MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (17E02959)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 02-05-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (17E02959)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 02-05-2017
  • Scadenza: 01-06-2017

Art. 1 Posti messi a concorso

			IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito  dalla
legge 13 aprile  2017,  n.  46,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
l'accelerazione   dei   procedimenti   in   materia   di   protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione  illegale"
e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che consente  l'assunzione  di
personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto d'asilo  prevedendo  espressamente  che  "il
Ministero dell'interno e' autorizzato, per il biennio  2017-2018,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad  assumere  un
contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,  appartenente
alla terza area funzionale dell'amministrazione civile  dell'interno,
nel limite complessivo di 250 unita', anche in deroga alle  procedure
di  mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150  euro  a  decorrere
dall'anno 2018."; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  "Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli  di  studio  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici; 
    Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri; 
    Visto il Contratto collettivo integrativo di lavoro del personale
dell'amministrazione civile dell'interno destinatario  del  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri  -  quadriennio
normativo 2006/2009 - del 20 settembre 2010; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Ritenuto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
del predetto decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito  dalla
legge  13  aprile  2017,  n.  46,  al  fine  di   assicurare   l'alta
qualificazione del personale dell'area funzionale  terza  che  dovra'
essere adibito esclusivamente  allo  svolgimento  delle  peculiari  e
specialistiche funzioni degli uffici delle  Commissioni  territoriali
per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale  e   della
Commissione nazionale per il  diritto  d'asilo,  occorre  bandire  un
concorso, per titoli  ed  esami,  volto  ad  accertare  la  specifica
conoscenza  delle   materie   afferenti   alle   procedure   per   il
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' -  sempre  in
ragione delle medesime esigenze - la conoscenza della lingua inglese; 
    Considerato,  peraltro,  che  in  ragione  della  necessita'   di
imprimere una accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale   che   consenta,   tra    l'altro,    il    contrasto
dell'immigrazione illegale, il citato decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017,  n.  46,  autorizza  il
Ministero dell'Interno, per il biennio 2017-2018, a bandire procedure
concorsuali anche in deroga  alle  procedure  di  mobilita'  previste
dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 ed in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, consentendo la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e  di
10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale dell'amministrazione civile dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed  esami,  a  250
posti per l'assunzione a tempo indeterminato di  personale  altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di  carattere  specialistico,
appartenente al profilo professionale di funzionario  amministrativo,
area  funzionale  terza,  posizione  economica  F1,  del  ruolo   del
personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno,  da  destinare
esclusivamente alle Commissioni territoriali  per  il  riconoscimento
della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per  il
diritto di asilo. 
    2.  A  conclusione  della  procedura  concorsuale  potra'  essere
richiesto ai vincitori  del  concorso,  prima  dell'immissione  degli
stessi nei ruoli dell'amministrazione civile  dell'interno,  ed  agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini  di  un  eventuale
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui  alla
legge 3 agosto 2007, n.  124,  ed  alla  verifica  del  possesso  dei
requisiti a tal fine previsti.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni 18; 
      c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) godimento dei diritti politici; 
      e) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; 
      f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1.  diploma  di  laurea   conseguito   secondo   il   vecchio
ordinamento  in:  Giurisprudenza;  Economia  e   commercio;   Scienze
dell'amministrazione; Scienze politiche; Relazioni pubbliche; Scienze
internazionali e diplomatiche;  Scienze  statistiche  ed  attuariali;
Scienze  statistiche   e   demografiche;   Scienze   statistiche   ed
economiche; Sociologia; 
        2. lauree triennali (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509): classe 2 Scienze  dei  servizi  giuridici;  classe  31  Scienze
giuridiche; classe 14 Scienze della comunicazione; classe 15  Scienze
politiche  e  delle  relazioni  internazionali;  classe  19   Scienze
dell'amministrazione; classe 28 Scienze economiche; classe 35 Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe 36 Scienze
sociologiche; classe 37 Scienze statistiche; 
        3. lauree triennali (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270):  L-14  Scienze  dei  servizi  giuridici;  L-20  Scienze   della
comunicazione; L-33 Scienze  economiche;  L-36  Scienze  politiche  e
delle Relazioni Internazionali; L-16 Scienze  dell'amministrazione  e
dell'organizzazione; L-37 Scienze sociali  per  la  cooperazione,  lo
sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; 
        4. lauree specialistiche classe: 22/S  Giurisprudenza;  102/S
Teoria e tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica;
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
60/S  Relazioni  internazionali;  64/S  Scienze  dell'economia;  70/S
Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;
84/S Scienze economico-aziendali; 88/S Scienze  per  la  cooperazione
allo sviluppo; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la  ricerca  empirica
nelle  scienze  sociali;   99/S   Studi   europei;   13/S   Editoria,
comunicazione  multimediale  e  giornalismo;   59/S   Pubblicita'   e
comunicazione d'impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale  ed
istituzionale;   100/S   Tecniche   e   metodi   per   la    societa'
dell'informazione; 101/S Teoria della comunicazione; 
        5. lauree magistrali: LMG-01  Giurisprudenza;  LM-63  Scienze
delle pubbliche amministrazioni; LM-87 Servizio sociale  e  politiche
sociali; LM-52 Relazioni Internazionali; LM-56 Scienze dell'economia;
LM-62 Scienze  della  politica;  LM-77  Scienze  economico-aziendali;
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88  Sociologia  e
ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-19  Informazioni  e  sistemi
editoriali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica,  d'impresa  e
pubblicita';   LM-91   Tecniche   e   metodi    per    la    societa'
dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93  Teorie  e
metodologie dell'e-learning e della media  education;  LM-82  Scienze
statistiche; LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie. 
    2. Possono presentare domanda anche i candidati  in  possesso  di
altro  titolo  di  studio  equipollente   in   base   all'ordinamento
previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.  509,
nonche' equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009
o, eventualmente, a  specifici  provvedimenti,  che  sara'  cura  del
candidato indicare in domanda precisando anche il  titolo  di  studio
corrispondente, a pena d'esclusione. 
    3. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita'  e
Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    4.  Sara'  cura  del  candidato  specificare  gli   estremi   del
provvedimento di equipollenza, ovvero della richiesta di equipollenza
del  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso. 
    5.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego  statale
ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, o licenziati per  motivi  disciplinari  ai  sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi  nazionali
di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari   comparti   o   dalle
disposizioni normative disciplinanti la materia. 
    6. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.

Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita'

				Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente,  a  pena   di   irricevibilita',   in   via
telematica,   accedendo   all'apposita    procedura    informatizzata
all'indirizzo  internet  http://concorsiciv.interno.it.   Il   codice
identificativo del concorso e' 250FA. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di  trenta  giorni
che decorre dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il  termine  di  invio
on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    3. Nella domanda  di  ammissione  dovra'  essere  indicato  anche
l'eventuale possesso dei titoli che  diano  diritto  all'assegnazione
dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 13. 
    4. Dopo aver inserito  i  dati  richiesti  secondo  le  modalita'
indicate nella procedura, il  candidato  deve  effettuare  la  stampa
della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata
il giorno stabilito per la prova preselettiva.  La  mancata  consegna
della domanda di partecipazione nel giorno della  prova  preselettiva
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    5.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, si terra'  conto  unicamente  della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 
    6. Al fine di consentire all'amministrazione di  predisporre  per
tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare
partecipazione  al  concorso,  il   candidato   diversamente   abile,
nell'apposito spazio della domanda  on-line,  dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi  aggiuntivi  necessari
per l'espletamento delle prove  di  esame  in  relazione  al  proprio
handicap, che andra' opportunamente  esplicitato  e  documentato  con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale  dell'ASL
di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione  dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  ad  insindacabile
giudizio  della   Commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata  a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  indirizzata   al   Ministero   dell'interno,
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'amministrazione
civile e  per  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  -  Direzione
centrale  per  le  risorse  umane   -   ufficio   II:   Reclutamento,
progressione e mobilita' - piazza  del  Viminale,  1  -  00184  Roma,
oppure  a   mezzo   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre i
venti giorni successivi alla data  di  scadenza  della  presentazione
della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione al  Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili. 
    7. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    8.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica  che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 
    9. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella  domanda  on-line
dovra'  dichiarare  di  avvalersi  del  presente   beneficio.   Detta
documentazione andra' presentata con le stesse modalita'  di  cui  al
comma 6. 
    10. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta  da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di  avvalersi
del beneficio di cui al comma 9,  la  stampa  della  domanda  on-line
debitamente  sottoscritta  dovra'  essere   consegnata   nel   giorno
stabilito per la prima  prova  scritta.  La  mancata  consegna  della
domanda di  partecipazione  nel  giorno  della  prima  prova  scritta
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    11. Eventuali variazioni di  indirizzo  e/o  di  recapito  devono
essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata  con  avviso  di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,  Dipartimento  per
le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile  e  per  le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane - ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita'  -  piazza
del Viminale, 1 -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it,  avendo   cura   di
riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato
dal sistema che appare sulla domanda stampata. 
    12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte  del  concorrente  o  nel  caso  di
mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo  e/o
del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a
caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 Esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
      le domande di partecipazione presentate con  modalita'  diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; 
      le  domande  di  partecipazione  dalle  quali  non  risulti  il
possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  l'ammissione   al
concorso; 
      le  domande  di  partecipazione  prive   della   sottoscrizione
autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso per i motivi di  cui  al  precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento ministeriale verra'  nominata  la
Commissione esaminatrice  del  concorso  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a  concorso,  per  determinarne
l'ammissione   alle   successive   prove   scritte,    e'    previsto
l'espletamento di una prova preselettiva. 
    2. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere   effettuato   ricorrendo   a   selezioni    decentrate    per
circoscrizioni territoriali. 
    3. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla tesi a  verificare  la  conoscenza  nelle  seguenti
materie: 
      elementi di diritto pubblico; 
      diritto  internazionale   pubblico,   dell'Unione   europea   e
legislazione  nazionale  ed  europea  nell'ambito  della   protezione
internazionale; 
      storia  contemporanea,   con   particolare   riferimento   agli
avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; 
      geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai
Paesi del continente africano e asiatico; 
      lingua inglese. 
    4. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.

Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
Modalita' di predisposizione dei quesiti e  svolgimento  della  prova
                            preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la  formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di  aziende  o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione  e  della
formazione del personale. 
    2. A ciascun candidato  sono  assegnati  90  quesiti  individuati
dalla Commissione esaminatrice, vertenti  sulle  discipline  indicate
nell'art. 6, da risolvere nel tempo massimo di un'ora. 
    3. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato  che  abbia
iniziato a rispondere al questionario prima dell'autorizzazione della
Commissione. 
    4.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in  corso  di
validita'. 
    6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita'  della  domanda  stessa.
L'amministrazione  procedera'  alla  verifica  della  validita'   dei
requisiti prescritti dopo lo  svolgimento  della  prova  preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.

Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva

				Art. 8 
 
 
                Pubblicazione dei quesiti e modalita' 
               di svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 30 giugno  2017 ,  nonche'  nel  sito
internet  del  Ministero  dell'interno  http://concorsiciv.interno.it
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione  dei  quesiti
ed alle modalita'  di  svolgimento  della  prova  preselettiva.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.

Art. 9 Valutazione della prova preselettiva

				Art. 9 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che avranno risposto correttamente ad  almeno  80
delle domande incluse nel questionario a risposta multipla. 
    3. La valutazione della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
formazione del voto complessivo. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale  "Concorsi  ed  esami".  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 10 Prove d'esame

				Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in due prove scritte  ed  in  una
prova orale. 
    2. La prima prova scritta, della durata  di  otto  ore,  consiste
nella stesura di un elaborato in materia  di  diritto  internazionale
pubblico, dell'Unione europea e  legislazione  nazionale  ed  europea
nell'ambito della protezione internazionale. 
    3.  La  seconda  prova  scritta,  volta  all'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese, della durata di tre ore, senza l'uso
del vocabolario, consta di tre parti diverse: 
      a) Reading and use of English: brano in lingua  inglese  su  un
argomento attinente ad elementi di diritto pubblico:  comprensione  e
svolgimento dei relativi esercizi: 1 ora e 10 minuti; 
      b)  Writing:  breve  componimento  in  lingua  inglese  su   un
argomento attinente ad elementi di  diritto  pubblico:  1  ora  e  10
minuti; 
      c) Listening: ascolto  di  uno  o  piu'  brani  in  inglese  su
argomenti attinenti ad elementi di diritto pubblico e svolgimento  di
esercizi volti ad accertare il livello di comprensione  e  padronanza
della lingua: 40 minuti. 
    4. Per lo svolgimento della seconda prova, che mira ad  accertare
una  conoscenza  della  lingua  inglese  di  livello  intermedio,  il
Ministero dell'interno potra' eventualmente avvalersi  di  aziende  o
istituti specializzati operanti nel settore. 
    5.  I  candidati,  durante  la  prima  prova  scritta,   potranno
consultare soltanto codici di legislazione e altre  fonti  normative,
purche' non commentati, e vocabolari. Durante entrambe le  prove  non
potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati  ne'  introdurre  o
consultare  appunti,   manoscritti,   libri,   periodici,   giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni  caso  essere
consegnati  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza. 
    6. La Commissione esaminatrice, qualora  durante  la  valutazione
dell'elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso  un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
della seconda prova. 
    7. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami", nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno  http://concorsiciv.interno.it.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli  effetti  nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  da  una  delle
prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la
causa. 
    8.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato in ciascuna delle prove  scritte  un  punteggio  minimo  di
70/centesimi. 
    9. Agli stessi candidati  sara'  inviata  apposita  comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti
giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    10. La prova  orale  verte  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte nonche' sulle seguenti altre materie: 
      storia  contemporanea,   con   particolare   riferimento   agli
avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi; 
      geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai
Paesi del continente africano e asiatico; 
      elementi di diritto pubblico; 
      legislazione speciale amministrativa  riferita  alle  attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; 
      disciplina del rapporto di lavoro  relativo  al  personale  del
Comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro). 
    11. Durante la prova orale e' previsto un  colloquio  finalizzato
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso  la
lettura ed il commento di un articolo di stampa inerente ad argomenti
attinenti alla protezione internazionale. 
    12. Nel  corso  della  prova  orale  e'  accertata,  inoltre,  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una  verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita'  organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. 
    13. La Commissione esaminatrice, prima  dell'inizio  di  ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 
    14. Nell'ambito della prova orale  i  candidati  che  ne  abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione possono  sostenere  anche
una prova facoltativa di lingua francese o araba. 
    15. La prova orale si  intende  superata  con  un  punteggio  non
inferiore a 70/centesimi. 
    16. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  Commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 11 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'interno  in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art.  2
del presente bando o di diploma di scuola media superiore di  secondo
grado. 
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.

Art. 12 Categorie riservatarie e preferenze

				Art. 12 
 
 
                 Categorie riservatarie e preferenze 
 
 
    1. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487; all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.  68,
nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dalla  medesima
legge e agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. 
    2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti
laddove  la  quota  da  destinare  obbligatoriamente  alla   predetta
categoria non risulti coperta. 
    4. Coloro che intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  dal
presente articolo ne devono fare espressa menzione nella  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che
abbiano superato le  prove  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito. 
    6. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  d'esame  possono
fruire, a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 (allegato "A"). 
    7. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    8. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti il possesso dei titoli di  preferenza,  comprensive  degli
elementi indispensabili  per  gli  accertamenti  d'ufficio,  dovranno
essere  trasmesse  a  mezzo  raccomandata  postale  con   avviso   di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse  umane,
ufficio  II:  Reclutamento,  progressione  e  mobilita',  piazza  del
Viminale,  1  -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo   posta   elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e  non  oltre
il termine perentorio di  quindici  giorni  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 13 Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria

				Art. 13 
 
 
      Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio complessivo delle prove  d'esame  e'  dato  dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle  prove  scritte  e  della
votazione conseguita nella prova orale. 
    2. La valutazione dei titoli, che devono  essere  posseduti  alla
data di presentazione della domanda, verra' effettuata dopo le  prove
scritte  e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei   relativi
elaborati. 
    3. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame. 
    4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo  di  punti
15 ripartiti tra titoli di studio (max 5 punti) e titoli di  servizio
(max 10 punti) secondo i seguenti criteri di calcolo: 
      a) titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti: 
        dottorato di ricerca, purche' conseguito nelle materie di cui
alle prove orali, punti 3; 
        master universitario di secondo livello,  purche'  conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 2; 
        master universitario di  primo  livello,  purche'  conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 1; 
      b)  titoli  di  servizio  fino  ad  un  massimo  di  10  punti,
attribuendo  1  punto   per   ciascun   anno   intero   di   servizio
effettivamente prestato: 
        attivita' prestata,  per  almeno  un  anno,  in  qualita'  di
componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo  o  di
una Commissione e/o Sezione territoriale per il riconoscimento  della
protezione internazionale; 
        attivita'  prestata,  per   almeno   un   anno,   presso   le
organizzazioni internazionali  dell'Alto  commissario  delle  Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione  internazionale  per
le migrazioni (OIM); 
        svolgimento dell'intero periodo di un anno di servizio civile
nazionale presso pubbliche amministrazioni  nel  settore  dell'asilo,
dell'accoglienza  e  della  integrazione  dei   richiedenti   e   dei
beneficiari di protezione internazionale. 
    5. Qualora i titoli di studio di cui  al  comma  4,  lettera  a),
siano stati conseguiti all'estero sono  considerati  validi  se  sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    6. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 10, comma 14,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    7. Non sono valutati i titoli di preferenza e  di  precedenza  la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal  presente
bando. 
    8.  Il  capo  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto
delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    9. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del   personale
dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' nel  sito  internet
http://concorsiciv.interno.it     del     Ministero     dell'interno.
Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami".

Art. 14 Assunzione in servizio

				Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare  il
contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina  prevista  dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   vigente   al   momento
dell'assunzione,   presso   la   sede   di   assegnazione    indicata
dall'amministrazione  nel  profilo   professionale   di   funzionario
amministrativo, area funzionale terza, posizione  economica  F1,  del
ruolo del personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    2. I vincitori saranno sottoposti  ad  un  periodo  di  prova  di
quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali. 
    3.  I  vincitori  dovranno  permanere   nella   sede   di   prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di dichiarazione di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  primi
idonei in ordine di graduatoria.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  il
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane -  ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di  gestione
del concorso e saranno trattati anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  quelle  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e  il  possesso
dei titoli  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'  precludere  tale
valutazione. 
    2. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    3. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, Direzione centrale per le  risorse  umane,  ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza  del  Viminale,  1  -
00184 Roma.

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti   in   materia   di
reclutamento di personale. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
      Roma, 26 aprile 2017 
 
                                       Il capo Dipartimento: Varratta

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Art. 12, comma 6, del bando di concorso pubblico, per titoli ed
    esami, a 250 posti per l'accesso al profilo professionale di
    funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione
    economica F1 del ruolo del personale dell'amministrazione civile
    dell'interno

    Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
    n. 487 e successive modificazioni
    (Categorie riservatarie e preferenze)
    Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
    preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
    elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) insigniti di medaglia al valor militare;
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5) orfani di guerra;
    6) orfani di caduti per fatto di guerra;
    7) orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8) feriti in combattimento;
    9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    11) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    12) figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
    pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16) coloro che hanno prestato servizio militare come
    combattenti;
    17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
    il concorso;
    18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;
    20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
    che il candidato sia coniugato o meno;
    b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche;
    c) dalla minore eta'.

Torna su