MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale per la banda musicale della Marina militare. (21E15111)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 11-01-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale per la banda musicale della Marina militare. (21E15111)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 11-01-2022
  • Scadenza: 10-02-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  novembre
2021,  in  corso  di  registrazione  presso  la  Corte   dei   conti,
concernente la sua nomina  a  direttore  generale  per  il  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35  e  in  particolare
l'art.  8,  concernente  semplificazioni  per  la  partecipazione   a
concorsi e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la pubblicazione SMM SAN 001/UEU dello Stato maggiore della
Marina - Ispettorato  della  sanita',  recante  "Requisiti  fisici  e
sensoriali  per  l'idoneita'  ai  vari   corpi,   ruoli,   categorie,
specialita' ed abilitazioni del personale della  M.M.  ed.  settembre
2021"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  Legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244."; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023"; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG 2021 0190235 del 19 ottobre 2021,
2ª  variante,  con  il  quale  lo  Stato  maggiore  della  Difesa  ha
ridefinito il piano delle assunzioni per l'anno 2022; 
    Vista  la  lettera  dello  Stato  maggiore   della   Marina   M_D
MSTAT0086222  del  21  ottobre  2021,  concernente  gli  elementi  di
programmazione  per  l'emanazione  del  bando  di  concorso  per   il
reclutamento di un orchestrale della banda musicale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di un orchestrale con il grado  di  Capo  di  1ª  classe
presso la banda  musicale  della  Marina  militare  come  di  seguito
specificato: 
      1° tamburo (con l'obbligo degli altri strumenti a  percussione)
- 2ª parte A. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul portale dei  concorsi
secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art.  3,  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al  termine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di  istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. Il candidato che ha conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne  l'equipollenza  ovvero  l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale della Marina militare  che  concorrono  per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma  nello  strumento
di cui al precedente art. 1, comma 1 o in uno strumento affine di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  incondizionato  quale  sottufficiale  in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 10 e 11; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale  della  banda  musicale  della  Marina   militare,   pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del direttore generale per il personale militare  o  di
autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della forza
armata/corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1,  comma  1
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it sezione Focus
"Concorsi  on-line"  ovvero   collegandosi   direttamente   al   sito
https://concorsi.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale, i candidati potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del  decreto-legge  n.  76/2020,  i  candidati  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Sempre  tramite  il  portale  dei  concorsi  i  comandi  degli
enti/reparti di appartenenza  dovranno  produrre  l'attestazione  dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d). 
    A  tal  fine  riceveranno  all'indirizzo  di  posta   elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di  partecipazione
un'e-mail riportante le informazioni  per  l'accesso  alla  specifica
area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da
produrre per il personale loro dipendente.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana" - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una  successiva  pagina  della  domanda,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio,  nonche'  il  recapito  presso  il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti  di  esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione. 
    Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta
della  stessa  che  riporta  tutti  i  dati  inseriti  in   sede   di
compilazione. Tale ricevuta, che verra'  automaticamente  salvata  ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del candidato e dovra' essere esibita e,  ove  richiesto,  consegnata
alla presentazione agli accertamenti sanitari. 
    5. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la  stessa  entro  il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 
    6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    Con l'invio della domanda, secondo  le  modalita'  descritte,  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche'  dei
titoli preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  altro
mezzo  diverso  da  quello  sopraindicato,  non  saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i  comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicata
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta  ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione  della  copia  della
domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti  di
appartenenza  che  provvederanno  agli   adempimenti   previsti   dal
successivo art. 6. 
    11. Successivamente alla scadenza del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    12. I titoli di merito non dovranno essere  indicati  e  allegati
nella  domanda  di  partecipazione  ma  dovranno  essere   consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 13 del bando.

Art. 5 Comunicazioni con i candidati

				Art. 5 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove  previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.),  e  in  un'area
privata,  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno  anche
pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, eventuali  variazioni  e/o  integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla  residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e/o  mobile
nonche'  variazioni  relative  alla  propria  posizione  giudiziaria,
possono  essere  inviate  a  mezzo  e-mail  all'indirizzo  di   posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta  certificata  persomil@postacert.difesa.it  e  all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o
l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti
entro i termini di scadenza di cui al precedente  art.  4,  comma  1,
eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno  il  titolo  di
studio di cui al precedente art. 2, comma  1,  lettera  b)  nell'anno
scolastico 2021-2022. 
    A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  e  JPEG  con
dimensione massima di  3  Mb)  di  un  valido  documento  d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    3. I  candidati  che  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al  concorso  sono  incorporati  presso  un
reparto/ente militare devono  informare  il  competente  ufficio  del
medesimo reparto/ente circa  la  partecipazione  al  concorso.  Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile  da
parte dei candidati.

Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari

				Art. 6 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  comandi/reparti/enti
d'appartenenza,  per  i  candidati  militari  in  servizio,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere  a)  e  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
l'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  12,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a)  nei  termini  che
saranno indicati.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, presidente; 
      b) il maestro  direttore  della  banda  musicale  della  Marina
militare o della banda musicale di altra  forza  armata  o  corpo  di
polizia, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da: 
      a) un ufficiale superiore  medico  del  Corpo  sanitario  della
Marina militare di  grado  non  inferiore  a  Capitano  di  vascello,
presidente; 
      b) due  ufficiali  medici  del  Corpo  sanitario  della  Marina
militare di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; 
      c)  un  sottufficiale   della   Marina   militare   del   ruolo
Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da: 
      a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano  di
fregata, presidente; 
      b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale, membri; 
      c)  un  sottufficiale   della   Marina   militare   del   ruolo
Marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale.

Art. 8 Svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamento sanitario; 
      b) accertamento attitudinale; 
      c) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      d) valutazione dei titoli di merito. 
    2.  Il  solo  personale  in  servizio  nella   Marina   militare,
appartenente ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari  in  servizio
permanente, non sara'  sottoposto  all'accertamento  attitudinale  ed
effettuera' l'accertamento sanitario solo se alla  data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione  non
risultera'  in   possesso   dell'idoneita'   al   servizio   militare
incondizionato  senza  limitazioni  di  impiego,  alcun  esonero   da
incarichi,  mansioni  o  attivita',  certificata  con  visita  medica
periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici  di
idoneita'  al  servizio  militare  incondizionato,  ai  sensi   della
pubblicazione SMM SAN 001 citata nelle premesse. All'uopo, il comando
di appartenenza dovra' trasmettere alla  Direzione  generale  per  il
personale militare, all'e-mail r1d1s5@persomil.difesa.it entro cinque
giorni successivi alla data di scadenza del periodo di  presentazione
delle domande, la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce
parte integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa
non puo'  essere  ritenuta  responsabile  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.

Art. 9 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale

				Art. 9 
 
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
 
    1.  I  candidati,   ammessi   agli   accertamenti   sanitario   e
attitudinale, dovranno presentarsi  presso  il  Centro  di  selezione
della Marina militare, via delle  Palombare,  3  -  Ancona  (AN)  per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi  articoli
10 e 11. 
    2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di  svolgimento  dei
suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso,  con  valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  16,
comma 3. 
    4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i  candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato
Centro  di  selezione,  la  dichiarazione   di   consenso   informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di  informazione  sui
protocolli vaccinali, secondo quanto indicato  nell'allegato  D,  che
costituisce parte integrante del  presente  bando,  e  consegnare  la
seguente documentazione: 
      a) certificato rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833),  secondo  il
modello rinvenibile all'allegato E del bando. Tale certificato dovra'
avere una data  non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      c) se gia' posseduto, esame  radiografico  del  torace  in  due
proiezioni con  relativo  referto.  Se  privo  di  tale  referto,  il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale effettuazione degli esami radiologici; 
      d) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
concernente   il   dosaggio   quantitativo   del   glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD). I  candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD,  dovranno  rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e  responsabilizzazione  di
cui all'allegato F. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito"; 
      e) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in  data
non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario: 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) analisi del sangue concernente: 
          emocromo completo con formula leucocitaria; 
          VES; 
          glicemia; 
          azotemia; 
          creatininemia; 
          uricemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia totale e frazionata; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti
HCV; 
          attestazione del gruppo sanguigno. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i  cinque   giorni
calendariali antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario. 
    5. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale  (SSN).  In  quest'ultimo  caso  dovra'   essere
prodotto anche certificato in originale attestante  che  trattasi  di
struttura  sanitaria  accreditata  presso   il   Servizio   sanitario
nazionale. 
    6. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'ente  che  detiene   la
documentazione utilizzando la dichiarazione di  cui  all'allegato  G,
che costituisce parte integrante del presente bando. 
    7. La mancata presentazione ovvero la non  conformita'  anche  di
uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quelli
di  cui  al  comma  4,  lettera  d),   lettera   e)   numero   1)   e
dell'attestazione  del  gruppo   sanguigno,   determinera'   la   non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso.

Art. 10 Accertamento sanitario

				Art. 10 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  D,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti della Marina militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a malattia parodontale, di un massimo  di  otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
      b) esito negativo agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso
sistematico di alcool, per l'uso anche saltuario od  occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato,  disporra'  per  tutti  i  candidati   i   seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) valutazione dell'apparato locomotore; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) visita medica generale; 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc.). In caso di necessita'  di  esami  radiografici,  il  candidato
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso. 
    5. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che: 
      presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita' abnorme (che verra' valutata nel  corso  della  prevista
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      non possieda i parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
rientranti nei valori limite di cui  all'art.  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che  saranno  accertati  con  le
modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della
Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016,
citata nelle premesse. Questi ultimi  parametri  fisici  non  saranno
accertati  nei  confronti  del  personale  militare  in  servizio  in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    6. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia  stato  attribuito  il
profilo  minimo  2  in  ciascuna   delle   seguenti   caratteristiche
somato-funzionali: 
      a) psiche (PS); 
      b) costituzione (CO); 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC); 
      d) apparato respiratorio (AR); 
      e) apparati vari (AV); 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); 
      h) vista (VS); 
      i) udito (AU). 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    7. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale Maresciallo  del  ruolo  musicisti  della  Marina
militare", con l'indicazione del profilo sanitario; 
      "inidoneo quale Maresciallo del ruolo  musicisti  della  Marina
militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    9. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art. 9, comma 4,
la Direzione generale per il  personale  militare  procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione generale che  escludera'  la  candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 11 Accertamento attitudinale

				Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. I partecipanti al concorso saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti
aree d'indagine: 
      a) area stile di pensiero; 
      b) area emozioni e relazioni; 
      c) area produttivita' e competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: forte carenza; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei
punteggi assegnati in sede di  intervista  attitudinale  individuale.
Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  o
uguale a quello minimo  previsto  dalla  normativa  vigente  all'atto
dell'effettuazione  delle  prove.  Tale  giudizio  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 12 Prove pratiche di esecuzione e teoriche

				Art. 12 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.marina.difesa.it  per
sostenere le prove pratiche e teoriche di seguito indicate: 
      a) esecuzione, con lo strumento per il quale si  concorre,  dei
brani musicali indicati nell'allegato H del  bando  e,  con  ciascuno
degli strumenti d'obbligo, di un brano a  libera  scelta  tra  quelli
indicati nel medesimo allegato; 
      b) esecuzione a prima vista di uno o piu'  brani  scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli strumenti d'obbligo; 
      c) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a
percussione; 
      d) dimostrazione della conoscenza tecnica degli  strumenti  che
compongono  la  banda  con   nozioni   inerenti   la   formazione   e
l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a  fiato  dal
piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi; 
      e) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti  i  candidati,
con lo strumento per il quale si concorre  e  di  uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice, anche diversi da  candidato  a
candidato, da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo. 
    I  candidati  orchestrali  della  banda  musicale  della   Marina
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    Le prove pratiche potranno essere  interrotte  dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.

Art. 13 Titoli di merito

				Art. 13 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 12, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma di conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        insegnamento presso un  conservatorio  statale  o  parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        insegnamento presso una scuola media  inferiore  e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
        insegnamento degli strumenti diversi da quello per  il  quale
si concorre e da quelli ad esso affini. 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o  in  formazione  da  camera  fino  a  16  strumenti  (da
accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione  di
partecipazione  rilasciata  dal  presidente  o  direttore   artistico
dell'associazione) con lo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte di  altri  complessi  bandistici  militari  per  lo
strumento per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale  si
concorre o affine al concorso  presso  le  bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni  su  CD  e/o  DVD  in  formazione  orchestrale  e/o
bandistica, relative allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o  DVD  in  formazione  da  camera  e/o  da
solista con accompagnamento orchestrale o  pianistico  relative  allo
strumento per il quale si concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
12, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) in originale o copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto
di notorieta' ex articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.

Art. 14 Graduatorie finali

				Art. 14 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale sulla base della media  del  punteggio  riportato  da  ciascun
candidato nelle prove pratiche di cui al  precedente  art.  12  e  di
quello riportato per il possesso dei  titoli  di  merito  di  cui  al
precedente art. 13. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato  alla  Marina  militare.  A
parita' di punteggio complessivo fra i  candidati  appartenenti  alla
Marina militare sara' preferito il candidato  che  riveste  il  grado
piu' elevato e, in  caso  di  parita'  di  grado,  il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.  In  caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane  di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato PDF). 
    5.  Le  graduatorie  finali  di  merito  dei  vincitori   saranno
approvate  con  decreto  del  direttore  generale  per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata  e  pubblicate  nel  Giornale
ufficiale della Difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -  Dal  giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.

Art. 15 Nomina a orchestrale

				Art. 15 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore  del  concorso  e'  nominato
Capo di 1ª classe del ruolo dei musicisti  della  Marina  militare  e
deve essere inserito nell'organizzazione  strumentale  delle  seconde
parti  della  banda  come  indicato  nell'art.   1515   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato  maggiore  della  Marina
militare. 
    3. Il vincitore del concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione della domanda, non sia maresciallo  della
Marina militare, verra' ammesso ad un corso di formazione. 
    4. Il frequentatore del corso, all'atto di  presentazione  presso
il reparto d'istruzione designato, sara'  sottoposto  ad  una  visita
medica di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare  e  dovra'  produrre  una
dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei  requisiti  previsti  dal
precedente art. 2. 
    5. Il vincitore di concorso sara'  sottoposto  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  al
vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva  tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione generale della sanita' militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    6. All'atto dell'incorporamento dovra' presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari in servizio nella  Marina  militare  compileranno  una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e  i
certificati  rilasciati   da   istituti   parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 
    7. Il candidato  vincitore  dovra',  inoltre,  produrre  ai  fini
dell'attribuzione del  profilo  sanitario  eventualmente  ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale  AV-EI,  il  referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. 
    Il predetto candidato che presentera' un deficit G6PD e al quale,
per tale deficit, sara'  attribuito  un  coefficiente  3  o  4  nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,   dovra'   rilasciare   una
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato F al presente bando. 
    8. Nel caso in cui il vincitore del concorso provenga  dal  ruolo
marescialli della Marina militare, se di grado: 
      1) uguale a quello iniziale della categoria  per  la  quale  ha
concorso, conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      2) superiore, e' nominato col  grado  corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,   e   conserva
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.

Art. 16 Disposizioni amministrative e varie

				Art. 16 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,  delle  prove  pratiche   di
esecuzione  e  degli  accertamenti  dei  requisiti  di  idoneita'  al
servizio militare del  concorso  sono  a  carico  dei  candidati.  Ai
candidati in  servizio  militare  deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria per esami  della  durata  limitata  al/ai  giorno/i  di
effettuazione  delle  prove  e  degli  accertamenti  piu'  il   tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi  delle  prove  e  per  il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato  il
certificato di  viaggio.  Se  tali  candidati  non  si  presentano  a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata  in  licenza  ordinaria
dell'anno in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento,  potra'  fissare
una nuova  ed  ultima  data  di  presentazione  non  suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita'   via   e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  r1d1s5@persomil.difesa.it   Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. 
    La Direzione generale per il personale militare  comunichera'  le
proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio
di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e  nei  siti  www.difesa.it  e  www.marina.difesa.it  definendone  le
modalita'. 
    Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti,
per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

				Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 18 Accertamento dei requisiti

				Art. 18 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 19 Esclusioni

				Art. 19 
 
                             Esclusioni 
 
    La  Direzione   generale   per   il   personale   militare,   con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 21 dicembre 2021  
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    CANDIDATI IN SERVIZIO DELLA MARINA MILITARE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 

    PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 

    CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

  1. 	Allegato G 

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
    PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

  1. 	Allegato H 

    ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

  1. 	Allegato I 

    DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
    ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

  1. 	Allegato L 

    TITOLI PREFERENZIALI


    Parte di provvedimento in formato grafico

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