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- Atto numero 22E07259 del 10-06-2022
MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare. (22E07259)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 10-06-2022
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare. (22E07259)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 10-06-2022
- Scadenza: 10-07-2022
Art. 1 Posti a concorso
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
"Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
"Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia";
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante "modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi
dell'art 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e
n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data 4 maggio 2022 dello Stato
maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati per
l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0064113 del
24 maggio 2021 del Comando generale delle Capitanerie di Porto
riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza";
Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo 2022 e
n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo Stato maggiore
della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2022 un concorso, per
titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi undici allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e
del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di
complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata
della Marina militare, per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la nomina del Generale di Corpo d'Armata Antonio
Vittiglio a direttore generale della Direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP)
Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore
Capo;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione
di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per
l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della
Marina militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP, come di seguito
specificati:
per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), undici
a) posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di
cui:
1) dodici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' genio navale, di cui:
due per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
otto per ingegneri navali;
2) sei posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali;
3) undici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' infrastrutture;
4) otto posti per medici del Corpo sanitario militare
marittimo;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di
cui:
1) due posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali, per il successivo impiego nei Reparti
subacquei della Marina militare;
2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, quarantotto posti,
di cui:
1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore;
2) un posto per il Corpo di Stato maggiore, per il
successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare;
e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di
cui:
1) due posti per il Commissariato militare marittimo;
2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per il
Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
1) quattro biologi;
2) quattro psicologi;
3) quattro veterinari.
2. L'ammissione ai corsi di cui al successivo art. 17, avverra'
in tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza
armata.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato
maggiore, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista
data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito
www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel
sito www.marina.difesa.it
Art. 2 Riserve di posti
Art. 2
Riserve di posti
1. Dei undici posti per il Corpo di Stato maggiore e del Corpo
delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Dei ventinove posti per il Corpo del genio della Marina, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), tre sono
riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di
maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Degli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
4. Dei due posti per il Corpo del genio della Marina, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
5. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria
finale di merito.
6. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), cinque sono riservati al coniuge e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), uno e' riservato al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio.
8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), quattro sono
riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di
maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
9. Dei dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f), due sono riservati ai coniugi e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
10. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie di merito.
Art. 3 Requisiti
Art. 3
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del
23° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del
38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 2),
lettera d), numero 1), lettera e) e lettera f);
17° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e non aver superato il giorno di
compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio 2023, data
presunta di inizio corso di abilitazione ordinario sub presso il
COMSUBIN, qualora si parteci al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
17° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e non aver superato il giorno di
compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio 2023, data
presunta di inizio corso di abilitazione ordinario incursore presso
il COMSUBIN, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per
allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze amate o
dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche'
giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi
psico-fisici;
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per gli undici posti per il Corpo di Stato maggiore e per
il Corpo delle capitanerie di porto da ammettere ai corsi allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
2) per i due posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea, laurea magistrale
LM-28 (Ingegneria elettrica);
3) per un posto per il Corpo del genio della Marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-66 (Sicurezza informatica), LM-25
(Ingegneria dell'automazione), LM-32 (Ingegneria informatica);
4) per un posto per il Corpo del genio della Marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale
LM-33 (Ingegneria meccanica);
5) per gli otto posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale
LM-34 (Ingegneria navale);
6) per i sei posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2), una delle seguenti classi di
laurea magistrale: LM-18 (Informatica), LM-66 (Sicurezza
informatica), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-54 (Scienze
chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);
7) per gli undici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), una delle seguenti classi
di laurea magistrale: LM-4 (Architettura e ingegneria
edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei
sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-28
(Ingegneria elettrica), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il
territorio) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale), con abilitazione all'esercizio di una delle seguenti
professioni di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16,
45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
ingegnere industriale.
8) per gli otto posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale LM-41 (Medicina e
chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione;
9) per i due posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno dei seguenti titoli
di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie
informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura;
10) per i trenta posti per il Corpo delle capitanerie di
porto e per i complessivi quarantotto posti per il Corpo di Stato
maggiore, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 2) e lettera d), diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito a seguito della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea;
11) per i due posti per il Commissariato militare marittimo,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), una delle seguenti
classi di lauree magistrali: LM-16 (classe delle lauree magistrali in
finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze
dell'economia), LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali) LM 62 (classe delle lauree magistrali in scienze
della politica), LMG 01 classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza);
12) per i quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), numero 2), una delle seguenti classi di lauree
magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6
(Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23
(Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27
(Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica),
LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33
(Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze
della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74
(Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione);
13) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera f), numero 1), laurea magistrale in biologia (LM-6)
o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;
14) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 2), laurea magistrale in
psicologia (LM-51) e diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
15) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare
marittimo - veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), laurea magistrale in
medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di veterinario di cui al decreto
ministeriale del 9 settembre 1957.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di
laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i
soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione
in territorio nazionale sara' sufficiente presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.
n) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11,
12, 13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale, di cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10,
11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1, nell'art. 15.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Ufficiale.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi
"portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it
- area "siti di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e
Scuole Militari", link "concorsi on-line", ovvero collegandosi
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' di cui al
successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa
delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale
dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
Art. 5 Domanda di partecipazione
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di cui al precedente art. 1,
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a),
alla lettera c), numero 1) e alla lettera d), numero 2) dello stesso
comma, devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso
dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro
ruolo/Corpo/specialita' tra quelli elencati all'art. 1, comma 1,
lettere c) e d) della medesima disposizione, ai fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini dell'atto di assenso riportato nell'Allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 3)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 16, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 20 del
presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
e dei titoli di merito e di preferenza indicata al precedente art. 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazione con i concorrenti
Art. 6
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati
ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate nel
suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata,
domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche'
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere
preceduto dal Codice "21°_AUPC_MM_2022", qualora si partecipi al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice
"24°, 25° e 26°_AUFP_MM_2022", qualora si partecipi al concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio
Art. 7
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i
concorsi;
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica (solo per i concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1));
f) ulteriori accertamenti sanitari;
g) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso
per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
i) accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per
l'impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) numero 1);
j) prova funzionale in camera di decompressione e prova di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del
ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
numero 1);
l) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei
concorsi - indicativamente entro il mese di settembre 2022 - tutti i
concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono
gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.
6. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si
presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel
corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'
di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.
Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per la contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli
interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF
o JPEG, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra'
essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento
delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di
cui agli articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata. Le istanze dovranno
essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui al
precedente art. 6, comma 3.
7. I candidati rinviati a domanda - da presentare entro il
termine perentorio di cui al precedente art. 5, comma 1 - dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sosterranno le prove non
ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando.
Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente
svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del
presente bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente
indicate con apposita determinazione dirigenziale.
Art. 8 Commissioni
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
f) la Commissione per la prova funzionale in camera di
decompressione e la prova di acquaticita'.
2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione
delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
in servizio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato
maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al Ruolo Marescialli della
Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo -
medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo -
medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici
specialisti e/o di specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore.
6. La Commissione per la prova di acquaticita', di cui al
precedente comma 1, lettera f), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di personale esperto
del settore subacqueo della Marina militare.
Art. 9 Prove scritte
Art. 9
Prove scritte
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai
concorsi dal presente decreto - a una prova scritta di ragionamento
logico, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella sede di Ancona,
presumibilmente nel mese di seconda decade di luglio 2022. I
partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
seduta stante dovranno, inoltre, sostenere una prova scritta per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente
nella somministrazione di un questionario contenente cinquanta
quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di
conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di
quaranta minuti. Il diario di dette prove, contenente tra l'altro
l'indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime, sara'
reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla meta' del
mese maggio 2022, mediante avviso inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara'
inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e
www.marina.difesa.it
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f) e che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, all'orario
indicato nell'avviso di convocazione, esibendo, all'occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al
precedente art. 5, comma 6. Gli stessi dovranno avere al seguito
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 16.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ai corsi allievi
ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali (componente subacquea) e per il Corpo di
Stato maggiore (Forze speciali) cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) e lettera d), numero 2), dovranno portare al
seguito e consegnare al personale preposto alla somministrazione
della prova scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il
referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima
dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico, alla
procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo/specialita'
indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata di
sessanta minuti consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di cento quesiti a risposta multipla e si svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno
di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita'
intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la
Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento
della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun
concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita':
punti 1 per ogni risposta esatta;
punti -0,15 per ogni risposta errata o multipla;
punti 0 per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
17.
Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta stante,
tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della
lingua inglese. Tale prova avra' una durata di quaranta minuti e
consistera' nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
inglese.
Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese note,
da parte della commissione preposta, le modalita' di svolgimento
della stessa. La correzione della prova di conoscenza della lingua
inglese sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato
secondo le seguenti modalita':
a) punti 0 punti per le risposte errate, omesse o multiple;
b) punti 2 per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti
100.
7. Al termine delle prove scritte la Commissione esaminatrice
individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di
seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza
della lingua inglese:
a) per l'ammissione al 21° corso per allievi ufficiali piloti
di complemento: cinquantasei concorrenti;
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo
alinea, sette;
2) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo
alinea, cinque;
3) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo
alinea, cinque;
4) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto
alinea, quattordici;
5) per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici;
6) per il Corpo del genio della Marina - specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
3), ventidue;
7) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), quattordici;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 3), sessantacinque.
d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera d), numero 1), centoventi;
2) per il Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), cinque;
e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo di commissariato militare marittimo, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1
comma 1, lettera e), numero 2), ottantacinque;
f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 1), dieci;
2) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 2), dieci;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 3), dieci;
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell'area
privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 13, saranno resi noti
con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel
sito www.marina.difesa.it
10. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all'Accademia navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it).
11. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno
convocati presso il Centro di selezione della Marina militare - via
delle Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dal
mese di settembre 2022 nel giorno e nell'ora indicati nelle
comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 9.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e per
quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) detti esami
dovranno essere presentati obbligatoriamente all'atto della
presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli stessi
siano ammessi a tale accertamento perche' risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e per quelli
che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della
Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c),numero 1) e al 25° corso a
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), e per il Corpo di Stato
maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 2):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente anche
all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15,
qualora i concorrenti siano ammessi a tali accertamenti perche'
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento
attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a
integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
3) originale o copia conforme del certificato medico, in
corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per
le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo
comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato
comportera' l'esclusione dal concorso;
a) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a un
mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante
elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo
sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs,
antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1. referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
2. referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
h) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura
sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, e'
accreditata con il SSN.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In
particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al
precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere
presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto
dell'incorporamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente
comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti;
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "C",
che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'Allegato "D" che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui all'art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari
a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus
minimo naturale di 8/10 per occhio. Campo visivo, motilita' oculare,
senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottricie fondo
oculare esenti da qualsiasi malattia. E' motivo di inidoneita' un
pregresso intervento chirurgico di correzione dei vizi di rifrazione
con metodica laser e di IOL fachica. Senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali
(componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 1): visus uguale o superiore a complessivi 16/10 senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo
visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
4) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d), numero 2): visus naturale 10/10 in
ciascun occhio; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare
esenti da qualsiasi malattia. Senso stereoscopico (Lang test),
motilita' oculare estrinseca nella norma. Senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche;
5) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)
per i Corpi del genio della Marina, sanitario militare marittimo e
delle capitanerie di porto di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere b), c) numero 2), e) ed f) visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo'
essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il
metodo dell'annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali
(componente subacquea) e per il Corpo di Stato maggiore (Forze
speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
e lettera d) numero 2), la funzionalita' uditiva e' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per
tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la funzionalita'
uditiva sara' verificata con esame audiometrico tonale liminare in
camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva
monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita
uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto
dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati
somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 e/o
non inferiore a centimetri 85;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65
e/o non inferiore a centimetri 56;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
e/o non inferiore a centimetri 74,5.
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno
produrre la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo
del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere
b), c), e), f) g) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e h).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), la Commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, lettera e),
se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento della
Marina militare o Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina
militare. La Commissione, al termine degli accertamenti, provvedera'
a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze
della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il
profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) che partecipano al concorso per l'ammissione al 21° corso
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' in possesso del
seguente profilo somato-funzionale:
=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), ritenuti
altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale:
=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
d) che partecipano al concorso per l'ammissione al 25° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo di Stato
maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 2), ritenuti altresi' in possesso del seguente
profilo somato funzionale:
=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
e) che partecipano al concorso per l'ammissione al 24°, 25° e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 2) e
lettere d) numero 1), e) ed f), ritenuti altresi' in possesso di un
profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli
apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente
assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non
puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal
concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109,
citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello
riportato nell'Allegato "E" che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura "deficit di G6PD non definito".
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 18 e 19
del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al
precedente comma 7, lettera a).
12. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione al 21° corso
allievi ufficiali piloti di complemento di cui all'art, 1, comma 1,
lettera a):
"idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera b);
"inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al 24°, 25° e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) d), e) ed f):
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera c);
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 10, lettera d);
"inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
13. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 17,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della
stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati con le
modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo.
14. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre,
improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori
accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare
tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello
della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la
predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in
mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o
posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al
precedente art. 6, comma 3. Tale istanza dovra' essere integrata
mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un
valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta'
o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica
e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione
specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le
medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in
caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di
valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti.
Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione
provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Accertamento attitudinale
Art. 11
Accertamento attitudinale
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine:
a) area "stile di pensiero";
b) area "emozioni e relazioni";
c) area "produttivita' e competenze gestionali";
d) area "motivazionale".
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La Commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle
valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali
colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli
elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al
termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei
riguardi di ciascun candidato, una valutazione dell'attitudine
dimostrata e un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento.
3. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
"idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare";
"inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f):
"idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare";
"inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo.
Art. 12 Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1))
Art. 12
Prove di efficienza fisica
(solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e
lettera c) numero 1))
1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti per i posti a concorso per allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), e per i posti per il Corpo del genio della Marina, specialita'
armi navali (Reparti subacquei) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona ovvero presso le strutture sportive di
F.A. ubicate nella sede di La Spezia. Detta Commissione si potra'
avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata
ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla Commissione in funzione della
disponibilita' degli impianti sportivi.
3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei
tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 17;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 minuti. La prova, se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2
minuti. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra'
effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio.
4. I partecipanti al concorso per l'ammissione al 24° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1), saranno sottoposti, a cura della preposta
Commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle
prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente infortunio o
di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in base
alle modalita' di cui all'Allegato "G", sara' utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei
rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta stante e per iscritto della preposta Commissione, sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), d) ed
e) entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi
accertamenti e prove, dovra' inviare i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.
Art. 13 Prova di lingua inglese
Art. 13
Prova di lingua inglese
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale
ed alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti articoli 10,
11 e 12, saranno convocati, con le modalita' indicate nell'art. 9,
comma 9, presso l'Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti,
a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), indicativamente nella seconda decade del mese di
settembre 2022, alla prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti
all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese
attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara'
luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che
sara' comunicato seduta stante al concorrente.
3. Il test consistera' in un accertamento di "listening" e in uno
di "reading" e si intendera' superato con il punteggio minimo di 40
centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non
otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.
4. L'esito della prova, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art.
14 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito
www.marina.difesa.it
5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti,
dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali
e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando
dell'Accademia navale.
Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei alla prova
di lingua inglese di cui al precedente art. 13, saranno convocati,
con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un
Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per
essere sottoposti, indicativamente terza decade del mese di settembre
2022, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti
quale allievo ufficiale pilota di complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale
all'indirizzo di posta elettronica certificata
marinaccad@postacert.difesa.it
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita'.
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego
nella componente subacquea, prova funzionale in camera di
decompressione e prova di acquaticita'.
1. I candidati per l'ammissione al 24° corso AUFP, ausiliari del
ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi
navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e
anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12,
saranno convocati, indicativamente nella terza decade di settembre
2022.
2. Presso MARINFERM LA SPEZIA, per il completamento dell'iter
diagnostico finalizzato all'ottenimento dell'idoneita' all'attivita'
subacquea previsti dalla vigente pubblicazione SMM-SAN-001 dello
Stato maggiore della Marina con l'immediato parere contestuale di
Ufficiale Medico MSI di COMSUBIN.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2,
lettere a) e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina militare, di cui
all'art. 10, comma 12), lettera b);
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato
elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b), numero 1), valido alla data di prima presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici
specifici di cui al presente articolo.
4. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione alla
componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente
pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato maggiore della Marina, sono i
seguenti:
1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo
visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole.
5. MARINFERM LA SPEZIA, al termine dell'iter diagnostico di cui
sopra, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito
degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio
di idoneita' o inidoneita' per l'impiego nella componente subacquea
della Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio
riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
6. MARINFERM LA SPEZIA dovra' comunicare il suddetto esito
mediante messaggio anche al Comando dell'Accademia navale.
7. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il
Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere
(SP), a cura della preposta Commissione, alla prova funzionale in
camera di decompressione e alle prove di acquaticita' in
vasca/piscina come da prospetto riportato nell'Allegato "H", che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e
le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio
durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove
di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle modalita' di
cui all'Allegato "H", sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla Commissione.
Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato
dovra' superare la prova funzionale in camera di decompressione,
ottenere la sufficienza nella prova di apnea sul fondo della
vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di
acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri
stabiliti nel precitato Allegato "H". In caso contrario sara' emesso
giudizio di inidoneita' alla prova di galleggiabilita'. I giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto
dalla preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
8. La Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), entro
il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al
precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite
del Comando dell'Accademia navale.
Art. 16 Titoli di merito
Art. 16
Titoli di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al
termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assegnando ai medesimi dei
punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei
successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10;
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5.
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file
formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) la
Commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di 22
punti come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettere c), d) ed f): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
speciale: fino a un massimo di 6 punti cosi' ripartiti (punteggi tra
loro non cumulabili):
1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5;
2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2;
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettere b) ed e), fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 punti, cosi'
ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti 4;
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a
105/110: punti 2;
per la laurea: punti 1,5. Tale titolo sara' valutato dalla
Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento
della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6,
cosi' ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 2;
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta
per il concorso, punti 1;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3;
ciascun corso/certificazione afferente alla
professionalita' richiesta, da valutare a cura della Commissione
esaminatrice: fino a punti 1;
per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione:
punti 2;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6, cosi'
ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1;
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare:
punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5;
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o
Corpo armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un
punteggio massimo di punti 0,5;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25;
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8;
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque
punti:
per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile: punti 5;
per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile: punti 4;
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3;
per ogni croce al valor militare: punti 2;
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5;
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti 0,75;
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono
titolo di merito): punti 0,50;
2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)):
(a) primo livello: punti 0,5;
(b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0;
(c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5;
(d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3;
3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50;
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella
domanda): punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia
possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti 3.
I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del
presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E'
onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai
fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 17.
6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui
all'art. 9 del presente decreto.
Art. 17 Graduatorie di merito
Art. 17
Graduatorie di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea;
d) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea;
e) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea;
f) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 2;
g) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera b), numero 3);
h) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 4);
i) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
j) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2);
k) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato
maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero
1);
l) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato
maggiore (forze speciali), di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 2);
m) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di
commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera e), numero 1);
n) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
e), numero 2);
o) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario
militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f), numero 1);
p) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f), numero 2);
q) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera f), numero 3).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
a) per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la
graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi
ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento
logico: 1,2;
2) punteggio conseguito nella prova scritta per
l'accertamento della lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all'accertamento "listening" della
prova di lingua inglese: 2
4) punteggio conseguito all'accertamento "reading" della
prova di lingua inglese: 2;
5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16.
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o
Capitanerie di porto) ai primi sette vincitori con le seguenti
modalita':
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine
della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato
maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per il Corpo delle capitanerie di porto,
assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla
desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato
maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei primi sette posti) la Commissione individui un vincitore
assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa
nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo
richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro
vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un
vincitore assegnato al Corpo delle capitanerie di porto, ma
richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al Corpo di
Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei posti, risultera'
in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di
Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle capitanerie di porto);
b) per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b),
c), d), e) ed f) le graduatorie di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta di
ragionamento logico;
2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero
1);
3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera di decompressione e prove di acquaticita', solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16
giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera d), lettera e)
numero 1) e lettera f) su indicazione dello Stato maggiore della
Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei per un Corpo e per l'eventuale specialita'
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o piu'
degli altri Corpi e dell'eventuale specialita';
d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione
dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette
graduatorie di merito.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami". Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
5. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti
rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il
personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 18 Svolgimento del 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina
Art. 18
Svolgimento del 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera a), saranno ammessi
indicativamente a ottobre 2022 al corso di pilotaggio aereo sotto
riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei
requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6,
comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando
dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127
Livorno - (marinaccad@marina.difesa.it e
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo,
riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere al
candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun
caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del
corso di formazione per il quale il medesimo e' stato convocato,
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare.
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del
profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo
scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di
corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con il grado di Comune di 2^ Classe allievo ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una
ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso
suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo
e rinviati dall'Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi Comune di l^ Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente
pilota di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di
pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di
Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
del Comando scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio
del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a
Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 19 Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina
Art. 19
Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 17, comma 1 saranno ammessi al
corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la
data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale -
ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127 Livorno -
(marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto,
potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in
nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana
del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante "Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi".
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di
allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle
competenti Divisioni della Direzione generale per il personale
militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di
quelli richiamati dal congedo.
5. Il 24°, 25° e 26° corso AUFP avranno presumibile inizio
rispettivamente a ottobre 2022, gennaio e aprile 2023, si svolgeranno
con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2022,
citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in
servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai
regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma
prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma
volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati
dall'Accademia navale.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo
della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
7. Gli allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le
funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze
contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso
previa determinazione della Direzione generale per il personale
militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il
periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno gli esami di fine corso saranno nominati,
rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del genio della Marina per le specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture;
b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
d) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore;
f) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali;
g) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
h) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del corso di formazione. La predetta media, che sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale,
della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal Comando
delle scuole della Marina.
9. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in
prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati
Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato
tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa determinazione della Direzione generale per il
personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto
il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
Art. 20 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
Art. 20
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia
navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 21 Esclusioni
Art. 21
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi per
allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando
dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.
Art. 22 Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento
Art. 22
Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento
1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
Art. 23 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
Art. 23
Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i
Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del
Corpo delle capitanerie di porto sono valutati dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il
reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
Art. 24
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
- indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it
- come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 30 maggio 2022
Il direttore generale
per il personale militare
Vittiglio
Il comandante generale
del Corpo della Capitaneria di porto
Carlone
Allegato 1
Allegato A
(art. 5 del Bando)
ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato "B"
(art. 10 del Bando)
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato "C"
(art. 10 del Bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato "D"
(art. 10 del Bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Allegato "E"
(art. 10 del Bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato "F"
(art. 12 del Bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato "G"
(art. 12 del Bando)
PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
(per i concorrenti per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
armi navali, per il successivo impiego nei Reparti Subacquei della
Marina Militare)
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Allegato 8
Allegato "H"
(art. 15 del Bando)
PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA'
PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)
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