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- Atto numero 22E07068 del 07-06-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina diretta, da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze armate, anno 2022. (22E07068)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 07-06-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentaquattro marescialli, a nomina diretta, da immettere nei ruoli marescialli in servizio permanente delle Forze armate, anno 2022. (22E07068)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 07-06-2022
- Scadenza: 07-07-2022
Art. 1 Generalita'
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed
equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale n.
509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2";
Vista la direttiva tecnica relativa alle "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del
personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a
trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso
di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi
relativi al Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis,
frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate", che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il
quale e' stata approvata la "Direttiva tecnica in materia di
protocollo sanitario per la somministrazione di profilassi vaccinali
al personale militare";
Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto Ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le
disposizioni applicate "ai concorsi per il reclutamento dei
Marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare";
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 2021
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano
delle assunzioni per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2022-2024;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0125401 del 23 dicembre
2021 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli
elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli con il
grado di Maresciallo di 3ª classe nell'Aeronautica militare per
l'anno 2022;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0011964 del 4 febbraio 2022 dello
Stato Maggiore della Marina militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo
dei Marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della
Marina militare con il grado di Capo di 3ª classe per il 2022;
Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0105998 del 17 marzo 2022
dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a "nomina diretta"
nell'Esercito Italiano per l'anno 2022;
Visto il decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio. n.
3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei
marescialli delle Forze armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dieci marescialli da immettere nei ruoli
marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la
specializzazione sanita';
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di quattordici capi di 3ª cl. da immettere nel
ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle
categorie Specialisti del sistema di combattimento/ricercatori
elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari
marittimi (C.E.M.M.);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei
ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente
per la categoria supporto, specialita' sanita'.
La ripartizione tra le categorie/specialita' sono indicate nelle
rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei diplomati
presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per
i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli
orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva
dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai
sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di
preferenza, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell'art. 73, comma 14
della legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro
che li dichiareranno nella domanda di partecipazione ai sensi degli
articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
"Concorsi ed esami" - e sul portale dei concorsi secondo le modalita'
riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a
concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma
sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del
precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i
requisiti speciali;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale
al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
secondo le tabelle stabile dal regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento
disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis) del
Codice dell'ordinamento militare;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente
accertato nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi nelle Forze armate.
3. Sono, altresi', previsti i seguenti requisiti speciali per
l'accesso al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare ai sensi dell'art. 682 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati
nelle appendici al presente bando, ovvero essere in possesso di un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia
ad essi equiparato/equipollente. Allo scopo, la domanda di
partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio conseguiti all'estero
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l
a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
b) non aver compiuto il trentaduesimo anno di eta';
c) per i soli posti per la categoria Specialisti del Sistema di
combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di
cui all'Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta
di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a
"Segreto NATO". Il rilascio del NOS a cura dell'Autorita' preposta e'
subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di
accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 5/2015, articoli dal 25 al 29), a seguito
del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di
informazioni classificate la persona il cui comportamento nei
confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed
alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' ai fini della
conservazione del segreto.
4. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a
possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato
nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a cinque anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a
"superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo.
Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto
disciplinato al punto 2 dell'allegato D al presente bando di
concorso.
5. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata.
I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla
data indicata nel bando fino alla nomina a maresciallo in servizio
permanente nei concorsi a nomina diretta, ad eccezione del limite
massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva
incorporazione o dell'inizio del corso applicativo e del NOS, il cui
rilascio si realizzera' al termine della prevista procedura.
6. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della
mancanza di uno dei predetti requisiti, comportera' la decadenza di
diritto dall'arruolamento volontario.
7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area "siti di interesse e
approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi
on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito
"https://concorsi.difesa.it".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate.
Art. 4 Domande di partecipazione
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare
domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza armata, per
una sola delle categorie/specialita'/abilitazioni indicate nelle
relative Appendici.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a
quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art.
5.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno
conseguito il titolo di studio costituente requisito di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio.
6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati
sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicati al precedente art. 2, commi 1, 3 e 4, e
relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
11. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a
informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)
indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della
domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare
l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti dal successivo art. 6.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata o comunicazione presso il domicilio digitale
(se dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e/o mobile, variazioni relative alla propria
posizione giudiziaria e posizione militare), possono essere trasmesse
a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it Per i soli partecipanti al concorso per
l'Esercito, tali richieste devono essere inoltrate anche
all'indirizzo di posta elettronica
centro_selezione@esercito.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta
certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. Non saranno prese
in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it Non saranno, altresi', prese in
considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso un reparto/ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli eventuali adempimenti
previsti al successivo art. 6.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile.
Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari
Art. 6
Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema informatico centrale provvedera' a:
a) informare i comandi/reparti/enti di appartenenza per i
concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Uffici
Documentali/Centri Documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti
militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del
comando scuole/3ª Regione aerea ovvero il Reparto personale del
comando della 1ª Regione aerea dell'Aeronautica per i concorrenti
militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze;
b) altresi' ad inviare ai Comandi degli enti/reparti di
appartenenza ovvero i competenti Uffici documentali/Centri
documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del comando
scuole/3ª Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della
1ª Regione aerea dell'aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, al termine delle fasi di cui
all'art. 7, comma 1, lettere a), comma 2, lettera a) e comma 3,
lettera a), al medesimo indirizzo di posta elettronica istituzionale,
una e-mail - riportante le informazioni per l'accesso alla specifica
area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui al presente
art. 6, per il personale loro dipendente risultato idoneo
all'effettuazione delle successive prove - nella quale troveranno
l'elenco della citata documentazione.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2.
Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti,
gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza
all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it al fine di consentire
l'esclusione dal concorso e l'avvio delle relative azioni di
competenza, il modello in allegato A rinvenibile tra gli allegati al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it
2) successivamente all'esito delle fasi di cui all'art. 7,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a), gli
stessi Comandi devono compilare, le informazioni richieste
nell'allegato B (fac simile scheda di sintesi);
3) compilare, inoltre, per i soli militari in servizio
nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale
motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei
Marescialli da immettere nei ruoli Marescialli dell'Esercito in
servizio permanente con la specializzazione sanita'";
4) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai
concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita'
indicate nell'allegato D, il modulo relativo alla scheda di sintesi
che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B avendo cura
di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione
valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di
servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari
candidati al concorso per l'Aeronautica militare, solo gli ultimi due
anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i
candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio
hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati
posti in congedo, dovra' essere inserito il giudizio riportato
sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine
della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla
Commissione interna, controfirmata dal Comandante dell'ente o suo
delegato e posta in visione per tre giorni lavorativi al candidato
per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterra' completa,
regolare e aggiornata, sottoscrivera' la relativa Dichiarazione di
completezza;
5) Compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di
sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, entro trenta
giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove;
6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il
nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al
concorso. L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare, all'indirizzo di posta elettronica certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it, ogni variazione riguardante la posizione
del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti
disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).
b) per il personale in congedo, successivamente all'esito delle
fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e
comma 3, lettera a), i competenti Uffici documentali/Centri
documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari
marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del comando
scuole/3ª Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della
1ª Regione aerea dell'aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri devono:
1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di
sintesi, in allegato C, secondo le modalita' indicate nell'allegato
D;
2) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la
rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate
nell'allegato D, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito
delle prove.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prove di verifica dell'efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) valutazione dei titoli di merito;
f) prova orale.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prove di verifica dell'efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli di merito;
f) prova orale.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) valutazione dei titoli di merito;
e) prova orale.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati
idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione con riserva, disciplinati nelle appendici al bando.
Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o
di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri, ai quali i
concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far
pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente
art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00
del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle
specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle
appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche'
eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti
e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione
delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori
specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il
rientro nella sede di servizio.
10. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il reparto/ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti reparti/enti comunicheranno alla Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1).
11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali
per l'ammissione al 5° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei
ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente, dei Capi di
3ª cl. da immettere nei ruoli marescialli della Marina militare in
servizio permanente e dei capi di 3ª cl. da immettere nei ruoli
marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente, ai
sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte
nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le
risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno
valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e
secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione
dirigenziale.
12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a):
1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito;
2) commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
4) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle
graduatorie di merito;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) commissione per le prove dell'efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale,
per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle
graduatorie di merito;
2) commissione per gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9 Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive
Art. 9
Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale e nei siti
www.difesa.it - www.esercito.difesa.it - www.marina.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it - esibendo la ricevuta generata dal sistema
in occasione dell'inoltro della candidatura con le modalita' di cui
al precedente art. 4 del presente bando.
La prova si svolgera', a cura della competente Commissione, con
le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte le competenti Commissioni provvederanno a formare gli elenchi
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici
al bando.
3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sara' utile ai
fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
Art. 10
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando,
saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato quale maresciallo in servizio
permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza
armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4
giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva,
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la
direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita'
militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, fatto salvo il
rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle appendici
al bando. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e'
prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) in quanto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica avra'
luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto,
eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di
cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto
della convocazione alla prova di verifica dell'efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge
- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli
accertamenti a cui saranno sottoposti i candidati sono
dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono
altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del
conseguimento dell'idoneita' nonche' i profili sanitari minimi. A
pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio
chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo
le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i
termini della procedura concorsuale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione, con
esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del
presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i
concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il
profilo sanitario.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' attitudinale
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I partecipanti saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti commissioni. Le
modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da
portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai
rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte
caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalita' indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza
fisica;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
all'atto della convocazione all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale, la competente
commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un
giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio
espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 12 Prove di verifica dell'efficienza fisica
Art. 12
Prove di verifica dell'efficienza fisica
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a) e b) saranno sottoposti, a cura della competente
commissione, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il suo
sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6,
otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale ovvero per ragioni organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza
fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica
dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere
le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, qualunque siano le
ragioni, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara'
comunicato seduta stante.
Art. 13 Prova orale
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove
concorsuali di cui ai precedenti articoli, saranno ammessi a
sostenere la prova orale.
2. La prova si svolgera', a cura della competenti commissioni
esaminatrici, con le modalita' e sugli argomenti previsti dai
programmi riportati nelle Appendici al bando.
Art. 14 Titoli di merito
Art. 14
Titoli di merito
La commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria di merito valutera' i titoli di merito secondo le
modalita' di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere
un'apposita scheda di valutazione.
Art. 15 Graduatorie di merito
Art. 15
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73,
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i candidati.
Art. 16 Documentazione amministrativa
Art. 16
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione generale per il personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del portale, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it e dovranno produrre la
seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi
del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle
eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative
pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Art. 17 Accertamento dei requisiti
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese nonche' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale sara'
acquisito d'ufficio.
Art. 18 Nomina
Art. 18
Nomina
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito,
frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore a un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena la revoca della nomina, copia della documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 3
dell'11 gennaio 2018.
2. I concorrenti saranno nominati maresciallo in servizio
permanente dell'Esercito, Capo di 3ª classe della Marina militare e
Maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare con decreto
dirigenziale ed iscritti in ruolo dopo coloro che hanno frequentato
il corso di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il
corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo,
iscritti in ruolo nello stesso anno.
3. L'anzianita' relativa dei marescialli e' rideterminata, a
seguito del superamento del corso applicativo, dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al
termine del corso.
4. I candidati che non superano il corso applicativo, sono
collocati in congedo illimitato, ovvero reintegrati nel ruolo di
provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale
frequentatore del corso e' considerato come servizio effettivamente
prestato.
5. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al precedente comma 1.
7. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli/Capi di
3ª classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero.
A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento, la
documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2.
8. Eventuali richieste di cessazione a domanda, anche nelle more
della formalizzazione della nomina a Maresciallo in servizio
permanente, saranno trattate a mente dell'art. 933 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
10. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti
messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la
Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare
altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della
graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
11. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 4 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
12. Il concorrente di sesso femminile nominato maresciallo
dell'Esercito Italiano, Capo di 3ª classe della Marina militare e
maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare, in quanto
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
13. Ai marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai
rispettivi ruoli di provenienza e essere nominati Maresciallo in
servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3ª classe della Marina
militare e Maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare. I
volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla
frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla
ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del
grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la
procedura disciplinata dalla "Direttiva di stato giuridico dei
volontari in erma prefissata".
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
Art. 19 Esclusioni
Art. 19
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in
possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di
formazione.
Art. 20 Trattamento dei dati personali
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o, dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico
economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 19 maggio 2022
Il direttore generale: Vittiglio