MINISTERO DELLA CULTURA Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. (24E04271)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 14-06-2024

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali. (24E04271)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA CULTURA
  • Data: 14-06-2024
  • Scadenza: 13-08-2024

Art. 1 Prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato abilitante finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali

IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
    Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137, d'ora in poi "Codice"; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
"Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59"; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  "al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,   di   ricerca   scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica",  nonche'  la  determinazione  delle  aree  funzionali   e
l'ordinamento del Ministero; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244"; 
    Vista la legge 14 gennaio 2013, n.  7,  recante  "Modifica  della
disciplina   transitoria   del   conseguimento    delle    qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali  e  di  collaboratore
restauratore di beni culturali"; 
    Visto il decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
"Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo"   e,   in
particolare, l'articolo  3-quinquies,  che  ha  introdotto  ulteriori
modifiche alla disciplina  transitoria  per  il  conseguimento  della
qualifica di restauratore; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89"  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance"; 
    Visto il decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca",  e,  in  particolare,
l'articolo 1,  che  istituisce  il  Ministero  dell'istruzione  e  il
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca,   con   conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   164,   recante   "Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca"; 
    Visto il decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1,  che  stabilisce
che "Il "Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura""; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di organizzazione  del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53,  "Regolamento
recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della  prova
di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica  di  restauratore
di  beni  culturali,  nonche'  della   qualifica   di   collaboratore
restauratore di beni  culturali,  in  attuazione  dell'articolo  182,
comma 1-quinquies, del Codice"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  86,  recante
"Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori  e  degli  altri  operatori   che   svolgono   attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di  beni  architettonici,
ai sensi dell'articolo  29,  comma  7,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, recante il  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  87,  recante
"Regolamento concernente la definizione  dei  criteri  e  livelli  di
qualita' cui si adegua l'insegnamento  del  restauro,  nonche'  delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e  di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento,  delle
modalita'  della  vigilanza   sullo   svolgimento   delle   attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo  accademico  rilasciato  a
seguito del superamento di detto esame, ai  sensi  dell'articolo  29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante "Istituzione  del  corso
di diploma accademico  di  secondo  livello  di  durata  quinquennale
abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali""; 
    Visto il decreto  2  marzo  2011  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, recante la "Definizione  della  classe
di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione  e  restauro  dei
beni culturali - LMR/02"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  23  giugno  2011,  n.  81,  recante   "Restauro:
definizione  degli  ordinamenti  curriculari  dei  profili  formativi
professionalizzanti  del  corso  di  diploma  accademico  di   durata
quinquennale   in   restauro,   abilitante   alla   professione    di
"Restauratore di beni culturali""; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 agosto 2019, n. 112,  avente  ad
oggetto "Regolamento recante la disciplina  delle  modalita'  per  lo
svolgimento della prova di idoneita', con valore di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore di beni culturali"; 
    Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca 17  gennaio  2024,  n.  52,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 18 aprile 2024 , n. 91, con il
quale  sono  stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  delle   prove
d'idoneita' con valore di esame di Stato abilitante,  finalizzate  al
conseguimento della qualifica di restauratore di  beni  culturali  ai
sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, d'ora in  poi
"regolamento"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prove di  idoneita'  aventi  valore  di  esame  di  Stato  abilitante
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di  beni
                              culturali 
 
    1.  Sono  indette,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,   del
regolamento, le prove di idoneita', aventi valore di esame  di  Stato
abilitante,  finalizzate  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29,  comma  9-bis,
del Codice.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. In applicazione di quanto previsto  dall'articolo  182,  comma
1-quinquies, del Codice possono presentare domanda di partecipazione: 
      a)  coloro  i  quali  abbiano   acquisito   la   qualifica   di
collaboratore restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  del  comma
1-sexies dell'articolo 182, del Codice; 
      b) coloro i quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle
condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182,  del  Codice,
abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: 
        le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione  e
il restauro dei beni culturali); 
        le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la  conservazione
e il restauro dei beni culturali); 
        le lauree specialistiche della classe 12/S  (Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico); 
        le lauree magistrali  della  classe  LM-11  (Conservazione  e
restauro dei beni culturali); 
        diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali
in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti,  attraverso  un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; 
        i diplomi in restauro delle accademie di durata  quadriennale
resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dal decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331; 
        le lauree della classe L-1 (Beni culturali); 
        le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. I candidati presentano la  domanda  di  partecipazione,  entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, corredata dalla dichiarazione  del  possesso  dei
requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice,
per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati  a  partecipare
alle distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione: 
      I candidati  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),
dichiarano,  ai  sensi   della   vigente   normativa,   a   pena   di
inammissibilita' della domanda, di aver conseguito  la  qualifica  di
collaboratore restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  del  comma
1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino ad  un  massimo
di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato  A
del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale; 
      I candidati  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),
dichiarano,  ai  sensi   della   vigente   normativa,   a   pena   di
inammissibilita' della domanda,  i  titoli  di  studio  conseguiti  e
indicano fino ad un massimo di due settori di competenza  scelti  tra
quelli  di  cui  all'Allegato  A  del  presente  decreto  e  per  cui
richiedono la qualifica professionale. 
    2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed  inviata
in via telematica, a pena di  esclusione,  utilizzando  la  specifica
applicazione    informatica    disponibile    al    seguente    link:
https://servizionline.cultura.gov.it/ 
    3. Per la partecipazione alle prove  deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione,  il  versamento  della  quota  di  partecipazione
di euro 49,58, fissata dall'articolo 2,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,  unicamente
tramite il sistema PagoPa, mediante l'apposita  funzione  disponibile
al seguente link: https://pagonline.cultura.gov.it/  La  copia  della
ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa  di  ammissione  dovra'
essere allegata alla domanda. 
    4. E' consentito l'accesso alla piattaforma  unicamente  mediante
le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE). 
    5. Il sistema informatico non consente l'invio di  domande  prive
di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui
al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente
piu' la registrazione/attivazione dei candidati, ne'  modifiche,  ne'
invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate e' valutata
esclusivamente la domanda piu' recente inviata dal candidato, tramite
l'apposita applicazione informatica, entro il  termine  previsto  dal
presente avviso. 
    6. Il possesso dei titoli di studio e professionali e' dichiarato
dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  445/2000  e  successive   modificazioni,   tramite   il   sistema
informatico che sara' reso disponibile  sul  sito  istituzionale  del
Ministero della cultura. 
    7. L'amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi  fase
della  procedura,  la  verifica  delle   dichiarazioni   rese   dagli
interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso  e  di  procedere,  con  atto  motivato,  all'esclusione   dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
    8. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di procedere alla sostituzione  della  stessa
entro il termine di cui al  comma  1.  L'amministrazione  non  assume
alcuna  responsabilita'  per  i  casi  di   inesatta   o   incompleta
compilazione della domanda. 
    9. I candidati non possono presentare la domanda oltre i  termini
sopraindicati. 
    10. I candidati che non si presentano  alle  prove  di  idoneita'
presso  la  sede  loro  assegnata,  o  che  vengono   esclusi   dallo
svolgimento delle prove, non hanno diritto al  rimborso  della  tassa
versata.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con decreto  del  Ministro  della  cultura,  da  adottare,  di
concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione delle domande da parte dei candidati,  e'  nominata  la
Commissione esaminatrice, che  ha  sede  presso  il  Ministero  della
cultura ed e' composta da undici membri, di cui: 
      a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda  fascia
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di
Presidente; 
      b)  quattro  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico   del
Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo  docente
per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1,  del
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  26  maggio
2009, n. 87; 
      c) quattro designati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca tra professori universitari  di  prima  o  seconda  fascia  o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'Allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del
patrimonio  storico  e  artistico,  ovvero  docenti  di  ruolo  delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie  afferenti  alla
conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico; 
      d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito
elenco del Ministero della cultura di  cui  all'articolo  182,  comma
1-bis, del Codice; 
      e) ove risultino  essere  pervenute  candidature  di  cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano  richiesto  di
sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'articolo  4,  comma
7, del regolamento richiamato, la  Commissione  e'  integrata  da  un
esperto di lingua tedesca. 
    2.  Il  provvedimento  di  nomina  della  Commissione  indica  un
supplente per ciascun componente. 
    3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con  il  medesimo
decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero  della
cultura appartenenti all'area funzionari (ex terza area). 
    4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto  di  cui  al
comma 1, la Commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove: 
      a) dei candidati di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
previa verifica del possesso  del  requisito  previsto  nel  suddetto
articolo; 
      b) dei candidati di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),
previa  verifica  del  possesso  dei  titoli  previsti  nel  suddetto
articolo. 
    5. Gli elenchi di cui al  comma  4  sono  pubblicati  con  avviso
pubblico sui siti istituzionali del Ministero  della  cultura  e  del
Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    6. Con successivo avviso la Commissione provvede alla  fissazione
delle date e delle  sedi,  concordate  con  la  competente  Direzione
generale del Ministero della cultura. 
    7. La Commissione inoltre: 
      a) definisce i criteri per la valutazione della  prova  tecnica
tenendo conto dei parametri di seguito indicati: 
        conoscenza  approfondita  delle   materie   che   definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 
        capacita' di impostazione interdisciplinare; 
        padronanza lessico-tecnica; 
        svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma  3,  del
regolamento richiamato, nei termini stabiliti; 
        corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto
alla traccia assegnata; 
      b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per
la prova teorica e per la  prova  tecnica,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 5, commi 6 e 7; 
      c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei
candidati idonei ad acquisire la qualifica di  restauratore  di  beni
culturali e lo trasmette al Ministero della cultura  e  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
    8. Ai componenti della Commissione non spetta  alcun  compenso  o
emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al  rimborso  delle
eventuali spese sostenute dai membri della  Commissione  si  provvede
anche mediante utilizzo delle  risorse  acquisite  con  la  tassa  di
iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5 Prove di idoneita'

				Art. 5 
 
                         Prove di idoneita' 
 
    1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica. 
    2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di
apposita piattaforma, consiste in  un  test  articolato  in  sessanta
quesiti a risposta multipla,  sorteggiati  tra  quelli  acquisiti  ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera b), da svolgersi in  sessanta
minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di
cui all'Allegato B del presente decreto, nonche'  sulla  legislazione
dei beni culturali. 
    3. La prova  tecnica  consiste  nella  soluzione  di  un  quesito
complesso,  a  risposta  aperta  ed  argomentata  e  relativo  ad  un
intervento di progettazione in materiali e metodi,  in  relazione  ad
uno dei settori di  cui  all'Allegato  A  del  presente  decreto,  da
svolgersi in novanta minuti. In caso di  scelta  di  due  settori  di
competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due  quesiti
complessi,  a  risposta  aperta  ed  argomentata  e  relativi  a  due
interventi di progettazione in materiali e metodi,  in  relazione  ai
due settori prescelti, da svolgersi complessivamente  in  centottanta
minuti. La prova  tecnica  si  svolge  in  presenza  presso  le  sedi
individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 6. 
    4. Le prove di cui al comma 2 e al comma  3,  primo  periodo,  si
intendono superate qualora il candidato  consegua  un  punteggio  non
inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica  sia  articolata
in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende
separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non
inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito. 
    5. Nel giorno o nei giorni delle prove,  la  Commissione  di  cui
all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo  la  piu'
rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie. 
    6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono  proposti
dalle Universita', dalle scuole  di  alta  formazione  del  Ministero
della cultura (SAF)  e  dalle  Accademie  accreditate  ai  sensi  del
decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali del 26  maggio
2009, n. 87. 
    7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono  proposti
dall'Istituto centrale per il restauro,  dall'opificio  delle  pietre
dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli  archivi  e  del
libro. 
    8. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di  sostenere
l'esame in lingua tedesca. 
    9.  Al  fine  di  garantire  pari  opportunita'   tra   tutti   i
partecipanti, i candidati con disabilita' possono sostenere le  prove
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari  in  relazione  alla  specifica   disabilita',   ai   sensi
dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali  candidati
devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della predetta  legge  n.  104  del  1992.  Analoga  possibilita'  e'
riconosciuta ai candidati con disturbi  specifici  dell'apprendimento
(DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre  2010,  n.
170, che devono produrre, in  allegato  alla  domanda  di  ammissione
all'esame,   la   relativa   certificazione   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, della predetta legge  n.  170  del  2010  e
dell'accordo del 25 luglio  2012  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la  diagnosi  e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)". 
    10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella
domanda di ammissione, utilizzando  a  tal  fine  il  campo  all'uopo
dedicato  nella  piattaforma  di  cui  all'art.  3,  comma   2,   con
l'indicazione del  tipo  di  supporto  richiesto  in  relazione  alla
specifica necessita' documentata. 
    11. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove,  di  durata  pari  al  periodo  stesso.  In   relazione   allo
svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovra' essere altresi'
rappresentata alla Commissione esaminatrice.

Art. 6 Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali

				Art. 6 
 
   Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali 
 
    1. I candidati che hanno superato le prove di  idoneita'  di  cui
all'articolo 5 acquisiscono la qualifica  di  "restauratore  di  beni
culturali". 
    2. L'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lett.  b),  approvato
con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel proprio  sito
internet, confluisce nell'elenco generale di  cui  all'articolo  182,
comma 1-bis, del Codice.

Art. 7 Pubblicita'

				Art. 7 
 
                             Pubblicita' 
 
    1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti
del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e  della
ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica  nei  confronti  dei
candidati.

Art. 8 Disposizioni finali

				Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"
nonche' sul sito istituzionale del Ministero  della  cultura,  e  sul
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
    2. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 16 maggio 2024  
 
                                            Il Ministro della cultura 
                                                   Sangiuliano        
Il Ministro dell'universita' 
      e della ricerca 
          Bernini

Allegato 1

  1. 	Allegato A (articolo 3, comma 1) 

    Settori di competenza
    1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
    2) Superfici decorate dell'architettura;
    3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
    4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
    5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o
    dipinti;
    6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
    7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
    8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
    9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e
    pergamenacei;
    10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
    11) Strumenti musicali;
    12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

Allegato 2

  1. 	Allegato B (articolo 4, comma 1, lett. c)) 

    Settori scientifico-disciplinari
    (Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000,
    modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005).
    FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
    e medicina);
    CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
    GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
    mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
    BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
    ICAR/17 - Disegno;
    ICAR/19 - Restauro;
    L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
    L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
    L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
    L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
    L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
    M-STO/01 - Storia medievale;
    M-STO/02 - Storia moderna;
    M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
    M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
    M-STO/09 - Paleografia;
    IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
    IUS/10 - Diritto amministrativo.
    Settori artistico-disciplinari
    ABPR29 Chimica e fisica per il restauro;
    ABPR30 Tecnologia dei materiali;
    ABST47 Stile, Storia dell'arte e del costume;
    ABVPA61 Beni culturali e ambientali;
    ABVPA62 Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni
    culturali;
    ABVPA63 Museologia;
    ABVPA64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi;
    ABPR74 Tecniche di fonderia e di formatura per il restauro;
    ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro;
    ABPR76 Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro;
    ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro;
    ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro;
    ABST49 Teoria e storia del restauro;
    ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee;
    ABPR24 Restauro per la pittura;
    ABPR25 Restauro per la scultura;
    ABPR26 Restauro per decorazione;
    ABPR27 Restauro dei materiali cartacei;
    ABPR28 Restauro dei supporti audiovisivi;
    ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo.

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