MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato. (16E01613)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato. (16E01613)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 15-04-2016
  • Scadenza: 16-05-2016

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si

			IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  "Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425"  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  "Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed in particolare l'art. 55; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di  confluenza  dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 febbraio 2014 , al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 16  marzo  1993,  n.  168,  recante
regolamento per gli Esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di perito agrario,  il  quale,  all'art.  1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni  anno,  in  un'unica
sessione  indetta  con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato "Regolamento"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei", cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  regolamento   per   lo   svolgimento   della   pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio  nazionale  dei  periti  agrari  e  dei  periti  agrari
laureati il 14 gennaio 2011; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario e di perito agrario laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito agrario: il candidato in possesso del  diploma
di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  agrario  conseguito
presso un Istituto tecnico agrario statale,  paritario  o  legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente  al  settore
"Tecnologico", indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,
unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  Tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati  periti  agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di  perito
agrario  conseguito  presso  un  Istituto  tecnico  agrario  statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso  del  diploma
afferente   al    settore    "Tecnologico",    indirizzo    "Agraria,
agroalimentare e agroindustria" di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
    A - abbiano completato il tirocinio  professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015; 
    B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012,  il  periodo  di
pratica biennale, presso un perito agrario  o  un  dott.  in  scienze
agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 31, comma 2 della  legge  28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
    C - abbiano completato, entro  il  15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche  al
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma  2
della legge 28 marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
    D - abbiano svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei
tempi previsti ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per lo
svolgimento   della   pratica    professionale    e    dell'attivita'
tecnico-agricola subordinata approvato dal  Consiglio  nazionale  dei
periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; 
    E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita'  libero  professionali  previste   dall'albo.   I   collegi
provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati  accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
    F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli  Istituti  tecnici
superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall'albo. I collegi  provinciali  dei  periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano  la  sussistenza  della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti agrari laureati in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
    A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
    B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art.  55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi.

Art. 3 Sedi di esame

				Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  tecnici   del   settore
"tecnologico", indirizzo "Agraria, agroalimentare  e  agroindustria",
elencati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli  esami
si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
 
Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - domanda di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella regione sede del  collegio  competente
ad attestare il possesso  del  requisito  di  ammissione.  Per  Valle
d'Aosta e Liguria, regioni prive  di  Istituti  tecnici  del  settore
"Tecnologico", indirizzo "Agraria, agroalimentare  e  agroindustria",
la sede d'esame e' quella del Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'Istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento:  fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata  agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo; 
    c) tramite Posta elettronica certificata al collegio  competente:
fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto

				Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    "Il/la
sottoscritto/a ... ... ... ..., consapevole delle  sanzioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e  che  i  dati  riportati  dall'interessato/a  assumono  valore   di
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai  sensi  dell'art.
46 e 47, nonche' delle  conseguenze  di  carattere  amministrativo  e
penale previste al successivo  art.  76  per  coloro  che  rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verita'  e  falsita'  negli  atti,
dichiara": 
    il cognome ed il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    la residenza anagrafica e l'indirizzo  al  quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
    di non aver prodotto, per la sessione  in  corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
    di essere iscritti nel registro dei praticanti,  con  indicazione
del collegio provinciale; 
    di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1 e
2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
    a) per i soli titoli di istruzione secondaria di  secondo  grado:
denominazione o indirizzo ed articolazione; 
    b) per i soli titoli di  laurea  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione; 
    c) dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
    d) dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
    e) del voto riportato; 
    f) dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da
quello sede d'esame; 
    g) della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C e D. Coloro che, siano in  possesso,  in  aggiunta  allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
E ed F, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all'art. 55, commi 1  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  anche  espletato  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da  3  a  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il  candidato
e'  tenuto  a  dichiararne,  sotto  la  propria  responsabilita',  il
possesso con apposito atto integrativo dei  contenuti  della  domanda
gia' presentata indirizzato  al  dirigente  scolastico  dell'istituto
sede d'esame e da inviare al collegio competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
    4.  Nei  confronti  dei  candidati  con  diagnosi  di  D.S.A.  e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata  da  una  competente  struttura
sanitaria in relazione allo specifico  stato  ed  alla  tipologia  di
prove d'esame  da  sostenere)  per  lo  svolgimento  delle  prove  in
argomento.  I  candidati  stessi   attestano   nella   domanda,   con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge  n.  448/1998,  l'esistenza
delle condizioni personali richieste.

Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
    curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto   dal   candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
    della tassa di ammissione  agli  esami  dovuta  all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
    del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di  esame  a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'Istituto gli estremi  del  conto  corrente  postale  da
utilizzare); 
    fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.  38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
    elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,   dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti dei collegi

				Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro  la  data
del 7 giugno 2016 al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca esclusivamente tramite  Posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it,  nonche'  al   collegio
nazionale: 
    il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni   da   nominare.   La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
    un  unico  elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome e il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  27
ottobre 2016. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta  a  norma  del
precedente art. 3 della presente  ordinanza,  trattenendo  ai  propri
atti una fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  esami  di
ciascun   candidato.   Le   domande,   corredate    della    relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui  sopra  gia'  trasmesso  al  Ministero.  Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali   altre   variazioni   gia'   comunicate   al    Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    6. Il collegio fara'  pervenire  alla  commissione  esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la  comunicazione  relativa  ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della  avvenuta
o mancata maturazione.

Art. 8 Calendario degli esami

				Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
    25  ottobre  2016,  ore  8,30:  insediamento  delle   commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
    26  ottobre  2016,  ore   8,30:   prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
    27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 
    28 ottobre  2016,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal collegio (art.  3,  comma  4,  della  presente  ordinanza),  alle
rispettive sedi di esame nei  giorni  e  nell'ora  indicati,  per  lo
svolgimento delle  prove  scritte  e/o  scritto-grafiche,  muniti  di
valido documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella Tabella 'B' allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce  al  tema  (art.
11, comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, regolamento).

Art. 10 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

				Art. 10 
 
 
    Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. 
                     Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso dei titoli di  cui  all'art.  2  della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11 Rinvio

				Art. 11 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 4 aprile 2016  
 
                                                Il Ministro: Giannini

Torna su