MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna riconosciuto per la disciplina di ortopedia e traumatologia. (16E00126)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15-01-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna riconosciuto per la disciplina di ortopedia e traumatologia. (16E00126)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'
  • Data: 15-01-2016
  • Scadenza: 15-02-2016

Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

			IL MINISTRO 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003,  i  quali
prevedono che il Direttore  scientifico  sia  nominato  dal  Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto l'art. 3, comma  5,  dell'Atto  di  Intesa  1  luglio  2004
recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   non   trasformati   in
fondazione" sancito in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  n.  288  del
2003; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3 bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001   n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , che prevede l'emanazione  di  un
apposito bando, con  indicazione  delle  modalita'  e  dei  tempi  di
presentazione  delle  domande,  per  la   selezione   dei   Direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4,  del  suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica, che disciplina la  composizione  della  Commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori
scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006  n.  296,
secondo  cui  la  natura  esclusiva   dell'incarico   del   direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di  qualsiasi
attivita' professionale; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.  135  e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  114
che, tra l'altro, prevede il divieto, a partire dal 25  giugno  2014,
di  conferimento,  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,   di
incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Vista la Circolare del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6  del  4  dicembre  2014  interpretativa
della suddetta norma,  nella  quale,  tra  l'altro,  si  invitano  le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi  retribuiti  a
soggetti  prossimi  alla  pensione,  il   cui   mandato   si   svolga
sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  1°  aprile  2015,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con
il  quale  e'  stato  confermato  il  riconoscimento  del   carattere
scientifico,  nella  disciplina  di  "ortopedia   e   traumatologia",
all'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Ortopedico Rizzoli" con  sede
legale in Bologna via di Barbiano 1/10; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 1° marzo 2013  con  il
quale il Prof. Francesco Antonio Manzoli e' stato  nominato,  per  un
quinquennio, Direttore scientifico  dell'IRCCS  "Istituto  Ortopedico
Rizzoli"; 
    Ritenuto necessario, a seguito del  decesso  del  Prof.  Manzoli,
attivare  la  procedura  di  nomina  del  Direttore  scientifico  del
suddetto IRCCS; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione  scientifica  dell'IRCCS  di  diritto  pubblico   "Istituto
Ortopedico Rizzoli" di Bologna  riconosciuto  per  la  disciplina  di
"ortopedia e  traumatologia"  rivolto  a  candidati  in  possesso  di
documentata produzione scientifica internazionale  di  alto  profilo,
esperienza  e   capacita'   manageriali,   specifica   capacita'   di
organizzazione  della  ricerca  e  di  lavoro  di   equipe,   nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi  al  sito  http://ricerca.cbim.it/direttori
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo  disponibile
sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta   elettronica   generato   in   automatico    dall'applicazione
informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
comma 3 l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia'
inseriti.  Allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicazione  non
permettera'   piu'   alcun   accesso   al   modulo   elettronico   di
compilazione/invio delle domande. 
    4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione.

				Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione. 
 
 
    1. Possono partecipare alla selezione  coloro  che  possiedono  i
seguenti requisiti generali: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti  all'accordo  CE  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3 bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; 
      c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca. 
    2. Per coloro che abbiano conseguito  il  titolo  all'estero  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere  dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di  partecipazione
alla selezione. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale.

Art. 3 Documentazione da presentare

				Art. 3 
 
 
                    Documentazione da presentare 
 
 
    1. Il candidato  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
inerente a: 
      a) curriculum formativo e  professionale,  con  indicazione  in
particolare   della   laurea,    della    specializzazione/dottorato,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze  in  corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; 
      b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20  pubblicazioni
degli ultimi  10  anni  selezionate  dal  candidato  con  particolare
riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS; 
      c) continuita' della produzione  scientifica  degli  ultimi  10
anni comprensiva dell'impact factor e citation index; 
      d) capacita' manageriale,  con  indicazione  dei  finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione  di
coordinamento/responsabilita'  di  strutture  di   ricerca/assistenza
negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione  di
istituti di ricerca, di unita'  complesse  di  assistenza  o  ricerca
nazionali o internazionali),  della  gestione  come  responsabile  di
laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule  staminali
emopoietiche,  osso,  cornee,  materiale  da  malattie  rare,   linee
cellulari, agenti patogeni), di  registri  nazionali  di  tumori  e/o
malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza  di
almeno un anno per qualificazione (dottorato -  altro)  in  strutture
estere o nazionali, di brevetti registrati con  opzioni  e  royalties
incassate dall'Istituzione diretta, e  con  la  presentazione  di  un
programma  di  sviluppo  della  ricerca  dell'IRCCS  comprensivo   di
obiettivi, modalita'  di  raggiungimento,  investimenti  e  fonti  di
finanziamento; 
      e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca  nazionali
ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca,
la partecipazione a progetti  di  ricerca  coordinati  da  laboratori
esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca  nazionali  o
estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con  le  ricadute  sulla
ricerca clinica.

Art. 4 Nomina della Commissione

				Art. 4 
 
 
                      Nomina della Commissione 
 
 
    1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con  decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del  termine
per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti saranno resi  pubblici  attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del  Ministero  della
salute (www.salute.gov.it ). 
    3.  La  Commissione   di   valutazione   potra'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di  username
e password.

Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione

				Art. 5 
 
 
                 Criteri e modalita' di valutazione 
 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo  un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata  inclusione  nella
terna che sara' sottoposta  alle  valutazione  del  Ministro  per  la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente  della  regione
competente. 
    2. La selezione dei  candidati  avverra'  utilizzando  i  criteri
specifici  predefiniti,  allegati  al  presente  bando,  quale  parte
integrante dello stesso. 
    3. La Commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza  o
audio - videoconferenza.

Art. 6 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

				Art. 6 
 
 
Dichiarazione sulla insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e
                          incompatibilita' 
 
 
    1.   Il   candidato   prescelto,   all'atto   del    conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita'  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7 Oneri

				Art. 7 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28  dicembre
1973, n. 836,  e  successive  modificazioni.  Le  spese  relative  al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante  designato  dalla  Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento  -  compresi  i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione  della  salute  -   di   consigli,   comitati   e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione
"Ricerca e innovazione" -Programma  "Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica" - "Funzionamento" - CDR Direzione della  ricerca  e
dell'innovazione in sanita', allocato nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero   della   salute   per   l'esercizio   2015   e
corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

				Art. 8 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione  generale
della ricerca e dell'Innovazione in sanita' - Ufficio II- e  trattati
per le finalita' di gestione della procedura. 
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 
      Roma, 28 ottobre 2015  
 
                                                Il Ministro: Lorenzin

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