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- Atto numero 13E02152 del 24-05-2013
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi quaranta giovani al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (13E02152)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 24-05-2013
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi quaranta giovani al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (13E02152)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
- Data: 24-05-2013
- Scadenza: 24-06-2013
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'
equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il Personale Militare;
Visto l'art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16
gennaio 2013, ai sensi del quale -in via transitoria e sino al
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale, nonche' alla
definizione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
delle nuove strutture- il Direttore Generale per il Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento nell'anno 2013 di complessivi 40
(quaranta) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina
Militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle Capitanerie di Porto;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione generale per il Personale Militare ai principi di
carattere generale dettati dal citato codice dell'Amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale della Direzione
generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2012, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Pierluigi Cacioppo a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma
Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale o del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il numero di
posti di seguito indicati:
a) concorso per 30 (trenta) Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata ausiliari del ruolo normale, con riserva di 9 (nove) posti
a favore dei diplomati presso le Scuole Militari e dei figli di
militari deceduti in servizio;
b) concorso per 10 (dieci) Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata ausiliari del ruolo speciale, con riserva di 3 (tre) posti
a favore dei diplomati presso le Scuole Militari e dei figli di
militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei
ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di Porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione Difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Art. 2 Requisiti
Art. 2
Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al
limite di eta' sopraindicato;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a
m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso
maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso femminile;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), una
delle seguenti classi di laurea:
LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6
(biologia), LMG/01 (giurisprudenza), LM-18 (informatica), LM-23
(ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27
(ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica),
LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica), LM-33
(ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche), LM-60 (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione 80/M),
LM-74 (scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e tecnologie
per l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la
societa' dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione);
2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea
equipollenti secondo il precedente ordinamento; in tal caso i
concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione il
relativo documento di equipollenza.
Saranno altresi' ritenuti titoli di studio validi le lauree
magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione
al concorso:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
l) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in
Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per
aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina
Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi articoli 14 e 15
sono subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale dei
concorsi"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero
attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale dei concorsi i concorrenti
dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale
medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento, descritta alla voce "istruzioni" del portale dei
concorsi, con una delle seguenti modalita':
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se
minorenne deve essere intestata o utilizzata da un componente del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia
per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei ruoli (normale o speciale) di cui al precedente art.
1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_di_assenso.pdf,
ulteriore_titolo_di_studio.pdf,
diploma_abilitazione_professionale.jpeg, patente_nautica.jpeg, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale dei concorsi si
conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al
possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
10. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova
scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di
posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di
accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
Art. 6 Svolgimento del concorso e spese di viaggio
Art. 6
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
2. Ai sensi dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, compresi quelli
di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito di
cui all'art. 13 (presumibilmente entro il mese di ottobre 2013),
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. L'Amministrazione Militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.
Art. 7 Commissioni
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di
Porto, membri;
c) un Ufficiale Inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali Superiori medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
di settore.
Art. 8 Prova scritta
Art. 8
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che avra' luogo
presso il comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro,
sito in via della Marina 1 - 67127 Ancona, presumibilmente nella
prima decade del mese di luglio 2013. I giorni e l'ora di
convocazione saranno resi noti ai concorrenti, presumibilmente, a
partire dal 24 giugno 2013, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno, senza
attendere alcun preavviso, presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, potendo esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno
inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una penna
a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al
momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla. I quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari
tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di
svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina Militare di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 13.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla
sola prova scritta distinte per ruolo, al solo scopo di individuare i
concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, di cui
ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto, nei limiti
numerici appresso indicati:
per il ruolo normale: 120 concorrenti;
per il ruolo speciale: 40 concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 9 del
presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
7. Se necessario sara' possibile chiedere informazioni sull'esito
della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa -
Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail:
urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio
Concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo informativo,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.
8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di selezione di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.
Art. 9 Accertamenti psico-fisici
Art. 9
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, verranno effettuati
presso il Centro di Selezione della Marina Militare, via delle
Palombare, 3 - 67127 Ancona, presumibilmente nella seconda decade del
mese di settembre 2013, nel giorno e nell'ora indicati nella
comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 6. I concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo comma
2.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto in originale, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato
in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici, ovvero, copia autenticata del referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una
struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o
privata accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non
anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli
accertamenti psicofisici;
f) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita'
annuale con scadenza non prima del 31 dicembre 2013), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato, presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati, presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno, inoltre, produrre:
1) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
2) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
Tali documenti dovranno essere portati al seguito al momento
dell'inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente
comma 2, a eccezione di quelli di cui alle lettere a) e h),
comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o
i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in
copia conforme e, al termine degli accertamenti sanitari, verranno
restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli
accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del
concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di
gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal
presente articolo, la Direzione generale per il Personale Militare
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali, per
la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili
con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi)
ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello
riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di
sesso femminile (art. 587, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' verificata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali in Ferma Prefissata della
Marina Militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata dalla Direzione generale della Sanita' Militare in data 5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale
con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva
tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione generale della
Sanita' Militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e
integrazioni.
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14;
3) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
Ferma Prefissata della Marina Militare.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunichera' al concorrente l'esito degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina Militare", con l'indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina Militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
12. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.
Art. 10 Accertamenti attitudinali
Art. 10
Accertamenti attitudinali
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di Ufficiale in Ferma Prefissata del Corpo delle Capitanerie
di Porto. Tale valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate
nelle apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con
riferimento alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del
personale della Marina Militare", entrambe emanate dall'Ispettorato
delle Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori
attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale:-bisogni e aspettative all'assunzione di
ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi
una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti
attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur
non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile
di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
3. La commissione comunichera' a ciascun concorrente l'esito
degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina Militare";
"inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina Militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
4. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.
Art. 11 Prove di efficienza fisica
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di
precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della commissione, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.
Art. 12 Titoli di merito
Art. 12
Titoli di merito
1. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai
concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8 punti come di
seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110
e lode: 2 punti;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1 punto;
3) per laurea: 0,75 punti;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2 punti cosi' ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2 punti;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1 punto;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3 punti, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: 1 punto;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella
Marina Militare: 0,50 punti;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra
Forza Armata o Corpo Armato dello Stato: 0,25 punti;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario
non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: 0,15 punti;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: 0,10 punti;
d) altri titoli: fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2
punti;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti;
3) per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione: 1 punto;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: 0,25 punti;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame
finale: 0,15 punti;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti;
7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di
Allievi Ufficiali di Complemento delle Forze Armate o Corpi Armati
dello Stato: 0,25 punti;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di
elicottero: 2 punti;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): 0,25 punti. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia
possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2 punti.
I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), 3) e 4) sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del
presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal
precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda
on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nell'art. 4 comma 4 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.
Art. 13 Graduatorie di merito
Art. 13
Graduatorie di merito
1. La commissione di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera
a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito espresse in
centesimi:
a) per l'ammissione al 13° corso AUFP, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) per l'ammissione al 13° corso AUFP, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito di cui al precedente art. 12.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presento
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza,
sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il Personale Militare con distinti decreti
interdirigenziali e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
www.persomil.difesa.it.
Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il Personale Militare a convocare per la
frequenza del corso i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1
del presente decreto.
4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento a quelli
disponibili per il ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste, presumibilmente da ottobre 2013 , alla Direzione generale
per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico (tel.
06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 14 Svolgimento del corso
Art. 14
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata
di circa dodici settimane, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi per assumere servizio
presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - Ufficio
Concorsi - viale Italia 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il
Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione che in
nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima
settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme.
4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita'
di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati
dall'Accademia Navale.
5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il Personale Militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina
Militare ausiliari del ruolo normale o speciale del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
Allo scopo l'Accademia Navale, al termine della prima decade di
corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dal
ruolo dei Volontari di Truppa delle altre Forze Armate, se non
conseguono la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale o del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto della Marina Militare, rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
6. Durante la frequenza del corso AUFP e durante l'espletamento
del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il Personale Militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della Guardia Forestale, nel Corpo della Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in
altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale senza
partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il transito nel
servizio permanente.
7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il Personale Militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali
dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione se provenienti dagli Ufficiali, dai
Sottufficiali, dai Graduati e dai militari di Truppa.
Art. 15 Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata
Art. 15
Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata
1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
b) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia Navale.
3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il Personale Militare.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia Navale, della durata e con le modalita' che saranno
stabilite dall'Ispettorato delle Scuole della Marina.
5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il Personale Militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il Personale Militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore della Marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
7. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione generale per il Personale Militare,
competente a esprimere giudizio sull'avanzamento, su proposta dei
superiori gerarchici.
8. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
Art. 16 Accertamento dei requisiti
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il Personale
Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia Navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina Militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
Art. 17 Esclusioni
Art. 17
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali
in Ferma Prefissata della Marina Militare saranno esclusi con
provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione generale per il Personale Militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se
il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter
selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 18 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
Art. 18
Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
1. I Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2013
Il Comandante generale
del Corpo della Capitaneria di Porto
Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo
Il direttore generale
per il personale minlitare
Gen. C.A. Francesco Tarricone
Allegato 1
Allegato A
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Allegato 2
Allegato B
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Allegato 3
Allegato C
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Allegato 4
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato E
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