MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei vari corpi della Marina Militare. Anno 2023. (23E00421)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 17-01-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei vari corpi della Marina Militare. Anno 2023. (23E00421)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 17-01-2023
  • Scadenza: 16-02-2023

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali e  il  regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il  regolamento
generale sulla protezione dei dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto l'art. 625 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
Codice  dell'Ordinamento  militare,   concernente   "Specificita'   e
rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto l'art. 577 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare,   concernente   "Modalita'   di
svolgimento dei concorsi"; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto interministeriale 19 gennaio  2016,  recante  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  marescialli  ai
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  "Codice  dell'Ordinamento  militare",
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante "Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate", che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  15  maggio  2020,
recante "Regime transitorio  dei  reclutamenti  degli  ufficiali  dei
ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare"  emanato  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 dicembre 2019; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024"; 
    Visto il foglio n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022,
dello  Stato  Maggiore  della  difesa,  concernenti  i   reclutamenti
autorizzati per l'anno 2023; 
    Visto il f. n. M_INF  CGCCP  0145468  del  2  novembre  2022  del
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, concernente  i
reclutamenti autorizzati per l'anno 2023; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della marina n.  M_D  MSTAT
0074923 del 29 luglio 2022, contenenti gli elementi di programmazione
del presente bando; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2023  concorsi,  per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi  sessantadue  ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare e del Corpo delle Capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale  per  il  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 16 luglio
2021 con  il  quale  l'Ammiraglio  Ispettore  Capo  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto Nicola Carlone e' nominato  Comandante  generale
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di trentasei  guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  Stato  Maggiore,
con riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e  per  causa  di  servizio  e  con  riserva  di
diciotto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli,
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti  e  di
due posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei  volontari  in
servizio permanente; 
      b) concorso per il reclutamento di quattordici guardiamarina in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  del  Genio  della
Marina, con riserva di un posto a favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli,
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in  servizio
permanente, cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) genio navale - settore navale: cinque posti,  con  riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli  e
di un posto a favore degli appartenenti al  ruolo  dei  Volontari  in
servizio permanente; 
        2) genio navale -  settore  sommergibilisti:  un  posto,  con
riserva di  un  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli; 
        3) armi navali - settore navale: quattro posti,  con  riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli  e
di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti; 
        4) armi navali  -  settore  sommergibilisti:  un  posti,  con
riserva di  un  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli; 
        5) infrastrutture: tre posti,  con  riserva  di  un  posto  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c)  concorso  per  il  reclutamento  di  sei  guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
militare marittimo, con riserva di un posto a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di tre posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, di un posto a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
sergenti e di un posto a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Volontari in servizio permanente; 
      d)  concorso  per  il  reclutamento  di  sei  guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con riserva di un posto a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di
un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti  e  di  un
posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in  servizio
permanente. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio  permanente  del
rispettivo ruolo speciale. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it - che avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it
- www.marina.difesa.it - definendone le modalita'. Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali  di  Complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza  demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  In  particolare,  gli  ufficiali  di  Complemento
appartenenti ai soppressi Corpi del Genio navale e delle Armi  navali
possono presentare domanda per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina,
rispettivamente, per la specialita' genio navale e per la specialita'
armi navali. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio  di
inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in  Ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte  delle
Forze di completamento, per  essere  stati  richiamati  per  esigenze
correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero   impegnati   in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale  categoria
gli ufficiali di complemento che  siano  stati  richiamati,  a  mente
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli  della
Marina  militare   appartenenti   alle   categorie,   specialita'   e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente bando; 
        1) detto personale deve aver svolto, alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, almeno quattro anni e sei
mesi di servizio nel ruolo di appartenenza,  se  reclutato  ai  sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ovvero aver svolto due anni e sei mesi di  servizio  nel
ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
lettera b) del predetto decreto legislativo; 
        2) detto personale, inoltre, deve aver espletato  per  almeno
un anno incarichi di comando a livello di  plotone  o  corrispondente
ovvero incarichi previsti per  la  specializzazione  o  categoria  di
appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a "nella media",  e
non aver riportato un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali  del  ruolo  dei  sergenti  della  Marina
militare appartenenti alle categorie, specialita' e abilitazioni, che
consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi   concorsi   riportate
nell'allegato A, che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione abbiano almeno tre anni
di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non  inferiori  a
"nella media"  e  che  non  abbiano  riportato  un  giudizio  di  non
idoneita' all'avanzamento al  grado  superiore  nell'ultimo  anno  di
servizio. In particolare, per la partecipazione al  Corpo  del  Genio
della marina - specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del  genio
("atg"); 
      f) 1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare  e  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
inferiore alla laurea; 
        2) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  navale
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico  che  hanno
superato gli esami  del  terzo  anno  e  sono  idonei  in  attitudine
militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina a sottotenente di vascello in servizio  permanente  dei  ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono  indetti  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,
non hanno riportato un giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina  militare
appartenenti  alle  categorie,  specialita'   e   abilitazioni,   che
consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi   concorsi   riportate
nell'allegato A, che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione abbiano  almeno  cinque
anni  di  permanenza  in  detto  ruolo,  riportando  qualifiche   non
inferiori a "nella media" e che non abbiano riportato un giudizio  di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno  di
servizio. In particolare, per la partecipazione al  Corpo  del  Genio
della Marina - specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del  genio
("atg"); 
      i) fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), per la partecipazione al concorso di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2) e numero 4), i concorrenti
devono  essere  in   possesso   dell'abilitazione   "sommergibilisti"
("smg"). 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 52° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), d), e) e h); 
        2) 30° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera f); 
        3) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera g). 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione. Ai concorrenti appartenenti alla  categoria  di
cui al precedente comma 1, lettera c) non si applica alcun limite  di
eta'; 
      c) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettere a), b), c) d), e),  f)  n.  2,  g),  h),  essere  in
possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  di
durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi  universitari,
ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale,  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta
idonea certificazione di equipollenza  o  di  equivalenza  rilasciata
dalle competenti autorita'  ai  sensi  della  normativa  vigente.  Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione  di  aver  presentato  la   relativa   richiesta.   In
particolare, per la partecipazione al concorso per il Corpo del Genio
della  Marina  -  specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti   ad
esclusione di quelli abilitati "atg" devono  essere  in  possesso  di
almeno uno dei titoli di studio e  abilitazioni  all'esercizio  delle
professioni di seguito indicati: 
        1) diploma  di  geometra  o  perito  industriale -  indirizzo
specializzato per l'edilizia - ovvero diploma d'istruzione secondaria
conseguito presso un Istituto  tecnico,  settore  tecnologico  (nuovo
ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15  marzo
2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e  territorio,  esclusa
l'articolazione  geotecnico;  e'  richiesto,  altresi',  il  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        2) una delle seguenti classi  di  lauree:  "L-7"  (laurea  in
ingegneria  civile  e  ambientale),  "L-9"  (laurea   in   ingegneria
elettrica), "L-17"  (laurea  in  scienze  dell'architettura),  "L-23"
(laurea in scienze e tecniche dell'edilizia); e' richiesto, altresi',
il possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle  professioni
di  cui  al  successivo  paragrafo  4),  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001; 
        3) una  delle  seguenti  classi  di  lauree:  "LM-4"  (laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura),  "LM-23"
(laurea magistrale in ingegneria civile), "LM-24" (laurea  magistrale
in ingegneria dei sistemi edilizi),  "LM-26"  (laurea  magistrale  in
ingegneria della sicurezza), "LM-28" (laurea magistrale in ingegneria
elettrica), "LM-35" (laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e
il  territorio)  e  "LM-48"  (laurea  magistrale  in   pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale), e'  richiesto,  altresi',  il
possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni  di
cui al successivo paragrafo 4), ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 328/2001; 
        4) per i possessori dei titoli di studio di cui ai precedenti
paragrafi   2)   e   3)   e'   richiesto,   altresi',   il   possesso
dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni  di  seguito
indicate, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
328/2001: 
          ingegnere civile e ambientale junior; 
          ingegnere industriale junior; 
          architetto junior; 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
          ingegnere industriale; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica e di quelli  disposti  in  applicazione  dell'art.  957,
comma l, lettere b) ed e-bis) del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Se il procedimento  penale  non  si  conclude  con  sentenza
irrevocabile di assoluzione perche'  il  fatto  non  sussiste  ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530, comma l, del  codice  di  procedura  penale,  il  militare  puo'
partecipare ai concorsi nelle Forze armate  soltanto  successivamente
alla definizione  del  conseguente  procedimento  disciplinare.  Ogni
variazione  della  posizione  giudiziaria  che  intervenga  fino   al
conseguimento della nomina a ufficiale in  servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea  (DL)  o  le
lauree specialistiche (LS) e  le  lauree  (L)  conseguiti  secondo  i
precedenti   ordinamenti,   equiparati,   ai   sensi   del    decreto
interministeriale  9   luglio   2009   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  alle  predette  classi  di  lauree,  ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
ad una procedura  di  riconoscimento  del  titolo  attuata  ai  sensi
dell'art. 38  del  decreto  legislativo  n.  165/2001:  e'  possibile
scaricare     e      compilare      il      modulo      all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri   -
Gli  interessati  avranno  cura   di   allegare   alla   domanda   di
partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al  titolo
di studio previsto in Italia. Il candidato  che  non  sia  ancora  in
possesso del provvedimento di  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella
domanda di partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,
comunicando poi l'attestazione di equiparazione al titolo  di  studio
previsto in Italia con le modalita' riportate all'art. 5, commi  3  e
4. 
    4. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti fino all'atto  del  conferimento  della
nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la  durata  del
corso applicativo.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei  concorsion-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it - area "siti di interesse e
approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi
on-line"     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo  5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti  dovranno  essere  in
possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di  identita'
digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID), carta d'identita'  elettronica  (CIE),  carta  nazionale  dei
servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della  prima  prova  concorsuale.  Successivamente  alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicati al precedente art. 2 e  relativa  a  tutti  i
titoli  richiesti  dal  presente   bando   resta   comunque   fissata
all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1. 
    8. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. Per i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare  i  Comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,   tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato  dal  candidato  in  sede  di  compilazione  della   domanda
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda  di  partecipazione.  Detti  candidati  dovranno   verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza, i concorrenti in congedo  dovranno
indicare  come  "Ente  di   appartenenza"   il   Centro   documentale
dell'Esercito - Dipartimento militare marittimo (Marina Sud o  Marina
Nord)/Capitaneria di porto, Reparto personale della 1ª Regione aerea,
Reparto personale del  Comando  scuole  dell'Aeronautica  militare/3ª
Regione aerea o al Comando aeronautica militare di Roma di ascrizione
in relazione alla loro residenza.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni  suddivisa  in   un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle  banche  dati
contenenti i  quesiti  oggetto  delle  prove  scritte,  calendari  di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale  e  variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle  comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia  della  presenza
di  tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,
inviato  all'indirizzo  fornito  in  fase  di  registrazione,  ovvero
mediante sms.  Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti e nei confronti di  tutti  i  candidati.  Tali  comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. Successivamente alla scadenza del  termine
per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso (variazioni della  residenza  o
del recapito, dell'indirizzo  di  posta  elettronica,  dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it   -   ovvero   all'indirizzo   di   posta
certificata  persomil@postacert.difesa.it  -  e  per  conoscenza   in
aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non  saranno  prese
in  considerazione  le  comunicazioni  pervenute  al  solo  indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i  messaggi  di  cui  al  presente
comma dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per  immagine  (file
formato PDF o  JPEG  con  dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice del concorso al quale il
concorrente partecipa: 
      "RS_MM_SM_2023_2S" per lo Stato Maggiore; 
      "RS_MM_GM_2023_2S" per il Genio della Marina; 
      "RS_MM_CM_2023_2S" per il Commissariato militare marittimo; 
      "RS_MM_CP_2023_2S" per le Capitanerie di porto. 
    3.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile.

Art. 6 Incombenze dei Reparti/enti

				Art. 6 
 
                     Incombenze dei Reparti/enti 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/reparti/enti  di
appartenenza (per il personale in congedo sara' informato l'ente  che
detiene  la  documentazione  caratteristica)  tramite  messaggio   al
rispettivo indirizzo di posta  elettronica  istituzionale  (non  PEC)
indicato dal concorrente  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
loro dipendenze. 
    2.   Tali   Comandi/reparti/enti,   ricevuta   la   domanda    di
partecipazione, dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: "partecipazione al concorso per il reclutamento
di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  della  Marina
militare; 
        entro il  decimo  giorno  dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  verranno
inviate le credenziali di accesso per la compilazione delle schede di
sintesi, e pertanto occorrera' nominare, con Ordine  del  giorno  del
Comandante dell'ente, un'apposita commissione  interna  (composta  da
presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la
scheda di sintesi di cui all'allegato B che fa parte  integrante  del
bando, avendo cura di  riportare,  tra  l'altro,  gli  estremi  della
documentazione caratteristica in ordine cronologico  comprensiva  del
previsto giudizio  valutativo,  redatto  dalle  competenti  autorita'
gerarchiche,  chiuso  alla  data   di   scadenza   del   termine   di
presentazione della domanda", al  riguardo  si  invita  a  consultare
l'art. 10 del bando  dove  vengono  specificate  le  voci  che  danno
diritto a punteggio di merito; 
        entro il ventesimo  giorno  dal  termine  di  scadenza  della
presentazione delle domande,  la  scheda  di  sintesi  dovra'  essere
compilata e firmata  dalla  Commissione  interna,  controfirmata  dal
Comandante dell'ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni
al candidato  per  le  opportune  verifiche,  il  quale,  qualora  la
riterra' completa, regolare e aggiornata, sottoscrivera' la  relativa
Dichiarazione di completezza predisposta in allegato B. Detta  scheda
verra' quindi trasmessa, entro il citato termine, tramite il  portale
dei concorsi  on-line  del  Ministero  della  difesa,  esclusivamente
secondo le modalita' indicate nell'allegato B; 
      b) per il personale  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina
militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei  carabinieri,  a
predisporre la scheda di  sintesi  della  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera  a)  da  trasmettere  on-line
tramite il portale dei concorsi del Ministero della  difesa,  secondo
le modalita' indicate nell'allegato B, non oltre il ventesimo  giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle  domande
di partecipazione al concorso. 
    Eventuali problematiche di carattere tecnico-informatico relative
all'accesso all'area  dedicata  alla  compilazione  delle  schede  di
sintesi,  dovranno  essere  rappresentate  all'indirizzo   di   posta
elettronica r1.concorsi@persomil.difesa.it 
    Non saranno prese in considerazione schede di  sintesi  inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche  telematico,  diverso  rispetto  a  quelli
sopraindicati.

Art. 7 Svolgimento dei concorsi

				Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e) accertamento attitudinale; 
      f) prova orale. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello  Stato.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in  uniforme  e  muniti  del  prescritto  documento  di
identita' saranno  segnalati  ai  rispettivi  Comandi/Unita'  per  le
sanzioni disciplinari del caso. 
    2. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni  esaminatrici  -  una  per  ciascun  Corpo  e
l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove  orali,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un numero pari  di  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non
inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo  stesso  Corpo  e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; 
      c) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali medici  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di  grado
inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
art. 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta  di  cultura  generale  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a
risposta  multipla   da   risolvere   nel   tempo   massimo   di   75
(settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione  civica
e storia volti ad accertare il livello di conoscenza  nelle  suddette
materie; 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un  questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad  accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere  nel  tempo
massimo di trentacinque minuti; 
      c) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di sei ore, consistente in quesiti a  risposta  libera
su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C
che costituisce parte integrante del presente bando. 
      Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) saranno effettuate
in sequenza, nel primo giorno d'esame. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina militare di Ancona - via della  Marina  n.  1,
con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2023. 
    3. Eventuali modifiche della sede, gli orari e le effettive  date
di svolgimento delle prove scritte saranno rese note mediante  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    4. I concorrenti, ai quali non sia stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, nei giorni e agli orari suindicati, muniti di un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato  e  potendo  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione e protocollazione della  domanda  ovvero  copia
della stessa  con  gli  estremi  di  protocollazione,  rilasciati  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4  del
presente decreto. 
    5.  Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  a   inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per  l'espletamento  della  prova
sara' loro fornito sul posto. 
    6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    8. La correzione delle prove scritte di cultura  generale  e  per
l'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   inglese   saranno
effettuate con l'ausilio di sistemi  informatizzati  subito  dopo  lo
svolgimento delle prove medesime.  Nella  prova  scritta  di  cultura
generale sara' attribuito un  punteggio  espresso  in  trentesimi  in
relazione  al  numero  di  risposte  esatte.  Per  essere  ammessi  a
sostenere  la  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale   i
concorrenti dovranno aver riportato nella prova di  cultura  generale
un voto non inferiore a 18/30. L'esito delle prove sara' reso noto ai
concorrenti il giorno stesso, tramite e-mail o  altra  modalita'  che
sara' stata indicata  dai  presidenti  delle  rispettive  commissioni
esaminatrici. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove
scritte di cultura generale e della prova  per  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese saranno resi noti con avviso inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi. Detti risultati saranno,  inoltre,  consultabili  nel  sito
www.marina.difesa.it 
    9. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese sara' assegnato  un  punteggio  utile  ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  di  cui  al  successivo  art.  14  in
relazione al voto conseguito al termine della correzione  di  cui  al
precedente comma 8, calcolato secondo le seguenti modalita': 
      a) alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti; 
      b) a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime
30 saranno assegnati punti 0,1, per un massimo di punti 2,0. 
    10. La prova scritta di  cultura  tecnico -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un  voto  non  inferiore  a
18/30. 
    11. L'esito delle prove scritte di cultura  tecnico-professionale
sara' reso noto a partire indicativamente dal mese di marzo 2023, con
avviso inserito nell'area pubblica della sezione avvisi  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.marina.difesa.it e www.difesa.it 
    Con successiva comunicazione e le medesime modalita', sara'  reso
noto l'elenco degli ammessi alle  prove  e  accertamenti  di  cui  ai
successivi articoli 11, 12 e 13 del presente bando, che  comprendera'
il calendario e le modalita' di convocazione. Sara'  anche  possibile
chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina  -
ufficio relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196  Roma
- tel. 800.862.032 (mail:  urp@marina.difesa.it)  o  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  sezione
relazioni   con    il    pubblico    numero    06/517051012    (mail:
urp@persomil.difesa.it). 
    12. Il punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini  della  formazione
della graduatoria di  cui  al  successivo  art.  14,  sara'  ottenuto
sommando il voto in trentesimi  conseguito  nella  prova  scritta  di
cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,2 e  il  voto  in
trentesimi   conseguito    nella    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.

Art. 10 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 10 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di
merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno  idonei  alla  prova
scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4,   ovvero   risultino   dalla    documentazione    matricolare    e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e  non  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso,  ovvero  quelli  per  i
quali nella medesima domanda - o in  dichiarazione  sostitutiva  alla
stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni,
non costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. 
    Per i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 6. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative, ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi,  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato nel  ruolo  di  appartenenza  all'atto  di
presentazione della domanda. 
    I  documenti  di  valutazione  relativi  a   corsi   propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la  partecipazione
al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio  attribuito
a ciascuna qualifica finale (o  al  corrispondente  giudizio  finale)
sara': 
      1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato  con  qualifica  finale  di  "eccellente"  o
giudizio equivalente; 
      2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni)
per ogni giorno valutato con  qualifica  finale  di  "superiore  alla
media" o giudizio equivalente. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato per il periodo,  espresso  in  giorni,
cui si riferisce il singolo documento. 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b) se appartenenti alle categorie di cui al precedente art.  2,
comma 1, lettere a), b) e c) che abbiano effettuato almeno un anno di
servizio: punti 1/30; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso.  massimo  punti  2/30,
cosi' ripartiti: 
        1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
          fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
          da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
          da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
          da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
        2) diploma di laurea (di durata triennale): 
          fino a 91/110: punti 1/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 
        3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del decreto
interministeriale del M.I.U.R. 9 luglio 2009): 
          fino a 91/110: punti 1,40/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 
      Ai partecipanti al concorso per il Corpo del Genio della Marina
- specialita' infrastrutture - potra' essere attribuito un  punteggio
di merito aggiuntivo anche per i titoli di studio posseduti  indicati
all'art. 2, comma 2, lettere c),  n.  2)  e  3)  e  dichiarati  quali
requisito minimo di partecipazione. 
      Non formeranno oggetto di valutazione: 
        per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi  di  cui  al
presente bando, i titoli  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il  cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di  cui  al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c),  numero  3)  (laurea
magistrale con assorbimento del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione; 
        per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma  1,
lettera g) - idonei  non  vincitori  in  concorsi  per  la  nomina  a
sottotenente di  vascello  del  corrispondente  ruolo  normale  della
Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha  consentito
loro la partecipazione a tale concorso; 
      d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di  lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio:  massimo
punti 1/30 per ciascuna lingua.  Il  punteggio  massimo  attribuibile
alla valutazione  di  ciascuna  delle  quattro  componenti  accertate
(L/R/W/S) sara': 
        punti 0 per la valutazione 1; 
        punti 0,1 per la valutazione 2; 
        punti 0,15 per la valutazione 3; 
        punti 0,25 per la valutazione 4. 
      Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente  accertata)
saranno tra loro sommate  per  formare  il  punteggio  della  singola
lingua. 
        e) onorificenze  e  ricompense:  massimo  punti  2/30,  cosi'
ripartiti: 
        ordine militare d'Italia: 
          Cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
          Grande ufficiale: punti 1,75/30; 
          Commendatore: punti 1,5/30; 
          Ufficiale: punti 1,25/30; 
          Cavaliere: punti 1/30; 
        valor militare: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
          croce al valor militare: punti 0,5/30; 
        valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
Carabinieri: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
        merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
Carabinieri: 
          medaglia/croce d'oro: punti 2/30; 
          medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 
        ricompense: 
          encomio solenne: punti 1/30; 
          encomio semplice: punti 0,25/30. 
    4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto  nell'area
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a  tutti  gli
effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni  successivi  alla
pubblicazione,  i  candidati  potranno  presentare   alla   Direzione
generale per il personale militare richiesta di riesame del punteggio
attribuito,  mediante  messaggio  di   posta   elettronica   (PE)   -
utilizzando  esclusivamente  un  account  di  posta   elettronica   -
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account  di  PEC  -
all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it.  Tale  messaggio  dovra'
recare quale oggetto la dicitura "RS_MM_2023_2S".

Art. 11 Accertamenti psico-fisici

				Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona -  via  delle  Palombare  n.   3,
indicativamente nel mese di giugno 2022 (durata presunta giorni due).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti in servizio, all'atto della presentazione presso
il centro di selezione della  Marina  militare,  dovranno  presentare
copia  del  MSG/attestazione  dell'idoneita'  al  servizio   militare
incondizionato, in corso di validita', senza  alcuna  limitazione  di
impiego ne' alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni
o attivita'. 
    In relazione  al  requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
dell'art. 635 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  la
patologia che ha determinato la  permanente  non  idoneita'  in  modo
parziale al servizio militare incondizionato a seguito  di  ferite  o
lesioni dipendenti da causa di  servizio  non  costituisce  causa  di
esclusione. 
    3. I concorrenti non in servizio,  all'atto  della  presentazione
presso  il  Centro  di  selezione  della  Marina  militare,  dovranno
consegnare i  seguenti  documenti,  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla  legge,  rilasciati  in
data non anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto in  originale  e/o  esito  del
test TB-IGRA effettuati presso strutture sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN) rilasciati entro sei mesi la data fissata per gli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento; 
      c) referto dell'analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,  anti
HBc e anti HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ai soli fini dell'eventuale successivo  impiego,  referto  di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del  presente  bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione. 
    4. I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio,
dovranno consegnare i seguenti documenti, in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge,  salvo
diverse indicazioni: 
      ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data  non
anteriore a sei mesi da quella  di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari; 
      referto originale di test di gravidanza - mediante  analisi  su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore  a  cinque  giorni
precedenti la visita; 
    5. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge della  struttura  sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina  e  il  dosaggio  del
G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere  prodotto  dai  concorrenti
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 
    6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a. acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2, 3  e
4 del presente articolo, verificandone la validita'; 
      b. in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c)  e
d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato  accertato
anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  non  possono
essere sottoposte agli  accertamenti  psicofisici  e,  ai  sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate; 
      c. disporra' quindi per tutti i concorrenti, con l'eccezione di
quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera  b),  i
seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: 
        1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        2) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      d. disporra' inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli  in
servizio (per i quali sussiste la verifica periodica degli  stessi  a
cura del Servizio Sanitario giurisdizionalmente competente) e  quelli
per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) visita  medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che: 
          presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria, che per la loro sede o natura, siano deturpanti  o  lesivi
del decoro dell'uniforme o della dignita' della  condizione  militare
di cui al  regolamento  o  siano  possibile  indice  di  personalita'
abnorme  (che  verra'  valutata  nel  corso  della  prevista   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
          non sia in possesso dei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di  cui  all'art.
587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come sostituito dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  che  verranno
accertati con le modalita' previste  dalla  direttiva  tecnica  dello
Stato Maggiore della  difesa -  Ispettorato  generale  della  sanita'
militare edizione 2016, citata nelle premesse. I  predetti  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla massa metabolicamente attiva non sono  accertati  nei  confronti
del  personale  militare  in  servizio  in  possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare,  come  previsto  dall'art.  635,
comma 2 del Codice dell'Ordinamento militare, cosi'  come  modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
        8)  ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 
    7. Sulla scorta del vigente "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  della  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva rientranti nei  valori  limiti  previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
rilevati secondo le prescrizioni fissate con  la  direttiva  tecnica,
datata 9  febbraio  2016,  dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato  dall'art.  1,  comma  9,
lettera c) del decreto legislativo  n.  94  del  29  maggio  2017,  i
suddetti  parametri  fisici  non  saranno   oggetto   di   un   nuovo
accertamento nei confronti del  personale  militare  in  servizio  in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: funzionalita' visiva uguale o  superiore  a
16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile
con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola  miopia,  anche
in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie,  anche  in  un  solo
occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo  visivo  e  motilita'
oculare normali. Senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) apparato uditivo, nei  confronti  dei  soli  concorrenti  in
congedo:  la  funzionalita'  uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico  tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'   essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta  direttiva
tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. 
      La patologia che ha determinato la permanente non idoneita'  in
modo parziale al  servizio  militare  incondizionato,  a  seguito  di
ferite o lesioni dipendenti da causa  di  servizio,  non  costituisce
causa di esclusione. 
    8. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini  della  definizione
della  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  limitatamente  alla
carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito   sara'
aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio  AR  2;  apparati  vari  AV  2  (indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa. Altresi',
i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione,   All.   F);   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2  fermo  restando
gli specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90
e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale  4  giugno
2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal  presente
bando); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di  cheratotomia;  gli  esiti  di  laserterapia  correttiva  in
presenza di alterazioni  della  corioretina  o  di  evidenti  lesioni
corneali;  gli  esiti  di  trattamento   LASIK   e   gli   esiti   di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrita'
del fondo oculare; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
    9. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali  della  Marina  militare",  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina  militare",  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
      I concorrenti che all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova  visita,
la prevista idoneita'  psico-fisica  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'  comunicato  seduta  stante
agli interessati. 
    10. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.

Art. 12 Accertamento attitudinale

				Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Contestualmente agli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera  d),  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test,  questionari,  intervista  attitudinale  individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti  necessari
per un positivo inserimento nella  Forza  armata  e  nello  specifico
ruolo.  Tale  valutazione  si  articolera'  in  specifici  indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area "stile di pensiero"; 
      b) area "emozioni e relazioni"; 
      c) area "produttivita' e competenze gestionali"; 
      d) area "motivazionale". 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
      La commissione assegnera' il punteggio di livello finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare"; 
      b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare" con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 13 Prova orale

				Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova  orale  vertente,
per ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  sugli
argomenti  previsti  dai  programmi  riportati  nell'allegato  C   al
presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia  navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, indicativamente nei mesi  di  giugno  e
luglio 2023. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima
dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi  dell'art.  5,
comma 1 del presente bando contenente il punteggio  conseguito  nelle
prove scritte e nella valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se  la  media  dei  voti
conseguiti, sia nelle materie comuni per  tutti  i  Corpi/specialita'
(allegato C, Para 2, Parte I)  che,  nelle  materie  previste  per  i
singoli Corpi/specialita' (allegato C, Para 2,  Parte  II),  non  sia
inferiore a 18/30. 
    4. Il punteggio complessivo  della  prova  orale,  utile  per  la
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art.  14,
sara' ottenuto sommando la media dei voti  conseguiti  nelle  materie
comuni per tutti i Corpi/specialita' (allegato C, Para  2,  Parte  I)
moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei  voti  conseguiti
nelle materie previste per i singoli Corpi/specialita'  (allegato  C,
Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7. 
    5. L'esito delle prove orali sara' reso noto  ai  concorrenti  il
giorno stesso, al termine di ogni seduta, mediante  la  pubblicazione
di statini resi disponibili dalla commissione, contenenti i  punteggi
ottenuti nelle singole materie, la media che determina l'idoneita'  o
meno in base al precedente comma 3 e il punteggio  complessivo  della
prova orale ottenuto secondo quanto specificato nel precedente  comma
4. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1  sara'  formata,  a  cura  delle
commissioni esaminatrici  di  cui  all'art.  8  del  presente  bando,
tenendo conto  delle  riserve  e  preferenze  dei  posti  di  cui  ai
successivi commi 2, 3 e 4, secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti
dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a. il punteggio complessivo delle  prove  scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
      b.  l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
      c. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d. il  punteggio  complessivo  della  prova  orale  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 13, comma 4. 
      Nella graduatoria deve essere inoltre specificato il grado  del
concorrente e se titolare di riserva posti e in  possesso  di  titoli
preferenziali. 
    2. Nella graduatoria di merito di ciascun concorso la commissione
terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado,
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio  e  per  causa  di  servizio  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e  della
riserva  dei  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella  prevista  a  favore  della  categoria  dei  marescialli,  dei
sergenti e dei volontari in Servizio permanente. 
    3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi  dagli
appartenenti alle categorie di  riservatari  di  cui  sopra  potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti  idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di  merito  dello  stesso
concorso. 
    4. Nelle  graduatorie  di  merito  la  commissione  terra'  conto
altresi', a parita' di punteggio di merito, dell'ordine dei titoli di
preferenza previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e  dall'art.  73,  comma  14  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013,  n.  98,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato  nella
domanda di partecipazione o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva
allegata alla  medesima.  A  parita'  od  in  assenza  di  titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 3 i concorrenti che, per quanto indicato nei commi  precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n.  2,  b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la  Direzione
generale per  il  personale  militare  si  riserva  la  facolta',  in
relazione alle esigenze della Forza armata, di devolvere i posti  non
ricoperti a  uno  degli  altri  concorsi  sopra  citati,  secondo  la
relativa graduatoria di merito. 
    7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non  siano  presenti  ulteriori  idonei,  la  Direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 
    8. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti  decreti  dirigenziali/   interdirigenziali,   che   saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, essi saranno pubblicati,  a  puro  titolo  informativo,  nel
portale dei concorsi on-line.

Art. 15 Nomina

				Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialita'  con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei  decreti  di  nomina  che
saranno immediatamente esecutivi. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando scuole  della  Marina
militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera'
la revoca della nomina. 
    Il personale militare, gia' in servizio, sottoposto -  secondo  i
rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra',  all'atto  di
effettivo  incorporamento,   presentare   documentazione   attestante
l'assenso   al   proscioglimento   da   detti   obblighi   rilasciato
dall'Amministrazione di competenza. 
    Gli ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e  in
tale sede, dovranno presentare nelle modalita' previste dall'art. 11,
se non gia' prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di  cui
al gia' citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale  in
servizio permanente del ruolo speciale del  Corpo  per  il  quale  e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.  Allo  stesso
modo,  al  superamento  del  corso  applicativo  frequentato,   sara'
rideterminata  l'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di  cui   al
precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergesse, anche successivamente, la non  veridicita'  del  contenuto
della   dichiarazione,   il   dichiarante   decadra'   dai   benefici
eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per  il  personale  militare  procedera'  a
escludere in ogni momento dal concorso i  concorrenti  che  non  sono
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche'  dichiarare  i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale  in  servizio  permanente,
qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Art. 18 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 18 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza  ordinaria,
potra' anche essere frazionata  in  piu'  periodi,  di  cui  uno  non
superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente  non
sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta',
la  licenza  straordinaria  sara'  commutata  in  licenza   ordinaria
dell'anno in corso.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: 
        rpd@postacert.difesa.it,   come   reso    noto    sul    sito
istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 dicembre 2022  
 
                                     Il direttore generale: Vittiglio 
Il Comandante generale: Carlone

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