MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. (16E01611)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. (16E01611)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 15-04-2016
  • Scadenza: 16-05-2016

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. [...]

			IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  Direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  Direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge  6  giugno  1986,  n.  251,  recante  "Istituzione
dell'Albo professionale degli Agrotecnici "cosi' come  modificato  ed
integrato dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010 n. 59; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare  l'art.
17;. 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  "Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425"  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  "Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, recante norme per il riordino degli istituti  professionali  a
norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  ed  in  particolare  l'Allegato  D  contenente  la  Tabella  di
confluenza  dei  percorsi  degli  istituti   professionali   previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 febbraio 2014 , al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  Sen.  Prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  Regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di  agrotecnico
il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che  gli  Esami  hanno  luogo,
ogni anno, in un'unica sessione indetta con  ordinanza  del  Ministro
della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato "Regolamento"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei", cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea" 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto di delega ai  direttori  generali  degli  Uffici
scolastici regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del direttore generale degli ordinamenti  scolastici  del  27
luglio 2011 prot. n. 5213; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28.09.2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato Agrotecnico: il candidato in possesso del diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  agrotecnico,  ovvero  di  perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito  presso  Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
Istituti tecnici agrari statali paritari  e  legalmente  riconosciuti
ovvero in  possesso  del  diploma  afferente  al  settore  "Servizi",
indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87  o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto  del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,  n.  323,  unitamente  al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1,  lettere
A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza; 
      candidato Agrotecnico Laureato: il candidato in possesso di: 
      diploma universitario triennale di cui all'art. 2  della  legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3  a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Agrotecnici  in
possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria   superiore   di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323,  conseguito  presso  Istituti   professionali   di   Stato   per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso  Istituti  tecnici  agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti  ovvero  in  possesso  del
diploma  afferente  al  settore  "Servizi",  indirizzo  "Servizi  per
l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998,  n.  323  citato  in  premessa,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda: 
    A) abbiano completato il  tirocinio  professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015; 
    B) abbiano completato, entro il 15 agosto  2012,  il  periodo  di
pratica biennale, presso un Agrotecnico o  un  Perito  Agrario  o  un
Dott. in Scienze Agrarie o  Forestali  iscritti  ai  rispettivi  Albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010 n. 59; 
    C) abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale
di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di  cui  al
comma 1 della presente ordinanza  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della  legge  28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo  26  marzo
2010 n. 59; 
    D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno
triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori di  uno
studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma
1 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c)
della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed  integrata
dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio
2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo  2010  n.
59; 
    E) abbiano  completato,  entro  la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno  1986,  n.  251  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.  378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio  2008  n.  31  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010 n. 59; 
    F) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dalla sezione  dell'albo  cui
si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli  Agrotecnici  e
degli  Agrotecnici  Laureati  accerta  la  sussistenza  della   detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  Esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati; 
    G) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli  Istituti  Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
Linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall' dalla sezione dell'albo cui si ha titolo
ad  accedere.  Il  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e   degli
Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
Agrotecnici Laureati in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
    A) diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della  legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al Decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
    B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi.

Art. 3 Sedi di esame

				Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono sedi di esame  gli  Istituti  Professionali  del  settore
"Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale"
elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli  Esami
si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
del Collegio Nazionale presso il quale, secondo quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, domanda  di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del  Collegio  competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico  dell'istituto
sede d'esame, devono, pero', essere  inviate  al  Collegio  Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (Ufficio di Presidenza
- Poste Succursale, n. 1 -  47122  Forli'  -  Tel.  0543/720908)  che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento:  fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata  agli
interessati dal  Collegio  Nazionale,  redatta  su  carta  intestata,
recante la firma dell'incaricato alla  ricezione  delle  istanze,  la
data di presentazione ed il numero di protocollo; 
    c) tramite Posta Elettronica Certificata  al  Collegio  Nazionale
(agrotecnici@pecagrotecnici.it): fa  fede  la  stampa  che  documenta
l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto

				Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    "Il/la
sottoscritto/a....................,   consapevole   delle    sanzioni
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e che  i  dati  riportati  dall'interessato/a  assumono
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese  ai  sensi
dell'art.  46  e  47,  nonche'   delle   conseguenze   di   carattere
amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che
rilasciano dichiarazioni non  corrispondenti  a  verita'  e  falsita'
negli atti, dichiara" 
    il cognome ed il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    la residenza anagrafica e l'indirizzo  al  quale  desiderano  che
vengano  inviate  eventuali  comunicazioni   relative   agli   esami,
indirizzo e-mail ed un recapito telefonico; 
    di non aver prodotto, per la sessione  in  corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
    di essere iscritti, ove d'obbligo, nel registro  dei  praticanti,
con indicazione del Collegio locale; 
    di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1 e
2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
    a. per i soli titoli di istruzione secondaria di  secondo  grado:
denominazione o indirizzo ed articolazione; 
    b. per i soli titoli di  laurea  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione; 
    c. dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
    d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
    e. del voto riportato; 
    f. dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da
quello sede d'esame; 
    g. della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C, D ed E. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
F e G, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B
della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il  tirocinio  di
cui all'art. 55, commi 1  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  anche  espletato  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da  3  a  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il  candidato
e'  tenuto  a  dichiararne,  sotto  la  propria  responsabilita',  il
possesso con apposito atto integrativo dei  contenuti  della  domanda
gia' presentata indirizzato  al  Dirigente  Scolastico  dell'istituto
sede d'esame e da inviare al Collegio competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
    4.  Nei  confronti  dei  candidati  con  diagnosi  di  D.S.A.  e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata  da  una  competente  struttura
sanitaria in relazione allo specifico  stato  ed  alla  tipologia  di
prove d'esame  da  sostenere)  per  lo  svolgimento  delle  prove  in
argomento.  I  candidati  stessi   attestano   nella   domanda,   con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge  n.  448/1998,  l'esistenza
delle condizioni personali richieste.

Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
    curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto   dal   candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   Entrate,   deve   essere
effettuato presso una Banca  o  un  Ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   Ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  Entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
    fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.  38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
    elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,   dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti del Collegio Nazionale

				Art. 7 
 
 
                 Adempimenti del Collegio Nazionale 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi  locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del  Regolamento,  comunica,  entro  la
data   del   7   giugno   2016,   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  esclusivamente  tramite   posta
elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it: 
    il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  ammessi  a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione  del  numero  delle
Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda; 
    un unico  elenco  nominativo,  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  distinti  in
relazione all'Istituto sede d'esame da loro prescelto e con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle  Commissioni.  Il
Collegio Nazionale provvede a formare detto  elenco  previo  puntuale
controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000),  effettuato   anche   sulla   base   delle
attestazioni dei Collegi locali di cui  all'art.  12,  comma  4,  del
Regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare,  al  possesso  di  uno  dei
requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome e il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  27
ottobre 2016. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del  14  ottobre  2016,  il  Collegio  Nazionale
provvede alla consegna delle domande ai  Dirigenti  Scolastici  degli
Istituti ai quali sono indirizzate,  o  ai  Dirigenti  Scolastici  di
quegli   Istituti    indicati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  in  caso  di  diversa  assegnazione
disposta a norma del precedente  art.  3  della  presente  ordinanza,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  del  medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso  al
Ministero. Detto  elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante
indicazione:  di  eventuali  altre  variazioni  gia'  comunicate   al
Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione  per
i candidati con la dicitura di cui al precedente comma  2  (allegando
le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    6.  Il  Collegio  Nazionale  fara'  pervenire  alla   Commissione
esaminatrice, entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la  comunicazione
relativa ai candidati aventi i requisiti  in  corso  di  maturazione,
della avvenuta o mancata maturazione.

Art. 8 Calendario degli esami

				Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
    25  ottobre  2016,  ore  8,30:  insediamento  delle   commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime; 
    26  ottobre  2016,  ore   8,30:   prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
    27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 
    28 ottobre  2016,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio  Nazionale,  al
quale spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della  presente  ordinanza),
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono,   dalla
Commissione  stessa,  essere  riconvocati  in  altra  data  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8 e 9, del Regolamento.

Art. 10 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

				Art. 10 
 
 
    Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. 
                     Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere  al  Collegio  locale  nella  cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11 Rinvio

				Art. 11 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 4 aprile 2016  
 
                                                Il Ministro: Giannini

Allegato 1

  1. 	Tabella A 
    Istituti professionali statali per l'agricoltura e l'ambiente e
    Istituti professionali statali ad indirizzo Servizi per
    l'agricoltura e lo sviluppo rurale di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica n. 87/2010

    Sedi di esame - Sessione 2016

    PIEMONTE - VALLE D'AOSTA
    "B. VITTONE" - Strada Pecetto, 34/H - 10023 Chieri (TO)
    (Presidenza: I.I.S. "B. VITTONE" di CHIERI - Via Montessori, 4/6
    - 10023 Chieri - TO) - c/c bancario IBAN IT87Q0103030360000000633133
    LOMBARDIA
    "V. F. PARETO" - Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano
    (Presidenza: I.I.S. "V F. PARETO" - Via Litta Modignani, 55 -
    20161 Milano) - c/c postale n. 33096207
    VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE
    "K. LORENZ" - Via Torino, 3 - 30035 MIRANO (VE)
    (Presidenza: I.I.S. "8 MARZO - K. LORENZ" - Via Matteotti, 42/A/3
    - 30035 Mirano - VE) - c/c postale n. 1016971945
    FRIULI - VENEZIA GIULIA
    "S. SABBATINI" - Via delle Scuole, 10 - 33050 Pozzuolo del Friuli
    (UD)
    (Presidenza: I.I.S. "J. LINUSSIO" - Via Circonvallazione Sud, 29
    - 33033 Codroipo - UD) - c/c postale n. 16165334
    LIGURIA
    "D. AICARDI" - Strada Maccagnan, 37 - 18038 Sanremo (IM)
    (Presidenza: I.I.S. "RUFFINI - AICARDI" - Via Lungomare, 141 -
    18018 Arma di Taggia - IM) - c/c postale n. 12106183
    EMILIA - ROMAGNA
    "L. SPALLANZANI" - Via Solimei, 21/22 - 41013 Castelfranco Emilia
    (MO)
    (Presidenza: I.I.S. "L. SPALLANZANI"- Via Solimei, 23 - 41013
    Castelfranco Emilia - MO) - c/c postale n. 14506414
    TOSCANA
    "BARONE CARLO DE' FRANCESCHI" - Via Dalmazia, 221 - 51100 Pistoia
    - c/c postale n. 12177515
    MARCHE
    "SALVATI" - Via Trento, 93 - 60030 Monte Roberto (AN)
    (Presidenza: I.I.S. "E. PIERALISI" - Via Raffaello Sanzio, 8 -
    60035 Jesi (AN) - c/c postale n. 11562600
    UMBRIA
    I.I.S. "PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI" - V.le Aldo Bologni, 86 -
    06012 Citta' di Castello - PG) - c/c postale n. 1001212818
    LAZIO
    "SAN BENEDETTO" - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 Borgo Piave (LT)
    (Presidenza: I.I.S. "SAN BENEDETTO" - Via Mario Siciliano, 4 -
    04010 Borgo Piave - LT) - c/c postale n. 12038048
    ABRUZZO
    "OTTAVIO COLECCHI" - Via Acquasanta, 18 - Localita' Colle Sapone
    - 67100 L'Aquila
    (Presidenza: I.I.S. "L. DA VINCI - O. COLECCHI" - Via Monte San
    Rocco,15 - Loc. Pineta Signorini - 67100 L'Aquila) - c/c postale n.
    12657672
    MOLISE
    I.P.S.A.A. di Viale A. Manzoni, 22 - 86100 Campobasso
    (Presidenza: I.I.S. "L. PILLA" - Via Vittorio Veneto, 21 - 86100
    Campobasso) - c/c postale n. 167866
    CAMPANIA
    Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo
    Rurale - Via delle Calabrie, 63 - 84131 Salerno - c/c bancario IBAN
    IT87K0843176200006001409057
    PUGLIA
    "EGIDIO LANOCE" - Via Giannotta, 34 - 73024 MAGLIE (LE)
    (Presidenza: I.I.S. "Egidio Lanoce" - Via Giannotta, 34 - 73024
    Maglie - LE) - c/c postale n. 15109739
    BASILICATA
    "G. FORTUNATO" - Via F. Torraca, 13 - 85100 Potenza - c/c postale
    n. 12269858
    CALABRIA
    Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo
    Rurale - Contrada Scarazze, 218 - 88042 Cutro (KR)
    (Presidenza: I.I.S. POLO Cutro - Via Giovanni XXIII - 88042 Cutro
    - KR) - c/c postale n. 21949870
    SICILIA
    "LUIGI FAILLA TEDALDI" - Via Mazzini, 25 - 90013 Castelbuono (PA)
    (Presidenza: I.I.S. "LUIGI FAILLA TEDALDI" - Contrada ROSARIO,
    snc - 90013 CASTELBUONO - PA) - c/c postale n. 91002040821
    SARDEGNA
    "DON DEODATO MELONI" - Loc. Palloni - 09170 ORISTANO
    (Presidenza: I.I.S. "DON DEODATO MELONI" - Loc. Palloni - 09170
    ORISTANO - frazione Nuraxinieddu) - c/c postale n. 18410092

Allegato 2

  1. 	Tabella B 


    Programma d'esame
    (art. 18 - decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)


    Prima prova scritta

    La prima prova scritta vertera' su questioni di tecnica della
    produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei
    prodotti.
    Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta
    di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di
    miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di
    trasformazione, nonche' la comparazione di possibili alternative
    nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il
    tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di
    politica agricola nazionale e comunitaria.

    Seconda prova scritta o scritto-grafica

    La seconda prova scritta o scritto - grafica riguardera'
    l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti
    fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure
    l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili
    delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il
    diritto tributario e quello del lavoro.

    Prova orale

    Il colloquio vertera' sui diversi aspetti delle competenze
    previste dal regolamento professionale.
    Sara' richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici
    riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni
    economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno
    sottoposti all'analisi dei candidati.
    Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle
    pubblicazioni presentate.

Allegato 3

  1. 	Tabella C 

    Diplomi universitari
    (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

    Biotecnologie agro-industriali
    Economia ed amministrazione delle imprese agricole
    Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
    Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
    Produzioni animali
    Produzioni vegetali
    Tecniche forestali e tecnologie del legno
    Viticoltura ed enologia

Allegato 4

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