MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi quaranta giovani al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (13E02152)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 24-05-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi quaranta giovani al 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (13E02152)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 24-05-2013
  • Scadenza: 24-06-2013

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' Militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  concernente  l'
equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  e   il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2013  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto l'art. 40, comma 2 del  predetto  decreto  ministeriale  16
gennaio 2013, ai sensi del  quale  -in  via  transitoria  e  sino  al
conferimento degli incarichi di livello  dirigenziale,  nonche'  alla
definizione delle risorse umane e strumentali  per  il  funzionamento
delle  nuove  strutture-  il  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione; 
    Ravvisata la necessita' di indire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami,  per  il  reclutamento  nell'anno  2013  di   complessivi   40
(quaranta)  Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  della   Marina
Militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del  Corpo
delle Capitanerie di Porto; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative  dell'Amministrazione  Difesa,  il   reclutamento   del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi  previsti  dal  decreto   legislativo   7   marzo   2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'Amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  della  Direzione
generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)
Pierluigi Cacioppo a Comandante Generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al 13°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
(AUFP) per  il  conseguimento  della  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma
Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale o  del
ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il numero di
posti di seguito indicati: 
      a)  concorso  per  30  (trenta)  Allievi  Ufficiali  in   Ferma
Prefissata ausiliari del ruolo normale, con riserva di 9 (nove) posti
a favore dei diplomati presso le  Scuole  Militari  e  dei  figli  di
militari deceduti in servizio; 
      b)  concorso  per  10  (dieci)  Allievi  Ufficiali   in   Ferma
Prefissata ausiliari del ruolo speciale, con riserva di 3 (tre) posti
a favore dei diplomati presso le  Scuole  Militari  e  dei  figli  di
militari deceduti in servizio. 
    In  ciascuno   dei   suddetti   concorsi,   i   posti   riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  riservatari  idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza  dei
ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di Porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione  Difesa  si  riserva  altresi'  la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,            www.marina.difesa.it             e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti

				Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e non hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di  partecipazione.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  non  si  applicano  al
limite di eta' sopraindicato; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a
m. 1,65 e non  superiore  a  m.  1,95  per  i  concorrenti  di  sesso
maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a  m.  1,95  per  i
concorrenti di sesso femminile; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  una
delle seguenti classi di laurea: 
          LM-4 (architettura e ingegneria  edile-architettura),  LM-6
(biologia),  LMG/01  (giurisprudenza),  LM-18  (informatica),   LM-23
(ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27
(ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica),
LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica),  LM-33
(ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35  (ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche),  LM-60  (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della  navigazione  80/M),
LM-74 (scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze e  tecnologie
per l'ambiente e il territorio), LM-91  (tecniche  e  metodi  per  la
societa' dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione); 
        2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale per l'ammissione ai corsi universitari. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato dal decreto  ministeriale  9  luglio  2009.
Inoltre, saranno  considerati  validi  eventuali  diplomi  di  laurea
equipollenti  secondo  il  precedente  ordinamento;  in  tal  caso  i
concorrenti dovranno  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  il
relativo documento di equipollenza. 
    Saranno altresi' ritenuti  titoli  di  studio  validi  le  lauree
magistrali e i diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero e riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.  A  tal
fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda  di  partecipazione
al concorso: 
      per la laurea magistrale,  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca; 
      per i diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di  equipollenza  rilasciata  da  un  Ufficio  scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
        l) non sono gia' in servizio  quali  Ufficiali  Ausiliari  in
Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per
aver  completato  la  ferma  come  Ufficiali   Ausiliari   in   Ferma
Prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata  della  Marina
Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le  modalita'  indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi articoli 14  e  15
sono  subordinate  all'accertamento   d'ufficio,   anche   successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della  Difesa  (da  ora  in  poi  "portale  dei
concorsi"), raggiungibile attraverso il sito internet  www.difesa.it,
area  siti  di  interesse,  link  concorsi  on-line  Difesa,   ovvero
attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il Personale Militare o da Ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. Per poter accedere  al  portale  dei  concorsi  i  concorrenti
dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  sul  portale
medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento, descritta alla  voce  "istruzioni"  del  portale  dei
concorsi, con una delle seguenti modalita': 
      a. fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile intestata  ovvero  utilizzata  dal  concorrente  -se
minorenne deve essere intestata o utilizzata  da  un  componente  del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b.  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c. mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa  copia
per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei ruoli (normale o speciale) di cui al precedente art.
1, comma 1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre  la  copia  per  immagini  (file
formato  PDF  o  JPEG  con  dimensione   massima   di   3   Mb)   dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare  alla
domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a  tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute           (ad           es.:           atto_di_assenso.pdf,
ulteriore_titolo_di_studio.pdf,
diploma_abilitazione_professionale.jpeg, patente_nautica.jpeg, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di  esibirlo,  all'occorrenza,  all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio della domanda tramite  il  portale  dei  concorsi  si
conclude la procedura di presentazione della  stessa  e  i  dati  sui
quali l'Amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli  relativi  al
possesso di titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che  venga  a  verificarsi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della  prova
scritta, calendari di svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale relative al  medesimo.  Della  presenza  di  tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di
posta  elettronica,  inviato  all'indirizzo  fornito   in   fase   di
accreditamento,  ovvero  con  sms.  Le  comunicazioni  di   carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi       di       posta       elettronica        all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato.

Art. 6 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 6 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2. Ai sensi dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 i concorrenti, compresi  quelli
di sesso femminile che si  siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito di
cui all'art. 13 (presumibilmente entro  il  mese  di  ottobre  2013),
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1 del presente articolo. 
    3.  L'Amministrazione  Militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono  gia'  alle  armi  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente; 
      b) due Ufficiali  Superiori  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto, membri; 
      c) un Ufficiale Inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  Medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio, membro; 
      c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
di settore.

Art. 8 Prova scritta

				Art. 8 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che  avra'  luogo
presso il comprensorio della Marina Militare  di  Piano  S.  Lazzaro,
sito in via della Marina 1  -  67127  Ancona,  presumibilmente  nella
prima  decade  del  mese  di  luglio  2013.  I  giorni  e  l'ora   di
convocazione saranno resi noti  ai  concorrenti,  presumibilmente,  a
partire dal  24  giugno  2013,  mediante  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara' inoltre consultabile  nei  siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti che presentano la domanda  di  partecipazione  e
che non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno,  senza
attendere alcun preavviso, presentarsi nel  giorno  previsto,  almeno
un'ora prima di  quella  di  inizio  della  prova,  potendo  esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della  domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente  medesimo  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente  decreto;  dovranno
inoltre avere al seguito  carta  d'identita'  o  altro  documento  di
riconoscimento    in    corso    di    validita',    rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una  penna
a sfera a  inchiostro  indelebile  nero.  I  concorrenti  assenti  al
momento dell'inizio della prova saranno esclusi  dal  concorso  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    3. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla. I  quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare  vari
tipi di capacita' intellettive  e  di  ragionamento  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima  dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art.  7,
comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di
svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima. 
    4.  I  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nella  prova,  che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina  Militare  di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 13. 
    5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per ruolo, al solo scopo di individuare i
concorrenti  che   saranno   ammessi   ai   successivi   accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, di cui
ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente  decreto,  nei  limiti
numerici appresso indicati: 
      per il ruolo normale: 120 concorrenti; 
      per il ruolo speciale: 40 concorrenti. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    6. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione agli accertamenti di  cui  al  successivo  art.  9  del
presente decreto, saranno resi noti  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara' inoltre consultabile  nei  siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. 
    7. Se necessario sara' possibile chiedere informazioni sull'esito
della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a
quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa -
Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il  Pubblico  (tel.:   06/517051012;   fax:   06/517052779;   e-mail:
urp@persomil.difesa.it)  ovvero  all'Accademia   Navale   -   Ufficio
Concorsi (tel. 0586/238531). L'elenco dei non ammessi  ai  successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo  informativo,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 
    8. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione della prova  di  selezione  di  tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.

Art. 9 Accertamenti psico-fisici

				Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, verranno effettuati
presso il Centro  di  Selezione  della  Marina  Militare,  via  delle
Palombare, 3 - 67127 Ancona, presumibilmente nella seconda decade del
mese  di  settembre  2013,  nel  giorno  e  nell'ora  indicati  nella
comunicazione di cui al precedente art. 8,  comma  6.  I  concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo  comma
2. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione sanitaria: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni  con  relativo  referto  in  originale,  effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o  private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),  e  rilasciato
in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici, ovvero, copia autenticata del referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali  di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai
tre mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      c) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai
tre mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e  anti
HCV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia  conforme  del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione  di  un  precedente  concorso  presso  una
struttura sanitaria militare; 
      d) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  B
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico  di  fiducia  e  controfirmato  dall'interessato,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore  ai  sei
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      e) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il  SSN,  attestante  l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psicofisici; 
      f) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita'
annuale con scadenza non prima del 31 dicembre 2013),  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN  che
esercitano in tali ambiti in  qualita'  di  medici  specializzati  in
medicina dello sport; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine)  effettuato,  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati, presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno, inoltre, produrre: 
        1) certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; 
        2) referto di analisi di laboratorio concernente il  dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con
metodo  quantitativo  ed  effettuato   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. 
    Tali documenti dovranno essere  portati  al  seguito  al  momento
dell'inizio del corso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di cui al  precedente
comma 2, a  eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettere  a)  e  h),
comportera'   l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o
i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale  o  in
copia conforme e, al termine degli  accertamenti  sanitari,  verranno
restituite  solo  le  immagini   radiografiche.   Inoltre,   se   gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  2  sono  svolti  presso
strutture  sanitarie  accreditate  con  il  SSN,   sara'   cura   del
concorrente  produrre  anche  attestazione,   in   originale,   della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  Personale  Militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
concorso  per  l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
      c)  disporra'  quindi  per  tutti  i  concorrenti  il  seguente
protocollo diagnostico: 
        1) visita cardiologica, ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9) visita  medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali,  per
la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili
con  l'uniforme  di  servizio  estiva  le  cui  caratteristiche  sono
visualizzabili nel sito  www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi)
ovvero, se posti nelle zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per
contenuto, di discredito  alle  Istituzioni  o  possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        10)   ogni   ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui  all'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  secondo   il   modello
riportato  nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m.  1,95,  per  i  concorrenti  di  sesso  maschile;  non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95, per i  concorrenti  di
sesso femminile (art. 587,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento. 
    c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  verificata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
    d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita  la  mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    a) Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
    1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  dalla  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al  servizio  militare,
emanata dalla Direzione generale della Sanita'  Militare  in  data  5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni; 
    2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo  somato-funzionale
con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati in base  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione  generale  della
Sanita' Militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e
integrazioni. 
    b) Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
    1) abuso  sistematico  di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
    2) malattie o lesioni acute per  le  quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14; 
    3) malformazioni  e  infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  Ufficiale  in
Ferma Prefissata della Marina Militare. 
    9. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. La commissione  comunichera'  al  concorrente  l'esito  degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente  uno
dei seguenti giudizi: 
    a) "idoneo quale Allievo  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare", con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo quale Allievo Ufficiale in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
    12.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla  data   di
conclusione degli accertamenti psico-fisici di tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.

Art. 10 Accertamenti attitudinali

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera  c)  agli  accertamenti   attitudinali,   consistenti   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente  il  possesso   dei   requisiti   necessari   per   il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di Ufficiale in Ferma Prefissata del Corpo delle Capitanerie
di Porto. Tale valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate
nelle apposite  "Norme  per  gli  accertamenti  attitudinali"  e  con
riferimento  alla  direttiva  tecnica   "Profili   attitudinali   del
personale della Marina Militare", entrambe  emanate  dall'Ispettorato
delle   Scuole   della   Marina   Militare   e    vigenti    all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle  seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise  negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      a)  area  stile  di  pensiero:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area  produttivita'  e  competenze  gestionali:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d) area motivazionale:-bisogni e aspettative all'assunzione  di
ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei  punteggi  assegnati   in   sede   di   intervista   attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli  elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti  valutativi  (non  quindi
una  mera  media   aritmetica).   Al   termine   degli   accertamenti
attitudinali la  commissione  esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun
candidato, un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure,  pur
non sussistendo tale condizione, se il solo punteggio dell'area stile
di pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    3. La commissione  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
degli   accertamenti   attitudinali,   sottoponendogli   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale  Allievo  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare"; 
      "inidoneo quale Allievo Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    4.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.

Art. 11 Prove di efficienza fisica

				Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  di   cui   al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso  il  Centro  di
Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove, consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 
        1) addominali; 
        2) corsa piana di metri 1000. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica,  di  esiti   di
precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si  verifichi  durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati  nell'allegato  E,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e  nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera  b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato  per  iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione,  e'   definitivo.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione delle prove di efficienza fisica di tutti i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali al Comando dell'Accademia Navale.

Art. 12 Titoli di merito

				Art. 12 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo di 8 punti  come  di
seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un  massimo  di  2  punti,  cosi'
ripartiti: 
        1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e  110/110
e lode: 2 punti; 
        2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1 punto; 
        3) per laurea: 0,75 punti; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2 punti cosi' ripartiti: 
        1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2 punti; 
        2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1 punto; 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: 1 punto; 
        2) per ogni semestre  di  servizio  comunque  prestato  nella
Marina Militare: 0,50 punti; 
        3) per ogni semestre di servizio comunque prestato  in  altra
Forza Armata o Corpo Armato dello Stato: 0,25 punti; 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: 0,15 punti; 
        5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze  di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: 0,10 punti; 
      d) altri titoli: fino a un massimo di 3 punti, cosi' ripartiti: 
        1) per ogni specializzazione  a  carattere  universitario:  2
punti; 
        2) per ogni dottorato di ricerca: 2 punti; 
        3)  per  il  diploma  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione: 1 punto; 
        4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo la
laurea: 0,25 punti; 
        5) per  ciascun  corso  in  informatica  concluso  con  esame
finale: 0,15 punti; 
        6) per il possesso della patente nautica: 0,15 punti; 
        7) per ogni idoneita' conseguita in  pubblico  concorso,  per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per  il  reclutamento  di
Allievi Ufficiali di Complemento delle Forze Armate  o  Corpi  Armati
dello Stato: 0,25 punti; 
        8) per il brevetto di pilota commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: 2 punti; 
        9)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda): 0,25  punti.  Per  quelle  prodotte  in  collaborazione  la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2 punti. 
    I punti di cui alla lettera d)  numeri  1),  2),  3)  e  4)  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7),  8)  e
9) sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal
precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nell'art. 4 comma 4 del presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.

Art. 13 Graduatorie di merito

				Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7  comma  1,  lettera
a), al termine della valutazione dei titoli  di  merito,  provvedera'
alla formulazione di  distinte  graduatorie  di  merito  espresse  in
centesimi: 
      a) per l'ammissione al 13°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      b) per l'ammissione al 13°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei  punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: 
      a) il punteggio riportato nella prova scritta; 
      b) il punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al precedente art. 12. 
    2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  1  del  presento
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o  in  assenza  di  titoli  di  preferenza,
sempre a parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale   per   il   Personale   Militare   con   distinti   decreti
interdirigenziali e pubblicate nel Giornale Ufficiale  della  Difesa.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª
serie speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel  Foglio  d'Ordini
della   Marina   e,   a   puro   titolo   informativo,    nel    sito
www.persomil.difesa.it. 
    Il  Comando  dell'Accademia  Navale   sara'   autorizzato   dalla
Direzione generale per il  Personale  Militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso i vincitori del concorso. 
    Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi,  il  Comando  dell'Accademia  Navale  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso,  ferme  restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente  art.  1
del presente decreto. 
    4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo  delle
Capitanerie di Porto, eventualmente non ricoperti  per  insufficienza
di concorrenti idonei, potranno essere portati in  aumento  a  quelli
disponibili per il ruolo speciale e viceversa. 
    5. Le graduatorie  definitive  degli  ammessi  al  corso  saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno  per  il  ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel Foglio d'Ordini
della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste, presumibilmente da ottobre 2013 , alla  Direzione  generale
per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico  (tel.
06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 14 Svolgimento del corso

				Art. 14 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso,  della  durata
di circa dodici settimane,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi  per  assumere  servizio
presso l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al Comando  dell'Accademia  Navale  -  Ufficio
Concorsi - viale Italia 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222),  il
Comando medesimo,  riconosciuta  la  validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione  che  in
nessun caso potra' essere successiva  alla  conclusione  della  prima
settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. 
    4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo  speciale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto.  Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e, in qualita'
di  Allievi,  saranno  assoggettati  alle  leggi  e  ai   regolamenti
militari.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati  rinunciatari  all'ammissione   al   corso   e   rinviati
dall'Accademia Navale. 
    5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il Personale Militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in  Ferma  Prefissata  della  Marina
Militare ausiliari del ruolo  normale  o  speciale  del  Corpo  delle
Capitanerie di Porto. 
    Allo scopo l'Accademia Navale, al termine della prima  decade  di
corso, fornira' alle competenti Divisioni  della  Direzione  generale
per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e  dal
ruolo dei Volontari di  Truppa  delle  altre  Forze  Armate,  se  non
conseguono la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario  del
ruolo normale o del ruolo speciale del  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto  della  Marina  Militare,  rientreranno  nella   categoria   di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    6. Durante la frequenza del corso AUFP e  durante  l'espletamento
del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi  dalla
Direzione generale per  il  Personale  Militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze Armate o Corpi Armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della Guardia Forestale,  nel  Corpo  della  Polizia
Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  ovvero  in
altre  Pubbliche  Amministrazioni,  solo  nei   casi   di   immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo  indeterminato  o  di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della  quale  senza
partecipazione a ulteriore concorso  sia  previsto  il  transito  nel
servizio permanente. 
    7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il Personale Militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  Ufficiali
dell'Accademia  Navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto  dell'ammissione  se  provenienti   dagli   Ufficiali,   dai
Sottufficiali, dai Graduati e dai militari di Truppa.

Art. 15 Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata

				Art. 15 
 
 
               Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 
 
 
    1. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      b) Guardiamarina  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata  dal  decreto  di  nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del  punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine  del  corso
di formazione. La predetta media, che sara'  espressa  in  centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia Navale. 
    3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il Personale Militare. 
    4. Dopo la nomina gli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento,  presso
l'Accademia Navale, della durata  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dall'Ispettorato delle Scuole della Marina. 
    5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il Personale Militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    6. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il Personale Militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    7. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato  dalla  Direzione  generale  per  il   Personale   Militare,
competente a esprimere giudizio  sull'avanzamento,  su  proposta  dei
superiori gerarchici. 
    8. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  Personale
Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti dal Comando dell'Accademia Navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  Militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato
dello Stato.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso  Allievi  Ufficiali
in  Ferma  Prefissata  della  Marina  Militare  saranno  esclusi  con
provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere  con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,   i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra'  dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata,  se
il difetto dei prescritti requisiti viene  accertato  durante  l'iter
selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

Art. 18 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

				Art. 18 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
 
    1. I Guardiamarina  in  Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto  sono  valutati  per
l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore   dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai
soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 aprile 2013  
 
                                        Il Comandante generale        
                                del Corpo della Capitaneria di Porto  
                                Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi Cacioppo 
   Il direttore generale 
  per il personale minlitare 
Gen. C.A. Francesco Tarricone

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