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- Atto numero 21E04340 del 27-04-2021
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21E04340)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27-04-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre' posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21E04340)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 27-04-2021
- Scadenza: 27-05-2021
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, "Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19", ai sensi del quale le modalita' di
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga
alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 57,
"Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il "Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167, concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e, in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non
puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,
recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo
I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente il "Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante "Codice vigente dell'ordinamento militare";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e
successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n.
14835 del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati
numerici del concorso in argomento;
Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il
reclutamento di cinquantatre unita' nella qualifica di ispettore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti
per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie, purche'
in possesso degli altri requisiti previsti nel presente bando, sono
rispettivamente riservati:
a) un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ad
esclusione dei limiti di eta';
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 2 del
presente bando;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli
altri requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando.
Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni quarantacinque. Non e' soggetta
ai limiti massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno
del 4 novembre 2019, n. 166;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato
da istituti tecnici, negli indirizzi "Elettronica ed elettrotecnica"
e "Informatica e telecomunicazioni" di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e d) del decreto del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso
Art. 3
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 , n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2,
lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso,
precisando la denominazione dell'Istituto, il luogo e la data di
conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta
di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
i) l'eventuale diritto alle riserve di cui all'art. 1 del
presente bando;
j) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio,
dall'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 e successive modificazioni;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie
individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei
vincitori.
Il candidato in condizioni di disabilita' deve indicare la
percentuale di invalidita' e specificare se - in relazione alla
propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi, per sostenere le prove di esame. Tali dichiarazioni sono
da comprovare indicando gli estremi di apposita certificazione
rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovra' essere
trasmessa, entro un congruo termine e comunque non oltre trenta
giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle
domande previsto del presente bando, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma, oppure
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica certificata
accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione "Il mio profilo".
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali, informatici o
di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro
dell'interno 30 aprile 2020, n. 57.
La Commissione e' presieduta da un dirigente del dipartimento,
con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e
composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno
non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario.
Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del
componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio
e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un
esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia
disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le
sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle
stesse.
Art. 6 Presentazione alle prove
Art. 6
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove di esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alla prova
scritta e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la
causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva
Art. 7
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" n. 50 - del 25 giugno 2021 , nonche' sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, sara' data
comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, previa presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria della prova
preselettiva, fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti
che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della
votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove di esame
Art. 8
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero
nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a
risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle
seguenti materie:
a) architettura e sviluppo di applicativi software;
b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione;
c) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
d) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software;
e) utilizzo dei database management systems;
f) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni;
g) sicurezza informatica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Formazione della graduatoria
Art. 9
Formazione della graduatoria
La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito nella
prova scritta al voto conseguito nella prova orale.
L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'art. 91, comma 4,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di
quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza e di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione
dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente
articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali dichiarazioni
sostitutive dovranno essere trasmesse, attraverso l'utilizzo della
posta elettronica certificata, all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine
fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta
certificata.
Art. 10 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Art. 10
Approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami".
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di
pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Art. 11 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Art. 11
Accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 10, si applica il decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - affari
concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per
l'amministrazione generale - Ufficio II - affari concorsuali e
contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria.
Art. 13 Accesso agli atti
Art. 13
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione
centrale per l'amministrazione generale.
Art. 14 Disposizioni finali
Art. 14
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 21 aprile 2021
Il Capo Dipartimento: Lega