MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. (16E01614)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. (16E01614)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 15-04-2016
  • Scadenza: 16-05-2016

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. [...]

			IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  Direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione Europea; 
    Vista la  Direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione Europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge  5  aprile  1969,  n.  119,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,  riguardante
il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e
di licenza della scuola media; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961, n. 1222, recante "Sostituzione degli orari e dei  programmi  di
insegnamento negli Istituti tecnici"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di  confluenza  dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 febbraio 2014 , al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  Sen.  Prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1,  dispone  che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora  in  avanti  denominato
"Regolamento"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei", cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo"; 
    Visto il decreto  del  ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  Direttore  Generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori  degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti  delle  province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
Legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28.09.2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per
coloro che  siano  in  possesso  del  diploma  afferente  al  settore
"Tecnologico", di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 secondo le  confluenze  di  cui  all'Allegato  D  i
quali, per l'anno 2016,  non  hanno  maturato  i  requisiti  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F  e  G  della  presente
ordinanza anche considerato l'art. 3, comma  2  del  Regolamento  del
CNPI approvato il 19 luglio 2014. 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  Perito
Industriale e di Perito Industriale Laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato Perito Industriale:  il  candidato  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  Perito  Industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di Perito  Industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un  istituto  statale,  paritario  o  legalmente  riconosciuto
unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza; 
      candidato Perito Industriale Laureato: il candidato in possesso
di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al Decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3  a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi  per  specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami 2016 sono  ammessi  i  candidati  Periti
Industriali  in  possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario o legalmente riconosciuto che, alla data  di  presentazione
della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015; 
      B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti,  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      C - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      D - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      E - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dalla sezione  dell'albo  cui
si  ha  titolo  ad  accedere.  I  Collegi  provinciali   dei   Periti
Industriali  e  dei  Periti   Industriali   Laureati   accertano   la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
Linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall' dalla sezione dell'albo cui si ha titolo
ad accedere. I Collegi  provinciali  dei  Periti  Industriali  e  dei
Periti Industriali Laureati  accertano  la  sussistenza  della  detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  Esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
Periti Industriali Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al Decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3  a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi.

Art. 3 Sedi di esame

				Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  istituti  tecnici   del   Settore
"Tecnologico" ad esclusione dell'indirizzo "Trasporti  e  logistica",
elencati nella tabella A allegata. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni per candidati provenienti da  diverse  sedi  di  Collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4 della presente ordinanza, sono presentate le domande.

Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, domanda  di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del  Collegio  competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      b) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante  la
firma dell'incaricato  alla  ricezione  delle  istanze,  la  data  di
presentazione ed il numero di protocollo; 
      c)  tramite   Posta   Elettronica   Certificata   al   Collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 Domande di ammissione - Contenuto

				Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (€ 16,00) e corredata  della  documentazione  indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    "Il/la
sottoscritto/a...................,   consapevole    delle    sanzioni
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e che  i  dati  riportati  dall'interessato/a  assumono
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese  ai  sensi
dell'art.  46  e  47,  nonche'   delle   conseguenze   di   carattere
amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che
rilasciano dichiarazioni non  corrispondenti  a  verita'  e  falsita'
negli atti, dichiara": 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      la  specializzazione  per  la  quale  si   intende   conseguire
l'abilitazione.  I  possessori  di  diplomi  universitari  e   lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
      di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio provinciale e della sezione; 
      di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
        a. per i soli titoli  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado: denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo  o
precedente ordinamento) o indirizzo ed articolazione; 
        b. per i soli titoli di laurea di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione; 
        c. dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
        d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
        e. del voto riportato; 
        f.  dell'istituto/ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  se
diverso da quello sede d'esame; 
        g. della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C, D ed E. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
F e G, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B
della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il  tirocinio  di
cui all'art. 55, commi 1  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  anche  espletato  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da  3  a  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il  candidato
e'  tenuto  a  dichiararne,  sotto  la  propria  responsabilita',  il
possesso con apposito atto integrativo dei  contenuti  della  domanda
gia' presentata indirizzato  al  Dirigente  Scolastico  dell'istituto
sede d'esame e da inviare al Collegio competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
    4.  Nei  confronti  dei  candidati  con  diagnosi  di  D.S.A.  e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata  da  una  competente  struttura
sanitaria in relazione allo specifico  stato  ed  alla  tipologia  di
prove d'esame  da  sostenere)  per  lo  svolgimento  delle  prove  in
argomento.  I  candidati  stessi   attestano   nella   domanda,   con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge  n.  448/1998,  l'esistenza
delle condizioni personali richieste.

Art. 6 Domande di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle  Entrate  "locale"  in   relazione   alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 7 Adempimenti dei Collegi

				Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  Provinciali  o  Territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro  la  data
del 7 giugno 2016 al Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca esclusivamente tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it,  nonche'  al  Consiglio
Nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  Esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  27
ottobre 2016. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  Dirigenti  Scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta  a  norma  del
precedente art. 3 della presente  ordinanza,  trattenendo  ai  propri
atti una fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  Esami  di
ciascun   candidato.   Le   domande,   corredate    della    relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui  sopra  gia'  trasmesso  al  Ministero.  Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali   altre   variazioni   gia'   comunicate   al    Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    6. Il Collegio fara'  pervenire  alla  Commissione  esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la  comunicazione  relativa  ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della  avvenuta
o mancata maturazione.

Art. 8 Calendario degli esami

				Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      25 ottobre  2016,  ore  8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
Commissioni medesime; 
      26  ottobre  2016,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      27 ottobre  2016,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      28 ottobre 2016, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  Collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza,
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati  per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata. 
    3. I candidati di cui all'art. 2, commi  1  e  2  della  presente
ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra  quelli
indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del  titolo
posseduto o, in mancanza di  specifica  denominazione,  in  relazione
alla Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui
all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 88. 
    4. I  candidati  di  cui  all'art.  2,  comma  2  della  presente
ordinanza, sostengono le  prove  relative  alle  specializzazioni  di
nuovo ordinamento. 
    5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, del Regolamento. 
    6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non  stampanti  e  la  consultazione  di  manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati  A  e  B  del
Regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  sessione  di
esami.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati  in  altra  data,  fissata  con
riferimento alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed  alla
necessita' della sollecita  conclusione  della  sessione  d'esami  ai
sensi dell'art. 11, comma 7, del Regolamento.

Art. 10 Rinvio

				Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 4 aprile 2016  
 
                                                Il Ministro: Giannini

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