MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2021. (21E03658)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 09-04-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Anno 2021. (21E03658)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 09-04-2021
  • Scadenza: 09-05-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali"  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione   digitale"   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-Legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare,  i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  Militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare,  i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, in data 9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante "Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici"; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  "Codice  dell'ordinamento  militare",
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  Armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
"Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche",
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo  12  dicembre
2017, n. 228; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
Polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2017,
concernente, tra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo Forestale
dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto legislativo 12 dicembre  2017,  n.  228  recante
"Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione  dei
ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021); 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  664-bis,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del
ruolo forestale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  relazione  ai  posti
disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  e  con
riserva non superiore al venti per cento  dei  posti  disponibili,  i
militari   in   servizio   permanente   dell'Arma   dei   carabinieri
appartenenti ai ruoli  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti,  degli
appuntati e carabinieri; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  soddisfare   specifiche   esigenze
dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale,  ambientale
e  agroalimentare  mediante  l'indizione,  per  l'anno  2020,  di  un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento  di  ufficiali  in
servizio permanente nel Ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0060773 del  30  marzo  2021
con la quale il  I  Reparto  personale  dello  Stato  Maggiore  della
difesa, esprime il previsto nulla osta e  autorizza  l'emissione  del
bando in questione per l'anno 2021; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  soddisfare   specifiche   esigenze
dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale,  ambientale
e  agroalimentare  mediante  l'indizione,  per  l'anno  2021,  di  un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento  di  ufficiali  in
servizio permanente nel Ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero  delle  domande  presentate,  fosse
ritenuto compatibile con  le  esigenze  di  selezione  dell'Arma  dei
Carabinieri  e  con  i  termini  di   conclusione   della   procedura
concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari  a  venti
volte  quello  dei  posti  previsti,  offra  adeguata   garanzia   di
selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale
dell'Arma dei Carabinieri cosi' ripartiti: 
      a) nove posti, per  i  cittadini  italiani  che  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto; 
      b)  due  posti,  per  i  militari  dell'Arma  dei   Carabinieri
appartenenti   ai   ruoli   Ispettori,   Sovrintendenti,   Appuntati,
Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali  degli  Ispettori,
Sovrintendenti,    Appuntati,    Carabinieri,    Periti,    Revisori,
Collaboratori  e  Operatori,  che  abbiano   riportato,   nell'ultimo
biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente", e che alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto. 
    2. Dei nove posti a concorso,  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), del presente articolo, uno e' riservato al coniuge  e  ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   Armate
(compresa l'Arma dei Carabinieri) e delle Forze di  Polizia  deceduto
in  servizio  e  per  causa  di   servizio.   Il   posto   riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari  idonei,
sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
lettere a) e b), del presente  articolo  potranno  subire  modifiche,
fino alla data di approvazione della relativa graduatoria  finale  di
merito, qualora fosse necessario soddisfare  esigenze  dell'Arma  dei
Carabinieri connesse  alla  consistenza  degli  ufficiali  del  ruolo
Forestale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  "www.difesa.it"  e
"www.carabinieri.it", definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso possono partecipare, i cittadini che, alla data di
scadenza del termine di presentazione  delle  domande,  indicata  nel
successivo art. 3, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei Carabinieri
ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri; 
        2) 34° anno di eta', se ufficiali  in  ferma  prefissata  che
abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
        3) 50° anno di eta', se militari  dell'Arma  dei  Carabinieri
appartenenti ai  ruoli  forestali  degli  Ispettori,  Sovrintendenti,
Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori
dell'Arma stessa; 
        4) 32° anno di eta',  se  non  appartenenti  alle  precedenti
categorie. 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di uno dei titoli di  studio  appartenenti
alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo  unico
appresso indicate: 
        scienze e tecnologie agrarie (LM-69); 
        scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73); 
        scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75); 
        scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86); 
        architettura del paesaggio (LM-03); 
        architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04); 
        giurisprudenza (LMG-01); 
        scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 
        ingegneria civile (LM-23); 
        ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); 
        scienze della sicurezza (LM-26); 
        ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); 
        pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); 
        biologia (LM-6); 
        biotecnologie agrarie (LM-7); 
        scienze della natura (LM-60); 
        scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 
        scienze geofisiche (LM-79). 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Per  i  titoli  di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,   e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il  candidato  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle  Forze  Armate  o  di  Polizia,  per
motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita   militare,   a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale  di  condanna,  ne'  si
trovino in situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione  ovvero  la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei Carabinieri; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) non avere in atto un  procedimento  disciplinare  avviato  a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g)  che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione  perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo  ha  commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale
(solo se militari in servizio permanente); 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      k) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a "eccellente", ovvero in caso di rapporto  informativo  un  giudizio
equivalente; 
      n) se concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8  luglio  1998,  n.
230,  a  meno   che   abbiano   presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso,  la  dichiarazione  potra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; 
      o) non abbiano  riportato,  nel  precedente  biennio,  sanzioni
disciplinari registrate a matricola. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo  biennale  sono  subordinati  al  riconoscimento  del
possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare  incondizionato  quali  ufficiali  in  servizio   permanente
dell'Arma dei Carabinieri, da accertarsi con le modalita' di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  Magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.  L'accertamento  di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma  dei  Carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3,  comma  1.
Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettera a) e k), e
i requisiti di cui al precedente comma  2,  devono  essere  mantenuti
sino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata  sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella   Gazzetta   ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".  Se  il  termine
coincide con  un  giorno  festivo,  questo  e'  prorogato  al  giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi, per tempo, di uno tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      credenziali SPID con livello  di  sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta nazionale  dei  servizi  (CNS),  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una  volta  autenticatosi  nel  sito,  il  concorrente  dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. 
    6. La procedura chiedera' al concorrente di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000 ,   n.   445,   deve
dichiarare: 
      a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione puo'  essere  presentata  solo  per  una
delle lettere di cui al precedente art. 1, comma 1; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) il proprio stato civile; 
      d) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il
concorrente  dovra'   segnalare,   altresi',   all'indirizzo   e-mail
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  al  predetto  Centro   nazionale   di
selezione e reclutamento,  ogni  variazione  del  recapito  indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      f) il Comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di  pena,
i procedimenti a carico e ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella  presso  la  quale  pende  un  procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e   contenzioso,
all'indirizzo   e-mail    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it    qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente; 
      h) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      j) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  Armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiale  di  complemento  o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio  del
corso Allievi ufficiali di complemento o del corso Allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata,  il  numero,  la  tipologia  dello  stesso   e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 
        1) se ufficiale di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiale in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del  corso
formativo; 
        3) se ufficiale delle  Forze  di  completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; 
      l)  il  centro  documentale  (ex  distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo/capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  Regione  Aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica Militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza; 
      m) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
      n) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua; 
      o)  l'eventuale  possesso  di  certificazione   di   conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9,  certificate  con  sistema
STANAG/NATO o "Common European Framework of Reference for languages -
CEFR", risultante da attestato in corso di  validita'  rilasciato  da
"ente certificatore" riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione  (da
consegnare all'atto della presentazione per le  prove  di  efficienza
fisica) in corso di validita'; 
      p) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9; 
      q) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata  legale
del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso cui  e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di  conseguimento
e il voto riportato. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. 
      r) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.
98. Il concorrente  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 6; 
      u) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      v) di  prestare  il  proprio  consenso  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101,  al  Regolamento  (UE)  2016/679  del  garante  per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di  una  nuova  che  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso e  dichiarati  nella  domanda  stessa.  La
predetta documentazione potra' essere consegnata, anche  sotto  forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
8, salvo eventuali  successive  modifiche  della  procedura  medesima
tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti
i concorrenti, sul  sito  www.carabinieri.it  nell'area  dedicata  al
concorso. 
    11. Fermo restando che la domanda presentata on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' sottoscritte  e  inviate  nei  termini  e  con  le  modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino  formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. Copia delle  domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate dai militari in servizio  dovranno  essere  consegnate  al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 14. 
    12.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche  in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    13.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo  il  candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    14. Il concorrente, se militare in  servizio,  dovra'  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente  presso  cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare  le  incombenze  di
cui al successivo art. 4.

Art. 4 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

				Art. 4 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
    1. I reparti/enti/comandi alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso,  dovranno
inoltrare al rispettivo Comando di Corpo: 
      a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati; 
      b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione, con  la  compilazione  di  una  scheda  valutativa  o
rapporto  informativo  o  dichiarazione  di  mancata   redazione   di
documentazione caratteristica per "partecipazione  al  concorso,  per
titoli ed esami, per la nomina a Tenente in servizio  permanente  nel
ruolo Forestale"; 
      c) foglio matricolare. 
    I Comandi di Corpo,  all'atto  della  ricezione  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente  alla
verifica del possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale  tempestiva
esclusione. 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n.  119  -  00191  -  Roma,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. 
    Per  i  militari  in  servizio  nell'Arma  dei   Carabinieri   la
trasmissione di  detta  documentazione  potra'  avvenire  avvalendosi
dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi  interni).
Per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad  altre  Forze
Armate/Corpi Armati  dello  Stato,  la  trasmissione  della  medesima
documentazione  potra'  avvenire  attraverso  l'invio  tramite  posta
certificata   all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it   ovvero
spedizione per raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  al  seguente
indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119  CAP  00191  Roma  oppure  a
mezzo corriere. 
    2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda  di
partecipazione al  concorso  dichiarano  di  aver  prestato  servizio
militare volontario, la documentazione di cui al precedente  comma  1
sara'  acquisita  d'ufficio  dal  Comando  generale   dell'Arma   dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso.

Art. 5 Svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) eventuale prova di preselezione; 
      b) una prova scritta; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psico-fisici 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 6 Commissioni

				Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  l'eventuale  prova   di
preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli  di
merito, per le  prove  orali  per  la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado  non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali  puo'  essere  sostituito
con un docente universitario o di istituto di  istruzione  secondaria
di secondo grado ovvero  con  un  tecnico  o  esperto  nelle  materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione; 
      c)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione
della difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ovvero  da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti  anche
ad altra amministrazione, in qualita' di  membri  aggiunti,  i  quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
(C.N.S.R.) presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici, in servizio  presso  il  Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale  dell'Arma
dei Carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei  quali  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado,  il  meno  anziano  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
(C.N.S.R.); 
      b) ufficiali con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il  Centro  nazionale
di selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il  meno  elevato  in  grado  o,  a
parita' di grado, il meno anziano  svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3,  4  e  5,  del
presente articolo, possono  avvalersi  per  la  parte  di  rispettiva
competenza del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma dei
Carabinieri  e  della  collaborazione  di  personale   specialistico,
tecnico    ovvero    esperto    del    settore,     anche     esterno
all'amministrazione.

Art. 7 Eventuale prova di preselezione

				Art. 7 
 
                   Eventuale prova di preselezione 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti con riserva  di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso a un'eventuale prova di preselezione. 
    2.  La  presentazione  dei  candidati  dovra'  avvenire  con   le
modalita' e le indicazioni circa la  data,  l'orario  e  la  sede  di
svolgimento della suddetta  prova  che  saranno  rese  note  mediante
avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e  www.difesa.it  che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa
- direzione generale per il personale militare  -  Ufficio  relazioni
con il pubblico - viale dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma,  tel.
06517051012. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere  di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova nei precitati siti. 
    3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data  notizia  dell'eventuale  mancato  svolgimento  della  prova  di
preselezione, qualora in base al numero  dei  concorrenti  non  sara'
ritenuto opportuno effettuarla. 
    4. Qualora non si  verifichi  quanto  prospettato  al  precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede  e  nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello   Stato,   della   ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di  penna  a  sfera  a
inchiostro  indelebile  nero.  Coloro  che  risulteranno  assenti  al
momento dell'inizio della prova saranno considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore  ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6  e  all'art.  259,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
34/2020. Se la prova verra'  svolta  in  piu'  di  una  sessione  non
saranno  previste  riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale  di  selezione  e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore  13.00  del  giorno  lavorativo  antecedente  (sabato  e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni. 
    5. Argomenti, modalita' di svolgimento e  calcolo  del  punteggio
della prova sono riportati nell'Allegato "A", che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    6. La prova si svolgera' secondo  le  specifiche  norme  tecniche
approvate con provvedimento del Direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e  reclutamento  in  applicazione  dell'art.  2,  comma  1,
lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1°  settembre  2017,
citato nelle premesse e, per quanto applicabili, secondo  l'art.  13,
commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    7. All'esito delle operazioni di correzione e  valutazione  della
prova la commissione formera', sulla scorta  di  quanto  disposto  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a)  e  b),  distinte  graduatorie
provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno  ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 8. 
    8.  Saranno  ammessi  alla  prova  scritta,   nell'ordine   della
graduatoria provvisoria, di cui sopra: 
      n. 180, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      n. 40, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 
    Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre,  i  concorrenti  che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    9. L'esito  della  prova  di  preselezione  e  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  la  successiva  prova  scritta,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire  dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.difesa.it", ovvero chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935. 
    10.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno  dalla
pubblicazione  degli  esiti  della  prova  di  preselezione,   potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del test somministrato, delle  risposte  fornite  e  del
relativo punteggio.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti dovranno sostenere la prova scritta, vertente su
argomenti,  riportati  nell'Allegato  "A"   che   costituisce   parte
integrante del  presente  decreto  inerenti  le  funzioni  attribuite
all'Arma  dei  Carabinieri,   in   materia   di   tutela   forestale,
agroalimentare  e  ambientale,  di  cui  all'art.   7   del   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse. 
    2. La presentazione dei candidati a tale  prova  dovra'  avvenire
secondo le modalita' e le indicazioni circa la data,  l'orario  e  la
sede di svolgimento che saranno rese  note  ai  concorrenti  mediante
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it  e  www.difesa.it
che avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando   generale
dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alla
prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
9 (qualora abbia avuto luogo la prova  di  preselezione),  ovvero  ai
quali non sara' comunicata  l'esclusione  dal  concorso  (qualora  la
prova  di  preselezione  non  ha  avuto  luogo)  saranno   tenuti   a
presentarsi,   per   sostenere   la   prova   scritta   di    cultura
tecnico-professionale,  portando   al   seguito   un   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, una  penna  a  sfera  a
inchiostro indelebile nero, nonche' (qualora la prova di preselezione
non ha avuto luogo) la ricevuta  attestante  la  presentazione  della
domanda on-line  o  la  copia  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, tenendo conto che: 
      a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra' effettuata
la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore  ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante  lo  svolgimento  della  prova  sara'  consentita   solo   la
consultazione di dizionari della lingua italiana  o  codici  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    6. La prova scritta  si  intendera'  superata  se  i  concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30. 
    7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei  titoli  di
merito ed il calendario di convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a
sostenere  le  prove   di   efficienza   fisica,   gli   accertamenti
psico-fisico e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di  cui
al successivo art. 9, comma 1.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta.  L'esito  della
prova  scritta,  della  valutazione  dei  titoli  di  merito  ed   il
calendario di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere  le
prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le  modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese  note  ai
concorrenti   mediante   avviso    consultabile    nei    siti    web
www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra'  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti  ovvero  chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova  scritta
di cui al  precedente  art.  8,  i  concorrenti  potranno  consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto  gia'
indicato nella domanda di partecipazione.  Con  le  stesse  modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei  titoli,  relativamente  ai  titoli  di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alle  certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo  di
10 punti cosi' ripartiti: 
a. titoli di servizio: 
    1) servizio  prestato  presso  enti/reparti  specializzati  nella
tutela  ambientale,  agroalimentare   e   forestale   dell'Arma   dei
Carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a  2,5
punti; 
    2) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri diverso da  quello
di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti; 
    3)  servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di   leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino a un punto; 
b. titoli di studio e professionali: 
    1) voto della laurea magistrale richiesta per  la  partecipazione
al concorso: fino a tre punti; 
    2) master, diplomi di specializzazione, dottorati  di  ricerca  e
altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline  agrarie
e forestali e della biodiversita': fino a tre punti; 
    3) pubblicazioni a stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,  e
riportate in riviste scientifiche, o  monografie  e  altri  lavori  e
contributi nelle materie elencate  all'allegato  A,  punto  2  "prova
scritta", con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione  o
di dottorato: fino a un punto. 
    4) abilitazione all'esercizio della professione, afferente ad uno
dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione:  0,5
punti. 
    Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e  contributi
prodotte in  collaborazione,  la  valutabilita'  della  pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei
singoli autori. 
c. certificazione della conoscenza linguistica: 
    1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il francese,
il tedesco e lo spagnolo, certificata  secondo  lo  STANAG  NATO,  in
corso di validita': 
      per la  lingua  inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
      per le restanti lingue straniere fino ad  un  massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12. 
    2) conoscenza di una  lingua  straniera  secondo  il  livello  di
conoscenza correlato al "Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR", attestata dagli "enti certificatori"  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
      per le  lingue  inglese  fino  ad  un  massimo  di  2,00  cosi'
ripartiti: 
        2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
        1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
      per altre lingue straniere fino ad un  massimo  di  1,00  cosi'
ripartiti: 
        1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
        0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
        0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso  i  nominativi  del  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del  requisito
della qualita' del servizio  prestato  nell'ultimo  biennio,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).

Art. 10 Prove di efficienza fisica

				Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e  le  indicazioni
circa la data e  l'orario,  che  saranno  rese  note  ai  concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web  "www.carabinieri.it",  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 6 e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore  13.00  del  giorno  lavorativo  antecedente  (sabato  e
festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,   inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). 
    3. Le prove di efficienza  fisica  saranno  svolte  sulla  scorta
delle disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del Direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma  1,  lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. 
    Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data
di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e
per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di  pioggia),
muniti di un documento  d'identita'  in  corso  di  validita'  (oltre
all'originale dovra' essere portata  al  seguito  una  fotocopia  del
documento) e  produrre  il  certificato  di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario  nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato  medico  sportivo
in parola, presentato dal candidato, dovra' essere  obbligatoriamente
"in corso  di  validita'"  (e  tale  documento  comunque  deve  avere
validita' annuale). La mancata  presentazione  ovvero  la  constatata
irregolarita'  di  detto  referto  di  tale  certificato  comportera'
l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  entro  i
cinque giorni antecedenti alla data  di  presentazione  (la  data  di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle
prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove  di
efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 11.
La mancata presentazione o validita'  di  detto  referto  comportera'
l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali
ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio,  anche  in  deroga,
per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti
accertamenti nell'ambito del primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il  provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se  il  suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato
stato  di  gravidanza  saranno  comunque  ammesse,  con  riserva,   a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera. 
    Fermo   restando   il   numero   delle   assunzioni   annualmente
autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione  sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'Allegato "B", che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5.  Il  mancato  superamento  anche  di  una  sola  delle  prove,
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso. 
    6. Il superamento di tutte le prove determinera' il  giudizio  di
idoneita' con eventuale attribuzione  di  un  punteggio  incrementale
secondo le modalita' indicate  nella  tabella  riportata  nel  citato
Allegato "B".

Art. 11 Accertamenti psico-fisici

				Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  all'accertamento  del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo  Forestale  dell'Arma  dei
Carabinieri. 
    2. L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'  accertata,
sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono  causa  di  non
idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  delle  direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale  4  giugno  2014,  citate
nelle premesse, ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare  e  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare,  nonche'  secondo  le  disposizioni  contenute  in
apposite norme tecniche, approvate con  provvedimento  del  Direttore
del Centro nazionale di selezione  e  reclutamento,  in  applicazione
dell'art.  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  ministeriale  1°
settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme  tecniche  saranno
rese  disponibili,  prima  della  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti.
L'accertamento  dell'idoneita'  sara'  eseguito  in   ragione   delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie  previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste  riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al  concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di  partecipare  e  di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per  i  predetti
accertamenti, dei certificati  e  referti  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il SSN. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo    e-mail    (all'indirizzo    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione,  entro  le  ore  13.00  del  giorno
lavorativo  antecedente  (sabato  e  festivi  esclusi)  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a sei  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'Allegato
"C",  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato  dagli
interessati, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti  (anche  per
celiachia). Tale certificato dovra' avere una data  di  rilascio  non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata  alla
verifica della morfologia, di masse atipiche,  reperti  patologici  o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in  data
non anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  per  gli
accertamenti psico-fisici; 
      f) copia del profilo sanitario assegnato  a  conclusione  della
visita di leva, qualora effettuata; 
      g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio); 
      i) elettrocardiogramma refertato; 
      j) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      k) esami ematochimici: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatinemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) esame delle urine standard e del sedimento. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o private accreditate con  il  SSN.  In  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in  originale  della
struttura sanitaria medesima  comprovante  detto  accreditamento.  La
mancata  presentazione  anche  di  uno  solo   dei   suddetti   esami
strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quelli di  cui  alla
lettera a) e h) del presente comma,  comportera'  l'esclusione  dagli
accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. 
    5. La  commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamenti sottoelencati: 
      a) visita cardiologica; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica; 
      e) visita psichiatrica (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle
prove somministrate in aula); 
      f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,   barbiturici    e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo  campione  del  test  di  conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale; 
      i) visita ginecologica; 
      j)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'Allegato "D", che costituisce parte integrante  del  presente
decreto. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3. 
    7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico-fisica; 
      b) il possesso del seguente profilo  sanitario  minimo:  psiche
(PS) 1; costituzione (CO)  3;  apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;
apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore  inferiore  (LI)  2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3. 
    La carenza, qualora accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata  nelle  premesse,  pertanto  ai  fini  della
definizione    della    caratteristica    somato-funzionale     (AV),
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
I concorrenti, qualora riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno  rilasciare  nel  corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione  e  di
responsabilizzazione  riportato  nell'Allegato  "E"  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
      c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  5   diottrie   per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo  misto  anche  in  un
solo occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali; 
      d) parametri fisici relativi alla composizione corporea,  forza
muscolare  e  massa  metabolicamente  attiva  rientranti  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo  le  modalita'  previste  dalla  direttiva  tecnica
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato  nei  confronti  dei
militari in servizio. 
    8. Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione,  i
concorrenti: 
      a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto; 
      b) in possesso di  un  profilo  sanitario  inferiore  a  quello
indicato al precedente comma 7, lettera b); 
      c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al  precedente
comma 7, lettera d); 
      d) che risultino affetti da: 
        imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante,  tra  l'altro,  l'accertamento  delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse; 
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria) e la dislessia; 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti  tempi  di
recupero  dello  stato  di   salute   e   dei   requisiti   necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio  alla
frequenza del corso; 
        tutte le imperfezioni e le infermita' non  contemplate  nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri; 
      e) La commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera'
altresi' inidoneo il concorrente che  presenti  tatuaggi  e  o  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal  presente  bando
di concorso. 
    9. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al  momento  della  nuova  visita,  non  avranno  recuperato  la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. 
    10.  Il  giudizio  riportato  al   termine   degli   accertamenti
psico-fisici,  che  sara'   comunicato   per   iscritto   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche,  approvate  con  provvedimento  del  Direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera g)  del  decreto  ministeriale  1°  settembre  2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: 
      a) fase istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi utili ai  fini  della  formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulle
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una "relazione psicologica". Alcuni dei test
e  delle  prove  citate,  hanno  una  valenza  anche  ai  fini  degli
accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
"relazione psicologica" i cui esiti, vengono riportati in una "scheda
di valutazione attitudinale"; 
      b) fase costitutiva, nella quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma  5,  composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutata  la  documentazione  istruttoria  e  le  risultanze  di   un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi
di ciascun concorrente, un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti  dal  profilo,
alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni  di
ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Arma   dei   Carabinieri,
all'assunzione  delle   discendenti   responsabilita'   e,   in   una
prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare  il  proprio
assetto comportamentale in funzione di  un  proficuo  adattamento  al
particolare contesto scolastico-addestrativo. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie  previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste  riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al  concomitante  svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13.00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato  al  termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli interessati e' definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art.  10,  comma
3.

Art. 13 Prove orali

				Art. 13 
 
                             Prove orali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico-professionale. 
    2. La sede di svolgimento e il calendario  di  convocazione  alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi  riportati
nel  citato  Allegato  "A",  saranno  resi  noti,   mediante   avviso
consultabile nei siti  web  www.carabinieri.it  e  www.difesa.it  che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando   generale
dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore  ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 6 e all'art. 259, comma 4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti  dall'amministrazione  della  difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale  di  selezione  e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),  un'istanza  di  nuova  convocazione
entro le ore 13.00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.

Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera

				Art. 14 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo  e  tedesco)  sara'  sostenuta  dai  soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta  nella  domanda
di partecipazione al concorso, sempreche'  detta  prova  sia  diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata  ai  fini  della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9,  comma  3  e  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui  al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la  presentazione  dei  candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2. 
    2. Detta prova sara' effettuata  con  le  modalita'  indicate  al
punto 4  dell'Allegato  "A"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  e  si  precisa  che  non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 15 Graduatorie di merito

				Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito  saranno  formate,  in  relazione  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio  finale  conseguito  da
ciascun candidato sommando i seguenti punteggi conseguiti: 
      a) nella prova scritta; 
      b) nella valutazione dei titoli di merito; 
      c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica; 
      d) nella prova orale; 
      e) l'eventuale punteggio riportato in ragione  della  votazione
conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera. 
    2.  La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata   con   decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente  non  ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli  altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Fermo  restando  quanto  indicato  nei  precedenti  commi  del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione.  A
parita' o in assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara' pubblicato, nel sito web "www.difesa.it". 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3)  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

Art. 16 Nomina

				Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 15,  comma  4  saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi  impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio
permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato: 
      a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
      b) al superamento del corso  formativo  di  cui  al  successivo
comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere  espulsi  in  ogni
momento al ricorrere di  una  qualsiasi  delle  circostanze  previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita'  di
cui al successivo comma 10, del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio e frequenteranno, come  prescritto  dall'art.  737-bis,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  un  corso  formativo,  di
durata non inferiore ad un  anno,  con  le  modalita'  stabilite  dal
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. 
    5. Gli stessi dovranno presentarsi  presso  la  Scuola  ufficiali
dell'Arma - via Aurelia 511 - Roma  -  per  la  frequenza  del  corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria. 
    6. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali  dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di  inizio
del  corso  stesso,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di  incorporamento
volta a verificare il mantenimento  dei  requisiti  previsti  per  il
reclutamento e in tale sede, nel caso non vi  abbiano  provveduto  in
sede di  accertamenti  psico-fisici,  dovranno  produrre  il  referto
analitico   attestante   l'esito   del    dosaggio    del    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ammissione ai  corsi  da  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il SSN. Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella Direttiva Tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno  dubbi
sulla   persistenza   dell'idoneita'   psico-fisica   precedentemente
riconosciuta, il predetto istituto ha facolta' di  far  sottoporre  i
vincitori  a  un  supplemento  di  indagini  presso   una   struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi  tali  da  determinare  un   provvedimento   medico-legale   di
inidoneita' al servizio militare. 
    8. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di  positivita'  del
predetto test la visita medica di  incorporamento  sara'  sospesa  ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e,  pertanto,  non  potendo  frequentare  il  corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno  non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza, la direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei  limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della  durata  del  corso
stesso, di altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    10. Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra'  sciolta  e
l'anzianita' relativa  verra'  rideterminata  in  base  al  punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    11. Per gli ufficiali che non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e  sanzionato  il
proscioglimento  dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati   saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli  di  provenienza.  Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente. 
    12. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso  formativo  e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.

Art. 17 Accertamento dei requisiti

				Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi  di  Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1 ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti di cui  all'art.  2  del  presente  decreto,  la  direzione
generale per  il  personale  militare  provvedera'  a  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche e  agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato dai candidati, risultati  vincitori  del  concorso,
nelle domande di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente prodotte. 
    Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  Armata  o  Corpo
Armato dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto  e  stabiliti  dal  precedente  art.  2,  saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per  il  personale
militare. 
    2. La direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina

Art. 19 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 19 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dall'art.  5  del   presente   decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 31 marzo 2021  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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