COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Reclutamento straordinario di 400 allievi finanzieri per l'anno 2016. (16E02535)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 03-06-2016

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Reclutamento straordinario di 400 allievi finanzieri per l'anno 2016. (16E02535)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 03-06-2016

Art. 1 Avvio della procedura di reclutamento

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale n. 174313, datata
10 giugno 2010, registrata all'Ufficio Centrale del  Bilancio  presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'11 giugno  2010  al  n.
4457, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale, n. 48 del 18 giugno 2010 , con la  quale  e'  stato
indetto, per l'anno 2010, un concorso, per titoli ed  esami,  per  il
reclutamento di 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art.
16 della legge 23 agosto 2004,  n.  226,  ai  volontari  delle  Forze
armate in ferma prefissata di  un  anno  (VFP1)  ovvero  in  rafferma
annuale (VFP1T), in servizio o in congedo; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale n. 83482,  datata
22 marzo 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 25 del 29 marzo 2011 , con la  quale
e' stato indetto, per l'anno 2011, un concorso, per titoli ed  esami,
per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato, ai  sensi
dell'art. 2199 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1)  o
quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o
in congedo; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale n. 99607,  datata
2 aprile 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, n. 28 del 10 aprile 2012 , con la  quale
e' stato indetto, per l'anno 2012, un concorso, per titoli ed  esami,
per  il  reclutamento  di  750  allievi  finanzieri,  riservato,   ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1)  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale (VFP1T),  in  servizio  o  in
congedo; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n.  78,  recante   "Disposizioni   urgenti   in   materia   di   enti
territoriali", convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, pubblicata nella  Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015 , che: 
      a. autorizza  la  Guardia  di  finanza,  in  deroga  al  regime
assunzionale  vigente,  al  fine  di  incrementare   i   servizi   di
prevenzione e di controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo
straordinario 2015-2016, ad effettuare un reclutamento  straordinario
di 400 militari nella carriera iniziale, per ciascuno degli anni 2015
e 2016 a valere sulle assunzioni relative, rispettivamente, agli anni
2016 e 2017; 
      b. dispone di effettuare le suddette assunzioni attingendo,  in
via prioritaria, alle graduatorie dei vincitori dei concorsi  di  cui
all'art. 2199, comma 4, lettera b), e  all'art.  2201,  comma  1  del
decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data  non  anteriore
al 1° gennaio 2011, nonche',  per  i  posti  residui,  attraverso  lo
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi
concorsi, assicurando la precedenza alla procedura piu' risalente nel
tempo; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 247771, datata  28  agosto  2015,  emanata  ai  sensi  del
predetto art. 16-ter, concernente  le  modalita'  attuative  relative
alle assunzioni straordinarie di 400 allievi per ciascuno degli  anni
2015 e 2016; 
    Visto l'art. 1, comma 986, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"; 
    Tenuto conto della necessita' di verificare il  mantenimento  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f),  g)  e  h),
dei  sopracitati  bandi   di   concorso   nonche'   quelli   relativi
all'idoneita' psico-fisica degli aspiranti allievi finanzieri, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Avvio della procedura di reclutamento 
 
 
    1. In applicazione dell'art. 16-ter del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, pubblicata nella  Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015   e  dell'art.  1,
comma 986, della legge 28 dicembre 2015,  sono  avviate,  per  l'anno
2016, le procedure per il  reclutamento  dei  candidati  "idonei  non
vincitori", di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto (3),  della
determinazione del Comandante Generale n. 247771,  datata  28  agosto
2015, secondo le modalita' stabilite con la presente determinazione. 
    2. I candidati "idonei non vincitori" di cui al precedente  comma
sono individuati attingendo, a partire dalla procedura piu' risalente
nel tempo, dalle graduatorie  dei  concorsi  per  allievi  finanzieri
indetti negli anni 2010, 2011 e  2012  citati  in  premessa,  per  un
numero  di  posti  pari  a  quello  necessario  per  raggiungere   le
complessive  400  unita',  computando  e  dopo  aver  incorporato   i
vincitori dei predetti concorsi avviati alla ferma quadriennale nelle
Forze armate, di cui all'art. 1, lettera b), punti (1)  e  (2)  della
determinazione del Comandante Generale n. 247771,  datata  28  agosto
2015. 
    L'utilizzo delle  predette  graduatorie  avviene  rispettando  le
proporzioni tra le diverse categorie previse dai  relativi  bandi  di
concorso. 
    3. I candidati di cui al comma 1, sono sottoposti: 
      a) alla verifica  del  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f),  g)  e  h),
dei bandi di concorso citati  in  premessa.  L'accertamento  di  tale
requisito viene effettuato  d'ufficio  dal  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
      b)  alla  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti  relativi
all'idoneita' psico-fisica. 
    4. Nelle  more  degli  accertamenti  sub  3,  tutti  i  candidati
partecipano con riserva alla procedura di reclutamento.

Art. 2 Esclusione dalla procedura

				Art. 2 
 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), e), f),  g)  e
h), dei relativi bandi di concorso. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 3 Verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 3 
 
 
        Verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. La verifica del mantenimento dell'idoneita'  psico-fisica  dei
candidati di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato: 
      a) da parte della commissione nominata con  determinazione  del
Comandante in Seconda n. 64116, datata 4  marzo  2015,  mediante  una
visita medica preliminare presso il centro di reclutamento, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    I candidati del contingente di mare devono, comunque,  avere  per
la specializzazione: 
      a)  "Nocchiere":  acutezza  visiva   uguale   o   superiore   a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
senza correzione; campo visivo e  motilita'  oculare  normali;  senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
      b) "Operatore di sistema":  visus  naturale  10/10  in  ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
      c) "Motorista navale": visus corretto 10/10 in ciascun  occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare tre  diottrie  per
la  miopia,  tre  diottrie  per  l'ipermetropia,  una  diottria   per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione  totale  non
dovra', comunque, superare tre diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto  con
lente cilindrica non superiore  a  una  diottria,  tre  diottrie  per
l'astigmatismo  misto  con  lente  cilindrica  non  superiore  a  una
diottria, due diottrie  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 
    3.  Ai  fini  della  verifica  del  mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono  eseguiti
i seguenti esami e visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La commissione per la visita medica preliminare puo' disporre,
qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione  di  ulteriori  visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla  prosecuzione  della  procedura
reclutativa. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica del  mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito
di altri concorsi per l'accesso al Corpo della  Guardia  di  finanza,
sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi,  la  competente  commissione  esprime  il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    7. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della commissione di  cui  al
comma 1, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 1). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912365  ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      (1) gerarchico, al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199; 
      (2) giurisdizionale, al competente T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della commissione per la visita
medica preliminare. 
    9. La commissione per la visita medica di revisione dei candidati
giudicati non idonei alla visita medica preliminare, da nominare  con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' composta  da  due  ufficiali
della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno
di grado superiore a quello  dei  medici  della  commissione  per  la
visita medica preliminare  o,  a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri. 
    10. La commissione per la visita medica di  revisione,  acquisita
la domanda di cui al comma 7 e valutata la  certificazione  prodotta,
puo': 
      a. esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  centro  di
reclutamento; 
      b. riconvocare l'aspirante presso il  centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      d)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare specializzazione "nocchiere". 
    In tali casi, la commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura. 
    13. Il giudizio espresso dalle competenti commissioni, notificato
agli interessati, e' definitivo. 
    14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le commissioni per  la  visita  medica  preliminare  e  di  revisione
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

Art. 4 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

				Art. 4 
 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
 
    1. I candidati convocati presso il  centro  di  reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  2),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) stato di buona salute; 
        (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        (3)     presenza/assenza     di     gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica assunta,  o  somministrata,  nei trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dalla procedura. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente commissione non puo' procedere agli accertamenti  previsti
e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate  sono,  pertanto,
escluse dalla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del  predetto
decreto ministeriale, laddove  lo  stato  di  temporaneo  impedimento
sussista ancora alla data del 31 agosto 2016. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alla
verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica  ed  escluso,
qualora  non  proceda  alla  consegna  secondo  le  modalita'  e   la
tempistica stabilite dal centro di reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della commissione  per  la
visita medica  preliminare,  potra'  concedere  il  differimento  nel
rispetto  del  calendario  di  svolgimento   delle   visite   mediche
preliminari. La data di convocazione viene immediatamente  comunicata
all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza
ovvero non si presenti nel giorno in cui  e'  stato  riconvocato,  e'
escluso dalla procedura. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5 Nomina dei vincitori

				Art. 5 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o  dell'Autorita'  dal  medesimo  delegata,  i  candidati  in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1,  lettere  b),
e), f), g) e h), dei relativi bandi di concorso e giudicati idonei al
termine della verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica
sono dichiarati vincitori della procedura.

Art. 6 Ammissione al corso di formazione

				Art. 6 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  sono  ammessi  al  corso  di
formazione per allievi finanzieri  previo  superamento  della  visita
medica di incorporamento da parte del Dirigente il servizio sanitario
del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario,  del  supporto
tecnico nonche' delle strutture  del  centro  di  reclutamento  della
Guardia  di  finanza,  al   fine   di   accertare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I provvedimenti con i quali il Dirigente il servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  comma  1,  la  non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono  essere  notificati  agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,
n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I vincitori  per  la  specializzazione  "Tecnico  di  soccorso
alpino" (S.A.G.F.) sono convocati presso la Scuola alpina di Predazzo
e, acquisito lo status di "allievo finanziere", sono  preliminarmente
avviati  ad  una  fase  addestrativa   finalizzata   all'accertamento
dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, effettuata presso  il
predetto Istituto di  istruzione,  secondo  il  programma  e  con  le
modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza. 
    4. I candidati che  non  risultino  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti  dal  corso
di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    5. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita'  addestrativa
di cui al comma 3, il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'
ricoprire  i  posti  resisi  disponibili  ai  sensi  del   comma   4,
convocando, previo verifica dei prescritti requisiti e dell'idoneita'
psico-fisica,  altrettanti  candidati  nell'ordine   della   relativa
graduatoria. 
    6. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

Art. 7 Mancata presentazione al corso

				Art. 7 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato, regolarmente  convocato  per  la  frequenza  del
corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti. 
    3. Nel caso in cui il  ritardo  si  protragga  per  oltre novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.

Art. 8 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 8 
 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per  sostenere  gli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  alla
presente procedura reclutativa, i  candidati  che  prestano  servizio
militare fruiscono della licenza straordinaria per esami  secondo  le
disposizioni vigenti.

Art. 9 Sito internet ed informazioni utili

				Art. 9 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'  selettive
e  sono  trattati  presso  una  banca   dati   automatizzata,   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
       Roma, 19 maggio 2016 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo

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