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- Atto numero 23E06299 del 23-05-2023
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di assistente amministrativo, per i settori anticamera, custodia, guardaportoni. (23E06299)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 23-05-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti di assistente amministrativo, per i settori anticamera, custodia, guardaportoni. (23E06299)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Data: 23-05-2023
- Scadenza: 22-06-2023
Art. 1 Posti messi a concorso
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, istitutiva del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con il
quale e' stato approvato il regolamento del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di una prova
selettiva pubblica, per esami, per la copertura di venti posti di
assistente in prova nel ruolo della carriera di assistente
amministrativo del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per esami, a venti posti di
assistente in prova nel ruolo della carriera di assistente
amministrativo, con mansioni di vigilanza, sicurezza, cura e custodia
delle sedi, rappresentanza ed assistenza ad ospiti e visitatori,
presso i settori anticamera, custodia, guardaportoni del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato
Segretariato generale, con lo stato giuridico ed il trattamento
economico previsto dal regolamento di cui alla seconda premessa del
presente decreto vigente alla data dell'assunzione.
2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto, per sopravvenute esigenze, a tutti gli uffici e servizi e in
tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti. Il limite di eta' e'
da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono
compiuti gli anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
triennale o superiore. I titoli di studio conseguiti all'estero sono
ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti al predetto titolo
italiano dall'autorita' italiana competente. In questo caso e' onere
del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'esibizione del provvedimento che la dichiara;
e) idoneita' fisica all'impiego in relazione al profilo
professionale per il quale il candidato concorre; e' in ogni caso
richiesta la piena integrita' e la piena funzionalita' degli arti
superiori ed inferiori;
f) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
g) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di
cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo art. 3, comma 2.
Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande
e ammissione alle prove concorsuali
1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale copertura delle
spese della presente procedura, pari ad euro 12,00 (euro dodici),
mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato
mediante IBAN: IT78O0100503366000000005001, indicando nella causale
"Nome e cognome del candidato concorso assistenti amministrativi";
dovranno inoltre essere indicati gli elementi identificativi del
versamento.
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione "concorsi" del sito www.quirinale.it Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono
intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo: http://www.quirinale.it Ai fini della procedura
telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18,00
(ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora
l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un
giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 18,00 (ora italiana)
del primo giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato stato di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia necessita' di essere
assistito durante le prove, nella domanda presentata per via
telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario
per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alle proprie condizioni fisiche, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione al concorso. La patologia dovra' essere documentata
mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, il
candidato dovra' comunicarle secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto.
12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
13. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione. L'amministrazione non assume inoltre alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
14. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 15 novembre 2019 , n. 66/N.
15. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 4 Commissione esaminatrice
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
dipendente del Segretariato generale - Servizio del personale.
Art. 5 Diario della prova preselettiva
Art. 5
Diario della prova preselettiva
1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi venticinque volte i posti
messi a concorso, e' previsto il superamento di una prova
preselettiva, per l'espletamento della quale l'amministrazione si
avvale di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 80 del 20o ttobre 2023 verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale verranno date comunicazioni in merito
alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it ed
alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali
comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di
eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di prova il Presidente della commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6 Prova preselettiva
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in sessanta quesiti a risposta
multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie:
venti quesiti attitudinali di carattere critico-verbale
(comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento
critico-verbale) e logico-matematico (ragionamento numerico,
ragionamento deduttivo);
venti quesiti su nozioni di diritto pubblico generale;
venti quesiti di cultura generale.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti oggetto
della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato dalla
commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico.
3. La prova preselettiva ha la durata di sessanta minuti, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11 e si svolge con le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice.
4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o
di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
7. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
Art. 7 Valutazione della prova preselettiva
Art. 7
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata, alla
presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del punteggio finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dal
punteggio riportato dai candidati.
4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il duecentesimo posto. Sono comunque ammessi i candidati che
hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai
fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione "concorsi" del sito internet della Presidenza della
Repubblica, all'indirizzo http://www.quirinale.it verra' pubblicato
l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta,
unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento della
stessa. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it
Art. 8 Prove di esame
Art. 8
Prove di esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una
prova orale e tecnica.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare
in formato cartaceo la domanda di partecipazione al concorso,
debitamente firmata.
3. La mancata presentazione del candidato alla prova scritta nel
giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale e tecnica per gravi e
certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato.
L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
Art. 9 Prova scritta
Art. 9
Prova scritta
1. La prova scritta consiste in quattro quesiti a risposta aperta
cosi' ripartiti nelle seguenti materie:
due su nozioni di diritto pubblico generale;
due in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la
sicurezza antincendio e sulle norme di primo soccorso (nozioni
generali).
2. La prova scritta ha una durata di quattro ore. Resta salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 11. Nel giorno fissato per lo
svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, sulla
base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari,
ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, e li sottopone al
sorteggio dei candidati.
3. I candidati, durante la prova scritta, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non
commentati. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata
espulsione dalla sede di esame.
4. Alla prova scritta e' attribuito un punteggio massimo di
30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e tecnica i candidati
che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Effettuata la valutazione della prova scritta, la Commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e tecnica con
l'indicazione del punteggio riportato. Tale elenco - unitamente al
diario della prova orale e tecnica - e' pubblicato nella sezione
"concorsi" del sito internet della Presidenza della Repubblica
all'indirizzo http://www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 10 Prova orale e tecnica
Art. 10
Prova orale e tecnica
1. La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie
oggetto della prova scritta, ed in aggiunta su:
ordinamento e funzioni del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica: decreto presidenziale 18 aprile 2013, n.
107/N, recante l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
diritti, doveri, codice di comportamento e responsabilita' dei
pubblici dipendenti;
lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese che
costituisce la base per una successiva conversazione volta ad
accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado di
competenza non inferiore a B1 di cui al Quadro europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (CEFR).
2. Al termine del colloquio verra' richiesto al candidato di
dimostrare una conoscenza basilare dell'utilizzo del personal
computer con particolare riferimento ai piu' diffusi software
applicativi Microsoft (Word, Excel, Outlook, - versione 2016 o
superiori; Edge 99.X), con particolare riferimento alla redazione,
elaborazione ed acquisizione di documenti, alla gestione di basi di
dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonche' alla capacita'
di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche
dati. La prova si svolge su personal computer con tastiera italiana
su sistema operativo Windows 10 o versioni superiori. Il tempo a
disposizione e' determinato dalla commissione esaminatrice.
3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato
presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui
all'art. 3, comma 5.
Art. 11 Graduatoria finale
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio
riportato nella prova scritta e di quello conseguito nella prova
orale e tecnica.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell'allegato
"A". Per consentire la formazione della graduatoria finale, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno
in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale
possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere
posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nella sezione "concorsi" del sito internet della Presidenza della
Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it Tale comunicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 12 Assunzione dei vincitori
Art. 12
Assunzione dei vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art.
11.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni
del profilo professionale per il quale si concorre.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo della carriera di assistente
amministrativo.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
consiglio di amministrazione, e' disposta la nomina in ruolo. Il
personale nominato in prova ha gli stessi doveri del personale di
ruolo e gode dello stesso trattamento economico. In caso di conferma
in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli effetti come
servizio di ruolo.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso
Art. 13
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
Segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art.
3, comma 1.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con decreto presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai candidati o
comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e
conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della
procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni
vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non
legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.
Art. 15 Ricorsi
Art. 15
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio giudicante e al
collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.
Art. 16 Consultazione delle fonti normative
Art. 16
Consultazione delle fonti normative
1. Le fonti normative citate nei precedenti articoli sono
consultabili nella sezione "normativa" del sito internet della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it
Art. 17 Esecuzione
Art. 17
Esecuzione
1. Il servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.
Roma, 11 maggio 2023
Il Segretario generale: Zampetti
Allegato 1
Allegato
CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1. Insigniti di medaglia al valor militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. Coloro che hanno prestato servizio militare come
combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. Gli invalidi e i mutilati civili;
20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, compreso il servizio di leva;
c. dalla minore eta'.