MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare. (22E07259)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 10-06-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare. (22E07259)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 10-06-2022
  • Scadenza: 10-07-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
dell'art 5, comma  2  del  precitato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e
n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data  4  maggio  2022  dello  Stato
maggiore della difesa, concernenti  i  reclutamenti  autorizzati  per
l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0064113  del
24 maggio 2021  del  Comando  generale  delle  Capitanerie  di  Porto
riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2022; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza"; 
    Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo 2022  e
n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo Stato  maggiore
della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2022  un  concorso,  per
titoli ed  esami,  per  l'ammissione  di  complessivi undici  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore  e
del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio aereo
con  obbligo  di  ferma  di  anni  dodici  e  per   l'ammissione   di
complessivi centosettantuno allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
della Marina militare, per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la  nomina  del  Generale  di  Corpo  d'Armata  Antonio
Vittiglio a  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
luglio 2021, concernente la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  (CP)
Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio  Ispettore
Capo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione
di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di  porto,  al  21°  corso  di
pilotaggio  aereo  con  obbligo  di  ferma  di  anni  dodici  e   per
l'ammissione  di  allievi  ufficiali  in  ferma   prefissata   (AUFP)
ausiliari del ruolo normale e del  ruolo  speciale  dei  Corpi  della
Marina militare al 24°,  25°  e  26°  corso  AUFP,  come  di  seguito
specificati: 
      per l'ammissione al  21°  corso  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), undici 
        a) posti, di cui: 
          1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore; 
          2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di
cui: 
          1) dodici posti per il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' genio navale, di cui: 
          due per ingegneri elettrici; 
          uno per informatici; 
          uno per ingegneri meccanici; 
          otto per ingegneri navali; 
          2) sei  posti  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' armi navali; 
          3) undici posti per il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' infrastrutture; 
          4) otto posti  per  medici  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo; 
        c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti,  di
cui: 
          1) due  posti  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' armi  navali,  per  il  successivo  impiego  nei  Reparti
subacquei della Marina militare; 
          2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,  quarantotto  posti,
di cui: 
          1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore; 
          2) un  posto  per  il  Corpo  di  Stato  maggiore,  per  il
successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare; 
        e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di
cui: 
          1) due posti per il Commissariato militare marittimo; 
          2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto; 
        f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per  il
Corpo sanitario militare marittimo, di cui: 
          1) quattro biologi; 
          2) quattro psicologi; 
          3) quattro veterinari. 
    2. L'ammissione ai corsi di cui al successivo art.  17,  avverra'
in tempi diversi  per  motivi  logistico  -  organizzativi  di  Forza
armata. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del  Corpo  di  Stato
maggiore, del Corpo del  genio  della  Marina,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare  il  termine  di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la  prevista
data relativa al possesso  dei  requisiti,  titoli  di  merito  e  di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti   per   tutti   gli    interessati,    nonche'    nel    sito
www.marina.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.marina.difesa.it

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei undici posti per il Corpo di Stato maggiore  e  del  Corpo
delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei ventinove posti per il Corpo del genio  della  Marina,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2)  e  3),  tre  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Degli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    4. Dei due posti per il Corpo del  genio  della  Marina,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c),  numero  1),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    5. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    6. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d), cinque sono riservati al  coniuge  e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    7. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e),  numero  1),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),  numero  2),  quattro  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    9. Dei dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f), due sono riservati ai coniugi  e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    10. I posti riservati di cui al presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17° anno di eta' e non superato il giorno di  compimento  del
23° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle domande, qualora si partecipi al concorso per  l'ammissione  ai
corsi allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        17° anno di eta' e non superato il giorno di  compimento  del
38° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per  l'ammissione  al
corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  lettera  b),  lettera  c),  numero  2),
lettera d), numero 1), lettera e) e lettera f); 
        17° anno di  eta'  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  e  non  aver  superato  il  giorno  di
compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio  2023,  data
presunta di inizio corso di  abilitazione  ordinario  sub  presso  il
COMSUBIN, qualora si parteci al concorso per  l'ammissione  al  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) 
        17° anno di  eta'  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  e  non  aver  superato  il  giorno  di
compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio  2023,  data
presunta di inizio corso di abilitazione ordinario  incursore  presso
il COMSUBIN, qualora si partecipi al  concorso  per  l'ammissione  al
corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2. 
      Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione  ai  corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono  stati  espulsi  da  corsi  per
allievi ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  Forze  amate  o
dell'Arma dei carabinieri o dei  Corpi  armati  dello  Stato  perche'
giudicati inidonei a  proseguire  i  corsi  stessi  per  mancanza  di
attitudine  al  volo  o  alla  navigazione   aerea   o   per   motivi
psico-fisici; 
      m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per gli undici posti per il Corpo di Stato maggiore e  per
il Corpo delle capitanerie di porto da  ammettere  ai  corsi  allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a), diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i due posti per il Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), primo  alinea,  laurea  magistrale
LM-28 (Ingegneria elettrica); 
        3) per un posto  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale:  LM-66  (Sicurezza  informatica),  LM-25
(Ingegneria dell'automazione), LM-32 (Ingegneria informatica); 
        4) per un posto  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo  alinea,  laurea  magistrale
LM-33 (Ingegneria meccanica); 
        5) per gli otto posti per il Corpo del genio della  Marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea,  laurea  magistrale
LM-34 (Ingegneria navale); 
        6) per i sei posti per il  Corpo  del  genio  della  Marina -
specialita' armi navali da ammettere al corso  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero  2),  una  delle  seguenti  classi  di
laurea   magistrale:   LM-18    (Informatica),    LM-66    (Sicurezza
informatica),  LM-32   (Ingegneria   informatica),   LM-54   (Scienze
chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale); 
        7) per gli undici posti per il Corpo del genio della Marina -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso  allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), una delle seguenti classi
di   laurea   magistrale:    LM-4    (Architettura    e    ingegneria
edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei
sistemi  edilizi),  LM-26   (Ingegneria   della   sicurezza),   LM-28
(Ingegneria  elettrica),  LM-35  (Ingegneria  per  l'ambiente  e   il
territorio)  e  LM-48  (Pianificazione  territoriale,  urbanistica  e
ambientale), con abilitazione all'esercizio  di  una  delle  seguenti
professioni di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16,
45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001: 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
          ingegnere industriale. 
        8) per  gli  otto  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale LM-41  (Medicina  e
chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        9) per i due posti per il  Corpo  del  genio  della  Marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno dei  seguenti  titoli
di studio: 
          a) diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
          b) laurea (triennale) in: 
          L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
          L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; 
          L09, classe delle lauree in ingegneria industriale; 
          L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura; 
          L28, classe delle lauree  in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione; 
          L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; 
          L31,  classe  delle  lauree   in   scienze   e   tecnologie
informatiche; 
          L32, classe  delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura; 
        10) per i trenta posti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di
porto e per i complessivi quarantotto posti per  il  Corpo  di  Stato
maggiore, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 2) e lettera d), diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea; 
        11) per i due posti per il Commissariato militare  marittimo,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), una delle seguenti
classi di lauree magistrali: LM-16 (classe delle lauree magistrali in
finanza),  LM-56  (classe  delle   lauree   magistrali   in   scienze
dell'economia), LM-77 (classe  delle  lauree  magistrali  in  scienze
economico-aziendali) LM 62 (classe delle lauree magistrali in scienze
della  politica),  LMG  01  classe   delle   lauree   magistrali   in
giurisprudenza); 
        12) per i quaranta posti per il Corpo  delle  capitanerie  di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  e),  numero  2),  una  delle  seguenti  classi   di   lauree
magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6
(Biologia),  LMG/01  (Giurisprudenza),  LM-18  (Informatica),   LM-23
(Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27
(Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica),
LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica),  LM-33
(Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35  (Ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche),  LM-60  (Scienze
della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione); 
        13) per i quattro  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera f), numero 1), laurea magistrale in biologia  (LM-6)
o in biotecnologie mediche,  veterinarie  e  farmaceutiche  (LM-9)  e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo; 
        14) per i quattro  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - psicologi, da ammettere al  corso  allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera f),  numero  2),  laurea  magistrale  in
psicologia (LM-51) e  diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di psicologo; 
        15) per i quattro  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - veterinari, da ammettere al corso  allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera f),  numero  3),  laurea  magistrale  in
medicina  veterinaria   (L.M.   42)   e   diploma   di   abilitazione
all'esercizio della professione di  veterinario  di  cui  al  decreto
ministeriale del 9 settembre 1957. 
        Saranno altresi' ritenute valide le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). 
        Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda  di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato  alla  professione
in    territorio    nazionale    sara'     sufficiente     presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale. 
      n) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei  requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  10,  11,
12, 13 e 14 del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  e  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d),  e)  ed  f),  i  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso  dei  requisiti  d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio  militare  per  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta  idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10,
11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1, nell'art. 15. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale.

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi  on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora   in   poi
"portale"), raggiungibile attraverso il sito  internet  www.difesa.it
- area "siti di interesse  e  approfondimenti",  pagina  "Concorsi  e
Scuole  Militari",  link  "concorsi  on-line",  ovvero   collegandosi
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it 
    2. Attraverso detto portale  i  concorrenti  potranno  presentare
domanda di partecipazione e ricevere, con  le  modalita'  di  cui  al
successivo  art.  5,  le  successive  comunicazioni   inviate   dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti  dalla  stessa
delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta  nazionale
dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di  cui  alla  lettera  a),
alla lettera c), numero 1) e alla lettera d), numero 2) dello  stesso
comma, devono necessariamente indicare, fermo  restando  il  possesso
dei   requisiti   rispettivamente    previsti,    un    solo    altro
ruolo/Corpo/specialita' tra quelli  elencati  all'art.  1,  comma  1,
lettere   c)   e   d)   della   medesima   disposizione,   ai    fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'Allegato  "A"   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui  al  precedente  comma  3)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   16,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   Commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  20 del
presente decreto. 
    5. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    7. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
congruo rispetto  a  quelli  di  mancata  operativita'  del  sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel   portale,   nonche'   nei    siti    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo  art.  6.
In  tal  caso,  resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
e dei titoli di merito e di preferenza indicata al precedente art. 3. 
    11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazione con i concorrenti

				Art. 6 
 
                   Comunicazione con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo,  pubblicate  nel
suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio  di  posta  elettronica,  posta  elettronica   certificata,
domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti  nella  domanda  di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo:    marinaccad.concorsi@marina.difesa.it    o     posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un  account
di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando  il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal Codice  "21°_AUPC_MM_2022",  qualora  si  partecipi  al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  oppure  dal  Codice
"24°, 25° e 26°_AUFP_MM_2022", qualora si partecipi  al  concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti  i
concorsi; 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso  per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica  (solo  per  i  concorsi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1)); 
      f) ulteriori accertamenti sanitari; 
      g) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al  concorso
per l'ammissione ai corsi allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a); 
      i)  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica   per
l'impiego nella componente subacquea,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c) numero 1); 
      j) prova funzionale in camera  di  decompressione  e  prova  di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo speciale, di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  c)
numero 1); 
      l) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o  altro  documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro il mese di settembre 2022 - tutti  i
concorrenti, compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza  nelle  sedi  di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I  concorrenti  che  sono
gia' in servizio potranno  fruire  della  licenza  straordinaria  per
esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    6.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  6.
Saranno  altresi'  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi  dal
concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel
corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'
di revoca della rinuncia, alla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale.
Non saranno previste riconvocazioni, tranne che  per  la  contestuale
convocazione alle prove dell'esame di  Stato.  In  tali  ipotesi  gli
interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF
o  JPEG,  di  un  valido  documento  di   identita'   rilasciato   da
un'amministrazione pubblica e  della  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che  potra'
essere disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse e nel rispetto delle  specifiche  disposizioni  di
cui agli  articoli  successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera  raccomandata.  Le  istanze  dovranno
essere  inviate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  di   cui   al
precedente art. 6, comma 3. 
    7. I candidati rinviati  a  domanda  -  da  presentare  entro  il
termine perentorio di cui al precedente  art.  5,  comma  1  -  dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020  sosterranno  le  prove  non
ancora  svolte  nell'ambito  delle  procedure  del  presente   bando.
Altresi', le  risultanze  di  prove  e  accertamenti  precedentemente
svolti saranno valutate secondo  le  disposizioni  e  i  criteri  del
presente bando e  secondo  le  modalita'  che  saranno  eventualmente
indicate con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la Commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
prova di lingua inglese, per la  valutazione  dei  titoli  e  per  la
formazione delle graduatorie; 
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
      d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      e) la Commissione per le prove di efficienza fisica; 
      f)  la  Commissione  per  la  prova  funzionale  in  camera  di
decompressione e la prova di acquaticita'. 
    2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la  formazione
delle graduatorie, di cui al precedente comma  1,  lettera  a)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori  di  cui  uno  del  Corpo  di  Stato
maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
      c) un Sottufficiale appartenente  al  Ruolo  Marescialli  della
Marina, segretario senza diritto di voto. 
    3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  -
medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  Medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  -
medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  Medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3. 
    5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    6. La Commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio, membro; 
      c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore. 
    6. La Commissione  per  la  prova  di  acquaticita',  di  cui  al
precedente comma 1, lettera f), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio, membro; 
      c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore subacqueo della Marina militare.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  ai
concorsi dal presente decreto - a una prova scritta  di  ragionamento
logico, a cura della Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella  sede  di  Ancona,
presumibilmente  nel  mese  di  seconda  decade  di  luglio  2022.  I
partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi  ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
seduta stante dovranno, inoltre,  sostenere  una  prova  scritta  per
l'accertamento della  conoscenza  della  lingua  inglese  consistente
nella  somministrazione  di  un   questionario   contenente cinquanta
quesiti  a  risposta  multipla,  volti  ad  accertare  il  grado   di
conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel  tempo  massimo  di
quaranta minuti. Il diario di dette  prove,  contenente  tra  l'altro
l'indicazione della sede di svolgimento delle prove  medesime,  sara'
reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla  meta'  del
mese maggio 2022, mediante avviso inserito nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'
inoltre    consultabile    nei    siti    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c),  d),  e)  ed  f)  e  che  non  riceveranno  comunicazione  di
esclusione  dovranno  presentarsi  nel  giorno  previsto,  all'orario
indicato nell'avviso di convocazione,  esibendo,  all'occorrenza,  il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero  copia  della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di  cui  al
precedente art. 5, comma 6. Gli  stessi  dovranno  avere  al  seguito
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche'  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 16. 
    3.  Inoltre,  i  concorrenti   partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  ai  corsi  allievi
ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del genio  della  Marina -
specialita' armi navali (componente subacquea)  e  per  il  Corpo  di
Stato maggiore (Forze speciali) cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c), numero 1) e lettera d), numero 2),  dovranno  portare  al
seguito e consegnare  al  personale  preposto  alla  somministrazione
della prova scritta il  referto  rilasciato  da  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  SSN,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  al  fine   di   determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza  che  alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno  ammessi,  previa  comunicazione  prima
dell'inizio  della  prova  scritta  di  ragionamento   logico,   alla
procedura  concorsuale  relativa  all'altro   ruolo/Corpo/specialita'
indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 6. 
    6. La prova  scritta  di  ragionamento  logico  della  durata  di
sessanta  minuti  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di cento quesiti a risposta multipla  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti  saranno
di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le  capacita'
intellettive e di ragionamento.  Prima  dell'inizio  della  prova  la
Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di  svolgimento
della  prova  medesima.  Il  punteggio   conseguibile   per   ciascun
concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita': 
      punti 1 per ogni risposta esatta; 
      punti -0,15 per ogni risposta errata o multipla; 
      punti 0 per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
17. 
    Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta  stante,
tutti i partecipanti per il  concorso  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova  di  conoscenza  della
lingua inglese. Tale prova avra'  una  durata  di quaranta  minuti  e
consistera' nella somministrazione di cinquanta  quesiti  a  risposta
multipla volti ad accertare  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
inglese. 
    Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese  note,
da parte della commissione  preposta,  le  modalita'  di  svolgimento
della stessa. La correzione della prova di  conoscenza  della  lingua
inglese sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    Nella prova scritta per  l'accertamento  della  conoscenza  della
lingua inglese sara' assegnato  un  punteggio  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6,  calcolato
secondo le seguenti modalita': 
      a) punti 0 punti per le risposte errate, omesse o multiple; 
      b) punti 2 per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti
100. 
    7. Al termine delle prove  scritte  la  Commissione  esaminatrice
individuera'   i   concorrenti   da   convocare   agli   accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10,  nei  limiti  numerici  di
seguito indicati,  per  il  concorso  AUFP  formando  le  graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di  ragionamento  logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo  e  specialita',  mentre  per  il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla  somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta   di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova  di  conoscenza
della lingua inglese: 
      a) per l'ammissione al 21° corso per allievi  ufficiali  piloti
di complemento: cinquantasei concorrenti; 
      b) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) per il Corpo del genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero  1),  primo
alinea, sette; 
        2) per il Corpo del genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  1),  secondo
alinea, cinque; 
        3) per il Corpo del genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero  1),  terzo
alinea, cinque; 
        4) per il Corpo del genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  1),  quarto
alinea, quattordici; 
        5) per il Corpo del genio  della  Marina -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici; 
        6)  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  numero
3), ventidue; 
        7) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), quattordici; 
      c) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
        1) per il Corpo del genio della  Marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), otto; 
        2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 3), sessantacinque. 
      d) per l'ammissione al 25° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
        1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art.  1,  comma
1, lettera d), numero 1), centoventi; 
        2) per il Corpo di Stato maggiore (forze  speciali),  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), cinque; 
      e) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) per il Corpo di commissariato militare marittimo,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), otto; 
        2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1
comma 1, lettera e), numero 2), ottantacinque; 
      f) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
        1) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 1), dieci; 
        2) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 2), dieci; 
        3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera f), numero 3), dieci; 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    9. Gli esiti della prova  scritta  saranno  pubblicati  nell'area
privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per  gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova
di lingua inglese, di cui al successivo art. 13,  saranno  resi  noti
con avviso inserito nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile  nel
sito www.marina.difesa.it 
    10. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  Relazioni  con  il
Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia navale - ufficio concorsi  (tel.  0586/238531;  e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it). 
    11. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  8,  saranno
convocati presso il Centro di selezione della Marina militare  -  via
delle Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente  a  partire  dal
mese  di  settembre  2022  nel  giorno  e  nell'ora  indicati   nelle
comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 9. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. 
      Solo  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  e  per
quelli che partecipano al concorso  per  l'ammissione  al  24°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del  genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  1)  detti  esami
dovranno   essere   presentati   obbligatoriamente   all'atto   della
presentazione   per   l'accertamento   dell'idoneita'    psico-fisica
specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli  stessi
siano ammessi a  tale  accertamento  perche'  risultati  idonei  agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e per quelli
che partecipano al concorso per l'ammissione  al  24°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo  del  genio  della
Marina - specialita' armi navali (componente  subacquea)  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c),numero 1) e  al  25°  corso  a
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), e per il Corpo di Stato
maggiore (Forze speciali) di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 2): 
        1)  referto  e  tracciato  elettroencefalografico,   eseguito
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
          velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
          costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
          filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
          prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
          tracciato da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
        Sara' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
        Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente  anche
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di  cui  ai  successivi  articoli  14  e  15,
qualora i concorrenti  siano  ammessi  a  tali  accertamenti  perche'
risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici,  all'accertamento
attitudinale e alle prove di efficienza fisica; 
        2) originale o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami  ematochimici,  corredati  di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il SSN in data non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,  a
integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e): 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        3) originale o copia  conforme  del  certificato  medico,  in
corso di  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per
le discipline sportive riportate nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. Fermo restando quanto  previsto  al  successivo
comma 3, la mancata o  difforme  presentazione  di  tale  certificato
comportera' l'esclusione dal concorso; 
      a) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a un
mese  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      b) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
      c) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai
sei mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici  (ad  eccezione  di   quello   riguardante   il   gruppo
sanguigno): 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        9) gamma GT; 
        10) azotemia; 
        11) markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG),  HbsAg,  antiHBs,
antiHBc e anti HCV; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) ricerca anticorpi per HIV. 
      E'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia   resa
conforme secondo le  modalita'  previste  dalla  legge,  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle  principali  patologie.  Tale  certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1. referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore a cinque giorni rispetto  alla  data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2. referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      h)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria  privata  presso  cui  vengono  prodotti  i   referti,   e'
accreditata con il SSN. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In
particolare,  il  referto  di  analisi  di  laboratorio,  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio  quantitativo
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  dovra'  comunque  essere
presentato   dai    concorrenti,    qualora    vincitori,    all'atto
dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici,  di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b),  del  presente
comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1) visita  medica  generale;  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi  e/o  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti; 
        2) visita cardiologica con ECG; 
        3) visita oculistica e visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato "C",
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  dalla  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la Commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui all'art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari
a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti,  con  visus
minimo naturale di 8/10 per occhio. Campo visivo, motilita'  oculare,
senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottricie  fondo
oculare esenti da qualsiasi malattia. E'  motivo  di  inidoneita'  un
pregresso intervento chirurgico di correzione dei vizi di  rifrazione
con metodica laser e di IOL fachica.  Senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera d), numero 1): visus corretto 10/10 in  ciascun  occhio  dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che  non
dovra'  superare  1,75  diottrie  per  la  miopia,  2  diottrie   per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie  per  l'astigmatismo
ipermetropico  composto.  Senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche; 
        3)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il  Corpo  del  genio  della  Marina -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), numero 1): visus uguale o superiore  a  complessivi  16/10  senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia. Senso cromatico normale alle tavole; 
        4)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera d),  numero  2):  visus  naturale  10/10  in
ciascun occhio; annessi oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare
esenti  da  qualsiasi  malattia.  Senso  stereoscopico  (Lang  test),
motilita' oculare estrinseca nella  norma.  Senso  cromatico  normale
alle tavole pseudoisocromatiche; 
        5)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per i Corpi del genio della Marina, sanitario  militare  marittimo  e
delle capitanerie di porto di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere b), c) numero 2), e) ed f) visus  corretto  non  inferiore  a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti  ben  tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie  per  la
miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3   diottrie   per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  e  ipermetropico  semplice  e  per   la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie  per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale alle matassine colorate. 
        L'accertamento dello  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'
essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o  con  il
metodo dell'annebbiamento. 
      c) apparato uditivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al  concorso  per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
per il  Corpo  del  genio  della  Marina -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea) e  per  il  Corpo  di  Stato  maggiore  (Forze
speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
e lettera d) numero 2), la  funzionalita'  uditiva  e'  saggiata  con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente.  Potra'  essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di  20  dB  per
tutte le frequenze; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b),  la  funzionalita'
uditiva sara' verificata con esame audiometrico  tonale  liminare  in
camera  silente.  Potra'  essere  tollerata   una   perdita   uditiva
monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz  e  una  perdita
uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa  entro  il  20%.  I  deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000  a  8000  Hz  saranno
valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto
dalle vigenti direttive tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
      Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi  clinicamente  e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili; 
      e) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a),  dati
somatici: 
        1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98  e/o
non inferiore a centimetri 85; 
        2) distanza glutei-ginocchia non superiore  a  centimetri  65
e/o non inferiore a centimetri 56; 
        3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
e/o non inferiore a centimetri 74,5. 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici a una procedura di reclutamento per la  Marina  militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
di cui  al  presente  articolo,  nell'ambito  dei  quali  sono  stati
sottoposti ad  accertamenti  specialistici  e  strumentali,  dovranno
produrre la seguente documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
b), c), e), f) g) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e h). 
    La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i
soli concorrenti che partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  ai
corsi allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), la Commissione provvedera'  a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, lettera  e),
se non precedentemente misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di  Complemento  della
Marina  militare  o  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  della   Marina
militare. La Commissione, al termine degli accertamenti,  provvedera'
a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive  vigenti,  sulla  base  delle  risultanze
della visita  medica  generale  e  degli  accertamenti  eseguiti,  il
profilo   sanitario   che   terra'   conto   delle    caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) che partecipano al concorso per l'ammissione  al  21°  corso
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al  precedente
art. 1, comma 1,  lettera  a),  ritenuti  altresi'  in  possesso  del
seguente profilo somato-funzionale: 
      
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      c) che partecipano al concorso per l'ammissione  al  24°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del  genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  c),  numero  1),  ritenuti
altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale: 
      
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      d) che partecipano al concorso per l'ammissione  al  25°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo  di  Stato
maggiore (Forze speciali) di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 2), ritenuti altresi'  in  possesso  del  seguente
profilo somato funzionale: 
      
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      e) che partecipano al concorso per l'ammissione al 24°,  25°  e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  b),  lettera  c),  numero  2)  e
lettere d) numero 1), e) ed f), ritenuti altresi' in possesso  di  un
profilo somato-funzionale  con  coefficienti  1  o  2  in  tutti  gli
apparati ad eccezione della carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  la  quale,  indipendentemente  dal   coefficiente
assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non
puo' essere motivo di  inidoneita'  con  conseguente  esclusione  dal
concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio  2010,  n.  109,
citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti  riconosciuti  affetti
dal predetto deficit G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo  il  modello
riportato nell'Allegato "E"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
      Inoltre, in  caso  di  mancata  presentazione  del  referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 18  e  19
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale; 
        Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della  Marina  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). 
    12.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  21°  corso
allievi ufficiali piloti di complemento di cui all'art, 1,  comma  1,
lettera a): 
        "idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera b); 
        "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo; 
      b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al 24°,  25°  e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) d), e) ed f): 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera c); 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera d); 
        "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    13. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  17,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  Commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato  seduta  stante  agli  interessati  con  le
modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo. 
    14.  I  concorrenti   giudicati   inidonei   potranno   produrre,
improrogabilmente  seduta  stante,  specifica  istanza  di  ulteriori
accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare
tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo  a  quello
della comunicazione del motivo di inidoneita'  facendo  pervenire  la
predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da  entrambi  i
genitori o dal genitore  che  esercita  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica  (PE)  o
posta  elettronica  certificata  (PEC)  agli  indirizzi  di  cui   al
precedente art. 6, comma 3.  Tale  istanza  dovra'  essere  integrata
mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica    certificata    (PEC))    ai    predetti     indirizzi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un
valido documento di identita' del candidato  (qualora  minorenne,  di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica
e  di  copia  in  formato  PDF  o  JPEG  di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    In caso di accoglimento dell'istanza,  il  concorrente  ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    Il giudizio circa l'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    Il giudizio espresso dalla suddetta  commissione  e'  definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11 Accertamento attitudinale

				Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Contestualmente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
Commissione di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  d)
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento  di  una
serie  di   prove   (test,   questionari,   intervista   attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  in  Forza
armata  nello  specifico  ruolo.  Tale  valutazione  si  articola  in
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine: 
      a) area "stile di pensiero"; 
      b) area "emozioni e relazioni"; 
      c) area "produttivita' e competenze gestionali"; 
      d) area "motivazionale". 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La Commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale  a
ciascun concorrente sulla  base  delle  risultanze  dei  test,  delle
valutazioni degli Ufficiali psicologi e  di  quelle  degli  Ufficiali
colloquiatori;  tale  punteggio  sara'  diretta   espressione   degli
elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti  valutativi.  Al
termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  una  valutazione   dell'attitudine
dimostrata e un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento. 
    3.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        "idoneo quale allievo ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare"; 
        "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo; 
      b) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
allievo ufficiale in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f): 
        "idoneo quale allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare"; 
        "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
      Il  giudizio  riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo.

Art. 12 Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1))

				Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
(solo per il concorso di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  e
                        lettera c) numero 1)) 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti  per  i  posti  a  concorso  per  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), e per i posti per il Corpo del genio  della  Marina,  specialita'
armi navali (Reparti subacquei) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona ovvero presso le strutture sportive  di
F.A. ubicate nella sede di La Spezia.  Detta  Commissione  si  potra'
avvalere, per l'esecuzione  delle  singole  prove,  del  supporto  di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di  settore  della  Forza  armata
ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica,  scarpe  ginniche,  nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai  corsi  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), saranno sottoposti,  a  cura  della  preposta  Commissione,  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da  effettuarsi  nei
tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 17; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo  massimo  di  2  minuti.  La  prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo  di  2
minuti. La prova sara' considerata superata se il  concorrente  avra'
effettuato almeno 4 trazioni e non dara'  luogo  ad  attribuzione  di
alcun punteggio. 
    4. I partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  24°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c), numero 1), saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione, a prove di efficienza fisica  che,  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare  nella  componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra  i  sessi  e  sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto  delle
prove di  efficienza  fisica  e'  riportato  nell'Allegato  "G",  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi  incrementali  e  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente  infortunio  o
di infortunio  durante  l'effettuazione  delle  prove.  Il  punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in  base
alle modalita' di cui all'Allegato "G", sara'  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. 
    5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui  ai  precedenti  commi  3  e  4,  sono  stabiliti  nei
rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta  stante  e  per  iscritto  della  preposta  Commissione,  sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b),  d)  ed
e) entro il terzo giorno dalla data  di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.

Art. 13 Prova di lingua inglese

				Art. 13 
 
                       Prova di lingua inglese 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di  complemento  (AUPC),  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento  attitudinale
ed alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti articoli  10,
11 e 12, saranno convocati, con le modalita'  indicate  nell'art.  9,
comma 9, presso l'Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti,
a cura della Commissione esaminatrice di cui al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera a), indicativamente nella seconda decade del mese di
settembre 2022, alla prova di lingua inglese. 
    2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti
all'accertamento del  livello  di  conoscenza  della  lingua  inglese
attraverso la somministrazione di un test,  il  cui  risultato  dara'
luogo all'attribuzione di un  punteggio  espresso  in  centesimi  che
sara' comunicato seduta stante al concorrente. 
    3. Il test consistera' in un accertamento di "listening" e in uno
di "reading" e si intendera' superato con il punteggio minimo  di  40
centesimi in ciascuno  di  essi.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non
otterranno il punteggio  minimo  sopraindicato  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    4.  L'esito  della  prova,  il  calendario  con   i   giorni   di
convocazione e  le  modalita'  di  presentazione  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al  successivo  art.
14 del presente  decreto,  saranno  resi  noti  con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso   sara'   inoltre   consultabile   nel   sito
www.marina.difesa.it 
    5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i  concorrenti,
dovra' inviare i relativi verbali  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento  Ufficiali
e  Sottufficiali  -  3^  Sezione,  per   il   tramite   del   Comando
dell'Accademia navale.

Art. 14 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio

				Art. 14 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei  alla  prova
di lingua inglese di cui al precedente art.  13,  saranno  convocati,
con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1,  presso  un
Istituto di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica  militare,  per
essere sottoposti, indicativamente terza decade del mese di settembre
2022, all'accertamento del possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti. 
    2.   Il   competente   Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti
quale allievo ufficiale pilota di complemento. 
    3. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia  navale
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
marinaccad@postacert.difesa.it

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita'.

				Art. 15 
 
Accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  per  l'impiego
  nella  componente  subacquea,  prova  funzionale   in   camera   di
  decompressione e prova di acquaticita'. 
 
    1. I candidati per l'ammissione al 24° corso AUFP, ausiliari  del
ruolo speciale del Corpo del genio della Marina  -  specialita'  armi
navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera c), numero 1), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e  11  e
anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente  art.  12,
saranno convocati, indicativamente nella terza  decade  di  settembre
2022. 
    2. Presso MARINFERM LA SPEZIA,  per  il  completamento  dell'iter
diagnostico finalizzato all'ottenimento dell'idoneita'  all'attivita'
subacquea previsti  dalla  vigente  pubblicazione  SMM-SAN-001  dello
Stato maggiore della Marina con  l'immediato  parere  contestuale  di
Ufficiale Medico MSI di COMSUBIN. 
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente  articolo,  pena  l'esclusione  dal  reclutamento,
muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) esami e referti di cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettere a) e b), numero 2), validi alla data di  prima  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
      c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina  militare,  di  cui
all'art. 10, comma 12), lettera b); 
      d) originale o copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b),  numero  1),  valido  alla  data  di  prima  presentazione   agli
accertamenti psico-fisici; 
      e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90) -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in  data  non  anteriore  a  5  giorni
rispetto a quella di  presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici
specifici di cui al presente articolo. 
    4. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione  alla
componente  subacquea,  riportati  al  capitolo   5   della   vigente
pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato maggiore della Marina,  sono  i
seguenti: 
      1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole. 
    5. MARINFERM LA SPEZIA, al termine dell'iter diagnostico  di  cui
sopra, seduta stante,  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio
di idoneita' o inidoneita' per l'impiego nella  componente  subacquea
della Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio
riportato  negli  accertamenti  di  cui  al  presente   articolo   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    6. MARINFERM  LA  SPEZIA  dovra'  comunicare  il  suddetto  esito
mediante messaggio anche al Comando dell'Accademia navale. 
    7. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso  il
Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le  Grazie  di  Portovenere
(SP), a cura della preposta Commissione,  alla  prova  funzionale  in
camera  di  decompressione  e   alle   prove   di   acquaticita'   in
vasca/piscina come da  prospetto  riportato  nell'Allegato  "H",  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e
le disposizioni in caso di  precedente  infortunio  o  di  infortunio
durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle  prove
di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle  modalita'  di
cui all'Allegato "H", sara' utile  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla Commissione. 
    Per essere giudicato idoneo alle  precitate  prove  il  candidato
dovra' superare la prova  funzionale  in  camera  di  decompressione,
ottenere  la  sufficienza  nella  prova  di  apnea  sul  fondo  della
vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo  nelle  prove  di
acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i  criteri
stabiliti nel precitato Allegato "H". In caso contrario sara'  emesso
giudizio di inidoneita' alla prova di  galleggiabilita'.  I  giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante  e  per  iscritto
dalla  preposta  Commissione,  sono  definitivi  e  inappellabili.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    8. La Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  entro
il terzo giorno dalla data di  conclusione  delle  prove  di  cui  al
precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per  il  tramite
del Comando dell'Accademia navale.

Art. 16 Titoli di merito

				Art. 16 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai  concorrenti  che  saranno  risultati  idonei  al
termine delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13,  14  e  15  assegnando  ai  medesimi  dei
punteggi per il possesso dei  titoli  specificatamente  elencati  nei
successivi commi 2 e 3. 
    2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
      a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10; 
      b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5. 
    Ai fini di una corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia  per  immagini  (file
formato  PDF)  dell'originale  del  brevetto   rilasciato   dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
    3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al corso allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1,  lettere  b),  c),  d),  e)  ed  f)  la
Commissione esaminatrice disporra' di  un  punteggio  massimo  di  22
punti come di seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere c), d) ed f): ulteriori titoli di studio  rispetto  a  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo
speciale: fino a un massimo di 6 punti cosi' ripartiti (punteggi  tra
loro non cumulabili): 
        1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera c), numero 3)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6; 
          con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5; 
        2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera c), numero 3)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5; 
          con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5; 
          per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2; 
        3) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettere b) ed e), fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: 
        1) ulteriori  titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un  massimo  di  4  punti,  cosi'
ripartiti: 
          per la laurea  magistrale  con  voto  compreso  tra  106  e
110/110 e lode: punti 4; 
          per la laurea  magistrale  con  voto  pari  o  inferiore  a
105/110: punti 2; 
          per la laurea: punti 1,5. Tale titolo sara' valutato  dalla
Commissione esaminatrice solo se non  propedeutico  al  conseguimento
della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso; 
        2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6,
cosi' ripartiti: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 2; 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1; 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3; 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  Commissione
esaminatrice: fino a punti 1; 
          per  il  diploma  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2; 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  6,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1; 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  militare:
punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5; 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo  armato  dello  Stato:  punti  0,125  con  attribuzione  di  un
punteggio massimo di punti 0,5; 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25; 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
pubbliche  amministrazioni  o   enti   pubblici:   punti   0,20   con
attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8; 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque
punti: 
          per ogni medaglia  d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5; 
          per ogni medaglia d'argento al valor militare  o  al  valor
civile: punti 4; 
          per ogni medaglia di bronzo al valor militare  o  al  valor
civile: punti 3; 
          per ogni croce al valor militare: punti 2; 
          per ogni decorazione al valore  o  al  merito  delle  Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5; 
          per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti 0,75; 
      d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti: 
        1) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,50; 
        2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione  nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO  (valido)  (solo  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)): 
          (a) primo livello: punti 0,5; 
          (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0; 
          (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio  di  cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5; 
          (d) guida subacquea o istruttore subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il  punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3; 
        3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50; 
        4)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda): punti  0,50.  Per  quelle  prodotte  in  collaborazione  la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti 3. 
        I titoli di merito non aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    4. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  1  del
presente articolo. 
    5. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 17. 
    6. Qualora sul modello di domanda on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della  presentazione  per  la  prova  scritta  di  cui
all'art. 9 del presente decreto.

Art. 17 Graduatorie di merito

				Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato  maggiore  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea; 
      c) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea; 
      d) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea; 
      e) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea; 
      f) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera b), numero 2; 
      g) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera b), numero 3); 
      h) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - medici, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 4); 
      i) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo  del  genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 
      j) per l'ammissione al 24° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c), numero 2); 
      k) per l'ammissione al 25° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d),  numero
1); 
      l) per l'ammissione al 25° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
maggiore (forze speciali), di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), numero 2); 
      m) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   di
commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera e), numero 1); 
      n) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
e), numero 2); 
      o) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera f), numero 1); 
      p) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera f), numero 2); 
      q) per l'ammissione al 26° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera f), numero 3). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      a) per  l'ammissione  ai  corsi  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a),  la
graduatoria di merito sara' formata  secondo  l'ordine  dei  punteggi
ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 
        1) punteggio conseguito nella prova scritta  di  ragionamento
logico: 1,2; 
        2)   punteggio   conseguito   nella   prova    scritta    per
l'accertamento della lingua inglese: 1,5; 
        3) punteggio conseguito  all'accertamento  "listening"  della
prova di lingua inglese: 2 
        4)  punteggio  conseguito  all'accertamento  "reading"  della
prova di lingua inglese: 2; 
        5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1. 
      Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16. 
      Una volta  terminata  la  suddetta  procedura,  la  Commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore  o
Capitanerie di porto)  ai  primi  sette  vincitori  con  le  seguenti
modalita': 
        i suddetti  vincitori  saranno  ripartiti,  secondo  l'ordine
della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo  di  Stato
maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per  il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
assegnando al primo  in  graduatoria  il  Corpo  corrispondente  alla
desiderata espressa nella domanda di  partecipazione;  ultimata  tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di  Stato
maggiore; 
        qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito
dei  primi  sette  posti)  la  Commissione  individui  un   vincitore
assegnato a un Corpo diverso  da  quello  della  desiderata  espressa
nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il  Corpo
richiesto solo  se  risulti,  in  ordine  di  graduatoria,  un  altro
vincitore in una situazione opposta  per  la  compensazione  (es.  un
vincitore  assegnato  al  Corpo  delle  capitanerie  di   porto,   ma
richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al  Corpo  di
Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei  posti,  risultera'
in ordine di graduatoria un altro vincitore  assegnato  al  Corpo  di
Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle capitanerie di porto); 
      b)  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b),
c), d), e) ed f) le graduatorie di  merito  saranno  formate  secondo
l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
        1)  il  punteggio   conseguito   nella   prova   scritta   di
ragionamento logico; 
        2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c),  numero
1); 
        3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera  di  decompressione  e  prove  di  acquaticita',  solo  per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1); 
        4) il punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
      c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera  d),  lettera  e)
numero 1) e lettera f) su  indicazione  dello  Stato  maggiore  della
Marina, i posti eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  per  un  Corpo  e  per  l'eventuale  specialita'
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno  o  piu'
degli altri Corpi e dell'eventuale specialita'; 
      d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione
dello  Stato  maggiore  della  Marina,  i  posti  eventualmente   non
ricoperti per insufficienza di concorrenti  idonei  per  un  concorso
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro. 
    Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  si  collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito. 
    Le vincitrici del concorso rinviate  al  primo  corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5,  lettera  b)  saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno  pubblicate
nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  con  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi. 
    5. Il  Comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.  Se  alcuni  dei  posti
rimarranno  scoperti  per  rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine  delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti  previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste   successivamente    all'avvenuta    pubblicazione    delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico   (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 18 Svolgimento del 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e nomina

				Art. 18 
 
Svolgimento del 21° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
                           (AUPC) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera  a),  saranno  ammessi
indicativamente a ottobre 2022 al corso  di  pilotaggio  aereo  sotto
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo  all'ammissione,   dei
requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto.  Gli  ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste  dal  precedente  art.  6,
comma  1,  l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio   presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127
Livorno          -           (marinaccad@marina.difesa.it           e
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),    il    Comando     medesimo,
riconosciuta la validita' del motivo  addotto,  potra'  concedere  al
candidato un differimento alla data di presentazione  che  in  nessun
caso sara' successivo alla  conclusione  della  prima  settimana  del
corso di formazione per il quale  il  medesimo  e'  stato  convocato,
ferme restando le salvaguardie previste per  gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento  dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio   militare.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia navale, al termine dei  primi  quindici  giorni  di
corso, dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. I corsi  AUPC,  si  svolgeranno  con  le  seguenti  modalita',
previste dalla sezione II, capo III, titolo  III  del  libro  IV  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  Comune  di  2^  Classe  allievo  ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia navale; 
      b) gli stessi saranno promossi Comune  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della  durata  di  tre  mesi  e  Sergente
pilota di Complemento all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di
pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di  Complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado, la  nomina  a  Guardiamarina  pilota  di
Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comando scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
Complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.

Art. 19 Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 19 
 
Svolgimento del 24°, 25° e  26°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
                     prefissata (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 17, comma 1  saranno  ammessi  al
corso   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a  ottemperare  tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di prevista presentazione al  Comando  dell'Accademia  navale  -
ufficio  concorsi  -  viale  Italia  n.  72   -   57127   Livorno   -
(marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it),
il Comando medesimo, riconosciuta la validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento alla data di  presentazione  che  in
nessun caso sara' successivo alla conclusione della  prima  settimana
del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. La  cancellazione
avra' effetto dalla data  di  ammissione  al  corso  in  qualita'  di
allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso,  dovra'  fornire  alle
competenti  Divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle  armi  e  di
quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il 24°, 25°  e  26°  corso  AUFP  avranno  presumibile  inizio
rispettivamente a ottobre 2022, gennaio e aprile 2023, si svolgeranno
con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2022,
citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi  i  militari  in
servizio, saranno assunti, e quindi  assoggettati  alle  leggi  e  ai
regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in  ferma
prefissata  e  dovranno  obbligatoriamente  sottoscrivere  una  ferma
volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso  e  rinviati
dall'Accademia navale. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro  per  tutto  il  periodo
della ferma. Entro trenta giorni  dal  congedo,  il  lavoratore  deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 
    7. Gli allievi che dimostreranno di non  possedere  il  complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per  bene  assolvere  le
funzioni del grado o che  si  rendono  colpevoli  di  gravi  mancanze
contro  la  disciplina,  il  decoro  o  la  morale  ovvero  che   non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal  corso
previa determinazione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno   gli   esami   di   fine   corso    saranno    nominati,
rispettivamente: 
      a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio della  Marina  per  le  specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture; 
      b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; 
      d) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      e) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore; 
      f) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali; 
      g) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      h) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  di  nomina  del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del  corso  di  formazione.  La  predetta  media,  che  sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia  navale,
della durata e con le modalita' che  saranno  stabilite  dal  Comando
delle scuole della Marina. 
    9. Gli allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale  sessione,  sono  nominati
Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato
tutti gli  esami  in  prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per  consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale  ovvero  a  bordo  di  unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.

Art. 20 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 20 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.

Art. 21 Esclusioni

				Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi  per
allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando
dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 22 Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

				Art. 22 
 
   Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento 
 
    1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente  di  Vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 23 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

				Art. 23 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

				Art. 24 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
- indirizzo posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it
- come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in  piazza  Venezia  n.  11 -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 30 maggio 2022  
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                    Vittiglio         
       Il comandante generale        
del Corpo della Capitaneria di porto 
               Carlone

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    (art. 5 del Bando)

    ATTO DI ASSENSO
    PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato "B" 
    (art. 10 del Bando)

    CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
    (di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	Allegato "C" 
    (art. 10 del Bando)

    INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato "D" 
    (art. 10 del Bando)

    PROTOCOLLO DIAGNOSTICO


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	Allegato "E" 
    (art. 10 del Bando)

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato "F" 
    (art. 12 del Bando)

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

  1. 	Allegato "G" 
    (art. 12 del Bando)

    PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
    (per i concorrenti per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
    armi navali, per il successivo impiego nei Reparti Subacquei della
    Marina Militare)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

  1. 	Allegato "H" 
    (art. 15 del Bando)

    PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA'
    PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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