MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 04-05-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 04-05-2021
  • Scadenza: 03-06-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche"; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021 e  le  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2021-2023 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0044194 del 26  giugno  2020  dello
Stato maggiore della Marina, con la quale  e'  stato  trasmesso,  tra
l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per  l'anno  2021  dal
Comando generale delle capitanerie di porto; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19"; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0027752 del 31 marzo 2021,  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2021  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   l'ammissione   di
complessivi sei allievi ufficiali piloti di  complemento  (AUPC)  del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 20°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici)  e
per l'ammissione di complessivi centosettanta  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata della Marina militare, di cui  cento  ausiliari  del
ruolo normale e del ruolo  speciale  rispettivamente  del  Corpo  del
Genio della marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo
di Commissariato militare marittimo e del Corpo  di  Stato  maggiore,
del Corpo del Genio della marina -  specialita'  armi  navali  e  del
Corpo sanitario militare marittimo per l'ammissione al 22° corso AUFP
e settanta ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle capitanerie di porto per l'ammissione al 23° corso AUFP; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
Militare; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  8
gennaio 2018, concernente la nomina  dell'Ammiraglio  ispettore  (CP)
Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle  capitanerie
di  porto  con  contestuale  conferimento  del  grado  di  ammiraglio
Ispettore Capo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
     1.  Sono  indetti  i  concorsi,  per  titoli   ed   esami,   per
l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento  (AUPC),  del
Corpo di Stato maggiore e  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
al ventesimo corso di  pilotaggio  aereo  con  obbligo  di  ferma  di
anni dodici  e  per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e  del  ruolo  speciale
dei Corpi della Marina militare al ventiduesimo e ventitreesimo corso
AUFP, come di seguito specificati: 
       a)  per  l'ammissione  al ventesimo  corso  allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), n. sei posti, di cui: 
        1) quattro posti per il Corpo di Stato maggiore; 
        2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto; 
      b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma  prefissata   (AUFP),   ausiliari   del   ruolo   normale,   n.
quarantaquattro) posti, di cui: 
        1) dodici posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale, di cui: 
          uno per ingegneri elettrici; 
          uno per informatici; 
          uno per ingegneri meccanici; 
          nove per ingegneri navali; 
        2) cinque posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' armi navali, di cui: 
          quattro per informatici; 
          uno per chimici; 
        3) undici posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' infrastrutture, di cui: 
          quattro per ingegneri elettrici; 
          sette per ingegneri civili o architetti; 
        4)  quattordici  posti  per  il  Corpo   sanitario   militare
marittimo, di cui: 
          dodici per medici; 
          due per farmacisti; 
        5)  due  posti  per  il  Corpo  di   Commissariato   militare
marittimo; 
       c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  speciale,  cinquantasei
posti, di cui: 
        1) quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore; 
        2)  due  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina   -
specialita' armi  navali,  per  il  successivo  impiego  nei  Reparti
subacquei della Marina militare; 
        3) sei posti per il Corpo sanitario  militare  marittimo,  di
cui: 
          quattro biologi; 
          due odontoiatri; 
      d) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta  posti
per il Corpo delle capitanerie di porto; 
    e) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,  trenta  posti
per il Corpo delle capitanerie di porto.  
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi.  
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del  Corpo  di  Stato
maggiore, del Corpo del  Genio  della  marina,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.  
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.marina.difesa.it  
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.  
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.marina.difesa.it

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
     1. Dei sei posti per il Corpo di  Stato  maggiore  e  del  Corpo
delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
     2. Dei ventotto posti per il Corpo del Genio  della  marina,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), numero 2 e numero  3,
tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito  il  diploma
di maturita' presso le scuole militari ovvero ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
     3.  Dei  quattordici  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno  e'
riservato  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  5,  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.  
    5. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.  
    6. Dei due posti per il Corpo del  Genio  della  marina,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c),  numero  2),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.  
    7. Dei sei posti per il Corpo sanitario  militare  marittimo,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), uno e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.  
    8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma  1,  lettera  d),  quattro  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito.  
    9. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,  di
cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  tre  sono  riservati   ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito.  
    10. I posti riservati di cui al presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
   1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono  partecipare  i
giovani che: 
    a) hanno compiuto il: 
      diciassettesimo anno di  eta'  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso per  l'ammissione  ai  corsi  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      diciassettesimo anno di  eta'  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  ai
concorsi  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
lettera c), numeri 1) e numero 3), lettera d) e lettera e); 
      diciassettesimo anno di  eta'  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentesimo anno di eta'  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 2). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
    b) hanno, se minorenni, il consenso  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale; 
      i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    l) qualora si partecipi al concorso  per  l'ammissione  ai  corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al  precedente
art. 1, comma. 1, lettera a): non sono stati  espulsi  da  corsi  per
allievi ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  Forze  amate  o
dell'Arma dei carabinieri o dei  corpi  armati  dello  Stato  perche'
giudicati inidonei a  proseguire  i  corsi  stessi  per  mancanza  di
attitudine  al  volo  o  alla  navigazione   aerea   o   per   motivi
psico-fisici; 
    m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
      1) per i sei posti per il Corpo di  Stato  maggiore  e  per  il
Corpo delle capitanerie  di  porto  da  ammettere  ai  Corsi  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a), diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
      2) per  il  posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), primo  alinea,  laurea  magistrale
LM-28 - Ingegneria elettrica; 
      3) per  il  posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-18 - Informatica, LM-66  -  Sicurezza
informatica, LM-32 - Ingegneria informatica; 
      4) per  il  posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo  alinea,  laurea  magistrale
LM-33 - Ingegneria meccanica; 
      5) per i nove posti per il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea,  laurea  magistrale
LM-34 - Ingegneria navale; 
      6) per i quattro posti per il Corpo del Genio  della  marina  -
specialita' armi navali da ammettere al corso  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2), primo alinea, una  delle  seguenti
classi di laurea magistrale: LM-18 - Informatica, LM-66  -  Sicurezza
informatica, LM-32 - Ingegneria informatica; 
      7) per  il  posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' armi navali da ammettere al corso  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo alinea, una delle seguenti
classi di  laurea  magistrale:  LM-54  (Scienze  chimiche),  LM-71  -
Scienze e tecnologie della chimica industriale; 
      8) per i quattro posti per il Corpo del Genio  della  marina  -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso  allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  3),  primo  alinea,  laurea
magistrale   LM-28   -   Ingegneria   elettrica,   con   abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere  industriale,  ai  sensi
degli articoli 45 e 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
328 del 2001; 
      9) per i sette posti per il Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso  allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, una delle
seguenti  classi  di  laurea  magistrale:  LM-4  -   Architettura   e
ingegneria edile-architettura, LM-23 -  Ingegneria  civile,  LM-24  -
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria  della  sicurezza,
LM-35  -  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio  e  LM-48  -
Pianificazione   territoriale,   urbanistica   e   ambientale,    con
abilitazione all'esercizio  di  una  delle  seguenti  professioni  di
ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45  e  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001: 
        architetto; 
        pianificatore territoriale; 
        ingegnere civile e ambientale; 
      10)  per  i  dodici  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, laurea magistrale LM-41
(Medicina  e  chirurgia)   con   abilitazione   all'esercizio   della
professione; 
      11) per i due posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
farmacisti,  da  ammettere  al  corso  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 4),  secondo  alinea,  laurea  magistrale
LM-13  -   Farmacia   e   farmacia   industriale   con   abilitazione
all'esercizio della professione; 
      12) per i due posti per il Commissariato militare marittimo, di
cui all'art. 1 comma 1, lettera b), numero  5),  una  delle  seguenti
classi di lauree magistrali: LM-16 - Classe delle  lauree  magistrali
in finanza,  LM-56  -  Classe  delle  lauree  magistrali  in  scienze
dell'economia, LM-77 - Classe  delle  lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali; 
      13) per i quaranta posti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera d), una delle seguenti classi di lauree  magistrali:  LM-4  -
Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-6 - Biologia, LMG/01
- Giurisprudenza, LM-18 - Informatica,  LM-23  -  Ingegneria  civile,
LM-24 - Ingegneria dei sistemi  edilizi,  LM-27  -  Ingegneria  delle
telecomunicazioni, LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-31 - Ingegneria
gestionale,  LM-32  -  Ingegneria  informatica,  LM-33  -  Ingegneria
meccanica,  LM-34  -  Ingegneria  navale,  LM-35  -  Ingegneria   per
l'ambiente e il  territorio,  LM-48  -  Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale, LM-54 - Scienze chimiche, LM-60  -  Scienze
della natura, LM-72 - Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 -
Scienze e tecnologie geologiche, LM-75 -  Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio, LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione, LM-92 - Teorie della comunicazione; 
      14) per i quarantotto posti per il Corpo di  Stato  maggiore  e
per i trenta posti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  da
ammettere al corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale,  di  cui  rispettivamente  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e),  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea; 
      15) per i due posti per il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), uno dei  seguenti  titoli
di studio: 
        a) diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        b) laurea (triennale) in: 
          L07  -  Classe  delle  lauree  in   ingegneria   civile   e
ambientale; 
          L08 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; 
          L09 - Classe delle lauree in ingegneria industriale; 
          L17 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura; 
          L28 - Classe delle lauree in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione; 
          L30 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; 
          L31  -  Classe  delle  lauree  in  scienze   e   tecnologie
informatiche; 
          L32 - Classe delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura; 
      16) per  i  quattro  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea,  laurea  magistrale  in
biologia  (LM-6)  o   in   biotecnologie   mediche,   veterinarie   e
farmaceutiche (LM-9) e diploma di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di biologo; 
      17) per i due posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
odontoiatri,  da  ammettere  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 3),  secondo  alinea,  laurea  magistrale
LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria  e  diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  studio  conseguiti
secondo un precedente ordinamento  equiparati  alle  predette  lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto; 
        n) non sono gia' in servizio  quali  ufficiali  Ausiliari  in
ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per
aver  completato  la  ferma  come  ufficiali   Ausiliari   in   ferma
prefissata. 
     2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei  requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  11,  12,
13 e 14 del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  normale  e  speciale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), i concorrenti dovranno
essere   riconosciuti   in   possesso   dei   requisiti   d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio  militare  per  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta  idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10,
11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c) numero 2, nell'art. 15.  
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a ufficiale.

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link concorsi on-line Difesa. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con  smart  card:  mediante  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di  cui  al  precedente  art.  1
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alle  lettere  a)  e
c), numero 2) dello stesso  comma  devono  necessariamente  indicare,
fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un
solo altro ruolo/Corpo/specialita' tra quelli elencati  alle  lettere
c) ed e) della medesima disposizione  ai  fini  dell'applicazione  di
quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'Allegato  "A"   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al  precedente  comma  1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   15,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il  nome  corrispondente
al  certificato/attestazione  nello   stesso   contenute   (ad   es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  19  del
presente decreto. 
    5. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    7. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    9. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto
previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di cui al precedente  comma  1  la  data  relativa  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazione con i concorrenti

				Art. 6 
 
                   Comunicazione con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo,  pubblicate  nel
suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo:    marinaccad.concorsi@marina.difesa.it    o     posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un  account
di Pec-  all'indirizzo  marinaccad@postacert.difesa.it  indicando  il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal codice  "20°_AUPC_MM_2021",  qualora  si  partecipi  al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  oppure  dal  Codice
"22° e 23°_AUFP_MM_2021", qualora si partecipi  al  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti  i
concorsi; 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso  per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica  (solo  per  i  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)); 
      f) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al  concorso
per l'ammissione ai corsi allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      g) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a); 
      h)  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica   per
l'impiego nella componente subacquea,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
      i) prova funzionale in camera  di  decompressione  e  prova  di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo speciale, di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  c),
numero 2); 
      l) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)  i  concorrenti  dovranno
esibire la carta d'identita' o  altro  documento  di  riconoscimento,
provvisto di fotografia  e  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi -indicativamente entro il mese di ottobre  2021  -  tutti  i
concorrenti, compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), nonche' quelle di  vitto
e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico
dei concorrenti. I concorrenti che sono  gia'  in  servizio  potranno
fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai  giorni
di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
prova di lingua inglese, per la  valutazione  dei  titoli  e  per  la
formazione delle graduatorie; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      e)  la  commissione  per  la  prova  funzionale  in  camera  di
decompressione e la prova di acquaticita'. 
    2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la  formazione
delle graduatorie, di cui al precedente comma 1,  lettera  a),  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  vascello
in servizio, presidente; 
      b) due ufficiali superiori  di  cui  uno  del  Corpo  di  Stato
maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  -
medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale in servizio, membro; 
      c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore. 
    6. La commissione  per  la  prova  di  acquaticita',  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale in servizio, membro; 
      c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore subacqueo della Marina militare.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  ai
concorsi dal presente decreto- a una prova  scritta  di  ragionamento
logico, a cura della commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella  sede  di  Ancona,
presumibilmente dalla seconda decade di giugno alla prima  decade  di
luglio 2021. I partecipanti al concorso  per  l'ammissione  ai  corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) seduta stante dovranno,  inoltre,  sostenere  una
prova  scritta  per  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese  consistente  nella  somministrazione  di   un   questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad  accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere  nel  tempo
massimo di quaranta minuti. Il diario di dette prove, contenente  tra
l'altro l'indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime,
sara' reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla  fine
del mese maggio 2021, mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara'  inoltre  consultabile  nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c), d) ed e) e che non riceveranno  comunicazione  di  esclusione
dovranno  presentarsi  nel  giorno  previsto,  almeno  un'ora   prima
dell'inizio della prova esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta  acquisizione  della  domanda  ovvero  copia  della   stessa
ottenuta  dal  concorrente  medesimo  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 5, comma 5. Gli  stessi  dovranno  avere  al  seguito
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche'  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 16. 
    3.  Inoltre,  i  concorrenti   partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e ai corsi  allievi
ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del Genio della  marina  -
specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), dovranno portare al seguito e
consegnare al personale preposto alla  somministrazione  della  prova
scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
di analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  al  fine   di   determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza  che  alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno  ammessi,  previa  comunicazione  prima
dell'inizio  della  prova  scritta  di  ragionamento   logico,   alla
procedura  concorsuale  relativa  all'altro   ruolo/Corpo/specialita'
indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma  6
e ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020. 
    6.  La  prova  scritta  di  ragionamento  logico   della   durata
di sessanta minuti consistera' nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di cento quesiti a risposta multipla  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti  saranno
di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le  capacita'
intellettive e di ragionamento.  Prima  dell'inizio  della  prova  la
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di  svolgimento
della  prova  medesima.  Il  punteggio   conseguibile   per   ciascun
concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita': 
      punti uno per ogni risposta esatta; 
      punti meno zero virgola quindici per  ogni  risposta  errata  o
multipla; 
      punti zero per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
17. 
    7. Ultimata la  prova  scritta  di  ragionamento  logico,  seduta
stante, tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della
lingua inglese. Tale prova avra'  una  durata  di quaranta  minuti  e
consistera' nella somministrazione di cinquanta  quesiti  a  risposta
multipla volti ad accertare  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese  note,
da parte della commissione  preposta,  le  modalita'  di  svolgimento
della stessa. La correzione della prova di  conoscenza  della  lingua
inglese sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    Nella prova scritta per  l'accertamento  della  conoscenza  della
lingua inglese sara' assegnato  un  punteggio  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6,  calcolato
secondo le seguenti modalita': 
      a) zero punti per le risposte errate, omesse o multiple; 
      b) 2 punti per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti
cento. 
    8. Al termine delle prove  scritte  la  commissione  esaminatrice
individuera'   i   concorrenti   da   convocare   agli   accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10,  nei  limiti  numerici  di
seguito indicati,  per  il  concorso  AUFP  formando  le  graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di  ragionamento  logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo  e  specialita',  mentre  per  il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla  somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta   di
ragionamento logico e del voto incrementale conseguito nella prova di
conoscenza della lingua inglese: 
      a) per l'ammissione al ventesimo corso  per  allievi  ufficiali
piloti di complemento: cinquanta concorrenti; 
      b) per  l'ammissione  al  ventiduesimo  e  ventitreesimo  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  numero  1,  primo
alinea, cinque; 
        2) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b)  numero  1,  secondo
alinea, cinque; 
        3) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero  1),  terzo
alinea, cinque; 
        4) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero  1,  quarto
alinea, diciotto; 
        5) per il Corpo del Genio della  marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero  2),  primo
alinea, otto; 
        6) per il Corpo del Genio della  marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  2),  secondo
alinea, due; 
        7)  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  3),
primo alinea, dieci; 
        8)  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  3),
secondo alinea, quindici; 
        9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, quindici; 
        10)  per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, cinque; 
        11) per il Corpo di Commissariato militare marittimo, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, cinque; 
        12) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui  all'art.
1 comma 1, lettera d) n. 5), ottantacinque; 
        c) per l'ammissione al  ventiduesimo  e  ventitreesimo  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
          1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 1), centoventicinque; 
          2) per il Corpo del Genio della marina -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), sei; 
          3) per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, otto; 
          4) per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea, otto; 
          5) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), sessantacinque. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    9. Gli esiti della prova  scritta  saranno  pubblicati  nell'area
privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per  gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 13,  saranno  resi  noti
con avviso inserito nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile  nel
sito www.marina.difesa.it 
    10. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia navale - Ufficio concorsi  (tel.  0586/238531;  e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it). 
    11. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'accademia navale.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  8,  saranno
convocati presso il Centro di Selezione della  Marina  militare,  via
delle Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente  a  partire  dal
mese  di  settembre  2021  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nelle
comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 9. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e ferme restando le salvaguardie previste per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1,  comma  6  e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    Solo  per  i  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione  al  ventesimo  corso  allievi   ufficiali   piloti   di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
e  per  quelli  che  partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al
ventiduesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),  per
il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali (componente
subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),  numero
2), detto esame dovra' essere presentato  obbligatoriamente  all'atto
della presentazione per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica
specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli  stessi
siano ammessi a  tale  accertamento  perche'  risultati  idonei  agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione  al  ventesimo  corso  allievi   ufficiali   piloti   di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a)
e  per  quelli  che  partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al
ventiduesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),  per
il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali (componente
subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),  numero
2): 
        1)  referto  e  tracciato  elettroencefalografico,   eseguito
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
          velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
          costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
          filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
          prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
          tracciato da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Detto esame  dovra'  essere  presentato  obbligatoriamente  anche
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di  cui  ai  successivi  articoli  14  e  15,
qualora i concorrenti  siano  ammessi  a  tali  accertamenti  perche'
risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici,  all'accertamento
attitudinale e alle prove di efficienza fisica; 
        2) originale o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami  ematochimici,  corredati  di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, a integrazione degli  esami  di  cui  alla
successiva lettera e): 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        3) originale o copia  conforme  del  certificato  medico,  in
corso di  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per
le discipline sportive riportate nella  Tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. Fermo  restando  quanto
previsto al successivo comma 3, la mancata o  difforme  presentazione
di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; 
      c) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore a un mese rispetto alla data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
      d) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,  di  analisi
di laboratorio concernente  il  dosaggio  quantitativo  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
      e) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno): 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        9) gamma GT; 
        10) azotemia; 
        11) markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG),  HbsAg,  antiHBs,
antiHBc e anti HCV; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) ricerca anticorpi per HIV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle  principali  patologie.  Tale  certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque  giorni  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  sei
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      h)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria  privata  presso  cui  vengono  prodotti  i   referti,   e'
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In
particolare,  il  referto  di  analisi  di  laboratorio,  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio  quantitativo
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  dovra'  comunque  essere
presentato   dai    concorrenti,    qualora    vincitori,    all'atto
dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici,  di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b),  del  presente
comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9;  in  tale  sede,  la  commissione  giudichera'  inidoneo  il
candidato  che  presenti  tatuaggi  o  altre  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o
siano possibile indice di personalita' abnorme (che  verra'  valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica con ECG; 
        3) visita oculistica e visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "C",
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  dalla  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
Sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui all'art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari
a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti,  con  visus
minimo naturale di 8/10 per  occhio.  Senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1): visus corretto 10/10 in  ciascun  occhio  dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che  non
dovra'  superare  1,75  diottrie  per  la  miopia,  2  diottrie   per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie  per  l'astigmatismo
ipermetropico  composto.  Senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche; 
        3)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2): visus uguale o superiore  a  complessivi  16/10  senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia. Senso cromatico normale alle tavole; 
        4)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per i Corpi del Genio della marina, Sanitario  militare  marittimo  e
delle capitanerie di porto di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere b) e c) numero 3), d) ed e) visus corretto  non  inferiore  a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti  ben  tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie  per  la
miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3   diottrie   per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  e  ipermetropico  semplice  e  per   la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie  per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale alle matassine colorate. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al  concorso  per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
per il Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero  2),  la  funzionalita'  uditiva  e'  saggiata  con  esame
audiometrico  tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'   essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di  20  dB  per
tutte le frequenze; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 3) e 4),
la funzionalita' uditiva  sara'  verificata  con  esame  audiometrico
tonale liminare  in  camera  silente.  Potra'  essere  tollerata  una
perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000  Hz
e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%.  I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da  6000  a  8000  Hz
saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo  quanto
previsto dalle vigenti direttive tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    Non sara' comunque consentita la presenza di  granulomi  dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi  clinicamente  e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili; 
      e) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione  al  ventesimo  corso  allievi   ufficiali   piloti   di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
dati somatici: 
        1)  distanza  vertice-glutei  non  superiore   a   centimetri
novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque; 
        2)  distanza  glutei-ginocchia  non  superiore  a  centimetri
sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei; 
        3) distanza di presa funzionale non  superiore  a  centimetri
novanta  e/o  non  inferiore  a  centimetri  settantaquattro  virgola
cinque. 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici a una procedura di reclutamento per la  Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
b), c), e), f) g) -solo per i concorrenti di sesso femminile- e h). 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i
soli concorrenti che partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  ai
corsi allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), la commissione provvedera'  a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, lettera  e),
se non precedentemente misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali ufficiali piloti di  Complemento  della
Marina  militare  o  ufficiali  in  ferma  prefissata  della   Marina
militare. La commissione, al termine degli accertamenti,  provvedera'
a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive  vigenti,  sulla  base  delle  risultanze
della visita  medica  generale  e  degli  accertamenti  eseguiti,  il
profilo   sanitario   che   terra'   conto   delle    caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) che partecipano al concorso per  l'ammissione  al  ventesimo
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' in possesso
del seguente profilo somato-funzionale: 
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      c) che partecipano al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo  del
Genio della marina - specialita' armi navali (componente  subacquea),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), ritenuti
altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale: 
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      d) che partecipano al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), numeri 1) e 3),
d)  ed  e),   ritenuti   altresi'   in   possesso   di   un   profilo
somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in  tutti  gli  apparati  ad
eccezione della carenza accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima
G6PD, la quale, indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla
caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV,  non  puo'  essere
motivo di inidoneita' con  conseguente  esclusione  dal  concorso,  a
mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109,  citata  nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti  dal  predetto
deficit  G6PD  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello  riportato
nell'Allegato "E"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di  analisi
di laboratorio concernente  il  dosaggio  quantitativo  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della   definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla  carenza  del
predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta   la
dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 18  e  19
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale; 
        ufficiale  in  ferma  prefissata  della  Marina  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  ventesimo
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a): 
        "idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera b); 
        "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo; 
      b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e): 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera c); 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera d); 
        "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
        Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  17,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato  seduta  stante  agli  interessati  con  le
modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo.

Art. 11 Accertamento attitudinale

				Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  c)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  in  Forza
armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si  articolera'  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti   dai    diversi    momenti    valutativi.    Al    termine
dell'accertamento  attitudinale  la   commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla  vigente  normativa
tecnica. 
    3.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        "idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare"; 
        "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo; 
      b) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, ci cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c), d) ed e): 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare"; 
        "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 12 Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2))

				Art. 12 
 
          Prove di efficienza fisica (solo per il concorso 
       di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)) 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti  per  i  posti  a  concorso  per  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), e per i posti per il Corpo del Genio  della  marina,  specialita'
armi navali - Reparti subacquei, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
c) numero 2), giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro  di  selezione
della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture  sportive
nella sede di Ancona ovvero presso  le  strutture  sportive  di  F.A.
ubicate  nella  sede  di  La  Spezia.  Detta  commissione  si  potra'
avvalere, per l'esecuzione  delle  singole  prove,  del  supporto  di
ufficiali e/o sottufficiali esperti di  settore  della  Forza  armata
ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica,  scarpe  ginniche,  nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai  corsi  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), saranno sottoposti,  a  cura  della  preposta  commissione,  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da  effettuarsi  nei
tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di  ottanta  secondi.
La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 17; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di  due  minuti.  La  prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di due
minuti. La prova sara' considerata superata se il  concorrente  avra'
effettuato almeno quattro trazioni e non dara' luogo ad  attribuzione
di alcun punteggio. 
    4. I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  ventiduesimo
corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) numero 2), saranno sottoposti, a  cura  della  preposta
commissione, a prove di efficienza fisica  che,  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare  nella  componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra  i  sessi  e  sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto  delle
prove di  efficienza  fisica  e'  riportato  nell'Allegato  "G",  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi  incrementali  e  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente  infortunio  o
di infortunio  durante  l'effettuazione  delle  prove.  Il  punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in  base
alle modalita' di cui all'Allegato "G", sara'  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica di
cui ai precedenti commi 3  e  4,  il  candidato  dovra'  ottenere  un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti rispettivamente  nei  medesimi  allegati.  In  caso
contrario  sara'  emesso  giudizio  di  inidoneita'  alle  prove   di
efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati  ai  concorrenti
seduta  stante  e  per  iscritto  della  preposta  commissione,  sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    6. Le commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), entro il terzo giorno dalla data di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'accademia navale.

Art. 13 Prova di lingua inglese

				Art. 13 
 
                       Prova di lingua inglese 
 
     1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di  complemento  (AUPC),  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento  attitudinale
ed alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti articoli  10,
11 e 12, saranno convocati, con le modalita'  indicate  nell'art.  9,
comma 9, presso l'Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti,
a cura della commissione esaminatrice di cui al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera a), indicativamente nella terza decade del  mese  di
settembre 2021, alla prova di lingua inglese. 
     2.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  1,   saranno
sottoposti all'accertamento del livello di  conoscenza  della  lingua
inglese attraverso la somministrazione di un test, il  cui  risultato
dara' luogo all'attribuzione di un punteggio  espresso  in  centesimi
che sara' comunicato seduta stante al concorrente. 
     3. Il test consistera' in un accertamento di  "listening"  e  in
uno di "reading" e si intendera' superato con il punteggio minimo  di
quaranta centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i  concorrenti  che
non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi  dal
concorso. 
     4.  L'esito  della  prova,  il  calendario  con  i   giorni   di
convocazione e  le  modalita'  di  presentazione  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al  successivo  art.
14 del presente  decreto,  saranno  resi  noti  con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso   sara'   inoltre   consultabile   nel   sito
www.marina.difesa.it 
     5. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i  concorrenti,
dovra' inviare i relativi verbali  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento  ufficiali
e  sottufficiali  -  3^  Sezione,  per   il   tramite   del   Comando
dell'accademia navale.

Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio

				Art. 14 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
     1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei  alla  prova
di lingua inglese di cui al precedente art.  13,  saranno  convocati,
con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1,  presso  un
Istituto di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica  militare,  per
essere  sottoposti,  indicativamente  nel  mese  di   ottobre   2021,
all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti. 
     2.   Il   competente   Istituto   di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti
quale allievo ufficiale pilota di complemento. 
     3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
     4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia  navale
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
marinaccad@postacert.difesa.it anticipandolo a mezzo  fax  al  numero
0586/238222.

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita'.

				Art. 15 
 
Accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  per  l'impiego
  nella  componente  subacquea,  prova  funzionale   in   camera   di
  decompressione e prova di acquaticita'. 
 
    1. I candidati  per  l'ammissione  al  ventiduesimo  corso  AUFP,
ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' armi navali (componente subacquea)  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 2), giudicati  idonei  al  termine  degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  ai   precedenti
articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica  di  cui  al
precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente  nel  mese  di
ottobre 2021,  presso  Marinferm  La  Spezia,  per  il  completamento
dell'iter  diagnostico  finalizzato  all'ottenimento   dell'idoneita'
all'attivita'  subacquea   previsti   dalla   vigente   pubblicazione
SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina con  l'immediato  parere
contestuale di ufficiale medico MSI di Comsubin. 
    2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente  articolo,  pena  l'esclusione  dal  reclutamento,
muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) esami e referti di cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettere a) e b), numero 2), validi alla data di  prima  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
      c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina  militare,  di  cui
all'art.10, comma 12), lett. b); 
      d) originale o copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b),  numero  1),  valido  alla  data  di  prima  presentazione   agli
accertamenti psico-fisici; 
      e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza -in quanto  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90)-
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo. 
    3. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione  alla
componente  subacquea,  riportati  al  capitolo   5   della   vigente
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della  Marina,  sono  i
seguenti: 1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a  complessivi  16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole. 
    4. Marinferm La Spezia, al termine dell'iter diagnostico  di  cui
sopra, seduta stante,  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio
di idoneita' o inidoneita' per l'impiego nella  componente  subacquea
della Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio
riportato  negli  accertamenti  di  cui  al  presente   articolo   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Marinferm  La  Spezia  dovra'  comunicare  il  suddetto  esito
mediante messaggio anche al Comando dell'Accademia navale. 
    6. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso  il
Comando subacqueo incursori (Comsubin) di Le  Grazie  di  Portovenere
(SP), a cura della preposta commissione,  alla  prova  funzionale  in
camera  di  decompressione  e   alle   prove   di   acquaticita'   in
vasca/piscina come da  prospetto  riportato  nell'Allegato  "H",  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e
le disposizioni in caso di  precedente  infortunio  o  di  infortunio
durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle  prove
di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle  modalita'  di
cui all'Allegato "H", sara' utile  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla commissione. 
    Per essere giudicato idoneo alle  precitate  prove  il  candidato
dovra' superare la prova  funzionale  in  camera  di  decompressione,
ottenere  la  sufficienza  nella  prova  di  apnea  sul  fondo  della
vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo  nelle  prove  di
acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i  criteri
stabiliti nel precitato Allegato "H". In caso contrario sara'  emesso
giudizio di inidoneita' alla prova di  galleggiabilita'.  I  giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante  e  per  iscritto
dalla  preposta  commissione,  sono  definitivi  e  inappellabili.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    7. La commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  e),  entro
il terzo giorno dalla data di  conclusione  delle  prove  di  cui  al
precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, per  il  tramite
del Comando dell'accademia navale.

Art. 16 Titoli di merito

				Art. 16 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai  concorrenti  che  saranno  risultati  idonei  al
termine delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13,  14  e  15  assegnando  ai  medesimi  dei
punteggi per il possesso dei  titoli  specificatamente  elencati  nei
successivi commi 2 e 3. 
    2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
      a)  per  il  possesso  di  brevetto  di   pilota   commerciale:
punti dieci; 
      b) per il possesso di licenza di pilota privato punti cinque. 
    Ai fini di una corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia  per  immagini  (file
formato  pdf)  dell'originale  del  brevetto   rilasciato   dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
    3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e)  la  commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di ventidue punti come
di seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b), fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti: 
        1) ulteriori  titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a  un  massimo  di  quattro  punti,
cosi' ripartiti: 
          per la laurea  magistrale  con  voto  compreso  tra  106  e
110/110 e lode: punti quattro; 
          per la laurea  magistrale  con  voto  pari  o  inferiore  a
105/110: punti due; 
          per la laurea: punti uno virgola cinque. Tale titolo  sara'
valutato dalla commissione esaminatrice solo se non  propedeutico  al
conseguimento   della   laurea   magistrale   prescritta    per    la
partecipazione al concorso; 
        2) titoli accademici e tecnici, fino a un  massimo  di  punti
sei, cosi' ripartiti: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti due; 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti uno; 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti tre; 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice: fino a punti uno; 
          per  il  diploma  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti due; 
      b) per i soli posti a concorso di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a  quelli  prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo  speciale:
fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non
cumulabili): 
        1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti sei; 
          con voto pari o inferiore a 105/110,  punti cinque  virgola
cinque; 
        2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti cinque; 
          con voto pari o inferiore a 105/110, punti quattro  virgola
cinque; 
        3) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto compreso tra 55/60 e 60/60  ovvero  tra  91/100  e  100/100:
punti due; 
        4) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti uno; 
      c) titoli di servizio: fino a un massimo di  punti  sei,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di complemento: punti uno; 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  militare:
punti zero virgola  venticinque  con  attribuzione  di  un  punteggio
massimo di punti uno virgola cinque; 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo armato dello Stato: punti  zero  virgola  centoventicinque  con
attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola cinque; 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze armate o nei corpi armati  dello  Stato:  punti  zero
virgola venticinque; 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti zero  virgola  venti
con attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola otto; 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque
punti: 
          per ogni medaglia  d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti cinque; 
          per ogni medaglia d'argento al valor militare  o  al  valor
civile: punti quattro; 
          per ogni medaglia di bronzo al valor militare  o  al  valor
civile: punti tre; 
          per ogni croce al valor militare: punti due; 
          per ogni decorazione al valore  o  al  merito  delle  Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti uno virgola cinque; 
          per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti zero virgola settantacinque; 
      d) altri  titoli:  fino  a  un  massimo  di  punti  sei,  cosi'
ripartiti: 
        1) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti zero virgola cinquanta; 
        2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione  nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO  (valido)  (solo  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
          (a) primo livello: punti zero virgola cinquanta; 
          (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti uno virgola zero; 
          (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio  di  cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti uno virgola cinque; 
          (d) guida subacquea o istruttore subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il  punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti tre; 
        3) per il possesso della patente nautica: punti zero  virgola
cinquanta; 
        4)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda):  punti zero  virgola  cinquanta.  Per  quelle  prodotte  in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e'  di
punti tre. 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    4. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  1  del
presente articolo. 
    5. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle  domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 17. 
    6. Qualora sul modello di domanda on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della  presentazione  per  la  prova  scritta  di  cui
all'art. 9 del presente decreto.

Art. 17 Graduatorie di merito

				Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8  comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui all'art.1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea; 
      c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea; 
      d) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea; 
      e) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea; 
      f) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' armi navali, di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, primo alinea; 
      g) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' armi navali, di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, secondo alinea; 
      h) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea; 
      i) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea; 
      j) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario militare marittimo - medici, di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea; 
      k) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea; 
      l) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  di
Commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera b), numero 5; 
      m) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
d); 
      n) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di
Stato maggiore, di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  c),
numero 1); 
      o) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  del
Genio della marina - specialita' armi navali (componente  subacquea),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
      p) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo - biologi, di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea; 
      q) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo - odontoiatri, di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea; 
      r) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
d); 
      s) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
e). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      a) per  l'ammissione  ai  corsi  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a),  la
graduatoria di merito sara' formata  secondo  l'ordine  dei  punteggi
ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 
        1) punteggio conseguito nella prova scritta  di  ragionamento
logico: uno virgola due; 
        2)   punteggio   conseguito   nella   prova    scritta    per
l'accertamento della lingua inglese: uno virgola cinque; 
        3) punteggio conseguito  all'accertamento  "listening"  della
prova di lingua inglese: due; 
        4)  punteggio  conseguito  all'accertamento  "reading"  della
prova di lingua inglese: due; 
        5) punteggio conseguito nelle  prove  di  efficienza  fisica:
uno. 
      Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16. 
      Una volta  terminata  la  suddetta  procedura,  la  commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore  o
capitanerie di  porto)  ai  primi  otto  vincitori  con  le  seguenti
modalita': 
        i suddetti  vincitori  saranno  ripartiti,  secondo  l'ordine
della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo  di  Stato
maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
assegnando al primo  in  graduatoria  il  Corpo  corrispondente  alla
desiderata espressa nella domanda di  partecipazione;  ultimata  tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di  Stato
maggiore; 
        qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei primi otto posti) la commissione individui un vincitore assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella  domanda
di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo
se risulti, in ordine di  graduatoria,  un  altro  vincitore  in  una
situazione opposta per la compensazione (es. un  vincitore  assegnato
al Corpo delle capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sara'  assegnato  al  Corpo  di  Stato  maggiore  solo  se,
nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di  graduatoria
un  altro  vincitore  assegnato  al  Corpo  di  Stato   maggiore   ma
richiedente il Corpo delle capitanerie di porto); 
      b)  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  b),
c), d) ed  e)  le  graduatorie  di  merito  saranno  formate  secondo
l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
        1)  il  punteggio   conseguito   nella   prova   scritta   di
ragionamento logico; 
        2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
2); 
        3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera  di  decompressione  e  prove  di  acquaticita',  solo  per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
        4) il punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
    b) a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
      c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera c), numeri  1),
2) e 3), su indicazione dello Stato maggiore della  Marina,  i  posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei
per un Corpo e per l'eventuale specialita' potranno essere portati in
aumento a quelli  previsti  per  uno  o  piu'  degli  altri  corpi  e
dell'eventuale specialita'; 
      d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettere d) ed e) su indicazione dello Stato  maggiore  della
Marina, i posti eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento
a quelli previsti per uno o piu' degli altri. 
    Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  si  collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito. 
    Le vincitrici del concorso rinviate  al  primo  corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5,  lettera  b)  saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno  pubblicate
nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  con  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi. 
    5. Il  Comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.  Se  alcuni  dei  posti
rimarranno  scoperti  per  rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine  delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti  previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste   successivamente    all'avvenuta    pubblicazione    delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico   (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 18 Svolgimento del ventesimo corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina

				Art. 18 
 
      Svolgimento del ventesimo corso allievi ufficiali piloti 
                   di complemento (AUPC) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera  a),  saranno  ammessi
indicativamente a ottobre/novembre 2021 al corso di pilotaggio  aereo
sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei
requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto.  Gli  ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste  dal  precedente  art.  6,
comma  1,  l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio   presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127
Livorno          -           (marinaccad@marina.difesa.it           e
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),    il    Comando     medesimo,
riconosciuta la validita' del motivo  addotto,  potra'  concedere  al
candidato un differimento alla data di presentazione  che  in  nessun
caso sara' successivo alla  conclusione  della  prima  settimana  del
corso di formazione per il quale  il  medesimo  e'  stato  convocato,
ferme restando le salvaguardie previste per  gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento  dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio   militare.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia navale, al termine dei  primi  quindici  giorni  di
corso, dovra'  fornire  alle  competenti  divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. I corsi  AUPC,  si  svolgeranno  con  le  seguenti  modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo  III  del  libro  IV  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  comune  di  2^  classe  allievo  ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia navale; 
      b) gli stessi saranno promossi comune  di  1^  classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della  durata  di  tre  mesi  e  sergente
pilota di complemento all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di
pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i sergenti pilota di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado, la  nomina  a  Guardiamarina  pilota  di
complemento conferita con decreto del Ministro della difesa. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comando scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  guardiamarina  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.

Art. 19 Svolgimento del ventiduesimo e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 19 
 
         Svolgimento del ventiduesimo e ventitreesimo corso 
        allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 17, comma 1  saranno  ammessi  al
corso   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a  ottemperare  tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di prevista presentazione al  Comando  dell'Accademia  navale  -
Ufficio  Concorsi   -   viale   Italia   72   -   57127   Livorno   -
(marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento alla data di  presentazione  che  in
nessun caso sara' successivo alla conclusione della  prima  settimana
del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4, del decreto-legge 34/2020 . 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. La  cancellazione
avra' effetto dalla data  di  ammissione  al  corso  in  qualita'  di
allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso,  dovra'  fornire  alle
competenti  divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle  armi  e  di
quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il ventiduesimo e ventitreesimo corso  AUFP,  con  presumibile
inizio rispettivamente a gennaio e aprile 2022, si svolgeranno con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato
nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e
dovranno obbligatoriamente  sottoscrivere  una  ferma  volontaria  di
trenta mesi. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno
considerati  rinunciatari  all'ammissione   al   corso   e   rinviati
dall'Accademia navale. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro  per  tutto  il  periodo
della ferma. Entro trenta giorni  dal  congedo,  il  lavoratore  deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 
    7. Gli allievi che dimostreranno di non  possedere  il  complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per  bene  assolvere  le
funzioni del grado o che  si  rendono  colpevoli  di  gravi  mancanze
contro  la  disciplina,  il  decoro  o  la  morale  ovvero  che   non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal  corso
previa determinazione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno   gli   esami   di   fine   corso    saranno    nominati,
rispettivamente: 
      a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del Genio della  marina  per  le  specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture; 
      b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo; 
      d) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      e) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore; 
      f) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali; 
      g) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      h) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  di  nomina  del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del  corso  di  formazione.  La  predetta  media,  che  sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia  navale,
della durata e con le modalita' che  saranno  stabilite  dal  Comando
delle scuole della Marina. 
    9. Gli allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale  sessione,  sono  nominati
ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato
tutti gli  esami  in  prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
armate o corpi armati dello Stato, nonche' nella  Polizia  di  Stato,
nel Corpo della Polizia  penitenziaria  e  nel  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei
casi di immediata instaurazione di un rapporto  di  impiego  a  tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per  consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale  ovvero  a  bordo  di  unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

Art. 20 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 20 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.

Art. 21 Esclusioni

				Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando
dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 22 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

				Art. 22 
 
   Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento 
 
    1. I guardiamarina piloti di complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di sottotenente  di  vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 23 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

				Art. 23 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del quarantesimo anno di eta', ai  concorsi  per
il reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

				Art. 24 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 23 aprile 2021  
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                      Ricca           
      Il Comandante generale         
del Corpo delle capitanerie di porto 
            Pettorino

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    (art. 5, comma 3, del bando)

    ATTO DI ASSENSO
    PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 
    (art. 10, comma 2, lettera f) del bando)

    CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato C 
    (art. 10, comma 5, lettera c) numero 9)del bando)

    INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato D 
    (art. 10, comma 6 del bando)

    PROTOCOLLO DIAGNOSTICO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato E 
    (art. 10, comma 10, lettera d) del bando)

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 
    (art. 12, comma 3 del bando)

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC

    1. Modalita' di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di
    attribuzione del punteggio nella prova di nuoto
    a. Prova di nuoto:
    il concorrente dovra' aver cura di mangiare in tempi e/o
    quantita' tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovra'
    presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l'uso degli
    occhialini da piscina e' facoltativo. Per essere giudicato idoneo
    alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale
    prodotto (che coincidera' con lo start del cronometro), dovra'
    iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
    ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
    eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla prova),
    e percorrere la distanza di cinquanta metri entro il tempo massimo
    di ottanta secondi. A ciascun concorrente, la commissione assegnera'
    un punteggio secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.

    =====================================================================
    | tempo impiegato (secondi) | punteggio (in centesimi) |
    +=======================================+===========================+
    | minore o uguale 40 | 100 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 40,01 a 44,99 | 90 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 45 a 49,99 | 80 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 50 a 54,99 | 70 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 55 a 59,99 | 60 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 60 a 64,99 | 50 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 65 a 69,99 | 40 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 70 a 74,99 | 30 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | da 75 a 80 | 20 |
    +---------------------------------------+---------------------------+
    | maggiore o uguale a 80,01 | Prova non superata |
    +---------------------------------------+---------------------------+

    b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:
    per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovra'
    nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per almeno diciotto
    metri nel tempo massimo di due minuti, partendo da fermo senza
    l'ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la
    testa. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' alla misurazione del percorso effettuato e del tempo
    impiegato. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di
    alcun punteggio.
    c. Trazioni alla sbarra:
    per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coincidera' con lo
    start del cronometro), dovra' eseguire l'esercizio, effettuando
    minimo quattro trazioni entro il limite massimo di due minuti e senza
    soluzione di continuita' nel rispetto delle seguenti modalita'.
    Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su
    una sbarra orizzontale, egli dovra' sollevarsi fino a raggiungere,
    con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella
    posizione iniziale. Il concorrente potra' scegliere il ritmo a lui
    piu' consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza
    mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri
    laterali) con le scarpe. Un membro della commissione, osservatore
    dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
    correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli
    eseguiti in maniera errata e comunicando lo scadere del tempo
    disponibile per la prova. La prova, se superata, non dara' luogo ad
    attribuzione di alcun punteggio.

    2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di efficienza
    fisica
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
    concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
    cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c. Qualora il
    concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova, sara'
    giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio,
    definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso.
    Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al
    precedente punto 1., lettera a., concorrera' alla formazione della
    graduatoria di merito di cui all'art. 16 del bando.

    3. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio
    I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
    prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
    commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
    l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
    eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
    effettuazione delle prove.
    I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero
    accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
    l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente
    la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato,
    adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in
    considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
    formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
    anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
    I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di
    tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati
    -mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
    comunicazioni del portale dei concorsi, ovvero mediante comunicazione
    nell'area privata dello stesso portare o con convocazione consegnata
    a mano dalla commissione- per sostenere le prove in altra data. Tale
    data non potra', in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno
    a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione
    delle prove fisiche (estremi inclusi).
    Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad
    effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova
    convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Allegato 7

  1. 	Allegato G 
    (art. 12, comma 4 del bando)

    PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
    (per i concorrenti per il Corpo del Genio della marina - specialita'
    armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della
    Marina militare)

    1. Descrizione delle prove
    Per i candidati per il Corpo GM/AN - componente subacquea le
    prove di efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione vengono
    definite nel presente Allegato) sono suddivise in tre gruppi -apnea,
    nuoto e atletica- come di seguito riportato:
    a) gruppo 1 - Apnea:
    prova di apnea statica cui sono associati punteggi
    incrementali premianti la performance dei candidati secondo la
    seguente tabella:


    =====================================================================
    | Tempo (t) | Punti |Tempo (t)| Punti |Tempo (t)| Punti |
    +================+=========+=========+=========+=========+==========+
    | | |40" < t ≤| |80" < t ≤| |
    | 0" < t ≤ 20" | 4/30 | 45" | 12/30 | 90" | 21/30 |
    +----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
    | | |45" < t ≤| |90" < t ≤| |
    | 20" < t ≤ 25" | 6/30 | 55" | 14/30 | 100" | 22/30 |
    +----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
    | | |55" < t ≤| |100" < t | |
    | 25" < t ≤ 30" | 8/30 | 60" | 18/30 | ≤ 110" | 24/30 |
    +----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
    | | |60" < t ≤| |110" < t | |
    | 30" < t ≤ 35" | 9/30 | 70" | 19/30 | ≤ 125" | 26/30 |
    +----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
    | | |70" < t ≤| |125" < t | |
    | 35" < t ≤ 40" | 11/30 | 80" | 20/30 | ≤ 140" | 28/30 |
    +----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
    | Prova non | | |
    | superata: 0/30 | t > 140"| 30/30 |
    +----------------------------------------------+---------+----------+

    Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
    apnea concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
    efficienza fisica di cui al successivo para 3.
    b) gruppo 2 - Nuoto:
    nuoto di superficie - stile libero m. 100:
    tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza
    interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance
    del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del
    tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:


    =====================================================================
    | | | | | Tempo | |
    | Tempo | Punti | Tempo (t) | Punti | (t) | Punti |
    +===============+========+===============+========+=======+=========+
    | | | | |1' 50" | |
    | 4' 10" < t ≤ | 6/30 | 3' 00" < t ≤ | 14/30 | < t ≤ | 22/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 45" | |
    | 4' 00" < t ≤ | 7/30 | 2' 50" < t ≤ | 15/30 | < t ≤ | 23/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 40" | |
    | 3' 50" < t ≤ | 8/30 | 2' 40" < t ≤ | 16/30 | < t ≤ | 24/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 45" | |
    | 3' 40" < t ≤ | 9/30 | 2' 30" < t ≤ | 17/30 | < t ≤ | 25/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 40" | |
    | 3' 30" < t ≤ | 10/30 | 2' 10" < t ≤ | 18/30 | < t ≤ | 26/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 35" | |
    | 3' 20" < t ≤ | 11/30 | 2' 00" < t ≤ | 19/30 | < t ≤ | 27/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | | | | |1' 30" | |
    | 3' 10" < t ≤ | 12/30 | 1' 55" < t ≤ | 20/30 | < t ≤ | 28/30 |
    +---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
    | Prova non | t < | |
    |superata: 0/30: tempo superiore a 4' 20" | 1'30" | 30/30 |
    +-------------------------------------------------+-------+---------+


    Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
    nuoto concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
    efficienza fisica di cui al successivo para 3.
    c) gruppo 3 - Atletica:
    piegamenti sulle braccia:
    esecuzione di non meno di cinque piegamenti sulle braccia;
    trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione
    completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
    pari alla larghezza delle spalle, partendo dall'estensione massima
    delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
    corsa di fondo di m. 5.000:
    esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
    metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:


    +-------------------------------------------------------------------+
    |Piegamenti sulle braccia| Trazioni |Corsa di fondo 5000 m.|
    | | alla sbarra | |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | N. | Punti | N. | Punti | Tempo (t) |Punti |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | Prova | | Prova non | | Prova | |
    | non superata | 0/30 | superata | 0/30 | non superata | 0/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 5 | 4/30 | 1 | 4/30 | t ≤ 36' | 4/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 6 | 6/30 | 2 | 11/30 | 35' ≤ t < 36' | 6/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 7 | 8/30 | 3 | 18/30 | 34' ≤ t < 35' | 8/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 8 | 10/30 | 4 | 20/30 | 33' ≤ t < 34' |10/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 9 | 12/30 | 5 | 22/30 | 32' ≤ t < 33' |12/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 10 | 14/30 | 6 | 23/30 | 31' ≤ t < 32' |14/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 11 | 16/30 | 7 | 24/30 | 30' ≤ t < 31' |16/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 12 | 18/30 | 8 | 25/30 | 26' ≤ t < 30' |18/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 13 | 21/30 | 9 | 26/30 | 25' ≤ t < 26' |20/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 14 | 22/30 | 10 | 27/30 | 24' ≤ t < 25' |22/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 15 | 23/30 | 11 | 28/30 | 23' ≤ t < 24' |24/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 16 | 24/30 | 12 | 29/30 | 22' ≤ t < 23' |26/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 17 | 25/30 | ≥ 13 | 30/30 | 21' ≤ t < 22' |28/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 18 | 26/30 | | | t < 21' |30/30 |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 19 | 27/30 | | | | |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 20 | 28/30 | | | | |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | 21 | 29/30 | | | | |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
    | ≥ 22 | 30/30 | | | | |
    +----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+


    La media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle tre
    prove di atletica concorrera' alla formazione del punteggio finale
    delle prove di efficienza fisica di cui al successivo para 3.

    2. Modalita' di svolgimento delle prove corpo GM/AN (componente
    subacquea)
    a. Prova di apnea statica: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Egli dovra' scendere in acqua dall'apposita scaletta di ingresso
    nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
    con lo start del cronometro) immergere completamente la testa
    sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o
    collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
    commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
    relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio
    di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la testa
    sott'acqua.
    b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Per superare la prova, alla ricezione dell'apposito segnale (che
    coincidera' con lo start del cronometro), egli dovra' tuffarsi dal
    blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza fermarsi e senza
    ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
    eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla prova)
    percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata, al candidato non
    e' permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il
    giudizio di inidoneita' alla prova) ed e' obbligato a toccare il
    bordo vasca di fine corsia. Al candidato e' permesso darsi una spinta
    con i piedi dal bordo (e quindi possibile effettuare la capriola) ed
    effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
    ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio in base alla
    relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. La prova si
    considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato
    non riesca a coprire la distanza di 100 metri ovvero la ricopra in un
    tempo superiore a 2'30" secondi. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati.
    c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la
    prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle
    mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle
    spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra,
    indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
    idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
    ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
    cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di due minuti e
    senza interruzione, un numero maggiore o uguale a cinque piegamenti
    sulle braccia con le seguenti modalita':
    sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
    una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
    braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
    con il petto;
    ripetere i piegamenti senza interruzioni.
    Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
    eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
    scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
    prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della
    commissione. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La
    prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il
    candidato non riesca a eseguire almeno cinque piegamenti.
    d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione
    dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
    dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo limite di due minuti e
    senza soluzione di continuita'. Partendo dalla posizione verticale
    con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le
    mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
    alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra'
    sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della
    sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
    Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
    dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale
    altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non e'
    consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante
    l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
    dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
    correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli
    eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
    disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
    collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
    qualora il candidato non riesca a eseguire almeno una trazione
    completa.
    e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
    qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 5.000 metri.

    3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove corpo GM/AN
    (componente subacquea)
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
    candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
    calcolato secondo i seguenti criteri:
    il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
    alle prove di efficienza fisica, ma l'assegnazione del punteggio di
    0/30 che concorrera' alla media con quelli ottenuti nelle altre
    prove;
    il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
    calcolato sommando i punteggi ovvero la media dei punteggi dei tre
    gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e dividendo il totale per
    3.
    Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di
    18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dall'iter selettivo per l'impiego nella componente
    subacquea.

    4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
    I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
    delle prove, idonea certificazione medica, che sara' valutata dalla
    commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
    l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
    autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
    dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
    nuoto e/o atletica).
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio delle prove
    accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
    di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione che, sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le
    conseguenti determinazioni.
    Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
    di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che
    hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
    prove di efficienza fisica.
    I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
    prove di uno solo e/o di tutti e tre i gruppi (apnea e/o nuoto e/o
    atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data.
    Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva alla data di
    prevista conclusione dello svolgimento delle prove di efficienza
    fisica di tutte le sessioni.
    Ai candidati che risulteranno impossibilitati a
    effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la
    nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica.
    Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione
    dall'iter selettivo per l'impiego nella componente subacquea.

Allegato 8

  1. 	Allegato H 
    (art. 15, comma 6 del bando)

    PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA'
    PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA).
    1. Generalita' e criteri di valutazione delle prove
    I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti dell'idoneita'
    psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea,
    saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma
    1, lettera e), a:
    una prova funzionale in camera di decompressione;
    le seguenti prove di acquaticita' in vasca:
    prova di apnea statica con autorespiratore indossato
    respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e spostamento
    dei pesi sul fondo della vasca;
    prova di apnea a bocca aperta;
    allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza
    mascherino stando fermi sul fondo;
    allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza
    mascherino muovendo pesi sul fondo;
    simulazione di respirazione di due operatori da unica fonte di
    gas;
    malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con mezzi
    di emergenza Gav-Jacket;
    malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con mezzi
    di emergenza Gav-Jacket, senza mascherino.
    Il candidato potra' svolgere i precitatitest solo se in possesso
    del profilo sanitario, previsto nella SMM-IS 150, di idoneita' alla
    componente subacquea.
    Per essere giudicato idoneo alle prove il candidato dovra'
    superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la
    sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca e conseguire
    un punteggio complessivo nelle prove di acquaticita' superiore o
    uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nello statino
    per la valutazione dei test acquatici di cui al presente allegato. In
    caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'. I giudizi, che
    saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della
    preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti
    giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori
    comunicazioni.
    2. Prova funzionale in camera di decompressione a quota di m 20
    I candidati saranno sottoposti ad una "immersione funzionale a
    secco" in un ambiente iperbarico (camera di decompressione ovvero
    camera iperbarica). La prova sara' considerata superata se il
    candidato dimostrera' di aver assimilato le procedure per la
    compensazione timpanica e non mostrera' sintomi di disbarismo e
    segnali claustrofobici concludendo tutte le fasi dell'immersione
    (di-scesa/permanenza in quota/risalita).
    2.1. Descrizione della prova funzionale in camera di decompressione
    Prima della prova:
    il direttore di immersione (ufficiale abilitato subacqueo,
    membro della commissione ovvero di supporto alla stessa), procedera'
    ad illustrare le norme di sicurezza sulle procedure e sulla gestione
    delle eventuali emergenze (in particolare soffermandosi sul materiale
    che non deve essere introdotto in camera di decompressione);
    il personale sanitario (un infermiere militare) illustrera' le
    tecniche di compensazione timpanica.
    I candidati (nel numero massimo di due) entreranno nel modulo
    principale della camera di decompressione, accompagnati dal
    manovratore interno militare e da un infermiere militare, prendendo
    posto a sedere sull'apposito seggiolino che gli verra' indicato.
    Il portello del modulo principale della camera di decompressione
    sara' chiuso e, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza
    impiegate in Marina militare (ai sensi della pubblicazione SMM 6
    "Norme per le immersioni" ed. 2017), si procedera' mediante la
    pressurizzazione ad aria (immissione di aria in pressione).
    L'ambiente, sara' portato fino a 3 atmosfere (l'equivalente di una
    quota in acqua di circa 20 metri). La respirazione, per tutta la
    durata dell'immersione, avverra' in "ambiente" senza ausilio di
    mascherini. Il profilo dell'immersione (discesa - pressurizzazione -
    permanenza in quota e risalita - depressurizzazione) non prevede
    fermate decompressive. Viene impiegata la Tabella "21 metri" (vds
    Annesso 1 "Tabelle di decompressione per immersione ad Aria" alla
    precitata SMM 6).
    2.2 Eventuale interruzione della manovra
    Durante la pressurizzazione, qualora un candidato avvertisse
    difficolta' nella compensazione e/o disagi di qualsivoglia natura,
    puo' chiedere di interrompere la procedura alzando un braccio e
    comunicandolo al personale addetto alla manovra interna. Il militare
    addetto interrompera' la pressurizzazione e si attestera' sulla quota
    raggiunta. Se la causa che ha indotto l'interruzione e' risolvibile
    si continuera' la manovra. Interrompere la proceduta non inficia sul
    buon esito della prova. Se la causa che ha interrotto la manovra non
    e' risolvibile, si procedera' alla risalita del candidato che ha
    chiesto l'interruzione. Lo stesso sara' fatto transitare nella
    garitta della camera di decompressione accompagnato dall'infermiere e
    sara' riportato alla pressione ambiente (depressurizzazione della
    sola garitta). Tale circostanza causa il non superamento della prova.
    3. Prove di acquaticita' in vasca/piscina
    3.1 Generalita'
    I candidati sono sottoposti a un test di abilita' subacquea,
    svolgendo in sequenza, una serie di prove in acqua, impiegando un
    autorespiratore ad aria (ARA). Le prove sono tese a valutare
    l'acquaticita' posseduta e la predisposizione del candidato
    all'impiego degli autorespiratori. Per considerare il test superato
    il candidato dovra' ottenere un punteggio complessivo superiore o
    uguale a 18/30, determinato secondo i criteri esplicitati nello
    statino per la valutazione in calce al presente allegato. Il giudizio
    e' espresso dalla commissione preposta che si avvarra' del supporto
    di un istruttore valutatore nominato dal gruppo scuole del Comando
    subacqueo ed incursori (Comsubin), designato anche quale direttore di
    immersione, e di altri istruttori e/o militari di categoria
    "Palombaro" nonche' dell'assistenza di personale medico/infermiere
    dell'infermeria di Comsubin.
    Le prove in acqua per la verifica della predisposizione alle
    attivita' subacquee vengono svolte nei locali destinati ai "Test
    pratici per l'ammissione ai corsi" presso la scuola subacquei di
    Comsubin. Usualmente la vasca consiste in una piscina di acqua dolce
    a vetri, dove il candidato e' costantemente a contatto visivo con
    l'istruttore valutatore posto all'esterno. In caso di
    indisponibilita' della struttura prima descritta i test sono eseguiti
    in una piscina.
    Le attivita' subacquee sono svolte come dalle norme contenute
    nella pubblicazione SMM 6 "Norme per l'immersione" ed. 2017".
    Prima di procedere con il test, l'istruttore valutatore/direttore
    di immersione e gli istruttori coadiutori mostrano e descrivono ai
    candidati:
    il locale "Test pratici di ammissione" o la piscina;
    il materiale subacqueo, e le modalita' di vestizione ed
    impiego;
    il principio di funzionamento dell'autorespiratore ad aria
    (ARA) ed alcuni dettagli tecnici necessari per l'esecuzione del test;
    le modalita' delle prove da effettuare;
    le procedure di sicurezza e di emergenza comprensive dei
    "segnali manuali tra operatori" (Vds Allegato 2 SMM 6).
    Il personale medico/infermieristico:
    pone in visione all'istruttore valutatore/direttore di
    immersione la certificazione di idoneita' dei candidati;
    sottopone i candidati ai controlli pre-immersione;
    illustra le tecniche di compensazione.
    La vestizione del candidato e' seguita e controllata dal
    personale palombaro che coadiuva l'istruttore valutatore/direttore di
    Immersione. Al termine della vestizione, il candidato siede bordo
    vasca per indossare l'autorespiratore. L'autorespiratore gli/le viene
    posto sulla schiena dal personale coadiutore. Il personale designato
    controlla che l'autorespiratore sia indossato correttamente, ne
    verifica nuovamente il buon funzionamento. All'ordine e quando il
    candidato e' pronto, viene invitato ad entrare in acqua e a restare
    in superficie con il mascherino indossato ed erogatore in bocca. Il
    candidato indossa una cima di sicurezza, detta braga, il cui capo e
    mantenuto da un operatore palombaro (giusto quanto disposto dalla SMM
    6). Al candidato viene chiesto se e' pronto all'immersione. In caso
    di risposta affermativa egli deve scendere, all'ordine, sul fondo
    della vasca e posizionarsi in ginocchio di fronte all'istruttore
    valutatore/direttore di immersione per l'inizio delle fasi successive
    (in caso di prova si svolga nella vasca a vetro) o sul fondo della
    piscina di fronte all'operatore militare in acqua.
    3.2 Particolarita' sulle prove
    In ogni momento, il candidato, qualora abbia un qualsivoglia
    disagio/dubbio lo puo' riportare all'istruttore valutatore/direttore
    di immersione o al personale designato. Il valutatore descrive
    nuovamente al candidato come procedere per un massimo di due volte.
    Se il candidato rifiuta di procedere dopo due volte, la prova viene
    considerata conclusa con esito di negativo. Non vi e' un limite di
    tempo previsto per la durata e l'esecuzione dei test. L'istruttore
    valutatore/direttore di Immersione puo' richiedere al candidato la
    ripetizione della singola prova, anche per piu' di una volta, per
    avere maggiori elementi di valutazione.
    L'assistenza di superficie e' assicurata da un operatore
    subacqueo (detto stand-by), vestito e pronto ad immergersi
    all'evenienza e/o dallo stesso valutatore se le prove si svolgono in
    piscina.
    L'assistenza sanitaria e' fornita da un infermiere abilitato fsb
    (fisiopatologia del lavoro subacqueo) e dal ufficiale medico
    (reperibile su chiamata solo se l'attivita' viene svolta a Comsubin).
    Il giudizio dell'istruttore valutatore/direttore di immersione e'
    inoppugnabile.
    3.3 Materiale sportivo
    Al candidato e' richiesto di portare al seguito un costume da
    piscina (in tinta unita), ciabatte, accappatoio e i prodotti per
    l'igiene personale e per la doccia. Ai candidati di sesso femminile
    e' richiesto l'impiego di un costume intero. Il materiale tecnico
    necessario all'espletamento delle prove viene fornito dalla scuola
    subacquei di Comsubin. Non sono ammessi equipaggiamenti subacquei
    personali.
    3.4 Descrizione delle prove e statini di valutazione
    Prova 1 : Apnea
    il candidato deve dimostrare di essere capace di mantenere
    l'apnea statica per almeno sessanta secondi in immersione (voto
    18/30), posizionato sul fondo;
    i candidati che effettuano meno di sessanta secondi di apnea
    verranno giudicati non idonei e pertanto esclusi dalla possibilita'
    di continuare con le prove.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 2: Respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e
    spostamento dei pesi sul fondo
    Il candidato deve:
    e) dimostrare sicurezza e decisione prima di immergersi;
    f) dimostrare calma appena s'immerge;
    g) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    h) non venire a galla durante l'esercitazione;
    i) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 3: Apnea a bocca aperta per almeno 15 sec
    Il candidato deve:
    j) evitare di scaricare da naso e dalla bocca;
    k) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    l) non venire a galla durante l'esercitazione;
    m) non perdere il controllo del boccaglio durante
    l'esercitazione.
    La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui
    e' attribuito il significato come da seguente statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 4: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione
    senza mascherino stando fermi sul fondo
    Il candidato deve:
    n) evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo
    l'allagamento;
    o) tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con
    disinvoltura;
    p) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    q) non venire a galla durante l'esercitazione;
    r) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 5: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione
    senza mascherino muovendo pesi sul fondo
    Il candidato deve:
    s) dimostrare sicurezza e decisione;
    t) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    u) non venire a galla durante l'esercitazione;
    v) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 6: Simulazione di respirazione di due operatori da unica
    fonte di gas
    I candidati devono stare posizionati sul fondo e simulare di
    respirare alternatamente da un'unica fonte di gas.
    Il candidato deve:
    w) dimostrare sicurezza e decisione;
    x) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    y) dimostrare autocontrollo e tenere gli occhi aperti durante
    l'esecuzione;
    z) non venire a galla durante l'esercitazione;
    aa) eseguire la prova al primo tentativo.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 7: Malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con
    mezzi di emergenza Gav-Jacket
    Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce
    l'arrivo dell'aria all'operatore che di conseguenza deve stabilire
    una regolare respirazione con l'ausilio di mezzi quali Gav/Jacket .
    Il candidato deve:
    bb) dimostrare sicurezza e decisione;
    cc) ripristinare il corretto assetto per l'immersione;
    dd) non lasciare il boccaglio del Gav/Jacket durante
    l'esercitazione;
    ee) non venire a galla durante l'esercitazione.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Prova 8: Malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con
    mezzi di emergenza Gav-Jacket, senza mascherino
    Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce
    l'arrivo dell'aria all'operatore che di conseguenza deve stabilire
    una regolare respirazione con l'ausilio di mezzi quali Gav/Jacket,
    senza mascherino.
    Il candidato deve:
    ff) dimostrare sicurezza e decisione;
    gg) ripristinare il corretto assetto per l'immersione;
    hh) non venire a galla durante l'esercitazione;
    ii) non lasciare il boccaglio del Gav/Jacket durante
    l'esercitazione;
    jj) evitare di scaricare dal naso.
    La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
    (decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
    statino.
    Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
    ottenere il voto finale in trentesimi.


    Parte di provvedimento in formato grafico

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