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- Atto numero 21E04543 del 04-05-2021
MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 04-05-2021
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP. (21E04543)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 04-05-2021
- Scadenza: 03-06-2021
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche";
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
"Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della Sanita' militare, recante "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020
dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021 e le consistenze previsionali per il
triennio 2021-2023 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0044194 del 26 giugno 2020 dello
Stato maggiore della Marina, con la quale e' stato trasmesso, tra
l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2021 dal
Comando generale delle capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19";
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0027752 del 31 marzo 2021, con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2021 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
complessivi sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 20°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e
per l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, di cui cento ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale rispettivamente del Corpo del
Genio della marina, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo
di Commissariato militare marittimo e del Corpo di Stato maggiore,
del Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali e del
Corpo sanitario militare marittimo per l'ammissione al 22° corso AUFP
e settanta ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle capitanerie di porto per l'ammissione al 23° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8
gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore (CP)
Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto con contestuale conferimento del grado di ammiraglio
Ispettore Capo;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del
Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto,
al ventesimo corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di
anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dei Corpi della Marina militare al ventiduesimo e ventitreesimo corso
AUFP, come di seguito specificati:
a) per l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), n. sei posti, di cui:
1) quattro posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n.
quarantaquattro) posti, di cui:
1) dodici posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' genio navale, di cui:
uno per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
nove per ingegneri navali;
2) cinque posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali, di cui:
quattro per informatici;
uno per chimici;
3) undici posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' infrastrutture, di cui:
quattro per ingegneri elettrici;
sette per ingegneri civili o architetti;
4) quattordici posti per il Corpo sanitario militare
marittimo, di cui:
dodici per medici;
due per farmacisti;
5) due posti per il Corpo di Commissariato militare
marittimo;
c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, cinquantasei
posti, di cui:
1) quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali, per il successivo impiego nei Reparti
subacquei della Marina militare;
3) sei posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui:
quattro biologi;
due odontoiatri;
d) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta posti
per il Corpo delle capitanerie di porto;
e) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta posti
per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo di Stato
maggiore, del Corpo del Genio della marina, del Corpo sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonche' nel sito www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel
sito www.marina.difesa.it
Art. 2 Riserve di posti
Art. 2
Riserve di posti
1. Dei sei posti per il Corpo di Stato maggiore e del Corpo
delle Capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Dei ventotto posti per il Corpo del Genio della marina, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), numero 2 e numero 3,
tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei quattordici posti per il Corpo sanitario militare
marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e'
riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di
maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, uno e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
5. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
6. Dei due posti per il Corpo del Genio della marina, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), uno e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
7. Dei sei posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), uno e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera d), quattro sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
9. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera e), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
10. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie di merito.
Art. 3 Requisiti
Art. 3
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai
concorsi per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
lettera c), numeri 1) e numero 3), lettera d) e lettera e);
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma. 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per
allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze amate o
dell'Arma dei carabinieri o dei corpi armati dello Stato perche'
giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi
psico-fisici;
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i sei posti per il Corpo di Stato maggiore e per il
Corpo delle capitanerie di porto da ammettere ai Corsi allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
2) per il posto per il Corpo del Genio della marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea, laurea magistrale
LM-28 - Ingegneria elettrica;
3) per il posto per il Corpo del Genio della marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-18 - Informatica, LM-66 - Sicurezza
informatica, LM-32 - Ingegneria informatica;
4) per il posto per il Corpo del Genio della marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale
LM-33 - Ingegneria meccanica;
5) per i nove posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale
LM-34 - Ingegneria navale;
6) per i quattro posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2), primo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-18 - Informatica, LM-66 - Sicurezza
informatica, LM-32 - Ingegneria informatica;
7) per il posto per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-54 (Scienze chimiche), LM-71 -
Scienze e tecnologie della chimica industriale;
8) per i quattro posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, laurea
magistrale LM-28 - Ingegneria elettrica, con abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere industriale, ai sensi
degli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica
328 del 2001;
9) per i sette posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, una delle
seguenti classi di laurea magistrale: LM-4 - Architettura e
ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 -
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza,
LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio e LM-48 -
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con
abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni di
ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
10) per i dodici posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, laurea magistrale LM-41
(Medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della
professione;
11) per i due posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
farmacisti, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, laurea magistrale
LM-13 - Farmacia e farmacia industriale con abilitazione
all'esercizio della professione;
12) per i due posti per il Commissariato militare marittimo, di
cui all'art. 1 comma 1, lettera b), numero 5), una delle seguenti
classi di lauree magistrali: LM-16 - Classe delle lauree magistrali
in finanza, LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze
dell'economia, LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali;
13) per i quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 -
Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-6 - Biologia, LMG/01
- Giurisprudenza, LM-18 - Informatica, LM-23 - Ingegneria civile,
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-27 - Ingegneria delle
telecomunicazioni, LM-29 - Ingegneria elettronica, LM-31 - Ingegneria
gestionale, LM-32 - Ingegneria informatica, LM-33 - Ingegneria
meccanica, LM-34 - Ingegneria navale, LM-35 - Ingegneria per
l'ambiente e il territorio, LM-48 - Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, LM-54 - Scienze chimiche, LM-60 - Scienze
della natura, LM-72 - Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 -
Scienze e tecnologie geologiche, LM-75 - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio, LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione, LM-92 - Teorie della comunicazione;
14) per i quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore e
per i trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, da
ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e), diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea;
15) per i due posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), uno dei seguenti titoli
di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
b) laurea (triennale) in:
L07 - Classe delle lauree in ingegneria civile e
ambientale;
L08 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
L09 - Classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura;
L28 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie
informatiche;
L32 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura;
16) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, laurea magistrale in
biologia (LM-6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di biologo;
17) per i due posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
odontoiatri, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea, laurea magistrale
LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti
secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di
laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i
soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto;
n) non sono gia' in servizio quali ufficiali Ausiliari in
ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per
aver completato la ferma come ufficiali Ausiliari in ferma
prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12,
13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), i concorrenti dovranno
essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10,
11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c) numero 2, nell'art. 15.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a ufficiale.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
c) con smart card: mediante Carta d'identita' elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di cui al precedente art. 1
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alle lettere a) e
c), numero 2) dello stesso comma devono necessariamente indicare,
fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un
solo altro ruolo/Corpo/specialita' tra quelli elencati alle lettere
c) ed e) della medesima disposizione ai fini dell'applicazione di
quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini dell'atto di assenso riportato nell'Allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 15, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente
al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19 del
presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto
previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande
di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazione con i concorrenti
Art. 6
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati
ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate nel
suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche'
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE-
all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account
di Pec- all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it indicando il
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere
preceduto dal codice "20°_AUPC_MM_2021", qualora si partecipi al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice
"22° e 23°_AUFP_MM_2021", qualora si partecipi al concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio
Art. 7
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i
concorsi;
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica (solo per i concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2));
f) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso
per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
g) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per
l'impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
i) prova funzionale in camera di decompressione e prova di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del
ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2);
l) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) i concorrenti dovranno
esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei
concorsi -indicativamente entro il mese di ottobre 2021 - tutti i
concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), nonche' quelle di vitto
e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico
dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno
fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni
di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica;
e) la commissione per la prova funzionale in camera di
decompressione e la prova di acquaticita'.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione
delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello
in servizio, presidente;
b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo di Stato
maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della
Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo -
medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore.
6. La commissione per la prova di acquaticita', di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore subacqueo della Marina militare.
Art. 9 Prove scritte
Art. 9
Prove scritte
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
concorsi dal presente decreto- a una prova scritta di ragionamento
logico, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella sede di Ancona,
presumibilmente dalla seconda decade di giugno alla prima decade di
luglio 2021. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) seduta stante dovranno, inoltre, sostenere una
prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese consistente nella somministrazione di un questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo
massimo di quaranta minuti. Il diario di dette prove, contenente tra
l'altro l'indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime,
sara' reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla fine
del mese maggio 2021, mediante avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara' inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) e che non riceveranno comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima
dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa
ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al
precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 16.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e ai corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), dovranno portare al seguito e
consegnare al personale preposto alla somministrazione della prova
scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il
referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima
dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico, alla
procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo/specialita'
indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6
e ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata
di sessanta minuti consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di cento quesiti a risposta multipla e si svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno
di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita'
intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento
della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun
concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita':
punti uno per ogni risposta esatta;
punti meno zero virgola quindici per ogni risposta errata o
multipla;
punti zero per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
17.
7. Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta
stante, tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della
lingua inglese. Tale prova avra' una durata di quaranta minuti e
consistera' nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
inglese.
Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese note,
da parte della commissione preposta, le modalita' di svolgimento
della stessa. La correzione della prova di conoscenza della lingua
inglese sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato
secondo le seguenti modalita':
a) zero punti per le risposte errate, omesse o multiple;
b) 2 punti per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti
cento.
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice
individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di
seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di
ragionamento logico e del voto incrementale conseguito nella prova di
conoscenza della lingua inglese:
a) per l'ammissione al ventesimo corso per allievi ufficiali
piloti di complemento: cinquanta concorrenti;
b) per l'ammissione al ventiduesimo e ventitreesimo corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, primo
alinea, cinque;
2) per il Corpo del Genio della marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) numero 1, secondo
alinea, cinque;
3) per il Corpo del Genio della marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo
alinea, cinque;
4) per il Corpo del Genio della marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, quarto
alinea, diciotto;
5) per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), primo
alinea, otto;
6) per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo
alinea, due;
7) per il Corpo del Genio della marina - specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3),
primo alinea, dieci;
8) per il Corpo del Genio della marina - specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3),
secondo alinea, quindici;
9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, quindici;
10) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, cinque;
11) per il Corpo di Commissariato militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, cinque;
12) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art.
1 comma 1, lettera d) n. 5), ottantacinque;
c) per l'ammissione al ventiduesimo e ventitreesimo corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 1), centoventicinque;
2) per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), sei;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, otto;
4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea, otto;
5) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art.
1, comma 1, lettera e), sessantacinque.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell'area
privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 13, saranno resi noti
con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel
sito www.marina.difesa.it
10. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it).
11. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'accademia navale.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno
convocati presso il Centro di Selezione della Marina militare, via
delle Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dal
mese di settembre 2021 nel giorno e nell'ora indicati nelle
comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 9.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
e per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al
ventiduesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per
il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali (componente
subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero
2), detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente all'atto
della presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli stessi
siano ammessi a tale accertamento perche' risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
e per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al
ventiduesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per
il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali (componente
subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero
2):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente anche
all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15,
qualora i concorrenti siano ammessi a tali accertamenti perche'
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento
attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla
successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
3) originale o copia conforme del certificato medico, in
corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per
le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di
medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto
previsto al successivo comma 3, la mancata o difforme presentazione
di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
c) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs,
antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli
esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
h) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura
sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, e'
accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In
particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al
precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere
presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto
dell'incorporamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente
comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e
comma 9; in tale sede, la commissione giudichera' inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi o altre alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o
siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "C",
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'Allegato "D" che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
Sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui all'art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari
a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus
minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2): visus uguale o superiore a complessivi 16/10 senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo
visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
4) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per i Corpi del Genio della marina, Sanitario militare marittimo e
delle capitanerie di porto di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b) e c) numero 3), d) ed e) visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2), la funzionalita' uditiva e' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per
tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 3) e 4),
la funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz
e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto
previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri
novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri
sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri
novanta e/o non inferiore a centimetri settantaquattro virgola
cinque.
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo,
nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo
del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere
b), c), e), f) g) -solo per i concorrenti di sesso femminile- e h).
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), la commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, lettera e),
se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali piloti di Complemento della
Marina militare o ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera'
a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze
della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il
profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) che partecipano al concorso per l'ammissione al ventesimo
corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' in possesso
del seguente profilo somato-funzionale:
=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
c) che partecipano al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del
Genio della marina - specialita' armi navali (componente subacquea),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), ritenuti
altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale:
=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
d) che partecipano al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), numeri 1) e 3),
d) ed e), ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad
eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla
caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non puo' essere
motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a
mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
nell'Allegato "E" che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura "deficit di G6PD non definito".
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 18 e 19
del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata della Marina militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al
precedente comma 7, lettera a).
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione al ventesimo
corso allievi ufficiali piloti di complemento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a):
"idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera b);
"inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e):
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera c);
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera d);
"inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
13. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 17,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati con le
modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo.
Art. 11 Accertamento attitudinale
Art. 11
Accertamento attitudinale
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine
dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il
concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa
tecnica.
3. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
"idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare";
"inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, ci cui all'art. 1, comma 1,
lettere b), c), d) ed e):
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare";
"inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 12 Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2))
Art. 12
Prove di efficienza fisica (solo per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2))
1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti per i posti a concorso per allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), e per i posti per il Corpo del Genio della marina, specialita'
armi navali - Reparti subacquei, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) numero 2), giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive
nella sede di Ancona ovvero presso le strutture sportive di F.A.
ubicate nella sede di La Spezia. Detta commissione si potra'
avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di
ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata
ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla commissione in funzione della
disponibilita' degli impianti sportivi.
3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), saranno sottoposti, a cura della preposta commissione, alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei
tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di ottanta secondi.
La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 17;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di due minuti. La prova, se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di due
minuti. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra'
effettuato almeno quattro trazioni e non dara' luogo ad attribuzione
di alcun punteggio.
4. I partecipanti al concorso per l'ammissione al ventiduesimo
corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) numero 2), saranno sottoposti, a cura della preposta
commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle
prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente infortunio o
di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in base
alle modalita' di cui all'Allegato "G", sara' utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica di
cui ai precedenti commi 3 e 4, il candidato dovra' ottenere un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti rispettivamente nei medesimi allegati. In caso
contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e
d), entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi
accertamenti e prove, dovra' inviare i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'accademia navale.
Art. 13 Prova di lingua inglese
Art. 13
Prova di lingua inglese
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale
ed alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti articoli 10,
11 e 12, saranno convocati, con le modalita' indicate nell'art. 9,
comma 9, presso l'Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti,
a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), indicativamente nella terza decade del mese di
settembre 2021, alla prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, saranno
sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua
inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato
dara' luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi
che sara' comunicato seduta stante al concorrente.
3. Il test consistera' in un accertamento di "listening" e in
uno di "reading" e si intendera' superato con il punteggio minimo di
quaranta centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che
non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.
4. L'esito della prova, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art.
14 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito
www.marina.difesa.it
5. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti,
dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali
e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando
dell'accademia navale.
Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei alla prova
di lingua inglese di cui al precedente art. 13, saranno convocati,
con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un
Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per
essere sottoposti, indicativamente nel mese di ottobre 2021,
all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti
quale allievo ufficiale pilota di complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale
all'indirizzo di posta elettronica certificata
marinaccad@postacert.difesa.it anticipandolo a mezzo fax al numero
0586/238222.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita'.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego
nella componente subacquea, prova funzionale in camera di
decompressione e prova di acquaticita'.
1. I candidati per l'ammissione al ventiduesimo corso AUFP,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali (componente subacquea) di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 2), giudicati idonei al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti
articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al
precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente nel mese di
ottobre 2021, presso Marinferm La Spezia, per il completamento
dell'iter diagnostico finalizzato all'ottenimento dell'idoneita'
all'attivita' subacquea previsti dalla vigente pubblicazione
SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina con l'immediato parere
contestuale di ufficiale medico MSI di Comsubin.
2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2,
lettere a) e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina militare, di cui
all'art.10, comma 12), lett. b);
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato
elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b), numero 1), valido alla data di prima presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza -in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)-
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo.
3. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione alla
componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina, sono i
seguenti: 1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole.
4. Marinferm La Spezia, al termine dell'iter diagnostico di cui
sopra, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito
degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio
di idoneita' o inidoneita' per l'impiego nella componente subacquea
della Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio
riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. Marinferm La Spezia dovra' comunicare il suddetto esito
mediante messaggio anche al Comando dell'Accademia navale.
6. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il
Comando subacqueo incursori (Comsubin) di Le Grazie di Portovenere
(SP), a cura della preposta commissione, alla prova funzionale in
camera di decompressione e alle prove di acquaticita' in
vasca/piscina come da prospetto riportato nell'Allegato "H", che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e
le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove
di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle modalita' di
cui all'Allegato "H", sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla commissione.
Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato
dovra' superare la prova funzionale in camera di decompressione,
ottenere la sufficienza nella prova di apnea sul fondo della
vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di
acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri
stabiliti nel precitato Allegato "H". In caso contrario sara' emesso
giudizio di inidoneita' alla prova di galleggiabilita'. I giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto
dalla preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
7. La commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), entro
il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al
precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite
del Comando dell'accademia navale.
Art. 16 Titoli di merito
Art. 16
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al
termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assegnando ai medesimi dei
punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei
successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale:
punti dieci;
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti cinque.
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file
formato pdf) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) la commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di ventidue punti come
di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b), fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di quattro punti,
cosi' ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti quattro;
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a
105/110: punti due;
per la laurea: punti uno virgola cinque. Tale titolo sara'
valutato dalla commissione esaminatrice solo se non propedeutico al
conseguimento della laurea magistrale prescritta per la
partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti
sei, cosi' ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti due;
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta
per il concorso, punti uno;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti tre;
ciascun corso/certificazione afferente alla
professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione
esaminatrice: fino a punti uno;
per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione:
punti due;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale:
fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non
cumulabili):
1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 2)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti sei;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti cinque virgola
cinque;
2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 2)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti cinque;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti quattro virgola
cinque;
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100:
punti due;
4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti uno;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di complemento: punti uno;
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare:
punti zero virgola venticinque con attribuzione di un punteggio
massimo di punti uno virgola cinque;
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o
Corpo armato dello Stato: punti zero virgola centoventicinque con
attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola cinque;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario
non nelle Forze armate o nei corpi armati dello Stato: punti zero
virgola venticinque;
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti zero virgola venti
con attribuzione di un punteggio massimo di punti zero virgola otto;
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque
punti:
per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile: punti cinque;
per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile: punti quattro;
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti tre;
per ogni croce al valor militare: punti due;
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti uno virgola cinque;
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti zero virgola settantacinque;
d) altri titoli: fino a un massimo di punti sei, cosi'
ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono
titolo di merito): punti zero virgola cinquanta;
2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)):
(a) primo livello: punti zero virgola cinquanta;
(b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti uno virgola zero;
(c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti uno virgola cinque;
(d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti tre;
3) per il possesso della patente nautica: punti zero virgola
cinquanta;
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): punti zero virgola cinquanta. Per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di
punti tre.
I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del
presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai
fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 17.
6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui
all'art. 9 del presente decreto.
Art. 17 Graduatorie di merito
Art. 17
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8 comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al ventesimo corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui all'art.1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea;
c) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea;
d) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea;
e) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea;
f) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' armi navali, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, primo alinea;
g) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' armi navali, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, secondo alinea;
h) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea;
i) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del
Genio della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea;
j) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo - medici, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea;
k) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo
sanitario militare marittimo - farmacisti, di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea;
l) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di
Commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b), numero 5;
m) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d);
n) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di
Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1);
o) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del
Genio della marina - specialita' armi navali (componente subacquea),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
p) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea;
q) per l'ammissione al ventiduesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo - odontoiatri, di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c), numero 3), secondo alinea;
r) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d);
s) per l'ammissione al ventitreesimo corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
e).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
a) per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la
graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi
ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento
logico: uno virgola due;
2) punteggio conseguito nella prova scritta per
l'accertamento della lingua inglese: uno virgola cinque;
3) punteggio conseguito all'accertamento "listening" della
prova di lingua inglese: due;
4) punteggio conseguito all'accertamento "reading" della
prova di lingua inglese: due;
5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica:
uno.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16.
Una volta terminata la suddetta procedura, la commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o
capitanerie di porto) ai primi otto vincitori con le seguenti
modalita':
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine
della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato
maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per il Corpo delle capitanerie di porto,
assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla
desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato
maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei primi otto posti) la commissione individui un vincitore assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda
di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo
se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una
situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato
al Corpo delle capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se,
nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria
un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma
richiedente il Corpo delle capitanerie di porto);
b) per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b),
c), d) ed e) le graduatorie di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta di
ragionamento logico;
2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero
2);
3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera di decompressione e prove di acquaticita', solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16
giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera c), numeri 1),
2) e 3), su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei
per un Corpo e per l'eventuale specialita' potranno essere portati in
aumento a quelli previsti per uno o piu' degli altri corpi e
dell'eventuale specialita';
d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettere d) ed e) su indicazione dello Stato maggiore della
Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento
a quelli previsti per uno o piu' degli altri.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette
graduatorie di merito.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed
esami". Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
5. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti
rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 18 Svolgimento del ventesimo corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina
Art. 18
Svolgimento del ventesimo corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera a), saranno ammessi
indicativamente a ottobre/novembre 2021 al corso di pilotaggio aereo
sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei
requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6,
comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127
Livorno - (marinaccad@marina.difesa.it e
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo,
riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere al
candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun
caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del
corso di formazione per il quale il medesimo e' stato convocato,
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del
profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo
scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di
corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con il grado di comune di 2^ classe allievo ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una
ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso
suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo
e rinviati dall'Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi comune di 1^ classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergente
pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di
pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i sergenti pilota di complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di
complemento conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
del Comando scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio
del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a
guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di guardiamarina di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 19 Svolgimento del ventiduesimo e ventitreesimo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina
Art. 19
Svolgimento del ventiduesimo e ventitreesimo corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 17, comma 1 saranno ammessi al
corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la
data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale -
Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno -
(marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in
nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana
del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4, del decreto-legge 34/2020 .
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della Sanita' militare, recante "Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi".
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di
allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle
competenti divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di
quelli richiamati dal congedo.
5. Il ventiduesimo e ventitreesimo corso AUFP, con presumibile
inizio rispettivamente a gennaio e aprile 2022, si svolgeranno con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato
nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e
dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di
trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati
dall'Accademia navale.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo
della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
7. Gli allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le
funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze
contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso
previa determinazione della Direzione generale per il personale
militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il
periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno gli esami di fine corso saranno nominati,
rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del Genio della marina per le specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo;
d) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore;
f) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali;
g) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
h) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del corso di formazione. La predetta media, che sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale,
della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal Comando
delle scuole della Marina.
9. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in
prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati
ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato
tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa determinazione della Direzione generale per il
personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare -a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
enti/reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
armate o corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato,
nel Corpo della Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei
casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto
il transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
14. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 20 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
Art. 20
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia
navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 21 Esclusioni
Art. 21
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi per
allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando
dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.
Art. 22 Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento
Art. 22
Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento
1. I guardiamarina piloti di complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di sottotenente di vascello ai sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
2. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
Art. 23 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
Art. 23
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i
guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto sono valutati dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del quarantesimo anno di eta', ai concorsi per
il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
Art. 24
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021
Il direttore generale
per il personale militare
Ricca
Il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Pettorino
Allegato 1
Allegato A
(art. 5, comma 3, del bando)
ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
(art. 10, comma 2, lettera f) del bando)
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato C
(art. 10, comma 5, lettera c) numero 9)del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato D
(art. 10, comma 6 del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
(art. 10, comma 10, lettera d) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato F
(art. 12, comma 3 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
1. Modalita' di svolgimento delle prove di efficienza fisica e di
attribuzione del punteggio nella prova di nuoto
a. Prova di nuoto:
il concorrente dovra' aver cura di mangiare in tempi e/o
quantita' tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovra'
presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l'uso degli
occhialini da piscina e' facoltativo. Per essere giudicato idoneo
alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale
prodotto (che coincidera' con lo start del cronometro), dovra'
iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla prova),
e percorrere la distanza di cinquanta metri entro il tempo massimo
di ottanta secondi. A ciascun concorrente, la commissione assegnera'
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.
=====================================================================
| tempo impiegato (secondi) | punteggio (in centesimi) |
+=======================================+===========================+
| minore o uguale 40 | 100 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 40,01 a 44,99 | 90 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 45 a 49,99 | 80 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 50 a 54,99 | 70 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 55 a 59,99 | 60 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 60 a 64,99 | 50 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 65 a 69,99 | 40 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 70 a 74,99 | 30 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| da 75 a 80 | 20 |
+---------------------------------------+---------------------------+
| maggiore o uguale a 80,01 | Prova non superata |
+---------------------------------------+---------------------------+
b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:
per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovra'
nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso, per almeno diciotto
metri nel tempo massimo di due minuti, partendo da fermo senza
l'ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la
testa. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
provvedera' alla misurazione del percorso effettuato e del tempo
impiegato. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio.
c. Trazioni alla sbarra:
per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coincidera' con lo
start del cronometro), dovra' eseguire l'esercizio, effettuando
minimo quattro trazioni entro il limite massimo di due minuti e senza
soluzione di continuita' nel rispetto delle seguenti modalita'.
Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani in presa su
una sbarra orizzontale, egli dovra' sollevarsi fino a raggiungere,
con il mento, il livello della sbarra, per poi tornare nella
posizione iniziale. Il concorrente potra' scegliere il ritmo a lui
piu' consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza
mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri
laterali) con le scarpe. Un membro della commissione, osservatore
dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli
eseguiti in maniera errata e comunicando lo scadere del tempo
disponibile per la prova. La prova, se superata, non dara' luogo ad
attribuzione di alcun punteggio.
2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di efficienza
fisica
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c. Qualora il
concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova, sara'
giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio,
definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al
precedente punto 1., lettera a., concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito di cui all'art. 16 del bando.
3. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero
accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente
la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato,
adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di
tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati
-mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, ovvero mediante comunicazione
nell'area privata dello stesso portare o con convocazione consegnata
a mano dalla commissione- per sostenere le prove in altra data. Tale
data non potra', in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno
a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione
delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad
effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova
convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Allegato 7
Allegato G
(art. 12, comma 4 del bando)
PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
(per i concorrenti per il Corpo del Genio della marina - specialita'
armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della
Marina militare)
1. Descrizione delle prove
Per i candidati per il Corpo GM/AN - componente subacquea le
prove di efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione vengono
definite nel presente Allegato) sono suddivise in tre gruppi -apnea,
nuoto e atletica- come di seguito riportato:
a) gruppo 1 - Apnea:
prova di apnea statica cui sono associati punteggi
incrementali premianti la performance dei candidati secondo la
seguente tabella:
=====================================================================
| Tempo (t) | Punti |Tempo (t)| Punti |Tempo (t)| Punti |
+================+=========+=========+=========+=========+==========+
| | |40" < t ≤| |80" < t ≤| |
| 0" < t ≤ 20" | 4/30 | 45" | 12/30 | 90" | 21/30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | |45" < t ≤| |90" < t ≤| |
| 20" < t ≤ 25" | 6/30 | 55" | 14/30 | 100" | 22/30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | |55" < t ≤| |100" < t | |
| 25" < t ≤ 30" | 8/30 | 60" | 18/30 | ≤ 110" | 24/30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | |60" < t ≤| |110" < t | |
| 30" < t ≤ 35" | 9/30 | 70" | 19/30 | ≤ 125" | 26/30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| | |70" < t ≤| |125" < t | |
| 35" < t ≤ 40" | 11/30 | 80" | 20/30 | ≤ 140" | 28/30 |
+----------------+---------+---------+---------+---------+----------+
| Prova non | | |
| superata: 0/30 | t > 140"| 30/30 |
+----------------------------------------------+---------+----------+
Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
apnea concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
efficienza fisica di cui al successivo para 3.
b) gruppo 2 - Nuoto:
nuoto di superficie - stile libero m. 100:
tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza
interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance
del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del
tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:
=====================================================================
| | | | | Tempo | |
| Tempo | Punti | Tempo (t) | Punti | (t) | Punti |
+===============+========+===============+========+=======+=========+
| | | | |1' 50" | |
| 4' 10" < t ≤ | 6/30 | 3' 00" < t ≤ | 14/30 | < t ≤ | 22/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 45" | |
| 4' 00" < t ≤ | 7/30 | 2' 50" < t ≤ | 15/30 | < t ≤ | 23/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 40" | |
| 3' 50" < t ≤ | 8/30 | 2' 40" < t ≤ | 16/30 | < t ≤ | 24/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 45" | |
| 3' 40" < t ≤ | 9/30 | 2' 30" < t ≤ | 17/30 | < t ≤ | 25/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 40" | |
| 3' 30" < t ≤ | 10/30 | 2' 10" < t ≤ | 18/30 | < t ≤ | 26/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 35" | |
| 3' 20" < t ≤ | 11/30 | 2' 00" < t ≤ | 19/30 | < t ≤ | 27/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| | | | |1' 30" | |
| 3' 10" < t ≤ | 12/30 | 1' 55" < t ≤ | 20/30 | < t ≤ | 28/30 |
+---------------+--------+---------------+--------+-------+---------+
| Prova non | t < | |
|superata: 0/30: tempo superiore a 4' 20" | 1'30" | 30/30 |
+-------------------------------------------------+-------+---------+
Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
nuoto concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
efficienza fisica di cui al successivo para 3.
c) gruppo 3 - Atletica:
piegamenti sulle braccia:
esecuzione di non meno di cinque piegamenti sulle braccia;
trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione
completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, partendo dall'estensione massima
delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
corsa di fondo di m. 5.000:
esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:
+-------------------------------------------------------------------+
|Piegamenti sulle braccia| Trazioni |Corsa di fondo 5000 m.|
| | alla sbarra | |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| N. | Punti | N. | Punti | Tempo (t) |Punti |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| Prova | | Prova non | | Prova | |
| non superata | 0/30 | superata | 0/30 | non superata | 0/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 5 | 4/30 | 1 | 4/30 | t ≤ 36' | 4/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 6 | 6/30 | 2 | 11/30 | 35' ≤ t < 36' | 6/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 7 | 8/30 | 3 | 18/30 | 34' ≤ t < 35' | 8/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 8 | 10/30 | 4 | 20/30 | 33' ≤ t < 34' |10/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 9 | 12/30 | 5 | 22/30 | 32' ≤ t < 33' |12/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 10 | 14/30 | 6 | 23/30 | 31' ≤ t < 32' |14/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 11 | 16/30 | 7 | 24/30 | 30' ≤ t < 31' |16/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 12 | 18/30 | 8 | 25/30 | 26' ≤ t < 30' |18/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 13 | 21/30 | 9 | 26/30 | 25' ≤ t < 26' |20/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 14 | 22/30 | 10 | 27/30 | 24' ≤ t < 25' |22/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 15 | 23/30 | 11 | 28/30 | 23' ≤ t < 24' |24/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 16 | 24/30 | 12 | 29/30 | 22' ≤ t < 23' |26/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 17 | 25/30 | ≥ 13 | 30/30 | 21' ≤ t < 22' |28/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 18 | 26/30 | | | t < 21' |30/30 |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 19 | 27/30 | | | | |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 20 | 28/30 | | | | |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| 21 | 29/30 | | | | |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
| ≥ 22 | 30/30 | | | | |
+----------------+-------+-----------+-------+---------------+------+
La media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle tre
prove di atletica concorrera' alla formazione del punteggio finale
delle prove di efficienza fisica di cui al successivo para 3.
2. Modalita' di svolgimento delle prove corpo GM/AN (componente
subacquea)
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avra' cura di
mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Egli dovra' scendere in acqua dall'apposita scaletta di ingresso
nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
con lo start del cronometro) immergere completamente la testa
sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o
collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
provvedera' al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio
di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la testa
sott'acqua.
b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avra' cura di
mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per superare la prova, alla ricezione dell'apposito segnale (che
coincidera' con lo start del cronometro), egli dovra' tuffarsi dal
blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza fermarsi e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla prova)
percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata, al candidato non
e' permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il
giudizio di inidoneita' alla prova) ed e' obbligato a toccare il
bordo vasca di fine corsia. Al candidato e' permesso darsi una spinta
con i piedi dal bordo (e quindi possibile effettuare la capriola) ed
effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A
ciascun candidato la commissione assegnera' un punteggio in base alla
relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. La prova si
considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato
non riesca a coprire la distanza di 100 metri ovvero la ricopra in un
tempo superiore a 2'30" secondi. Un membro o collaboratore della
commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
impiegato dai candidati.
c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la
prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle
spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra,
indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di due minuti e
senza interruzione, un numero maggiore o uguale a cinque piegamenti
sulle braccia con le seguenti modalita':
sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
con il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della
commissione. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La
prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il
candidato non riesca a eseguire almeno cinque piegamenti.
d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione
dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo limite di due minuti e
senza soluzione di continuita'. Partendo dalla posizione verticale
con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le
mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra'
sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della
sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale
altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non e'
consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante
l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
qualora il candidato non riesca a eseguire almeno una trazione
completa.
e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della
commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 5.000 metri.
3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove corpo GM/AN
(componente subacquea)
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
calcolato secondo i seguenti criteri:
il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, ma l'assegnazione del punteggio di
0/30 che concorrera' alla media con quelli ottenuti nelle altre
prove;
il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
calcolato sommando i punteggi ovvero la media dei punteggi dei tre
gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e dividendo il totale per
3.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di
18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
l'esclusione dall'iter selettivo per l'impiego nella componente
subacquea.
4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
delle prove, idonea certificazione medica, che sara' valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
nuoto e/o atletica).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio delle prove
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione che, sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le
conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
prove di uno solo e/o di tutti e tre i gruppi (apnea e/o nuoto e/o
atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data.
Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva alla data di
prevista conclusione dello svolgimento delle prove di efficienza
fisica di tutte le sessioni.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a
effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la
nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
di efficienza fisica.
Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione
dall'iter selettivo per l'impiego nella componente subacquea.
Allegato 8
Allegato H
(art. 15, comma 6 del bando)
PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA'
PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA).
1. Generalita' e criteri di valutazione delle prove
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea,
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma
1, lettera e), a:
una prova funzionale in camera di decompressione;
le seguenti prove di acquaticita' in vasca:
prova di apnea statica con autorespiratore indossato
respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e spostamento
dei pesi sul fondo della vasca;
prova di apnea a bocca aperta;
allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza
mascherino stando fermi sul fondo;
allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza
mascherino muovendo pesi sul fondo;
simulazione di respirazione di due operatori da unica fonte di
gas;
malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con mezzi
di emergenza Gav-Jacket;
malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con mezzi
di emergenza Gav-Jacket, senza mascherino.
Il candidato potra' svolgere i precitatitest solo se in possesso
del profilo sanitario, previsto nella SMM-IS 150, di idoneita' alla
componente subacquea.
Per essere giudicato idoneo alle prove il candidato dovra'
superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la
sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca e conseguire
un punteggio complessivo nelle prove di acquaticita' superiore o
uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nello statino
per la valutazione dei test acquatici di cui al presente allegato. In
caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'. I giudizi, che
saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della
preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
2. Prova funzionale in camera di decompressione a quota di m 20
I candidati saranno sottoposti ad una "immersione funzionale a
secco" in un ambiente iperbarico (camera di decompressione ovvero
camera iperbarica). La prova sara' considerata superata se il
candidato dimostrera' di aver assimilato le procedure per la
compensazione timpanica e non mostrera' sintomi di disbarismo e
segnali claustrofobici concludendo tutte le fasi dell'immersione
(di-scesa/permanenza in quota/risalita).
2.1. Descrizione della prova funzionale in camera di decompressione
Prima della prova:
il direttore di immersione (ufficiale abilitato subacqueo,
membro della commissione ovvero di supporto alla stessa), procedera'
ad illustrare le norme di sicurezza sulle procedure e sulla gestione
delle eventuali emergenze (in particolare soffermandosi sul materiale
che non deve essere introdotto in camera di decompressione);
il personale sanitario (un infermiere militare) illustrera' le
tecniche di compensazione timpanica.
I candidati (nel numero massimo di due) entreranno nel modulo
principale della camera di decompressione, accompagnati dal
manovratore interno militare e da un infermiere militare, prendendo
posto a sedere sull'apposito seggiolino che gli verra' indicato.
Il portello del modulo principale della camera di decompressione
sara' chiuso e, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza
impiegate in Marina militare (ai sensi della pubblicazione SMM 6
"Norme per le immersioni" ed. 2017), si procedera' mediante la
pressurizzazione ad aria (immissione di aria in pressione).
L'ambiente, sara' portato fino a 3 atmosfere (l'equivalente di una
quota in acqua di circa 20 metri). La respirazione, per tutta la
durata dell'immersione, avverra' in "ambiente" senza ausilio di
mascherini. Il profilo dell'immersione (discesa - pressurizzazione -
permanenza in quota e risalita - depressurizzazione) non prevede
fermate decompressive. Viene impiegata la Tabella "21 metri" (vds
Annesso 1 "Tabelle di decompressione per immersione ad Aria" alla
precitata SMM 6).
2.2 Eventuale interruzione della manovra
Durante la pressurizzazione, qualora un candidato avvertisse
difficolta' nella compensazione e/o disagi di qualsivoglia natura,
puo' chiedere di interrompere la procedura alzando un braccio e
comunicandolo al personale addetto alla manovra interna. Il militare
addetto interrompera' la pressurizzazione e si attestera' sulla quota
raggiunta. Se la causa che ha indotto l'interruzione e' risolvibile
si continuera' la manovra. Interrompere la proceduta non inficia sul
buon esito della prova. Se la causa che ha interrotto la manovra non
e' risolvibile, si procedera' alla risalita del candidato che ha
chiesto l'interruzione. Lo stesso sara' fatto transitare nella
garitta della camera di decompressione accompagnato dall'infermiere e
sara' riportato alla pressione ambiente (depressurizzazione della
sola garitta). Tale circostanza causa il non superamento della prova.
3. Prove di acquaticita' in vasca/piscina
3.1 Generalita'
I candidati sono sottoposti a un test di abilita' subacquea,
svolgendo in sequenza, una serie di prove in acqua, impiegando un
autorespiratore ad aria (ARA). Le prove sono tese a valutare
l'acquaticita' posseduta e la predisposizione del candidato
all'impiego degli autorespiratori. Per considerare il test superato
il candidato dovra' ottenere un punteggio complessivo superiore o
uguale a 18/30, determinato secondo i criteri esplicitati nello
statino per la valutazione in calce al presente allegato. Il giudizio
e' espresso dalla commissione preposta che si avvarra' del supporto
di un istruttore valutatore nominato dal gruppo scuole del Comando
subacqueo ed incursori (Comsubin), designato anche quale direttore di
immersione, e di altri istruttori e/o militari di categoria
"Palombaro" nonche' dell'assistenza di personale medico/infermiere
dell'infermeria di Comsubin.
Le prove in acqua per la verifica della predisposizione alle
attivita' subacquee vengono svolte nei locali destinati ai "Test
pratici per l'ammissione ai corsi" presso la scuola subacquei di
Comsubin. Usualmente la vasca consiste in una piscina di acqua dolce
a vetri, dove il candidato e' costantemente a contatto visivo con
l'istruttore valutatore posto all'esterno. In caso di
indisponibilita' della struttura prima descritta i test sono eseguiti
in una piscina.
Le attivita' subacquee sono svolte come dalle norme contenute
nella pubblicazione SMM 6 "Norme per l'immersione" ed. 2017".
Prima di procedere con il test, l'istruttore valutatore/direttore
di immersione e gli istruttori coadiutori mostrano e descrivono ai
candidati:
il locale "Test pratici di ammissione" o la piscina;
il materiale subacqueo, e le modalita' di vestizione ed
impiego;
il principio di funzionamento dell'autorespiratore ad aria
(ARA) ed alcuni dettagli tecnici necessari per l'esecuzione del test;
le modalita' delle prove da effettuare;
le procedure di sicurezza e di emergenza comprensive dei
"segnali manuali tra operatori" (Vds Allegato 2 SMM 6).
Il personale medico/infermieristico:
pone in visione all'istruttore valutatore/direttore di
immersione la certificazione di idoneita' dei candidati;
sottopone i candidati ai controlli pre-immersione;
illustra le tecniche di compensazione.
La vestizione del candidato e' seguita e controllata dal
personale palombaro che coadiuva l'istruttore valutatore/direttore di
Immersione. Al termine della vestizione, il candidato siede bordo
vasca per indossare l'autorespiratore. L'autorespiratore gli/le viene
posto sulla schiena dal personale coadiutore. Il personale designato
controlla che l'autorespiratore sia indossato correttamente, ne
verifica nuovamente il buon funzionamento. All'ordine e quando il
candidato e' pronto, viene invitato ad entrare in acqua e a restare
in superficie con il mascherino indossato ed erogatore in bocca. Il
candidato indossa una cima di sicurezza, detta braga, il cui capo e
mantenuto da un operatore palombaro (giusto quanto disposto dalla SMM
6). Al candidato viene chiesto se e' pronto all'immersione. In caso
di risposta affermativa egli deve scendere, all'ordine, sul fondo
della vasca e posizionarsi in ginocchio di fronte all'istruttore
valutatore/direttore di immersione per l'inizio delle fasi successive
(in caso di prova si svolga nella vasca a vetro) o sul fondo della
piscina di fronte all'operatore militare in acqua.
3.2 Particolarita' sulle prove
In ogni momento, il candidato, qualora abbia un qualsivoglia
disagio/dubbio lo puo' riportare all'istruttore valutatore/direttore
di immersione o al personale designato. Il valutatore descrive
nuovamente al candidato come procedere per un massimo di due volte.
Se il candidato rifiuta di procedere dopo due volte, la prova viene
considerata conclusa con esito di negativo. Non vi e' un limite di
tempo previsto per la durata e l'esecuzione dei test. L'istruttore
valutatore/direttore di Immersione puo' richiedere al candidato la
ripetizione della singola prova, anche per piu' di una volta, per
avere maggiori elementi di valutazione.
L'assistenza di superficie e' assicurata da un operatore
subacqueo (detto stand-by), vestito e pronto ad immergersi
all'evenienza e/o dallo stesso valutatore se le prove si svolgono in
piscina.
L'assistenza sanitaria e' fornita da un infermiere abilitato fsb
(fisiopatologia del lavoro subacqueo) e dal ufficiale medico
(reperibile su chiamata solo se l'attivita' viene svolta a Comsubin).
Il giudizio dell'istruttore valutatore/direttore di immersione e'
inoppugnabile.
3.3 Materiale sportivo
Al candidato e' richiesto di portare al seguito un costume da
piscina (in tinta unita), ciabatte, accappatoio e i prodotti per
l'igiene personale e per la doccia. Ai candidati di sesso femminile
e' richiesto l'impiego di un costume intero. Il materiale tecnico
necessario all'espletamento delle prove viene fornito dalla scuola
subacquei di Comsubin. Non sono ammessi equipaggiamenti subacquei
personali.
3.4 Descrizione delle prove e statini di valutazione
Prova 1 : Apnea
il candidato deve dimostrare di essere capace di mantenere
l'apnea statica per almeno sessanta secondi in immersione (voto
18/30), posizionato sul fondo;
i candidati che effettuano meno di sessanta secondi di apnea
verranno giudicati non idonei e pertanto esclusi dalla possibilita'
di continuare con le prove.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 2: Respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e
spostamento dei pesi sul fondo
Il candidato deve:
e) dimostrare sicurezza e decisione prima di immergersi;
f) dimostrare calma appena s'immerge;
g) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
h) non venire a galla durante l'esercitazione;
i) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 3: Apnea a bocca aperta per almeno 15 sec
Il candidato deve:
j) evitare di scaricare da naso e dalla bocca;
k) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
l) non venire a galla durante l'esercitazione;
m) non perdere il controllo del boccaglio durante
l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui
e' attribuito il significato come da seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 4: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione
senza mascherino stando fermi sul fondo
Il candidato deve:
n) evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo
l'allagamento;
o) tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con
disinvoltura;
p) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
q) non venire a galla durante l'esercitazione;
r) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 5: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione
senza mascherino muovendo pesi sul fondo
Il candidato deve:
s) dimostrare sicurezza e decisione;
t) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
u) non venire a galla durante l'esercitazione;
v) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 6: Simulazione di respirazione di due operatori da unica
fonte di gas
I candidati devono stare posizionati sul fondo e simulare di
respirare alternatamente da un'unica fonte di gas.
Il candidato deve:
w) dimostrare sicurezza e decisione;
x) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
y) dimostrare autocontrollo e tenere gli occhi aperti durante
l'esecuzione;
z) non venire a galla durante l'esercitazione;
aa) eseguire la prova al primo tentativo.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 7: Malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con
mezzi di emergenza Gav-Jacket
Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce
l'arrivo dell'aria all'operatore che di conseguenza deve stabilire
una regolare respirazione con l'ausilio di mezzi quali Gav/Jacket .
Il candidato deve:
bb) dimostrare sicurezza e decisione;
cc) ripristinare il corretto assetto per l'immersione;
dd) non lasciare il boccaglio del Gav/Jacket durante
l'esercitazione;
ee) non venire a galla durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Prova 8: Malfunzionamento dell'autorespiratore, respirazione con
mezzi di emergenza Gav-Jacket, senza mascherino
Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce
l'arrivo dell'aria all'operatore che di conseguenza deve stabilire
una regolare respirazione con l'ausilio di mezzi quali Gav/Jacket,
senza mascherino.
Il candidato deve:
ff) dimostrare sicurezza e decisione;
gg) ripristinare il corretto assetto per l'immersione;
hh) non venire a galla durante l'esercitazione;
ii) non lasciare il boccaglio del Gav/Jacket durante
l'esercitazione;
jj) evitare di scaricare dal naso.
La valutazione viene data con punteggi da tre a zero
(decrescenti) cui e' attribuito il significato come da seguente
statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di
ottenere il voto finale in trentesimi.
Parte di provvedimento in formato grafico