MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022. (22E06385)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-05-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022. (22E06385)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 17-05-2022
  • Scadenza: 15-06-2022

Art. 1 Oggetto e definizioni

IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  "Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali",  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59, comma  9-bis,  come  sostituito  dall'art.  5,
comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,  il
quale prevede che "In via straordinaria, per un numero di posti  pari
a quelli vacanti e disponibili per l'anno  scolastico  2021/2022  che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi  1,
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale  docente
banditi con i decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile  2020,  e'  bandita
una procedura concorsuale  straordinaria  per  regione  e  classe  di
concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma
4  che,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche  statali
un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi,  negli  ultimi
cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  bando  determina  altresi'  il
contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti,  in  misura
tale da coprire integralmente l'onere  della  procedura  concorsuale.
Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione
e per una sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno  un'annualita',
valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di  merito
regionali sono predisposte sulla base  dei  titoli  posseduti  e  del
punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  15
giugno 2022, le cui caratteristiche sono  definite  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti  di  cui  al  presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di  mobilita'  e
immissione in ruolo, i candidati  vincitori  collocati  in  posizione
utile in graduatoria  sono  assunti  a  tempo  determinato  nell'anno
scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a  un
percorso di formazione, anche in collaborazione con  le  universita',
che ne integra le competenze professionali. Nel  corso  della  durata
del contratto a tempo determinato i candidati  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59.  A  seguito  del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento  del  percorso  annuale  di
formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'  assunto   a   tempo
indeterminato e confermato in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed
economica dal 1° settembre 2023, o,  se  successiva,  dalla  data  di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il  percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.   Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; Vista la legge  28  marzo  1991,  n.  120,
recante "Norme in favore dei privi della vista  per  l'ammissione  ai
concorsi   nonche'   alla   carriera   direttiva    nella    pubblica
amministrazione e negli enti  pubblici,  per  il  pensionamento,  per
l'assegnazione di sede e  la  mobilita'  del  personale  direttivo  e
docente della scuola"; Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado"; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
"Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107", che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  "Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici",
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   "Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-  legge  25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020,  n.
201, recante "Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli
ed esami per il reclutamento  di  personale  docente  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
"Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"; 
    Visto il decreto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  9
novembre  2021  recante  "Modalita'  di  partecipazione  ai  concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento"; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  9  novembre
2021, n. 326,  recante  "Disposizioni  concernenti  il  concorso  per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  della
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di  sostegno,  ai
sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza  da  COVID-  19
per le imprese, il lavoro,  i  giovani  e  i  servizi  territoriali",
convertito, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106",  registrato  dalla
Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22  dicembre  2021,
n. 357, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
il Ministro per la pubblica  amministrazione,  recante  "Disposizioni
modificative al  decreto  dipartimentale  21  aprile  2020,  n.  499,
recante "Concorso ordinario, per  titoli  ed  esami,  finalizzato  al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo  e  secondo  grado",  in  attuazione
dell'art. 59, comma 18, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106"",  registrato  dalla
Corte dei conti il 24 gennaio 2022, progressivo n. 166; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022,  n.
108,  recante  "Disposizioni  concernenti  la  procedura  concorsuale
straordinaria per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della
scuola secondaria di primo e di secondo grado  su  posto  comune,  ai
sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la   salute   e   i   servizi
territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106"; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  499,  recante
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 3  giugno  2020,  n.  649,  recante
"Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado",  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale 9 giugno 2020 , n. 44; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  1°  luglio  2020,  n.  749,  recante
"Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo e  secondo  grado"",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno  2021,  n.  826,
recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in  vigore
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21  aprile  2020,
n.  499,  recante:  "Concorso  ordinario,  per   titoli   ed   esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni  e
di sostegno nella  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado",
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041"; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento 5  gennaio  2022,  n.  23,
recante "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: "Concorso ordinario, per titoli  ed  esami,  finalizzato  al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado",  ai   sensi
dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"; 
    Preso atto che il decreto ministeriale 22 dicembre 2021, n.  357,
sopra citato determina le disponibilita' da assegnare alla  procedura
prevista dall'art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  sulla  base  del
numero dei posti residuati a seguito delle procedure di cui  all'art.
59, commi da 14 a 16, del medesimo  decreto-legge,  tenendo  altresi'
conto delle procedure tuttora non concluse; 
    Considerata  la  conseguente  necessita'   di   quantificare   le
disponibilita' per singola regione e classe di  concorso  sulla  base
dei medesimi parametri; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  n.  2667  del  18
gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione  ad  indire
la procedura straordinaria, di cui  all'art.  59,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot. 18606  del
3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, per complessivi 14.451 posti; 
    Vista la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Ufficio di Gabinetto -, prot. n 2008 del 4 febbraio 2022, con cui  e'
stato  rilasciato   il   nulla   osta   all'avvio   della   procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106; 
    Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui  l'Ufficio  di
Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di
approfondimenti svolti dal Dipartimento della Funzione  pubblica,  ha
rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura  straordinaria  di
cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106; 
    Visto l'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, sopra  citato,  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  bando
determini il  contributo  per  l'integrale  copertura  dei  costi  di
svolgimento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, che fissa l'ammontare  dei  compensi  per  i  componenti
delle commissioni; 
    Preso atto delle regioni e delle classi di concorso  nelle  quali
vi sono posti  vacanti  e  disponibili  da  destinare  alla  presente
procedura concorsuale; 
    Considerata  l'esigenza  di  procedere   alla   costituzione   di
commissioni di concorso negli USR per le classi di concorso dove sono
presenti posti messi a bando; 
    Preso atto a tal fine degli oneri connessi allo svolgimento della
procedura, sulla base del numero delle commissioni da prevedere nelle
diverse regioni; 
    Preso atto della platea dei potenziali candidati  risultanti  dai
dati presenti nel sistema informativo, prudenzialmente ridotta del 20
per cento; 
    Preso  atto  che  all'esito  delle  procedure  indicate   risulta
l'esigenza di un contributo pari ad euro 128,00; 
    Ritenuto al fine di consentire il  tempestivo  svolgimento  della
procedura  di  rinviare  a   successivo   decreto   direttoriale   la
costituzione delle eventuali aggregazioni interregionali  sulla  base
del ridotto numero di candidati; 
    Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del comparto "Istruzione e ricerca"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1.  Il  presente  decreto  bandisce  la   procedura   concorsuale
straordinaria, articolata per regione e classe di  concorso,  di  cui
all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo  e
secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo  effettuate  ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando  il
regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma  3,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      b)  decreto-legge:  decreto-legge  25  maggio  2021,   n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      c) decreto ministeriale: decreto  ministeriale  del  28  aprile
2022, n. 108; 
      d)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      e) Pago In Rete: sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.

Art. 2 Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali

				Art. 2 
 
     Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 
 
    1. L'allegato 1, che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione  e
per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per  l'USR  per  il
Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena. 
    2. Con successivo decreto direttoriale, da  pubblicare  sul  sito
del Ministero e  degli  USR,  possono  essere  disposte  aggregazioni
interregionali, sino ad un massimo di  centocinquanta  candidati,  in
presenza  di  un  esiguo  numero  di  aspiranti   a   seguito   della
presentazione delle domande. 
    3.  L'USR  individuato  quale  responsabile   dello   svolgimento
dell'intera  procedura  concorsuale  provvede   all'approvazione   di
graduatorie distinte per ciascuna regione.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui  al  presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  dei   seguenti
requisiti: 
      a. abilitazione specifica o titolo di  accesso  alla  specifica
classe di concorso ovvero  analogo  titolo  conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
      b. non aver partecipato alle  procedure  di  cui  all'art.  59,
comma 4, del decreto-legge o,  pur  avendo  partecipato,  non  essere
stati destinatari  di  una  individuazione  quali  aventi  titolo  ad
assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; 
      c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018  ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali  di  almeno  tre  anni
anche non consecutivi, valutati ai  sensi  dell'art.  11,  comma  14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio  svolto  su  posto  di
sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini
della partecipazione alla procedura straordinaria per  la  classe  di
concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); 
      d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la  quale  si
concorre. 
    2.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a),  abbiano  comunque
presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    3. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  dalla  procedura
concorsuale.

Art. 4 Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione delle domande

				Art. 4 
 
                Istanza di partecipazione: termine e 
              modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art.  3  possono
presentare istanza  di  partecipazione,  a  pena  di  esclusione,  in
un'unica  regione,  ad  eccezione   della   Valle   d'Aosta   e   del
Trentino-Alto Adige, per una sola classe di concorso. 
    2. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione  al
concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a  quello  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" - del presente decreto  fino  alle
ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a  quello  di  apertura
delle istanze. 
    3. I candidati presentano istanza di partecipazione  al  concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto  legislativo
7  marzo  2005 ,  n.  82,  e   successive   modificazioni   attraverso
l'applicazione "Piattaforma concorsi e  procedure  selettive"  previo
possesso delle credenziali SPID,  o,  in  alternativa,  di  un'utenza
valida per l'accesso ai  servizi  presenti  nell'area  riservata  del
Ministero con l'abilitazione specifica al servizio  "Istanze  on-line
(POLIS)". Le istanze presentate con  modalita'  diverse  non  saranno
prese in  considerazione.  I  candidati,  collegandosi  all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Ministero > concorsi
> personale docente  >  concorso  straordinario  comma  9-bis  o,  in
alternativa, direttamente alla  piattaforma  attraverso  il  percorso
argomenti e servizi > servizi > lettera P >  piattaforma  concorsi  e
procedure selettive, vai al servizio. 
    4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto  ministeriale  9  novembre
2021, n. 326, il pagamento di un contributo  di  segreteria  pari  ad
euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve  essere  effettuato
esclusivamente tramite  bonifico  bancario  sul  conto  intestato  a:
Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT  71N  01000  03245
348 0 13 3550 05 causale: "diritti di segreteria  per  partecipazione
alla procedura straordinaria di cui all'art.  59,  comma  9  bis,  dl
73/21 - regione - classe di  concorso  -  nome  e  cognome  -  codice
fiscale del candidato" e dichiarato al  momento  della  presentazione
della domanda on-line; oppure attraverso il sistema "Pago  In  Rete",
il cui link sara' reso  disponibile  all'interno  della  "Piattaforma
concorsi e procedure selettive" nella sezione dedicata all'istanza  o
a    cui    il    candidato    potra'     accedere     dall'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user 
    5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti,  in  Italia  e/o  all'estero.
Tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se   negativa,   pena
l'esclusione dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale; 
      j) se abbia l'esigenza, ai sensi della  normativa  vigente,  di
essere assistito/a durante la prova, indicando  in  caso  affermativo
l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali  tempi  aggiuntivi.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno  dieci  giorni
prima dell'inizio della prova,  o  in  formato  elettronico  mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente  USR  o  a
mezzo di raccomandata postale con avviso di  ricevimento  indirizzata
al medesimo USR. Le modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
essere  concordate   telefonicamente.   Dell'accordo   raggiunto   il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      k) la procedura concorsuale per la quale,  avendone  i  titoli,
intende partecipare per la regione prescelta; 
      l) i titoli di accesso posseduti,  ai  sensi  dell'art.  3  del
presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera  a),  l'aspirante  dovra'  indicare  l'esatta  indicazione
dell'Istituzione che li ha rilasciati,  dell'anno  scolastico  ovvero
accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato.  Qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero  e  riconosciuto
ai sensi della normativa vigente,  devono  essere  altresi'  indicati
obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo  di  accesso
sia  stato  conseguito  all'estero,  ma  sia  ancora  sprovvisto  del
riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa  vigente,
occorre  dichiarare  di  aver  presentato  la  relativa  domanda   di
riconoscimento entro la  data  termine  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
      m) i  titoli  valutabili  di  cui  all'Allegato  B  al  decreto
ministeriale; 
      n) l'eventuale diritto  alle  riserve  previste  dalla  vigente
normativa.  Coloro  che  hanno  diritto  alla  riserva  di  posti  in
applicazione della legge n. 68/1999 e che  non  possono  produrre  il
certificato di disoccupazione rilasciato  dai  centri  per  l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza  del  bando,  indicheranno  la
data e  la  procedura  in  cui  hanno  presentato  in  precedenza  la
certificazione richiesta; 
      o) il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione
dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione al  concorso  e  reso  tutte  le  dichiarazioni
previste dal presente decreto. 
    6. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 5 
 
                      Disposizioni a favore di 
                    alcune categorie di candidati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  i
candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,  che  ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della  prova  da
personale individuato dal competente USR. 
    2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che  richiedano  ausili
e/o  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della   prova   dovranno
documentare le proprie condizioni  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della  prova,  unitamente  alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei  dati  sensibili.
Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che  le  diverse
condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata  a  insindacabile  giudizio
della commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.

Art. 6 Articolazione della procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare

				Art. 6 
 
               Articolazione della procedura e sedi di 
                svolgimento della prova disciplinare 
 
    1. L'articolazione complessiva  della  procedura  concorsuale  e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale. 
    2.   Per   quanto   attiene   alla   prova   disciplinare,   alla
predisposizione della stessa e alla  sua  valutazione,  nonche'  alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4,  5,  6  e  8  del
decreto Ministeriale. I criteri di valutazione  di  cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto Ministeriale devono essere pubblicati  da  parte
del competente USR almeno cinque giorni prima dello svolgimento della
prova. 
    3.  I  candidati  ricevono,  da   parte   del   competente   USR,
comunicazione  esclusivamente  a  mezzo  di   posta   elettronica   -
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso  -
della sede, della data e dell'ora di  svolgimento  della  loro  prova
disciplinare  almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  della
medesima. Le prove disciplinari del concorso non possono  aver  luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi. 
    4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata secondo le modalita' previste per  la
scelta della provincia e della sede in materia di incarichi  a  tempo
indeterminato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini  di
presentazione delle istanze.

Art. 7 Dichiarazione e presentazione dei titoli

				Art. 7 
 
              Dichiarazione e presentazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'Allegato  B  al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove  previsto,
riconosciuti  entro  la  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione della  domanda  di  ammissione.  La  dichiarazione  dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di  cui  all'art.
4. 
    2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta  all'USR
responsabile della procedura, secondo le modalita' indicate  dall'USR
stesso,  esclusivamente  i  titoli  dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione   non   documentabili   con    autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 8 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi.  I  dati  personali  sono   raccolti   presso   il   Ministero
dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A -  00153  Roma  e  trattati
dagli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679,  in  particolare,
il diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere  nei  confronti  dell'USR  competente  per  la  procedura  cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che  ritengono  che  il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in  violazione
di quanto previsto dal  regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  come
previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del  regolamento).  Il  Responsabile  della
Protezione dei Dati (RPD) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a -  00153  Roma  -
e-mail: rpd@istruzione.it

Art. 9 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

				Art. 9 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano 
 
    1. L'USR per il  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  ad  indire  le
procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  e  secondo
grado con lingua di insegnamento slovena. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10 Norme di salvaguardia

				Art. 10 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  ordinari  per  l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 6 maggio 2022  
 
                                         Il direttore generale: Serra

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