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- Atto numero 16E00126 del 15-01-2016
MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna riconosciuto per la disciplina di ortopedia e traumatologia. (16E00126)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15-01-2016
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna riconosciuto per la disciplina di ortopedia e traumatologia. (16E00126)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'
- Data: 15-01-2016
- Scadenza: 15-02-2016
Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali
prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di Intesa 1 luglio 2004
recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione" sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288 del
2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , che prevede l'emanazione di un
apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di
presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS);
Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori
scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
che, tra l'altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014,
di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa
della suddetta norma, nella quale, tra l'altro, si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a
soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga
sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2015,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con
il quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico, nella disciplina di "ortopedia e traumatologia",
all'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Ortopedico Rizzoli" con sede
legale in Bologna via di Barbiano 1/10;
Visto il decreto del Ministro della salute 1° marzo 2013 con il
quale il Prof. Francesco Antonio Manzoli e' stato nominato, per un
quinquennio, Direttore scientifico dell'IRCCS "Istituto Ortopedico
Rizzoli";
Ritenuto necessario, a seguito del decesso del Prof. Manzoli,
attivare la procedura di nomina del Direttore scientifico del
suddetto IRCCS;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande
1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto
Ortopedico Rizzoli" di Bologna riconosciuto per la disciplina di
"ortopedia e traumatologia" rivolto a candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile
sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica generato in automatico dall'applicazione
informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
comma 3 l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia'
inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non
permettera' piu' alcun accesso al modulo elettronico di
compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3 Documentazione da presentare
Art. 3
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovra' presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni
degli ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare
riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi 10
anni comprensiva dell'impact factor e citation index;
d) capacita' manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di
coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza
negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di
istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza o ricerca
nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di
laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali
emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee
cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o
malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di
almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture
estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties
incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un
programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di
obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e fonti di
finanziamento;
e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali
ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca,
la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori
esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o
estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le ricadute sulla
ricerca clinica.
Art. 4 Nomina della Commissione
Art. 4
Nomina della Commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).
3. La Commissione di valutazione potra' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.
Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione
Art. 5
Criteri e modalita' di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sara' sottoposta alle valutazione del Ministro per la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverra' utilizzando i criteri
specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte
integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o
audio - videoconferenza.
Art. 6 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'
Art. 6
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita'
1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 7 Oneri
Art. 7
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento - compresi i
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennita' di
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei
all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione
"Ricerca e innovazione" -Programma "Ricerca per il settore della
sanita' pubblica" - "Funzionamento" - CDR Direzione della ricerca e
dell'innovazione in sanita', allocato nello stato di previsione della
spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2015 e
corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale
della ricerca e dell'Innovazione in sanita' - Ufficio II- e trattati
per le finalita' di gestione della procedura.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Roma, 28 ottobre 2015
Il Ministro: Lorenzin