MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato. (20E06069)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29-05-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato. (20E06069)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 29-05-2020
  • Scadenza: 28-06-2020

Art. 1 Posti disponibili a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali  -  triennio  2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  "Codice   in   materia   di
protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva n. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
"Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche" ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Visto l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e per effetto del quale le progressioni  fra  le  aree  avvengono
tramite  concorso  pubblico,  ferma  restando  la  possibilita'   per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso  dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al  50  per  cento  di  quelli  messi  a
concorso; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo". 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'  stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto,  tra  le
quali  nove  unita'  appartenenti   al   profilo   professionale   di
funzionario giuridico pedagogico; 
    Vista  la  nota  5  febbraio  2020,  n.  0039008  con  la   quale
l'Amministrazione  ha  richiesto  la  rimodulazione,  a  seguito   di
rinuncia dell'avente diritto, dell'autorizzazione  alla  riammissione
prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 giugno 2019 di una unita' appartenente al profilo professionale di
funzionario contabile con una unita' appartenente alla medesima  area
e  fascia  retributiva  del  profilo  professionale  di   funzionario
giuridico pedagogico; 
    Vista la nota  25  giugno  2019,  n.  0041585  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ha autorizzato  l'Amministrazione  penitenziaria  a  bandire
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, quaranta unita' di
personale  appartenente  al  profilo  professionale  di   funzionario
giuridico pedagogico; 
    Visto l'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
che autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2020,
procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione  straordinaria,  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  nei  limiti  della
dotazione organica, di cinquanta unita' di personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario
giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale; 
    Visto il P.D.G. 16 gennaio  2020,  con  il  quale  quarantacinque
delle suddette  cinquanta  unita'  di  personale  sono  destinate  al
profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico; 
    Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale  e'  stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto  dall'art.  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Tenuto conto che  sono  decorsi  i  termini  di  ricezione  della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento  della  funzione  pubblica  senza  che  sia  intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma  2  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  esami,  a  novantacinque
posti  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo   professionale   di
Funzionario della professionalita' giuridico - pedagogica,  III  Area
funzionale, fascia  retributiva  F1,  nei  ruoli  del  personale  del
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria. 
    2. Diciannove dei suddetti posti, pari al 20%, sono riservati  al
personale appartenente ai  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
3. 
    3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

				Art. 2 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 12.

Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione

				Art. 3 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza  italiana.  Sono  ammessi,  inoltre,  tutte  le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i  familiari  di  cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art.  24  della  direttiva  n.
2004/38; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di laurea (DL) in: Scienze dell'educazione  e  della
formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; laurea (L):  L-19
- Scienze dell'educazione e della  formazione,  L-14  -  Scienze  dei
servizi giuridici, L-24 - Scienze e  tecniche  psicologiche;  L-40  -
Sociologia; laurea magistrale (LM): LM-50 - Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi,  LM-57  - Scienze  dell'educazione
degli  adulti  e  della  formazione   continua,   LM-85   -   Scienze
pedagogiche, LM-93 - Teorie e  metodologie  dell'e-learning  e  della
media education, LMG/01 - Giurisprudenza, LM-51 - Psicologia, LM-88 -
Sociologia e ricerca  sociale;  laurea  specialistica  (LS):  56/S  -
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,  65/S  -
Scienze dell'educazione degli adulti  e  della  formazione  continua,
87/S - Scienze pedagogiche, 22/S - Giurisprudenza, 102/S -  Teoria  e
tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica,  58/S  -
Psicologia, 89/S - Sociologia, 49/S - Metodi per la ricerca  empirica
nelle scienze  sociali;  ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti
secondo la normativa vigente. 
      d) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per  i  soggetti
con disabilita' come idoneita' allo  svolgimento  delle  mansioni  di
funzionario  giuridico  pedagogico  di  cui  al  vigente  ordinamento
professionale; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento,  con  provvedimento
del direttore generale del personale e  delle  risorse,  l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale, "Concorsi ed esami". 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al pdf  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di  presentazione  che
il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed  esibire  il
giorno della prova d'esame quale titolo per  la  partecipazione  alla
stessa, unitamente alla domanda che  dovra'  essere  sottoscritta  il
giorno della prova d'esame o della eventuale prova preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a
partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato  al  presente  bando  (allegato  1),  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento,  presso  il  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   -
Direzione generale  del  personale  e  delle  risorse  -  Ufficio  VI
concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

Art. 5 Compilazione della domanda

				Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data, il comune di nascita e il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza  italiana  ovvero  uno  degli
altri status di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; l'iscrizione alle liste elettorali,  ovvero  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      d) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      e) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Universita'  che
lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      f) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      g) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesca o
spagnola,  per  la  quale  intende  effettuare  l'accertamento  della
conoscenza in sede di prova orale; 
      h) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi  per
i soggetti con disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni di funzionario  giuridico  pedagogico,  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale; 
      i) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      j) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. I candidati stranieri di cui all'art. 3,  comma  1,  lett.  a)
dovranno  dichiarare,  altresi',   di   essere   in   possesso,   ove
compatibili,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  i   medesimi   non   saranno   presi   in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica  dove  ciascun  candidato  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al  concorso.  Gli  aspiranti  sono,  inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  di  indirizzo  o
recapito intervenute successivamente  all'inoltro  della  domanda  di
partecipazione presso il quale si intende ricevere  le  comunicazioni
del concorso. 
    5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 24 luglio 2020, mediante pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    6. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti  i  quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame

				Art. 6 
 
    Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini 
                        nelle prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2.  Detti  candidati  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare  in
maniera  specifica  gli  ausili  necessari  e  gli  eventuali   tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i  soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi  direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art.  20  delle  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per  cento
del tempo assegnato per la prova. 
    3. Successivamente all'invio della domanda ed entro venti  giorni
dalla data di scadenza del  termine  per  l'invio  delle  domande  di
partecipazione,  al  fine  di   consentire   all'amministrazione   di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti  atti  a  garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai  commi
precedenti dovranno far pervenire all'ufficio  VI  -  Concorsi  della
Direzione  generale  del  personale  e  delle  risorse,  copia  della
certificazione  indicata  nella  domanda  di   partecipazione,   alla
seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it

Art. 7 Comunicazione agli aspiranti

				Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma  5,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it  tutte
le  comunicazioni  personali  agli  aspiranti  avverranno  in   forma
scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  generale  del
personale e delle risorse, sara' nominata la Commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1987, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis comma 1, lettera  a),  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  Commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del 
    collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.  Non  potranno  essere  nominati
coloro nei  confronti  dei  quali  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 35, punto 3, lettera e)  e  dell'art.  35  bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.

Art. 9 Prove di esame

				Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    3. Le prove scritte verteranno su: 
      a) ordinamento penitenziario con particolare  riferimento  alla
organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari; 
      b)  pedagogia  con  particolare  riferimento  agli   interventi
relativi all'osservazione e  al  trattamento  dei  detenuti  e  degli
internati. 
    4. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    5. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte e inoltre su: 
      a) elementi di  diritto  costituzionale  e  amministrativo  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; 
      b) elementi di psicologia e sociologia del disadattamento; 
      c) elementi di criminologia; 
      d) elementi di scienza dell'organizzazione. 
    6. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo  e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nel
luogo e nei  giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    8. La prova orale si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    9.  I  candidati  interessati  riceveranno   all'indirizzo   mail
indicato nella  domanda,  la  comunicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte  e  della  data  in  cui  dovra'  essere
sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa. 
    10. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.

Art. 10 Prove preselettive

				Art. 10 
 
                         Prove preselettive 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove scritte da  una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a mille (1.000). 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 9. 
    3.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi,
in base al punteggio, tra  i  primi  500,  nonche'  i  candidati  che
abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato  classificato
all'ultimo posto utile. 
    8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    9. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    10. Le prove preselettive si svolgeranno nel luogo e  nelle  date
che  saranno  stabiliti  con  successivo  provvedimento,  che   sara'
pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero  della  giustizia.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    11. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento  del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e   dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di  cui
al comma precedente. 
    12. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    13. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    14. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge.

Art. 11 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 11 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire all'ufficio VI -  Concorsi  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice  attestanti
il possesso dei titoli di  riserva  di  cui  al  precedente  art.  2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente  comma,  gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it

Art. 12 Graduatoria

				Art. 12 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  Commissione  di  cui
all'art. 8 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami".  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.

Art. 13 Nomina vincitori

				Art. 13 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a  stipulare
un  contratto   individuale   a   tempo   indeterminato   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo  pieno  nella  III
Area funzionale, fascia  retributiva  F1,  profilo  professionale  di
Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica. 
    2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'amministrazione dello Stato. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati  sceglieranno  la  sede  di  assegnazione  secondo
l'ordine della graduatoria finale, fatta salva la  priorita'  di  cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992. 
    6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  anni  cinque,  ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.

Art. 14 Accesso agli atti del concorso

				Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto  di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di  copie  degli  atti
inerenti il concorso. 
    2. I candidati al  concorso  possono  esercitare  il  diritto  di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti  valere
nei   confronti   del   Ministero   della   giustizia    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, largo  Luigi  Daga  n.  2,  Roma,
titolare del trattamento. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  Dirigente  dell'ufficio
VI - Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
      Roma, 5 maggio 2020 
 
                                        Il direttore generale: Parisi

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