MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale. (19E06510)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 04-06-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale. (19E06510)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 04-06-2019
  • Scadenza: 04-07-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'art. 703,  nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari  in  ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere  iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente "Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia"; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante "Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", che determina la  riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il  Centro  studi  di
Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato"  ed  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e, in particolare, l'art. 3, comma 7,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE",  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  "Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente "Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa  22  febbraio  2006,  con   il   quale   sono
disciplinate le "Modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale
del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art.  3,  comma  7,  a
norma del quale ai volontari delle Forze  armate  non  e'  richiesto,
fino al 2020, il titolo di studio di  scuola  secondaria  di  secondo
grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente
della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, contenente il "Regolamento recante  norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato"; 
    Viste la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" e la legge 30  dicembre  2018,
n. 145, recante  "Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 
    Attesa la necessita' di assumere millecinquecentoquindici allievi
agenti della Polizia di Stato per l'anno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto  un  concorso  pubblico,  per  esame  e  titoli,  a
millecinquecentoquindici posti riservato ai cittadini  italiani  che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso,  si  trovino  in  una  delle  seguenti
condizioni: 
      volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; 
      volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1)  collocato  in
congedo al termine della ferma annuale; 
      volontario in  ferma  quadriennale  (VFP4)  in  servizio  o  in
congedo.

Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

				Art. 2 
 
 
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 
 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, quattordici
sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca),  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore  al
diploma di istituto di istruzione secondaria di  primo  grado,  fermi
restando i requisiti  previsti  per  l'assunzione  nella  Polizia  di
Stato. 
    2. Possono partecipare alla riserva dei posti  di  cui  al  comma
precedente anche i candidati  che  non  hanno  prestato  il  servizio
militare di cui all'art. 2199, commi 1 e 5, del  decreto  legislativo
n.  66/2010,  purche'  siano  in  possesso  del  diploma  di   scuola
secondaria di secondo grado o equipollenti che consenta  l'iscrizione
all'universita', che  potra'  essere  conseguito  entro  la  data  di
svolgimento della prova d'esame scritta di cui al successivo art.  10
del  presente  bando,  nonche'  dell'attestato  di   bilinguismo   di
corrispondente livello. 
    3. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, dieci posti
sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge  21  settembre
1987, n. 387, convertito in  legge  20  novembre  1987,  n.  472,  ai
candidati che hanno conseguito il diploma presso il Centro  studi  di
Fermo, in possesso dei  requisiti  previsti  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato. 
    4. I posti  riservati  indicati  nei  commi  precedenti,  se  non
coperti per mancanza di vincitori,  saranno  assegnati  ai  candidati
idonei a tutte le fasi concorsuali  di  cui  al  successivo  art.  8,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso

				Art. 3 
 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
 
    1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti vengono portati  ad  incremento  di  quelli
previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di
personale. 
    2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
inferiore al quintuplo dei  posti  messi  a  concorso,  per  i  posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 4 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 4 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso
del presente bando, oltre  a  quelli  indicati  all'art.  1,  sono  i
seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di primo grado o  equipollente,
salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il  ventiseiesimo  anno  di  eta'.  Quest'ultimo  limite  e'
elevato, fino ad un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.  198/2003  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici  uffici,  dispensati  dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva
per delitto non  colposo,  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione. 
    3. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio di  cui
al precedente art.  2,  comma  2,  e  mantenuti  fino  alla  data  di
immissione nel ruolo degli agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di
Stato. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego  e  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai  benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5. L'esclusione  del  candidato  dal  concorso  e'  disposta  con
decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  pubblica
sicurezza.

Art. 5 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

				Art. 5 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  "Concorso  pubblico").  A  quest'ultima
procedura informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata  dal  comune
di residenza. 
      Per utilizzare la carta di identita' elettronica e'  necessario
installare      il      software      disponibile      all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e
dotarsi di lettore di smart card del tipo "contactless reader". 
    2. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati.

Art. 6 Compilazione della domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  da  inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata da utilizzare  per  l'invio  e  la  ricezione
delle comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e) se intenda concorrere ai posti riservati alle  categorie  di
cui al precedente art. 2. A tal fine, il candidato  in  possesso  del
prescritto attestato di bilinguismo  dovra'  specificare  la  lingua,
italiana o tedesca, preferita per sostenere la prova scritta; 
      f) il titolo di studio e la data  del  suo  conseguimento,  con
l'indicazione dell'istituto che  lo  ha  rilasciato  e  la  votazione
conseguita; nell'ipotesi di cui al precedente art.  2,  comma  2,  il
titolo di studio da conseguire; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque provvedimenti penali iscrivibili nel  casellario  giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
novembre 2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 3/1957; 
      m) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994,  ove  compatibili,  nonche'  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - del 20 agosto 2019 e che tale comunicazione avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
dovranno  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  i   servizi
prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata,  di  un  anno
(VFP1)  o  quadriennale  (VFP4)  o  in  rafferma,  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      Forza armata ove  presta  o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
      se si trovi in servizio o in congedo; 
      data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1,  data  di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data
di incorporamento da VFP4, nonche' eventuali richiami in  servizio  o
incorporamento SPE  (Servizio  permanente  effettivo),  indicando  la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. 
    I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio  da  VFP1
dovranno  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine  ferma  e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3.  Si  rammenta  che  i  titoli  di  preferenza  non  dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati. 
    4. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  PEC  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A
tal  fine,  l'interessato   dovra'   inviare   detta   comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  pdf,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it 
    5. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non riceva le  comunicazioni  inoltrategli  a  causa  di  inesatte  o
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito, anche telematico.

Art. 7 Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio

				Art. 7 
 
 
Consegna di  copia  della  domanda  di  concorso  ai  Comandi  FF.AA.
    - Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio 
 
 
    1. I candidati che partecipano  al  concorso,  qualora  siano  in
servizio,   devono   tempestivamente   consegnare   al   Comando   di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso. 
    Quest'ultimo adempimento  e'  indispensabile  per  consentire  al
Comando  interessato  di  trasmettere   a   questa   amministrazione,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it entro  il  6  settembre  2019,
l'estratto della documentazione di servizio comprensivo  anche  degli
eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L'estratto  dovra'
essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda  di
concorso e compilato in base al fac-simile di cui all'allegato 1  del
presente  bando.  A  quest'ultimo  riguardo,  si  inviera'   apposita
circolare allo Stato maggiore della Difesa. 
    2. Si rammenta che i candidati volontari delle  Forze  armate  in
congedo, o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi
di  ferma  espletati  come  VFP,  dovranno  premunirsi  del  suddetto
estratto comprensivo anche  degli  eventuali  precedenti  periodi  di
servizio prestato.

Art. 8 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      1) prova scritta d'esame; 
      2) accertamento dell'efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali; 
      5) valutazione dei titoli. 
    2. Il mancato superamento della prova  scritta  o  di  uno  degli
accertamenti elencati al precedente comma comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali "con riserva".

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici -  settore  telematico,  con  qualifica  non  inferiore  a
commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato,  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Un funzionario della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    4. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca.

Art. 10 Prova scritta d'esame

				Art. 10 
 
 
                        Prova scritta d'esame 
 
 
    1.  La  prova  scritta  d'esame   consiste   nel   compilare   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle
materie previste dai vigenti programmi  della  scuola  secondaria  di
primo  grado,  sull'accertamento  di  un   sufficiente   livello   di
conoscenza della lingua  inglese,  nonche'  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  sara'  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da  un
apposito programma informatico, sulla base  di  una  banca  dati  che
sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it  almeno
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta,  non
appena disponibile,  sara'  consultabile  dai  candidati  interessati
tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. 
    L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta  l'esclusione
dal concorso. 
    6. Per sostenere la prova scritta d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami"  -  del  20  agosto  2019,  muniti  di  un  valido   documento
d'identita' e, per agevolare le procedure  d'accesso,  della  tessera
sanitaria su supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. Il candidato che non si presentera' nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara'  escluso  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza.

Art. 11 Graduatoria della prova scritta

				Art. 11 
 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
 
    1.  Terminata  la  fase  della  prova  scritta,  la   commissione
esaminatrice formera'  una  graduatoria  che  riportera',  in  ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2. La suddetta graduatoria, tenuto conto delle riserve dei  posti
di cui all'art. 2 del presente bando, sara' utilizzata per  convocare
i candidati, risultati idonei alla  prova  scritta,  all'accertamento
dell'efficienza  fisica  ed   agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti. 
    3.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione,  sul   sito   www.poliziadistato.it   della   suddetta
graduatoria,  i  candidati  riservatari  di  posti  per   bilinguismo
dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato
rilasciato dall'ente competente, ovvero la dichiarazione  sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (allegato 3). 
    4. La documentazione indicata al comma 3 dovra' essere  trasmessa
via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it  secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato pdf.

Art. 12 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

				Art. 12 
 
 
        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 
          ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I primi tremila candidati idonei alla prova  scritta  d'esame,
secondo l'ordine decrescente  della  graduatoria,  saranno  convocati
all'accertamento dell'efficienza fisica. 
    2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i  candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente. 
    3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il  totale  dei  posti  banditi,
l'amministrazione potra' convocare, all'accertamento  dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di  candidati
idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine della graduatoria.

Art. 13 Accertamento dell'efficienza fisica

				Art. 13 
 
 
                 Accertamento dell'efficienza fisica 
 
 
    1. I candidati, convocati in base al precedente art. 12,  saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, in base  al  calendario  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno  25
settembre 2019. Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a  tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 
    2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del  suindicato
calendario, i  candidati  convocati  dovranno  trasmettere  via  PEC,
all'indirizzo   dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it   secondo   le
istruzioni pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato
pdf: 
      i candidati in servizio alla scadenza  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso: 
        i titoli di  cui  al  successivo  art.  17,  comma  1,  o  la
dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000  (allegato  2),  solo  se  indicati  nell'estratto  della
documentazione di servizio, gia'  sottoscritto,  unitamente  a  copia
fronte/retro di un documento di identita' in corso di  validita',  in
formato pdf; 
      i candidati in congedo alla  scadenza  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso: 
        l'estratto  della  documentazione  di  servizio,  comprensivo
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio  prestato  ed  i
titoli di cui  al  successivo  art.  17,  comma  1,  o  dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000
(allegato 2), solo se indicati nell'estratto della documentazione  di
servizio, gia' sottoscritto, con copia fronte/retro di  un  documento
di identita' in corso di validita'. 
    3. La mancata  trasmissione  dei  titoli  e  dell'estratto  della
documentazione di servizio con le modalita' sopra  indicate  comporta
la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al candidato. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  il  suddetto  accertamento  dell'efficienza
fisica, saranno esclusi dal  concorso  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 
    5. Una commissione composta da  un  dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera  dei  medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato "Fiamme Oro" con qualifica di coordinatore  di
settore sportivo o di  direttore  tecnico,  sottoporra'  i  candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente  negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: 
      
 
=====================================================================
|        Prova         |  Uomini   |  Donne   |        Note         |
+======================+===========+==========+=====================+
|                      | Tempo max |Tempo max |                     |
|    Corsa 1000 m.     |   3'55"   |  4'55"   |          /          |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|    Salto in alto     |  1,20 m.  | 1,00 m.  |   Max 3 tentativi   |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|  Sollevamento alla   |           |          | Continuativi (max 2 |
|        sbarra        |   n. 5    |   n. 2   |       minuti)       |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
 
    Le funzioni di segretario della predetta commissione sono  svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia  di  Stato  oppure  da  un   appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido  e  dovranno  consegnare,  a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in "medicina dello sport".

Art. 14 Accertamenti psico-fisici

				Art. 14 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.    I    concorrenti    risultati    idonei    all'accertamento
dell'efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici  e
psichici, a cura di una commissione composta da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un  esame  clinico  generale  del
candidato e prove  strumentali  e  di  laboratorio.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione sono svolte da un  appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della  Polizia  di
Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire  un  documento  di  riconoscimento  in
corso  di  validita'  e,  a   pena   di   esclusione,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a
quella della relativa presentazione: 
      a) certificato anamnestico,  come  da  fac-simile  in  allegato
(allegato 4), sottoscritto dal medico di fiducia e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
elencate nel decreto  ministeriale  n.  198/2003.  In  proposito,  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La commissione potra' inoltre disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    4. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      sana e robusta costituzione fisica; 
      composizione   corporea:   percentuale    di    massa    grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa   magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate
nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti  psico-fisici  saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza.

Art. 15 Accertamenti attitudinali

				Art. 15 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli  accertamenti
attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da  un
funzionario della Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli
psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari  della  Polizia  di  Stato,  con
qualifica  non  inferiore  a  commissario  capo  tecnico  del   ruolo
psicologi della carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con
qualifica  non  inferiore  a  commissario  capo  della  carriera  dei
funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale  di
perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di  segretario  della
predetta commissione sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure  da
un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  attitudinali  saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza.

Art. 16 Produzione dei titoli di preferenza

				Art. 16 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano  dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere  titoli
di  preferenza,  dovranno   far   pervenire   all'Ufficio   attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data
di pubblicazione sul  sito  www.poliziadistato.it  della  graduatoria
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da fac-simile (allegato 3), a pena
del mancato riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicate  al
comma   1   dovranno   essere   trasmesse   via   PEC   all'indirizzo
dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it    secondo    le    istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di  un  valido  documento
d'identita', in formato pdf.

Art. 17 Valutazione dei titoli

				Art. 17 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno valutati i soli titoli conseguiti durante  il  periodo
di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un  anno.  Le
categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue: 
      a) valutazione del periodo di servizio svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
      b) missioni in teatro operativo fuori area; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titoli di studio; 
      f) conoscenza accertata secondo standard NATO  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
      g)  esito  dei  corsi   di   istruzione,   specializzazione   o
abilitazione frequentati; 
      h)   numero   e   tipo   delle    specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
      i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti autorita' militari, come da fac-simile di cui all'allegato
1. 
    3. La commissione esaminatrice determina i  punteggi  massimi  da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i  titoli  valutabili  ed  i
criteri  di  massima  per  la  valutazione   degli   stessi   e   per
l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti. 
    5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
commissione.

Art. 18 Graduatoria finale - nomina dei vincitori

				Art. 18 
 
 
              Graduatoria finale - nomina dei vincitori 
 
 
    1. Per la formazione della graduatoria finale  del  concorso,  la
commissione esaminatrice sommera', per  ciascun  candidato  risultato
idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla
prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione  dei
titoli, fatte salve le riserve dei  posti  indicate  all'art.  2  del
presente bando e, a parita' di  punteggio,  i  titoli  di  preferenza
nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto di approvazione della graduatoria di  merito  e  di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Lo   stesso
provvedimento  sara'  consultabile  anche  sul   sito   istituzionale
www.poliziadistato.it

Art. 19 Ammissione dei vincitori al corso di formazione

				Art. 19 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di  formazione,  fermo
restando il completamento della ferma. 
    2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina  ed  al
loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata  limitrofa
alla Regione Lazio.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai concorrenti  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 21 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

				Art. 21 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 22 Provvedimenti di autotutela

				Art. 22 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 23 Avvertenze finali

				Art. 23 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 3 giugno 2019 
 
                                                Il Capo della Polizia 
                                                   direttore generale 
                                             della pubblica sicurezza 
                                                            Gabrielli

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