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- Atto numero 16E01614 del 15-04-2016
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. (16E01614)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2016
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. (16E01614)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Data: 15-04-2016
- Scadenza: 16-05-2016
Art. 1 E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. [...]
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea;
Vista la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante
il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e
di licenza della scuola media;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in
particolare il Titolo III;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, recante "Sostituzione degli orari e dei programmi di
insegnamento negli Istituti tecnici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014 , al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Prof.ssa
Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato
"Regolamento";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei", cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Disciplina delle classi di laurea";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo";
Visto il decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di
Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio
Legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28.09.2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per
coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore
"Tecnologico", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all'Allegato D i
quali, per l'anno 2016, non hanno maturato i requisiti previsti
dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della presente
ordinanza anche considerato l'art. 3, comma 2 del Regolamento del
CNPI approvato il 19 luglio 2014.
Ordina:
Art. 1
1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale e di Perito Industriale Laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato Perito Industriale: il candidato in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di Perito Industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza;
candidato Perito Industriale Laureato: il candidato in possesso
di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami 2016 sono ammessi i candidati Periti
Industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto che, alla data di presentazione
della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di
cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre
2015;
B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale
abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
D - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
E - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma;
F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le
Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero
professionali previste dall' dalla sezione dell'albo cui si ha titolo
ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
Periti Industriali Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al
decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
stessi.
Art. 3 Sedi di esame
Art. 3
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del Settore
"Tecnologico" ad esclusione dell'indirizzo "Trasporti e logistica",
elencati nella tabella A allegata.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo
art. 4 della presente ordinanza, sono presentate le domande.
Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni
Art. 4
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'Istituto, indicato
nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame, devono, pero', essere inviate al Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la
firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo;
c) tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo;
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto
Art. 5
Domande di ammissione - Contenuto
1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (€ 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel successivo art. 6, e' redatta dai candidati mediante
autocertificazione contenente la seguente dicitura: "Il/la
sottoscritto/a..................., consapevole delle sanzioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e che i dati riportati dall'interessato/a assumono
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 e 47, nonche' delle conseguenze di carattere
amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che
rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verita' e falsita'
negli atti, dichiara":
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
la specializzazione per la quale si intende conseguire
l'abilitazione. I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio provinciale e della sezione;
di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo
grado: denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo o
precedente ordinamento) o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all'art. 2, comma 2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione;
c. dell'istituto/ateneo sede d'esame;
d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato;
f. dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se
diverso da quello sede d'esame;
g. della data del titolo;
di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C, D ed E. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico
diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
F e G, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B
della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all'art. 55, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato
e' tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilita', il
possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda
gia' presentata indirizzato al Dirigente Scolastico dell'istituto
sede d'esame e da inviare al Collegio competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.
4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata da una competente struttura
sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di
prove d'esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in
argomento. I candidati stessi attestano nella domanda, con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza
delle condizioni personali richieste.
Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione
Art. 6
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale
utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla
residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente
postale da utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7 Adempimenti dei Collegi
Art. 7
Adempimenti dei Collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data
del 7 giugno 2016 al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonche' al Consiglio
Nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I
Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al 27
ottobre 2016.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi provvedono alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del
precedente art. 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri
atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di
ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa
documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto
elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
6. Il Collegio fara' pervenire alla Commissione esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta
o mancata maturazione.
Art. 8 Calendario degli esami
Art. 8
Calendario degli esami
1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
Commissioni medesime;
26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).
Art. 9 Prove di esame
Art. 9
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza,
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
3. I candidati di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della presente
ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra quelli
indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo
posseduto o, in mancanza di specifica denominazione, in relazione
alla Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui
all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88.
4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2 della presente
ordinanza, sostengono le prove relative alle specializzazioni di
nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del Regolamento.
6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del
Regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi,
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con
riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami ai
sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento.
Art. 10 Rinvio
Art. 10
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2016
Il Ministro: Giannini