MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di otto allievi al 31° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico 2019-2020. (19E06343)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 07-06-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di otto allievi al 31° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l'anno accademico 2019-2020. (19E06343)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • Data: 07-06-2019
  • Scadenza: 07-07-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL SOPRINTENDENTE 
              dell'Opificio delle pietre dure - Firenze 
 
Visti: 
    il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore" e in particolare  l'art.
142 che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario; 
    la legge 20 gennaio 1992, n.  57  "Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze"; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per
lo svolgimento di pubblici concorsi"; 
    la legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modifiche  ed
integrazioni "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate"; 
    il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368  e  successive
modifiche ed integrazioni "Istituzione del Ministero per i beni e  le
attivita'  culturali"  e  in  particolare  l'art.  9  che   ribadisce
l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"; 
    il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  successive
modifiche ed integrazioni "Codice in materia di protezione  dei  dati
personali"; 
    il decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modifiche ed integrazioni "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
    il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche
ed integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modifiche ed integrazioni "Tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro"; 
    il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Disposizioni  in
materia di organizzazione dell'Opificio delle pietre dure di Firenze"
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; 
    il  decreto  ministeriale  26  maggio  2009,  n.  86,   attuativo
dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il "Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis...]"; 
    il decreto interministeriale 26 maggio  2009,  n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il "Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis...]"; 
    il decreto interministeriale  2  marzo  2011  "Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02"; 
    il decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive
modifiche ed integrazioni recante il  "Regolamento  della  Scuola  di
alta formazione e  di  studio  dell'Opificio  delle  pietre  dure  di
Firenze"; 
    il parere di conformita' espresso, dalla commissione  tecnica  di
cui all'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 26  maggio  2009,  n.
87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione  e  dell'attivazione
dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011; 
    il  decreto  interministeriale  25  agosto  2014,  che  autorizza
l'Opificio delle pietre dure, all'istituzione e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea, LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Mibact, degli  uffici
della  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 
    il   decreto   ministeriale   27   novembre   2014    concernente
"Articolazione interna  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale del Mibact"; 
    il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione
del Mibact ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge  28  dicembre
n. 208"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2019-2020,   un   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di otto allievi  al  31°  corso
quinquennale  della  Scuola  di   alta   formazione   e   di   studio
dell'Opificio delle pietre dure di  Firenze,  nei  seguenti  percorsi
formativi professionalizzanti (da ora PFP): 
      PFP 1  -  Materiali  lapidei  e  derivati.  Superfici  decorate
dell'architettura (quattro posti); 
      PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici e  vitrei.  Materiali  e
manufatti in metallo e leghe (quattro posti).

Art. 2 Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza

				Art. 2 
 
 
     Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza 
 
 
    1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato  in  trecento
crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi  previsti  dal
vigente regolamento universitario, si svolge in conformita' a  quanto
previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  87  e  dal
decreto soprintendentizio  14  aprile  2011,  n.  1355  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    A conclusione  del  corso  in  esito  al  superamento  dell'esame
finale, avente valore di esame di stato abilitante  alla  professione
di  restauratore  di  beni  culturali,  viene  conferito  il  diploma
equiparato alla laurea magistrale in Conservazione e restauro di beni
culturali, classe LMR/02. 
    2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti  a  versare
all'Opificio delle pietre dure una tassa di iscrizione  e  una  quota
pro capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a  coprire
in parte le spese dell'attivita' didattica e comprensiva degli  oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per  la
responsabilita' civile degli  allievi.  Gli  studenti  sono  altresi'
tenuti a versare la tassa regionale per il Diritto allo studio  (DSU)
direttamente all'azienda per il DSU della Regione Toscana. 
    Gli importi e le modalita'  di  pagamento  di  dette  somme  sono
indicati         sul         sito          web          dell'istituto
(http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce formazione.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1)  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti soggettivi: 
      a) diploma di istruzione secondaria  superiore  quinquennale  o
quadriennale  piu'  anno  integrativo  o   titolo   equipollente   se
conseguito all'estero. Il presente requisito  deve  essere  posseduto
prima dell'inizio dei corsi; 
      b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione  europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari; 
      c) idoneita' fisica alle attivita' che  il  percorso  formativo
professionalizzante comporta; 
      d) godimento dei diritti politici; 
      e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana. 
    2) I requisiti soprindicati,  ad  eccezione  di  quello  previsto
dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data  di
scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione. 
    3) E' garantita la partecipazione alla selezione  preliminare  di
candidati disabili. Nella domanda di  concorso  il  candidato  dovra'
specificare l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    4) Per difetto dei requisiti prescritti, l'Opificio delle  pietre
dure puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.

Art. 4 Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita'

				Art. 4 
 
 
    Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalita' 
 
 
    1) Le domande di ammissione, devono essere  inviate  secondo  una
delle seguenti modalita', a scelta del candidato: 
      a) Domanda redatta su carta libera secondo lo  schema  allegato
al presente bando e fatta pervenire a mezzo di raccomandata A.R. alla
Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle pietre dure
- via  degli  Alfani,  n.  78  -  50121  Firenze,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami"; 
      b) Domanda redatta secondo lo schema allegato al presente bando
e prodotta in formato PDF. Alla domanda va allegata inoltre  il  PDF,
di un documento di identita' in corso  di  validita'.  Il  PDF  della
domanda e quello del documento di identita', vanno  inviati  a  mezzo
pec, tramite casella di posta elettronica certificata intestata  allo
stesso        candidato,        al         seguente         indirizzo
mbac-opd@mailcert.beniculturali.it  col  seguente  oggetto  "Concorso
ammissione SAFS 2019  - 2020". La presentazione della  domanda  dovra'
avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; 
    2) Per la validita' delle domande, inviate a  mezzo  raccomandata
A.R,  ai  fini  dei  termini  di  scadenza,  fara'  fede  il   timbro
dell'ufficio postale accettante. 
    3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea, la domanda va integrata  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5. 
    4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', consapevoli delle  conseguenze  penali  in  caso  di
dichiarazioni mendaci: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) luogo di residenza e di domicilio, completi di  indirizzo  e
codice di avviamento postale; 
      e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail; 
      f) il PFP per il quale concorrono; 
      g) di quale cittadinanza sono in possesso; 
      h) di godere dei diritti politici; 
      i) di non avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
carichi penali pendenti (in caso contrario  specificare  gli  estremi
delle relative sentenze, nonche' i procedimenti penali  eventualmente
pendenti); 
      j) il possesso  del  diploma  istruzione  secondaria  superiore
quinquennale  o  quadriennale  piu'   anno   integrativo   o   titolo
equipollente se conseguito all'estero. Per i candidati non ancora  in
possesso  del  relativo  titolo  di  studio  e'  fatto   obbligo   di
dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell'ultimo
anno di corso della scuola di istruzione secondaria superiore; 
      k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si
veda il comma 6) del presente articolo; 
      l) il possesso dell'idoneita' fisica alle attivita' che il  PFP
comporta; 
      m)  l'indicazione,  ai  sensi  dell'art.  20 della  legge   n.
104/1992, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio  occorrente,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      n) l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti; 
    5)  Eventuali  variazioni  di   dichiarazioni   gia'   rilasciate
nell'istanza di partecipazione al concorso dovranno essere  trasmesse
entro  il  termine  di  scadenza  del  bando,  ad   eccezione   delle
informazioni di cui ai punti d), e),  g)  del  precedente  comma  4),
informazioni il cui aggiornamento sara' sempre  possibile  fino  alla
conclusione delle attivita' concorsuali. 
    6) Nella  domanda  di  cui  sopra  dovra'  essere  dichiarato  il
possesso   di   eventuali   requisiti   che   conferiscano    diritti
preferenziali, a parita' di merito, per l'ammissione al  corso.  Tali
diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell'idoneita'
conseguita al concorso di ammissione presso le  scuole  dell'Opificio
delle pietre dure; dell'Istituto superiore per la conservazione e  il
restauro; dell'Istituto centrale per il restauro e  la  Conservazione
del patrimonio archivistico e librario. 
    7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta  tutte
le condizioni del presente bando. 
    8) Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
previste dal Capo VI, art. 75 e art. 76 del citato decreto. 
    9) La dichiarazione generica di essere in  possesso  di  tutti  i
requisiti non sara' ritenuta valida. 
    10) La mancata apposizione della firma autografa  in  calce  alla
domanda comporta l'esclusione dal concorso. 
    11) L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.
71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
sulla veridicita' del contenuto della dichiarazione. 
    12) Non saranno considerate valide le  domande  inviate  oltre  i
termini di scadenza e fatte pervenire in maniera  difforme  a  quanto
stabilito al comma 1, oppure  incomplete  di  una  qualunque  fra  le
dichiarazioni richieste al comma 4 di questo stesso articolo. 
    13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e
successive modifiche ed integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali,  si  dichiara  che  i  dati  forniti  verranno  utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali. 
    14)   L'Opificio   delle   pietre   dure   non   assume    alcuna
responsabilita' per la dispersione di  comunicazioni,  dipendente  da
inesatta o incompleta indicazione del recapito  postale  fornito  dai
candidati o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di
indirizzo  menzionato  nella  domanda  di  ammissione,  neppure   per
eventuali disguidi postali non imputabili all'Opificio  delle  pietre
dure.

Art. 5 Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

				Art. 5 
 
 
    Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini 
            di Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
 
    1) Per  l'ammissione  al  concorso  i  cittadini  non  comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati  dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2. 
    2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che  hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno: 
      a) tradurre il titolo di studio, di cui  alla  lettera  a)  del
comma  1  dell'art.  3,   conseguito   all'estero,   legalizzarlo   e
dichiararne il valore "in loco", indicando gli  anni  complessivi  di
scolarita' necessari per il suo conseguimento; 
      b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia,  all'inoltro  della  documentazione  di  cui  al   punto   a)
direttamente all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non  ancora  in  possesso
del titolo  di  studio  alla  data  di  scadenza  dei  termini  della
presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei  corsi.
Fara'  fede  la  data  di  protocollo  di   partenza   delle   citate
rappresentanze diplomatiche.

Art. 6 Prove d'esame - Oneri - Modalita'

				Art. 6 
 
 
                  Prove d'esame - Oneri - Modalita' 
 
 
    1) L'esame di ammissione consta delle seguenti prove: 
      a) un colloquio preliminare in lingua  italiana,  riservato  ai
candidati cittadini non italiani; 
      b) una prova grafica; 
      c) un test attitudinale pratico-percettivo; 
      d) una prova orale atta  a  dimostrare  la  conoscenza  diretta
delle opere d'arte e la capacita' di  mettere  in  relazione  i  dati
storico-artistici e quelli tecnici nonche'  una  conoscenza  di  base
delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze  della  terra,
fisica). 
    La prova orale sara'  sostenuta  in  lingua  italiana  anche  dai
cittadini stranieri. I  candidati  dovranno  altresi'  dimostrare  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c),  i  candidati
saranno tenuti a versare all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze
una quota pro capite di  euro  70,00  a  titolo  di  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate nel sito web  dell'Istituto  alla  voce
formazione    (http://www.opificiodellepietredure.it).    La    prova
dell'avvenuto versamento  dovra'  essere  allegata  alla  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    La suddetta quota non e' in nessun caso rimborsabile. 
Prova grafica: 
    Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico  o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica. 
    Il disegno dovra' essere eseguito con matita in grafite  nera,  a
tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in  scala  2:1
rispetto al formato della fotografia. 
    Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la  sintesi
critica del manufatto per mezzo di  un  tratto  essenziale  nitido  e
opportunamente   modulato,   teso   a   restituire   la   definizione
volumetrica, le proporzioni e la  particolare  tecnica  esecutiva  in
esame. 
    La prova ha durata di sei ore consecutive. 
    Per l'esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale:  matite  in  grafite,  gomme,
temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. 
    I fogli da disegno saranno  forniti  dall'Opificio  delle  pietre
dure. 
    E' vietato tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale
da parte dei candidati. 
    Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro  che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi). 
Test attitudinale pratico-percettivo: 
    Per  il  "Percorso  formativo  professionalizzante  1"  la  prova
consiste nella riproduzione a tempera, su un supporto  in  cartoncino
gessato di cm 25 per 30,  di  una  campionatura  policroma  di  forma
geometrica,  fornita  a  ciascun  candidato  in  copia   fotografica.
L'elaborato  dovra'  riprodurre  esattamente,  in  scala  1:1  e  con
campitura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito. 
    Per tale prova i candidati dovranno portare con se'  il  seguente
materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite,  righe,  squadre,
colori  a  tempera,  pennelli  e  tavolozza.  Ogni  altro   materiale
occorrente sara' fornito dall'Opificio delle pietre dure. 
    La prova si svolgera' in due giorni consecutivi per  sei  ore  al
giorno. 
    Per  il  "Percorso  formativo  professionalizzante  4"  la  prova
consiste nell'integrazione o copia in plastilina, in scala 1:1, di un
manufatto a rilievo. Il modello, in gesso, sara'  fornito  a  ciascun
candidato, unitamente alla plastilina e agli strumenti necessari alla
esecuzione  del  lavoro.  E'  vietato  tassativamente  l'utilizzo  di
qualsiasi strumento personale da parte dei candidati. 
    Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi per sei ore al
giorno. 
    Sono ammessi a sostenere la  prova  successiva  solo  coloro  che
avranno riportato nella prova pratica la  votazione  di  almeno  7/10
(sette decimi). 
Prova orale: 
    Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere: 
      a) conoscenza di elementi di storia dell'arte antica, medievale
e moderna; 
      b) conoscenza dei materiali  e  delle  tecniche  di  produzione
artistica relative al percorso formativo professionalizzante scelto: 
        PFP 1 - Materiali  lapidei  e  derivati.  Superfici  decorate
dell'architettura; 
        PFP4 - Materiali e manufatti ceramici e vitrei.  Materiali  e
manufatti in metallo e leghe. 
      c) conoscenza, a  livello  manualistico  di  scuola  secondaria
superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e
della fisica; 
      d) conoscenza  di  base  della  lingua  inglese  attraverso  la
lettura e la traduzione di un brano  di  carattere  storico-artistico
e/o tecnico-scientifico. 
    La  prova  s'intende  superata  se  il  candidato  raggiunge   il
punteggio di almeno 7/10 (sette decimi). 
    2)  Indicazioni  piu'  ampie  e  dettagliate  sui  temi  e  sugli
argomenti d'esame nonche' suggerimenti di orientamento  bibliografico
saranno reperibili nel sito web dell'Opificio delle pietre dure, alla
voce Formazione, e presso la  segreteria  della  scuola,  contattando
l'indirizzo e-mail opd.saf@beniculturali.it

Art. 7 Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni

				Art. 7 
 
 
            Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni 
 
 
    1) I candidati esclusi  dal  concorso  riceveranno  comunicazione
scritta da  parte  dell'Opificio  delle  pietre  dure  tramite  posta
elettronica. 
    2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d'esame, di cui al suddetto art. 6, e  tutte  le  comunicazioni
relative agli  esiti  delle  prove  d'esame,  saranno  comunicate  ai
candidati esclusivamente  tramite  avvisi  pubblicati  sul  sito  web
dell'istituto   (http://www.opificiodellepietredure.it)   alla   voce
formazione. 
    3) A partire dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del bando, sul sito istituzionale  verranno  pubblicate
la  data,  la  sede  e  l'orario  in  cui  si  terra'  la  prova   di
conversazione  in  lingua  italiana,  riservata  ai  soli   candidati
cittadini non italiani; dal  giorno  successivo  all'espletamento  di
detta prova, verra' pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere  la
1° prova (prova grafica). 
    4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno  convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito  web  dell'Opificio
delle Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it)  alla  voce
Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei  luoghi
ivi indicati muniti di documento di riconoscimento valido. 
    5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell'istituto, tramite raccomandata.

Art. 8 Commissione giudicatrice

				Art. 8 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1)  La  commissione  giudicatrice  del  presente  concorso  sara'
composta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della  Scuola  di  alta
formazione e di studio dell'Opificio delle  pietre  dure  di  Firenze
(decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).

Art. 9 Graduatoria

				Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva risultante  dalla  somma  aritmetica  dei
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame. In caso di ex  aequo
tra candidati collocatisi all'ultimo posto utile per l'ammissione  al
corso, verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui
all' art. 3, comma 6  del  presente  bando.  Permanendo  l'ex  aequo,
precedera' il candidato di eta' inferiore. Se uno  o  piu'  candidati
vincitori rinunciano all'ammissione, questa  puo'  essere  consentita
agli idonei secondo l'ordine di graduatoria  e  fino  all'esaurimento
della medesima. 
    2)  La  graduatoria  verra'   pubblicata   sul   sito   ufficiale
dell'istituto,  affissa  all'albo  dell'OPD  e  trasmessa,  per   gli
adempimenti di  competenza,  alla  direzione  generale  educazione  e
ricerca del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
    Nella domanda di cui sopra dovra' essere dichiarato  il  possesso
di eventuali requisiti  che  conferiscano  diritti  preferenziali,  a
parita' di merito, per l'ammissione al corso.

Art. 10 Ammissione ai corsi e documenti di rito

				Art. 10 
 
 
               Ammissione ai corsi e documenti di rito 
 
 
    1)  I  candidati  che  saranno  dichiarati  vincitori  e  avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine  di  trenta
giorni dalla data di ricezione  della  comunicazione  in  tal  senso,
sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle pietre dure
conferma   scritta   di   accettazione   dell'ammissione   al   corso
quinquennale accompagnata dai seguenti documenti: 
      a) una fototessera nel formato 4x5 cm; 
      b) copia del documento di identita' indicante il cognome  e  il
nome, il luogo e data di nascita; 
      c) copia conforme all'originale del titolo di studio; 
    I  concorrenti  con   cittadinanza   extracomunitaria,   dovranno
allegare  alla  lettera  di  accettazione,  oltre  la  documentazione
summenzionata, anche i seguenti documenti: 
      a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio  del  permesso  di
soggiorno; 
      b) certificato di nascita; 
      c) certificato di cittadinanza; 
      d)  documento  che  comprovi  la  buona  condotta  secondo   le
disposizioni dei rispettivi Stati. 
    I documenti di cui alle lettere b), c) e d),  conformemente  alla
circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione,  n.
3  del  2012,  devono  essere  prodotti  dai  paesi  di  provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge. 
    I documenti di cui alle lettere  c)  e  d)  devono  essere  stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di
comunicazione dell'ammissione. 
    Il possesso del permesso di soggiorno,  rilasciato  dagli  organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche'  i  candidati  con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso. 
    2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a  corsi
universitari o altri corsi di alta formazione.

Art. 11 Disposizioni finali

				Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1) Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del  contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  delle  dichiarazioni
non veritiere. 
    Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni,  di  cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali  e'
il direttore della Scuola di alta formazione e di studio. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Firenze, 3 maggio 2019  
 
                                            Il soprintendente: Ciatti

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