
      r) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 2, comma 5, aventi diritto alla riserva del trenta per cento
dei posti; in tal  caso  il  candidato  dovra'  indicare  la  sede  e
l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo. 
    3. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    4. L'USR - Ufficio II provvede alla  verifica  della  veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai  partecipanti  alla  procedura,  i
quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto  il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false  o  mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 8 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova preselettiva e delle prove scritte,  da  personale  individuato
dall'USR - Ufficio II. 
    2.  Il  candidato  disabile,  che   richieda   l'assegnazione   e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla Commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR -  Ufficio
II competente, oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1, entro e non  oltre
trenta giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,   unitamente   alla
specifica autorizzazione all'USR - Ufficio II al trattamento dei dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni  che
la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata   a
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  e'  ammesso
alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le  modalita'  e
nei termini di  cui  al  precedente  comma  2,  della  documentazione
comprovante  la  patologia  da  cui  e'  affetto  ed  il   grado   di
invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata  dovra'
dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR - Ufficio II oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1.

Art. 9 Commissioni esaminatrici

				Art. 9 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1.  Con  decreto   del   dirigente   preposto   all'ufficio   per
l'istruzione  in  lingua   slovena   e'   nominata   la   commissione
esaminatrice del concorso, sulla  base  dei  criteri  indicati  dalla
direttiva  del  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente  e  i  componenti
delle commissioni,  ivi  compresi  i  membri  supplenti  e  i  membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul  sito  internet  dell'USR.  Gli  aspiranti   forniranno   formale
dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti  per  far  parte
delle  commissioni,  la  mancanza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 
    2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e  da
due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in  quiescenza
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede
di prova orale, la commissione e' integrata da un componente  esperto
in  lingua  inglese  e  da  un  ulteriore   componente   esperto   in
informatica. 
    3. Il presidente e i componenti sono designati  fra  i  dirigenti
scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli  del  MIUR
con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni;  un
componente e' designato tra i DSGA con  un'anzianita'  nel  ruolo  di
almeno cinque anni. 
    4.  I  componenti  aggregati  esperti  di  lingua  inglese   sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 
    5. I componenti aggregati esperti di informatica  sono  designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico. 
    6. Per il presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati,  e'  prevista  l'eventuale  nomina  di  un  supplente.  Il
presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i  supplenti,
devono possedere i requisiti indicati dal presente bando. 
    7. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 
    8.  Salvo  i  casi  di  motivata  impossibilita',  e'   garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti  delle  commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 
    9.  Per  i  compensi  dei  componenti  delle  commissioni,  delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122.

Art. 10 Requisiti dei componenti delle commissioni

				Art. 10 
 
 
             Requisiti dei componenti delle commissioni 
 
 
    1. I dirigenti  scolastici  e  i  DSGA  che  aspirano  ad  essere
nominati  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  devono   aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni in  un'istituzione
scolastica. 
    2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli  del  MIUR  che
aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per  almeno  cinque
anni. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni esaminatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
      a.  prestare  o  aver  prestato  servizio   nelle   istituzioni
scolastiche con lingua d'insegnamento slovena; 
      b. avere, oltre  a  quella  della  lingua  italiana  scritta  e
parlata, conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, ai  sensi
dell'art. 15 del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809; 
      c. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento  equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto  del
direttore generale per il  personale  della  scuola  31  marzo  2005;
attivita' di ricerca scientifica  sulla  base  di  assegni  ai  sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  ovvero
dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito
delle materie oggetto d'esame.

Art. 11 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso

				Art. 11 
 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente della commissione 
                e delle sottocommissioni del concorso 
 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente  e  componente  aggregato  della   commissione   e   delle
sottocommissioni del concorso: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    2. I presidenti, i componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
commissioni del concorso, inoltre: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
      b. non debbono essere parenti o affini entro  il  quarto  grado
con un concorrente, ne' esserne coniugi; 
      c. non debbono svolgere, o aver  svolto  nell'anno  antecedente
alla  data  di  indizione  del  concorso,  attivita'   o   corsi   di
preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; 
      d.  non  debbono   essere   stati   destituiti   o   licenziati
dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni  di  salute  o  per
decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 12 Prove d'esame

				Art. 12 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle prove scritte  di  cui  all'art.
13, nella prova orale di cui all'art.  14  e  nella  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 15. 
    2. I programmi  concorsuali  sono  indicati  all'Allegato  B  del
decreto ministeriale.

Art. 13 Prova scritta

				Art. 13 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione  al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui al precedente art. 4 del  presente  bando  sono  ammessi,  con
decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua
slovena, da pubblicarsi nel sito internet dell'USR,  a  sostenere  le
seguenti prove scritte: 
      a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta
a verificare la preparazione dei candidati  sugli  argomenti  di  cui
all'Allegato B del decreto ministeriale; 
      b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione  di
un caso concreto attraverso la redazione di un atto su  un  argomento
di cui all'Allegato B del decreto ministeriale. 
    2. La prova scritta si svolge nella data e nella sede individuata
dall'USR - Ufficio II; 
    3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e'  pari
a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali  tempi  aggiuntivi
di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di  trenta  punti  ciascuna.  A  ciascuno  dei  sei
quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1,  lettera  a),
la commissione assegna un punteggio compreso tra zero  e  cinque  che
sia multiplo intero di 0,5. Alla  prova  teorico-pratica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna  un  punteggio
compreso tra zero e trenta. La commissione procede  prioritariamente,
per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,
lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un  punteggio  nella
predetta prova  inferiore  a  ventuno  punti,  non  si  procede  alla
correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova  orale  i
candidati  che  abbiano  conseguito,  in  ciascuna  delle  prove,  un
punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte  e'  dato
dalla media aritmetica dei  punteggi  conseguiti  in  ciascuna  delle
prove. 
    5. Le tracce delle prove scritte di cui al comma 1 lettera  a)  e
b)  del  presente  articolo  sono   predisposte   dalla   commissione
esaminatrice secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato B
del decreto ministeriale. La commissione predispone tre tracce per la
prova di cui al comma 1, lettera a) e tre tracce per la prova di  cui
al comma 1, lettera b). 
    6. La griglia di valutazione della prova scritta  e'  predisposta
dalla commissione esaminatrice e opportunamente riadattata in ragione
della specificita' del presente bando, sulla base della  griglia  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui   all'art.   8   del   decreto
ministeriale. La  griglia  di  valutazione  e'  pubblicata  sul  sito
internet dell'USR prima dell'espletamento della prova scritta. 
    7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR sono resi
noti il giorno  e  l'ora  di  svolgimento  delle  prove  scritte.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    8. L'elenco della sede della prove scritte, individuata  dall'USR
- Ufficio II, l'esatta ubicazione, l'indicazione  della  destinazione
dei  candidati  distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le  ulteriori
istruzioni operative sono comunicate  almeno  quindici  giorni  prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  sul
sito internet dell'USR. Tale pubblicazione ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  a  qualsiasi  causa  dovuta,  comporta  l'esclusione  dal
concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non  sia
possibile  l'espletamento  delle   prove   scritte   nelle   giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti. 
    10. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    11. I candidati possono  utilizzare  esclusivamente  leggi,  atti
aventi  forza  di  legge,  fonti  di  rango  secondario  e  contratti
collettivi nazionali del  lavoro  (ivi  compresi  codici  o  raccolte
normative),  purche'  non  commentati  o  annotati  con  dottrina   e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di  appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi  manuali,  circolari  ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo. 
    12. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR  -
Ufficio II ai commissari di vigilanza scelti  dal  medesimo  ufficio.
Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono  i  requisiti
generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita'  previsti
per i componenti della commissione esaminatrice dal  precedente  art.
10. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR  -  Ufficio
II istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,  formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    13. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi  ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    14. Entrambe le prove si svolgeranno in parte in lingua  italiana
ed in parte in lingua slovena.

Art. 14 Prova orale

				Art. 14 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione  professionale  del
candidato sulle medesime e  sulla  capacita'  di  risolvere  un  caso
riguardante la funzione di DSGA; 
      b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c.  una  verifica  della  conoscenza   della   lingua   inglese
attraverso  la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto   dalla
commissione. 
    3. La prova orale ha una durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 
    5. La griglia di valutazione della  prova  orale  e'  predisposta
dalla  commissione  esaminatrice  ed  opportunamente  riadattata   in
ragione della specificita'  del  presente  bando,  sulla  base  della
griglia del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale. La griglia di  valutazione  e'  pubblicata  sul
sito internet dell'USR prima dell'espletamento della prova orale. 
    6. Con avviso da pubblicarsi sul sito  internet  dell'USR  almeno
venti giorni prima dell'inizio della prova orale sono  resi  noti  la
sede,  la  data  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nelle prove scritte. 
    7. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina
i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame nonche'  sceglie  i  testi  in  lingua  inglese  da  leggere  e
tradurre. Tali quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  previa
estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche  quesiti  unici,
atti a una verifica complessiva delle materie d'esame. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    11. Il colloquio si svolgera' in parte in lingua  slovena  ed  in
parte in lingua italiana.

Art. 15 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 15 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio  massimo  che
puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti. 
    2. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove orali. 
    4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi  e
si ottiene dalla somma della media dei voti  conseguiti  nelle  prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli. 
    5. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva  e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza dai benefici, all'USR - Ufficio  II  competente,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  oppure  a   mezzo   posta
elettronica certificata  (PEC)  all'indirizzo  indicato  all'art.  6,
comma 1. 
    Tale documentazione non e' richiesta nel  caso  in  cui  l'USR  -
Ufficio II ne sia gia' in possesso o ne possa disporre  richiedendola
ad  altre  pubbliche  amministrazioni  purche'  l'amministrazione   e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e'  depositata  siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    6. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.

Art. 16 Predisposizione delle prove

				Art. 16 
 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
 
    1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13,  contestualmente  ai
contenuti previsti dall'allegato B  del  decreto  ministeriale,  sono
predisposte dalla commissione esaminatrice.

Art. 17 Graduatorie

				Art. 17 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla  compilazione  della
graduatoria regionale di merito, composta da un  numero  di  soggetti
pari, al massimo, ai  posti  messi  a  concorso  su  base  regionale,
determinato all'art. 2, comma 8, e aumentato di  una  quota  pari  al
venti per cento dei posti messi a bando  per  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento  bilingue  sloveno-italiano
della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con  arrotondamento
all'unita' superiore. 
    2. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua  slovena  e
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero. 
    3.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al  loro
esaurimento. 
    4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo,  al  periodo
di prova ai sensi  del  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il  consenso
dell'interessato,  i  soggetti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Art. 18 Assunzione in servizio

				Art. 18 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art.  39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  il  candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a  stipulare  un  contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di  un  rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  ed  assegnato  ai
ruoli provinciali esclusivamente sui posti disponibili e  vacanti  di
cui all'allegato sub B. 
    2. La costituzione del rapporto di lavoro, che  potra'  avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta'  assunzionali  maturate,  e',
comunque,  subordinata  all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto  di  lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 
    4. Se l'avente titolo,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per  un  periodo  non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a  quello  dell'immissione
in ruolo. 
    6.  A  conclusione  della  procedura  selettiva  verra'   redatta
apposita graduatoria di merito. I candidati utilmente collocati nella
predetta graduatoria hanno diritto all'assunzione esclusivamente  sui
posti disponibili presso le  istituzioni  scolastiche  della  Regione
autonoma del Friuli-Venezia Giulia con lingua d'insegnamento  slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, come da allegato elenco
sub  A,  in  ragione  della  specifica   qualificazione   linguistica
richiesta. 
    7. L'eventuale  scorrimento  della  graduatoria  potra'  avvenire
esclusivamente su  posti  resisi  disponibili  e  vacanti  presso  le
istituzioni scolastiche di cui all'allegato sub B.

Art. 19 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 19 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. Gli aventi  titolo  all'immissione  in  ruolo  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche  amministrazioni  sono   sostituiti   dalle   dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 20 Accesso agli atti del concorso

				Art. 20 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori  della  commissione,
la  tutela  dell'anonimato   e   la   speditezza   delle   operazioni
concorsuali.

Art. 21 Ricorsi

				Art. 21 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente   della   Repubblica   oppure   ricorso
giurisdizionale al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 22 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 22 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  e  secondo  i  termini  e  le
modalita'  indicate  nell'informativa  sul   trattamento   dei   dati
personali. 
    2. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati presso la sede dell'USR  -  Ufficio  II  a  cui  sono  state
indirizzate  le  domande  di  partecipazione  al  concorso   e   sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle  graduatorie
finali di merito  sono  successivamente  raccolti  e  trattati  anche
presso una banca dati automatizzata  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n.  76/A  -  00153
Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte dell'USR ovvero dell'USR - Ufficio II. 
    3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture  dell'amministrazione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  o
alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    5. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    6.  Tali  diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'USR - Ufficio II competente per  la  procedura  concorsuale  cui
l'interessato ha partecipato.

Art. 23 Norme di salvaguardia

				Art. 23 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto del MIUR del 18 dicembre 2018, n. 863,
al decreto del direttore generale per il personale scolastico del  20
dicembre 2018, n. 2015, al testo unico e le altre disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Trieste, 19 marzo 2019  
 
                                              Il dirigente: Giacomini

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Istituto comprensivo Aurisina con lingua d'insegnamento slovena -
    Duino-Aurisina (TS);
    Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d'insegnamento
    slovena - San Dorligo della Valle (TS);
    I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d'insegnamento slovena -
    Trieste;
    Liceo scientifico France Prešeren con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Istituto comprensivo di Doberdo' del Lago (GO) con lingua
    d'insegnamento slovena;
    Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d'insegnamento
    slovena;
    I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d'insegnamento slovena -
    Gorizia;
    Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano
    Paolo Petricig - San Pietro al Natisone (UD).

Allegato 2

  1. 	Allegato B 
    Istituto comprensivo Opicina con lingua d'insegnamento slovena -
    Trieste;
    Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Istituto comprensivo Vladimir Bartol con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Istituto comprensivo Aurisina con lingua d'insegnamento slovena -
    Duino-Aurisina (TS);
    Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d'insegnamento
    slovena - San Dorligo della Valle (TS);
    I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d'insegnamento slovena -
    Trieste;
    I.T.S. Žiga Zois con lingua d'insegnamento slovena - Trieste;
    Liceo scientifico France Prešeren con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d'insegnamento
    slovena - Trieste;
    Istituto comprensivo di Doberdo' del Lago (GO) con lingua
    d'insegnamento slovena;
    Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d'insegnamento
    slovena;
    I.S.I.S. Cankar-Zois-Vega con lingua d'insegnamento slovena -
    Gorizia;
    I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d'insegnamento slovena -
    Gorizia;
    Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano
    Paolo Petricig - San Pietro al Natisone (UD).

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