MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato. (20E05600)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19-05-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato. (20E05600)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 19-05-2020
  • Scadenza: 18-06-2020

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021". 
    Visto in particolare, l'art. 1, commi 308 e 309,  della  predetta
legge n. 145  del  2018,  che  prevede,  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento  degli  istituti  penitenziari  e  di  prevenire,   nel
contesto  carcerario,  fenomeni   derivanti   dalla   condizione   di
marginalita' sociale dei detenuti, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  per  il  triennio
2019-2021, e' autorizzato, in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente  dotazione
organica, ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato
trentacinque  dirigenti  di  istituto   penitenziario,   di   livello
dirigenziale non  generale;  che,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, sono  determinati  le  modalita'  e  i  criteri  per
predette assunzioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma 6, secondo cui la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 3, comma  1-ter,
che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3  del  medesimo  decreto
legislativo,   che   il   personale   della   carriera   dirigenziale
penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli
articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38,  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri della Unione europea; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la  "Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria"; 
    Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n.  154
del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo  e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   "previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno";  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge n. 154 del 2005 secondo cui "in  considerazione  della
particolare  natura   delle   funzioni   esercitate   dal   personale
appartenente alla carriera dirigenziale  penitenziaria,  il  relativo
rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  come  rapporto   di   diritto
pubblico"; 
    Visto il decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  recante
"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154", e in particolare l'art.  4,  comma  3,
secondo  cui,  "per  l'ammissione  al  concorso   e'   richiesta   la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella  stabilita  dal
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita'  morali  e
di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della  direttiva  n. 2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno  2019,  n.  56
recante "Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   "Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche"; 
    Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sul reclutamento del personale delle  pubbliche  amministrazioni
con modalita' semplificate; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  del  22  gennaio  2020,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale del 29  febbraio
2020, n. 51, recante l'individuazione delle modalita' e  dei  criteri
per   le   assunzioni   di trentacinque   dirigenti    di    istituto
penitenziario,  di  livello  dirigenziale  non  generale,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 308, legge 30 dicembre 2018 , n. 145; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri  20
giugno 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale del
29 agosto 2019 , n. 202, con il quale il Ministero della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato  autorizzato
ad ampliare la procedura concorsuale di n. 10 unita'; 
    Attesa la necessita' di procedere alla emanazione della procedura
concorsuale finalizzata alla assunzione  di quarantacinque  dirigenti
di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per esami per  l'accesso  alla
carriera dirigenziale  penitenziaria  per  complessivi quarantacinque
posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto  penitenziario
di livello dirigenziale non generale. 
    2. Il quindici per cento dei suddetti posti,  pari  a  n.  sette,
sono riservati ai dipendenti  dell'Amministrazione  inquadrati  nella
III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali  ovvero  nei
ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e  con  almeno  tre
anni di effettivo servizio in tali posizioni. 
    3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto  della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    4. I posti  riservati  non  utilizzati  a  favore  dei  candidati
interni  sono  conferiti  ai   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria. 
    5. Il  Ministero  della  giustizia  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  del  concorso  stesso  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina  dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2021. 
    6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza

				Art. 2 
 
        Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formazione della graduatoria definitiva di  cui  al  successivo
art. 12.

Art. 3 Requisiti e condizioni di partecipazione

				Art. 3 
 
              Requisiti e condizioni di partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso  sono  richiesti  i
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) laurea magistrale conseguita presso una universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente
ad una delle  seguenti  classi:  LMG/01  -  Giurisprudenza,  LM-63  -
Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni,  LM/62  -  Scienze  della
politica,  LM-56   -   Scienze   dell'economia,   LM-77   -   Scienze
economico-aziendali, ovvero laurea  specialistica  conseguita  presso
una universita' o presso altro istituto di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e
tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica,  70/S  -
Scienze della politica, 64/S - Scienze dell'economia, 84/S -  Scienze
economico-aziendali, 71/S - Scienze delle pubbliche  amministrazioni.
Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella  di
equiparazione   tra   lauree   di   vecchio    ordinamento,    lauree
specialistiche   e   lauree   magistrali    allegata    al    decreto
interministeriale 9  luglio  2009.  I  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero presso universita' e istituti di istruzione  universitaria
sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia; 
      e) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per  i  soggetti
con disabilita' come idoneita' allo  svolgimento  delle  mansioni  di
dirigente di istituto penitenziario. 
    2. Non possono partecipare al concorso coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti  da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti  disposizioni
previste da norme di legge e dai contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine  perentorio  di  30  giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale, "Concorsi ed esami". 
    2. Il modulo della domanda (FORM) e  le  modalita'  operative  di
compilazione  ed  invio  telematico  sono  disponibili   dal   giorno
successivo  alla  suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale   del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    3. Al termine della compilazione il sistema restituira', oltre al
pdf della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,  completa  del  numero
identificativo, data e ora di presentazione  della  domanda,  che  il
candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire  il  giorno
della prova scritta d'esame quale titolo per la  partecipazione  alla
stessa, unitamente alla domanda, che dovra'  essere  sottoscritta  il
giorno della prova d'esame. 
    4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    5. Alla scadenza del termine ultimo per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    7. In caso di  indisponibilita'  del  sistema  informatico  negli
ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di  scadenza  del
presente bando, l'Amministrazione potra' comunicare, mediante  avviso
sul sito ufficiale del Ministero  della  giustizia,  www.giustizia.it
eventuali  modalita'  di  invio  delle  domande,  sostitutive   della
procedura suddetta. 
    8. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00  euro)  mediante  bonifico  bancario  o  postale
diretto all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al  capo
II, capitolo 2413, art. 25 - codice Iban IT 19C0100003245348011241325
intestato a Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  largo
Luigi Daga  n.  2,  00164  Roma,  con  specificazione  della  causale
"Concorso   dirigente   Ministero   della   giustizia,   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria". Il contributo di ammissione  non
e' rimborsabile. 
    Gli estremi della ricevuta di pagamento dovranno essere riportati
nel modulo di domanda.

Art. 5 Compilazione della domanda

				Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo di studio previsto alla lettera d) dell'art. 3 del
presente  bando,  con  l'indicazione  dell'universita'  che   lo   ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      h) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi  per
i soggetti con disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni  di  dirigenti  di   istituto   penitenziario   di   livello
dirigenziale non generale; 
      i) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) la lingua straniera facoltativa,  tra  francese,  tedesco  o
spagnolo, qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza; 
      m)  gli  estremi  della  ricevuta  di  pagamento,   a   riprova
dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione; 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
integrazioni e modificazioni. 
    2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno  presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    3. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  di  indirizzo  o
recapito intervenute successivamente  all'inoltro  della  domanda  di
partecipazione presso il quale si intende ricevere  le  comunicazioni
del concorso alla seguente mail: 
      concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it 
    4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 13 luglio 2020, mediante pubblicazione nella  scheda  di  sintesi
del  concorso  presente  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    5. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame

				Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del
Ministero, in possesso di titolo di studio  non  attinente  a  quello
previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi  non  eccederanno  il
cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 
    3. I candidati di cui ai commi precedenti dovranno far  pervenire
copia della certificazione indicata nella domanda di  partecipazione,
entro il termine che sara' indicato nell'avviso di pubblicazione  del
calendario  delle   prove   di   esame,   al   fine   di   consentire
l'individuazione e la predisposizione dei  mezzi  e  degli  strumenti
atti a  garantire  una  regolare  partecipazione  al  concorso,  alla
seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it

Art. 7 Comunicazione agli aspiranti

				Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, punto  4,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it  tutte
le  comunicazioni  personali  agli  aspiranti  avverranno  in   forma
scritta. 
    2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata  ricezione  da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da  inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da  parte  dell'aspirante  o  da
mancata oppure tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o
telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice, nominata  con  provvedimento  del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da: 
      a) un dirigente generale o un magistrato che  abbia  conseguito
almeno la terza  valutazione  di  professionalita'  con  funzioni  di
Presidente; 
      b) due  dirigenti  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria
esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso   con   funzioni   di
componenti; 
      c) un funzionario  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
ovvero  un  funzionario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   con
esclusive funzioni di segretario. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  Commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  Presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga  ad  oltre  un  triennio
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Per esigenze di  funzionalita'  e  celerita'  della  procedura
concorsuale,   l'Amministrazione   si   riserva    la    nomina    di
sottocommissioni in cui suddividere  la  Commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta.

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Il concorso di accesso al  ruolo  dei  dirigenti  di  istituto
penitenziario della carriera dirigenziale  penitenziaria  consistera'
in  tre  prove  scritte  e  una  prova   orale.   In   considerazione
dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti  autorizzati,
le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate. 
    2. La prima prova scritta consistera' in una serie di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a) diritto penitenziario; 
      b) diritto amministrativo; 
      c) diritto costituzionale e pubblico; 
      d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli  II
e VII); 
      e) elementi di procedura penale; 
      f)  contabilita'  di  stato  con  particolare  riferimento   al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; 
      g) scienze dell'organizzazione con particolare riferimento alla
gestione dei gruppi. 
    3. Sono  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  scritte  i
candidati  classificatisi,  in  base  al  punteggio,  tra   i   primi
settecento, nonche' i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta  concorrera'
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento
di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: 
      a) diritto penitenziario; 
      b) diritto amministrativo. 
    Dette prove, la cui durata e' stabilita  in  otto  ore,  dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente  indicato.  La  valutazione
minima per il superamento della seconda e della terza  prova  scritta
e' di 21/30. 
    6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito nella seconda e  nella  terza  prova
scritta la valutazione minima di ventuno trentesimi. 
    7. La prova orale  vertera'  sulle  stesse  materie  delle  prove
scritte ed inoltre: 
      a) elementi di diritto civile con  particolare  riferimento  al
libro I del codice civile (delle persone e della famiglia); 
      b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla  materia
sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore. 
    8.  La  prova  orale  prevede   altresi'   l'accertamento   della
conoscenza della  lingua  inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni  informatiche.  Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione,  possono  sostenere  anche   una   prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue  diverse  dall'inglese
indicate alla lettera l) dell'art. 5  del  bando  di  concorso.  Alla
prova facoltativa di lingua  straniera  e'  attribuito  il  punteggio
massimo di 1,00. 
    9. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  e  di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato  tra  quelle
previste alla lettera l) dell'art.  5  del  bando,  consiste  in  una
traduzione (senza ausilio del  dizionario)  di  un  testo  e  in  una
conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  sara'  diretta  ad
accertare il possesso, da parte  dei  candidati,  di  un  livello  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse in  linea  con  gli  standard  europei,  da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 
    10. La prova orale si intende superata se il  candidato  consegue
una votazione di almeno 21/30.

Art. 10 Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento

				Art. 10 
 
     Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento 
 
 
    1. La prima prova scritta si svolgera' nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento che  sara'  pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it a partire dal  13  luglio
2020, tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
di legge. 
    2. Durante la prova scritta e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema  informatico,  per  sostenere  la  prima
prova scritta. 
    L'assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito della prima  prova  scritta  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte  i
candidati  classificatisi,  in  base  al  punteggio,  tra   i   primi
settecento, nonche' i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

Art. 11 Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita' di merito e titoli

				Art. 11 
 
             Titoli di riserva, preferenza e precedenza 
         a parita' di merito e a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i
documenti in carta semplice attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
riserva di  cui  al  precedente  art.  2,  nonche'  di  preferenza  e
precedenza di cui al precedente comma, gia' dichiarati nella  domanda
di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a  mezzo  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno   all'indirizzo   Ministero   della   giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale
del personale e delle risorse, ufficio VI  -  Concorsi,  largo  Luigi
Daga n. 2,  00164,  Roma,  ovvero  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it 
    4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12 Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori

				Art. 12 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
 
    1. Al termine  delle  prove  orali  la  Commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale  del  personale  e  delle  risorse
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del  concorso
tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1,  comma  2  e
delle  riserve  di  legge,  nonche'  dei  titoli  di   preferenza   e
precedenza, a parita' di merito e  a  parita'  di  merito  e  titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale - "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari di istituto penitenziario e  ammessi  a  frequentare  un
corso di formazione iniziale,  che  si  svolgera'  presso  la  scuola
superiore dell'esecuzione penale,  della  durata  di  diciotto  mesi,
articolato in periodi alternati di formazione  teorico-pratica  e  di
tirocinio  operativo,  le  cui  modalita',  saranno   stabilite   con
successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal  direttore  generale  del  personale  e
delle risorse. 
    7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse,  e'  restituito  al  ruolo  e  sede  di
provenienza senza detrazioni d'anzianita'.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge, fermo restando che l'esercizio del  diritto  di  accesso  agli
atti del concorso puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa. 
    2. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio
del diritto di accesso, autorizzano  la  visione  e  l'estrazione  di
copie degli atti inerenti la procedura medesima.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti  valere
nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, largo  Luigi  Daga  n.  2,  Roma,
titolare del trattamento. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'ufficio
VI - Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel  presente  bando  si  rinvia  alle
norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel
decreto del Presidente della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272
nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
      Roma, 5 maggio 2020 
 
                                        Il direttore generale: Parisi

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