COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2015. (15E02324)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 05-06-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2015. (15E02324)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 05-06-2015
  • Scadenza: 06-07-2015

Art. 1 Posti a concorso

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1967,  n.  429,  e  successive  modificazioni,   recante   "Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari  di
truppa della Guardia di finanza"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di Polizia"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'ordinamento
militare"; 
    Vista la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011,  n.  107,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  a
sostegno dei processi di pace e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970  (2011)  e  1973
(2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.
Misure urgenti antipirateria"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "Modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo  del
"ruolo speciale" della Guardia di finanza per l'anno 2015. Dei  posti
disponibili: 
      a) 1 (uno) e' destinato agli ufficiali in ferma prefissata  che
abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel
Corpo della guardia di finanza; 
      b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo  che
siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado, che consenta  l'iscrizione  a  corsi  di  laurea  previsti  da
universita' statali, e che,  alla  data  di  indizione  del  presente
bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante; 
      c) 6 (sei) posti sono destinati agli altri ispettori del  Corpo
che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, che consenta  l'iscrizione  a  corsi  di  laurea  previsti  da
universita' statali, e che, al 1° gennaio 2015, abbiano almeno  sette
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto legislativo; 
      d) 1 (uno) e' destinato  ai  militari  del  Corpo  in  servizio
permanente che siano in possesso di un diploma di  laurea  ovvero  di
una laurea specialistica o magistrale,  o  titolo  equipollente,  tra
quelli previsti dalla tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29
ottobre 2001. 
    2. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una  sola
delle categorie di posti di cui al comma 1. 
    3. Al concorso  non  puo'  partecipare  il  personale  del  ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di  specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale. 
    4.  I  militari  del  Corpo  in  servizio  che,  nel  periodo  di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 18
e 19, risultino impiegati in missione internazionale all'estero  sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile  successivo  a  quello  di
rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art.
2. 
    Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso  con  un
punteggio finale di merito superiore a quello  riportato  dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato,  sono  avviati  al
relativo corso di formazione, in  esito  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare eventuale, per  i  soli  candidati  ai
posti di cui al comma 1, lettere b), c) e d); 
      b) una prova scritta; 
      c)  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  per  i  soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo; 
      d)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale  in
servizio permanente effettivo. 
      e) una prova orale; 
      f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      g) una prova facoltativa di informatica; 
      h) la valutazione dei titoli; 
      i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti
di cui al comma 1, lettera a). 
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) per il posto di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  gli
ufficiali in ferma prefissata che: 
        1)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di  partecipazione  al  concorso  abbiano
prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia  di  finanza
per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
        2) alla data del 1° gennaio 2015,  non  abbiano  superato  il
trentaquattresimo  anno  di  eta'  e,  quindi,  siano  nati  in  data
successiva al 1° gennaio 1981 (compreso); 
        3) siano in possesso di  un  diploma  di  laurea,  ovvero  di
laurea  specialistica  o  magistrale  o  titolo   equipollente   (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I  livello"),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto  ministeriale
29 ottobre 2001; 
        4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo: 
          - abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria.  L'accertamento  di  tale   requisito   viene   effettuato
d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 
          - non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
          - non siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato. 
    I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti
fino alla data di inizio del corso di formazione; 
      b) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di  servizio
effettivo, che, alla data di indizione del presente bando,  rivestano
il grado di maresciallo aiutante o che,  alla  data  del  1°  gennaio
2015,  abbiano  almeno  sette  anni  di  anzianita'  nel   ruolo   di
provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero  tre  anni  di
anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi  dell'art.
35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che: 
        1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015,  compiuto  il  34°
anno di eta' e non superato il 42°,  cioe'  siano  nati  nel  periodo
compreso tra il 1° gennaio  1973  ed  il  1°  gennaio  1981,  estremi
inclusi; 
        2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di  laurea  previsti
da universita' statali; 
        3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        4) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
        5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti fino  alla  data  dell'inizio  del  corso  di
formazione; 
      c) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  i
militari del Corpo in servizio permanente, in posizione  di  servizio
effettivo, che: 
        1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015,  compiuto  il  34°
anno di eta' e non superato il 42°,  cioe'  siano  nati  nel  periodo
compreso tra il 1° gennaio  1973  ed  il  1°  gennaio  1981,  estremi
inclusi; 
        2) siano in possesso di  un  diploma  di  laurea,  ovvero  di
laurea  specialistica  o  magistrale  o  titolo   equipollente   (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I  livello"),
tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto  ministeriale
29 ottobre 2001; 
        3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        4)  non  siano  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
        5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti  fino  alla  data  di  inizio  del  corso  di
formazione. 
    2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 1), e' espresso sulla base dei  requisiti  fisici,  morali,  di
carattere,  intellettuali,  culturali  e  professionali,   dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti  ad  esprimersi
sono: 
      a) per gli ufficiali in ferma prefissata cancellati dal  ruolo,
il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in
forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      b)  per  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in  congedo  il
Comandante Regionale  territorialmente  competente  in  relazione  al
luogo di residenza.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. 
    2. Al termine della procedura di compilazione: 
      a) i militari del Corpo in servizio devono stampare  l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al reparto dal quale  direttamente  dipendono  per
l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la  domanda
dovra' essere presentata direttamente  dall'interessato  al  Quartier
Generale per l'assunzione a protocollo); 
      b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure  inviarla
a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui  al  comma
1. 
    3. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    4.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,  entro
il termine  suindicato.  A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se: 
      a) spedite oltre il termine di cui al comma 1; 
      b) pur inoltrate nel suddetto  termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando. 
    7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    8. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    9. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art.  4,  sono  restituite
agli interessati  per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal  momento  della  restituzione
dell'istanza. 
    10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono: 
      a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2,  per  i  militari  del
Corpo in servizio; 
      b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate. 
    12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    13. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo
di nascita; 
      b) il reparto cui e' in forza, ovvero, se  ufficiale  in  ferma
prefissata in congedo, l'ultimo Reparto  dove  ha  prestato  servizio
nonche' la residenza, l'indirizzo  proprio  completo  del  numero  di
codice di avviamento  postale  e,  dove  possibile,  di  un  recapito
telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; 
      c) la categoria di posti per la quale concorre; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      e) di non essere  stato  dimesso  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato,  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il numero degli eventuali figli a carico; 
      h) l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge
- devono essere allegate alla domanda di partecipazione; 
      i) di rivestire eventualmente lo status di vittima del  dovere,
del servizio, della criminalita' organizzata o del terrorismo; 
      l) di  essere  a  conoscenza  che,  al  termine  del  corso  di
formazione, puo' essere  destinato  a  qualsiasi  sede  di  servizio,
determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione; 
      m)  se  ufficiale  in  ferma  prefissata  in   congedo   ovvero
cancellato dal ruolo: 
        1) di non essere stato destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
        2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere
richiamato in servizio per l'intera durata del corso di formazione; 
      n) se militare del Corpo in servizio permanente: 
        1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
        2)  di  non  aver  rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
        3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica  finale
non inferiore a "superiore alla media" o equivalente; 
        4) di non  essere  in  possesso,  se  appartenente  al  ruolo
ispettori, di specializzazione o abilitazione del  servizio  aereo  o
del servizio navale; 
      o)   di   essere/non   essere   impiegato   in   una   missione
internazionale all'estero. 
    2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a  conoscenza  delle  disposizioni  del  bando  di  concorso  e,   in
particolare, degli articoli 11, 12, 14,  22  e  23  concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova   preliminare
(eventualmente prevista) e  della  prova  scritta,  le  modalita'  di
notifica  dei  relativi  esiti  e  di  convocazione  per   le   prove
successive, la valutazione dei titoli  e  le  modalita'  di  notifica
delle graduatorie finali di merito. 
    3. Il candidato, infine, nella domanda puo' richiedere di  essere
sottoposto alle seguenti prove facoltative: 
      a) prova di conoscenza di una lingua straniera  scelta  tra  le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    5. Eventuali trasferimenti della sede di  servizio,  ovvero,  per
gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di
residenza, che  dovessero  verificarsi  durante  lo  svolgimento  del
concorso devono essere  segnalati  dal  concorrente  direttamente  al
Centro di Reclutamento.

Art. 5 Istruttoria della domanda

				Art. 5 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
 
    1. Il reparto che, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  riceve  la
domanda di partecipazione al concorso vi appone,  immediatamente,  la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 
    2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per  la  presentazione
delle stesse al: 
      a) Comando Regionale, relativamente al personale  in  forza  ai
reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla sede; 
      b) Quartier Generale, relativamente al personale  in  forza  al
Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico; 
      c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli  Istituti  di
Istruzione, relativamente al personale in forza  all'Ispettorato  per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
      d)  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo   dei   Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei  Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
      e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  Navale  o  Reparto
Tecnico  Logistico  Amministrativo  Aereo,  secondo  il  comparto  di
appartenenza,  relativamente  al  personale  in  forza   al   Comando
Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 
    Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti  dipendenti
dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai
punti 3), 4) e 5), per il tramite dei predetti Comandi. 
    3. I reparti di cui  al  comma  2  devono,  altresi',  comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento: 
      a) eventuali situazioni che possano comportare  la  perdita  di
uno dei  prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
      b) i nominativi dei militari del Corpo che,  concorso  durante,
siano  inviati  in  missione  internazionale  all'estero  ovvero   vi
facciano rientro.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere  ai  competenti  reparti
del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati  risultati
idonei alla prova scritta: 
      a) originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione
matricola  -  e  della  cartella   personale   della   documentazione
caratteristica, aggiornati alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di partecipazione; 
      c) una dichiarazione di completezza dei  documenti  matricolari
che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. Inoltre, il Centro di Reclutamento provvede  a  richiedere  la
seguente documentazione relativa agli ufficiali in ferma  prefissata,
in congedo ovvero cancellati dal relativo ruolo,  idonei  alla  prova
scritta: 
      a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2; 
      b) il libretto personale e lo  stato  di  servizio,  aggiornati
alla data di conclusione  della  ferma  prefissata,  corredati  dalla
dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera b); 
      c) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso,  da  nominare  con
successiva determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza, e' presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per  la  visita  medica  preliminare  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  costituita  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per la visita  medica  di  revisione  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  giudicati  non  idonei  alla  visita
medica preliminare,  composta  da  due  ufficiali  della  Guardia  di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a  parita'  di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
      e) sottocommissione per la visita  medica  di  controllo  degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
      a) qualificati conoscitori della lingua stessa; 
      b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, di  grado  non  inferiore  a  capitano,  ad  eccezione  degli
ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    4. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 
    5. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    6. Prima dello svolgimento delle selezioni,  le  sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di Reclutamento.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti previsti all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta
di  identita'  in  corso  di  validita'  oppure   un   documento   di
riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.

Art. 11 Prova preliminare

				Art. 11 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 21  e  22  luglio
2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,  via
delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 9 luglio 2015 mediante  avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del
Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni  con  il  Pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati: 
      a) il mancato svolgimento  della  prova,  qualora  in  base  al
numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla; 
      b) variazioni del periodo e della  sede  di  svolgimento  della
stessa. 
    5. I concorrenti, che non si presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    7. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    8. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    9.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri  cui  attenersi  per  la
predisposizione e la correzione degli stessi. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nelle prime: 
      a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b); 
      b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c); 
      c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima  posizione
utile delle rispettive graduatorie. 
    I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo a  quello  di  svolgimento  dell'ultima
tornata della predetta prova, mediante avviso  disponibile  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, sulla  rete  intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b)  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Prova scritta

				Art. 12 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art. 11, se effettuata, nonche' i candidati per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova  scritta  che  avra'
luogo il giorno 3 settembre 2015, alle ore 08:00, presso il Centro di
Reclutamento. 
    Tale prova ha la durata di sei ore e consiste  nello  svolgimento
di  un  elaborato,  unico  per  tutti  gli  aspiranti,  su  argomenti
ricompresi nelle materie oggetto della prova orale. 
    2. Eventuali variazioni della data o della  sede  di  svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi  di  cui  all'art.
11, commi 3 e 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti.

Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

				Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.

Art. 14 Revisione della prova scritta

				Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il 18 settembre 2015  con  avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni  con  il  Pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati  con  un  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni  di
sabato e domenica) a quello di cui al comma 5: 
      a)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 15, se ufficiali in ferma prefissata  in
congedo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 18, in tutti gli altri  casi  sopra  non
disciplinati. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto  al  comma  6,  gli  aspiranti  devono  risultare  in
possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una  di  statura
non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne; 
      b) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante  Generale
della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre,  qualora  lo  ritenga  necessario  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 3, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 2, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  (linea
esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300026@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 12. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima  eventualmente
richiesta di cui al comma 3, lettera a); 
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici; 
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la Sottocommissione di cui al comma 2, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. I candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere: 
      a)   l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale,    qualora
ufficiali    in    ferma    prefissata    ausiliari     del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
      b) la  prova  orale,  qualora  ufficiali  in  ferma  prefissata
ausiliari del ruolo speciale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettere  b)  e  c),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 16 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

				Art. 16 
 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      d) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  d),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere  a),  b)  e  d),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b) lettera c), potra' avanzare istanza per essere convocato  in
data  successiva  per  sostenere  gli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata  all'art.
7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite  mediche  preliminari.  La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza  ovvero  non  si
presenti nel giorno in  cui  e'  stato  riconvocato  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 17 Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo

				Art. 17 
 
 
      Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo 
 
 
    1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono  fruire  della
licenza straordinaria per esami  militari,  fino  ad  un  massimo  di
giorni 30, fermo restando il tetto massimo  di  45  giorni  annui  di
licenza straordinaria prevista  dalla  normativa  in  vigore.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    2. Qualora il  concorrente,  convocato  per  le  successive  fasi
concorsuali previste, non si  presenti  per  cause  dipendenti  dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 18 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 18 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia  di  finanza  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi
a sostenere la prova orale, mentre i  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    6. Avverso  tali  esclusioni  gli  interessati  possono  produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 19 Prova orale

				Art. 19 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di  45  minuti
per ciascun concorrente e verte sui programmi delle  materie  di  cui
all'allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente  un  punto
di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5.  Conseguono  l'idoneita'  i  concorrenti  che   riportano   la
votazione minima di diciotto trentesimi. 
    6. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Al termine di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nelle prove
facoltative  di  cui  all'art.  20.  Tale  elenco,  sottoscritto  dal
presidente e da un membro  della  sottocommissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame.  L'esito  della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 
    8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati  risultati  non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 20 Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica

				Art. 20 
 
 
       Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale  di
cui all'art. 19, e' sottoposto alle prove facoltative di  una  lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2.  Il  giudizio   sulle   citate   prove   e'   espresso   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con  le  modalita'  indicate
all'art. 19, comma 4. 
    3. La sottocommissione assegna, per ogni  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   delle
graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in  allegato
5.

Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato

				Art. 21 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere  sottoposto  alle
fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 15, 18  e
19, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.  7,  comma
1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato,  esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del  reparto
di  appartenenza,  esclusivamente  per  improvvise  e   improrogabili
esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la  convocazione
dei   candidati   alla    prova    preliminare    (se    effettuata),
all'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica,    all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale ed alla prova orale, compatibilmente  con
i tempi tecnici di espletamento  degli  stessi  e  nel  rispetto  del
relativo calendario. 
    3. Le istanze, inviate presso il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali,  via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, devono  essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizie) ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 22 Valutazione dei titoli

				Art. 22 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati
idonei alla prova orale di  cui  all'art.  19,  e'  effettuata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a), secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. 
    2. A ciascun concorrente e' attribuito un  punteggio  complessivo
non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli
allegati 6, 7 e 8. 
    3. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e sono  valutati  solo  se
risultanti dalla documentazione matricolare. 
    4. Per i candidati ai posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a), sono  valutati  soltanto  i  titoli  conseguiti  nel  periodo  di
servizio svolto in qualita' di ufficiale in ferma prefissata. 
    5.  Eventuali  titoli,  non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al  precedente  comma,  sono
valutati solo se la  certificazione  che  ne  comprova  il  possesso,
ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla
legge,  e'  prodotta  dall'interessato,  improrogabilmente  entro  20
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito  della
prova scritta di cui all'art. 14, comma 5, con le seguenti modalita': 
      a) consegna al reparto di  appartenenza,  per  i  militari  del
Corpo in servizio. 
    Il reparto che  riceve  la  predetta  certificazione  vi  appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione  a
protocollo e la trasmette,  entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  al
Centro di Reclutamento; 
      b) consegna a mano ovvero invio a  mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di  Ostia,
per gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in  congedo.  In  caso  di
spedizione  a  mezzo  raccomandata,  fa  fede  il   timbro   a   data
dell'ufficio postale accettante. 
    6.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio   relativo   alle
qualifiche  conseguite  in  sede  di  documentazione   caratteristica
valgono i seguenti criteri: 
      a) per ciascun anno solare e' valutato  soltanto  il  documento
caratteristico che si riferisce al periodo di  maggiore  durata,  tra
quelli  oggetto  di  valutazione,  ancorche'   meno   favorevole   al
concorrente. Qualora vi siano piu'  giudizi  dello  stesso  tipo,  il
periodo va computato sommando i giorni di  uguale  giudizio,  dal  1°
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.  Nel  caso  in  cui,
nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati  con  le
qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed  eccellente
con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora
essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, e'
attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al
periodo piu' lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare  e'
inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio; 
      b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza  dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di  uscita  dagli  stessi,  i
periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi; 
      c) non sono presi in considerazione i periodi  di  interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in
servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale e' prevista
una detrazione di anzianita' e i periodi di sospensione  dall'impiego
a  carattere  disciplinare,  penale  o  a  seguito  di  provvedimento
dell'Autorita' Giudiziaria; 
      d) per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica" nei confronti di  militari  sospesi
dall'impiego  a  titolo  precauzionale,  per  i  quali  siano   stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di  sospensione,  e'  preso  in  considerazione  il  giudizio  finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile,  redatto  per  il
periodo immediatamente antecedente l'adozione  dei  provvedimenti  di
sospensione; 
      e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per  i  militari  nei  cui  confronti  e'   stata   riconosciuta   la
retrodatazione ai fini giuridici della data di  arruolamento,  si  fa
riferimento alla valutazione caratteristica  conseguita  nel  periodo
immediatamente successivo a quello non documentato; 
      f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione: 
        1) rendimento elevato con apprezzamento e lode  -  eccellente
con apprezzamento e lode; 
        2) rendimento elevato  con  apprezzamento  -  eccellente  con
apprezzamento; 
        3) rendimento elevato - eccellente; 
        4) rendimento pieno e sicuro - superiore alla media; 
        5) rendimento distinto - superiore alla media; 
        6) rendimento normale - nella media; 
        7) rendimento scarso - inferiore alla media; 
        8) rendimento mediocre - insufficiente.

Art. 23 Graduatorie finali di merito

				Art. 23 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per  ciascuna  delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 6, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 
    3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti  alla  prova
scritta ed orale, incrementati,  eventualmente,  delle  maggiorazioni
conseguite  nelle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i
vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 24. 
    Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, sulla  rete  intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 24 Vincitori del concorso

				Art. 24 
 
 
                       Vincitori del concorso 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori i candidati  che,  secondo  l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 23, siano compresi nel  limite  dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di  cui  all'art.
1, comma 1. 
    2. Il candidato al posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
e' nominato vincitore sempreche'  consegua  l'idoneita'  alla  visita
medica di controllo alla quale e' sottoposto  prima  dell'inizio  del
corso di formazione di cui all'art. 25. 
    3. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, non possa
essere ricoperto per mancanza di candidati idonei,  gli  stessi  sono
compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma. 
    4. Entro 30 giorni dall'inizio del corso  di  formazione  di  cui
all'art. 25, l'Amministrazione puo' dichiarare vincitori del concorso
altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie,  per
ricoprire  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i   candidati
precedentemente  dichiarati  vincitori  in  base  alle   disposizioni
vigenti. 
    5. I militari dichiarati vincitori, che alla data di  inizio  del
corso di formazione risultano impiegati  in  missioni  internazionali
all'estero,  sono  ammessi  alla  frequenza  del  primo  corso  utile
successivo alla data di rientro in sede. 
    Agli stessi, in  caso  di  superamento  del  predetto  corso,  e'
conferita,  ai  soli  fini  giuridici,  l'anzianita'   assoluta   dei
vincitori  del  presente  concorso  nonche'   l'anzianita'   relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso.

Art. 25 Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale

				Art. 25 
 
 
   Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono ammessi  alla  frequenza  di  un
corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in  esito  al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
"ruolo speciale" della  Guardia  di  finanza  e  iscritti  in  ruolo,
secondo l'ordine della  graduatoria  redatta  al  termine  del  corso
stesso, con decorrenza  successiva  alla  conclusione  dell'attivita'
addestrativa. 
    2. L'ufficiale in ferma prefissata e' preliminarmente  sottoposto
a una visita medica di controllo, a cura  della  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    La sottocommissione, prima  dell'inizio  dei  lavori,  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti. 
    3. Il candidato non idoneo alla visita  medica  di  controllo  e'
escluso dal concorso. 
    Avverso tale  esclusione,  l'interessato  puo'  produrre  ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella  presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause  di  forza
maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti  in
servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma  prefissata  in
congedo,  via  fax,  entro  24  ore,  al   numero   861/3215   (linea
interpolizie) ovvero  ai  numeri  035/4043303  o  035/4043215  (linea
esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del
Comandante dell'Accademia, che puo' differire  la  presentazione  del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  assunte  sono
comunicate agli interessati tramite il reparto  di  appartenenza,  se
militari  in  servizio,  ovvero   tramite   il   competente   Comando
Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo. 
    5. I candidati ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione
devono   sottoscrivere,   prima   dell'inizio   dello   stesso,   una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni. 
    6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma
prefissata: 
      a) se in congedo alla data di inizio del corso  di  formazione,
e' richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito
all'atto del collocamento in congedo; 
      b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo,
e' reiscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e  frequenta
il  corso  di  formazione  con  il  grado  rivestito  all'atto  della
cancellazione dal ruolo. 
    7. I frequentatori del corso di  formazione  che,  per  qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale: 
      a) se militari in servizio,  sono  riassegnati  al  reparto  di
appartenenza e riassumono la precedente  posizione  di  stato,  salvo
l'adozione   nei   loro   confronti   degli   ulteriori    occorrenti
provvedimenti; 
      b) se ufficiale in ferma prefissata, e' collocato  in  congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella
previsione descritta al punto 6.b).

Art. 26 Trattamento economico

				Art. 26 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di  finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati "comandati
in missione". 
    2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso  hanno  l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso   di   formazione,   hanno    diritto    alla    corresponsione
dell'indennita' di  trasferta  ridotta  per  tutta  la  durata  dello
stesso. 
    3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai  fini
della durata della missione.

Art. 27 Sito internet ed informazioni utili

				Art. 27 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 28 Trattamento dei dati personali

				Art. 28 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata, anche in epoca successiva, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto di lavoro. 
    I dati personali, raccolti in sede concorsuale,  potranno  essere
utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione,  anche  per  la
corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 1° giugno 2015 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo

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