MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021. (21E00011)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021. (21E00011)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 12-01-2021
  • Scadenza: 11-02-2021

Art. 1 Posti disponibili

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la direttiva tecnica del  Servizio  sanitario  del  comando
logistico dell'Aeronautica militare,  recante  "Standardizzazione  ed
unificazione delle procedure relative alle visite mediche  periodiche
del personale militare dell'Aeronautica, e del  personale  dei  Corpi
dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione" - edizione 2012; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle  imperfezioni
e delle infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  Generale  della  Sanita'  Militare,  recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della Funzione Pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
"Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia"; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  Salute,  recante
"Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132."; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  Covid-19.
(20A03944) (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020); 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre 2020 e
n. M_D ARM001 REG2020  0109290  del  9  dicembre  2020,  dello  Stato
Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi di  programmazione
per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di 800 VFP
1 nell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  3  settembre
2020 -registrato alla Corte  dei  conti  il  14  settembre  2020,  al
foglio. n. 2649 - relativo alla sua conferma  nell'incarico  di  vice
direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1.  Per  il  2021   e'   indetto   un   bando   di   reclutamento
nell'Aeronautica militare di  800  VFP  1  per  categorie  varie  che
saranno assegnate dalla Forza armata; 
    2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con  quattro
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
      a) 1° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      b) 2° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
agosto 2021,  per  i  secondi  duecento  candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      c) 3° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
ottobre 2021, per i successivi duecento  candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito; 
      d) 4° incorporamento,  previsto  presumibilmente  nel  mese  di
gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati  idonei  utilmente
classificati nella graduatoria di merito. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  13
gennaio 2021 all'11 febbraio 2021, per i nati dall'11  febbraio  1996
all'11 febbraio 2003, estremi compresi. 
    Le  date  degli  incorporamenti  e  il  numero  di  candidati  da
convocare agli accertamenti previsti  dal  presente  decreto  possono
subire modifiche  in  relazione  alla  rimodulazione  del  calendario
concorsuale  della  Scuola  Volontari  dell'Aeronautica  militare  di
Taranto (SVAM) nel caso ritenuto  necessario,  in  conseguenza  dello
stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico,  verra'
richiesto  alla  presentazione  degli  affluiti  un'autodichiarazione
attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare fiduciario ne' di essere in attesa di esito di
tampone  naso-faringeo  ovvero  test  sierologici,  di   non   essere
risultati positivi al Covid-19 e di non accusare ne' di aver accusato
nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili  all'infezione
da Covid-19 ne' di essere stati a contatto con  persone  positive  al
Covid-19.  L'ingresso  presso  la  SVAM  verra'   consentito   previo
misurazione  della  temperatura  corporea  che  non   dovra'   essere
superiore a 37,5 °C. In caso contrario si applichera' quanto previsto
all'art. 10 del presente decreto. 
    Inoltre, l'ammissione dei vincitori  agli  incorporamenti  potra'
avvenire, nel rispetto dell'ordine  derivante  dalla  graduatoria  di
merito, in modo frazionato, cadenzato  e  continuativo  in  relazione
alle eventuali esigenze di natura  organizzativa  e  logistica  della
SVAM. Nei confronti dei vincitori agli incorporamenti potranno essere
adottate le seguenti misure precauzionali: 
      a) durante la  fase  di  incorporazione,  impiego  del  tampone
faringeo  ovvero  test  sierologico  rapido   su   sangue   capillare
finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS-  COV-2
IgM e IgG; 
      b) durante tutta la durata del  corso  di  formazione,  obbligo
dell'uso  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  quando
richiesti e limitazioni od esclusione della libera uscita; 
      c) ogni altra misura  stabilita  dalla  Forza  armata  ritenuta
utile per il contenimento della diffusione epidemiologica. 
    3. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
    In  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati   idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    4.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. 
    In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione  nel  sito  internet   del   Ministero   della   difesa
(www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,  link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
Militare; 
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere
posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino
alla  data  di  effettiva  incorporazione,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le  procedure  di  reclutamento  vengono  gestite  tramite  il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa  (da  ora  in
poi   "portale"),   raggiungibile   attraverso   il   sito   internet
www.difesa.it, area "siti di  interesse  e  approfondimenti",  pagina
"Concorsi  e  Scuole  Militari",  link  "concorsi   on-line"   ovvero
collegandosi direttamente al sito "https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda  di  partecipazione  al  reclutamento  e  ricevere,  con   le
modalita' di cui al successivo art. 5,  le  successive  comunicazioni
inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da  enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico  di  Identita'
Digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    La  procedura  guidata  di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente)  e  gli  estremi  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro  i  termini
indicati nel precedente art. 1, comma 2. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda,  il  modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel  corretto
inserimento degli stessi. 
    3.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui  all'art.  9
(dettagliati nell'allegato A al  presente  bando),  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; 
      e) l'eventuale servizio militare svolto in qualita'  di  VFP  1
nelle  Forze  armate  o  di  ausiliario  nelle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale  dei  Vigili  del
Fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
Militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare; 
      m) l'eventuale possesso della  Certificazione  Sanitaria  Unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  4,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1; 
      n) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      o)  eventuali  precedenti  di  mestieri/esperienze  lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      p) il  possesso  di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione di cui  all'allegato  A  al  presente  bando
(art. 9); 
      q) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      r) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
      s)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
      t)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    4.  I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   della   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato PDF) della documentazione attestante il possesso  dei  titoli
di   merito   eventualmente   dichiarati   nella   domanda    stessa,
limitatamente alla seguente documentazione: 
      a) corso di cultura aeronautica; 
      b) conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR; 
      c) documentazione attestante gli eventuali  titoli  di  riserva
posti o di preferenza dichiarati. 
    La mancata  o  difforme  predisposizione  dei  suddetti  allegati
comportera' la mancata attribuzione del  punteggio/riserva/preferenza
del corrispondente titolo,  anche  se  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione. 
    5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove  richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa  nell'area  privata
del proprio profilo. 
    I candidati entro la scadenza del termine  per  la  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  potranno  aggiornare,  integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche  se
gia' inoltrate. 
    6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche'  dei  titoli  di
merito e/o preferenziali dichiarati.  Le  domande  di  partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso  rispetto  a
quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla
procedura concorsuale. 
    7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. Qualora si verificasse, durante il  periodo  previsto  per  la
presentazione  delle  domande,  un'avaria  temporanea   del   sistema
informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare  il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione e dei titoli di merito, citata nel precedente art.  2,
comma 3, resta comunque fissata all'originario  termine  di  scadenza
per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 1, comma 2. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare  agli  accertamenti,  elenchi
dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in
un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere  personale.
I candidati ricevono notizia della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali  comunicazioni
saranno  anche  pubblicate  nel  sito  www.difesa.it  e   in   quello
dell'Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it). 
    3.  Le  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno  essere
inviate ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica
certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    4. I candidati potranno inviare,  successivamente  alla  scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'art.  1,  comma
2,  eventuali  comunicazioni  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia  fissa  o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di   posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente  un  account  di
posta       elettronica       certificata       -       all'indirizzo
persaereo@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di  posta
elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica-  all'indirizzo  persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it,
compilando  obbligatoriamente  il  campo   relativo   all'oggetto   e
indicando il concorso al quale partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che  non  consentano  di  verificare
l'effettivo possesso di uno  o  piu'  titoli  di  merito  dichiarati,
comporteranno la mancata valutazione dei titoli  in  questione  e  la
conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio. 
    5.  L'Amministrazione  della  difesa   non   si   assume   alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: 
      a) inoltro delle domande; 
    b)  valutazione  dei  titoli  di  merito   e   formazione   della
graduatoria: 
        La commissione valutatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
dell'Allegato B effettuera' la valutazione dei titoli  di  merito  di
cui  al  successivo  art.  9  e  la  formazione   della   graduatoria
(comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente  domanda
di partecipazione), 
      c) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
      d) convocazione dei  candidati  collocati  in  posizione  utile
nella citata  graduatoria  per  l'espletamento  delle  seguenti  fasi
selettive: 
        - convocazione  dei  primi  3.700  candidati  compresi  nella
graduatoria presso la SVAM di Taranto per l'effettuazione della  fase
iniziale dell'iter selettivo; 
        - invio di tutti  i  candidati  convocati  presso  il  Centro
Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l'effettuazione  degli
accertamenti    psico-fisici    finalizzati    alla    determinazione
dell'idoneita'/inidoneita'; 
        - svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali  presso  la  SVAM  di  tutti  i  candidati  idonei  alla
precedente   fase   sanitaria,   secondo   le   modalita'   riportate
nell'allegato  C  al  presente  bando,  che  saranno  utili  per   la
determinazione della graduatoria definitiva; 
      e)  formazione   della   graduatoria   di   merito   definitiva
comprendente  i  candidati  dichiarati   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica; 
      f)  convocazione  e  incorporazione  dei  candidati   utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera e); 
      g) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 
    2. Il 4°  Ufficio  della  Direzione  Impiego  Personale  Militare
Aeronautica  (DIPMA)  e'  delegato   dalla   DGPM   all'acquisizione,
istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi: 
      a) al possesso dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  e
all'efficienza fisica; 
      b) agli accertamenti diagnostici per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    3. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato,  altresi',  dalla  DGPM
allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti   l'accertamento   dei
requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal  precedente
punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento,  tranne
quelle relative alla verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  lettere  g),  h),  e  i)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. 
    4. Il  4°  Ufficio  della  DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione  o  mancata  ammissione  di
propria competenza. 
    5. La commissione di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b)
provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
      a) inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
      b) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c) inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  10
del presente bando; 
      d) privi della documentazione sanitaria in  originale  o  copia
conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando. 
    6. La commissione di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  c)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei: 
      a) agli accertamenti attitudinali; 
      b) alle prove di efficienza fisica. 
    7. Il 4°  Ufficio  della  DIPMA  provvedera'  alla  verifica  del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  nelle  domande
relativamente  ai  titoli  di  merito   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione nonche' alla  verifica  dei  titoli  di  merito,  non
rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,  ritenuti  conformi  ai
titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito. 
    Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati che  a
seguito della predetta verifica  presentino  difformita'  tra  quanto
dichiarato nella domanda di  partecipazione  e  le  risultanze  della
verifica stessa. 
    8.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza,   anche   successivi,   o   in   caso   di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita'  tra  le  dichiarazioni
rese dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  e  i  titoli
effettivamente  posseduti,  la  DGPM,   in   coordinamento   con   la
commissione  valutatrice,  decurtera'  il   relativo   punteggio   di
merito/condizione   di   riserva   posti/preferenza   per    definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base  dei
titoli   effettivamente   posseduti.   In   caso   di    collocamento
dell'interessato in posizione non piu'  utile  nelle  graduatorie  di
merito previste dall'art.  9  del  presente  bando  di  reclutamento,
verra' adottato, nei confronti  dello  stesso,  il  provvedimento  di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti  successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione  non  piu'
utile nella graduatoria di merito prevista dall'art. 9  del  presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso  il
provvedimento di annullamento  della  ferma  prefissata  di  un  anno
nell'Aeronautica militare. 
    La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una  condotta  incensurabile,  alle
previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice  di  procedura  penale
ed, eventualmente, emanare il  provvedimento  di  esclusione  se  non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata  di  un
anno se gia' incorporato. 
    9. I candidati che, a  seguito  di  accertamenti  successivi  dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi  nelle  domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla  ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno  segnalati  all'autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'  stato   adottato   il
provvedimento  di  esclusione/decadenza,  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    Le Commissioni che interverranno nella procedura di  reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il poersonale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come
indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

				Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige la graduatoria di cui all'art. 6, lettera b) sommando tra loro
i punteggi  dei  titoli  di  merito  riportati  nell'Allegato  A  del
presente bando e secondo i criteri in esso specificati. 
    2. La graduatoria dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici sara' pubblicata nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica

				Art. 10 
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica 
 
    1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare  le  convocazioni
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici  e  attitudinali  e  di
efficienza fisica dei candidati, tratti dalla graduatoria di  cui  al
precedente art. 6, lettera b), punto 1,  entro  il  limite  di  3.700
unita'. 
    La convocazione degli interessati  e'  effettuata  a  cura  della
DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5  e  contiene  la  data  e
l'ora di presentazione presso la SVAM. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche  nei  giorni   successivi   al   primo,   saranno   considerati
rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo   aerovolontari@postacert.difesa.it   ovvero   mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della
relativa documentazione probatoria. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Nei casi di: 
      -  riscontro  di  infezione   respiratoria   e/o   febbre   con
temperatura superiore a 37,5 °C nei quattordici giorni precedenti  la
data di convocazione; 
      -  misura  della  quarantena  o   di   isolamento   domiciliare
fiduciario, ovvero di attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero
test sierologici, nonche' l'essere risultati positivi al  Covid-19  e
che  nei  quattordici  giorni  precedenti  si  e'  accusato   sintomi
correlabili all'infezione da Covid-19 ovvero contatto  con  personale
positivo al  Covid-19,  il  candidato  dovra'  dare  comunicazione  e
produrre istanza di posticipo  nella  modalita'  sopra  indicata.  Il
medesimo verra' riconvocato unicamente qualora produca certificazione
sanitaria di completa guarigione e rientro nello stato di salute. 
    Qualora il candidato, presentatosi nella  data  di  convocazione,
sara' trovato con temperatura superiore a 37,5 °C, gli verra' inibito
l'accesso  e  riconvocato   dopo   la   guarigione   clinica   previa
trasmissione di certificazione sanitaria  di  completa  guarigione  e
dopo aver rispettato  le  indicazioni  emanate  dal  Ministero  della
salute. 
    In tutti i casi e le  fattispecie,  la  nuova  convocazione,  che
potra' avvenire solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  verra'  effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le
modalita' indicate nell'art. 5, un  ulteriore  numero  di  candidati,
compresi nella graduatoria di  cui  all'art.  6,  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza  fisica,
fino al raggiungimento  dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura
dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 
    3.  Tutti  i  candidati  devono  presentarsi  agli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera
ovvero una delle attivita' sportive riportate  nella  tabella  B  del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982,  rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico  (o  struttura
sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le  normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport; 
      c)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza (sangue  o  urine)  -  in
quanto lo stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90) - eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  5  giorni  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti  psico-fisici  (la  data  di  presentazione  non  e'  da
calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi  dell'art.  1  del
decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173,  che  ha  modificato
l'art. 640  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  con
l'introduzione  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   le   aspiranti   agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al   servizio   militare   ai   sensi   del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria; 
      d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare: 
        - originale o copia conforme dei seguenti esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          emoglobina glicosilata; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia;c 
          colesterolemia totale, HDL, LDL; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          fosfatasi alcalina; 
          FT3, FT4, TSH; 
          protidemia ed elettroforesi proteica; 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
        - referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
        - certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato D al presente bando; 
        - se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
Sanitaria Unica (CSU) di cui al  successivo  comma  4,  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  Sanitario
Unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    4. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettera d), la Certificazione  Sanitaria  Unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (1 anno),  attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare. 
    La CSU e' rilasciata dal Presidente della  Commissione  medica  a
ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e  degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente  assegnazione  del
profilo  sanitario.  Tale  certificazione,  conforme  al  format   in
Allegato G al presente bando,  sara'  valida  e  presentabile  presso
qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle  Forze  armate,  a
livello interforze, per i reclutamenti  quale  VFP  1,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del  D.P.R.  445/2000,  ma  provvedimento  amministrativo
collegiale emanato  da  una  Commissione  medica  che  ha  valore  di
accertamento dello stato fisico e di salute  dell'interessato  in  un
dato momento e, come tale, puo'  indicare  il  periodo  di  validita'
delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,  analogamente
alla  durata  dei  certificati  medici  rilasciati  per   l'attivita'
sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa  ai  singoli
referti presentati dall'interessato, rimanendo gli  stessi  vincolati
alla rispettiva validita' temporale, ma  all'esito  del  giudizio  di
idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene  conto  dell'insieme
delle  certificazioni  prodotte  e  delle  risultanze  delle   visite
mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  Selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 3,  lettera  b)  e,  per  le  concorrenti  di  sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test  di  cui
al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore
a 5 giorni rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU
in corso di validita'. 
    5.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati e al test di accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente  comma
3, oltre a sottoporre  i  candidati  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  disporra'  l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI); 
      e) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di  sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali:   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool; 
      g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del  concorrente,  da  effettuare  anche  presso  altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti  tatuaggi  e  le  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita'  della
condizione del militare di cui al regolamento  quando,  per  la  loro
sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili  con
l'uniforme  di  servizio  estiva,   le   cui   caratteristiche   sono
visualizzabili   nel   sito   internet   dell'Aeronautica    militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)  -  ovvero,  se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per  contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    7. I candidati  saranno  sottoposti,  altresi',  da  parte  della
commissione per gli accertamenti  attitudinali  e  per  le  prove  di
efficienza fisica: 
      a)  a  una  serie  di  accertamenti  attitudinali,  tendenti  a
verificare  il  possesso  delle  capacita'  necessarie,  secondo   le
direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1; 
      b) a tre  prove  ginnico-sportive  per  accertare  l'efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato  C  al  presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e'  definitivo
e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica. 
    8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati,  per  essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  Generale  della
Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 5 e 6. 
    9. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  e
delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni  formuleranno  un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro  della
difesa 4 giugno  2014,  ovvero  di  non  idoneita',  che  comportera'
l'esclusione dal reclutamento. 
    Per   quanto   concerne   l'eventuale   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  indipendentemente  dal  coefficiente
assegnato  alla  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  non  puo'
essere motivo di inidoneita', a mente  dell'art.  1  della  legge  12
luglio 2010, n. 109. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il
settore d'impiego "VFP 1 ordinari", al coefficiente attribuito  sara'
aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Le  commissioni,  qualora  lo  ritengano   necessario,   potranno
disporre l'effettuazione di ogni altro  esame  o  accertamento  utile
alla definizione del giudizio di idoneita'. 
    Dette  commissioni,  con  determinazione  dei  presidenti   delle
commissioni   delegate   dalla   DGPM   alle   predette   incombenze,
comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei
presidenti- l'esito degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
mediante apposito foglio di  notifica  contenente  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a) "idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare"; 
      b) "inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai  sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
    11.  Per  le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero  della  difesa
-da  allegare  necessariamente  (come  file  in  formato  PDF)  a  un
messaggio di posta elettronica certificata  da  inviare,  utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta  elettronica,   all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   -
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2021  Cognome  e
Nome) corredata di copia per immagine (file  in  formato  PDF)  della
certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di  alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa  la  Commissione  Sanitaria  di  Appello   dell'Aeronautica
militare, che  provvedera'  a  convocare  il  candidato  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di confermata non idoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento.  In  caso  di  idoneita',  egli  sara'  sottoposto   al
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali  e  delle  prove  di  efficienza  fisica.  I   candidati
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito
saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la
decorrenza giuridica.".

Art. 11 Approvazione e validita' delle graduatorie

				Art. 11 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito che verra' consegnata  alla  DGPM  per  l'approvazione  con
decreto dirigenziale. 
    2. Nella redazione della graduatoria  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 3. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sara' pubblicata  nel  Giornale
Ufficiale   della   difesa   -   consultabile   nel   sito   internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  - e   di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica militare. 
    3. La graduatoria e' valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.

Art. 12 Procedure per il recupero dei posti non coperti

				Art. 12 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
    1. In caso di mancata  copertura  dei  posti  previsti  per  ogni
singolo incorporamento, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di  corso,  fino  alla  copertura  dei  posti  previsti
dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla  graduatoria  di  cui
all'art.  11  risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica. 
    2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le unita'  del
successivo  incorporamento   fino   al   raggiungimento   dei   posti
complessivi  previsti  dall'art.  1,  comma  1,  compatibilmente  con
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM.

Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 13 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
    Ultimata la procedura prevista dall'art. 12, fino  a  esaurimento
degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art.
11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  e
alle prove di efficienza fisica, a copertura  dei  posti  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti  vacanti,   su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  la  DGPM  potra'
attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,  dalle
graduatorie dei VFP  1  nell'Esercito  e  nella  Marina  Militare,  i
candidati idonei ma non utilmente collocati,  che  hanno  manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 14 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1. Per ogni singolo incorporamento saranno  convocati  presso  la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP  1,  i
candidati  risultati  idonei   agli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e alle prove di  efficienza  fisica  da  ammettere  alla
ferma prefissata di un anno, sulla  base  della  graduatoria  di  cui
all'art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma
1. 
    2.  La  convocazione   degli   interessati   per   ogni   singolo
incorporamento e' effettuata a  cura  della  DGPM  con  le  modalita'
indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione della data  e  dell'ora
di presentazione presso la SVAM. Qualora il  convocato  vincitore  di
concorso e utilmente collocato nella graduatoria finale, alla data di
presentazione sia  sottoposto  alla  misura  della  quarantena  o  di
isolamento domiciliare fiduciario ovvero in attesa  di  esito  oppure
risultato positivi al Covid-19, nonche' accusa o abbia  accusato  nei
quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili  all'infezione  da
Covid-19, sia stato a contatto con persone positive al  Covid-19,  il
medesimo produrra' istanza alla DGPM per il differimento  alla  prima
incorporazione utile all'esito del ripristino allo  stato  di  salute
regolarmente documentato. 
    3.  Fermo  restando  il  numero  delle   assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) del
presente bando, rinviate ai sensi del comma 1-bis dell'art.  640  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza del primo corso basico di formazione utile in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    Le candidate di cui trattasi, sono immesse  in  servizio  con  la
medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,  dei  vincitori
del concorso per il quale originariamente hanno  presentato  domanda.
La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario
viene determinata, ove previsto, sulla base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    4. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di  servizio,  comportera'  il
proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM,  su  proposta  della
SVAM. Il predetto provvedimento, non comportera' comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi,  come  citato  nel  precedente
art. 2, comma 1, lettera e). 
    5. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento,   l'autocertificazione,   redatta    conformemente
all'allegato E al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura della SVAM. 
    I  candidati  vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre  -ai  fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non  definito  per  la
caratteristica somato-funzionale AV-EI  -  l'originale  del  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti  candidati
che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,  per  tale  deficit,
sara'  attribuito  il  coefficiente  3  o  4   nella   caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'allegato F al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando.". 
    6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella "Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto Interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      a) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      b) in caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva Tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare". 
    8. I candidati convocati per l'incorporazione  dovranno  altresi'
produrre il codice IBAN  del  proprio  conto  corrente,  al  fine  di
consentire il corretto accreditamento dello stipendio. 
    9. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva  presentazione  presso
la SVAM. I candidati che non  si  presenteranno  nella  data  fissata
nella convocazione saranno  considerati  rinunciatari  e  i  relativi
posti potranno essere coperti,  entro  il  quinto  giorno  di  corso,
secondo le modalita' previste dall'art. 13. 
    10. Entro sedici giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  la  SVAM
dovra'  inviare  alla  DGPM   copia   del   relativo   verbale,   con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati. 
    11. La DGPM determinera', con decreto Dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un  anno  nell'Aeronautica
militare,  con  riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,   del
possesso  dei  requisiti  di   partecipazione   alla   procedura   di
reclutamento. 
    12.  I  candidati  provenienti  dal  congedo  incorreranno  nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

Art. 15 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 15 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Aeronautica  militare,  i  VFP  1  potranno  essere  ammessi,  a
domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 16 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.

Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile

				Art. 17 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
                    ordinamento militare e civile 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 18 Benefici

				Art. 18 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di  VFP  1  nell'Aeronautica  militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19 Disposizioni amministrative

				Art. 19 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  la  sede  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali e le prove  di  efficienza  fisica  sono  a  carico  dei
candidati. Il trasporto presso la sede  degli  accertamenti  sanitari
sara'  curato  dalla  SVAM,  compatibilmente  con  la  disponibilita'
concessa dei mezzi di trasporto AM. 
    2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i  candidati
potranno fruire di vitto a carico dell'Amministrazione della  difesa,
compatibilmente con esigenze  di  natura  organizzativa  e  logistica
della SVAM. L'alloggiamento  sara'  a  carico  dei  convocati  presso
strutture esterne.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il Titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel  D.
Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare  riferimento
agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del D.P.R. n.  90/2010,
secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, Titolare del trattamento.

Art. 21 Norme di rinvio

				Art. 21 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2020  
 
                                 Il vice direttore generale: Santella 
 
Avvertenze generali: 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  Sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
        a) dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        b) dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

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