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- Atto numero 21E15111 del 11-01-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale per la banda musicale della Marina militare. (21E15111)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 11-01-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale per la banda musicale della Marina militare. (21E15111)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 11-01-2022
- Scadenza: 10-02-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre
2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare
l'art. 8, concernente semplificazioni per la partecipazione a
concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la pubblicazione SMM SAN 001/UEU dello Stato maggiore della
Marina - Ispettorato della sanita', recante "Requisiti fisici e
sensoriali per l'idoneita' ai vari corpi, ruoli, categorie,
specialita' ed abilitazioni del personale della M.M. ed. settembre
2021";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto Legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023";
Visto il foglio n. M_D SSMD REG 2021 0190235 del 19 ottobre 2021,
2ª variante, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha
ridefinito il piano delle assunzioni per l'anno 2022;
Vista la lettera dello Stato maggiore della Marina M_D
MSTAT0086222 del 21 ottobre 2021, concernente gli elementi di
programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il
reclutamento di un orchestrale della banda musicale;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un orchestrale con il grado di Capo di 1ª classe
presso la banda musicale della Marina militare come di seguito
specificato:
1° tamburo (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
- 2ª parte A.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sul portale dei concorsi
secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la
relativa richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali
della banda musicale della Marina militare che concorrono per una
parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite
massimo di eta';
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento
di cui al precedente art. 1, comma 1 o in uno strumento affine di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita'
previste ai successivi articoli 10 e 11;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a
orchestrale della banda musicale della Marina militare, pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con
provvedimento del direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della forza
armata/corpo armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1, comma 1
del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it sezione Focus
"Concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito
https://concorsi.difesa.it.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i comandi degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre l'attestazione dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d).
A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione
un'e-mail riportante le informazioni per l'accesso alla specifica
area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da
produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana" - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione.
Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di
compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per le esigenze
del candidato e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
alla presentazione agli accertamenti sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Con l'invio della domanda, secondo le modalita' descritte, si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche' dei
titoli preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro
mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della
domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti di
appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal
successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati
nella domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 13 del bando.
Art. 5 Comunicazioni con i candidati
Art. 5
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area
privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile
nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria,
possono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta certificata persomil@postacert.difesa.it e all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano.
Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o
l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti
entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1,
eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il titolo di
studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno
scolastico 2021-2022.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d'identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. I candidati che successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso sono incorporati presso un
reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del
medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da
parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari
Art. 6
Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema provvedera' a informare i comandi/reparti/enti
d'appartenenza, per i candidati militari in servizio, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il
personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma 2, lettere a) e b). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando,
debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di
scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
l'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 12, chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a) nei termini che
saranno indicati.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l'accertamento sanitario;
c) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale della Marina
militare o della banda musicale di altra forza armata o corpo di
polizia, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un
conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per
banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
a) un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della
Marina militare di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina
militare di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
fregata, presidente;
b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
Marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale.
Art. 8 Svolgimento del concorso
Art. 8
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamento sanitario;
b) accertamento attitudinale;
c) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Il solo personale in servizio nella Marina militare,
appartenente ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio
permanente, non sara' sottoposto all'accertamento attitudinale ed
effettuera' l'accertamento sanitario solo se alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione non
risultera' in possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato senza limitazioni di impiego, alcun esonero da
incarichi, mansioni o attivita', certificata con visita medica
periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di
idoneita' al servizio militare incondizionato, ai sensi della
pubblicazione SMM SAN 001 citata nelle premesse. All'uopo, il comando
di appartenenza dovra' trasmettere alla Direzione generale per il
personale militare, all'e-mail r1d1s5@persomil.difesa.it entro cinque
giorni successivi alla data di scadenza del periodo di presentazione
delle domande, la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce
parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un
documento di identita' in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa
non puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
Art. 9 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale
Art. 9
Documentazione da produrre per l'ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati, ammessi agli accertamenti sanitario e
attitudinale, dovranno presentarsi presso il Centro di selezione
della Marina militare, via delle Palombare, 3 - Ancona (AN) per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi articoli
10 e 11.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento dei
suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 16,
comma 3.
4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato
Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui
protocolli vaccinali, secondo quanto indicato nell'allegato D, che
costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la
seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), secondo il
modello rinvenibile all'allegato E del bando. Tale certificato dovra'
avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione;
b) referto attestante l'esito negativo del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
c) se gia' posseduto, esame radiografico del torace in due
proiezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale effettuazione degli esami radiologici;
d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD). I candidati riconosciuti affetti da carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di
cui all'allegato F.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD
non definito";
e) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data
non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario:
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
attestazione del gruppo sanguigno.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario;
referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni
calendariali antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario.
5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN). In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario
nazionale.
6. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali
sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente
comma 4, il candidato dovra' indicare l'ente che detiene la
documentazione utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato G,
che costituisce parte integrante del presente bando.
7. La mancata presentazione ovvero la non conformita' anche di
uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quelli
di cui al comma 4, lettera d), lettera e) numero 1) e
dell'attestazione del gruppo sanguigno, determinera' la non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso.
Art. 10 Accertamento sanitario
Art. 10
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sui protocolli vaccinali previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile all'allegato D, saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale Maresciallo
del ruolo musicisti della Marina militare.
2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' definita tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno
2014 citato nelle premesse.
3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti:
a) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a malattia parodontale, di un massimo di otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso
sistematico di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico.
4. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta
dall'interessato, disporra' per tutti i candidati i seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) valutazione dell'apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc.). In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato
dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
all'effettuazione dell'esame stesso.
5. La commissione giudichera', altresi', inidoneo il candidato
che:
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o
contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di
personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
non possieda i parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che saranno accertati con le
modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato maggiore della
Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016,
citata nelle premesse. Questi ultimi parametri fisici non saranno
accertati nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
6. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
profilo minimo 2 in ciascuna delle seguenti caratteristiche
somato-funzionali:
a) psiche (PS);
b) costituzione (CO);
c) apparato cardio-circolatorio (AC);
d) apparato respiratorio (AR);
e) apparati vari (AV);
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI);
h) vista (VS);
i) udito (AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando.
7. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale Maresciallo del ruolo musicisti della Marina
militare", con l'indicazione del profilo sanitario;
"inidoneo quale Maresciallo del ruolo musicisti della Marina
militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 11. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati
"inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente
disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
9. I candidati di sesso femminile, in caso di positivita' del
test di gravidanza, non potranno essere sottoposti all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art. 9, comma 4,
la Direzione generale per il personale militare procedera' a una
nuova convocazione in data compatibile con la definizione della
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione generale che escludera' la candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 11 Accertamento attitudinale
Art. 11
Accertamento attitudinale
1. I partecipanti al concorso saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), ad una
serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti
aree d'indagine:
a) area stile di pensiero;
b) area emozioni e relazioni;
c) area produttivita' e competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: forte carenza;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei
punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale.
Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a quello minimo previsto dalla normativa vigente all'atto
dell'effettuazione delle prove. Tale giudizio comunicato seduta
stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 12 Prove pratiche di esecuzione e teoriche
Art. 12
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all'accertamento sanitario e a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it per
sostenere le prove pratiche e teoriche di seguito indicate:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell'allegato H del bando e, con ciascuno
degli strumenti d'obbligo, di un brano a libera scelta tra quelli
indicati nel medesimo allegato;
b) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli strumenti d'obbligo;
c) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a
percussione;
d) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e
l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato dal
piccolo ensemble alla banda musicale dal 1900 a oggi;
e) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani
scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati,
con lo strumento per il quale si concorre e di uno o piu' brani
scelti dalla commissione esaminatrice, anche diversi da candidato a
candidato, da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo.
I candidati orchestrali della banda musicale della Marina
militare eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato.
3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove
sostenute.
Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56.
Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49.
4. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.
Art. 13 Titoli di merito
Art. 13
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche
e teoriche di cui all'art. 12, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) titoli accademici:
2° livello (punteggio massimo 10):
diploma di conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline.
1° livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline.
b) titoli didattici (punteggio massimo 5):
insegnamento presso un conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il
quale si concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale
si concorre e da quelli ad esso affini.
c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si
concorre o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera fino a 16 strumenti (da
accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione di
partecipazione rilasciata dal presidente o direttore artistico
dell'associazione) con lo strumento per il quale si concorre o
affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si
concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari per lo
strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si
concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza
armata e dei Corpi di polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di
organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o
affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione orchestrale e/o
bandistica, relative allo strumento per il quale si concorre o
affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera e/o da
solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo
strumento per il quale si concorre o affine;
composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre
o affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.
12, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla
commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati
successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta
dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici
e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti
modalita':
a) in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge;
b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto
di notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra'
fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti
elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.
La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di
merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.
Art. 14 Graduatorie finali
Art. 14
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale sulla base della media del punteggio riportato da ciascun
candidato nelle prove pratiche di cui al precedente art. 12 e di
quello riportato per il possesso dei titoli di merito di cui al
precedente art. 13.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato alla Marina militare. A
parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti alla
Marina militare sara' preferito il candidato che riveste il grado
piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con
maggiore anzianita' di servizio.
4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L. In caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione
generale per il personale militare le graduatorie definitive su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato PDF).
5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno
approvate con decreto del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale
ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - Dal giorno di
pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 15 Nomina a orchestrale
Art. 15
Nomina a orchestrale
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' nominato
Capo di 1ª classe del ruolo dei musicisti della Marina militare e
deve essere inserito nell'organizzazione strumentale delle seconde
parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina
militare.
3. Il vincitore del concorso che, alla data di scadenza del
termine della presentazione della domanda, non sia maresciallo della
Marina militare, verra' ammesso ad un corso di formazione.
4. Il frequentatore del corso, all'atto di presentazione presso
il reparto d'istruzione designato, sara' sottoposto ad una visita
medica di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal
precedente art. 2.
5. Il vincitore di concorso sara' sottoposto alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa al
vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla sezione 7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008
dalla Direzione generale della sanita' militare, recante "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi".
6. All'atto dell'incorporamento dovra' presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo
sanguigno e il fattore Rh.
I militari in servizio nella Marina militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i
certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
7. Il candidato vincitore dovra', inoltre, produrre ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica.
Il predetto candidato che presentera' un deficit G6PD e al quale,
per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovra' rilasciare una
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato F al presente bando.
8. Nel caso in cui il vincitore del concorso provenga dal ruolo
marescialli della Marina militare, se di grado:
1) uguale a quello iniziale della categoria per la quale ha
concorso, conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
2) superiore, e' nominato col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conserva
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
Art. 16 Disposizioni amministrative e varie
Art. 16
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di
esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al
servizio militare del concorso sono a carico dei candidati. Ai
candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza
straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di
effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato il
certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria
dell'anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare
una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di
un documento di identita' in corso di validita' via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione.
La Direzione generale per il personale militare comunichera' le
proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio
di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso con comunicazione inserita nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5,
e nei siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it definendone le
modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,
per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero
contattata la sezione relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 18 Accertamento dei requisiti
Art. 18
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 19 Esclusioni
Art. 19
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di
formazione.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2021
Il direttore generale: Vittiglio
Allegato 1
Allegato A
STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
CANDIDATI IN SERVIZIO DELLA MARINA MILITARE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
Allegato H
ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Allegato I
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
Allegato L
TITOLI PREFERENZIALI
Parte di provvedimento in formato grafico