MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale nei mesi di giugno e novembre 2015. (15E01614)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24-04-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale nei mesi di giugno e novembre 2015. (15E01614)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 24-04-2015

Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,

			IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244" che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 febbraio 2014 , al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  2001,
n. 195, concernente "Regolamento  recante  modifica  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni,  recante  "Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo"; 
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post-lauream  per  l'ammissione  all'esame  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo"   e
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo"; 
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale"; 
    Visto il decreto ministeriale 21  marzo  1997,  n.  158,  recante
"Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale"; 
    Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante  "Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale"; 
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155,  concernente
"Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28   novembre   2000,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti"; 
    Vista la richiesta congiunta delle Universita' La Sapienza e Roma
Tre, trasmessa con  nota  prot.  n.  4115/2014,  volta  ad  istituire
un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato  di
abilitazione  all'esercizio  della   professione   di   geologo,   da
attribuirsi ad anni alterni ai due atenei; 
    Udito il parere del Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 28 gennaio 2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

				Art. 2 
 
 
    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola  delle  sedi  elencate  per  ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria dell'Universita' o Istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

				Art. 3 
 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22  maggio  2015  e  alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015  presso  la  segreteria
dell'Universita' o Istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    In ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 16 ottobre 2015  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  diploma  di  laurea,  di  laurea  specialistica  o   laurea
magistrale  conseguita  in   base   all'ordinamento   introdotto   in
attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita  ai  sensi
dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla
tabella A) allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo, da attestare con una  dichiarazione  sostitutiva
di certificazione ai sensi dell'art. 46 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'Universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
luglio  1997,  n.  306.  La  relativa  ricevuta  va   allegata   alla
documentazione di cui sopra. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'Universita'  o   dell'Istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I laureati in  psicologia  secondo  l'ordinamento  previgente,  i
laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e  i  laureati  della
classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere  gli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio della  professione  di  psicologo
devono presentare un  attestato  rilasciato  dalla  segreteria  della
competente facolta' dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio
pratico prescritto dalle norme vigenti. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati sono esclusi dalla  sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.

Art. 4 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per

				Art. 4 
 
 
    I candidati che conseguono il titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso  sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli altri candidati, allegando una  dichiarazione  dalla  quale
risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli  esami
di laurea.

Art. 5 I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

				Art. 5 
 
 
    I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi: 
      
 
               =======================================
               |     Attuatario      |     Roma      |
               +=====================+===============+
               |       Chimico       |    Bologna    |
               +---------------------+---------------+
               |      Ingegnere      |    Trento     |
               +---------------------+---------------+
               |     Architetto      |    Venezia    |
               +---------------------+---------------+
               | Dottore Agronomo e  |               |
               |  Dottore Forestale  |    Bolzano    |
               +---------------------+---------------+
               |       Biologo       |    Bologna    |
               +---------------------+---------------+
               |       Geologo       |    Bologna    |
               +---------------------+---------------+
               |      Psicologo      |    Trieste    |
               +---------------------+---------------+
               | Assistente sociale  |    Trento     |
               +---------------------+---------------+

Art. 6 I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico

				Art. 6 
 
 
    I  candidati  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio  di  una
professione per cui il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni
devono indicare, per  ciascuna  sezione,  il  settore  per  il  quale
chiedono di partecipare agli  esami  in  coerenza  con  lo  specifico
titolo accademico conseguito.

Art. 7 I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del

				Art. 7 
 
 
    I  possessori  dei  titoli   conseguiti   secondo   l'ordinamento
previgente  alla   riforma   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi  decreti  attuativi,  svolgono  le  prove
degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Art. 8 Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento

				Art. 8 
 
 
    Gli esami di Stato per i possessori di laurea  specialistica,  di
laurea magistrale  o  di  laurea  conseguita  secondo  il  previgente
ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la  prima  sessione  il
giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre
2015. Per i possessori di laurea conseguita in  base  all'ordinamento
introdotto in attuazione dell'art.  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni,  e  di  diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il  giorno
24 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 25 novembre 2015. 
    Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'Universita'  o  Istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami. 
      Roma, 27 marzo 2015 
 
                                                Il Ministro: Giannini

Torna su