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- Atto numero 22E00101 del 14-01-2022
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023. (22E00101)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14-01-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023. (22E00101)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Data: 14-01-2022
- Scadenza: 13-02-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, recante "Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito
dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante "Modificazioni alle
disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali
della regia guardia di finanza", e, in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del testo del codice civile", e,
in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile", e, in particolare, l'art. 32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente "Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e, in particolare, l'art. 73,
comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9-bis;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246", e, in particolare, gli articoli 583, 584, 586
e 587 concernenti l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, e successive modificazioni, recante "Regolamento in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
della legge 12 gennaio 2015, n. 2";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni, recante "Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita'";
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
"Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione";
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese";
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive
modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita'
gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Viste le "Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)",
approvate dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2022/2023 un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei
allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) uno e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
2) uno e' riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) quattro alla specializzazione "pilota militare";
2) quattro alla specializzazione "comandante di stazione e
unita' navale".
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione consistente in un questionario
a risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prove orali;
g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica;
h) valutazione dei titoli;
i) visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al
pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione "pilota
militare".
5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori
assumono lo status di allievi ufficiali, ha inizio nella data
stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha durata
biennale.
Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di
applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse
all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla
data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito,
il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di
formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
Art. 2
Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a
esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unita'
navale, per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di
finanza;
h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati
devono:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi:
1) avere, alla data del 1° gennaio 2022, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire essere nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2005, estremi
inclusi;
2) avere, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli
allievi finanzieri del Corpo:
1) non avere, alla data del 1° gennaio 2022, superato il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta', ossia essere
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1994;
2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei
all'avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita', ovvero non avere rinunciato all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio;
3) non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
5) non essere sospesi dall'impiego o non essere in
aspettativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1, 2 se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda e alla data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3 Domanda di partecipazione
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti
di autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo
www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal
Comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono
compilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile
tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. Il concorrente minorenne dovra' altresi':
a) ricorrere al/ai sistema/i di identificazione specificato/i
con apposito avviso sul portale di cui al comma 1 ed essere in
possesso di un account PEC in uso a uno dei titolari della
responsabilita' genitoriale;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del pdf dell'atto di assenso a
contrarre l'arruolamento e di autorizzazione all'esecuzione di esami
clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e
attitudinale che, una volta stampato e corredato per esteso dalla
firma autografa, a pena di nullita', di entrambi i genitori o del
solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovra' essere scansionato e
caricato a portale mediante l'apposita funzione "upload", unitamente
alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in
corso di validita' dei/del sottoscrittore/i.
4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna
prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo
dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la funzione
"visualizza istanza" presente nella propria area riservata del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la responsabilita' genitoriale, o in mancanza, dal tutore
ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere
corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la
responsabilita' genitoriale.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b), punto
7. Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" o secondo le
modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5.
8. Eventuali variazioni di residenza, di reparto di appartenenza
e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai
termini di cui ai commi 1 e 5 dovranno essere tempestivamente
apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata -
sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it
Art. 4 Elementi della domanda di partecipazione al concorso
Art. 4
Elementi della domanda
di partecipazione al concorso
1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta
elettronica certificata (PEC). In caso di difformita', deve
provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata -
sezione Profilo Utente;
2) se militare alle armi, il grado e il reparto di
appartenenza e sede (i militari del Corpo, il grado, la matricola
meccanografica, il Reparto di appartenenza e la sede). In caso di
difformita', deve provvedere alla relativa rettifica;
b) deve dichiarare:
1) se concorrente per i posti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;
2) se intende concorrere per i posti riservati:
(a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
precisando - in tal caso - gli estremi e il livello del titolo in
base al quale concorre per tale posto nonche' la lingua (italiana o
tedesca) nella quale intende sostenere le prove scritte e quelle
orali e facoltativa di informatica;
(b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, deve compilare la domanda di
partecipazione precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato
il possesso del requisito richiesto;
3) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a
carico;
4) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso il quale e' stato
conseguito.
Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo
conseguano nell'anno scolastico 2021/2022 dovranno indicare
l'Istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo indirizzo;
5) il possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
bando;
6) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio elencati all'art. 24 del bando. Al
riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6,
comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso di tali titoli;
7) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
c) puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti
prove facoltative di:
1) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese,
spagnolo e tedesco;
2) informatica;
3) efficienza fisica scelta:
(a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
(b) se concorrente per il comparto aeronavale, tra: corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13, e 24
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
scritta di preselezione e della prova scritta di cultura generale
nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive e le modalita' di notifica delle graduatorie
uniche di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 30 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5, le istanze
sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della
domanda;
2) con modalita' differenti da quelle previste;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale
fine, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta
accettazione" purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna".
b) se previsto, non siano sottoscritte dai candidati e/o, per i
minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'art. 3
debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore
esercente in via esclusiva la responsabilita' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore e/o dalla scansione fronte-retro del/dei
documento/i di riconoscimento in corso di validita'.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6 Documentazione
Art. 6
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio indicati all'art. 24 del
bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche'
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere
inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di
efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata
sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza della
"ricevuta di avvenuta consegna".
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento
delle prove di efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro i successivi trenta giorni dal momento della restituzione.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da
due docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali della Guardia di
finanza, periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione
degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella
specialita' telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione:
1) delle prove orali, da un docente abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;
2) delle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica, rispettivamente da:
(a) docenti abilitati all'insegnamento della lingua
straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
(b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o
impiegati nella specialita' telematica del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
3) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua;
b) lettera e), puo' altresi' avvalersi, ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dal concorso
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione, sosterranno, a partire dal 2 marzo 2022, la prova scritta
di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario
composto da cento domande a risposta multipla di cui:
a) trentacinque volte ad accertare le abilita'
logico-matematiche;
b) venticinque volte ad accertare le abilita' linguistiche e la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) venti vertenti su argomenti di storia ed educazione civica
(dieci per ogni disciplina);
d) venti volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese
e dell'informatica (dieci per ogni disciplina).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in
caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da "COVID-19", nonche' eventuali variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it"_e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto salvo
quanto previsto all'art. 23, comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per il posto riservato ai
possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
qualora abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso di sostenere anche la prova scritta di preselezione in
lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di
personale qualificato conoscitore della lingua stessa per ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati
ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande
relative alle discipline di cui al comma 1, lettere c) e d)
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it_nella sezione relativa ai concorsi
saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande che
non saranno somministrate nel corso della prova.
9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di
merito da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi:
a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta posti
della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono,
inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I
restanti candidati sono esclusi dal concorso;
b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
1) centotrenta posti per la specializzazione "pilota
militare";
2) centotrenta posti per la specializzazione "comandante di
stazione e unita' navale".
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova sara' reso noto, a partire dal secondo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a
quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale
Art. 12
Modalita' e data di svolgimento
della prova scritta di cultura generale
1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi il
giorno 24 marzo 2022, nella sede e nelle fasce orarie che saranno
rese note con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
4. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera a).
Art. 13 Revisione della prova scritta di cultura generale
Art. 13
Revisione della prova scritta di cultura generale
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati
assegnando a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta
trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale.
Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il punteggio
minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi
dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato, domenica e festivi) e comunque entro la data che sara'
comunicata con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza
fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto
sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it" o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma
(numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della
prova scritta.
Art. 14 Prove di efficienza fisica
Art. 14
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale
alle prove di efficienza fisica, consistenti nei seguenti esercizi
ginnici:
a) per il comparto ordinario:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il comparto aeronavale:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al
precedente comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), punto 2),
unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle
tabelle in allegato 4:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di
validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni,
rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport
appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse
d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di
reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e a quelle facoltative di
lingua straniera e di informatica;
b) anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che
concorrono per i posti destinati alla specializzazione "pilota
militare", di idoneita' al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso
utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione delle
graduatorie del presente concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data
riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in
presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 23, comma 1, il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. A tale fine,
fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione"
purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna";
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che,
impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la
documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal
concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e
prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale"
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e
unita' navale"
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti
dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo
accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione
diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) se concorrente per il comparto aeronavale -
specializzazione "comandante di stazione e unita' navale", di
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo
visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale cd. "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni,
contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
"Comandante di stazione e unita' navale" non devono essere affetti
dalle ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni
somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla
prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle
visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita'
psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di
altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al
ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto
dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi, per coloro che concorrono per i posti riservati
alla specializzazione "comandante di stazione e unita' navale" deve
essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma
2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita' e
condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale,
qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di
reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di
revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti destinati alla specializzazione "comandante di stazione e
unita' navale";
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra'
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - reparto concorsi - ufficio
procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il
termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione puo' essere
inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di "ricevuta
di avvenuta consegna".
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo
accertamento o da una struttura privata non accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore
fase selettiva gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno
presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita
medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e
valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al
comma 9, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo alle ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale"
Art. 16
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale -
specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale"
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo
accertamento devono presentare, in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 7), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia
farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu'
valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 14.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 6.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d)
e g).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c), d) e g) potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per una
sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"
Art. 17
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
aeronavale - specializzazione "pilota militare"
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti
dei candidati del comparto aeronavale - specializzazione "pilota
militare" risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle condizioni in cui si trovano al momento dell'esecuzione
dell'accertamento.
Sono altresi' ammessi, con riserva, i candidati che, a mente
dell'art. 14, comma 8, sono riconvocati per lo svolgimento delle
prove di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione
del presente accertamento.
A tal fine:
a) i candidati sono avviati presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare sito in Roma, viale Piero
Gobetti, n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette
all'accertamento dell'idoneita' degli stessi ai servizi di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto ministeriale 16
settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del combinato disposto
delle predette norme, i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti fisici:
1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56;
2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non
inferiore a cm 74,5.
A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro, di una capacita'
visiva "per lontano" non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile
anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per
occhio. Il candidato, inoltre, dovra' avere capacita' di leggere
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei
test di visione "per vicino". Per entrambe le tipologie di capacita'
visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;
b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
acquisito il giudizio medico-legale di idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di cui alla
lettera a):
1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e delle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia
di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it In tema di
tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto
fisico si fa riferimento all'art. 15, comma 2, lettera c) del bando;
2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del
giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed
esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, nel
rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni.
A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5.
2. Nei confronti dei candidati privi di:
a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a),
punti 1) e 2), il predetto Istituto di medicina aerospaziale non
procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non
idonei ed esclusi dal concorso;
b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di
cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'.
3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera b), puo' presentare al Centro di reclutamento,
contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita',
istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'.
La citata istanza:
a) deve essere integrata da documentazione rilasciata -
inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' - da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo
caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - reparto concorsi - ufficio
procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il
termine comunicato dal predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di
documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di "ricevuta
di avvenuta consegna".
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro il predetto
termine;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica
della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneita' o da una struttura privata non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o
infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello
dell'Aeronautica militare.
In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il giudizio
di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella Guardia
di finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale
per la specializzazione "pilota militare" sulla base:
(a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione
sanitaria di appello;
(b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche
ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera
b), punto 2).
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento sara' immediatamente notificato al
candidato, anche tramite il Centro di reclutamento.
4. Solo in caso di giudizio di non idoneita' a seguito delle
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di
laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte nell'ambito degli
accertamenti di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 15, commi da 7 a 14, salvo quanto
diversamente previsto nel presente articolo.
Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso.
5. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 18 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"
Art. 18
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale - specializzazione "pilota militare"
1. I concorrenti convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare in
tale data:
a) certificato in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro
sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18
febbraio 1982 e successive modificazioni, con tracciato
elettrocardiografico completo stampato e relativo referto, in corso
di validita', rilasciato da medici specializzati in medicina dello
sport, iscritti alla Federazione medico sportiva italiana o da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici
specializzati;
b) certificato medico (format in allegato 7) rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione;
c) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno
acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli
accertamenti psico-fisici del concorrente e, pertanto, non saranno
restituite;
d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
in data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita:
1) determinazione degli anticorpi per HIV;
2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV;
3) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT,
AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia;
4) esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre
mesi antecedenti la data della visita;
g) esami radiografico del rachide lombo-sacrale in due
proiezioni, con relativo referto eseguito entro i sei mesi
antecedenti la data della visita medica;
h) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni
precedenti la data di svolgimento della visita;
i) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre
presentare:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 6;
2) ecografia pelvica con relativo referto, in originale o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono
essere rilasciati o eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, e' onere del candidato produrre anche
un'attestazione in originale rilasciata dalla medesima struttura
sanitaria privata, comprovante detto accreditamento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la mancata presentazione, anche di un singolo documento,
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, a eccezione di
quella riportata alle lettere g), h) e i), punto 1);
b) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, alla
lettera d), punti 1) e 2);
c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti;
d) l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test
tossicologici in assenza di idonea documentazione di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni
precedenti la data di svolgimento della visita.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono
trattenuti presso l'Istituto di medicina aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere la
dichiarazione in allegato 9 concernente l'assenso all'esecuzione,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,
degli accertamenti previsti dall'ivi riportato protocollo
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovra'
essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore.
La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici
eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la
conseguente esclusione dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale
Art. 19
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera e).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di cui all'art. 15,
comma 10, sono ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le
prove facoltative di lingua straniera e di informatica nel giorno e
nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 20 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
Art. 20
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15');
d) un esame di lingua inglese (durata massima 15').
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due
di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di
conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), da
effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i
brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato
alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la
stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
5. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di conoscenza di una lingua
straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
punto 1) - e/o di informatica secondo le modalita' indicate in
allegato 11.
8. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera
in francese o spagnolo.
A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto,
all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua
straniera o di informatica, da personale qualificato conoscitore
della lingua tedesca per ottenere i chiarimenti necessari sulle
modalita' di esecuzione delle prove. Qualora ne abbia fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, la prova facoltativa di
informatica e' svolta in lingua tedesca, salvo diversa contestuale
richiesta dell'interessato.
9. Il giudizio sulle prove facoltative di conoscenza di una
lingua staniera e/o di informatica e' espresso, con le medesime
modalita' di cui al precedente comma 3, dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4,
lettera a), punto 2) del predetto articolo.
10. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le
maggiorazioni riportate in allegato 11.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e facoltative. Tale elenco,
sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e'
reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove
necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione
e protezione dal rischio di contagio da "COVID-19", a modalita'
telematiche. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato a
ogni candidato.
12. Al termine delle prove orali e facoltative di lingua
straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale -
specializzazione "pilota militare", la medesima sottocommissione
provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della
individuazione dei concorrenti per la specializzazione "pilota
militare" da avviare all'accertamento di cui al successivo art. 21.
13. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota con avviso
sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 21 Visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"
Art. 21
Visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al
pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale - specializzazione "pilota militare"
1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
presso l'Aeronautica militare i primi sei concorrenti per la
specializzazione "pilota militare" individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 12.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia' conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo
dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno
convocati in Accademia.
3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono:
a) previo superamento della visita medica di controllo cui
saranno sottoposti presso il competente ufficio sanitario
dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo individuato dal
Comandante del predetto Istituto. Nell'espletamento dei propri
lavori, il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento di
detta visita, devono produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti risultino positive al
test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 6.
I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11;
b) se provenienti dai civili, in qualita' di allievo
finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b);
d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per
tutta la durata della fase;
f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 20, comma
12, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi,
rinunciatari, assenti o rinviati per positivita' al test di
gravidanza.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai
candidati di cui al comma 3, lettera b), e' rescissa. I medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica
militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se
vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 22 Mancata presentazione e differimento del candidato
Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da "COVID-19" o che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere:
a) la prova scritta di preselezione prevista dall'art. 11, le
prove di efficienza fisica, previste dall'art. 14, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dagli articoli 15 e 17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 19 e
le prove orali previste dall'art. 20 e' escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all'art. 12, e' escluso dal
concorso;
c) la visita medica di controllo di cui all'art. 21, e' escluso
dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 23, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 23 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del "COVID-19"
Art. 23
Rinvio dei candidati in conseguenza
di misure di contenimento del "COVID-19"
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di
contenimento del "COVID-19", a una o piu' prove o accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, sono rinviati su istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute
nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono
rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie
uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso
cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia'
sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura
reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i
seguenti criteri:
1) i punti di merito conseguiti nelle prove scritta di
preselezione e scritta di cultura generale sono confermati;
2) la maggiorazione di punteggio delle prove di efficienza
fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art. 14. Al
candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta,
uno degli esercizi ginnici facoltativi;
3) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento
attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli
accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 15 o 17 e le ulteriori
prove e accertamenti di cui al presente bando non previsti
nell'ambito della precedente analoga procedura. Agli stessi, e' data
altresi' facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta, le prove
facoltative di conoscenza di una lingua straniera e/o di informatica.
4. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), punto 2) e lettera
b), dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRN2022pec.gdf.it nei termini indicati dal Centro
di reclutamento.
5. L'eventuale presentazione di una nuova istanza di
partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma
1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 24 Graduatorie uniche di merito
Art. 24
Graduatorie uniche di merito
1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per comparto, sono
redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i
candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le
fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4.
3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso
saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di
punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11;
b) nella prova scritta di cui all'art. 12;
c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei
voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame) e facoltative di
lingua straniera e di informatica di cui all'art. 20;
d) nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14;
e) per l'eventuale possesso:
1) del brevetto di pilota di aeroplano (B.P.A.) conseguito
presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina (solo se
concorrenti per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota
militare"): punti 1,00;
2) delle seguenti categorie di patente nautica (solo se
concorrenti per il comparto aeronavale - specializzazione "comandante
di stazione e unita' navale"):
(a) categoria "A":
entro le 12 miglia dalla costa: punti 0,20;
senza alcun limite dalla costa: punti 0,40;
(b) categoria "B": punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche,
cosi' come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sara'
considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio piu'
alto.
Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento del
COVID-19, si tiene conto delle risultanze delle prove sostenute
nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di
cui all'art. 23, comma 3.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di
titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono
dichiarati i vincitori del concorso.
6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e
rinviate, d'ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui
agli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 nell'ambito del primo concorso
utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente
concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso
di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state
rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base
del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di
formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della
nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza
prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente
frequentato.
7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive
modificazioni, qualora per mancanza di candidati idonei non possano
essere ricoperti:
a) i posti del comparto ordinario, le unita' disponibili sono
equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di
priorita':
1) specializzazione "comandante di stazione e unita' navale";
2) specializzazione "pilota militare";
b) i posti per una delle specializzazioni del comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
1) all'altra specializzazione a concorso;
2) al comparto ordinario.
8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino:
a) privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore;
b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)
sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i
concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si
collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di
candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.
10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n.
51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 25 Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso
Art. 25
Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso
1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario
e aeronavale, previo superamento della visita medica di
incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente
ufficio sanitario dell'Accademia, prima della firma dell'atto di
arruolamento, da parte di un ufficiale medico del Corpo individuato
dal Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri
lavori, il citato ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di
accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico
accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia
devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive
amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza,
copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di
qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo
restando quanto specificato all'art. 24 commi 7 e 9. Decorsi i
termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'.
5. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso.
6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
7. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre una ferma di
tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai
fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una
nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre
dalla stessa data di nomina.
8. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 26 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
Art. 26
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000ppec.gdf.it, sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 25.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono
comunicate agli interessati a cura dell'Accademia della Guardia di
finanza.
3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami
Art. 27
Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico
dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla
permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione
"pilota militare" presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere h) e i), per il comparto ordinario
e all'art. 1, comma 4, a eccezione della lettera h), per il comparto
aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze
straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla
concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37,
legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si
presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria
volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a
quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 28 Trattamento economico degli allievi ufficiali
Art. 28
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 29 Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalita' di notifica
Art. 29
Sito internet e app mobile "GdF Concorsi",
informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi",
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App
Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR
code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato da
ogni candidato all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione
delle graduatorie uniche di merito sul richiamato portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume
alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it
Art. 30 Trattamento dei dati personali
Art. 30
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urpgdf.it o di posta
elettronica certificata urp.reclutamentopec.gdf.it
Il "punto di contatto" del titolare e' il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:rm0300001gdf.it;
posta elettronica certificata rm0300000ppec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpdgdf.it o di posta elettronica
certificata rpdpec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato allo svolgimento delle procedure di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera a), nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con
particolare riferimento all'art. 33 nonche' alla tutela degli
interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto "necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9, paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in
materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 3 gennaio 2022
Il Comandante generale: Zafarana
Allegato 1
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
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Allegato 3
Allegato 3
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Allegato 4
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
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Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato 7
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Allegato 8
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Allegato 9
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Allegato 10
Allegato 10
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
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