AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 22 dicembre 2015. (16E00065)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 22 dicembre 2015. (16E00065)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
  • Data: 12-01-2016
  • Scadenza: 12-03-2015

Art. 1 E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di Avvocato dello Stato. Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto

			L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed   integrazioni,    concernente    modificazioni    all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  ed  il  relativo  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
n. 686, e successive integrazioni e modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di  proporzione  negli  uffici  statali  siti  nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due  lingue  nel  pubblico
impiego; 
    Vista la legge  3  aprile  1979,  n.  103,  concernente  modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  regolamento  recante
norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  24  febbraio  1997,  n.  27,   concernente   la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in  materia  di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art.  5,  3°
comma; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia  di  snellimento
dell'attivita' amministrativa; 
    Visto l'art. 16, 3° comma, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 35, 6° comma,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di  conoscenza  della  lingua
italiana e della lingua tedesca; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31  agosto  2013,  n.
101, conv. in legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  con  il  quale  la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per  il  reclutamento  del
personale di magistratura; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti  in  data  22
dicembre  2015,  registro  n.  1,  foglio  n.  3159,  con  il   quale
l'Avvocatura, tra l'altro, e' stata autorizzata a bandire il concorso
per il reclutamento di n. 10 Avvocati dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a  10  posti  di
Avvocato dello Stato. 
    Uno di tali posti e' riservato  ai  concorrenti  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o  di  titolo
equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.

Art. 2 Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie: a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo

				Art. 2 
 
 
    Al  concorso  possono  partecipare  i   cittadini   italiani   di
incensurabile condotta civile e  morale  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dal  presente  decreto  ed   appartenenti   alle   seguenti
categorie: 
      a) procuratori dello Stato con almeno  due  anni  di  effettivo
servizio; 
      b) magistrati ordinari  nominati  a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
      c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b); 
      d) magistrati amministrativi; 
      e) avvocati attualmente iscritti all'albo con  l'anzianita'  di
iscrizione non inferiore a sei anni; 
      f) dipendenti  dello  Stato  appartenenti  ai  ruoli  delle  ex
carriere direttive con almeno cinque anni di  effettivo  servizio,  i
quali abbiano superato l'esame di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato; 
      g) professori universitari di materie  giuridiche  di  ruolo  o
stabilizzati  e  assistenti  universitari  di   materie   giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli  esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
      h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali,  degli
enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  assunti  mediante  pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella  carriera
direttiva o professionale legale, che  abbiano  superato  l'esame  di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 
    Il  possesso  delle  condizioni  richieste  per  l'ammissione  al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine  stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale, concorsi ed esami.

				Art. 3 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale, concorsi ed esami. 
    Ai  fini  della  partecipazione   al   concorso   e'   necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it, sezione "CONCORSI ". 
    Per  effettuare  la  registrazione,  oltre  ai  dati  anagrafici,
occorrera' in particolare inserire: 
      1. codice fiscale; 
      2. indirizzo di posta elettronica; 
      3. codice di sicurezza (password). 
    Completata  la  registrazione,  il  candidato  deve  redigere  la
domanda di partecipazione al concorso  compilando  i  campi  previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa  disponibile  dal  giorno  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione). 
    Dopo aver completato la compilazione della domanda, il  candidato
deve stampare la domanda  di  partecipazione  prodotta  dal  sistema,
firmarla in calce  e,  unitamente  a  fotocopia  fronte/retro  di  un
documento di identita', provvedere alla scansione generando  un  file
formato pdf. 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti. 
    Per  completare  la  procedura  occorre   inviare   la   domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento  del  file
dal link predisposto sul portale. 
    La procedura di invio della domanda deve essere completata  entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate
con modalita' diverse da quelle sopra indicate. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare: 
      - cognome e nome, codice fiscale; 
      - la data ed il luogo di nascita; 
      - il possesso della cittadinanza italiana; 
      - il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      -  la  categoria  di  appartenenza  per  la  quale  si   chiede
l'ammissione al concorso; 
      - l'idoneita' fisica all'impiego; 
      - le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      - i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
      - gli eventuali procedimenti in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      - gli eventuali precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313; 
      -  le  eventuali  indagini  preliminari  alle  quali  si  e'  a
conoscenza di essere sottoposti; 
      - il possesso della laurea specialistica in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      - di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      - gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma  del
precedente art.  1,  devono  dichiarare  di  essere  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o  di  titolo
equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86; 
      - se, nel caso in cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      - la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al  quale
si desidera siano trasmesse le eventuali  comunicazioni  relative  al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni  dovra'
essere tempestivamente comunicata; 
    -  il  candidato  deve  dichiarare   nella   domanda   l'avvenuto
versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della  somma  di
euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese  della  procedura  concorsuale.  Il  versamento
potra' essere effettuato mediante bonifico  bancario  o  postale  sul
conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348  0  10  2412  00,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di  Roma,  indicando
la causale "concorso Avvocato dello Stato - capo  X,  capitolo  2412,
art. 00", oppure  mediante  bollettino  postale  sul  conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso Avvocato dello Stato -  capo  X,
capitolo 2412, art. 00". Il candidato deve indicare nella domanda  di
partecipazione al concorso gli estremi identificativi del versamento. 
    In calce alle  dichiarazioni  gli  aspiranti  devono  apporre  la
propria firma per esteso  e  in  modo  leggibile,  consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

Art. 4 I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.

				Art. 4 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato la  prova  orale  debbono  far
pervenire all'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  entro  il  termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo
all'espletamento di detta  prova,  gli  eventuali  titoli  che  diano
diritto a preferenza nella nomina. 
    Sono preferite, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  le   sottoindicate   categorie,   previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;. 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.

Art. 5 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato Generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli

				Art. 5 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  Generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del  personale  degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri;  di
tale pubblicazione si da'  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni  dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato  Generale  dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933 n.  1612  e  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 2 marzo 1948 n. 155.

Art. 6 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sara' stabilito.

				Art. 6 
 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio  ed  immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva   di
certificazione, ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita'  che  saranno  successivamente  indicate   nell'invito   ad
assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 7 L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

				Art. 7 
 
 
    L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. 
    Le prove scritte debbono essere svolte nel termine  di  otto  ore
dalla dettatura del tema e consistono: 
      a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile; 
      b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano; 
      c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; 
      d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale. 
    Le prove orali consistono: 
      a)  in  un  esame  sulle  seguenti  materie:  diritto   civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione  sociale,  diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale,  diritto  costituzionale,  diritto   ecclesiastico,   diritto
amministrativo, diritto tributario, contabilita'  di  Stato,  diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano; 
      b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al  candidato  almeno  ventiquattro  ore
prima. 
    Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in  due  giorni
differenti. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2016 , Concorsi  ed  Esami,  4ª
Serie Speciale, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora  in  cui
si svolgeranno le prove scritte. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato Generale di
disporre  l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento   del
procedimento  concorsuale,  ove  venga  accertata  la  mancanza   dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello  Stato,  il  Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o,  quanto  ai
testi  latini,  con  semplici  annotazioni  relative  a  varianti  di
lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte  i
testi da consultare il giorno  precedente  a  quello  d'inizio  delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso  di  cui
al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 8 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di Cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei

				Art. 8 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta  da  un  avvocato  dello  Stato  alla  quarta  classe  di
stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato  dello  Stato
alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della  Corte
di  Cassazione,  da  un  avvocato  iscritto  all'albo  speciale   dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da  un  professore
ordinario o straordinario in materie  giuridiche  nelle  universita',
designati  rispettivamente  dal  primo  Presidente  della  Corte   di
Cassazione, dal  presidente  del  Consiglio  nazionale  forense,  dal
competente rettore, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data
della richiesta. 
    Trascorso il  termine  suddetto  senza  che  siano  pervenute  le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello  Stato
sono scelti dall'Avvocato Generale. 
    Un Avvocato dello Stato alla  seconda  o  alla  prima  classe  di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario  della  commissione  e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati  dal  presidente  e
dal segretario. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali. 
    Per ogni prova la somma  dei  punti  divisa  per  il  numero  dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 
    Sono ammessi alle prove orali i candidati  che  hanno  conseguito
non meno di otto punti in media nelle prove scritte  e  non  meno  di
sette in ciascuna di esse. 
    Sono dichiarati idonei i candidati che nelle  prove  orali  hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 
    La  commissione  forma  la  graduatoria  degli  idonei  nel  modo
indicato dagli  articoli  28  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2  marzo
1948 n. 155. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma  7,  legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

Art. 9 Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984,

				Art. 9 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello  Stato  alla  I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni  vigenti
all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti  di  cui  all'art.  27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6  agosto  1984,
n. 425.

Art. 10 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della

				Art. 10 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I  -  Affari  generali  e
personale, per le finalita' del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla  posizione  giuridico  economica  del
candidato. 
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto  di  accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge e del  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti   valere   nei   confronti
dell'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali  e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

Art. 11 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

				Art. 11 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  Ufficiale  del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
 
      Roma, 22 dicembre 2015  
 
                             L'Avvocato generale: Massella Ducci Teri

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