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- Atto numero 19E06510 del 04-06-2019
MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale. (19E06510)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 04-06-2019
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale. (19E06510)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
- Data: 04-06-2019
- Scadenza: 04-07-2019
Art. 1 Posti a concorso
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
"Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'art. 703, nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, contenente "Approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia";
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", che determina la riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di
Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato" ed in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente "Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente "Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono
disciplinate le "Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego";
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 3, comma 7, a
norma del quale ai volontari delle Forze armate non e' richiesto,
fino al 2020, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente
della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, contenente il "Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato";
Viste la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" e la legge 30 dicembre 2018,
n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
Attesa la necessita' di assumere millecinquecentoquindici allievi
agenti della Polizia di Stato per l'anno 2019;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a
millecinquecentoquindici posti riservato ai cittadini italiani che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti
condizioni:
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti
Art. 2
Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti
1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, quattordici
sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi
restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di
Stato.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma
precedente anche i candidati che non hanno prestato il servizio
militare di cui all'art. 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo
n. 66/2010, purche' siano in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado o equipollenti che consenta l'iscrizione
all'universita', che potra' essere conseguito entro la data di
svolgimento della prova d'esame scritta di cui al successivo art. 10
del presente bando, nonche' dell'attestato di bilinguismo di
corrispondente livello.
3. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, dieci posti
sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ai
candidati che hanno conseguito il diploma presso il Centro studi di
Fermo, in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella
Polizia di Stato.
4. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non
coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati
idonei a tutte le fasi concorsuali di cui al successivo art. 8,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso
Art. 3
Insufficiente copertura dei posti messi a concorso
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli
previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di
personale.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 4 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
Art. 4
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso
del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i
seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente,
salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
compiuto il ventiseiesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e'
elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957,
nonche' coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva
per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio di cui
al precedente art. 2, comma 2, e mantenuti fino alla data di
immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualita' morali e quelli dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato
decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione del candidato dal concorso e' disposta con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 5 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
Art. 5
Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona "Concorso pubblico"). A quest'ultima
procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata dal comune
di residenza.
Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario
installare il software disponibile all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e
dotarsi di lettore di smart card del tipo "contactless reader".
2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
ricevera' piu' dati.
Art. 6 Compilazione della domanda di partecipazione
Art. 6
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata da utilizzare per l'invio e la ricezione
delle comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di
cui al precedente art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del
prescritto attestato di bilinguismo dovra' specificare la lingua,
italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con
l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e la votazione
conseguita; nell'ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 2, il
titolo di studio da conseguire;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994, ove compatibili, nonche' all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto
2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 20 agosto 2019 e che tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi
prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata, di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data
di incorporamento da VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o
incorporamento SPE (Servizio permanente effettivo), indicando la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e
dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se
riferito a diversi arruolamenti.
3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A
tal fine, l'interessato dovra' inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita',
in formato pdf, all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it
5. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito, anche telematico.
Art. 7 Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio
Art. 7
Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA.
- Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio
1. I candidati che partecipano al concorso, qualora siano in
servizio, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso.
Quest'ultimo adempimento e' indispensabile per consentire al
Comando interessato di trasmettere a questa amministrazione,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it entro il 6 settembre 2019,
l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli
eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L'estratto dovra'
essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda di
concorso e compilato in base al fac-simile di cui all'allegato 1 del
presente bando. A quest'ultimo riguardo, si inviera' apposita
circolare allo Stato maggiore della Difesa.
2. Si rammenta che i candidati volontari delle Forze armate in
congedo, o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi
di ferma espletati come VFP, dovranno premunirsi del suddetto
estratto comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di
servizio prestato.
Art. 8 Fasi di svolgimento del concorso
Art. 8
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' in base
alle seguenti fasi:
1) prova scritta d'esame;
2) accertamento dell'efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli
accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione dal
concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali "con riserva".
Art. 9 Commissione esaminatrice
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a
commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della
commissione.
4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova
scritta d'esame in lingua tedesca.
Art. 10 Prova scritta d'esame
Art. 10
Prova scritta d'esame
1. La prova scritta d'esame consiste nel compilare un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle
materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di
primo grado, sull'accertamento di un sufficiente livello di
conoscenza della lingua inglese, nonche' delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati che
sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta, non
appena disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati
tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al
seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni
impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della
prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione
dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 20 agosto 2019, muniti di un valido documento
d'identita' e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera
sanitaria su supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara' escluso dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 11 Graduatoria della prova scritta
Art. 11
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione
esaminatrice formera' una graduatoria che riportera', in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova.
2. La suddetta graduatoria, tenuto conto delle riserve dei posti
di cui all'art. 2 del presente bando, sara' utilizzata per convocare
i candidati, risultati idonei alla prova scritta, all'accertamento
dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti.
3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione, sul sito www.poliziadistato.it della suddetta
graduatoria, i candidati riservatari di posti per bilinguismo
dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato
rilasciato dall'ente competente, ovvero la dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (allegato 3).
4. La documentazione indicata al comma 3 dovra' essere trasmessa
via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato pdf.
Art. 12 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Art. 12
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I primi tremila candidati idonei alla prova scritta d'esame,
secondo l'ordine decrescente della graduatoria, saranno convocati
all'accertamento dell'efficienza fisica.
2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi,
l'amministrazione potra' convocare, all'accertamento dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati
idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine della graduatoria.
Art. 13 Accertamento dell'efficienza fisica
Art. 13
Accertamento dell'efficienza fisica
1. I candidati, convocati in base al precedente art. 12, saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 25
settembre 2019. Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato
calendario, i candidati convocati dovranno trasmettere via PEC,
all'indirizzo dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo le
istruzioni pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato
pdf:
i candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la
dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (allegato 2), solo se indicati nell'estratto della
documentazione di servizio, gia' sottoscritto, unitamente a copia
fronte/retro di un documento di identita' in corso di validita', in
formato pdf;
i candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
l'estratto della documentazione di servizio, comprensivo
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i
titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(allegato 2), solo se indicati nell'estratto della documentazione di
servizio, gia' sottoscritto, con copia fronte/retro di un documento
di identita' in corso di validita'.
3. La mancata trasmissione dei titoli e dell'estratto della
documentazione di servizio con le modalita' sopra indicate comporta
la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al candidato.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza
fisica, saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato "Fiamme Oro" con qualifica di coordinatore di
settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+======================+===========+==========+=====================+
| | Tempo max |Tempo max | |
| Corsa 1000 m. | 3'55" | 4'55" | / |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | Max 3 tentativi |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
| Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 |
| sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in "medicina dello sport".
Art. 14 Accertamenti psico-fisici
Art. 14
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento
dell'efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del
candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di
segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a
quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato
(allegato 4), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione potra' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' elencate
nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 198/2003.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 15 Accertamenti attitudinali
Art. 15
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti
attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un
funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli
psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con
qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo
psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei
funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della
predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da
un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 16 Produzione dei titoli di preferenza
Art. 16
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli
di preferenza, dovranno far pervenire all'Ufficio attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data
di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da fac-simile (allegato 3), a pena
del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in formato pdf.
Art. 17 Valutazione dei titoli
Art. 17
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati i soli titoli conseguiti durante il periodo
di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno. Le
categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu'
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente
dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle
competenti autorita' militari, come da fac-simile di cui all'allegato
1.
3. La commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i
criteri di massima per la valutazione degli stessi e per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti.
5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali,
sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della
commissione.
Art. 18 Graduatoria finale - nomina dei vincitori
Art. 18
Graduatoria finale - nomina dei vincitori
1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso, la
commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato risultato
idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla
prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei
titoli, fatte salve le riserve dei posti indicate all'art. 2 del
presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli di preferenza
nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso
provvedimento sara' consultabile anche sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
Art. 19 Ammissione dei vincitori al corso di formazione
Art. 19
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno
ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma.
2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al
loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa
alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa
alla Regione Lazio.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
Art. 21
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 22 Provvedimenti di autotutela
Art. 22
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 23 Avvertenze finali
Art. 23
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 , n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 3 giugno 2019
Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli