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- Atto numero 17E02643 del 28-04-2017
CONSIGLIO DI STATO Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato (17E02643)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28-04-2017
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato (17E02643)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CONSIGLIO DI STATO
- Data: 28-04-2017
- Scadenza: 29-05-2017
Art. 1 E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive
modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 1092;
Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23
febbraio 2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a
Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa adottata nella seduta del 9 febbraio 2017;
Decreta:
Art. 1
E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di
Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita' in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesta la
laurea in giurisprudenza.
Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186 Roma, all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto
Art. 2
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186
Roma, all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di
decadenza di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di
nascita e il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza ad
una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3) della
legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero
non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle
quali intendano sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica o didattica
esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum o in apposito
elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la
Presidenza del Consiglio dei ministri richiedera' i fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3 Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
Art. 3
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
rendimento.
Art. 4 La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma.
Art. 4
La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte suprema
di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.
Art. 5 La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 5
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
Art. 6
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto
dell'Unione europea;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa
verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
Art. 7
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul
diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e
penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di
quaranta punti.
Art. 8 La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
Art. 8
La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova
orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.
Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine
Art. 9
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine
di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i
documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella
nomina.
Art. 10 La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
Art. 10
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla
qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11 Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2017 verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data comunicazione alcuna.
Art. 11
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2017 verranno resi
noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove
scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove
non sara' data comunicazione alcuna.
Art. 12 Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate
Art. 12
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e trattati per finalita' di gestione della procedura
concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate
unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione
giuridica del candidato.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel
segretario della commissione esaminatrice.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2017
Il Presidente: Pajno