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- Atto numero 23E07484 del 16-06-2023
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Indizione, per l'anno 2023, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 116). (23E07484)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16-06-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Indizione, per l'anno 2023, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 116). (23E07484)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
- Data: 16-06-2023
- Scadenza: 16-07-2023
Art. 1 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato per la sessione 2023
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali, cosi' come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ed in
particolare il Titolo III;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'" e, in particolare, l'art. 9,
comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante
"Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, come modificato dall'art. 55-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art.
1-septies, il quale dispone che "Oltre a quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad
ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio
maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i
provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti
industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla
medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i
soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai
sensi della normativa previgente";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica", convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui "1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche' delle
prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale";
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in
particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: "Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6, con decreto
del Ministro dell'istruzione.";
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in
particolare, l'art. 6, comma 8-bis, primo periodo, il quale dispone
che "Il termine di cui all'art. 6, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al
31 dicembre 2023";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti", e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133" ed in particolare l'Allegato D contenente la
Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti
dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29
dicembre 1991, n. 445, come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, di approvazione del
regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di perito industriale, il quale, all'art. 1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato "regolamento";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di
laurea";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, "Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1°
giugno 2023, n. 102, con il quale sono state disposte le modalita' di
svolgimento degli esami di Stato della sessione 2023 di abilitazione
all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1491/2022, pubblicata
il 2 marzo 2022, e n. 1530/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, in
merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza
del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei candidati agli
esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di
perito industriale e perito industriale laureato;
Vista la nota prot. 30548 in data 8 novembre 2022, con la quale
la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha
diramato le suddette sentenze;
Ritenuto di disciplinare, in osservanza delle disposizioni
sopracitate, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle suddette
professioni;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;
Ordina:
Art. 1
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di perito industriale e di perito industriale laureato
per la sessione 2023
1. E' indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale e di perito industriale laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
a) candidato perito industriale: il candidato in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del
diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore
"Tecnologico" secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente
al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
b) candidato perito industriale laureato: il candidato in
possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 29 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella
Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed
equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esame, ed il relativo programma riportato
nell'Allegato B alla presente ordinanza, nonche' gli argomenti
inerenti all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati di
cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati periti
industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto oppure in possesso del diploma
afferente al settore "Tecnologico", di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione
della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento
del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per
l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto
mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro
il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle
successive lettere B, C, D ed E, di cui al presente comma. Lo
svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che,
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal
previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto
mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale
abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il
periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur
non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012;
D - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi 3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di formazione e
lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente
ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo
termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
137/2012;
E - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19 novembre 1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17;
F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico subordinata si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con
le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo
cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali dei periti
industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009;
3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il
collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad
inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.
Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame
Art. 3
Calendario, sede e prova d'esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera
professione di perito industriale e perito industriale laureato
consistono, per la sessione 2023, in un'unica prova orale, svolta
esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso
giorno su tutto il territorio nazionale. Il calendario della sessione
d'esame e' di seguito indicato:
21 novembre 2023, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
22 novembre 2023, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
23 novembre 2023, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
28 novembre 2023, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/collegio nazionale dei periti
industriali e periti industriali laureati, garantendo la
sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il
supporto tecnico necessario. Il Consiglio/collegio nazionale mette a
disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di
riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
n. 2016/679 (GDPR).
3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella
fornita dal citato Consiglio/collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui all'Allegato B
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a
settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi,
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un prolungamento del previsto calendario di
esami (art. 11, comma 7, del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi
dalla sessione d' esame.
8. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale e perito industriale laureato e' conseguita solo
da parte dei candidati che riportino nella prova orale una
valutazione di almeno 60/100.
Art. 4 Domanda di ammissione alla sessione d'esame
Art. 4
Domanda di ammissione alla sessione d'esame
1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il
modello riportato nell'Allegato A alla presente ordinanza. A corredo
della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel
successivo art. 5. La presentazione di piu' di una domanda, per la
sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli
esami.
2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed
eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle
"condizioni personali richieste".
3. I candidati con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi
aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame.
L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n.
2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77
del regolamento UE n. 2016/679.
Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
c) ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della
tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di
49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello
dell'Agenzia delle entrate "locale" in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
d) fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
e) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda di ammissione - termine - esclusioni
Art. 6
Modalita' di presentazione della domanda di ammissione - termine -
esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami", la domanda di ammissione alla sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, al collegio di
appartenenza, il quale provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza
secondo una delle seguenti modalita':
a. tramite Posta elettronica certificata - PEC (fa fede la
stampa che documenta l'inoltro della pec);
b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione).
2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano
spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione alla sessione d'esame e
vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga
accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei
requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in
cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative
ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le
commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato,
l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli
esami.
Art. 7 Adempimenti dei collegi
Art. 7
Adempimenti dei collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, i collegi
provinciali o territoriali verificano la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e
del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it -:
a) il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini
della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda;
b) un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e numerico,
dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero dell'istruzione e del merito di provvedere alla loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti sia al
possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) vengono indicati,
per ciascun candidato:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il titolo di studio;
d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2, da
indicare con la lettera corrispondente.
3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) vanno indicati anche
i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in
corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di
acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame.
4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera b), datato e
sottoscritto dal Presidente del collegio, deve essere apposta da
parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della
regolarita' delle domande ricevute e di compimento di ogni
accertamento di competenza.
5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera b)
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui al comma 1.
6. Ogni collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della
commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.
Art. 8 Adempimenti degli istituti scolastici
Art. 8
Adempimenti degli istituti scolastici
1. Con comunicazione della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione sara' reso noto l'elenco degli istituti
scolastici incaricati di provvedere alla tenuta dei verbali degli
esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle
commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per
eventuali successivi adempimenti.
2. Gli istituti scolastici di cui al comma 1 provvederanno
altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati,
ricevuti da parte del collegio nazionale e provvederanno alla loro
conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento
degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali,
successivi adempimenti.
3. E' compito degli istituti di cui al comma 1 rilasciare il
certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami.
4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici, di
cui al comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese
note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici costituite nella
regione sede degli istituti scolastici interessati.
Art. 9 Rinvio
Art. 9
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 10 Delega
Art. 10
Delega
1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e'
conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 12 giugno 2023
Il Ministro: Valditara
Allegato 1
Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2023, DEGLI ESAMI DI
STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato B
PROGRAMMA D'ESAME
(Allegati A B C - decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, e
decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)
Parte di provvedimento in formato grafico