MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (20E05688)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-05-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (20E05688)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 15-05-2020
  • Scadenza: 14-06-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato"  ed  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
    Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e l'art. 37, comma 1, come  modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n.  75,  circa  l'accertamento  della  conoscenza  della
lingua inglese nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE",  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'art. 703,  nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari  in  ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere  iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art.  3,  comma  7,  a
norma del quale ai volontari delle Forze armate non e' richiesto  per
il 2020 il titolo di studio di scuola  secondaria  di  secondo  grado
prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  "Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  "Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente "Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa  22  febbraio  2006,  con   il   quale   sono
disciplinate le "Modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale
del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il "Regolamento recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Attesa la  necessita'  di  assumere  1350  allievi  agenti  della
Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze  armate,  in  relazione
alle esigenze previste per l'anno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti
per allievo agente della Polizia  di  Stato  riservato  ai  cittadini
italiani che, alla data di scadenza del termine per la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una  delle
seguenti condizioni: 
      volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; 
      volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1)  collocato  in
congedo al termine della ferma annuale; 
      volontario in  ferma  quadriennale  (VFP4)  in  servizio  o  in
congedo.

Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

				Art. 2 
 
 
                   Riserve dei posti per categorie 
                      specifiche di concorrenti 
 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, un'aliquota
di 15 posti e' riservata ai candidati in possesso  dell'attestato  di
bilinguismo (lingua italiana  e  tedesca),  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di  livello  non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado,
fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di
Stato. 
    2. Possono partecipare alla riserva dei posti  di  cui  al  comma
precedente  anche  i  candidati   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca) che  non  hanno  prestato  il
servizio militare, purche' siano  in  possesso  sia  del  diploma  di
scuola  secondaria  di  II  grado,  o  equipollenti,   che   consenta
l'iscrizione all'universita', o siano in grado di  conseguirlo  entro
la data  di  svolgimento  della  prova  d'esame  scritta  di  cui  al
successivo  art.  9  del  presente  bando,  sia   dell'attestato   di
bilinguismo di corrispondente livello. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti
per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati
idonei secondo  l'ordine  decrescente  della  graduatoria  finale  di
merito, di cui all'art. 17 del presente bando.

Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 3 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
                        e cause di esclusione 
 
 
    1.  I  requisiti  richiesti  ai  candidati  per  partecipare   al
concorso, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente fatto
salvo quanto diversamente  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  per  i
riservatari che non hanno prestato servizio militare; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      e) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) efficienza e  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale
all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in
conformita' alle disposizioni contenute nel decreto  ministeriale  n.
198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. I
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   ed   attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti  non  colposi,  o  che  sono  imputati  in
procedimenti  penali  per  delitti  non  colposi  per  i  quali  sono
sottoposti a misura  cautelare  personale,  o  lo  sono  stati  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando sino al termine della procedura concorsuale,  ad  eccezione  di
quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

				Art. 4 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it _(dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona   "Concorso   pubblico").   A    quest'ultima    procedura
informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i  seguenti
strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE"; 
      2. "Mobile" - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. "Desktop con smartphone" - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app "Cie ID". 
    2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati.

Art. 5 Compilazione della domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  da  inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata,  da  utilizzare  per  l'invio   e   la   ricezione   delle
comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e)  se  intende  concorrere  ai  posti  riservati  di  cui   al
precedente  art.  2.  A  tal  fine,  il  candidato  in  possesso  del
prescritto attestato di bilinguismo  dovra'  specificare  la  lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta; 
      f)  il  titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di
tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura
online; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) di non aver riportato  condanna  anche  non  definitiva  per
delitti non colposi, o di non essere imputato in procedimenti  penali
per delitti  non  colposi  per  i  quali  sono  sottoposti  a  misura
cautelare personale, o lo sono stati  senza  successivo  annullamento
della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione
anche  con  provvedimenti  non  definitivi,  nonche'  di  non  essere
destinatario di misure di sicurezza; 
    In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di  ogni
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato,  o  presso
la quale pende il procedimento; 
      l) di non essere stato,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica, espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di  polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto  dall'impiego  in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro  alle  dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 
      m) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  n.  487/1994,  nonche'  dell'art.  73,  comma  14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - del 3 luglio 2020 e che  tale  comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
al concorso devono  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  i
servizi prestati  in  qualita'  di  volontario  in  ferma  prefissata
annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      Forza armata dove presta  o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
      se si trovi in servizio o in congedo; 
      data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1,  data  di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data
di incorporamento da VFP4, nonche' eventuali richiami in  servizio  o
incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo),  indicando  la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. 
    I candidati che hanno svolto piu' periodi  di  servizio  da  VFP1
devono  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine   ferma   e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3. Si rammenta che i titoli di preferenza di  cui  al  precedente
comma 1, lettera m), che non siano stati dichiarati nella domanda  di
partecipazione al concorso non saranno valutati. 
    4. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  PEC  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma  1,  lettera
i), fino al termine del corso di formazione previsto,  se  risultera'
vincitore del concorso. A  tal  fine,  l'interessato  dovra'  inviare
dette comunicazioni, unitamente a copia  fronte/retro  di  un  valido
documento  d'identita',  in  formato  pdf,  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it 
    5. Tramite l'accesso al portale "concorsi  online",  sezione  "le
mie  domande",  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   pdf
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
    6. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito, anche telematico.

Art. 6 Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio

				Art. 6 
 
Consegna di copia della domanda  di  concorso  ai  Comandi  FF.AA.  -
  Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio 
 
    1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio  nelle
Forze  armate,  devono  tempestivamente  consegnare  al  Comando   di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. Quest'ultimo adempimento e' indispensabile per  consentire  al
Ministero della difesa di trasmettere a questa Amministrazione, entro
il 17  luglio  2020,  l'estratto  della  documentazione  di  servizio
comprensivo anche degli  eventuali  precedenti  periodi  di  servizio
prestato. L'estratto dovra' essere debitamente aggiornato  alla  data
di scadenza  della  domanda  di  concorso  e  compilato  in  base  al
facsimile di cui all'Allegato 1 del presente  bando.  A  quest'ultimo
riguardo, si inviera' apposita circolare allo  Stato  Maggiore  della
Difesa. 
    3. I candidati che partecipano al concorso,  se  congedati  dalle
Forze armate, o quelli in servizio ma gia'  congedati  da  precedenti
periodi di ferma espletati  come  VFP,  dovranno  inviare  l'estratto
della documentazione di servizio, comprensivo anche  degli  eventuali
precedenti periodi di servizio  prestato,  secondo  le  modalita'  ed
entro i termini di cui al successivo art. 12, comma 2.

Art. 7 Fasi di svolgimento dei concorsi

				Art. 7 
 
 
                  Fasi di svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      1) prova d'esame scritta; 
      2) accertamento dell'efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali; 
      5) valutazione dei titoli. 
    2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta  o  di  uno
degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione
dal concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali "con riserva".

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a Commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di II grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici -  settore  telematico,  con  qualifica  non  inferiore  a
Commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato,  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Un funzionario della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a Commissario, in servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza,  svolge  le   funzioni   di   segretario   della
commissione. 
    4. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca.

Art. 9 Prova d'esame scritta

				Art. 9 
 
 
                        Prova d'esame scritta 
 
 
    1.  La  prova  d'esame  scritta  consiste  nel  rispondere  a  un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di  cultura  generale  sulle
materie di cui all'art. 13, comma  1,  del  decreto  ministeriale  n.
129/2005, nonche' sull'accertamento  di  un  sufficiente  livello  di
conoscenza  della  lingua  inglese,  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse  in  linea  con  gli  standard
europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  viene  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da  un
apposito  programma  informatico,  sulla  base  di  una  banca   dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite  sistema  informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova  si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova  scritta,  non  appena
disponibile,  e'  consultabile  dai  candidati  interessati   tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale   prima   dello   svolgimento   della   prova   stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. Per sostenere la prova d'esame scritta  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - del 3 luglio 2020, muniti di un valido documento d'identita'
e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera  sanitaria  su
supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. Il candidato che non si  presenta  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  d'esame  e'  escluso  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza.

Art. 10 Graduatoria della prova scritta

				Art. 10 
 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
 
    1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la  commissione
esaminatrice formera'  una  graduatoria  che  riportera',  in  ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di  cui  al  comma  1   sul   sito
istituzionale  www.poliziadistato.it,  i  candidati  riservatari  dei
posti per i bilinguisti dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita'
concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva,
il prescritto attestato rilasciato dall'Ente  competente,  ovvero  la
dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2). 
    3. La documentazione indicata al comma 2  deve  essere  trasmessa
via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it, secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita' in formato pdf.

Art. 11 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

				Art. 11 
 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
          ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica,  in
base all'ordine decrescente della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 10, i primi 2700 candidati risultati idonei alla  prova  d'esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'art.  2  del  presente
bando se  anch'essi  idonei  alla  medesima  prova.  Saranno  inoltre
convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che  abbiano  riportato
un  punteggio,  alla  prova  scritta,  uguale  a  quello  dell'ultimo
convocato, ai sensi del comma precedente. 
    2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il  totale  dei  posti  banditi,
l'Amministrazione potra' convocare, all'accertamento  dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di  candidati
idonei alla prova scritta,  rispettando  l'ordine  decrescente  della
graduatoria. 
    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  sono  ammesse,
d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione  concorsuale
utile  successiva  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di  eta'.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 12 Accertamento dell'efficienza fisica

				Art. 12 
 
 
                 Accertamento dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I candidati indicati nel precedente art. 11 comma  1,  saranno
convocati  per  essere  sottoposti  all'accertamento  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, in base  al
calendario   che   sara'   pubblicato    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it il 25 agosto 2020. Tale pubblicazione ha valore
di notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei  confronti  dei  candidati
interessati. 
    2.  Entro  i  venti  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
calendario di cui al comma precedente, i candidati gia' congedati dal
servizio    militare    devono    trasmettere    all'indirizzo    PEC
dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it,  osservando   le   istruzioni
pubblicate sul sito, l'estratto  della  documentazione  di  servizio,
comprensivo anche degli  eventuali  precedenti  periodi  di  servizio
prestato, in copia dichiarata conforme all'originale (Allegato 3),  o
tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (Allegato 4). 
    3. I dati contenuti nella  suindicata  dichiarazione  sostitutiva
dovranno riferirsi esclusivamente ai periodi svolti  in  qualita'  di
VFP1 ovvero in rafferma annuale alla  data  dell'ultimo  congedo.  La
mancata trasmissione dell'estratto della documentazione di  servizio,
corredata  dalla  relativa  dichiarazione  di  conformita',  o  della
relativa dichiarazione sostitutiva con le  modalita'  sopra  indicate
comporta la sospensione dell'istruttoria amministrativa  relativa  al
candidato interessato. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  il  suddetto  accertamento  dell'efficienza
fisica, sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della  Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza. 
    5. Una commissione composta da  un  dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera  dei  medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato "Fiamme Oro" con qualifica di coordinatore  di
settore sportivo o di  direttore  tecnico,  sottoporra'  i  candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente  negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       Prova        |   Uomini   |  Donne  |         Note          |
+====================+============+=========+=======================+
|                    | Tempo max  |Tempo max|                       |
|    Corsa 1000 m    |   3'55"    |  4'55"  |           /           |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|   Salto in alto    |   1,20 m   | 1,00 m  |    Max 3 tentativi    |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|  Piegamenti sulle  |            |         |  Tempo max 2' senza   |
|      braccia       |   n. 15    |  n. 10  |     interruzioni      |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
 
    Le funzioni di segretario della predetta commissione sono  svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia  di  Stato  oppure  da  un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso  di  validita'  in  doppio
originale, conforme al decreto del Ministero  della  sanita'  del  18
febbraio  1982,  e  successive  modifiche,   rilasciato   da   medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a
strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  convenzionate,  in   cui
esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".

Art. 13 Accertamenti psico-fisici

				Art. 13 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.    I    concorrenti    risultati    idonei    all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici, a cura di una commissione composta da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un  esame  clinico  generale  del
candidato e prove  strumentali  e  di  laboratorio.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione sono svolte da un  appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della  Polizia  di
Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in  corso
di validita' e, a pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  in  allegato
(Allegato 5), sottoscritto dal medico di fiducia e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
elencate nel decreto  ministeriale  n.  198/2003.  In  proposito,  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    4. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      sana e robusta costituzione fisica; 
      composizione   corporea:   percentuale    di    massa    grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa   magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
all'art. 3, comma 7-quinquies,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, e nella tabella 1 allegata al  decreto  ministeriale  n.
198/2003, come le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato;  costituisce,  inoltre,  causa  di  inidoneita'  l'uso   anche
saltuario   od   occasionale   di   sostanze   psicoattive    (droghe
naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95. 
    7. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza.

Art. 14 Accertamenti attitudinali

				Art. 14 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dal precedente art. 13  sono  sottoposti  agli  accertamenti
attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da  un
funzionario della Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli
psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari  della  Polizia  di  Stato,  con
qualifica  non  inferiore  a  commissario  capo  tecnico  del   ruolo
psicologi della carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con
qualifica  non  inferiore  a  commissario  capo  della  carriera  dei
funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale  di
perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di  segretario  della
predetta commissione sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure  da
un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con
qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza.

Art. 15 Produzione dei titoli di preferenza

				Art. 15 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta,  se  hanno  dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso di  possedere  titoli  di
preferenza, devono far pervenire all'Ufficio  attivita'  concorsuali,
entro  il  termine  perentorio  di  venti  giorni   dalla   data   di
pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria  della
prova scritta, la  documentazione  attestante  il  possesso  di  quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (Allegato 6), a  pena
del mancato riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicate  al
comma   1   dovranno   essere   trasmesse   via   PEC   all'indirizzo
dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it,   secondo    le    istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di  un  valido  documento
d'identita', in formato pdf.

Art. 16 Valutazione dei titoli

				Art. 16 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Saranno  valutati  esclusivamente  i  titoli  conseguiti  dai
candidati durante il periodo di  servizio  svolto  da  volontario  in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale. Le  categorie
dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue: 
      a) valutazione del periodo di servizio svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
      b) missioni in teatro operativo fuori area; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titoli di studio; 
      f) conoscenza accertata secondo standard NATO  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
      g)  esito  dei  corsi   di   istruzione,   specializzazione   o
abilitazione frequentati; 
      h)   numero   e   tipo   delle    specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
      i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui  all'Allegato
1. 
    3. La commissione esaminatrice determina i  punteggi  massimi  da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i  titoli  valutabili  ed  i
criteri  di  massima  per  la  valutazione   degli   stessi   e   per
l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati risultati idonei ai prescritti accertamenti. 
    5. I titoli oggetto di valutazione devono  essere  posseduti  dai
candidati  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono  in
ogni caso risultare dall'estratto della  documentazione  di  servizio
alla stessa data. 
    6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
commissione.

Art. 17 Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori

				Art. 17 
 
 
       Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori 
 
 
    1. Per la formazione della graduatoria  finale  del  concorso  la
commissione  esaminatrice  somma,  per  ciascun  candidato  risultato
idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio conseguito alla prova
scritta d'esame  e  il  punteggio  riportato  nella  valutazione  dei
titoli, tenuto conto delle riserve dei posti indicate all'art. 2  del
presente bando e, a parita' di punteggio, dei  titoli  di  preferenza
nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto di approvazione della graduatoria di  merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". Lo stesso provvedimento e' consultabile
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 18 Ammissione dei vincitori al corso di formazione

				Art. 18 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso  sono  ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Sicilia  e'  considerata  limitrofa
alla Regione Calabria.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio
attivita'  concorsuali,  per  le  comprovate  ragioni   di   pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   Amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 20 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

				Art. 20 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
    dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze  attinenti
alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione  esaminatrice
e della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
    dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it   per   istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali.

Art. 21 Provvedimenti di autotutela

				Art. 21 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 22 Avvertenze finali

				Art. 22 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
 
      Roma, 13 maggio 2020 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli

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