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- Atto numero 18E00087 del 09-01-2018
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate, per l'anno accademico 2018-2019. (18E00087)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 09-01-2018
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate, per l'anno accademico 2018-2019. (18E00087)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
- Data: 09-01-2018
- Scadenza: 08-02-2018
Art. 1 Generalita'
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo
Ingegneri - svolti presso l'Accademia Aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell'Arma
Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio
Aeronautico - ruolo Ingegneri - presso l'Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra
gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco";
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente della Marina Militare;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato
Generale della Sanita' Militare, emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante
"Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri
fisici";
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento Militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale Militare e i decreti del Presidente della Repubblica in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla
sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Per l'anno accademico 2018 - 2019 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura
indicata nelle Appendici al bando:
a) agli Allievi delle Scuole Militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che
consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario
in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine
di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e
integrazioni.
La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle Appendici al bando,
saranno devoluti all'altra.
I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a:
- concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione in
qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di
Truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio
effettivamente svolto;
- altri concorrenti idonei.
I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di
accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti
prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
I predetti vincitori non potranno far valere gli esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai
fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale prevista al
termine del ciclo formativo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto
- organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di
approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso.
Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il
numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni
del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi'
modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente
comma 2.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto
specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli
appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano
o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'.
Tale elevazione del limite di eta' non si applica:
- ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c);
- al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2017 - 2018 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. L'eventuale ammissione ai corsi dei
concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del
titolo conseguito a quelli sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio
permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli
accertamenti psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico - fisica e mancato superamento dei corsi di
formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell'Ordinamento Militare;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti
che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri;
j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di
servizio, se personale militare in servizio permanente, e non
dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore,
nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
5. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti sino all'ammissione presso i singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli ulteriori previsti ai precedenti commi 2 e 3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere c) e d).
6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario
non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso
titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 quanti producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un
corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di un
titolo accademico gia' posseduto.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure relative ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) saranno gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
(da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet
https://concorsi.difesa.it ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - e' possibile
presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute nei
successivi articoli 4 e 5.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i
concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate
nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) da un
gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per
l'Italia Digitale (AgID) oppure svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione pubblica (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni concernenti il software e la configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati
acquisiscono le credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse,
attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i
candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al giorno
successivo.
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione,
allegare alla stessa copia in formato PDF o JPEG, dell'atto di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al
bando.
Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione
pubblica e in corso di validita'.
La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo
art. 6, comma 1.
3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on -
line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico
consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on -
line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il
termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati,
prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono
copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima di 3 Mb per ogni
allegato) dei documenti che devono allegare per l'inoltro della
domanda. E' consentito l'invio delle domande di partecipazione per
tutti i concorsi d'interesse di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c).
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on - line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti, che dovranno essere in
grado di consegnarlo o esibirlo, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e'
possibile salvare in locale una copia della stessa.
I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on - line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere reinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di
preferenza o di riserva di posti, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda stessa
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
adeguato a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
di cui al precedente art. 2.
Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
compilata e inviata esclusivamente on - line a mezzo della procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il
medesimo termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - seguendo
le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo
sara' prorogato al giorno successivo.
Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on -
line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata standard (PEC)
intestata al concorrente;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identita'
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra':
- compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della
propria CIE/CNS e del pin a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra':
- compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
- scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
- sottoscrivere mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
- eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on -
line" del sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione delle domande
on-line per la partecipazione al concorso.
Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il concorrente non sara' ammesso alla
procedura concorsuale.
I concorrenti minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione dovranno seguire la stessa procedura
descritta ai commi precedenti, identificandosi sul sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata standard (PEC), oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE (carta d'identita' elettronica) e CNS
(carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la
potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di
validita'.
I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione.
All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on - line e la inviera' automaticamente all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda. Detta ricevuta dovra'
essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
I concorrenti identificati mediante casella di posta elettronica
certificata standard (PEC) riceveranno le comunicazioni relative al
concorso esclusivamente alla predetta casella. I concorrenti
identificati mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata
devono indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente
certificata (PEC).
8. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
9. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, si assume la
responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento
della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comportera':
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
10. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il
candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa
in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle
prove scritte ed eventuali variazioni successive, calendario di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata
relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma
ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data
di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale saranno anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), i candidati potranno modificare, aggiornare o annullare
la domanda di partecipazione gia' trasmessa entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione e inviare eventuali ulteriori comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile,
variazioni relative alla propria posizione giudiziaria), anche
successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un
account di PEC, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di
Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE.
Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), i candidati potranno sostituire l'intera domanda entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
Altresi', una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC).
A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per
quelli inviati con PEC, dovra' comunque essere allegata copia in
formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di uno degli
esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente sia ancora
minorenne.
5. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e
mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova scritta di composizione italiana;
f) accertamento della conoscenza della lingua inglese;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera;
l) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e accertamento della
conoscenza della lingua inglese;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo);
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai
posti per i Corpi Vari);
g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai
posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo);
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo
Sanitario);
e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente
le aree di valutazione dell'efficienza fisica e attitudine in ambito
sportivo e dell'efficienza intellettiva, psicoattitudinale e
comportamentale, dell'attitudine al lavoro di gruppo);
f) prova di informatica;
g) accertamento della conoscenza della lingua inglese;
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d)
prevedera' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di
elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando;
g) accertamento della conoscenza della lingua inglese;
h) prova facoltativa di lingua straniera;
i) tirocinio.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle Appendici al bando.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi eventuali limiti
numerici e specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati
nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso
i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di
concorso.
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si
presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non
saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il
presente bando o del concorso per l'ammissione all'Accademia della
Guardia di Finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di
partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame
di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire
un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista
presentazione con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
pubblica e della documentazione probatoria. In particolare, in caso
di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno
allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del
predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potra' essere
disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle
prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli
articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. Non si procedera' a
riconvocazione alla prova scritta di composizione italiana e
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese - ove previsti
- e, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi Sanitari, alla
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.
Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli
indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 4.
8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non
indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonche' eventuali
modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.persomil.difesa.it Mediante
avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno
altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa
- Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel.
06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it).
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d) tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Con le medesime
modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte
e orali. Per tale concorso sara' anche possibile chiedere
informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V
Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197
Roma - tel. 06/80982935.
10. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento, in corso di validita', provvisto
di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica.
12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti nel presente articolo, nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
In particolare la licenza potra' essere concessa nell'intera misura
per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno per la preparazione alle prove scritte e uno per
la preparazione alla prova orale.
14. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per
l'assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di
selezione culturale e accertamento della conoscenza della lingua
inglese;
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
5) la commissione per le prove di efficienza fisica;
6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi.
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la prova scritta di composizione
italiana;
5) la commissione esaminatrice per il tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per la prova di informatica, per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, per le prove
orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione
italiana, per la prova orale, per l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, per la prova facoltativa di lingua straniera e
per la formazione della graduatoria;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica.
Art. 8 Prova scritta di preselezione
Art. 8
Prova scritta di preselezione
1. La prova scritta di preselezione sara' prevista per i soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede e nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
consegnare o esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero
copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova
scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) le predette date e modalita' di presentazione
saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9.
2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle
Appendici al bando), le commissioni competenti provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le
prove successive, entro i limiti numerici di cui alle Appendici al
bando.
4. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu'
degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le
esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra'
luogo.
Art. 9 Prova scritta di selezione culturale
Art. 9
Prova scritta di selezione culturale
1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma
8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova.
3. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10 Accertamenti psicofisici
Art. 10
Accertamenti psicofisici
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare"
di cui all'art, 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, 90, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il
decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato Generale della sanita' Militare, di cui in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate nelle specifiche Appendici. Tale requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari
in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. La facolta' di
proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di
efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto
della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del concorrente produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo
le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
d) Arma dei Carabinieri: la data di formazione della
graduatoria di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione Generale per il Personale Militare o l'Ente delegato
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro
il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, lettere a) e d), entro il termine fissato per la
definizione delle graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata
Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente
disposto nelle Appendici al bando, i concorrenti giudicati inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni
potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno
successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita'
facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e
vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 4, lettere a), b) e c)).
Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia
in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del
candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore
che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore)
rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le
istanze dei candidati minorenni e la documentazione di cui sopra
dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c).
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le
medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in
caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di
valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Prove di efficienza fisica
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle
competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso.
4. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non
antecedente al 1° novembre 2017 e dovra' essere valido fino al 31
ottobre 2018;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine
effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data
di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica.
La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma
non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di
efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso.
5. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di
indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al
seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea
certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico
presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), il dirigente del Servizio Sanitario del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data.
6. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle
prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da
parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento,
anche se con esito negativo.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a
mezzo e - mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso,
essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3,
lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di
efficienza fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni
specifiche contenute nella relativa Appendice.
8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12 Accertamenti attitudinali
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti agli accertamenti
attitudinali, a cura delle competenti commissioni. L'idoneita'
attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e
dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle
Forze Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti
saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle
Appendici al bando.
3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), all'atto della
convocazione alle prove di efficienza fisica.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla
idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e
comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13 Prova scritta di composizione italiana
Art. 13
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d),
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale, corrispondenti alle materie previste nei programmi degli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera'
a verificare il grado di padronanza nella lingua italiana da parte
del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine
al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere
le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e
della sintassi, l'originalita' di pensiero. La prova si svolgera' con
le modalita' riportate nelle Appendici al bando.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione
italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio
della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita soltanto la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
3. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non
saranno previste riconvocazioni.
Art. 14 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
Art. 14
Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione per i posti per i Corpi Sanitari saranno sottoposti
alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea
specialistica/magistrale per il Corpo Sanitario. La prova sara'
presieduta da un'unica commissione interforze e vertera' sulle
materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando,
elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso
programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo il 5 giugno 2018 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno, con
inizio non prima delle ore 14.00. Eventuali variazioni della data,
dell'ora o della sede di svolgimento della prova saranno rese note
mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.
3. La prova, della durata di sessanta minuti, consistera' nella
somministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e
predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta alternativa
di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza
delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia 22
quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti
al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 5.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella
prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte graduatorie utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i corsi di
laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia. In
particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie:
a) una per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito, corso
di medicina e chirurgia;
b) una per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito, corso
di medicina veterinaria;
c) una per il posto per il Corpo Sanitario dell'Esercito, corso
di chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
e) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico.
5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini
della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle
successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15 Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
Art. 15
Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c) l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e
comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alla prova scritta
di composizione italiana, sara' accertata dalla competente
commissione ai sensi delle "Norme per la selezione psicoattitudinale
dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare"
emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione
Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato,
in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno
concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma
8.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico - legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui
all'Appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di
carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale in
servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nella citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Art. 16 Prova orale
Art. 16
Prova orale
1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, vertera' sugli argomenti di cui ai
programmi riportati nelle Appendici al bando.
2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre prove concorsuali.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere
proposte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza
fisica;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), all'atto della convocazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. Potranno essere prese, comunque,
in considerazione eventuali istanza di riconvocazione per i soli
ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di un solo periodo di
tirocinio.
Art. 17 Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di lingua straniera
Art. 17
Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prove
facoltative di lingua straniera
1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita':
- accertamento della conoscenza della lingua inglese: tale
accertamento e' previsto quale prova obbligatoria in tutti concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuato secondo le
modalita' specificate nelle Appendici al bando;
- per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere d), prova scritta facoltativa di lingua straniera: tale prova
potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nell'apposito Allegato con le modalita'
indicate alla Sezione 2, Paragrafo 7 dell'Appendice Arma dei
Carabinieri al bando. I candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d) non
potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca;
- prova orale facoltativa di lingua straniera: tale prova e'
prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando.
2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli
concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso di interesse.
3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita':
- breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
- conversazione guidata, che abbia come spunto il brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni
di uso quotidiano e formule comuni.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere d), la prova orale facoltativa di lingua straniera potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta
facoltativa nella medesima lingua.
4. Al termine dell'accertamento della conoscenza della lingua
inglese e della prova facoltativa di lingua straniera saranno
assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
della conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che
rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato
espletamento della prova facoltativa di lingua straniera non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che
non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18 Prova di informatica
Art. 18
Prova di informatica
1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c) sosterranno la prova di informatica, a cura della
competente commissione. Tale prova consistera' nella somministrazione
collettiva di questionari a risposta multipla, finalizzati ad
accertare il livello di cultura generale nel settore informatico, con
particolare riferimento alle caratteristiche hardware e software dei
calcolatori attualmente utilizzati.
2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nell'Appendice
al bando.
Art. 19 Tirocinio
Art. 19
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra' con le
modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche
riportati i relativi punteggi attribuibili.
2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque
non superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori
saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito
nelle attivita' militari e scolastiche.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle
urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente
sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati
d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione,
di cui al precedente art. 2.
4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta' dell'Accademia Militare inviare detti concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e
conseguente espressione di parere medico - legale circa la
persistenza dell'idoneita' medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio
dovranno consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data
di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
fotografia;
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di
durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno
il tirocinio:
a) in qualita' di Militari di Truppa, se provenienti dalla vita
civile;
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se
Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la
data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio
stesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di
Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per
rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non
saranno comunque ammessi ai corsi.
9. I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire
in caso di mancata ammissione ai corsi regolari. Non sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri
concorsi.
12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i
frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative,
complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio
stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I candidati convocati
in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto
disposto nelle Appendici al bando dovranno, comunque, risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione da
parte della competente commissione, della prescritta idoneita'
psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio
finale.
13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio
di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal
concorso.
Art. 20 Graduatorie di merito
Art. 20
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle Appendici
al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti
dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste nelle Appendici al bando e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, dichiarati nella domanda di partecipazione.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle
graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.persomil.difesa.it
Art. 21 Accertamento dei requisiti
Art. 21
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), dall'Accademia Navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente ente delegato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro
firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2018 - 2019
presso le Universita'.
4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica
dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto
dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare.
5. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali
di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita
commissione.
Art. 22 Vincoli di servizio
Art. 22
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le
Accademie di Forza Armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e
dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di
formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle
leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che
non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da
assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in
servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in
relazione alla durata del proprio corso di studi.
3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
4. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal
personale sanitario di cui alla Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione Generale della Sanita' Militare, recante "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi".
5. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo
ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.
Art. 23 Disposizioni per i militari
Art. 23
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864, comma 1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli
Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti
Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli
elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli
richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti
dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le
disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti
competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella
relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 24 Trattamento economico degli Allievi
Art. 24
Trattamento economico degli Allievi
3. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli
Allievi delle Accademie sono a carico dell'Amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal
ruolo degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai ruoli dei Militari di
Truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25 Esclusioni
Art. 25
Esclusioni
1. L'Amministrazione della Difesa potra' escludere in ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie
di Forza Armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.
Art. 26 Trattamento dei dati
Art. 26
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche' agli Enti
previdenziali.
3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del predetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di competenza:
i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla
Direzione Generale per il Personale Militare;
i presidenti delle commissioni di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2017
il Generale di Corpo d'Armata
Gerometta
l'Ammiraglio Ispettore Capo
Melone
Allegato 1
Allegato
APPENDICE ESERCITO
CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI AL
200° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE MARINA MILITARE
CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI
ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE AERONAUTICA MILITARE
CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI
ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI
CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE
DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO
Parte di provvedimento in formato grafico