MINISTERO DELLA CULTURA Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 37° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, per l'anno accademico 2025/2026. (25E01899)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15-04-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 37° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, per l'anno accademico 2025/2026. (25E01899)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA CULTURA
  • Data: 15-04-2025
  • Scadenza: 15-05-2025

Art. 1 Posti a concorso

IL SOPRINTENDENTE 
                   DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE 
 
    Visti: 
      La legge 20 gennaio 1992, n. 57 "Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze"; 
      Il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni  "Regolamento  recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi"; 
      Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno  2023,  n.
82 e successive modificazioni ed  integrazioni  "Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
      La legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni  ed
integrazioni, "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate"; 
      La legge 12 marzo 1999,  n.  68,  con  particolare  riferimento
all'art. 16; 
      Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   "T.U.   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; 
      Il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni ed integrazioni "Codice in materia  di  protezione  dei
dati personali"  nonche'  il  regolamento  (CE),  Parlamento  europeo
27/04/2016 n. 679; 
      Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  "Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio" e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
      Il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale"; 
      Il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni ed integrazioni "Tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro"; 
      Il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  86,  attuativo
dell'art. 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il "Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis...]"; 
      Il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il "Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis...]"; 
      Il decreto interministeriale 2 marzo  2011  "Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02"; 
      Il parere di conformita' espresso dalla Commissione tecnica  di
cui all'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 26  maggio  2009,  n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione  e  dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 
      Il decreto interministeriale  25  agosto  2014,  che  autorizza
l'Opificio delle pietre dure all'istituzione  e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea LMR/02 in Conservazione e restauro dei beni culturali; 
      Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
"Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  ed  il  turismo  e'
rinominato Ministero della cultura"; 
      Il decreto-DG-ERIC del 6  ottobre  2021,  n.  281,  regolamento
delle Scuole di alta formazione  e  di  studio  del  Ministero  della
cultura; 
      Il decreto ministeriale 3 febbraio 2022,  n.  46,  emanato  dal
Ministro della cultura, recante organizzazione e funzionamento  degli
Istituti centrali e di altri istituti dotati  di  autonomia  speciale
del Ministero della cultura, in particolare l'art. 12; 
      La legge 12 aprile 2022 n. 33 recante "Disposizioni in  materia
di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore"; 
      Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  marzo
2024, n. 57,  "Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
cultura,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  de  Ministro  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance"; 
      Il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, articolazione
degli uffici  dirigenziali  e  degli  istituti  dotati  di  autonomia
speciale di livello non generale del Ministero della cultura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2025/2026,   un   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 37°  corso
quinquennale  della  Scuola  di   alta   formazione   e   di   studio
dell'Opificio delle pietre dure di  Firenze,  nel  seguente  percorso
formativo professionalizzante (da ora PFP): 
      PFP 5 - materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e
pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

Art. 2 Contenuti formativi - Titolo di studio Oneri di frequenza

				Art. 2 
 
               Contenuti formativi - Titolo di studio 
                         Oneri di frequenza 
 
    1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato  in  trecento
crediti formativi corrispondenti ai crediti  formativi  previsti  dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a  quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 maggio  2009,  n.  87,  dal
decreto interministeriale 2 marzo 2011 "Definizione della  classe  di
laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei  beni
culturali - LMR/02" e dal regolamento delle Scuole di alta formazione
e di studio del Ministero della cultura, emanato con  decreto-DG-ERIC
del 6 ottobre 2021 n. 281. 
    2) A conclusione del corso, in esito  al  superamento  dell'esame
finale avente valore di esame di stato abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato
alla laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali,
classe LMR/02,  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  3  del  decreto
ministeriale n. 87/2009, coerentemente con quanto disposto  dall'art.
29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    3) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle pietre dure una tassa di iscrizione  e  una  quota
pro capite, a titolo  di  rimborso  spese,  comprensiva  degli  oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per  la
responsabilita' civile per gli studenti. Gli studenti  sono  altresi'
tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio  (DSU)
direttamente all'Azienda  per  il  DSU  della  Regione  Toscana.  Gli
importi e le modalita' di pagamento di dette somme sono indicati  sul
sito web dell'Istituto (http://www.opificiodellepietredure.it)  nella
sezione formazione.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' consentita
l'iscrizione con riserva per i candidati che  conseguano  il  diploma
fra la data di iscrizione al concorso di ammissione SAFS  e  la  data
della prova orale; 
      b) cittadinanza  italiana  o  comunitaria.  Sono  ammessi  alle
stesse  condizioni  anche  cittadini  di  Stati  non  facenti   parte
dell'Unione europea purche' dimostrino  di  essere  in  possesso  del
titolo di studio equiparato a quello a quello richiesto sub a); 
      c) idoneita' fisica alle attivita' che  il  percorso  formativo
professionalizzante prescelto comporta, trattandosi di formazione per
la  maggior  parte  di  tipo  laboratoriale,  svolta  sia  presso   i
laboratori interni  all'istituto  o  di  altre  istituzioni,  sia  in
tirocini esterni che in cantieri di lavoro; 
      d) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato incompatibili con l'esercizio delle attivita'  da  svolgere
nell'ambito del percorso  formativo  professionalizzante  specificato
all'art. 1 del presente bando. 
      Coloro che hanno in  corso  procedimenti  penali,  procedimenti
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione o precedenti penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,  ne  danno
notizia  al  momento  della  candidatura,  precisando  la  data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello  previsto  dalla
lettera a)  devono  essere  posseduti  dal  candidato  alla  data  di
scadenza dei termini di presentazione della  domanda  di  ammissione.
Per la verifica del possesso del requisito previsto alla  lettera  e)
si rimanda all'art. 5. 
    Per difetto dei requisiti  prescritti,  l'Opificio  delle  pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione con provvedimento motivato agli interessati.

Art. 4 Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita'

				Art. 4 
 
              Presentazione delle domande - Contenuto, 
                         termini e modalita' 
 
    La presentazione della domanda dovra' avvenire entro  il  termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Dell'avvenuta pubblicazione verra' data
notizia  sul  sito  istituzionale  dell'Opificio  delle  pietre  dure
https://opificiodellepietredure.cultura.gov.it e del Ministero  della
cultura https://cultura.gov.it 
      1)  Le  domande  di   ammissione,   dovranno   essere   inviate
esclusivamente  per   via   telematica   utilizzando   l'applicazione
informatica disponibile al seguente link: 
      https://servizionline.cultura.gov.it 
    Nella domanda i candidati dovranno dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita', consapevoli delle  conseguenze  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) luogo di residenza e di domicilio, completi di  indirizzo  e
codice di avviamento postale; 
      e) recapito telefonico e/o numero  del  telefono  cellulare  ed
indirizzo e-mail valido e funzionante; 
      f) di quale cittadinanza siano in possesso; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in  giudicato  incompatibili  con  l'esercizio  delle  attivita'   da
svolgere  nell'ambito  del  percorso  formativo   professionalizzante
specificato all'art. 1 del presente bando. Coloro che hanno in  corso
procedimenti penali, procedimenti amministrativi  per  l'applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002 ,  n.
313, ne danno notizia al momento  della  candidatura,  precisando  la
data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      i) di essere in possesso del diploma di  istruzione  secondaria
superiore quinquennale o quadriennale  piu'  anno  integrativo  o  di
titolo equipollente se conseguito all'estero. Per i candidati che non
abbiano ancora conseguito il titolo di studio  e'  fatto  obbligo  di
dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell'ultimo
anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore; 
      j) di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali, per
i quali si rimanda all'art. 7 del presente avviso; 
      k) di essere in possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento
delle attivita' che il PFP comporta; 
      l)  di  volersi  avvalere  di  particolari  ausili,   strumenti
compensativi o  dispensativi,  ovvero  di  tempi  aggiuntivi  per  lo
svolgimento delle prove, nei casi di  riconoscimento  di  disabilita'
(legge n. 104 del 1992) o di disturbi specifici di apprendimento (DSA
- legge n. 170/2010), allegando: 
        certificazione medica comprovante la situazione  di  handicap
accertata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1992, pena  la  non
fruizione dei relativi benefici; 
        dichiarazione resa dalla commissione  medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica che  documenti  ed
espliciti la presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
      m) di autorizzare il trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto  legislativo  del  30  giugno  2003,  n.  196  e   del   GDPR
(regolamento UE 2016/679). 
    Per  i  soli  candidati  cittadini  di  paesi  non   appartenenti
all'Unione europea e' fatto  obbligo  di  allegare  alla  domanda  la
certificazione o l'attestazione di  possesso  del  titolo  di  studio
indicato alla lettera i), rilasciata dalla competente autorita' dello
Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesti  la  conformita'
all'originale. In particolare, la rappresentanza diplomatica italiana
all'estero provvedera' a tradurre  il  titolo  di  studio  in  lingua
italiana, ne dichiarera' il valore  in  loco,  indicandone  gli  anni
complessivi di scolarita' necessari al suo conseguimento. 
    2) L'accesso alla piattaforma e' consentito  unicamente  mediante
le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE). 
    3) Alcune informazioni richieste sono  obbligatorie:  il  sistema
informatico non permette, pertanto, l'invio di domande prive di  tali
informazioni. Alla scadenza del termine per l'invio delle domande  il
sistema informatico non consente  piu'  la  registrazione/attivazione
dei candidati, ne' modifiche, ne' invio delle istanze.  Le  modifiche
sono consentite entro il termine previsto  dal  presente  avviso.  E'
valutata  esclusivamente  la  domanda  piu'   recente   inviata   dal
candidato. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
al  concorso  e'  certificata  e  comprovata  da  apposita   ricevuta
scaricabile  al  termine   della   procedura,   che   dovra'   essere
sottoscritta con le modalita'  indicate  all'interno  del  modulo  di
compilazione on-line e allegata a quest'ultimo. 
    Alla domanda redatta attraverso il format on-line dovranno essere
inoltre allegati: 
      1.  ricevuta  del  versamento  della  tassa  di  iscrizione  al
concorso SAFS anno accademico 2025/2026 effettuato  mediante  PagoPA,
come meglio precisato al comma 7) del presente articolo; 
      2. per i soli candidati cittadini  di  paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, il titolo di  studio  equipollente  di  cui  alla
lettera  i)  del  precedente  comma   1,   mediante   certificati   o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale; 
      3. nei casi di riconoscimento di disabilita' (legge n. 104  del
1992) o di disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA  -  legge  n.
170/2010): 
        certificazione medica comprovante la situazione  di  handicap
accertata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1992, pena  la  non
fruizione dei relativi benefici; 
        dichiarazione resa dalla commissione  medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica che  documenti  ed
espliciti la presenza di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
      4) Nella domanda di cui sopra dovra' essere autocertificato  ai
sensi di legge il possesso di eventuali  requisiti  che  conferiscano
diritti preferenziali, a  parita'  di  merito,  per  l'ammissione  al
corso. Tali diritti preferenziali derivano  unicamente  dal  possesso
dell'idoneita' conseguita in precedenti concorsi banditi dalle scuole
di restauro accreditate,  come  meglio  specificato  all'art.  7  del
presente avviso; 
      5) Con la presentazione  della  domanda  il  candidato  accetta
tutte le condizioni del presente avviso; 
      6) Non saranno considerate valide le domande fatte pervenire in
maniera difforme da quanto stabilito all'art. 4, comma 1); 
      7) I candidati saranno  tenuti  a  versare  all'Opificio  delle
pietre dure di Firenze una quota pro capite di euro 70,00 a titolo di
rimborso spese per lo svolgimento delle  prove.  Il  pagamento  della
suddetta quota  avverra'  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
mediante contestuale collegamento  al  portale  PagoPA.  La  ricevuta
dovra' essere allegata nell'apposita sezione del format della domanda
telematica. La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile; 
      8) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e
del GDPR (regolamento UE 2016/679) in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei  dati  personali,  si
dichiara che i dati forniti  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai
fini concorsuali. 
    In caso di segnalato malfunzionamento  parziale  o  totale  della
piattaforma digitale, accertato dall'Opificio delle pietre dure,  che
impedisca l'utilizzazione della stessa  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione o dei relativi  allegati,  sara'  disposta,
con apposito avviso, una proroga  del  termine  di  scadenza  per  la
presentazione dell'istanza corrispondente a quello della  durata  del
malfunzionamento. 
    Per il  supporto  amministrativo  alla  procedura  scrivere  alla
casella di posta elettronica: 
      opd.saf@cultura.gov.it 
      Per il supporto tecnico alla compilazione della domanda inviare
una mail all'indirizzo: 
        portaleprocedimenti.support@cultura.gov.it

Art. 5 Prove d'esame - Contenuti e modalita'

				Art. 5 
 
                Prove d'esame - Contenuti e modalita' 
 
    1) L'esame di ammissione consta delle seguenti prove: 
      a) una prova  preliminare  in  lingua  italiana,  riservato  ai
candidati cittadini non italiani; 
      b) una prova grafica; 
      c) un test percettivo visivo; 
      d) una prova orale atta  a  dimostrare  la  conoscenza  diretta
delle opere d'arte e la capacita' di  mettere  in  relazione  i  dati
storico-artistici e quelli tecnici, nonche' una  conoscenza  di  base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze  della  terra,
fisica). La prova orale sara' sostenuta in lingua italiana anche  dai
cittadini stranieri. I  candidati  dovranno  altresi'  dimostrare  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Prova preliminare: 
      i candidati non in possesso della cittadinanza italiana  devono
superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della
lingua  italiana.  La  prova  consiste  nella  lettura  di  un  brano
tecnico-scientifico  e   nella   valutazione   della   capacita'   di
comprensione della lingua. 
    Prova grafica: 
      la prova consiste nella trasposizione grafica di  un  manufatto
artistico o parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di  una
riproduzione fotografica.  Il  disegno  dovra'  essere  eseguito  con
matita in grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro,  in  una
riproduzione in scala 2:1 rispetto al formato della  fotografia.  Per
trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi  critica
del  manufatto  per  mezzo  di  un   tratto   essenziale   nitido   e
opportunamente   modulato,   teso   a   restituire   la   definizione
volumetrica, le proporzioni e la  particolare  tecnica  esecutiva  in
esame. 
    La prova ha durata di sei ore consecutive. 
    Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale:  matite  in  grafite,  gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. 
    I fogli da disegno saranno  forniti  dall'Opificio  delle  pietre
dure. 
    E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati. 
    I  criteri  di  valutazione  in  base  ai  quali  la  commissione
giudichera' gli elaborati sono i seguenti: 
      completamento del lavoro; 
      rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta; 
      correttezza delle proporzioni; 
      somiglianza all'originale; 
      nitore del tratto; 
      pulizia e integrita' del foglio. 
    Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro  che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 6/10 (sei decimi). 
    Test percettivo visivo: 
      la prova consiste nella riproduzione a tempera, su un  supporto
in cartoncino gessato di cm 25 × 30, di una campionatura policroma di
forma geometrica, fornita a ciascun candidato  su  stampa  a  colori.
L'elaborato  dovra'  riprodurre  esattamente,  in  scala  1:1  e  con
campionatura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito. 
    Per tale prova i candidati dovranno portare con se'  il  seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite,  righe,  squadre,
colori a tempera, pennelli e tavolozza. 
    Ogni altro materiale occorrente sara' fornito dall'Opificio delle
pietre dure. 
    La prova ha durata di due giorni (sei ore al giorno). 
    I  criteri  di  valutazione  in  base  ai  quali  la  commissione
giudichera' gli elaborati sono i seguenti: 
      completamento del lavoro; 
      rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta; 
      correttezza dell'elaborato; 
      pulizia e integrita' del campione. 
    Sono ammessi a sostenere la  prova  successiva  solo  coloro  che
avranno riportato nella prova pratica la  votazione  di  almeno  6/10
(sei decimi). 
    Prova orale: 
      nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere le
seguenti conoscenze di base: 
        a)  gli  aspetti  fondamentali  della  Storia   dell'arte   e
dell'architettura  antica,  medievale,   moderna   e   contemporanea,
attraverso la lettura delle opere; 
        b) i materiali  e  le  tecniche  della  produzione  artistica
relative al percorso formativo professionalizzante n.  2,  attraverso
la lettura delle opere; 
        c) le scienze della natura:  chimica,  scienze  della  terra,
fisica, biologia; 
        d) la lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di
un breve testo tecnico-scientifico. 
    La  prova  s'intende  superata  se  il  candidato  raggiunge   il
punteggio di almeno 6/10 (sei decimi). 
    I  criteri  di  valutazione  in  base  ai  quali  la  commissione
giudichera' la prova orale sono i seguenti: 
      capacita' di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; 
      sintesi, esaustivita' e aderenza all'oggetto del quesito; 
      organicita',   chiarezza,    correttezza    logico-formale    e
compiutezza nella trattazione. 
    3)  Indicazioni  piu'  ampie  e  dettagliate  sui  temi  e  sugli
argomenti d'esame nonche' suggerimenti di orientamento  bibliografico
saranno reperibili nel sito  web  dell'Opificio  delle  pietre  dure,
nella sezione  formazione,  e  presso  la  segreteria  della  Scuola,
contattando l'indirizzo e-mail opd.saf@cultura.gov.it

Art. 6 Date e sedi svolgimento prove Comunicazioni

				Art. 6 
 
                    Date e sedi svolgimento prove 
                            Comunicazioni 
 
    1) I candidati esclusi  dall'accesso  alle  prove  di  ammissione
riceveranno comunicazione scritta da parte dell'Opificio delle pietre
dure all'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  o  Pec  indicata
nella domanda di partecipazione. 
    2) Le date e le sedi in cui avranno luogo le  prove  d'esame,  di
cui al suddetto art. 5, nonche' tutte le comunicazioni relative  agli
esiti  delle  prove  d'esame,   saranno   comunicate   ai   candidati
esclusivamente  tramite  avvisi  pubblicati  sul  sito  istituzionale
dell'Opificio             delle              pietre              dure
(http://www.opificiodellepietredure.it/)  nella  sezione  formazione,
sito che essi stessi sono espressamente tenuti a consultare. 
    3) A partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando, sul sito istituzionale  dell'Opificio  delle  pietre  dure
(http://www.opificiodellepietredure.it)  nella   sezione   formazione
verranno pubblicate la data, la sede e l'orario in cui si  terra'  la
prova  di  conversazione  in  lingua  italiana,  riservata  ai   soli
candidati   cittadini   non   italiani;   dal    giorno    successivo
all'espletamento di detta prova,  verra'  pubblicato  l'elenco  degli
ammessi a sostenere la prima prova (prova grafica). 
    4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno  convocati
esclusivamente  tramite  avvisi  pubblicati  sul  sito  istituzionale
dell'Opificio             delle              pietre              dure
(http://www.opificiodellepietredure.it) nella  sezione  formazione  e
dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi  indicati
muniti di documento di riconoscimento valido. 
    5) I vincitori del  concorso  riceveranno  comunicazione  scritta
dell'Opificio delle pietre dure all'indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria o Pec indicata nella domanda di partecipazione.

Art. 7 Titoli di preferenza

				Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. I titoli di preferenza verranno valutati  esclusivamente  allo
scopo di determinare la posizione  in  graduatoria  tra  due  o  piu'
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il
medesimo punteggio complessivo (ex-aequo). 
    2. Costituiscono titoli di preferenza esclusivamente le idoneita'
conseguite  in   concorsi   banditi   dalle   istituzioni   formative
accreditate dalla commissione tecnica per  le  attivita'  istruttorie
finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e  per  la
vigilanza dell'insegnamento del restauro istituita  con  D.I.  del  7
febbraio 2011. 
    L'elenco delle  suddette  istituzioni  formative  accreditate  e'
disponibile              al              seguente               link:
https://dgeric.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2024/10/629220346284
34932024_10_ELENCHI-ISTITUZIONI-ACCREDITATE.pdf 
    3. Il possesso dei titoli suindicati dovra' essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
dovra' riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande. 
    4. Non sono valutabili titoli diversi.

Art. 8 Commissione giudicatrice

				Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1)  La  commissione  giudicatrice  del  presente  concorso  sara'
composta ai sensi dell'art. 8 del regolamento delle  Scuole  di  alta
formazione e di studio del Ministero della  cultura,  decreto-DG-ERIC
del 6 ottobre 2021, n. 281

Art. 9 Graduatoria

				Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva risultante  dalla  somma  aritmetica  dei
punteggi  conseguiti  nelle  singole  prove  d'esame.  A  parita'  di
punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito
l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dalle Scuole  di  restauro
accreditate dalla "Commissione tecnica (D.I. del 7 febbraio 2011) per
le  attivita'  istruttorie   finalizzate   all'accreditamento   delle
istituzioni  formative  e  per  la  vigilanza  dell'insegnamento  del
restauro", altrimenti, sempre a  parita'  di  punteggio,  precede  in
graduatoria il candidato  piu'  giovane.  Se  uno  o  piu'  candidati
vincitori rinunciano all'ammissione, questa  puo'  essere  consentita
agli idonei per scorrimento secondo l'ordine di  graduatoria  e  fino
all'esaurimento della medesima. 
    2) Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (n. 3)
per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il
corso stesso. 
    3) La graduatoria finale verra' pubblicata sul sito istituzionale
dell'Opificio             delle              pietre              dure
(http://www.opificiodellepietredure.it) nella sezione formazione.

Art. 10 Ammissione ai corsi e documenti di rito

				Art. 10 
 
                         Ammissione ai corsi 
                         e documenti di rito 
 
    1)  I  candidati  che  saranno  dichiarati  vincitori  e  avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno  far  pervenire  all'Opificio
delle pietre dure, sotto pena di decadenza ed  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di  ricezione  della  comunicazione  di  cui
all'art.   6,   comma   5),   conferma   scritta   di    accettazione
dell'ammissione  al  corso  quinquennale  accompagnata  dai  seguenti
documenti: 
      a) una fototessera nel formato 4×5 cm; 
      b) copia del documento di identita' indicante il cognome  e  il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza; 
      c)  copia  conforme  all'originale  del  titolo  di  studio   o
autocertificazione della copia dell'originale in proprio possesso  ai
sensi di legge. 
    I  concorrenti   con   cittadinanza   extracomunitaria   dovranno
integrare   la   documentazione   summenzionata   con   le   seguenti
attestazioni: 
      a) dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  il
possesso del permesso di soggiorno in corso di validita'; 
      b) certificato di nascita; 
      c) certificato di cittadinanza; 
      d)  documento  che  comprovi  la  buona  condotta  secondo   le
disposizioni dei rispettivi Stati. 
    I documenti di cui alle lettere b), c) e d),  conformemente  alla
circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione,  n.
3  del  2012,  devono  essere  prodotti  dai  Paesi  di  provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge. 
    I documenti di cui alle lettere  c)  e  d)  devono  essere  stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di
comunicazione dell'ammissione. 
    Il possesso del permesso di soggiorno,  rilasciato  dagli  organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche'  i  candidati  con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Art. 11 Disposizioni finali

				Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
    L'Amministrazione si riserva di procedere ai  controlli  previsti
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni. 
    Qualora dal controllo emerga la non veridicita' delle stesse,  il
dichiarante  decade  dai  benefici   eventualmente   conseguenti   al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni  non  veritiere.
Resta salvo quanto  previsto  relativamente  alle  sanzioni,  di  cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali e'  il
direttore della Scuola di alta formazione e di studio. 
 
      Firenze, 25 marzo 2025 
 
                                            La Soprintendente: Daffra

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