MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Indizione, per l'anno 2023, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 116). (23E07484)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16-06-2023

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione, per l'anno 2023, degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato. (Ordinanza n. 116). (23E07484)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
  • Data: 16-06-2023
  • Scadenza: 16-07-2023

Art. 1 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato per la sessione 2023

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale  dei  periti  industriali,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania"  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario" e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'"  e,  in  particolare,  l'art.  9,
comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
"Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto  il  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,   recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del   sistema
scolastico e della  ricerca"  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89, come  modificato  dall'art.  55-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  ed  in  particolare  l'art.
1-septies, il quale dispone che "Oltre a quanto previsto dall'art. 3,
comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia  ad
ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli  di  studio
maturati e validi ai fini  dell'ammissione  all'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  libera  professione,  nonche'  i
provvedimenti  adottati  dagli  organi   professionali   dei   periti
industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni
vigenti prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla
medesima data conservano il diritto di accedere  all'esame  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della  libera  professione  anche  i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente"; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica",    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  "1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche'  delle
prove integrative per l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare,  l'art.  6,  comma  4,  il  quale   prevede   che:   "Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41, relative  alle  modalita'  di  svolgimento  degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e  dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le  medesime  disposizioni  si  applicano  anche  alle
professioni  di  agrotecnico  e  agrotecnico  laureato,  geometra   e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario  laureato,  perito
industriale   e   perito   industriale   laureato,   per   le   quali
l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto art. 6,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione."; 
    Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99,  concernente  l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; 
    Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi",  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 8-bis, primo periodo, il  quale  dispone
che "Il termine di cui  all'art.  6,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31 dicembre 2023"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti", e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133" ed in particolare  l'Allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  Istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148" e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  29
dicembre 1991, n. 445,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
ministeriale  29  dicembre  2000,  n.  447,   di   approvazione   del
regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di perito industriale, il quale, all'art. 1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni  anno,  in  un'unica
sessione  indetta  con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato "regolamento"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4  agosto  2000,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 16 marzo  2007,  recante  "Disciplina  delle  classi  di
laurea"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n  270,  "Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con  il  quale  sono
state adottate le Linee guida in attuazione dell'art.  52,  comma  2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  1°
giugno 2023, n. 102, con il quale sono state disposte le modalita' di
svolgimento degli esami di Stato della sessione 2023 di  abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  di   agrotecnico   e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   Ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale,  geometra  ed  agrotecnico  e  condiviso
dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133  del  28  settembre
2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.  2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020; 
    Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 1491/2022, pubblicata
il 2 marzo 2022, e n. 1530/2022,  pubblicata  il  3  marzo  2022,  in
merito alla valutazione del titolo di geometra, conseguito in vigenza
del vecchio ordinamento, ai fini dell'ammissione dei  candidati  agli
esami di abilitazione per l'esercizio  della  libera  professione  di
perito industriale e perito industriale laureato; 
    Vista la nota prot. 30548 in data 8 novembre 2022, con  la  quale
la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la  valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema  nazionale  di  istruzione  ha
diramato le suddette sentenze; 
    Ritenuto  di  disciplinare,  in  osservanza  delle   disposizioni
sopracitate, l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami  di  Stato  di  abilitazione   all'esercizio   delle   suddette
professioni; 
    Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato,  ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio   della   libera
  professione di perito industriale e di perito industriale  laureato
  per la sessione 2023 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2023, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      a) candidato perito industriale: il candidato in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto,  del
diploma di istruzione superiore di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88  afferente   al   settore
"Tecnologico" secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; 
      b) candidato  perito  industriale  laureato:  il  candidato  in
possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea, di cui alle classi indicate dall'art.  55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data 29 marzo 2017,  lauree  specialistiche  di  cui  al
decreto del Ministro dell'istruzione e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  lauree  magistrali  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
Tabella E, allegata  alla  presente  ordinanza,  nonche'  i  relativi
diplomi  di  laurea,   di   durata   quadriennale   o   quinquennale,
dell'ordinamento  previgente  ai  citati  decreti   ministeriali   ed
equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree  magistrali  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di  esame,  ed  il  relativo  programma  riportato
nell'Allegato  B  alla  presente  ordinanza,  nonche'  gli  argomenti
inerenti all'indirizzo/specializzazione, e' unica per i candidati  di
cui al precedente comma.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1.  Alla  sessione  d'esame  sono  ammessi  i  candidati   periti
industriali  in  possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario o legalmente riconosciuto oppure in  possesso  del  diploma
afferente al settore "Tecnologico", di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione
della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso  decreto
del Presidente della Repubblica, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalita' di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di  svolgimento
del tirocinio  di  cui  alla  presente  lettera  A  si  osserva,  per
l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto
mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato  entro
il 15 agosto 2012 il tirocinio  secondo  le  tipologie  di  cui  alle
successive lettere B, C, D  ed  E,  di  cui  al  presente  comma.  Lo
svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che,
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal
previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo  termine  (diciotto
mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia  collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2  febbraio  1990,  n.  17;  il
periodo di pratica si considera completato per i  soggetti  che,  pur
non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura  biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,  abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di  formazione  e
lavoro si considera completato per i soggetti  che,  pur  non  avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
137/2012; 
      E - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico  subordinata  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista  dal  previgente  ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi  coerenti  con
le attivita' libero professionali previste  dalla  sezione  dell'albo
cui si ha titolo  ad  accedere.  I  collegi  provinciali  dei  periti
industriali  e  dei  periti   industriali   laureati   accertano   la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di  cui  al  Capo  II  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  Tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e  non  oltre  il  giorno  antecedente  la  prova  d'esame.  Il
collegio, effettuate  le  verifiche  di  competenza,  provvedera'  ad
inviare in tempo utile alle commissioni  d'esame  il  certificato  di
compiuta pratica.

Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame

				Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di  perito  industriale  e  perito  industriale  laureato
consistono, per la sessione 2023, in  un'unica  prova  orale,  svolta
esclusivamente con modalita' a  distanza,  con  inizio  nello  stesso
giorno su tutto il territorio nazionale. Il calendario della sessione
d'esame e' di seguito indicato: 
      21 novembre 2023,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      22  novembre  2023,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      23 novembre 2023,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      28 novembre 2023, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/collegio nazionale dei periti
industriali   e   periti   industriali   laureati,   garantendo    la
sostenibilita' e  tenuta  del  sistema,  nonche'  l'assistenza  e  il
supporto tecnico necessario. Il Consiglio/collegio nazionale mette  a
disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di
riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni  vigenti  in
materia di protezione dei dati personali di cui al  regolamento  (UE)
n. 2016/679 (GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio/collegio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti  di  cui  all'Allegato  B
alla  presente  ordinanza  e   deve   consentire   alla   commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 11, comma 7, del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione d' esame. 
    8.  L'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di
perito industriale e perito industriale laureato e'  conseguita  solo
da  parte  dei  candidati  che  riportino  nella  prova   orale   una
valutazione di almeno 60/100.

Art. 4 Domanda di ammissione alla sessione d'esame

				Art. 4 
 
             Domanda di ammissione alla sessione d'esame 
 
    1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00, va  presentata  utilizzando  il
modello riportato nell'Allegato A alla presente ordinanza. A  corredo
della  domanda  occorre  allegare  la  documentazione  indicata   nel
successivo art. 5. La presentazione di piu' di una  domanda,  per  la
sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi  momento  dagli
esami. 
    2. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
della  legge  n.  104/1992,  indicare  nella  domanda   quanto   loro
necessario per  lo  svolgimento  della  prova  (specifici  ausili  ed
eventuali  tempi  aggiuntivi,  come  certificati  da  una  competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico  stato).  I  medesimi
attestano nella domanda, con  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  39
della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  la   sussistenza   delle
"condizioni personali richieste". 
    3.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbo   specifico   di
apprendimento  (DSA)  devono  presentare  nella   domanda   esplicita
richiesta,  in  funzione  delle  proprie  necessita',  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali  tempi
aggiuntivi  necessari  per  l'espletamento   delle   prove   d'esame.
L'adozione delle  suddette  misure  e'  stabilita  dalla  commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati  sono  trattati  ai  soli  fini   dell'espletamento   delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati  possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE  n.
2016/679, i diritti previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  dello
stesso e, in particolare, il diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in  difformita'  alle  disposizioni  di  legge.  Il  candidato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai  sensi  dell'art.  77
del regolamento UE n. 2016/679.

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

				Art. 5 
 
        Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
 
    1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere
allegati i seguenti documenti: 
      a) curriculum in carta semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      c) ricevuta dalla quale  risulti  l'avvenuto  versamento  della
tassa di ammissione agli esami  dovuta  all'erario  nella  misura  di
49,58 euro (art. 2, capoverso  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate,   deve   essere
effettuato presso una banca  o  un  ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
      d) fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
445/2000); 
      e) elenco in carta semplice, sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda.

Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda di ammissione - termine - esclusioni

				Art. 6 
 
Modalita' di presentazione della domanda  di  ammissione -  termine -
                             esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale "Concorsi ed esami", la domanda di ammissione alla  sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art.  5,  al collegio  di
appartenenza,  il  quale  provvedera'   agli   adempimenti   previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    2. Le  domande  devono  pervenire  al  collegio  di  appartenenza
secondo una delle seguenti modalita': 
      a. tramite Posta elettronica  certificata -  PEC  (fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della pec); 
      b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione). 
    2. Non sono ammessi alla prova d'esame i  candidati  che  abbiano
spedito la domanda di  ammissione  corredata  dai  documenti  di  cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito  quale  ne  sia  la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  sessione  d'esame   e
vigilano  sul  regolare  svolgimento  delle  prove.   Qualora   venga
accertata la mancanza o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei
requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in
cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative
ai doveri dei  candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,  le
commissioni  esaminatrici  dispongono,  con  provvedimento  motivato,
l'annullamento della prova e  l'esclusione  degli  interessati  dagli
esami.

Art. 7 Adempimenti dei collegi

				Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, entro e non oltre i successivi quaranta  giorni,  i  collegi
provinciali o territoriali verificano la  regolarita'  delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e
del merito,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it -: 
      a) il numero dei candidati in possesso dei requisiti,  ai  fini
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      b) un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e numerico,
dei candidati ammessi a sostenere  la  prova  d'esame,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero dell'istruzione  e  del  merito  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a  formare  detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000),   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei  praticanti  sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera  b)  vengono  indicati,
per ciascun candidato: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il titolo di studio; 
      d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2,  da
indicare con la lettera corrispondente. 
    3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) vanno indicati anche
i nominativi dei candidati con  requisiti  di  ammissione  ancora  in
corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la
dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista  di
acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera  b),  datato  e
sottoscritto dal Presidente del  collegio,  deve  essere  apposta  da
parte  di  quest'ultimo  attestazione  di  avvenuta  verifica   della
regolarita'  delle  domande  ricevute  e  di   compimento   di   ogni
accertamento di competenza. 
    5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera  b)
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui al comma 1. 
    6. Ogni collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  Presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.

Art. 8 Adempimenti degli istituti scolastici

				Art. 8 
 
                Adempimenti degli istituti scolastici 
 
    1. Con comunicazione della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione  sara'  reso  noto  l'elenco  degli  istituti
scolastici incaricati di provvedere alla  tenuta  dei  verbali  degli
esami,  che  saranno  loro  inviati  a  cura  dei  Presidenti   delle
commissioni  esaminatrici,  al  fine  di  renderli  disponibili   per
eventuali successivi adempimenti. 
    2. Gli istituti  scolastici  di  cui  al  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte del collegio nazionale e  provvederanno  alla  loro
conservazione unitamente a tutti gli atti  relativi  all'espletamento
degli  esami,  al  fine  di  renderli  disponibili   per   eventuali,
successivi adempimenti. 
    3. E' compito degli istituti di cui  al  comma  1  rilasciare  il
certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami. 
    4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici,  di
cui al comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno  rese
note ai Presidenti delle commissioni  esaminatrici  costituite  nella
regione sede degli istituti scolastici interessati.

Art. 9 Rinvio

				Art. 9 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 10 Delega

				Art. 10 
 
                               Delega 
 
    1.  Per  l'emanazione  di  tutti  i   successivi   provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente  ordinanza,  e'
conferita  delega  al  direttore   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione. 
    La presente ordinanza  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 12 giugno 2023  
 
                                               Il Ministro: Valditara

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2023, DEGLI ESAMI DI
    STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
    PERITO INDUSTRIALE E PERITO INDUSTRIALE LAUREATO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    PROGRAMMA D'ESAME
    (Allegati A B C - decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, e
    decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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