SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (24E03736)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 28-05-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (24E03736)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
  • Data: 28-05-2024
  • Scadenza: 27-06-2024

Art. 1 Posti messi a concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista  la  legge  9  agosto  1948,  n.   1077,   istitutiva   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con  il
quale e' stato approvato il  regolamento  del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  collegi  giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per  esami,  per  la  copertura  di  venticinque  posti  di
impiegato  in  prova  nel  ruolo  delle  carriere  di  concetto   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per esami, a  venticinque  posti
di impiegato in prova  nel  ruolo  delle  carriere  di  concetto  del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,  di  seguito
denominato Segretariato  generale,  con  lo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico previsto dal regolamento di  cui  alla  seconda
premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione. 
    2. Un terzo  dei  posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento
all'unita'  superiore,  e'  riservato  al  personale  di  ruolo   del
Segretariato generale che si collochi  nella  graduatoria  finale  di
merito con un punteggio finale almeno pari alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. La riserva di posti che  non  dovesse
essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le
prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai  quaranta  anni  compiuti,  ovvero  ai
quarantacinque anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi
costituzionali o di amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Il limite di eta' e'  da
considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti
gli anni; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) diploma di laurea triennale. I titoli di  studio  conseguiti
all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti  equipollenti  al
predetto  titolo  italiano  dall'autorita'  italiana  competente.  In
questo  caso  e'  onere  del   candidato   dimostrare   la   suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara; 
      e) idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni  per
le quali il candidato concorre; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h) assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione
della pena su richiesta per reati  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera  f),  anche  se   siano   intervenuti   la   prescrizione   o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.

Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali

				Art. 3 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
                 e ammissione alle prove concorsuali 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria, in nessun caso rimborsabile, a parziale  copertura  delle
spese della presente procedura, pari a euro 12,00  mediante  bonifico
sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale  della
Presidenza della Repubblica, identificato  mediante  IBAN:  IT  78  O
01005 03366 000000005001, indicando la causale "(nome e  cognome  del
candidato) concorso concetto"; dovranno inoltre essere  indicati  gli
elementi identificativi del versamento. 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione "Concorsi" del sito 
    www.quirinale.it. Tale comunicazione  ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. I candidati  che  non  ricevono  comunicazione  di
esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo: 
    http://www.quirinale.it. Ai fini della  procedura  telematica  il
candidato  deve  possedere  e  indicare  un   indirizzo   univoco   e
individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Qualora  l'ultimo
giorno utile per l'invio on-line della  domanda  cada  in  un  giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 18 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prova scritta. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato  stato  di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia  necessita'  di  essere
assistito  durante  le  prove,  nella  domanda  presentata  per   via
telematica dovra' fare esplicita  richiesta  dell'ausilio  necessario
per  la  partecipazione  alla  prova  preselettiva   e   alle   prove
concorsuali in relazione alle  proprie  condizioni  fisiche,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento delle  prove  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti  a  garantire  la  regolare
partecipazione al concorso. La patologia  dovra'  essere  documentata
mediante idonea  certificazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica che ne  specifichi  la  natura,  da  allegare  alla  domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  il
candidato  dovra'   comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di un quarto. 
    12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e  9  e  di  idonea
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. Tale  documentazione  dovra'  essere  preliminarmente
inviata  per   via   telematica   in   allegato   alla   domanda   di
partecipazione. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione
deve  intendersi  il   verbale   di   accertamento   dell'invalidita'
rilasciato dall'INPS ovvero, per  i  casi  di  invalidita'  accertata
antecedentemente al 1° gennaio 2010 ,  il  verbale  della  commissione
medica  della  azienda  sanitaria   locale   competente   ovvero   il
provvedimento di accertamento adottato dall'autorita' giurisdizionale
competente, recanti l'indicazione della  percentuale  di  invalidita'
riconosciuta.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione   sia   accertata
successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il
candidato  dovra'   comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    13. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione.   L'amministrazione   non   assume   inoltre   alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N. 
    16. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi   di   falsita'   in   atti    e    dichiarazioni    mendaci.
L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della  Presidenza  della  Repubblica  che  e'
pubblicato sul sito internet del Segretariato generale. 
    2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per  le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 
    3. La  commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

Art. 5 Diario della prova preselettiva

				Art. 5 
 
                   Diario della prova preselettiva 
 
    1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  concorsuali,  qualora  il
numero delle domande presentate superi di dieci volte il  numero  dei
posti a concorso, puo' essere previsto il superamento  di  una  prova
preselettiva, per l'espletamento  della  quale  l'amministrazione  si
avvale  di  procedure  automatizzate  gestite  da  enti  o   societa'
specializzate. 
    2. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 77 del  24  settembre  2024   verra'
data comunicazione della sede e del diario della prova  preselettiva.
Nella medesima Gazzetta  Ufficiale  verranno  date  comunicazioni  in
merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet
della      Presidenza      della       Repubblica       all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della  prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    3. Nella medesima  Gazzetta  Ufficiale  verra'  data  notizia  di
eventuali  differimenti  e/o  prescrizioni   attinenti   alla   prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una  o  piu'  sessioni  di  prova  il  presidente  della  commissione
esaminatrice stabilira' la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma  orale,  ai  candidati  presenti.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva consiste in  cento  quesiti  a  risposta
multipla cosi' ripartiti nelle seguenti materie: 
      venticinque in diritto costituzionale; 
      venticinque in diritto amministrativo; 
      venticinque in contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
      venticinque in diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
    2. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I  quesiti  oggetto
della prova preselettiva sono estratti da un archivio validato  dalla
commissione esaminatrice. L'archivio dei quesiti e' reso pubblico. 
    3. La prova preselettiva ha  la  durata  di cento  minuti,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11 e si  svolge  con  le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice. 
    4. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa  la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi  o
di tavole, ne' l'utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  della  prova  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova,  comporta
l'esclusione immediata dal concorso. 
    5. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    6. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti  ovvero  la  mancata  ammissione  a  sostenere   la   prova
preselettiva  di  cui  al  precedente  comma  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    7. La partecipazione  alla  prova  preselettiva  non  costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

Art. 7 Valutazione della prova preselettiva

				Art. 7 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di un punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro  il  duecentocinquantesimo  posto.  Sono  comunque  ammessi   i
candidati che hanno conseguito un  punteggio  uguale  al  piu'  basso
risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione "concorsi" del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica, all'indirizzo http://www.quirinale.it  verra'  pubblicato
l'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova   scritta,
unitamente al giorno, ora e sede stabiliti per lo  svolgimento  della
stessa. Tali comunicazioni hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area  riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove di esame consistono in due prove scritte  ed  in  una
prova orale e tecnica. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Alla prova scritta i candidati debbono altresi' presentare
in  formato  cartaceo  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
debitamente firmata, e, per coloro che non abbiano sostenuto la prova
preselettiva, la documentazione in originale costituente  titolo  per
l'esenzione. 
    3. La mancata presentazione del candidato alle prove scritte  nei
giorni, ora e sede stabiliti  comporta  l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per  la  prova  orale  e  tecnica  per  gravi  e
certificati motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova da
parte di tutti i candidati,  dandone  comunicazione  all'interessato.
L'ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte si svolgeranno in due giorni e consistono  in
quattro quesiti a risposta aperta. La prima  prova  scritta  consiste
nella risposta ad un quesito in diritto costituzionale e  un  quesito
in diritto amministrativo. La seconda prova  scritta  consiste  nella
risposta ad un quesito in contabilita' di Stato e degli enti pubblici
e un quesito in diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
    2. Ognuna delle prove scritte ha una durata  di  sei  ore.  Resta
salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. Nel giorno  fissato  per
lo  svolgimento   di   ciascuna   prova   scritta,   la   commissione
esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte  dei   suoi   componenti,
predispone tre  questionari,  ciascuno  dei  quali  composto  da  due
quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana  ed  i  testi  di  legge  non
commentati.  I  candidati  non  potranno  portare  con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  delle  prove  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  le  prove,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione per lo svolgimento della prova,  comportera'  l'immediata
espulsione dalla sede di esame. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale e  tecnica  i
candidati che  avranno  riportato  un  punteggio  medio  nelle  prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore  a
18/trentesimi in ciascuna prova. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e  tecnica  con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco - unitamente al diario
della prova orale e tecnica - e' pubblicato nella sezione  "concorsi"
del sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo 
    http://www.quirinale.it. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 10 Prova orale e tecnica

				Art. 10 
 
                        Prova orale e tecnica 
 
    1. I candidati ammessi alla prova orale e tecnica sono chiamati a
sostenere un colloquio  su  tutte  le  materie  oggetto  delle  prove
scritte, e, in aggiunta, su politica economica,  diritto  dell'Unione
europea nonche' sull'ordinamento e funzioni del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica (decreto  presidenziale  18  aprile
2013, n. 107/N, recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi). La
prova orale prevede altresi' la lettura  e  traduzione  di  un  breve
testo in lingua inglese che costituisce la base  per  una  successiva
conversazione. 
    2. Nel corso della prova verra' anche richiesto al  candidato  di
dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del  personal  computer
con particolare riferimento  ai  piu'  diffusi  software  applicativi
Microsoft (Word, Excel, Outlook, Edge), con riguardo alla  redazione,
elaborazione e acquisizione di documenti, alla gestione  di  basi  di
dati ed all'utilizzo della posta elettronica, nonche' alla  capacita'
di ricerca di informazioni via internet mediante l'utilizzo di banche
dati. Il  tempo  a  disposizione  e'  determinato  dalla  commissione
esaminatrice. 
    3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua  gli  argomenti  del  colloquio  e
della prova tecnica, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    4. La prova orale e tecnica si intende superata ove il  candidato
riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e tecnica. L'elenco,  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario, e' affisso in  luogo  a  cio'  destinato
presso la sede d'esame e pubblicato nell'apposita applicazione di cui
all'art. 3, comma 5.

Art. 11 Graduatoria finale

				Art. 11 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
riportato nelle prove scritte e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale e tecnica. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire  la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi  alla  prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i  documenti  comprovanti  l'eventuale   possesso   dei   titoli   di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti  fin  dalla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nella sezione "concorsi" del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it. Tale  comunicazione
ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei
candidati. 
    4. Dalla data di  pubblicazione  nel  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative.

Art. 12 Assunzione dei vincitori

				Art. 12 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata  ai  sensi  dell'art.
11, tenuto conto della  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati  idonei  e  abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti  a  visita  ed  esami  medici  al  fine  di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati, in prova, nel ruolo delle carriere di concetto. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
Consiglio di amministrazione, e' disposta  la  nomina  in  ruolo.  Il
personale nominato in prova ha gli stessi doveri e gli stessi diritti
del personale di ruolo e gode dello stesso trattamento economico.  In
caso di conferma in ruolo il periodo di prova e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso  se  vi  abbiano  un  interesse  diretto,
concreto  ed  attuale  per  la  tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente  rilevanti,  inviando   la   relativa   richiesta   alla
segreteria della commissione  esaminatrice  presso  il  servizio  del
personale del Segretariato generale all'indirizzo  indicato  all'art.
3, comma 1.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  del  regolamento  del  Segretariato  generale  sul
trattamento dei dati personali, approvato con  decreto  presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai  candidati  o
comunque acquisiti  dal  Segretariato  generale  saranno  raccolti  e
conservati presso il Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini  della  gestione  della
procedura  concorsuale  e  saranno  trattati  anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Il  trattamento  e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte  della  commissione  esaminatrice,  con  l'ausilio  di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita'. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    3. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. L'interessato ha il diritto di accedere ai  propri  dati,  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  ha  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  non
legittimo  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  rivolgendo   le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.

Art. 15 Ricorsi

				Art. 15 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio  giudicante  e  al
collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con  decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni  dalla
notifica dei provvedimenti.

Art. 16 Consultazione delle fonti normative

				Art. 16 
 
                 Consultazione delle fonti normative 
 
    1.  Le  fonti  normative  citate  nei  precedenti  articoli  sono
consultabili  nella  sezione  "normativa"  del  sito  internet  della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo http://www.quirinale.it.

Art. 17 Esecuzione

				Art. 17 
 
                             Esecuzione 
 
    1. Il Servizio del personale e'  incaricato  dell'esecuzione  del
presente decreto. 
      Roma, 14 maggio 2024 
 
                                     Il Segretario generale: Zampetti

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    Categorie riservatarie e preferenze

    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1. insigniti di medaglia al valor militare;
    2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. orfani di guerra;
    6. orfani di caduti per fatto di guerra;
    7. orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8. feriti in combattimento;
    9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10. figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    11. figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    12. figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
    pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che hanno prestato servizio militare come
    combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
    18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
    che il candidato sia coniugato o meno;
    b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche, compreso il servizio di leva;
    c. dalla minore eta'.

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