- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2021 →
- Atto numero 21E00011 del 12-01-2021
MINISTERO DELLA DIFESA Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021. (21E00011)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021. (21E00011)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 12-01-2021
- Scadenza: 11-02-2021
Art. 1 Posti disponibili
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita';
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia";
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del comando
logistico dell'Aeronautica militare, recante "Standardizzazione ed
unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche
del personale militare dell'Aeronautica, e del personale dei Corpi
dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione" - edizione 2012;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni
e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente "Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco";
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare e
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa -
Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante "modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici",
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante
"Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle
prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia";
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante
"Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare";
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.";
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita'
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19.
(20A03944) (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre 2020 e
n. M_D ARM001 REG2020 0109290 del 9 dicembre 2020, dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione
per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di 800 VFP
1 nell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre
2020 -registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al
foglio. n. 2649 - relativo alla sua conferma nell'incarico di vice
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare e, in particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore generale per il
personale militare;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2021 e' indetto un bando di reclutamento
nell'Aeronautica militare di 800 VFP 1 per categorie varie che
saranno assegnate dalla Forza armata;
2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con quattro
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:
a) 1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito;
b) 2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
agosto 2021, per i secondi duecento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito;
c) 3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
ottobre 2021, per i successivi duecento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito;
d) 4° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati idonei utilmente
classificati nella graduatoria di merito.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 13
gennaio 2021 all'11 febbraio 2021, per i nati dall'11 febbraio 1996
all'11 febbraio 2003, estremi compresi.
Le date degli incorporamenti e il numero di candidati da
convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono
subire modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario
concorsuale della Scuola Volontari dell'Aeronautica militare di
Taranto (SVAM) nel caso ritenuto necessario, in conseguenza dello
stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico, verra'
richiesto alla presentazione degli affluiti un'autodichiarazione
attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare fiduciario ne' di essere in attesa di esito di
tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, di non essere
risultati positivi al Covid-19 e di non accusare ne' di aver accusato
nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all'infezione
da Covid-19 ne' di essere stati a contatto con persone positive al
Covid-19. L'ingresso presso la SVAM verra' consentito previo
misurazione della temperatura corporea che non dovra' essere
superiore a 37,5 °C. In caso contrario si applichera' quanto previsto
all'art. 10 del presente decreto.
Inoltre, l'ammissione dei vincitori agli incorporamenti potra'
avvenire, nel rispetto dell'ordine derivante dalla graduatoria di
merito, in modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione
alle eventuali esigenze di natura organizzativa e logistica della
SVAM. Nei confronti dei vincitori agli incorporamenti potranno essere
adottate le seguenti misure precauzionali:
a) durante la fase di incorporazione, impiego del tampone
faringeo ovvero test sierologico rapido su sangue capillare
finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS- COV-2
IgM e IgG;
b) durante tutta la durata del corso di formazione, obbligo
dell'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) quando
richiesti e limitazioni od esclusione della libera uscita;
c) ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta
utile per il contenimento della diffusione epidemiologica.
3. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti
categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di
Carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare; assistiti dell'Opera Nazionale Figli degli Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in
servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa
(www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento
Militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere
posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino
alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal
reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in
poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area "siti di interesse e approfondimenti", pagina
"Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi on-line" ovvero
collegandosi direttamente al sito "https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le
modalita' di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni
inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita'
Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro i termini
indicati nel precedente art. 1, comma 2.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'art. 9
(dettagliati nell'allegato A al presente bando), rilasciati dalla
pubblica amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva;
e) l'eventuale servizio militare svolto in qualita' di VFP 1
nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco;
f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento
Militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare;
m) l'eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma 4, in corso di validita', quale
documento attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla
pubblica amministrazione di cui all'allegato A al presente bando
(art. 9);
q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in
formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli
di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione:
a) corso di cultura aeronautica;
b) conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
c) documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva
posti o di preferenza dichiarati.
La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati
comportera' la mancata attribuzione del punteggio/riserva/preferenza
del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di
partecipazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa nell'area privata
del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se
gia' inoltrate.
6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a
quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla
procedura concorsuale.
7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la
presentazione delle domande, un'avaria temporanea del sistema
informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione e dei titoli di merito, citata nel precedente art. 2,
comma 3, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza
per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 1, comma 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi
dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in
un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale.
I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello
dell'Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica
certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma
2, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all'indirizzo
persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica- all'indirizzo persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it,
compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e
indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare
l'effettivo possesso di uno o piu' titoli di merito dichiarati,
comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la
conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L'Amministrazione della difesa non si assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento
Art. 6
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione della
graduatoria:
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B effettuera' la valutazione dei titoli di merito di
cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
(comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda
di partecipazione),
c) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile
nella citata graduatoria per l'espletamento delle seguenti fasi
selettive:
- convocazione dei primi 3.700 candidati compresi nella
graduatoria presso la SVAM di Taranto per l'effettuazione della fase
iniziale dell'iter selettivo;
- invio di tutti i candidati convocati presso il Centro
Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l'effettuazione degli
accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione
dell'idoneita'/inidoneita';
- svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla
precedente fase sanitaria, secondo le modalita' riportate
nell'allegato C al presente bando, che saranno utili per la
determinazione della graduatoria definitiva;
e) formazione della graduatoria di merito definitiva
comprendente i candidati dichiarati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare.
Art. 7 Esclusioni
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3.
2. Il 4° Ufficio della Direzione Impiego Personale Militare
Aeronautica (DIPMA) e' delegato dalla DGPM all'acquisizione,
istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e
all'efficienza fisica;
b) agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
3. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato, altresi', dalla DGPM
allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei
requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal precedente
punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere g), h), e i) e dell'assenza di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche'
quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
4. Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di
propria competenza.
5. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera b)
provvedera' a escludere i candidati giudicati:
a) inidonei agli accertamenti psico-fisici;
b) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art. 10
del presente bando;
d) privi della documentazione sanitaria in originale o copia
conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando.
6. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c)
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei:
a) agli accertamenti attitudinali;
b) alle prove di efficienza fisica.
7. Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla verifica del
contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande
relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica
amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai
titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della
verifica stessa.
8. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni
rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli
effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la
commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di
merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei
titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento
dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie di
merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento,
verra' adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu'
utile nella graduatoria di merito prevista dall'art. 9 del presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica militare.
La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle
previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale
ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non
ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un
anno se gia' incorporato.
9. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei
contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma
prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e
saranno segnalati all'autorita' giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di
VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
domanda per il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il
provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il poersonale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come
indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice
redige la graduatoria di cui all'art. 6, lettera b) sommando tra loro
i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del
presente bando e secondo i criteri in esso specificati.
2. La graduatoria dei candidati da ammettere alla fase degli
accertamenti psico-fisici sara' pubblicata nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
Art. 10
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di
efficienza fisica dei candidati, tratti dalla graduatoria di cui al
precedente art. 6, lettera b), punto 1, entro il limite di 3.700
unita'.
La convocazione degli interessati e' effettuata a cura della
DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e
l'ora di presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata -
all'indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all'indirizzo
aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente
il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della
relativa documentazione probatoria.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Nei casi di:
- riscontro di infezione respiratoria e/o febbre con
temperatura superiore a 37,5 °C nei quattordici giorni precedenti la
data di convocazione;
- misura della quarantena o di isolamento domiciliare
fiduciario, ovvero di attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero
test sierologici, nonche' l'essere risultati positivi al Covid-19 e
che nei quattordici giorni precedenti si e' accusato sintomi
correlabili all'infezione da Covid-19 ovvero contatto con personale
positivo al Covid-19, il candidato dovra' dare comunicazione e
produrre istanza di posticipo nella modalita' sopra indicata. Il
medesimo verra' riconvocato unicamente qualora produca certificazione
sanitaria di completa guarigione e rientro nello stato di salute.
Qualora il candidato, presentatosi nella data di convocazione,
sara' trovato con temperatura superiore a 37,5 °C, gli verra' inibito
l'accesso e riconvocato dopo la guarigione clinica previa
trasmissione di certificazione sanitaria di completa guarigione e
dopo aver rispettato le indicazioni emanate dal Ministero della
salute.
In tutti i casi e le fattispecie, la nuova convocazione, che
potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le
modalita' indicate nell'art. 5, un ulteriore numero di candidati,
compresi nella graduatoria di cui all'art. 6, per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura
dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso di
validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
ovvero una delle attivita' sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di
medico specializzato in medicina dello sport;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza (sangue o urine) - in
quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non e' da
calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato
l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare:
- originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
emoglobina glicosilata;
creatininemia;
trigliceridemia;c
colesterolemia totale, HDL, LDL;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
fosfatasi alcalina;
FT3, FT4, TSH;
protidemia ed elettroforesi proteica;
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di
positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG;
- certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico
curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente
all'allegato D al presente bando;
- se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione
Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di
validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare, potra' presentarla in
sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario
Unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3,
lettera d), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di
validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in
precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella
Marina Militare e nell'Aeronautica militare.
La CSU e' rilasciata dal Presidente della Commissione medica a
ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in
Allegato G al presente bando, sara' valida e presentabile presso
qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a
livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui
all'art. 41 del D.P.R. 445/2000, ma provvedimento amministrativo
collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di
accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un
dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita'
delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente
alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita'
sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli
referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati
alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di
idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme
delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite
mediche.
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In
tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento
della stessa.
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra'
ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita'
della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al
precedente comma 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui
al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore
a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU
in corso di validita'.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma
3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza
della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami
ematochimici indicati e al test di accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della
documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova
convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma
3, oltre a sottoporre i candidati a una visita medica generale
preliminare, disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI);
e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente, da effettuare anche presso altre
strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli
accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della
condizione del militare di cui al regolamento quando, per la loro
sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con
l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito internet dell'Aeronautica militare
(www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) - ovvero, se posti
nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
7. I candidati saranno sottoposti, altresi', da parte della
commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica:
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a
verificare il possesso delle capacita' necessarie, secondo le
direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti
previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato C al presente
bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e' definitivo
e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della
Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un
giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo
quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della
difesa 4 giugno 2014, ovvero di non idoneita', che comportera'
l'esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente
assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non puo'
essere motivo di inidoneita', a mente dell'art. 1 della legge 12
luglio 2010, n. 109.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il
settore d'impiego "VFP 1 ordinari", al coefficiente attribuito sara'
aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno
disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile
alla definizione del giudizio di idoneita'.
Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle
commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze,
comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei
presidenti- l'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) "idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare";
b) "inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare".
Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita'
o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di
posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della
normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa
-da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un
messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it -
compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2021 Cognome e
Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata non idoneita', il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita', egli sara' sottoposto al
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati
riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito
saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la
decorrenza giuridica.".
Art. 11 Approvazione e validita' delle graduatorie
Art. 11
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito che verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Nella redazione della graduatoria di merito la commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al precedente
art. 1, comma 3.
Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e
dichiarati nella domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sara' pubblicata nel Giornale
Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di
cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre,
consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del
Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica militare.
3. La graduatoria e' valida esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
Art. 12 Procedure per il recupero dei posti non coperti
Art. 12
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni
singolo incorporamento, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti
dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui
all'art. 11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le unita' del
successivo incorporamento fino al raggiungimento dei posti
complessivi previsti dall'art. 1, comma 1, compatibilmente con
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM.
Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Art. 13
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall'art. 12, fino a esaurimento
degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art.
11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica, a copertura dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra'
attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle
graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina Militare, i
candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato
l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno
Art. 14
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica da ammettere alla
ferma prefissata di un anno, sulla base della graduatoria di cui
all'art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma
1.
2. La convocazione degli interessati per ogni singolo
incorporamento e' effettuata a cura della DGPM con le modalita'
indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione della data e dell'ora
di presentazione presso la SVAM. Qualora il convocato vincitore di
concorso e utilmente collocato nella graduatoria finale, alla data di
presentazione sia sottoposto alla misura della quarantena o di
isolamento domiciliare fiduciario ovvero in attesa di esito oppure
risultato positivi al Covid-19, nonche' accusa o abbia accusato nei
quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all'infezione da
Covid-19, sia stato a contatto con persone positive al Covid-19, il
medesimo produrra' istanza alla DGPM per il differimento alla prima
incorporazione utile all'esito del ripristino allo stato di salute
regolarmente documentato.
3. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) del
presente bando, rinviate ai sensi del comma 1-bis dell'art. 640 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla
frequenza del primo corso basico di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Le candidate di cui trattasi, sono immesse in servizio con la
medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori
del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda.
La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario
viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento.
4. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di servizio, comportera' il
proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della
SVAM. Il predetto provvedimento, non comportera' comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente
art. 2, comma 1, lettera e).
5. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre -ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale del referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati
che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,
sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta
conformemente all'allegato F al presente bando, tenuto conto che per
la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle
premesse del bando.".
6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
a) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva Tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare".
8. I candidati convocati per l'incorporazione dovranno altresi'
produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di
consentire il corretto accreditamento dello stipendio.
9. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso
la SVAM. I candidati che non si presenteranno nella data fissata
nella convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi
posti potranno essere coperti, entro il quinto giorno di corso,
secondo le modalita' previste dall'art. 13.
10. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, la SVAM
dovra' inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
11. La DGPM determinera', con decreto Dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica
militare, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento.
12. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15 Disposizioni di stato giuridico
Art. 15
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Aeronautica militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a
domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della difesa e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo
di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera
Art. 16
Possibilita' e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile
Art. 17
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e'
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 18 Benefici
Art. 18
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Aeronautica militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di
settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19 Disposizioni amministrative
Art. 19
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e le prove di efficienza fisica sono a carico dei
candidati. Il trasporto presso la sede degli accertamenti sanitari
sara' curato dalla SVAM, compatibilmente con la disponibilita'
concessa dei mezzi di trasporto AM.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati
potranno fruire di vitto a carico dell'Amministrazione della difesa,
compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica
della SVAM. L'alloggiamento sara' a carico dei convocati presso
strutture esterne.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D.
Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del D.P.R. n. 90/2010,
secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, Titolare del trattamento.
Art. 21 Norme di rinvio
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2020
Il vice direttore generale: Santella
Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei
giorni e negli orari sotto indicati:
a) dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30;
b) dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
Allegato 1
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico