MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. (19E04936)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 07-05-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. (19E04936)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 07-05-2019
  • Scadenza: 06-06-2019

Art. 1 E' indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. [...]

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale  dei  Periti  Industriali,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III; 
    Vista  la  legge   30   dicembre   2010   n.   240,   concernente
l'organizzazione  delle  universita',  di  personale   accademico   e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita' ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di
imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  del  28
dicembre 2013, n. 154, concernente il  Testo  Unico,  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134,  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'Allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli  ordinamenti  professionali
ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1,  dispone  che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora  in  avanti  denominato
"regolamento"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n  270,
concernente modifiche al  regolamento  recante  norme  sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 509/1999; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
Lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori  degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti  delle  province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  Geometra  ed
Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce  l'accesso  ai  sopracitati
esami per coloro che siano  in  possesso  del  diploma  afferente  al
settore  "Tecnologico",  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  marzo  2010,  n.  88  secondo  le  confluenze  di  cui
all'Allegato D; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  Universitario  Nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle Lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      - candidato perito industriale: il candidato  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto,  del
diploma di istruzione superiore di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88  afferente   al   settore
"Tecnologico" secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza.  Ai  sensi
dell'art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti
candidati potranno  essere  ammessi  alla  sessione  d'esame  per  un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021; 
      - candidato  perito  industriale  laureato:  il  candidato   in
possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  Universitario
Nazionale in data  29  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi  per  specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla presente sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio
2021, sono ammessi i candidati Periti  Industriali  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un  istituto  statale,  paritario  o  legalmente  riconosciuto
ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88
citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo  necessario  al
raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali  hanno  iniziato
ma non terminato entro il 15 agosto  2012  il  tirocinio  secondo  le
tipologie di cui alle successive lettere B, C, D  ed  E,  di  cui  al
presente comma; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15  agosto
2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli  istituti  di
istruzione secondaria o  con  gli  enti  che  svolgono  attivita'  di
formazione professionale o tecnica superiore ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. A far data dal 15 agosto  2012,  le  convenzioni  devono  essere
conformi a quanto disposto dall'art. 6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti,  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      E - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi coerenti con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
Tecnici Superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dall'
dalla sezione dell'albo cui si  ha  titolo  ad  accedere.  I  Collegi
provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  Laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
Periti Industriali Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell'inizio  dello  svolgimento  degli  stessi,
comunicheranno al Collegio, mediante  autocertificazione,  l'avvenuto
compimento della pratica professionale (v. successivo art.  5,  comma
2). 
    Il Collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.

Art. 3 Sedi di esame

				Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  tecnici   del   Settore
"Tecnologico",  indirizzi:  "Meccanica,  meccatronica  ed   energia",
"Trasporti   e   logistica",   "Elettronica    ed    elettrotecnica",
"Informatica  e  telecomunicazioni",   "Grafica   e   comunicazione",
"Chimica, materiali e biotecnologie", "Sistema moda" e  "Costruzioni,
ambiente e  territorio":  nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
ordinanza  sono  elencati  gli  Istituti  comunicati   dagli   Uffici
Scolastici Regionali per lo svolgimento delle prove. 
    Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in  quali
degli Istituti di cui alla predetta  Tabella  A  si  insedieranno  le
Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede  regionale  o
interregionale. 
    2. Qualora in qualche Istituto scolastico  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
Commissioni operanti nella medesima sede. 
    3. Qualora gli Istituti scolastici individuati quali sedi d'esame
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora  il  numero  delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta Tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4 della presente ordinanza, sono presentate le domande.

Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

				Art. 4 
 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",  la
domanda di ammissione agli esami, unitamente ai  documenti  di  rito,
all'Istituto, indicato nella tabella A, ubicato  nella  Regione  sede
del Collegio competente ad attestare il  possesso  del  requisito  di
ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'Istituto
tecnico indicato nella Tabella A,  devono  pero'  essere  inviate  al
Collegio di appartenenza che provvedera'  agli  adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite Posta Elettronica  Certificata  -  PEC  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione; 
      c) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati  sia  dall'Istituto  scolastico  sia  dal  Collegio,
redatta su carta intestata, recante  la  firma  dell'incaricato  alla
ricezione delle istanze, la data di presentazione  ed  il  numero  di
protocollo. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5 Domanda di ammissione - Modello Allegato 1

				Art. 5 
 
 
             Domanda di ammissione - Modello Allegato 1 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
il Modello Allegato 1 alla presente ordinanza,  con  marca  da  bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6. 
    La presentazione di altra domanda, per la sessione in  corso,  ad
un diverso Istituto scolastico  comporta  l'esclusione  in  qualsiasi
momento dagli esami. 
    2. Il requisito del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prima
prova  d'esame.  I  candidati  interessati  devono  dichiarare  nella
domanda  di  ammissione  agli  esami  che,  prima  dell'inizio  dello
svolgimento  degli  stessi,  comunicheranno  al  Collegio,   mediante
autocertificazione,    l'avvenuto    compimento     della     pratica
professionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39  legge  n.  448/1998,   "l'esistenza   delle
condizioni personali richieste". 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma
delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso  ai
dati che li riguardano ed  il  diritto  di  far  rettificare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in difformita'  alle  disposizioni  di
legge.

Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione

				Art. 6 
 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      - curriculum in carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      - eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      - ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle  entrate  "locale"  in   relazione   alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto scolastico  a
norma  della  legge  8  dicembre   1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o  bancario
- indicato per ciascun Istituto scolastico di  cui  alla  Tabella  A:
qualora  l'Istituto  che  ha  ricevuto  il   contributo   non   venga
successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente  scolastico
provvedera' a  versare  il  contributo  stesso  all'Istituto  ove  il
candidato effettuera' gli esami. 
      - fotocopia non autenticata di un documento di identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      - elenco in carta semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
    2. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a  qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro  in  relazione  all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza Ministeriale.

Art. 7 Adempimenti dei Collegi

				Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  Provinciali  o  Territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano,  entro  e  non
oltre i successivi quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca  esclusivamente   tramite   posta
elettronica certificata  all'indirizzo  dgosv@postacert.istruzione.it
nonche' al Consiglio Nazionale: 
      - il numero dei candidati in possesso dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      - un unico elenco nominativo in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      - il cognome e il nome; 
      - il luogo e la data di nascita; 
      - il titolo di studio; 
      - il requisito di ammissione posseduto, di  cui  al  precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro e non oltre il 6 novembre  2019,  i  Collegi  provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai
quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella
ove il candidato  ha  presentato  la  domanda  di  partecipazione,  i
Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai  dirigenti
scolastici  degli  Istituti  individuati  nei  quali,  con   apposito
provvedimento, siano state assegnate le Commissioni,  trattenendo  ai
propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli  Esami
di  ciascun  candidato.  Le   domande,   corredate   della   relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. 
    Detto elenco e' integrato con apposita nota  recante  indicazione
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero.

Art. 8 Calendario degli esami

				Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      - 19 novembre 2019, ore 8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento; 
      - 20 novembre  2019,  ore  8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare; 
      - 21 novembre 2019, ore 8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      - 22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  Collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza,
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati  per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 
    3. I candidati di cui all'art. 2, commi  1  e  2  della  presente
ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra  quelli
indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del  titolo
posseduto o, in mancanza di  specifica  denominazione,  in  relazione
alla tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici di cui
all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 88. 
    4. I  candidati  di  cui  all'art.  2,  comma  2  della  presente
ordinanza, sostengono le  prove  relative  alle  specializzazioni  di
nuovo Ordinamento. 
    5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce alla traccia della prova ai  sensi  dell'art.
11, comma 1, del regolamento. 
    6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non  stampanti  e  la  consultazione  di  manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati  A  e  B  del
regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  sessione  di
esami. 
    8.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati  in  altra  data,  fissata  con
riferimento alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed  alla
necessita' della sollecita  conclusione  della  sessione  d'esami  ai
sensi dell'art. 11, comma 7, del regolamento.

Art. 10 Rinvio

				Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 11 Delega

				Art. 11 
 
 
                               Delega 
 
 
    Per l'emanazione di tutti i successivi  provvedimenti,  attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza,  e'  conferita
delega al direttore generale per  gli  Ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 24 aprile 2019  
 
                                                Il Ministro: Bussetti

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