- Home →
- Amministrazioni centrali →
- Sezione Concorsi →
- Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29-05-2020 →
- Atto numero 20E06069 del 29-05-2020
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato. (20E06069)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29-05-2020
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato. (20E06069)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Data: 29-05-2020
- Scadenza: 28-06-2020
Art. 1 Posti disponibili a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali - triennio 2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante "Codice in materia di
protezione di dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
"Attuazione della direttiva n. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente
l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche" ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della Direzione generale del
personale e delle risorse;
Visto l'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e per effetto del quale le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a
concorso;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo".
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le
quali nove unita' appartenenti al profilo professionale di
funzionario giuridico pedagogico;
Vista la nota 5 febbraio 2020, n. 0039008 con la quale
l'Amministrazione ha richiesto la rimodulazione, a seguito di
rinuncia dell'avente diritto, dell'autorizzazione alla riammissione
prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 giugno 2019 di una unita' appartenente al profilo professionale di
funzionario contabile con una unita' appartenente alla medesima area
e fascia retributiva del profilo professionale di funzionario
giuridico pedagogico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, quaranta unita' di
personale appartenente al profilo professionale di funzionario
giuridico pedagogico;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell'anno 2020,
procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della
dotazione organica, di cinquanta unita' di personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario
giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale;
Visto il P.D.G. 16 gennaio 2020, con il quale quarantacinque
delle suddette cinquanta unita' di personale sono destinate al
profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale e' stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto
legislativo n. 165/2001;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a novantacinque
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Funzionario della professionalita' giuridico - pedagogica, III Area
funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
2. Diciannove dei suddetti posti, pari al 20%, sono riservati al
personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II
area funzionale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2022.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
Art. 2
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo
art. 12.
Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva n.
2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL) in: Scienze dell'educazione e della
formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; laurea (L): L-19
- Scienze dell'educazione e della formazione, L-14 - Scienze dei
servizi giuridici, L-24 - Scienze e tecniche psicologiche; L-40 -
Sociologia; laurea magistrale (LM): LM-50 - Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, LM-57 - Scienze dell'educazione
degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze
pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della
media education, LMG/01 - Giurisprudenza, LM-51 - Psicologia, LM-88 -
Sociologia e ricerca sociale; laurea specialistica (LS): 56/S -
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S -
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua,
87/S - Scienze pedagogiche, 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 58/S -
Psicologia, 89/S - Sociologia, 49/S - Metodi per la ricerca empirica
nelle scienze sociali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti
secondo la normativa vigente.
d) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti
con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di
funzionario giuridico pedagogico di cui al vigente ordinamento
professionale;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale, "Concorsi ed esami".
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione che
il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il
giorno della prova d'esame quale titolo per la partecipazione alla
stessa, unitamente alla domanda che dovra' essere sottoscritta il
giorno della prova d'esame o della eventuale prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI
concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
Art. 5 Compilazione della domanda
Art. 5
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il comune di nascita e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli
altri status di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente
bando; l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
e) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Universita' che
lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
f) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesca o
spagnola, per la quale intende effettuare l'accertamento della
conoscenza in sede di prova orale;
h) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
mansioni di funzionario giuridico pedagogico, di cui al vigente
ordinamento professionale;
i) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)
dovranno dichiarare, altresi', di essere in possesso, ove
compatibili, dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo
di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o
recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di
partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni
del concorso.
5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire
dal 24 luglio 2020, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
6. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame
Art. 6
Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini
nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in
maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi
aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti
con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente
alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento
del tempo assegnato per la prova.
3. Successivamente all'invio della domanda ed entro venti giorni
dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di
partecipazione, al fine di consentire all'amministrazione di
individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire
una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi
precedenti dovranno far pervenire all'ufficio VI - Concorsi della
Direzione generale del personale e delle risorse, copia della
certificazione indicata nella domanda di partecipazione, alla
seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
Art. 7 Comunicazione agli aspiranti
Art. 7
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte
le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma
scritta.
2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8 Commissione esaminatrice
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del
personale e delle risorse, sara' nominata la Commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1987, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati
coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui
all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35 bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 9 Prove di esame
Art. 9
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
a) ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla
organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari;
b) pedagogia con particolare riferimento agli interventi
relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli
internati.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte e inoltre su:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
b) elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;
c) elementi di criminologia;
d) elementi di scienza dell'organizzazione.
6. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel
luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
8. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
9. I candidati interessati riceveranno all'indirizzo mail
indicato nella domanda, la comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovra' essere
sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.
10. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.
Art. 10 Prove preselettive
Art. 10
Prove preselettive
1. L'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 9.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta
multipla l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera'
alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice.
6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni e' escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi,
in base al punteggio, tra i primi 500, nonche' i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato
all'ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
10. Le prove preselettive si svolgeranno nel luogo e nelle date
che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'
pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui
al comma precedente.
12. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
13. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
14. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
Art. 11 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Art. 11
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa
vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire all'ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del
personale e delle risorse, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
Art. 12 Graduatoria
Art. 12
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui
all'art. 8 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
Art. 13 Nomina vincitori
Art. 13
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III
Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di
Funzionario della professionalita' giuridico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto
salvo il successivo accertamento da parte dell'amministrazione del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego
nell'amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo
l'ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorita' di cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti
inerenti il concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di
accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti del Ministero della giustizia Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2, Roma,
titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'ufficio
VI - Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.
Art. 16 Norme di salvaguardia
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 5 maggio 2020
Il direttore generale: Parisi