COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. (15E01691)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24-04-2015

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. (15E01691)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
  • Data: 24-04-2015
  • Scadenza: 25-05-2015

Art. 1 Posti a concorso

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante "Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante "Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari"   e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modifiche; 
    Visto l'art. 2199 del sopracitato decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 e successive modifiche; 
    Visto l'art. 707 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
riguardante i requisiti speciali per l'arruolamento  in  qualita'  di
allievo carabiniere effettivo; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015)"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco" ; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: 
      in relazione alle peculiari esigenze operative e  organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
      la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai
meccanismi annuali  di  avanzamento  e  progressione  delle  carriere
tipici  dell'ordinamento  militare,  impone   una   precisa   cadenza
periodica del concorso; 
      e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione
alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una  provvista
di  personale,  attraverso  la  periodicita'  del   concorso,   dando
l'opportunita' di concorrere ad un bacino il  piu'  ampio  e  giovane
possibile di potenziali aspiranti che  hanno  maturato  i  prescritti
requisiti, nel rispetto dei  principi  della  par  condicio  e  della
massima partecipazione; 
      rispetto ai precedenti concorsi  sono  intervenute  sostanziali
modifiche relative ai  requisiti  psicofisici  di  partecipazione,  a
seguito dell'entrata in vigore  del  citato  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato "Specificita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco",  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative"  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai  commi
1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  e
che entrambe le disposizioni disegnano un sistema  di  programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e  i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez.
I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre  2014,
n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita'  di  disporre,  per  esigenze  di  impiego
presso  il  Trentino   Alto   Adige,   di   personale   in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
madrelingua araba, cinese o di altri idiomi  riconducibili  al  ceppo
slavo, asiatico ed africano; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 602  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato,  ai
sensi dell'art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  o  quadriennale
(VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo
a  conclusione  della  prescritta  ferma  e,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 gennaio  2011,  n.  11,  ai  concorrenti  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo. 
    Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  al  concorso
sia: 
    a. superiore al quintuplo dei posti messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
    b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    2. Dei 602 posti messi  a  concorso,  n.  25  (venticinque)  sono
riservati ai concorrenti in possesso,  all'atto  della  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca)  riferito  a  livello  non  inferiore  al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione Trentino  Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano),  a
prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui  al
comma 1, ai sensi del decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11
citato nelle premesse. 
    3.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2015. 
    5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a  dare  formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
Speciale.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) siano: 
    volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno  9
mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate, ovvero
in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione  della
prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 
    in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua  italiana  e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
    b) godano dei diritti civili e politici; 
    c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera  a),  non
abbiano superato il ventottesimo anno di eta' alla data  di  scadenza
del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  indicato
nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si
applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai
concorsi per i pubblici impieghi; 
    d) se in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  alla
lettera a), limitatamente  all'accesso  ai  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta'
e non superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano  nati  nel  periodo
dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1989,  estremi  compresi.  Il  limite
massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal  25  maggio
1998 al 25 maggio 1987, estremi compresi),  per  coloro  che  abbiano
prestato servizio militare; 
    e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
    f) siano in  possesso  del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
    g) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) abbiano  tenuto  condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
    i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    j) solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  o  in
ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non  abbiano
presentato nell'anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare. 
    2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
    al  possesso  della  idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
    al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
      al non trovarsi in  situazioni  comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 Domanda di partecipazione. Termini e modalita'

				Art. 3 
 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line,  seguendo  la  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
- 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la  compilazione  che
saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
    a) casella di posta elettronica certificata standard intestata al
concorrente; 
    b) carta di tipo conforme agli standard  CIE  (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve: 
    compilare dei campi con  i  propri  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria  CIE
/ CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
    compilare  il  modulo  di  identificazione  con  i  propri   dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
    sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale  (intestato
al concorrente); 
    eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato
P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  "concorsi  on-line"  del
sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo,
unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in  corso  di
validita'. 
    4. I concorrenti minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una  casella  di
posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato "F" al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza,  dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    5.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della  domanda  on-line,  il  concorrente,  consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non  veritiere,  di
cui all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, deve dichiarare: 
    a) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
    c) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    d) il proprio stato civile; 
    e) la residenza e il  recapito  al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il concorrente che e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il concorrente che e' stato identificato mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica  certificata)  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso. Dovra'  essere  segnalata,  altresi',  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
    f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver  riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
14 novembre 2002, n.  313.  In  caso  contrario  dovra'  indicare  le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti  a  carico  e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; 
    g) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
    h)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    i) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione; 
    j) il titolo di  studio,  la  data  e  la  sede  dell'istituto  o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; 
    k)  se  e'  conoscitore  di  lingua  tedesca  (non  in   possesso
dell'attestato di bilinguismo),  nonche'  se  e'  madrelingua  araba,
cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo  slavo,  asiatico  ed
africano (specificando la lingua); 
      l) la posizione giuridica, specificando: 
    se in qualita' di volontario  in  ferma  prefissata  di  un  anno
(VFP1) o quadriennale  (VFP4)  ovvero  in  rafferma  annuale,  ovvero
collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma; 
    la Forza armata ove presta  o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina, Aeronautica); 
        se in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni; 
      m)  di  non  aver  presentato   nell'anno   2015   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e  militare  (solo
se volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  o  in  ferma
quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio). 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. Per i militari in servizio  non  e'  ammessa  la
presentazione   delle   domande   tramite   i   Comandi/Reparti    di
appartenenza. 
    8. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo,  l'eventuale
documentazione  probatoria  del  titolo  di  studio,  dei  titoli  di
preferenza o dei titoli per fruire  delle  riserve  di  posti.  Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso   e   dichiarati   nella   domanda   stessa.   La   relativa
documentazione probatoria dovra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in servizio dovranno consegnare  una  copia  della
domanda  di  partecipazione  presentata  on-line,  al   Comando   del
Reparto/Ente  presso  il  quale  sono  in  forza,  al  solo  fine  di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art.  4.  I
militari in congedo, qualora  non  in  possesso  dell'estratto  della
documentazione  di  servizio,  per  le  stesse   finalita'   dovranno
presentare copia della domanda al Centro  documentale  (ex  distretto
militare)/Dipartimento     militare     marittimo/Capitaneria      di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.

Art. 4 Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo

				Art. 4 
 
 
    Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo 
 
 
    1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato"A", che costituisce parte integrante del  presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    2. I concorrenti, in  servizio  ed  in  congedo,  all'atto  della
presentazione per lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia  del
suddetto estratto della documentazione di  servizio,  rilasciato  dal
Comando/Reparto/Ente/Centro      documentale      (ex       distretto
militare)/Dipartimento     militare     marittimo/Capitaneria      di
porto/Direzione   territoriale   dell'Aeronautica    competente.    I
concorrenti in congedo che non riescano ad  ottenere  per  comprovati
motivi dagli  enti  competenti  l'estratto  della  documentazione  di
servizio dovranno compilare la  dichiarazione  in  allegato  "B".  La
mancata presentazione  di  detto  estratto/dichiarazione  comportera'
l'esclusione dal concorso.

Art. 5 Svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a. prova scritta di selezione; 
    b. prove di efficienza fisica; 
    c. accertamenti sanitari, per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica; 
    d. accertamenti attitudinali; 
    e. valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al  comma  1  e  provvedera'  ad  assicurare  i  concorrenti  per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo  di
permanenza  presso  la  sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi.

Art. 6 Commissioni

				Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
    alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli; 
    alla verifica della  conoscenza  della  lingua  straniera  per  i
concorrenti conoscitori/madrelingua di  cui  all'art.  12,  comma  2,
lettera f); 
        alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore  a
colonnello, presidente; 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore  a
maggiore, membro; 
    un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto,  per  la  verifica
della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori
della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di  bilinguismo)
e per quelli madrelingua; 
      un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non  inferiore  a
capitano, membro; 
      un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    un ufficiale con qualifica di  "perito  selettore  attitudinale",
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di altro
personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei  candidati
ammessi  agli  accertamenti  attitudinali  fosse  rilevante  potranno
essere nominate piu' commissioni.

Art. 7 Prova scritta di selezione

				Art. 7 
 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento  della  prova  sono  riportati  nell'allegato  "C",   che
costituisce parte integrante del presente decreto. I  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana  e  tedesca)
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di  primo  grado,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni potranno chiedere di effettuare detta prova  in  lingua
tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dall'8 giugno
2015.  L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a  partire  dal  27  maggio  2015,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    2. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far  pervenire  a
mezzo  e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza  di
nuova  convocazione  entro  le  ore  13:00  del   giorno   lavorativo
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore anche di  prova  preliminare.  In  detto  caso,  il  punteggio
conseguito all'esito della  correzione  e  valutazione  della  prova,
espresso in centesimi: 
    determinera' la formazione di una graduatoria per  individuare  i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9 (l'entita' dei concorrenti da ammettere a dette  prove
sara' determinata  moltiplicando  per  2,3  il  numero  dei  posti  a
concorso. Saranno, altresi', ammessi coloro che avranno riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato che avra' superato  la  prova.
Dei candidati ammessi a  sostenere  le  prove  di  efficienza  fisica
almeno 60 dovranno essere in possesso dell'attestato  di  bilinguismo
(lingua italiana e tedesca)  riferito  a  livello  non  inferiore  al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di
cui all'art. 13. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione  e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni  contenute
in apposite norme tecniche approvate con  provvedimento  dirigenziale
del Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e,  in  quanto
applicabili, secondo le norme previste dall'art. 13, commi 1, 3, 4  e
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. 
    6.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di  svolgimento
dell'ultima sessione della  prova  scritta  di  selezione,  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    7. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della  prova  scritta,  potra'  prendere  visione,  nella
pagina  del  sito  www.carabinieri.it  dedicata  al   concorso,   del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test.

Art. 8 Documenti da produrre

				Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove  di  efficienza  fisica,
agli  accertamenti   sanitari   ed   attitudinali,   all'atto   della
presentazione,  oltre  ad  esibire  la  carta  d'identita'  o   altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  Amministrazione  dello
Stato,  munito  di  fotografia,  in   corso   di   validita'   (oltre
all'originale dovra' essere portato  al  seguito  una  fotocopia  del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o  in
copia conforme: 
    a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2; 
    b) documentazione attestante il possesso di eventuali  titoli  di
preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte  integrante
del  presente  decreto,  sempreche'  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione; 
    c) qualora in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso; 
    d) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
    e) certificato attestante la recente effettuazione (da non  oltre
tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,  anti
HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di  detti  referti
determinera' l'esclusione del concorrente; 
    f) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
    g) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  "E",
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione. La  mancata  presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente; 
    h) referto di analisi di  laboratorio,  rilasciato  da  struttura
pubblica,   concernente   il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito  con  metodo  quantitativo.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
    i) referto da cui risulti  l'esito  dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso). 
    L'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato  "F",
che costituisce parte integrante del presente  decreto,  sottoscritto
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,  dal  tutore  (solo  se
ancora minorenni alla data di convocazione presso il  Centro)  dovra'
essere consegnato all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento
della prova scritta di selezione. La mancata presentazione  di  detto
documento determinera' l'esclusione del concorrente minorenne. 
    2. I concorrenti di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
    a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi  precedenti  la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione dal concorso, non  essendo  ammesse
nuove convocazioni; 
    b) attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi  su
sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali precedenti
la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e per la finalita' indicate nell'art.  10,
comma 9. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Art. 9 Prove di efficienza fisica

				Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 01 luglio 2015, si svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  "G",  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definitive  in  apposito  provvedimento   del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati  anche  i  comportamenti
che dovranno tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle
ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante
dello svolgimento degli  esercizi.  Detto  provvedimento  sara'  reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
    a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  le  prove  di  efficienza  fisica  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui  all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma  1,  lettere
a), b), c) e i) ed al comma 2, lettera b)  -  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati
dovranno   far    pervenire    a    mezzo    e-mail    (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova  stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)  e  il  candidato,
che non sara' ammesso  ai  successivi  accertamenti  sanitari,  sara'
escluso  dal  concorso.  Il  superamento  di   tutti   gli   esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad  un  massimo  di  2  punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.

Art. 10 Accertamenti sanitari

				Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa  e  con  quelle   definite   con   ulteriore   provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,  apparato  uditivo  (AU)  2,
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    Nelle more dell'entrata in vigore del  regolamento  di  cui  alla
legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sara', altresi',
verificato il possesso della statura non inferiore a: 
      cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; 
      cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
    a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
    b) visita cardiologica con E.C.G.; 
    c) visita oculistica; 
    d) visita odontoiatrica; 
    e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    f) visita psichiatrica; 
    g) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul   medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
    h) analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT - GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
sanitari avra'  cura  di  portare  al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
"H", che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; 
    "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti: 
    a) che non siano in possesso della statura minima richiesta; 
    b) risultati affetti da: 
    1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
    2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso sistematico
di alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o
civile; 
    3) tutte quelle imperfezioni ed infermita'  non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
    a) visibili con ogni tipo di uniforme,  compresa  quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tali requisiti devono  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  del  punto  10  delle  avvertenze
riportate nella  direttiva  tecnica  per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4  giugno
2014, secondo i quali lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Le
candidate che si trovassero in dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento  per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli  accertamenti  di
cui al presente articolo, in una data compatibile con la  definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la  candidata
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    11. Per i candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno
2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi,  riservato
ai sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero
in  rafferma  annuale,  in  servizio  o  in  congedo,  in  attesa  di
completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva
immissione  nell'Arma  dei  carabinieri,  gli  accertamenti  sanitari
saranno   volti   a   verificare   il   mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica gia' conseguita.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  a  cura
della commissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),  che  si
avvarra'  anche  del  contributo   tecnico-specialistico   di   altro
personale  (periti  selettori   e   psicologi),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(uno o piu' test e/o questionari,  eventuali  prove  di  performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio  con  la  commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle  mansioni
di  carabiniere  effettivo  ed   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova  stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    4. I candidati gia' vincitori del concorso bandito nell'anno 2011
per il reclutamento di allievi carabinieri  effettivi,  riservato  ai
sensi dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in attesa  di  completare
la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione
nell'Arma dei carabinieri, sono  esonerati  dallo  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali di cui al presente articolo.

Art. 12 Valutazione dei titoli

				Art. 12 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei  soli  concorrenti  che
abbiano  riportato  il  giudizio  di  idoneita'   agli   accertamenti
attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della documentazione di
servizio,  redatto  come  da  facsimile  in  allegato  "A"  o   dalla
dichiarazione in allegato "B". 
    2.  La  commissione  provvedera'  alla  valutazione  dei   titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo  di
32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: 
      a)  periodi  di  servizio  svolto  quale  volontario  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino  ad  un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti: 
    da 9 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50; 
    12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
    da 18 mesi e 1 giorno di servizio  fino  a  24  e  15  giorni  di
servizio: punti 1,50; 
    da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni  di
servizio: punti 2,00; 
    da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di  servizio:
punti 3,00; 
    oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00. 
    Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel  periodo  di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi: 
    consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno; 
    consegna: 0,02 per ogni giorno; 
    rimprovero: 0,01. 
      b) partecipazione alle missioni in teatro operativo  fuori  dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 
    fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1; 
    oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2; 
      c)  qualita'  del  servizio  prestato  desumibile   dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
    eccellente o giudizio equivalente: punti 3; 
    superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
    nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 
    Nel caso in cui l'ultimo documento  sia  costituito  da  "mancata
redazione"  dovra'  essere  valutato  il   documento   immediatamente
precedente. 
      d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti: 
    2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 
    2,20 per la medaglia d'argento  al  valor  militare  o  al  valor
civile; 
    2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
    1,50 per la medaglia di bronzo  al  valor  militare  o  al  valor
civile; 
    1,30 per la croce di guerra al valor militare; 
    1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; 
    1,00 per l'encomio solenne; 
    0,50 per l'encomio o elogio; 
      e) titolo di studio, con punteggio  attribuito  solo  a  quello
piu' elevato  posseduto,  fino  ad  un  massimo  di  2  punti,  cosi'
ripartiti: 
    diploma di laurea: punti 2; 
    diploma di scuola media superiore che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi universitari: punti 1; 
      f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese  o  di  altri
idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di  13
punti. Per la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445)  e  la  quantificazione  del  punteggio  da
assegnare, la commissione di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  a)
sottoporra' i candidati ad un accertamento scritto ed orale, valutato
in centesimi. Alla media aritmetica  delle  votazioni  conseguite  in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile  per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13: 
    da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; 
    da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; 
    da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; 
    da 80,01 a 90,00/100: 10 punti; 
    da 90,01 a 100/100: 13 punti. 
    I candidati che dovranno essere  sottoposti  all'accertamento  di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei
confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il  predetto
accertamento  non  sara'  riconosciuto   il   possesso   del   titolo
dichiarato; 
      g) conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 
    4 punti per due o piu' lingue; 
    1 punto per una sola lingua. 
    Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di  cui
all'allegato "B" del presente decreto il punteggio  sara'  attribuito
previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed  orale
di cui alla lettera f). 
      h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50. 
    Ai fini dell'attribuzione  dei  punti  di  cui  sopra,  ai  sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.

Art. 13 Graduatorie di merito ed ammissione al corso

				Art. 13 
 
 
            Graduatorie di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito: 
    a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma  prefissata
di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in  servizio  o  in
congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno  delle  Forze
armate; 
    b)  una  per  i  concorrenti  in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art.  1,  comma
2, 
sommando  per  ciascun  concorrente  giudicato  idoneo  il  punteggio
riportato: 
    a) nella prova scritta di selezione; 
    b) nelle prove di efficienza fisica; 
    c) nella valutazione dei titoli. 
    I volontari in ferma prefissata  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le  graduatorie  in  ragione
del punteggio conseguito. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante  generale   dell'Arma   dei   carabinieri.   E'   facolta'
dell'Amministrazione devolvere i posti  eventualmente  non  ricoperti
nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza  di
concorrenti riservatari idonei, a favore della graduatoria di cui  al
comma 1, lettera a) secondo l'ordine della stessa. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato "D" al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei  posti  messi  a
concorso di cui all'art. 1, comma 1 e  comma  2,  saranno  dichiarati
vincitori  secondo  l'ordine  delle  graduatorie  ed   ammessi   alla
frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i  Reparti  di
istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso  al
corso, secondo l'ordine delle  medesime  graduatorie,  un  numero  di
concorrenti idonei  pari  a  quello  di  eventuali  rinunciatari  per
qualsiasi motivo, durante i primi  20  (venti)  giorni  di  effettivo
corso. 
    5.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti  di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
24 agosto 2015, nel sito  internet  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935.

Art. 14 Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente

				Art. 14 
 
 
Accertamento dei requisiti e verifica delle  dichiarazioni  rese  dal
                             concorrente 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto e della verifica di quanto eventualmente  dichiarato
dal concorrente che si trovi nelle  condizioni  di  cui  all'art.  4,
comma 2 ed all'allegato "B" al presente decreto, il Centro  nazionale
di selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni  pubbliche  ed  enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
sottoscritte  dai  concorrenti  risultati  vincitori   del   concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.

Art. 15 Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei carabinieri di assegnazione

				Art. 15 
 
Documentazione da produrre a cura dei  candidati  vincitori  all'atto
  della presentazione presso il Reparto  d'istruzione  dell'Arma  dei
  carabinieri di assegnazione 
 
    1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare  o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto
di  istruzione  di  assegnazione  dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in
allegato "I" dei sottonotati documenti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) titolo di studio; 
    d) certificato di stato civile. 
    2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma,  lettere  a)  e
b): 
    a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto  alla  data
di presentazione; 
    b) dovranno attestare, altresi', che  gli  interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in  busta
chiusa, all'atto  della  presentazione,  copia  conforme  del  foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,  rilasciato  dal  Comando
militare di provenienza. 
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 16 Presentazione al corso

				Art. 16 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le  predette
Scuole. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 
    3.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro  i  quattro  giorni  calendariali   precedenti   la   data   di
presentazione. 
    4. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  Carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    6. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previo verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   Carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. Gli stessi saranno assunti  in  forza  dalla  Scuola  Allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 
    7. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina  a  carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e  sono  immessi  in  ruolo  al
grado di carabiniere al termine  del  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria finale. 
    8. Coloro che sono  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo
(lingua italiana e tedesca)  riferito  a  livello  non  inferiore  al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e i conoscitori della lingua tedesca  saranno  destinati
quale primo impiego  presso  la  Legione  Carabinieri  Trentino  Alto
Adige.

Art. 17 Spese di viaggio, licenza e varie

				Art. 17 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i  viaggi  da  e  per  le  sedi  delle  prove  ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento delle  prove  e  degli  accertamenti,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno dette prove e per il  rientro  nella  sede  di  servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le  prove  per  cause  dipendenti
dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  detrazione  da  quella  ordinaria
dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in  servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza  fisica  e  gli
accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi,
qualora  le  attivita'   concorsuali   si   protraggano   in   orario
pomeridiano,  fruiranno  del  pranzo  a  carico  dell'Amministrazione
militare.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante  generale  dell'Arma   dei   carabinieri,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
    il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, co. 1 
    Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 21 aprile 2015  
 
                                           Gen. C.A. Tullio Del Sette

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