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- Atto numero 22E04610 del 15-04-2022
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2022-2023. (22E04610)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2022-2023. (22E04610)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Data: 15-04-2022
- Scadenza: 15-05-2022
Art. 1 Definizioni
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994";
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e
aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile", ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2012", e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca" convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Visti il decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle
certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto del direttore
generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e
successive modificazioni;
Rilevato che alcune graduatorie del personale docente e ATA,
relative alle selezioni del personale docente e ATA da destinare
all'estero indette con decreto dipartimentale MIUR n. 2021 del 20
dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche -
nonche' alle selezioni del medesimo personale indette con decreto
direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021, risultano esaurite o
in via di esaurimento;
Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di
esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le
nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di
personale docente ed ATA previsti dal contingente ex art. 18, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg.
n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a direttore
generale della Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
d) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
f) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
g) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando;
h) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto
legislativo;
i) SEU: Scuole europee;
l) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e
assistenti amministrativi.
Art. 2 Posti da coprire
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del
personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e'
indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di
istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui
all'allegato n. l, che e' parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute.
Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei
servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi
della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo
per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I
codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio.
b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d) prestino attualmente servizio all'estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.
Art. 4-bis
Requisiti culturali e professionali del personale ATA,
di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 634/2018
1. Il personale amministrativo della scuola da destinare
all'estero deve avere conoscenza almeno della lingua straniera per
cui si partecipa di livello non inferiore a B2 del Quadro comune
europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree
linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del
direttore generale per gli affari internazionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 "E' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del
corso di laurea".
2. I requisiti professionali richiesti al personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di
effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di
appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec, a lui intestata, avente ad oggetto "Selezione personale docente
ed ATA", utilizzando esclusivamente rispettivamente, per i docenti
l'allegato 4 e per il personale ATA l'allegato 5 (modelli di domanda
- reperibili sul sito istituzionale del MAECI al seguente link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip - costituente parte integrante del presente bando), debitamente
compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
La domanda deve essere inviata entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - nonche' contestualmente pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI (al seguente link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip) su cui saranno pubblicati in formato editabile i modelli di
domanda. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto
termine.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione.
Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1:
SCI Scuole, iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
Scuole italiane statali e non statali;
Sezioni di italiano inserite nelle scuole
straniere/internazionali;
Scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento
dell'italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU Scuole Europee.
Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla
legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle Scuole
europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1.
4. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per una
o piu' lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree
linguistiche bandite.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco.
5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di
concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il
candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la
lingua, o le lingue per cui chiede la partecipazione.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000 , n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena esclusione. In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti
privati accreditati, il certificato di equivalenza o di equipollenza
dei titoli conseguiti all'estero e la copia del documento di
identita' in corso di validita' devono essere allegati alla domanda.
I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno
accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
7. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di pec intestata al candidato (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a
far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le
variazioni con pec al seguente indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza o
di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione
della domanda, dovranno essere comunicate con pec al seguente
indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di
pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
8. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec
corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della
procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle
graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
Art. 5 Selezione
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio
comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in
modalita' telematica o in presenza.
Art. 6 Selezione per titoli
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dagli allegati 2 e 3 al presente bando e devono
essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 16 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le
modalita' indicate negli allegati 2 e 3.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto
dei requisiti o perche' non abbiano raggiunto almeno 15/60 punti
nella valutazione dei titoli, relativamente al personale docente, e
almeno 10/60 punti relativamente al personale ATA.
Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre
dieci giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute
rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 7 Elenchi ammessi al colloquio
Art. 8
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il
rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla
commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per i docenti
sono richiesti almeno 15/60 punti, per il personale ATA sono
richiesti almeno 10/60 punti.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio
minimo di punti 24/40.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre,
dieci giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 8 Colloquio
Art. 9
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento
del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di
promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i Colloqui sara' resa
pubblica dalla commissione di cui all'art. 16 una griglia contenente
i criteri di valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40/40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 24/40. Coloro i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito.
3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al
calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di
svolgimento degli stessi - in presenza o in modalita' telematica
tramite la piattaforma Cisco-webex e dell'orario di inizio degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente
all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it producendo idonea
giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di
esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta
si procedera' alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la
data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 9 Graduatorie di merito
Art. 10
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui agli articoli 7 e 8 e
per il colloquio di cui all'art. 9.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994. Al termine dei colloqui la commissione
formulera' le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei
titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di
graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono
essere indette prima della scadenza.
Art. 10 Destinazione all'estero
Art. 11
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n.
2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche -
nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Depennamento dalle graduatorie
Art. 13
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5, comma 11, e' depennato dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.
Art. 13 Ricorsi
Art. 14
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo'
contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it -
pec: rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati,
l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali Garante per la protezione dei dati personali.
Piazza Venezia 11, 00187 Roma.
Telefono: 0039 06 696771.
Peo: protocollo@gpdp.it
Pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 15 Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione
Art. 16
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI
saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da
un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente
amministrativo e formate da due componenti scelti tra docenti,
funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di
cui all'art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un
segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le
commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 16 Pubblicazione
Art. 17
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Roma, 7 aprile 2022
Il direttore generale: Terracciano
Allegato 1
ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL
PERSONALE ATA
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Parte di provvedimento in formato grafico