CONSIGLIO DI STATO Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato (17E02643)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28-04-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato (17E02643)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CONSIGLIO DI STATO
  • Data: 28-04-2017
  • Scadenza: 29-05-2017

Art. 1 E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',

			IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo unico delle leggi  sul  Consiglio  di  Stato  e  le  successive
modificazioni, nonche' il regolamento  di  esecuzione  approvato  con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 1092; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa adottata nella seduta del 9 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso, per titoli  ed  esami,  a  tre  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale qualifica  ovvero  nella  ex  carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza.

Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186 Roma, all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto

				Art. 2 
 
 
    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso   dovranno   essere
consegnate,  in  plico  chiuso  e  indirizzato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89  -  00186
Roma, all'Ufficio  accettazione  corrispondenza  presso  il  suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle  ore  9,00  alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle  ore  17,00,  entro  il  termine  di
decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al  precedente  comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 
    Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il  luogo  di
nascita e il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza ad
una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma,  n.  3)  della
legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in  numero
non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7,  sulle
quali intendano sostenere la prova facoltativa. 
    Alla domanda deve essere allegato  un  curriculum  indicando  gli
studi  compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,   gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica  o  didattica
esercitata.  Dovranno   comunque   essere   allegati   le   eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non  siano  gia'  acquisiti  ai  fascicoli  personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati  nel  curriculum  o  in  apposito
elenco. 
    I titoli devono essere  prodotti  in  carta  semplice  e  possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    I requisiti di ammissione al concorso  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  richiedera'  i   fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3 Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante

				Art. 3 
 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento.

Art. 4 La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma.

				Art. 4 
 
 
     La commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della  Corte  suprema
di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di  una
delle universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento.

Art. 5 La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

				Art. 5 
 
 
    La commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare  alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;

				Art. 6 
 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e commerciale,  con  riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione europea; 
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova teorica); 
      5) diritto amministrativo (prova pratica). 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano  stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da  questa
verificati. 
    Si applicano le norme relative al  concorso  per  l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle  buste  contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove scritte,  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto

				Art. 7 
 
 
    La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie  delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del  lavoro,  sul  diritto  pubblico  dell'economia,  sul
diritto penale, sul  diritto  processuale  civile,  amministrativo  e
penale, sul diritto  della  navigazione,  sulla  storia  del  diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica  e
sulla politica economica e finanziaria. 
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 
    Nella prova orale, i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta punti.

Art. 8 La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di

				Art. 8 
 
 
    La votazione complessiva e'  costituita  dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del  punteggio  ottenuto  nella  prova
orale. 
    Alla somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine

				Art. 9 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A parita' di punteggio  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine  i  concorrenti  che
abbiano superato la  prova  orale  dovranno  presentare  nel  termine
di venti  giorni  dal  ricevimento  dell'apposita   comunicazione   i
documenti prescritti per dimostrare  i  titoli  di  preferenza  nella
nomina.

Art. 10 La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti

				Art. 10 
 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine  di venti
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11 Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2017 verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data comunicazione alcuna.

				Art. 11 
 
 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2017 verranno resi
noti la sede, i giorni  e  l'ora  in  cui  si  svolgeranno  le  prove
scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette  prove
non sara' data comunicazione alcuna.

Art. 12 Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate

				Art. 12 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196  del  30  giugno  2003  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i  dati   forniti   dai
candidati saranno raccolti presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  trattati  per  finalita'  di  gestione  della  procedura
concorsuale. Le  predette  informazioni  potranno  essere  comunicate
unicamente  ai  soggetti  direttamente  interessati  alla   posizione
giuridica del candidato. 
    Gli interessati possono far valere i diritti  loro  spettanti  ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i  quali
il diritto di accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    I responsabili del trattamento dei  dati  sono  individuati,  per
quanto di loro competenza, nel responsabile  del  Servizio  personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e  nel
segretario della commissione esaminatrice. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 11 aprile 2017  
 
                                                 Il Presidente: Pajno

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