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- Atto numero 17E02959 del 02-05-2017
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (17E02959)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 02-05-2017
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. (17E02959)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 02-05-2017
- Scadenza: 01-06-2017
Art. 1 Posti messi a concorso
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, recante "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale"
e, in particolare, l'art. 12, comma 1, che consente l'assunzione di
personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione
nazionale per il diritto d'asilo prevedendo espressamente che "il
Ministero dell'interno e' autorizzato, per il biennio 2017-2018, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un
contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
alla terza area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno,
nel limite complessivo di 250 unita', anche in deroga alle procedure
di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere
dall'anno 2018.";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Visto il Contratto collettivo integrativo di lavoro del personale
dell'amministrazione civile dell'interno destinatario del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri - quadriennio
normativo 2006/2009 - del 20 settembre 2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare";
Ritenuto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
del predetto decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, al fine di assicurare l'alta
qualificazione del personale dell'area funzionale terza che dovra'
essere adibito esclusivamente allo svolgimento delle peculiari e
specialistiche funzioni degli uffici delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale e della
Commissione nazionale per il diritto d'asilo, occorre bandire un
concorso, per titoli ed esami, volto ad accertare la specifica
conoscenza delle materie afferenti alle procedure per il
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' - sempre in
ragione delle medesime esigenze - la conoscenza della lingua inglese;
Considerato, peraltro, che in ragione della necessita' di
imprimere una accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale che consenta, tra l'altro, il contrasto
dell'immigrazione illegale, il citato decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, autorizza il
Ministero dell'Interno, per il biennio 2017-2018, a bandire procedure
concorsuali anche in deroga alle procedure di mobilita' previste
dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 ed in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, consentendo la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di
10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale dell'amministrazione civile dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250
posti per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,
appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo,
area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del
personale dell'amministrazione civile dell'interno, da destinare
esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il
diritto di asilo.
2. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere
richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli
stessi nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, ed agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei
requisiti a tal fine previsti.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio
ordinamento in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze
dell'amministrazione; Scienze politiche; Relazioni pubbliche; Scienze
internazionali e diplomatiche; Scienze statistiche ed attuariali;
Scienze statistiche e demografiche; Scienze statistiche ed
economiche; Sociologia;
2. lauree triennali (decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509): classe 2 Scienze dei servizi giuridici; classe 31 Scienze
giuridiche; classe 14 Scienze della comunicazione; classe 15 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali; classe 19 Scienze
dell'amministrazione; classe 28 Scienze economiche; classe 35 Scienze
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; classe 36 Scienze
sociologiche; classe 37 Scienze statistiche;
3. lauree triennali (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-20 Scienze della
comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e
delle Relazioni Internazionali; L-16 Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica;
4. lauree specialistiche classe: 22/S Giurisprudenza; 102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
60/S Relazioni internazionali; 64/S Scienze dell'economia; 70/S
Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;
84/S Scienze economico-aziendali; 88/S Scienze per la cooperazione
allo sviluppo; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la ricerca empirica
nelle scienze sociali; 99/S Studi europei; 13/S Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 59/S Pubblicita' e
comunicazione d'impresa; 67/S Scienze della comunicazione sociale ed
istituzionale; 100/S Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione; 101/S Teoria della comunicazione;
5. lauree magistrali: LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze
delle pubbliche amministrazioni; LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali; LM-52 Relazioni Internazionali; LM-56 Scienze dell'economia;
LM-62 Scienze della politica; LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e
ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-19 Informazioni e sistemi
editoriali; LM-59 Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicita'; LM-91 Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e
metodologie dell'e-learning e della media education; LM-82 Scienze
statistiche; LM-83 Scienze statistiche, attuariali e finanziarie.
2. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di
altro titolo di studio equipollente in base all'ordinamento
previgente rispetto al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
nonche' equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009
o, eventualmente, a specifici provvedimenti, che sara' cura del
candidato indicare in domanda precisando anche il titolo di studio
corrispondente, a pena d'esclusione.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita' e
Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
4. Sara' cura del candidato specificare gli estremi del
provvedimento di equipollenza, ovvero della richiesta di equipollenza
del titolo di studio conseguito all'estero nella domanda di
partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale
ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle
disposizioni normative disciplinanti la materia.
6. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita'
Art. 3
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via
telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata
all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it. Il codice
identificativo del concorso e' 250FA.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche
l'eventuale possesso dei titoli che diano diritto all'assegnazione
dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo art. 13.
4. Dopo aver inserito i dati richiesti secondo le modalita'
indicate nella procedura, il candidato deve effettuare la stampa
della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata
il giorno stabilito per la prova preselettiva. La mancata consegna
della domanda di partecipazione nel giorno della prova preselettiva
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.
5. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema.
6. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile,
nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari
per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio
handicap, che andra' opportunamente esplicitato e documentato con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL
di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio II: Reclutamento,
progressione e mobilita' - piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre i
venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili.
7. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
9. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella domanda on-line
dovra' dichiarare di avvalersi del presente beneficio. Detta
documentazione andra' presentata con le stesse modalita' di cui al
comma 6.
10. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi
del beneficio di cui al comma 9, la stampa della domanda on-line
debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata nel giorno
stabilito per la prima prova scritta. La mancata consegna della
domanda di partecipazione nel giorno della prima prova scritta
comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.
11. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono
essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane - ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza
del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, avendo cura di
riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato
dal sistema che appare sulla domanda stampata.
12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando;
le domande di partecipazione dalle quali non risulti il
possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso;
le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
autografa.
3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento ministeriale verra' nominata la
Commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, per determinarne
l'ammissione alle successive prove scritte, e' previsto
l'espletamento di una prova preselettiva.
2. Ove necessario, lo svolgimento delle prove preselettive potra'
essere effettuato ricorrendo a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali.
3. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla tesi a verificare la conoscenza nelle seguenti
materie:
elementi di diritto pubblico;
diritto internazionale pubblico, dell'Unione europea e
legislazione nazionale ed europea nell'ambito della protezione
internazionale;
storia contemporanea, con particolare riferimento agli
avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi;
geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai
Paesi del continente africano e asiatico;
lingua inglese.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva
Art. 7
Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova
preselettiva
1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti individuati
dalla Commissione esaminatrice, vertenti sulle discipline indicate
nell'art. 6, da risolvere nel tempo massimo di un'ora.
3. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia
iniziato a rispondere al questionario prima dell'autorizzazione della
Commissione.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
L'amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei
requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva
Art. 8
Pubblicazione dei quesiti e modalita'
di svolgimento della prova preselettiva
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" del 30 giugno 2017 , nonche' nel sito
internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Art. 9 Valutazione della prova preselettiva
Art. 9
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.
2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80
delle domande incluse nel questionario a risposta multipla.
3. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto complessivo.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10 Prove d'esame
Art. 10
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste
nella stesura di un elaborato in materia di diritto internazionale
pubblico, dell'Unione europea e legislazione nazionale ed europea
nell'ambito della protezione internazionale.
3. La seconda prova scritta, volta all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese, della durata di tre ore, senza l'uso
del vocabolario, consta di tre parti diverse:
a) Reading and use of English: brano in lingua inglese su un
argomento attinente ad elementi di diritto pubblico: comprensione e
svolgimento dei relativi esercizi: 1 ora e 10 minuti;
b) Writing: breve componimento in lingua inglese su un
argomento attinente ad elementi di diritto pubblico: 1 ora e 10
minuti;
c) Listening: ascolto di uno o piu' brani in inglese su
argomenti attinenti ad elementi di diritto pubblico e svolgimento di
esercizi volti ad accertare il livello di comprensione e padronanza
della lingua: 40 minuti.
4. Per lo svolgimento della seconda prova, che mira ad accertare
una conoscenza della lingua inglese di livello intermedio, il
Ministero dell'interno potra' eventualmente avvalersi di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore.
5. I candidati, durante la prima prova scritta, potranno
consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative,
purche' non commentati, e vocabolari. Durante entrambe le prove non
potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o
consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza.
6. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione
dell'elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
della seconda prova.
7. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami", nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno http://concorsiciv.interno.it. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza da una delle
prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la
causa.
8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di
70/centesimi.
9. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti
giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima
comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte.
10. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove
scritte nonche' sulle seguenti altre materie:
storia contemporanea, con particolare riferimento agli
avvenimenti nei paesi extraeuropei dal dopoguerra ad oggi;
geografia politica ed economica, con particolare riferimento ai
Paesi del continente africano e asiatico;
elementi di diritto pubblico;
legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno;
disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del
Comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro).
11. Durante la prova orale e' previsto un colloquio finalizzato
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese attraverso la
lettura ed il commento di un articolo di stampa inerente ad argomenti
attinenti alla protezione internazionale.
12. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici.
13. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
14. Nell'ambito della prova orale i candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione possono sostenere anche
una prova facoltativa di lingua francese o araba.
15. La prova orale si intende superata con un punteggio non
inferiore a 70/centesimi.
16. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
Art. 11
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2
del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo
grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12 Categorie riservatarie e preferenze
Art. 12
Categorie riservatarie e preferenze
1. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487; all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dalla medesima
legge e agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che
abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (allegato "A").
7. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
8. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli
elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane,
ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', piazza del
Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 13 Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
Art. 13
Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' dato dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della
votazione conseguita nella prova orale.
2. La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda, verra' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
3. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti
15 ripartiti tra titoli di studio (max 5 punti) e titoli di servizio
(max 10 punti) secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti:
dottorato di ricerca, purche' conseguito nelle materie di cui
alle prove orali, punti 3;
master universitario di secondo livello, purche' conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 2;
master universitario di primo livello, purche' conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 1;
b) titoli di servizio fino ad un massimo di 10 punti,
attribuendo 1 punto per ciascun anno intero di servizio
effettivamente prestato:
attivita' prestata, per almeno un anno, in qualita' di
componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo o di
una Commissione e/o Sezione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale;
attivita' prestata, per almeno un anno, presso le
organizzazioni internazionali dell'Alto commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione internazionale per
le migrazioni (OIM);
svolgimento dell'intero periodo di un anno di servizio civile
nazionale presso pubbliche amministrazioni nel settore dell'asilo,
dell'accoglienza e della integrazione dei richiedenti e dei
beneficiari di protezione internazionale.
5. Qualora i titoli di studio di cui al comma 4, lettera a),
siano stati conseguiti all'estero sono considerati validi se sono
stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 10, comma 14,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un
massimo di 1,50 centesimi.
7. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando.
8. Il capo Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale
dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' nel sito internet
http://concorsiciv.interno.it del Ministero dell'interno.
Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".
Art. 14 Assunzione in servizio
Art. 14
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il
contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento
dell'assunzione, presso la sede di assegnazione indicata
dall'amministrazione nel profilo professionale di funzionario
amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del
ruolo del personale dell'amministrazione civile dell'interno.
2. I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova di
quattro mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali.
3. I vincitori dovranno permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o
di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi
idonei in ordine di graduatoria.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso
dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
2. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, ufficio II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale, 1 -
00184 Roma.
Art. 16 Norme di salvaguardia
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
Roma, 26 aprile 2017
Il capo Dipartimento: Varratta
Allegato 1
Allegato
Art. 12, comma 6, del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 250 posti per l'accesso al profilo professionale di
funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione
economica F1 del ruolo del personale dell'amministrazione civile
dell'interno
Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni
(Categorie riservatarie e preferenze)
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani di caduti per fatto di guerra;
7) orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12) figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che hanno prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.