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- Atto numero 16E00065 del 12-01-2016
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 22 dicembre 2015. (16E00065)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2016
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 22 dicembre 2015. (16E00065)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Data: 12-01-2016
- Scadenza: 12-03-2015
Art. 1 E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di Avvocato dello Stato. Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante
norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, 3°
comma;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 35, 6° comma, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua
italiana e della lingua tedesca;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del
personale di magistratura;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22
dicembre 2015, registro n. 1, foglio n. 3159, con il quale
l'Avvocatura, tra l'altro, e' stata autorizzata a bandire il concorso
per il reclutamento di n. 10 Avvocati dello Stato;
Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a 10 posti di
Avvocato dello Stato.
Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo
equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.
Art. 2 Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie: a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo
Art. 2
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di
incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti
previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti
categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo
servizio;
b) magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
una valutazione positiva di idoneita';
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b);
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di
iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex
carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i
quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o
stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli
enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale, concorsi ed esami.
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale, concorsi ed esami.
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it, sezione "CONCORSI ".
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici,
occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la
domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema,
firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un
documento di identita', provvedere alla scansione generando un file
formato pdf.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file
dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate
con modalita' diverse da quelle sopra indicate.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
- cognome e nome, codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- la categoria di appartenenza per la quale si chiede
l'ammissione al concorso;
- l'idoneita' fisica all'impiego;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313;
- le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a
conoscenza di essere sottoposti;
- il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del
precedente art. 1, devono dichiarare di essere in possesso di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo
equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
- la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale
si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra'
essere tempestivamente comunicata;
- il candidato deve dichiarare nella domanda l'avvenuto
versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di
euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento
potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando
la causale "concorso Avvocato dello Stato - capo X, capitolo 2412,
art. 00", oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso Avvocato dello Stato - capo X,
capitolo 2412, art. 00". Il candidato deve indicare nella domanda di
partecipazione al concorso gli estremi identificativi del versamento.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la
propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 4 I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
Art. 4
I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far
pervenire all'Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano
diritto a preferenza nella nomina.
Sono preferite, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - le sottoindicate categorie, previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 5 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato Generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli
Art. 5
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato Generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di
tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato Generale dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e dell'art. 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948 n. 155.
Art. 6 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sara' stabilito.
Art. 6
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad
assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 7 L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
Art. 7
L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto
amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2016 , Concorsi ed Esami, 4ª
Serie Speciale, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui
si svolgeranno le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato Generale di
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di
lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui
al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Art. 8 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di Cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei
Art. 8
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di
stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato
alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte
di Cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore
ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle universita',
designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di
Cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal
competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato Generale.
Un Avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito
non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di
sette in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo
indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo
1948 n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 7, legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
Art. 9 Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984,
Art. 9
Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti
all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984,
n. 425.
Art. 10 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
Art. 10
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 11 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 11
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Roma, 22 dicembre 2015
L'Avvocato generale: Massella Ducci Teri